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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/12/2025, n. 9247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9247 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa MA AN quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
Letto l'art. 127 ter c.p.c, lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dal ricorrente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 4364/'24 del ruolo generale
T R A
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Danilo Parte_1
D'Andrea, presso il cui studio in Napoli alla Via Generale Giordano Orsini n. 42, elett.te domicilia
C O N T R O
, in Controparte_1 persona del suo presidente pro-tempore, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. M. Morici, presso il cui studio in Napoli al Vico Santa Maria della Neve 67, elett.te domicilia
E
, in persona del leg rapp.te p.t, rappresentata e Controparte_2 difesa, in virtù di procura in atti, dall' Avv. Francesca Cirinà, presso il cui studio in Roma, Via Cola di Rienzo 265, elett. domicilia Ragioni di fatto e di diritto
Il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso cartella di pagamento n. 07120230128781164/000 per il mancato pagamento di €. 3.967,60 per omesso contributo integrativo anno 2012, 2020 e 2021, eccependo la prescrizione delle poste azionate. Si costituiva . Si costituiva , CP_1 Controparte_2 che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il ricorso è infondato.
Nel merito va premesso che ai sensi degli artt. 10 e 11 L. 576/80 tutti i professionisti iscritti alla sono tenuti a versare ogni anno, un contributo soggettivo CP_1 proporzionale al reddito professionale netto prodotto nell'anno stesso, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'Irpef ed in ogni caso un contributo minimo obbligatorio (a prescindere dal reddito prodotto) il cui importo viene ciascun anno adeguato in base al IV comma dell'art. 8 della legge n. 141/92, un contributo integrativo pari al 2% del volume d'affari dichiarato ed in ogni caso un contributo minimo obbligatorio pari al 2% calcolato su un volume d'affari pari a 15 volte il contributo minimo di cui all'art. 10/II, dovuto per l'anno stesso, oltre ad un contributo di maternita', ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. n. 151/01, come modificato dalla l. n. 289/03, annualmente rivalutato. La percentuale originariamente prevista per il contributo soggettivo dall'art. 10 della legge n. 576/80, pari al 10% del reddito professionale dichiarato (fino al tetto di L. 40.000.000 - rivalutato periodicamente ex art. 16 L. 576/80, come modificato dall'art. 8 L. 141/92) e' stata portata al 12% con decorrenza dai redditi prodotti dal 1° gennaio 2008 (cfr. modifica apportata al Regolamento dei contributi, approvato con Decreto Ministeriale del 07.02.2003, con delibera del Comitato dei Delegati del 17.03.2006 e approvata con Decreto Ministeriale AVV-L-67 prot. 24/IX/0009710 del 21.12.2006 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, pubblicato nella G.U. del 06/02/2007) e, successivamente, al 13% con decorrenza dai redditi prodotti dal 1° gennaio 2009 (cfr. delibera adottata dal Comitato dei Delegati della in data CP_1
19/09/2008 e approvata con Decreto Ministeriale AVV-L-77 prot. 24/IX/0021733 del 19.11.2009 pubblicato nella G.U. del 31.12.2009), al 14% con decorrenza dall'anno 2013, al 14,50% dall'anno 2017 ed al 15% dall'anno 2021 (cfr. delibera adottata dal Comitato dei Delegati della in >data 05/09/2012, approvata con D.M. 9/11/2012 CP_1 pubblicato in G.U. del 5/12/2012).
La percentuale originariamente prevista per il contributo integrativo, dall'art. 11 della legge n. 576/80, pari al 2% del reddito professionale dichiarato, e' stata portata al 4% con decorrenza dai redditi prodotti dal 1° gennaio 2010 (cfr. delibera adottata dal Comitato dei Delegati della in data 19/09/2008 ed approvata con Decreto CP_1
Ministeriale del 19.11.2009, pubblicato nella G.U. del 31.12.2009). Tutti gli iscritti alla sono, inoltre, tenuti a versare, a decorrere dall'01/01/2010, un contributo CP_1 soggettivo modulare obbligatorio minimo (art. 3 del citato Regolamento dei contributi della approvato dal Comitato dei Delegati della in data 19/09/2008) CP_1 CP_1 contributo successivamente abolito dal Regolamento dei contributi 2012, con decorrenza dal 2013.
Da ultimo, sul punto va rilevato che l'art. 17 L. n. 576/80 prevede l'obbligo dell'invio della dichiarazione reddituale a mezzo modello 5 per tutti coloro che, nel corso dell'anno cui si riferisce la dichiarazione, risultano iscritti – anche per frazione d'anno
– all'albo degli avvocati e/o dei Cassazionisti nonche' per i praticanti procuratori iscritti alla Cassa.
Tale obbligo e' indipendente dal fatto che le dichiarazioni fiscali siano state o meno presentate o siano negative e a prescindere da ogni considerazione in ordine all'effettivo esercizio della professione forense e dalla sussistenza di situazioni di incompatibilita'.
In ordine alla prescrizione va rilevato che il 2 febbraio 2013, quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n. 247/2012, è entrato in vigore l'art. 66 della medesima legge secondo cui la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Parte_2
Pertanto, il termine più ampio di 10 anni vale sia per i crediti sorti dopo l'entrata in vigore della nuova legge che per i crediti sorti prima, se per gli stessi, alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, il termine quinquennale non era ancora maturato (v. Cass. civ., sez. lav., 18/03/2013, n. 6729).
Circa la decorrenza della prescrizione, quella della contribuzione minima decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, per il quale non è applicabile l'art. 19 della l. n. 576 del 1980 che fissa, invece, la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi per la contribuzione eccedente i minimi (Cass. 27218/18).
Nella specie oggetto di recupero è la contribuzione integrativa relativa alle annualità 2012, 2020 e 2021, con conseguente pacifica applicazione del termine prescrizionale decennale.
Orbene quanto alla decorrenza del termine, dal fascicolo d'ufficio risulta che la dichiarazione dei redditi relativa all'annualità 2012 è stata trasmessa in data 26.9.2013.
ha inoltrato nota di irregolarità per i redditi in oggetto in data 25.7.2022, CP_1 nel rispetto del termine decennale. Parte ricorrente assume l'illeggibilità della sottoscrizione e contesta la conformità all'originale della documentazione prodotta in copia. Quanto a detto ultimo rilievo, va osservato che Va osservato che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. Nella specie, con riferimento a quanto prodotto in giudizio dalla resistente , parte CP_3 ricorrente non ha indicato i singoli aspetti del documento di cui intende contestare la conformità, limitandosi ad un generico “disconoscimento” della produzione documentale. Deve riconoscersi alla documentazione in oggetto l'efficacia di cui all'art. 2719 c.c. Quanto poi all'ulteriore rilievo di parte, occorre osservare che, nel caso di specie, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario per cui in caso di firma illeggibile nello spazio relativo alla 'firma del destinatario o di persona delegata' il disconoscimento della sottoscrizione potrà essere fatto solo a mezzo di querela di falso (CA Palermo 521/23). Pertanto, in difetto di proposizione della querela, deve ritenersi il perfezionamento della notifica. Parte resistente ha dunque tempestivamente interrotto la prescrizione con la nota in oggetto.
Quanto, infine, alle annualità 2020 e 2021, in difetto di prova della comunicazione delle dichiarazioni dei redditi, non v'è decorso del termine prescrizionale.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La dott.ssa M. AN, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese;
Napoli, 13.12.2025
Il Giudice del lavoro dr MA AN