Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/03/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I T E R A M O Sezione Civile - Procedure concorsuali
n. 120-1/ / 2024 Proc. Un.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Carlo Calvaresi Presidente dott. Flavio Conciatori giudice rel. / est. dott.ssa Ninetta D'Ignazio giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA visto il ricorso, presentato ex art. 37 C.C.I.I. in data 13/6/2024 da , p.i. Parte_1
difesa dagli avv.ti Vincenzo Margiotta e Luigi Di Loreto nei confronti di: P.IVA_1
p.i. con sede in Montorio al Vomano (TE), difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_2
Giannicola Scarciolla ed ivi domiciliata;
evidenziato che è intervenuto il Pubblico Ministero con autonoma istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale in data 8/10/2024, con specifico riferimento alle debitorie di natura erariale;
esaminati gli atti e sentito il relatore osserva.
All'esito del ricorso veniva espletata l'istruttoria di cui all'art. 40 C.C.I.I.
La parte debitrice è comparsa all'udienza di audizione ex art. 41 co. VI C.C.I.I. in data
8/10/2024, depositando memorie e contestando in sostanza la sussistenza del credito, rimarcando in via principale l'inesistenza di qualsiasi titolo giudiziale e precisando che il preteso credito sarebbe originato da un contratto preliminare, precedentemente risolto proprio per inadempimento della stessa società ricorrente.
Ne derivava pertanto, la difesa, l'infondatezza del ricorso e il difetto di legittimazione attiva.
Per altro verso, la debitrice non depositava alcuno dei documenti previsti dall'art. 41 co.
IV C.C.I.I., mentre, a seguito dell'attività di acquisizione operata ex officio, si acquisivano bilanci (l'ultimo dei quali relativo all'esercizio 2020) e dichiarazioni fiscali
(l'ultima delle quali relativa all'esercizio 2021).
La debitrice non vi provvedeva, sollecitando, all'udienza del 4/2/2025, un breve termine
“per concordare una rateizzazione dei debiti erariali”, termine che veniva concesso fino al 28/2/2025.
A tale termine nessun riscontro conseguiva da parte della debitrice e il Giudice riservava al Collegio.
Rileva il Tribunale come appaiano sussistere tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, in quanto:
• questo Tribunale è competente per territorio ex art. 27 C.C.I.I.;
• parte debitrice è imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 2195 comma 1 n. 1)
c.c. e non risulta aver assolto all'onere di dimostrare la propria non assoggettabilità
a liquidazione giudiziale in forza del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. I lett. d) C.C.I.I. (non avendolo in verità neppure sostenuto);
• che dette soglie risultano al contrario ampiamente superate;
infatti dall'ultimo bilancio depositato (esercizio 2020) risultano attivo circolante per € 684.797,00, operazioni attive (al netto dell'IVA) per € 595.000,00; mentre dalle dichiarazioni fiscali relative all'esercizio 2021 risulta un della produzione pari a € 564.209,00
• dalla visura acquisita si evince come l'ultimo protocollo risultante sia costituito da iscrizione del 14/7/2022, relativa a cessione delle quote, nomina di nuovo amministratore, trasferimento della sede legale.
Va inoltre evidenziato come dalla documentazione in atti risulti indiscutibilmente uno stato di insolvenza non meramente temporaneo, inteso come incapacità di "far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi" ex art. 2, co. I lett. a) C.C.I.I.
Ciò è lecito desumere in quanto:
• dalle debitorie erariali pervenute risultano esposizioni verso Agenzia delle Entrate
Riscossione per € 231.756,87;
• dal bilancio per l'esercizio 2020, ultimo depositato, risultavano debiti verso fornitori per € 122.915,00;
• l'entità del capitale sociale versato (€ 1.000,00) consente di escludere l'esistenza di liquidità sufficienti a scongiurare lo stato di insolvenza, come peraltro porta a ritenere la mancata attivazione di procedure di definizione conciliativa rispetto ai debiti erariali.
Non ricorre infine l'ipotesi di cui all'art. 49 co. V C.C.I.I., provenendo dal Pubblico
Ministero il ricorso certamente sorretto da adeguata legittimazione.
Il ricorso per apertura della liquidazione giudiziale avanzato dal Pubblico Ministero deve essere pertanto accolto.
P.Q.M.
Visti gli artt. 2, 45, 49 C.C.I.I. e 146 D.P.R. 115/2002
DICHIARA aperta la procedura della liquidazione giudiziale nei confronti di:
“ , p.i. , in persona dell'amministratore unico e legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante p.t.
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Flavio Conciatori;
Curatori la dott.ssa e l'avv. Sabrina Di Ferdinando, collegialmente, con Controparte_2
espressa autorizzazione:
a. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. 127/2015;
d. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Avverte il curatore che la procedura, salvo complessità particolari, la cui effettività sarà valutata dal giudice delegato, dovrà essere conclusa nel termine di 60 mesi.
ORDINA al legale rappresentante della debitrice di depositare entro tre giorni, ove non già depositati: le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale. FISSA
l'udienza del giorno martedì 18 novembre 2025 per la verifica dello stato passivo, disponendo che il Curatore predisponga e depositi l'elenco dei creditori almeno 30 giorni prima della data di udienza, specificando per ciascun creditore se la comunicazione abbia avuto luogo con modalità differenti rispetto a quella tramite PEC.
L'udienza si svolgerà nelle forme di cui agli artt. 201 co. II e 203 co. II C.C.I.I. nella forma "a trattazione scritta" ex art. 127 ter c.p.c.
I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 201, co. II C.C.I.I., osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.
Il curatore, esaminate tali osservazioni, potrà rettificare il progetto, reiterando le comunicazioni di cui all'art. 201 co. I primo periodo ai soli creditori interessati dalla rettifica, richiedendo il differimento dell'udienza. Comunicherà il conseguente differimento a tutti i creditori.
AVVISA il debitore che può chiedere di essere sentito, anche sulle domande di ammissione al passivo.
ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione dei crediti, di rivendicazione o restituzione di beni mobili e immobili e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre i termini di legge saranno considerate tardive o ultratardive;
DISPONE che non si dia luogo all'apposizione dei sigilli, disponendo che il Curatore, ove occorra anche in presenza di ausiliario per le attività compilative, da intendersi autorizzato, rediga l'inventario entro giorni 30 - salva proroga - dalla data di deposito della sentenza e con immediato deposito.
Entro due giorni dalla comunicazione, lo stesso Curatore vorrà far pervenire a questo
Ufficio la propria accettazione o rinuncia all'incarico, comunicandola altresì nelle forme di legge al Registro delle Imprese per l'annotazione.
Il Curatore provvederà ad eseguire le comunicazioni ai creditori almeno due mesi prima dell'udienza di verifica dello stato passivo, evidenziando opportunamente l'invito a rendersi disponibili per la composizione del comitato dei creditori.
Il Curatore, entro giorni dieci dalla formazione dell'inventario, dovrà comunicare al
Giudice Delegato l'eventuale esistenza di beni deteriorabili o comunque soggetti a rapido deprezzamento onde consentirne la vendita immediata ex art. 685 c.p.c., al fine di maggior tutela delle ragioni creditorie.
Del pari, il Curatore provvederà all'individuazione dell'Istituto di Credito per l'accensione del conto corrente della procedura, tenendo tuttavia presente che non potranno essere concordate condizioni più sfavorevoli rispetto alle migliori proposte formalizzate al Tribunale dagli Istituti di credito.
Ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 209 C.C.I.I. la relativa istanza sarà depositata prima della data di verifica dello stato passivo. In ogni caso sarà espressa la valutazione in ordine alle insinuazioni dei creditori lavoratori.
Entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre 180 giorni dalla presente sentenza, il curatore predisporrà un programma di liquidazione - anche parziale
- da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori, con impegno al suo completamento nei successivi 3 mesi, al fine di consentire il tempestivo avvio di eventuali azioni recuperatorie, risarcitorie, di responsabilità, opportunamente supportate in sede cautelare.
Il mancato rispetto del termine senza giustificato motivo può costituire causa di revoca del curatore.
La presente sentenza deve essere comunicata e pubblicata nelle forme di cui all'art. 45
C.C.I.I.
Teramo, 03/03/2025
Il Giudice rel.-est. Il Presidente
Flavio Conciatori Carlo Calvaresi