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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11238 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17720/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
( rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Nicola Cecere, presso il cui studio in Napoli alla Via Madonna delle
Grazie n. 16 elettivamente domicilia opponente
CONTRO
( ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Pia Iannaccone, presso il cui studio in Roma al Viale Giuseppe Mazzini n. 33 elettivamente domicilia;
opposta
E
) in persona del Sindaco p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa, giusta procura in atti dall'avv. Vanessa Cioffi ed elettivamente domiciliata in
Napoli al Palazzo S. Giacomo opposto
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE citava l' ed il Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 innanzi al Giudice di pace di Napoli, impugnando la cartella esattoriale n. 071 2019
0130804390000, notificata in data 8.12.2021, dell'importo complessivo di € 185,50, per il mancato pagamento del canone occupazione permanente spazi aree pubbliche per l'anno 2012. Chiedeva l'annullamento della cartella impugnata in quanto già integralmente pagato il credito in essa incorporato e accertarsi la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. degli opposti.
1 Si costituiva l' la quale chiedeva il rigetto Controparte_3 dell'opposizione.
Il rimaneva, invece, contumace. Controparte_2
Con la sentenza n. 27495/2023, depositata in data 14.6.2023, il giudice di prime cure dichiarava la propria incompetenza per materia e rimetteva la causa dinanzi al Tribunale, assegnando termine di 90 giorni per la riassunzione.
Con atto di citazione, ha riassunto il giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale di Napoli nei confronti dell'agente della riscossione e del Controparte_2 reiterando l'opposizione alla cartella di pagamento n. 071 2019 0130804390000, con le medesime contestazioni già sollevate in primo grado di giudizio e dando prova dell'avvenuto pagamento del per l'anno 2012. CP_4
Si è costituito l'agente della riscossione chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il si è altresì costituito ed ha dichiarato di aver provveduto al discarico Controparte_2 della cartella esattoriale impugnata.
Per tale motivo, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Entrambi i convenuti hanno, poi, eccepito la carenza di legittimazione passiva.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Il provvedimento di sgravio del 30.3.2022 ha, invero, determinato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di annullamento della cartella di pagamento n. 07120190130804390000, per l'impossibilità dell'ente di riscossione di proseguire la procedura esecutiva.
Va, in ogni caso, accertata ai fini del governo delle spese, la “soccombenza virtuale”
“laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della
“normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 24234/16).
Solo a tali fini, dunque, va rilevata la fondatezza dell'opposizione.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che ha tempestivamente Parte_1
(27 aprile 2017) provveduto al pagamento integrale del COSAP per l'anno 2012, estinguendo così il debito con l'erario.
L'iscrizione al ruolo e la notifica della cartella oggetto di opposizione, in data 8.11.2021, risultano pertanto, del tutto prive di giustificazione ed illegittime.
Tanto premesso, deve altresì, essere accolta la domanda di parte attrice in ordine al rimborso di quanto corrisposto a titolo di per l'anno 2012, con pagamento del CP_4
2 27.4.2017, in ottemperanza all'avviso di pagamento prot. n. PG/752102/642 del
27.9.2016.
L'importo di € 156,00, di cui al bollettino postale del 27.4.2017, costituisce, infatti, una duplicazione di quanto già corrisposto dal contribuente, anche in tal caso a titolo di per l'anno 2012, in data 24.7.2012. CP_4
Al riguardo, deve essere rilevato che risulta in atti la ricevuta del pagamento effettuato in tale data dal sig. per l'importo di € 114,00, e che tale ricevuta reca l'indicazione Pt_1
“Concessione di Equitalia sud Spa COSAP/12”. Controparte_2
A fronte di tale pagamento, inoltre, le parti convenute si sono limitate a contestare che tali importi non risultano versati al Controparte_2
E ciò, nonostante, siano stati corrisposti a Equitalia Sud spa, concessionaria per la riscossione del Controparte_2
Il medesimo bollettino reca, invero, l'indicazione del numero della cartella che con lo stesso il contribuente ha inteso pagare.
A fronte di tale indicazione il avrebbe, quindi, dovuto provare che gli importi CP_2 oggetto di tale cartella sono affatto diversi da quelli dovuti da parte opponente a titolo di per l'anno 2012. CP_4
Le contestazioni del tutto generiche in ordine alla riconducibilità del pagamento effettuato dal sig. il 24.7.2012 a quanto dallo stesso dovuto al Pt_1 Controparte_2
a titolo di per l'anno 2012, nonostante la causale, la corrispondenza dell'importo, CP_4 il destinatario che, come nel caso del pagamento del 2017, al contrario ritenuto valido dal
è il concessionario per la riscossione del non Controparte_2 Controparte_2 consentono, invero, di escludere che con tale pagamento il contribuente abbia adempiuto al proprio obbligo di corrispondere al quanto dovuto a titolo di Controparte_2 CP_4 per l'anno 2012, già il 24.7.2012.
Se ne deduce che il successivo pagamento del 24.7.2017, per il medesimo canone di occupazione, per lo stesso anno 2012, costituisce una mera duplicazione di quanto già pagato, peraltro in forma maggiorata, il 24.7.2012.
In assenza, quindi, di una diversa causale che giustifichi tale secondo pagamento, lo stesso deve essere considerato un indebito che il deve essere Controparte_2 condannato a restituire al contribuente.
Del resto, per il principio di vicinanza della prova, il avrebbe potuto verificare a CP_2 che capitolo Equitalia aveva attribuito tale pagamento che è, in ogni caso, provato sia stato effettuato.
Va, a questo punto, valutata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dagli opposti.
Al riguardo, secondo un più recente orientamento, ormai consolidato, a cui lo scrivente
Giudicante ritiene di aderire, il debitore qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione, deducendo vizi degli atti posti in essere dall'ente
3 impositore, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, determinando l'illegittimità degli atti presupposti rientranti nella sfera dell'ente impositore anche l'illegittimità degli atti successivi di competenza dell'ente concessionario, pur essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore (Cass. n. 10528 del 28/04/2017).
Ne discende che la legittimazione passiva ricade sia in capo all' Controparte_1
che al
[...] Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e della ridotta complessità della materia.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna delle parti convenute ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'opposizione proposta da così provvede: Parte_1
a) dichiara cessata la materia del contendere, con riferimento alla domanda di annullamento della cartella di pagamento n. 07120190130804390000;
b) condanna il alla rifusione, in favore di , Controparte_2 Parte_1 dell'importo di € 156,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento e sino al soddisfo;
c) condanna l' ed il al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in solido, in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in complessivi euro 462,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv.to Nicola Cecere dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, lì 1.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Granata
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17720/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
( rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Nicola Cecere, presso il cui studio in Napoli alla Via Madonna delle
Grazie n. 16 elettivamente domicilia opponente
CONTRO
( ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Pia Iannaccone, presso il cui studio in Roma al Viale Giuseppe Mazzini n. 33 elettivamente domicilia;
opposta
E
) in persona del Sindaco p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa, giusta procura in atti dall'avv. Vanessa Cioffi ed elettivamente domiciliata in
Napoli al Palazzo S. Giacomo opposto
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE citava l' ed il Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 innanzi al Giudice di pace di Napoli, impugnando la cartella esattoriale n. 071 2019
0130804390000, notificata in data 8.12.2021, dell'importo complessivo di € 185,50, per il mancato pagamento del canone occupazione permanente spazi aree pubbliche per l'anno 2012. Chiedeva l'annullamento della cartella impugnata in quanto già integralmente pagato il credito in essa incorporato e accertarsi la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. degli opposti.
1 Si costituiva l' la quale chiedeva il rigetto Controparte_3 dell'opposizione.
Il rimaneva, invece, contumace. Controparte_2
Con la sentenza n. 27495/2023, depositata in data 14.6.2023, il giudice di prime cure dichiarava la propria incompetenza per materia e rimetteva la causa dinanzi al Tribunale, assegnando termine di 90 giorni per la riassunzione.
Con atto di citazione, ha riassunto il giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale di Napoli nei confronti dell'agente della riscossione e del Controparte_2 reiterando l'opposizione alla cartella di pagamento n. 071 2019 0130804390000, con le medesime contestazioni già sollevate in primo grado di giudizio e dando prova dell'avvenuto pagamento del per l'anno 2012. CP_4
Si è costituito l'agente della riscossione chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il si è altresì costituito ed ha dichiarato di aver provveduto al discarico Controparte_2 della cartella esattoriale impugnata.
Per tale motivo, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Entrambi i convenuti hanno, poi, eccepito la carenza di legittimazione passiva.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Il provvedimento di sgravio del 30.3.2022 ha, invero, determinato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di annullamento della cartella di pagamento n. 07120190130804390000, per l'impossibilità dell'ente di riscossione di proseguire la procedura esecutiva.
Va, in ogni caso, accertata ai fini del governo delle spese, la “soccombenza virtuale”
“laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della
“normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 24234/16).
Solo a tali fini, dunque, va rilevata la fondatezza dell'opposizione.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che ha tempestivamente Parte_1
(27 aprile 2017) provveduto al pagamento integrale del COSAP per l'anno 2012, estinguendo così il debito con l'erario.
L'iscrizione al ruolo e la notifica della cartella oggetto di opposizione, in data 8.11.2021, risultano pertanto, del tutto prive di giustificazione ed illegittime.
Tanto premesso, deve altresì, essere accolta la domanda di parte attrice in ordine al rimborso di quanto corrisposto a titolo di per l'anno 2012, con pagamento del CP_4
2 27.4.2017, in ottemperanza all'avviso di pagamento prot. n. PG/752102/642 del
27.9.2016.
L'importo di € 156,00, di cui al bollettino postale del 27.4.2017, costituisce, infatti, una duplicazione di quanto già corrisposto dal contribuente, anche in tal caso a titolo di per l'anno 2012, in data 24.7.2012. CP_4
Al riguardo, deve essere rilevato che risulta in atti la ricevuta del pagamento effettuato in tale data dal sig. per l'importo di € 114,00, e che tale ricevuta reca l'indicazione Pt_1
“Concessione di Equitalia sud Spa COSAP/12”. Controparte_2
A fronte di tale pagamento, inoltre, le parti convenute si sono limitate a contestare che tali importi non risultano versati al Controparte_2
E ciò, nonostante, siano stati corrisposti a Equitalia Sud spa, concessionaria per la riscossione del Controparte_2
Il medesimo bollettino reca, invero, l'indicazione del numero della cartella che con lo stesso il contribuente ha inteso pagare.
A fronte di tale indicazione il avrebbe, quindi, dovuto provare che gli importi CP_2 oggetto di tale cartella sono affatto diversi da quelli dovuti da parte opponente a titolo di per l'anno 2012. CP_4
Le contestazioni del tutto generiche in ordine alla riconducibilità del pagamento effettuato dal sig. il 24.7.2012 a quanto dallo stesso dovuto al Pt_1 Controparte_2
a titolo di per l'anno 2012, nonostante la causale, la corrispondenza dell'importo, CP_4 il destinatario che, come nel caso del pagamento del 2017, al contrario ritenuto valido dal
è il concessionario per la riscossione del non Controparte_2 Controparte_2 consentono, invero, di escludere che con tale pagamento il contribuente abbia adempiuto al proprio obbligo di corrispondere al quanto dovuto a titolo di Controparte_2 CP_4 per l'anno 2012, già il 24.7.2012.
Se ne deduce che il successivo pagamento del 24.7.2017, per il medesimo canone di occupazione, per lo stesso anno 2012, costituisce una mera duplicazione di quanto già pagato, peraltro in forma maggiorata, il 24.7.2012.
In assenza, quindi, di una diversa causale che giustifichi tale secondo pagamento, lo stesso deve essere considerato un indebito che il deve essere Controparte_2 condannato a restituire al contribuente.
Del resto, per il principio di vicinanza della prova, il avrebbe potuto verificare a CP_2 che capitolo Equitalia aveva attribuito tale pagamento che è, in ogni caso, provato sia stato effettuato.
Va, a questo punto, valutata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dagli opposti.
Al riguardo, secondo un più recente orientamento, ormai consolidato, a cui lo scrivente
Giudicante ritiene di aderire, il debitore qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione, deducendo vizi degli atti posti in essere dall'ente
3 impositore, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, determinando l'illegittimità degli atti presupposti rientranti nella sfera dell'ente impositore anche l'illegittimità degli atti successivi di competenza dell'ente concessionario, pur essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore (Cass. n. 10528 del 28/04/2017).
Ne discende che la legittimazione passiva ricade sia in capo all' Controparte_1
che al
[...] Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e della ridotta complessità della materia.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna delle parti convenute ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'opposizione proposta da così provvede: Parte_1
a) dichiara cessata la materia del contendere, con riferimento alla domanda di annullamento della cartella di pagamento n. 07120190130804390000;
b) condanna il alla rifusione, in favore di , Controparte_2 Parte_1 dell'importo di € 156,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento e sino al soddisfo;
c) condanna l' ed il al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in solido, in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in complessivi euro 462,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv.to Nicola Cecere dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, lì 1.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Granata
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