Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 506
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità per decadenza dei termini

    Il collegio ritiene infondato il motivo di decadenza dei termini per l'anno 2018. L'onere della prova della presenza dei requisiti per beneficiare del credito d'imposta resta a carico dell'impresa. L'attività di R&S svolta dalla società non rispecchia i requisiti previsti dal Manuale di Frascati per essere ritenuta agevolabile, in particolare manca il requisito della trasferibilità e replicabilità del risultato su altri soggetti, elemento fondamentale per considerare il credito come agevolabile ai sensi del D.L. n. 145/2013. Il credito è considerato inesistente poiché manca il presupposto costitutivo e tale inesistenza non è riscontrabile con controlli automatizzati.

  • Rigettato
    Illegittimità per non provata inesistenza o non spettanza del credito R&S

    La Corte ritiene che l'attività di R&S svolta dalla società non possieda i requisiti di novità, creatività, incertezza, trasferibilità e sistematicità richiesti dalla normativa per beneficiare del credito d'imposta. L'attività di ricerca è finalizzata alla personalizzazione dei prodotti su commessa, rendendoli unici e irripetibili, e non apporta benefici all'intero mercato. Il parere del MISE è facoltativo e non vincolante. La motivazione degli atti di recupero è ritenuta esaustiva.

  • Rigettato
    Necessità di Consulenza Tecnica d'Ufficio

    La richiesta di Consulenza Tecnica d'Ufficio non trova accoglimento in quanto le risultanze fattuali, le dichiarazioni rese, e la perizia di parte emergono chiaramente la non conformità dell'attività di ricerca ai requisiti previsti per beneficiare del credito d'imposta.

  • Rigettato
    Illegittimità per motivazione apodittica e mancata allegazione atti presupposti

    La motivazione degli atti di recupero è ritenuta esaustiva e idonea a consentire alla società di esercitare le proprie difese. L'Ufficio ha riprodotto nei propri atti stralci essenziali del PVC, ritenuto dalla giurisprudenza sufficiente per la motivazione per relationem.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione del contraddittorio preventivo

    La motivazione degli atti di recupero è ritenuta esaustiva e idonea a consentire alla società di esercitare le proprie difese. L'Ufficio ha riprodotto nei propri atti stralci essenziali del PVC, ritenuto dalla giurisprudenza sufficiente per la motivazione per relationem.

  • Rigettato
    Illegittimità per attività istruttoria svolta da Ufficio territorialmente incompetente

    La doglianza non è fondata. Trattandosi di Grande Contribuente, la verifica è stata operata dalla Direzione Provinciale di Brescia su delega dell'Ufficio Grandi Contribuenti. Risulta agli atti la richiesta della Direzione Provinciale di Brescia e la delega della DR dell'Ufficio Grandi Contribuenti.

  • Rigettato
    Illegittimità e infondatezza degli atti di recupero con riguardo alle sanzioni

    Si confermano le sanzioni irrogate. L'Ufficio ha applicato la sanzione prevista dall'art. 13, comma 5, D. Lgs. n. 471/1997, nella percentuale del 100% dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione, poiché sussistono entrambi i presupposti: mancanza del presupposto costitutivo e inesistenza non riscontrabile con controlli automatizzati. Non sussiste incertezza normativa per l'applicazione dell'art. 6, comma 2, D.lgs. 472/97. Le nuove sanzioni ex art. 13 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

  • Rigettato
    Riqualificazione contestazione da crediti inesistenti a crediti non spettanti

    Il collegio ritiene che il credito sia inesistente poiché manca il presupposto costitutivo e tale inesistenza non è riscontrabile con controlli automatizzati, pertanto la contestazione non può essere riqualificata come credito non spettante.

  • Rigettato
    Disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza

    Non sussiste alcuna incertezza normativa che giustifichi la disapplicazione delle sanzioni.

  • Rigettato
    Applicazione sanzione ridotta per riqualificazione crediti

    La contestazione riguarda crediti inesistenti e non crediti non spettanti, pertanto la richiesta di applicazione di una sanzione ridotta non è accoglibile.

  • Rigettato
    Disapplicazione della recidiva con riguardo all'annualità 2019

    La Corte ha confermato integralmente gli atti di recupero impugnati, inclusa l'applicazione delle sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 506
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 506
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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