Articolo 32 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28
Articolo 31Articolo 33
Versione
9 marzo 1999
Art. 32. (Proroga del termine di soppressione di gestioni fuori bilancio).
1. All' articolo 2, comma 1, della legge 13 marzo 1998, n. 50 , dopo le parole: " decreti del Ministro della difesa 5 febbraio 1997, n. 209 e n. 210 ," sono inserite le seguenti: "nonche' quelli concernenti il Corpo della Guardia di finanza emanati ai sensi dell' articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559 ,".
Nota all'art. 32:
- Si riporta il testo dell' art. 2, comma 1, della legge 13 marzo 1998, n. 50 , recante "Disposizioni per la sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in servizio di controllo del territorio in Sicilia e nella provincia di Napoli e proroga di termini in materia di gestioni fuori bilancio della Difesa", cosi come da ultimo modificato dalla presente legge:
"1. I regolamenti emanati con decreti del Ministro della difesa 5 febbraio 1997, n. 209 e n. 210 , nonche' quelli concernenti il Corpo della guardia di finanza emanati ai sensi dell' art. 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559 , si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999".
Entrata in vigore il 9 marzo 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente