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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/04/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11001/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 02/04/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIRIACO Parte_1 C.F._1
TOMMASO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CHIRIACO TOMMASO
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dom VITT. EMANUELE 139 TRANIpresso il difensore avv. CONTURSI CHIARA
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, co. VI, c.p.c. depositato il 08/12/2023, a seguito di dichiarazione di dissenso, ricorreva a questa A.G.; richiamati gli esiti della fase Parte_1 sommaria del certamento tecnico preventivo, nel quale il CTU ivi nominato riconosceva il requisito sanitario ma solo a decorrere dal 28/03/2023 chiedeva- previa rinnovazione dell'accertamento peritale,
- riconoscere la sussistenza del requisito sanitario;
- riconoscere il proprio diritto a beneficiare della indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa;
- condannare l' al pagamento dell'indennità in questione con l'indicata decorrenza. CP_1
Si costituiva l' chiedendo dichiararsi inammissibile/improcedibile/infondata la domanda. CP_1
In corso di c sulla richiesta di rinnovazione, veniva disposta la sostituzione del CTU e nominato il dr. . Per_1
Previa prosecu l verbale in forma telematica (al fine di rendere possibile l'immediato deposito del presente provvedimento) la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo e motivi contestuali.
1 Osserva
Il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Per una tesi il giudizio di merito attivato ai sensi del comma 6 è una sorta di gravame improprio dell'accertamento sanitario, che costituisce pacificamente l'oggetto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, finalizzato al riesame della consulenza tecnica d'ufficio e avente ad oggetto l'accertamento del requisito medico legale o della condizione invalidante.
Oppure si tratterebbe di un giudizio a cognizione piena volto ad ottenere la condanna dell'ente all'erogazione della prestazione rivendicata o al rigetto della domanda.
Per una tesi intermedia la cognizione sarebbe portato delle domande delle parti, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
La tesi del giudizio di merito a cognizione piena muove dal presupposto che la parte privata, nel presentare la domanda amministrativa, abbia già esercitato la propria pretesa volta ad ottenere una prestazione, previdenziale o assistenziale, e, traendo spunto dal rilievo che l'accertamento del requisito sanitario non è un diritto ma soltanto una delle condizioni legittimanti la pretesa, deduce che il legislatore, con l'emanazione dell'art. 445 bis c.p.c., avrebbe assunto una precisa posizione in ordine al divieto dell'azione di mero accertamento dello status di inabilità/invalidità e vincolato il giudizio di merito all'accertamento del diritto e all'eventuale condanna dell'ente all'erogazione della prestazione. Di conseguenza, le parti, nei loro atti introduttivi ed indipendentemente dalla posizione formale assunta nel processo, dovrebbero specificare tutti i fatti costitutivi delle loro pretese, nel senso che la parte privata dovrebbe indicare la prestazione richiesta e allegare e provare i fatti costitutivi della sua domanda e, dunque, anche l'esistenza degli eventuali requisiti diversi da quello medico legale;
l' a sua volta, allegare e provare fatti impeditivi, estintivi e modificativi. CP_1
Non si può trascurare che la fase giudiziaria si pone come seguito di un procedimento in cui è in discussione soltanto il requisito sanitario.
Colui che agisce è tenuto, a pena di inammissibilità, a specificare i motivi della contestazione. Dal che si dovrebbe desumere che l'oggetto del giudizio non può essere diverso da quello previsto dalla legge a pena di inammissibilità e, cioè, l'accertamento del requisito sanitario.
Del resto, milita a favore di questa tesi anche la non appellabilità della sentenza che definisce il giudizio – ripristinata dall'art. 27, comma 1, lettera f) della legge n. 183/11 -, che sembra presupporre una diversità sostanziale tra lo schema procedimentale delineato dall'art. 445 bis c.p.c. nel suo complesso, introdotto con la finalità essenziale di definire le questioni medico- legali, e quello del giudizio ordinario volto ad ottenere la condanna dell'ente a erogare una prestazione previdenziale o assistenziale, che può, comunque, essere successivamente promosso qualora insorga contrasto in ordine agli ulteriori requisiti di accesso alla prestazione.
Né è d'ostacolo il rilievo che, aderendo a questa tesi, si dovrebbe pervenire alla conclusione che il legislatore del 2011 avrebbe inciso anche sulla disciplina sostanziale, derubricando gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione della prestazione da elementi costitutivi a mere condizioni di erogabilità, per l'assorbente ragione che la sentenza, emessa al termine del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., non può costituire titolo valido per richiedere
2 all'ente la corresponsione della prestazione, finchè l'ente medesimo, al termine del procedimento amministrativo – di cui al comma V – non avrà provveduto alla sua liquidazione, previa dunque verifica della sussistenza di tutti gli ulteriori elementi costitutivi previsti dalla legge.
Un orientamento giurisprudenziale, tuttavia, nega l'ammissibilità dell'azione di mero accertamento del requisito sanitario, trattandosi di accertare una situazione di mero fatto e non di diritto.
Ma anche questa obiezione potrebbe essere superata, considerando che il legislatore, nel tentativo di deflazionare, semplificare e rendere meno oneroso per la finanza pubblica il contenzioso previdenziale, avrebbe inteso introdurre un meccanismo procedimentale – almeno nelle intenzioni – agile, volto essenzialmente definire le questioni medico legali che, per le prestazioni indicate nel comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c. in tema di invalidità pensionabile, rappresentano, senza dubbio, la parte più significativa del contenzioso tra i privati e l'ente previdenziale.
Resta, infine, la tesi del giudizio a cognizione variabile, che potrebbe rappresentare una sorta di compromesso fra le due diverse opinioni in precedenza rappresentate. Secondo questa impostazione, il giudice, in ossequio del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., sarebbe tenuto a pronunciarsi sulle domande effettivamente proposte dalle parti.
Di conseguenza, se il giudizio è attivato dal privato, la domanda potrà essere limitata, a scelta della parte, al solo accertamento del requisito sanitario o estesa anche all'accertamento del diritto alla prestazione e alla condanna dell'ente al pagamento della medesima, con facoltà dell'ente previdenziale di proporre domanda riconvenzionale, condizionata all'accertamento del requisito sanitario, di diniego del diritto all'accesso alla tutela previdenziale o assistenziale per carenza degli altri requisiti previsti dalla legge. Se, invece, ad agire è l' CP_1 la domanda potrà essere di accertamento negativo del requisito sanitario e, se del caso, del diritto alla prestazione, salva sempre la possibilità per la parte privata di chiedere, con apposita domanda riconvenzionale, la liquidazione della prestazione.
L'obiezione più rilevante discende dal rilievo che, in questo procedimento giudiziario, è parte necessaria sempre e solo l' ci si chiede, quindi, come potrebbe essere affermato il diritto CP_1 ad ottenere la liquidazione di una prestazione assistenziale (ad esempio l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio o l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario o l'accertamento di una situazione di handicap grave per un pubblico dipendente), in tutti quei casi nei quali l'ente erogatore della prestazione sia diverso dall' e, come tale, sia il CP_1 soggetto passivamente legittimato in tutte le controversie nelle sia in discussione il diritto alla prestazione assistenziale di sua competenza.
Tanto premesso la cognizione va limitata alla sola verifica del requisito sanitario.
In materia di diritto all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980, ai fini del riconoscimento di tale diritto, non è sufficiente la sussistenza del requisito sanitario (stati patologici valutati alla luce delle tabelle di cui al D.M. 5\2\92) ma è necessaria anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto;
non è invece richiesto che l'invalido versi in determinate condizioni economiche, condizione necessaria per la concessione della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità, ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge n. 118/1971.
Ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall'art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980, in via alternativa l'impossibilità di
3 deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore.
Poiché l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, spetta qualora sussistano, ancorché alternativamente, le condizioni della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, l'accertamento giudiziario deve avere ad oggetto tali presupposti e la mera coincidenza di uno di essi con quello che giustificherebbe un provvedimento di interdizione, da adottarsi con il procedimento di cui agli art. 712 ss. c.p.c., non assume alcun rilievo preclusivo ai fini dell'attribuzione del beneficio richiesto.
Va subito osservato che non ha una particolare utilità pratica il deposito di documentazione sopravvenuta, considerato che alla ricorrente il requisito sanitario è stato riconosciuto seppure a decorrere dal 28/03/2023; sicchè il problema al vaglio pertiene al pregresso.
Come che sia, il CTU nominato in questa fase:
- previo esame e richiamo della documentazione in atti
- rammentati pure gli argomenti valorizzati dal CTU della fase sommaria (….Il Dr a CP_2 supporto delle sue conclusioni esprimeva le suddette motivazioni:“Per quanto attiene la diagnosi di cui al foglio di dimissioni (10 agosto 2021) dalla struttura di riabilitazione “Gli Angeli di PadrePio” di San Giovanni OT (“Sindrome ipocinetica”) occorre precisare che la suddetta condizione era correlata ad uno stato acuto e transitorio conseguente ad un infarto del miocardio alla epoca sofferto dalla ricorrente e che verosimilmente si risolse nel periodo successivo, contestualmente alla fisiokinesiterapia effettuata. In riferimento al certificato di cui alla visita Geriatrica effettuata il 29 marzo 2022 presso l'Ospedale di Manfredonia (“Declino neurocognitivo di grado severo…”) osserviamo che tale diagnosi non ha trovato riscontro in sede di operazioni peritali, laddove la perizianda è risultata sufficientemente lucida, orientata e collaborante,ha ben compreso tutte le domande che le sono state poste alle quali ha fornito risposte congrue ed attinenti, ha rappresentato senza difficoltà i propri dati personali quali il livello di istruzione, l'attività lavorativa svolta,le proprie condizioni di vita presso la propria abitazione. Non ha trovato pertanto confermata la diagnosi di declino cognitivo di grado severo.Il certificato di cui alla visita geriatrica del 29 marzo
2022, pertanto, deve considerarsi inesatto e non attendibile, nemmeno nella parte in cui sostiene che la deambulazione non era consentita;
manca infatti qualsivoglia motivazione scientifica tale da impedire la deambulazione autonoma del soggetto , tanto che all'epoca non fu nemmeno descritta la presenza della piaga da decubito. Tale ultima affezione, infatti,fu rilevata a partire dal 28 febbraio
2023 quale conseguenza, come già detto, di un episodio di pleuro-pericardite acuta sofferta nel gennaio 2023…… dovendosi pertanto ritenere confermato il parere già espresso di necessità di assistenza continua a partire dal 28 febbraio 2023 con indicazione a visita di revisione alla scadenza del biennio (febbraio 2025).”…..)
- rammentate le tipicità della sindrome da allettamento ( ….La sindrome ipocinetica o sindrome da immobilizzazione è la condizione caratterizzata da una ridotta o del tutto assente autonomia del
4 movimento.Può avere una insorgenza di tipo acuto o cronico e se non prevenuta o contrastata può degenerare sino a causare una completa disabilità e/o la morte del paziente. La sindrome ipocinetica insorge prevalentemente nell'anziano a seguito di altre patologie che lo costringono a letto.Le cause principali dell'allettamento possono essere malattie polmonari,neurologiche,cardiache o dell'apparato locomotore,ma anche condizioni quali presenza di ostacoli alla deambulazione e conseguente timore di cadute,depressione,indigenza,solitudine, mancanza di un supporto al movimento (bastone,deambulatore per anziani).I sintomi e i segni caratteristici della sindrome ipocinetica sono la riduzione della massa(ipotrofia) e della forza muscolare (ipostenia), debolezza,deformazioni cartilaginee e fragilità ossea con osteoporosi,formazione di trombi,pressione bassa,riduzione del volume respiratorio,disturbi cognitivi e depressione dovuta alla perdita di autonomia con conseguente assistenza obbligata da parte di terze persone,riduzione dell'appetito che sfocia in malnutrizione e disidratazione,stipsi,incontinenza fecale e urinaria A causa di una prolungata immobilità a letto possono insorgere anche ed in particolare piaghe da decubito,nel caso della perizianda è documentata in data 28 febbraio 2023 la presenza di lesione da riferire a piaga da decubito in regione sacrale ed al tallone.Nei testi specializzati è descritto come per una corretta classificazione delle piaghe da decubito sia fondamentale prendere in considerazione caratteristiche,come la localizzazione della piaga, le dimensioni,il tipo di tessuto,i bordi, e considerare lo stato della cute intorno alla lesione.È utile ricorrere ad un'altra classificazione, basata sugli stadi della piaga da decubito (stadiazione).Stadio I:in questa prima fase la cute risulta intatta,con la presenza di eritema non sbiancante, generalmente in corrispondenza di una prominenza ossea.L'area può essere dolente,dura,molle,più calda o più fredda in confronto al tessuto adiacente.Stadio II:in questa fase si registra una perdita di spessore del derma;
si presenta come un'ulcera superficiale,lucida o asciutta e priva di slough.Tuttavia può anche presentarsi come vescicola intatta o aperta/rotta ripiena di siero o di siero e sangue.Stadio III:in questo stadio il tessuto adiposo sottocutaneo può essere visibile,ma l'osso,il tendine o il muscolo non sono esposti. Può essere presente slough,ma senza nascondere la profondità della perdita tessutale.La profondità di una piaga da decubito di stadio III varia a seconda della posizione anatomica.Ad esempio, in aree come le narici,l'orecchio,l'occipite e il malleolo le lesioni di questo stadio possono essere superficiali. Al contrario, in zone con significativa adiposità possono essere molto più profonde.Stadio IV: in quest'ultimo stadio si registra la perdita di tessuto a tutto spessore.Ossa,tendini e muscoli sono esposti,visibili o direttamente palpabili.Potrebbero essere presenti slough o escara. La profondità di una piaga da decubito di stadio IV può variare a seconda della regione anatomica. Le narici, l'orecchio, l'occipite e i malleoli non hanno tessuto adiposo sottocutaneo, e in queste zone le lesioni possono essere superficiali. Tuttavia, se in altre zone, le piaghe da decubito di stadio IV possono estendersi a muscoli e/ostrutture di supporto (es. fascia, tendine o capsula articolare) rendendo probabile l'osteomielite o l'osteiteIn letteratura è ampiamente descritto come una piaga di stadio II possa guarire in 1-6 settimane in un anziano in buona salute, ma possa evolvere in ulcere di stadio III e IV in un lasso di tempo di circa sei mesi o con ragionevoli certezze scientifiche possa non guarire mai.Sono un problema continuo e costante in chi abbia fattori di rischio cronici,come incontinenza e problemi cardio-vascolari……),
ha evidenziato che…. Dalla documentazione in atti si evince come la sig.ra fosse Parte_1 affetta da incontinenza urinaria,obesità' e/o sindrome coronarica.E' chiara evidenza della documentazione in atti come in data 29 maggio 2021 la perizianda sia stata dimessa dalla struttura
5 di cardiologia di Casa Sollievo della Sofferenza con diagnosi di “Sindrome coronarica acuta”,e le patologie dell'apparato cardio- vascolare rappresentano elevato fattore di rischio per la insorgenza della sindrome da ipomobilita';a tal proposito evidenza primaria è rappresentata dalla lettera di dimissione del 10 agosto 2021 per la conseguenziale riabilitazione cardiologica ove la valutazionefisiatrica alla dimissione evidenziava come il quadro motorio risultava sostanzialmente invariato rispetto all'ingresso.Discreto recupero nelle autonomie funzionali nella stazione eretta che risultava possibile con assistenza moderata e doppio sostegno per brevi periodi.Deambulazione non possibile.In data 22 febbraio 2023 la sig.ra veniva dimessa dalla unità Parte_1 operativa di gastroenterologia di Casa Sollievo della Sofferenza ed in tale occasione veniva posta diagnosi di sindrome da allettamento con piaga sacrale.Evidentemente la piaga da decubito aveva necessitato di svariate settimane per passare dalla fase/stadio iniziale alla evidenza clinica di Part piaga da decubito al III-IV stadioIn data 28 febbraio 2023 lo specialista geriatra della certificava la presenza di una piaga da decubito in regione sacrale con fibrina e necrosi umida con necessità di courettage chirurgico.La letteratura chiaramente indica come le piaghe da decubito non si formino all'improvviso ma durante un processo complesso che si divide in 4 stadi e necessita di settimane e/o mesi. Durante la prima fase si avverte dolore e prurito accompagnato visivamente da rossore.Nella seconda iniziano a comparire le prime lesioni, che possono arrivare anche oltre
l'epidermide.È nel terzo stadio che si arriva alla fase dell'ulcerazione vera e propria che interessa anche i tessuti sottocutanei.Infine, nella quarta e ultima fase si arriva alla necrosi: la piaga va a danneggiare i muscoli, i tendini e, nei casi più seri, le articolazioni.Possiamo certamente affermare come sia stata posta evidenza della presenza di piaga da decubito in regione sacrale in data 28 febbraio 2023,ma in relazione alla fisiopatologia delle piaghe da decubito ed alla evoluzione dal I Part al IV stadio (che caratterizzava) la perizianda alla data della visita del geriatra della;
altresi' è inconfutabile affermare come alla data della valutazione della commissione per la invalidità civile(13/6/2022)avvenuta sugli atti fossero già presenti le manifestazioni cliniche da riferire al II stadio anche in relazione alle comorbilità presenti(obesita'-cardiopatia ischemica)ed al descritto allettamento prolungato……
ed ha concluso che la ricorrente era affetta da: Sindrome da allettamento complicata da piaga da decubito in regione sacrale e tallone. Gastropatia cronica. Diverticolosi del colon Pregressa pleuro-pericardite Diabete mellito 2 Vasculopatia cerebrale. Pregressa neoplasia della mammella dx in fase di quiescenza clinica Esiti stabilizzati di artrodesi lombare Incontinenza urinaria
Facendo riferimento alle argomentazioni cliniche esposte nella valutazione medico-legale in relazione a ciò che sono le motivazioni a sostegno della istanza della perizianda Parte_1 esaminando con estrema attenzione e dovizia di particolari le evidenze cliniche e semeiologiche scaturite dalla valutazione della documentazione in atti e correlandole alla letteratura scientifica oggetto della materia sicuramente è possibile affermare come la sig.ra ..fosse Parte_3 in possesso del requisito sanitario del quale di discute dalla data del 14 aprile 2022 (e quindi dalla domanda amministraiva).
Le risultanze della ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. Pertanto le conclusioni dell'Ausiliario, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo Giudicante. Va aggiunto che il giudice di merito può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla CTU, non essendo necessario che vengano fornite ulteriori motivazioni in 6 ordine all'adesione all'elaborato peritale. Parimenti, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, il giudice non è tenuto a motivare il proprio indirizzo contrario (Cassazione civile sez. lav., 13/07/2023, n.20090).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda;
- dichiara che la parte ricorrente è nel possesso del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento della domanda amministrativa;
- condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra le spese di lite, che si liquidano in
€ 3800,00 per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge;
con attribuzione;
- pone definitivamente a carico del_ le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 provvedimento;
È data lettura del dispositivo. La presente sentenza è resa quale seguito del verbale di udienza ed è immediatamente depositata in cancelleria in forma telematica.
Foggia, 2 aprile 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 02/04/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIRIACO Parte_1 C.F._1
TOMMASO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CHIRIACO TOMMASO
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dom VITT. EMANUELE 139 TRANIpresso il difensore avv. CONTURSI CHIARA
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, co. VI, c.p.c. depositato il 08/12/2023, a seguito di dichiarazione di dissenso, ricorreva a questa A.G.; richiamati gli esiti della fase Parte_1 sommaria del certamento tecnico preventivo, nel quale il CTU ivi nominato riconosceva il requisito sanitario ma solo a decorrere dal 28/03/2023 chiedeva- previa rinnovazione dell'accertamento peritale,
- riconoscere la sussistenza del requisito sanitario;
- riconoscere il proprio diritto a beneficiare della indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa;
- condannare l' al pagamento dell'indennità in questione con l'indicata decorrenza. CP_1
Si costituiva l' chiedendo dichiararsi inammissibile/improcedibile/infondata la domanda. CP_1
In corso di c sulla richiesta di rinnovazione, veniva disposta la sostituzione del CTU e nominato il dr. . Per_1
Previa prosecu l verbale in forma telematica (al fine di rendere possibile l'immediato deposito del presente provvedimento) la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo e motivi contestuali.
1 Osserva
Il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Per una tesi il giudizio di merito attivato ai sensi del comma 6 è una sorta di gravame improprio dell'accertamento sanitario, che costituisce pacificamente l'oggetto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, finalizzato al riesame della consulenza tecnica d'ufficio e avente ad oggetto l'accertamento del requisito medico legale o della condizione invalidante.
Oppure si tratterebbe di un giudizio a cognizione piena volto ad ottenere la condanna dell'ente all'erogazione della prestazione rivendicata o al rigetto della domanda.
Per una tesi intermedia la cognizione sarebbe portato delle domande delle parti, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
La tesi del giudizio di merito a cognizione piena muove dal presupposto che la parte privata, nel presentare la domanda amministrativa, abbia già esercitato la propria pretesa volta ad ottenere una prestazione, previdenziale o assistenziale, e, traendo spunto dal rilievo che l'accertamento del requisito sanitario non è un diritto ma soltanto una delle condizioni legittimanti la pretesa, deduce che il legislatore, con l'emanazione dell'art. 445 bis c.p.c., avrebbe assunto una precisa posizione in ordine al divieto dell'azione di mero accertamento dello status di inabilità/invalidità e vincolato il giudizio di merito all'accertamento del diritto e all'eventuale condanna dell'ente all'erogazione della prestazione. Di conseguenza, le parti, nei loro atti introduttivi ed indipendentemente dalla posizione formale assunta nel processo, dovrebbero specificare tutti i fatti costitutivi delle loro pretese, nel senso che la parte privata dovrebbe indicare la prestazione richiesta e allegare e provare i fatti costitutivi della sua domanda e, dunque, anche l'esistenza degli eventuali requisiti diversi da quello medico legale;
l' a sua volta, allegare e provare fatti impeditivi, estintivi e modificativi. CP_1
Non si può trascurare che la fase giudiziaria si pone come seguito di un procedimento in cui è in discussione soltanto il requisito sanitario.
Colui che agisce è tenuto, a pena di inammissibilità, a specificare i motivi della contestazione. Dal che si dovrebbe desumere che l'oggetto del giudizio non può essere diverso da quello previsto dalla legge a pena di inammissibilità e, cioè, l'accertamento del requisito sanitario.
Del resto, milita a favore di questa tesi anche la non appellabilità della sentenza che definisce il giudizio – ripristinata dall'art. 27, comma 1, lettera f) della legge n. 183/11 -, che sembra presupporre una diversità sostanziale tra lo schema procedimentale delineato dall'art. 445 bis c.p.c. nel suo complesso, introdotto con la finalità essenziale di definire le questioni medico- legali, e quello del giudizio ordinario volto ad ottenere la condanna dell'ente a erogare una prestazione previdenziale o assistenziale, che può, comunque, essere successivamente promosso qualora insorga contrasto in ordine agli ulteriori requisiti di accesso alla prestazione.
Né è d'ostacolo il rilievo che, aderendo a questa tesi, si dovrebbe pervenire alla conclusione che il legislatore del 2011 avrebbe inciso anche sulla disciplina sostanziale, derubricando gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione della prestazione da elementi costitutivi a mere condizioni di erogabilità, per l'assorbente ragione che la sentenza, emessa al termine del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., non può costituire titolo valido per richiedere
2 all'ente la corresponsione della prestazione, finchè l'ente medesimo, al termine del procedimento amministrativo – di cui al comma V – non avrà provveduto alla sua liquidazione, previa dunque verifica della sussistenza di tutti gli ulteriori elementi costitutivi previsti dalla legge.
Un orientamento giurisprudenziale, tuttavia, nega l'ammissibilità dell'azione di mero accertamento del requisito sanitario, trattandosi di accertare una situazione di mero fatto e non di diritto.
Ma anche questa obiezione potrebbe essere superata, considerando che il legislatore, nel tentativo di deflazionare, semplificare e rendere meno oneroso per la finanza pubblica il contenzioso previdenziale, avrebbe inteso introdurre un meccanismo procedimentale – almeno nelle intenzioni – agile, volto essenzialmente definire le questioni medico legali che, per le prestazioni indicate nel comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c. in tema di invalidità pensionabile, rappresentano, senza dubbio, la parte più significativa del contenzioso tra i privati e l'ente previdenziale.
Resta, infine, la tesi del giudizio a cognizione variabile, che potrebbe rappresentare una sorta di compromesso fra le due diverse opinioni in precedenza rappresentate. Secondo questa impostazione, il giudice, in ossequio del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., sarebbe tenuto a pronunciarsi sulle domande effettivamente proposte dalle parti.
Di conseguenza, se il giudizio è attivato dal privato, la domanda potrà essere limitata, a scelta della parte, al solo accertamento del requisito sanitario o estesa anche all'accertamento del diritto alla prestazione e alla condanna dell'ente al pagamento della medesima, con facoltà dell'ente previdenziale di proporre domanda riconvenzionale, condizionata all'accertamento del requisito sanitario, di diniego del diritto all'accesso alla tutela previdenziale o assistenziale per carenza degli altri requisiti previsti dalla legge. Se, invece, ad agire è l' CP_1 la domanda potrà essere di accertamento negativo del requisito sanitario e, se del caso, del diritto alla prestazione, salva sempre la possibilità per la parte privata di chiedere, con apposita domanda riconvenzionale, la liquidazione della prestazione.
L'obiezione più rilevante discende dal rilievo che, in questo procedimento giudiziario, è parte necessaria sempre e solo l' ci si chiede, quindi, come potrebbe essere affermato il diritto CP_1 ad ottenere la liquidazione di una prestazione assistenziale (ad esempio l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio o l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario o l'accertamento di una situazione di handicap grave per un pubblico dipendente), in tutti quei casi nei quali l'ente erogatore della prestazione sia diverso dall' e, come tale, sia il CP_1 soggetto passivamente legittimato in tutte le controversie nelle sia in discussione il diritto alla prestazione assistenziale di sua competenza.
Tanto premesso la cognizione va limitata alla sola verifica del requisito sanitario.
In materia di diritto all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980, ai fini del riconoscimento di tale diritto, non è sufficiente la sussistenza del requisito sanitario (stati patologici valutati alla luce delle tabelle di cui al D.M. 5\2\92) ma è necessaria anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto;
non è invece richiesto che l'invalido versi in determinate condizioni economiche, condizione necessaria per la concessione della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità, ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge n. 118/1971.
Ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall'art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980, in via alternativa l'impossibilità di
3 deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore.
Poiché l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, spetta qualora sussistano, ancorché alternativamente, le condizioni della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, l'accertamento giudiziario deve avere ad oggetto tali presupposti e la mera coincidenza di uno di essi con quello che giustificherebbe un provvedimento di interdizione, da adottarsi con il procedimento di cui agli art. 712 ss. c.p.c., non assume alcun rilievo preclusivo ai fini dell'attribuzione del beneficio richiesto.
Va subito osservato che non ha una particolare utilità pratica il deposito di documentazione sopravvenuta, considerato che alla ricorrente il requisito sanitario è stato riconosciuto seppure a decorrere dal 28/03/2023; sicchè il problema al vaglio pertiene al pregresso.
Come che sia, il CTU nominato in questa fase:
- previo esame e richiamo della documentazione in atti
- rammentati pure gli argomenti valorizzati dal CTU della fase sommaria (….Il Dr a CP_2 supporto delle sue conclusioni esprimeva le suddette motivazioni:“Per quanto attiene la diagnosi di cui al foglio di dimissioni (10 agosto 2021) dalla struttura di riabilitazione “Gli Angeli di PadrePio” di San Giovanni OT (“Sindrome ipocinetica”) occorre precisare che la suddetta condizione era correlata ad uno stato acuto e transitorio conseguente ad un infarto del miocardio alla epoca sofferto dalla ricorrente e che verosimilmente si risolse nel periodo successivo, contestualmente alla fisiokinesiterapia effettuata. In riferimento al certificato di cui alla visita Geriatrica effettuata il 29 marzo 2022 presso l'Ospedale di Manfredonia (“Declino neurocognitivo di grado severo…”) osserviamo che tale diagnosi non ha trovato riscontro in sede di operazioni peritali, laddove la perizianda è risultata sufficientemente lucida, orientata e collaborante,ha ben compreso tutte le domande che le sono state poste alle quali ha fornito risposte congrue ed attinenti, ha rappresentato senza difficoltà i propri dati personali quali il livello di istruzione, l'attività lavorativa svolta,le proprie condizioni di vita presso la propria abitazione. Non ha trovato pertanto confermata la diagnosi di declino cognitivo di grado severo.Il certificato di cui alla visita geriatrica del 29 marzo
2022, pertanto, deve considerarsi inesatto e non attendibile, nemmeno nella parte in cui sostiene che la deambulazione non era consentita;
manca infatti qualsivoglia motivazione scientifica tale da impedire la deambulazione autonoma del soggetto , tanto che all'epoca non fu nemmeno descritta la presenza della piaga da decubito. Tale ultima affezione, infatti,fu rilevata a partire dal 28 febbraio
2023 quale conseguenza, come già detto, di un episodio di pleuro-pericardite acuta sofferta nel gennaio 2023…… dovendosi pertanto ritenere confermato il parere già espresso di necessità di assistenza continua a partire dal 28 febbraio 2023 con indicazione a visita di revisione alla scadenza del biennio (febbraio 2025).”…..)
- rammentate le tipicità della sindrome da allettamento ( ….La sindrome ipocinetica o sindrome da immobilizzazione è la condizione caratterizzata da una ridotta o del tutto assente autonomia del
4 movimento.Può avere una insorgenza di tipo acuto o cronico e se non prevenuta o contrastata può degenerare sino a causare una completa disabilità e/o la morte del paziente. La sindrome ipocinetica insorge prevalentemente nell'anziano a seguito di altre patologie che lo costringono a letto.Le cause principali dell'allettamento possono essere malattie polmonari,neurologiche,cardiache o dell'apparato locomotore,ma anche condizioni quali presenza di ostacoli alla deambulazione e conseguente timore di cadute,depressione,indigenza,solitudine, mancanza di un supporto al movimento (bastone,deambulatore per anziani).I sintomi e i segni caratteristici della sindrome ipocinetica sono la riduzione della massa(ipotrofia) e della forza muscolare (ipostenia), debolezza,deformazioni cartilaginee e fragilità ossea con osteoporosi,formazione di trombi,pressione bassa,riduzione del volume respiratorio,disturbi cognitivi e depressione dovuta alla perdita di autonomia con conseguente assistenza obbligata da parte di terze persone,riduzione dell'appetito che sfocia in malnutrizione e disidratazione,stipsi,incontinenza fecale e urinaria A causa di una prolungata immobilità a letto possono insorgere anche ed in particolare piaghe da decubito,nel caso della perizianda è documentata in data 28 febbraio 2023 la presenza di lesione da riferire a piaga da decubito in regione sacrale ed al tallone.Nei testi specializzati è descritto come per una corretta classificazione delle piaghe da decubito sia fondamentale prendere in considerazione caratteristiche,come la localizzazione della piaga, le dimensioni,il tipo di tessuto,i bordi, e considerare lo stato della cute intorno alla lesione.È utile ricorrere ad un'altra classificazione, basata sugli stadi della piaga da decubito (stadiazione).Stadio I:in questa prima fase la cute risulta intatta,con la presenza di eritema non sbiancante, generalmente in corrispondenza di una prominenza ossea.L'area può essere dolente,dura,molle,più calda o più fredda in confronto al tessuto adiacente.Stadio II:in questa fase si registra una perdita di spessore del derma;
si presenta come un'ulcera superficiale,lucida o asciutta e priva di slough.Tuttavia può anche presentarsi come vescicola intatta o aperta/rotta ripiena di siero o di siero e sangue.Stadio III:in questo stadio il tessuto adiposo sottocutaneo può essere visibile,ma l'osso,il tendine o il muscolo non sono esposti. Può essere presente slough,ma senza nascondere la profondità della perdita tessutale.La profondità di una piaga da decubito di stadio III varia a seconda della posizione anatomica.Ad esempio, in aree come le narici,l'orecchio,l'occipite e il malleolo le lesioni di questo stadio possono essere superficiali. Al contrario, in zone con significativa adiposità possono essere molto più profonde.Stadio IV: in quest'ultimo stadio si registra la perdita di tessuto a tutto spessore.Ossa,tendini e muscoli sono esposti,visibili o direttamente palpabili.Potrebbero essere presenti slough o escara. La profondità di una piaga da decubito di stadio IV può variare a seconda della regione anatomica. Le narici, l'orecchio, l'occipite e i malleoli non hanno tessuto adiposo sottocutaneo, e in queste zone le lesioni possono essere superficiali. Tuttavia, se in altre zone, le piaghe da decubito di stadio IV possono estendersi a muscoli e/ostrutture di supporto (es. fascia, tendine o capsula articolare) rendendo probabile l'osteomielite o l'osteiteIn letteratura è ampiamente descritto come una piaga di stadio II possa guarire in 1-6 settimane in un anziano in buona salute, ma possa evolvere in ulcere di stadio III e IV in un lasso di tempo di circa sei mesi o con ragionevoli certezze scientifiche possa non guarire mai.Sono un problema continuo e costante in chi abbia fattori di rischio cronici,come incontinenza e problemi cardio-vascolari……),
ha evidenziato che…. Dalla documentazione in atti si evince come la sig.ra fosse Parte_1 affetta da incontinenza urinaria,obesità' e/o sindrome coronarica.E' chiara evidenza della documentazione in atti come in data 29 maggio 2021 la perizianda sia stata dimessa dalla struttura
5 di cardiologia di Casa Sollievo della Sofferenza con diagnosi di “Sindrome coronarica acuta”,e le patologie dell'apparato cardio- vascolare rappresentano elevato fattore di rischio per la insorgenza della sindrome da ipomobilita';a tal proposito evidenza primaria è rappresentata dalla lettera di dimissione del 10 agosto 2021 per la conseguenziale riabilitazione cardiologica ove la valutazionefisiatrica alla dimissione evidenziava come il quadro motorio risultava sostanzialmente invariato rispetto all'ingresso.Discreto recupero nelle autonomie funzionali nella stazione eretta che risultava possibile con assistenza moderata e doppio sostegno per brevi periodi.Deambulazione non possibile.In data 22 febbraio 2023 la sig.ra veniva dimessa dalla unità Parte_1 operativa di gastroenterologia di Casa Sollievo della Sofferenza ed in tale occasione veniva posta diagnosi di sindrome da allettamento con piaga sacrale.Evidentemente la piaga da decubito aveva necessitato di svariate settimane per passare dalla fase/stadio iniziale alla evidenza clinica di Part piaga da decubito al III-IV stadioIn data 28 febbraio 2023 lo specialista geriatra della certificava la presenza di una piaga da decubito in regione sacrale con fibrina e necrosi umida con necessità di courettage chirurgico.La letteratura chiaramente indica come le piaghe da decubito non si formino all'improvviso ma durante un processo complesso che si divide in 4 stadi e necessita di settimane e/o mesi. Durante la prima fase si avverte dolore e prurito accompagnato visivamente da rossore.Nella seconda iniziano a comparire le prime lesioni, che possono arrivare anche oltre
l'epidermide.È nel terzo stadio che si arriva alla fase dell'ulcerazione vera e propria che interessa anche i tessuti sottocutanei.Infine, nella quarta e ultima fase si arriva alla necrosi: la piaga va a danneggiare i muscoli, i tendini e, nei casi più seri, le articolazioni.Possiamo certamente affermare come sia stata posta evidenza della presenza di piaga da decubito in regione sacrale in data 28 febbraio 2023,ma in relazione alla fisiopatologia delle piaghe da decubito ed alla evoluzione dal I Part al IV stadio (che caratterizzava) la perizianda alla data della visita del geriatra della;
altresi' è inconfutabile affermare come alla data della valutazione della commissione per la invalidità civile(13/6/2022)avvenuta sugli atti fossero già presenti le manifestazioni cliniche da riferire al II stadio anche in relazione alle comorbilità presenti(obesita'-cardiopatia ischemica)ed al descritto allettamento prolungato……
ed ha concluso che la ricorrente era affetta da: Sindrome da allettamento complicata da piaga da decubito in regione sacrale e tallone. Gastropatia cronica. Diverticolosi del colon Pregressa pleuro-pericardite Diabete mellito 2 Vasculopatia cerebrale. Pregressa neoplasia della mammella dx in fase di quiescenza clinica Esiti stabilizzati di artrodesi lombare Incontinenza urinaria
Facendo riferimento alle argomentazioni cliniche esposte nella valutazione medico-legale in relazione a ciò che sono le motivazioni a sostegno della istanza della perizianda Parte_1 esaminando con estrema attenzione e dovizia di particolari le evidenze cliniche e semeiologiche scaturite dalla valutazione della documentazione in atti e correlandole alla letteratura scientifica oggetto della materia sicuramente è possibile affermare come la sig.ra ..fosse Parte_3 in possesso del requisito sanitario del quale di discute dalla data del 14 aprile 2022 (e quindi dalla domanda amministraiva).
Le risultanze della ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. Pertanto le conclusioni dell'Ausiliario, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo Giudicante. Va aggiunto che il giudice di merito può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla CTU, non essendo necessario che vengano fornite ulteriori motivazioni in 6 ordine all'adesione all'elaborato peritale. Parimenti, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, il giudice non è tenuto a motivare il proprio indirizzo contrario (Cassazione civile sez. lav., 13/07/2023, n.20090).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda;
- dichiara che la parte ricorrente è nel possesso del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento della domanda amministrativa;
- condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra le spese di lite, che si liquidano in
€ 3800,00 per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge;
con attribuzione;
- pone definitivamente a carico del_ le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 provvedimento;
È data lettura del dispositivo. La presente sentenza è resa quale seguito del verbale di udienza ed è immediatamente depositata in cancelleria in forma telematica.
Foggia, 2 aprile 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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