Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 12/01/2026, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00534/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14375/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14375 del 2019, proposto da
IC IC, rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Romito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in p.l.r.p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.
per l'annullamento
1) del provvedimento MIUR - AOODPIT – DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALE N. 0001385 – 23/09/2019 – REGISTRAZIONE con il quale il Direttore Generale del M.I.U.R. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – nella parte in cui NON ha riconosciuto alla ricorrente l’abilitazione all’insegnamento conseguita in Spagna anche per le classi A12 ed A22 (mentre l’ha riconosciuta per la sola classe di concorso A23) decretando: “…1 – Fermo l’effetto risolutivo connesso all’eventuale pronuncia che dovesse risultare favorevole a questo Ministero all’esito del giudizio di merito sulla legittimità della nota DGOSV n. 2971 del 17/03/2017, il titolo di formazione professionale così composto:
- diploma di istruzione post secondario: Laurea Magistrale in Lettere conseguita presso l’Università degli Studi di Padova (Italia) il 5 marzo 2007;
- titolo di abilitazione all’insegnamento: Master Universitario en Formaciòn de Profesorado de Educatiòn Secundaria Obligatoria, y Bachillerato, Formaciòn Profesional y Enseñanza de Idiomas, conseguito nell’anno accademico 2010/2011 presso l’Università di Salamanca (Spagna),
posseduto dalla cittadina italiana IC PICELLI, nata a [...] il [...], ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all’esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per la classe di concorso:
A-23 Lingua Italiana per discenti di lingua straniera, subordinatamente al superamento di misure compensative…..”;
2) nonché dei provvedimenti:
- Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III – m_pi. AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R. 0001984.05-08-2019, con il quale si è disposto il depennamento della Prof.ssa PICELLI IC dalla gra duatoria di merito del concorso bandito con D.D.G. 85 del 1° febbraio 2018 per la classe di concorso A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la regione Veneto (cfr. DOC. B);
- Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III – m_pi. AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R. 0001985.05-08-2019, con il quale si è disposto il depennamento della Prof.ssa PICELLI IC dalla graduatoria di merito del concorso bandito con D.D.G. 85 del 1° febbraio 2018 per la classe di concorso A022 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Veneto.
3) nonché, e per quanto di ragione, dei provvedimenti infra-procedimentali, ed in particolare la nota MIUR-AOPT prot. 16120 del 01.12.2017, a firma Dott.ssa M.A. PALERMO, nella parte in cui si preannunciava il diniego ex art. 10 bis L. 241/90 smi al riconoscimento della abilitazione per le classi di concorso A12 A22, e di ogni altro atto consequenziale e/o esecutivo degli atti impugnati;
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente anche se ignoto alla ricorrente;
ed altresì
4) per il risarcimento dei danni tutti, occorsi ed occorrendi, alla ricorrente per effetto dell’illegittimo comportamento della P.A. intimata come meglio dettagliati in narrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale Veneto;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. OM De LC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la dott.ssa IC ha impugnato, chiedendone l’annullamento, gli atti in epigrafe indicati con i quali le Amministrazioni intimate hanno negato il riconoscimento dei titoli posseduti dalla ricorrente ai fini dell’abilitazione all’insegnamento in Italia.
Si è costituito in giudizio il MIUR.
Con atto depositato in data 24 dicembre 2025, la dott.ssa IC ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso.
All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 9 gennaio 2026 la causa è stata introitata in decisione.
Tenuto conto della dichiarazione depositata dalla ricorrente al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c) c.p.a.
Le spese del giudizio, tenuto conto dell’esito in rito possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
OM De LC, Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM De LC | TI AR |
IL SEGRETARIO