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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 506/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2331/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia TR Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TMBCR2J00001 REC.CREDITO.IMP 2018
- ATTO RECUPERO n. TMBCR2J00002 REC.CREDITO.IMP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 238/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per la Ricorrente_1 S.r.l. rappresentata e difesa, nel presente procedimento, anche disgiuntamente, dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1.
Contro l'Agenzia delle TR – Direzione Regionale della Lombardia.
Per l'annullamento degli atti di recupero n. - TMBCR2J00001/2025 notificato in data 24 marzo 2025, avente ad oggetto credito d'imposta indebitamente utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.LGS. 9 luglio
1997, n. 241 per il periodo d'imposta 2018 (valore della controversia: € 232.950,00); e n. -
TMBCR2J00002/2025 notificato in data 25 marzo 2025, avente ad oggetto credito d'imposta indebitamente utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.LGS. 9 luglio 1997, n. 241 per il periodo d'imposta 2019
(valore della controversia: € 215.555,00)-
Premessa - La Ricorrente_1 S.r.l., è un'azienda fondata alla fine degli anni sessanta dalla famiglia Famiglia_fondatrice ed è leader mondiale nella produzione, su commessa, di forgiati sagomati a stampo libero in acciai speciali e leghe, nonché di laminati fino a 200.000 Kg, diametro di 8.000 mm e altezza di 4.000. Tutti
i beni sono realizzati con acciaio degassato sottovuoto prodotto da acciaierie qualificate e ciò consente di poter consegnare ai propri clienti, che spaziano da multinazionali che operano nel settore termonucleare alle officine meccaniche, dei prodotti di altissima qualità. La Società ha una capacità produttiva di 75.000 tonnellate annue e ciò richiede degli importanti investimenti in Ricerca e Sviluppo (c.d. “R&S”), finalizzati a individuare delle nuove soluzioni che consentano, al contempo, l'ottimizzazione del processo produttivo e la possibilità di soddisfare le specifiche commesse affidate dai clienti. Di conseguenza, l'attività di R&S non
è un reparto separato, ma la spina dorsale del modello di business: dalle superleghe di nichel destinate al nucleare, alle presse “giganti” auto progettate, ogni commessa nasce da un percorso di sperimentazione interna.
Dopo ampia premessa, in fatto, la ricorrente contesta gli avvisi per i motivi che si riportano in via sintetica.
In via preliminare e assorbente:- 1. Illegittimità dell'atto di recupero riferito al periodo d'imposta 2018 per decadenza dei termini in violazione dell'art. 38-bis, c. 1, lett. c), D.P.R. n. 600/1973 in combinato disposto con l'art. 13, c. 5, D.Lgs. n. 471/1997, nonché per violazione dell'art. 5 TFUE in combinato disposto con l'art. 1, primo protocollo addizionale CEDU.
-2. Illegittimità degli atti di recupero in ragione della non provata inesistenza o comunque non spettanza del credito “R&S” portato in compensazione, anche in ragione del mancato coinvolgimento del “Ministero delle
Imprese e del Made in Italy” (già MISE): falsa applicazione dell'art. 13, cc. 4 e 5, D.Lgs. n. 145/2013 in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. e l'art. 7, c.
5-bis, D.Lgs. n. 546/1992, nonché con l'art. 5 TUE e gli artt. 6 e 7 CEDU e l'art. 1, primo protocollo addizionale CEDU.
-3. Quanto alla sussistenza dei requisiti per godere dell'agevolazione fiscale: l'eventuale necessità di una
Consulenza Tecnica d'Ufficio ai sensi dell'art. 7, c. 2, D.Lgs. n. 546/1992.
-4. Illegittimità degli atti di recupero per motivazione apodittica e mancata allegazione di atti presupposti su cui si fonda la contestazione: violazione degli artt. 38-bis, c. 1, lett. a), D.P.R. n. 600/1973 e 7, c. 1, l. n.
212/2000; nonché degli artt. 41, par. 2, primo alinea e 47 Carta di Nizza in combinato disposto con l'art. 6,
c. 1, TFUE e degli artt. 6 e 13 CEDU.
-5. Illegittimità degli atti di recupero per falsa applicazione del principio del c.d. “contraddittorio preventivo” ex art.
6-bis, L. n. 212/2000 in combinato disposto con gli artt. 38-bis, c. 1, lett. a), D.P.R. n. 600/1973 e 7,
c. 1, l. n. 212/2000.
-6. Illegittimità degli atti di recupero in ragione dell'attività istruttoria svolta da un Ufficio territorialmente incompetente: violazione dell'art.
7-quinquies, L. n. 212/2000 in combinato disposto con l'art. 31 D.P.R. n.
600/1973, l'art. 27, D.L. n. 185/2008, l'art. 7, c. 5 – bis, D.Lgs. n. 546/1992 e gli artt. 6 e 8 CEDU e 1, primo protocollo addizionale CEDU.
7. Illegittimità e infondatezza degli atti di recupero con specifico riguardo all'irrogazione delle relative sanzioni: violazione degli artt. 13, c. 5, D.Lgs. n. 471/1997 e dell'art. 7, c. 3, D.Lgs. n. 472/1997 in combinato disposto con l'art. 5 T.U.E. e l'art. 1, Protocollo Addizionale 1 CEDU;
nonché illegittimità dell'art. 5, D.Lgs. n. 87/2024 per violazione degli artt. 3, 76 e 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU.
Per tutti i motivi ampiamente dedotti conclude: In via principale annullare i due atti di recupero impugnati.
in via subordinata e nel merito o riqualificare la contestazione da utilizzo di crediti inesistenti in utilizzo di crediti non spettanti, con conseguente riconoscimento dell'intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere di accertare l'annualità 2018; o disapplicare le sanzioni per obiettive condizioni di incertezza;
o in ragione della riqualificazione dei crediti da inesistenti a non spettanti, applicare la relativa sanzione del 30%, ridotta alla metà del minimo, pari al 15%; o disapplicare in ogni caso la recidiva con riguardo all'annualità 2019.
La DR della Lombardia ritualmente costituitasi resiste alle censure della ricorrente e conclude respingere le domande di controparte siccome infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nei motivi dell'accertamento, ribadite nelle controdeduzioni e, per l'effetto, confermare il contenuto degli atti impositivi.
Sottolinea che l'attività di ricerca e sviluppo è legata alla produzione. Nel caso di specie, tuttavia, è priva del requisito della trasferibilità e replicabilità del risultato su altri soggetti. L'assenza di tale requisito evidenzia in modo plastico la sua non agevolabilità nei termini richiesti dal D.L. n. 145/2013. Pertanto, nel caso di specie il credito in oggetto è da ritenersi inesistente poiché manca il presupposto costitutivo e la sua inesistenza non è riscontrabile da un mero controllo automatizzato.
Nella memoria la ricorrente si richiama integralmente a quanto ampiamente dedotto e prodotto in sede di ricorso introduttivo. Replica brevemente alle argomentazioni opposte dalla Direzione Regionale della
Lombardia. Insiste per le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare " concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò, il ricorso non risulta fondato e va rigettato.
Risulta infondato primo motivo, decadenza dell'atto di recupero per l'anno 2018.
Corre l'obbligo osservare quanto segue: Stante l'automaticità del riconoscimento del credito stesso e considerato che sono previsti esclusivamente controlli ex post, l'onere della prova , relativamente alla presenza dei requisiti imposti dalla legge per l beneficiare del credito di imposta resta a carico dell'impresa che intende avvalersi dell'agevolazione.
La ricorrente ha prodotto perizia redatta dal Prof. Ing. Nominativo_1, il Perito riporta, gli stessi concetti del Manuale Frascati, “Requisito della novità, Creatività, Incertezza, Trasferibilità, Sistematicità, (interpretati in modo diverso).
Le divergenze tra la tesi dell'ufficio e la tesi della ricorrente, riguarda proprio se tali concetti, pur facendo parte di progetti Ricerca e Svilupp, per la particolare tipologia dell'attività, svolta possano beneficiare del
Credito D'imposta.
Risulta in atti, che dai contraddittori tenuti in corso di verifica e dall'esame della documentazione è emerso che le attività di Ricerca & Sviluppo condotta dalla società non rispecchia i requisiti previsti dal Manuale di
Frascati per essere ritenute attività di R&S agevolabile, e quindi non hanno i requisiti previsti dall'art. 3, c.
4 e 5 D.L. n. 145/2013.
L'ufficio, per l'Area Innovazione Tecnologica di Prodotto (Area A),si aggiunge anche per le aktre aree, per comprendere il processo produttivo e il Know How che caratterizzano l'azienda Ricorrente_1 in corso di verifica sono state formulate le seguenti domande:
D.: Durante le operazioni di verifica ci è stato spiegato che la società Ricorrente_1 S.r.l. lavora prevalentemente per commessa, ci può spiegare come funziona la lavorazione su commessa?
R.: Lavoriamo esclusivamente su commessa, dunque sulla base degli ordini dei clienti sia italiani che esteri.
I clienti chiedono la realizzazione di prodotti molto complessi, personalizzati, come ad esempio bussole, virole, rotori, valvole, pignoni e presentano un disegno di un “componente/prodotto” con indicazione delle specifiche tecniche che il prodotto deve avere, poi noi facciamo degli studi su come realizzare tali prodotti.
D.: È possibile riprodurre tale bene ad altri clienti?
R.: No, i beni prodotti su commessa sono unici, solo in rari casi, come ad esempio per “gli alberi” realizzati per le metropolitane il bene prodotto può essere ripetuto ma non per un'altra metropolitana.
A seguito delle citate risposte l'ufficio mette in evidenza come controparte nella sua normale attività d'impresa svolga costantemente “ricerca” necessaria per la realizzazione dei prodotti commissionati dai clienti. Gli studi e le ricerche sono finalizzati a personalizzare la produzione alle singole esigenze della clientela ed a realizzare prodotti unici e irripetibili su disegno del committente. Essa svolge attività di ricerca anche per la realizzazione in economia di cespiti con vantaggi sia in termini di costi, di “segretezza” che di personalizzazione al proprio processo produttivo. Quindi, la ricerca è finalizzata più a soddisfare le esigenze dei clienti che a risolvere un problema tecnologico utile anche al mercato.
Ribadisce sempre l'ufficio, che, l'attività di ricerca e sviluppo, è priva del requisito della trasferibilità e replicabilità del risultato su altri soggetti. L'assenza di tale requisito evidenzia in modo plastico la sua non agevolabilità nei termini richiesti dal D.L. n. 145/2013.
Osserva il collegio che quanto sostenuto dall'ufficio è confermato dalla perizia. Che così scrive nelle conclusioni. “..Lo studio, la realizzazione ed i risultati ottenuti, sono stati opportunamente registrati e documentati con il fine di potere essere utilizzati a livello aziendale per eventuali progetti futuri..” ..”L'impegno intrapreso….ma è stato quello di ricercare ..parallelamente alle soluzioni legate alla loro produzione dato
, nella fattispecie classificabile a pieno titolo “ sviluppo sperimentale” .
Dalle citate risultanze, emerge con evidenza e senza alcun dubbio che la società ricorrente nella sua attività d'impresa svolga costantemente “ricerca” necessaria per la realizzazione dei prodotti commissionati dai clienti. Gli studi e le ricerche sono finalizzati a personalizzare la produzione alle singole esigenze della clientela ed a realizzare prodotti unici e irripetibili su disegno del committente, è di tutta evidenza per le risultanze riportate che non sussiste “trasferibilità” . Non certamente intesa come ritiene la ricorrente, “per essere utilizzati da altro personale dell'Azienda.
Risulta evidente che questa tipologia di attività, non costituisce quella di “ricerca & sviluppo” a cui la norma agevolativa fa riferimento e che, deve avere i precisi e specifici requisiti di novità, incertezza, creatività, sistematicità, trasferibilità e/o riproducibilità, e non per ultimo, deve determinare un beneficio per l'intero mercato e non soltanto per l'azienda che li realizza, come nel caso in esame.
In conclusione, la tanto invocata attività di R&S non ha portato benefici per l'intero mercato ma soltanto per l'azienda Ricorrente_1 che, in sostanza, ha fatto ricerca per realizzare prodotti “customizzati” richiesti dai committenti con proprio disegno.
Sul punto si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (cass.n. 34419/23) “In tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, all'azione di accertamento dell'erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all'art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 – allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo;
b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l'attività di accertamento.
L'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997 – che ha solo confermato e precisato quanto già desumibile dall'art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008 – è chiaro sul punto dove precisa che il credito è inesistente quando manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e tale inesistenza non sia riscontrabile con controlli cd. automatizzati.- Nel caso in esame sussistono entrambi i presupposti “ manca il presupposto costitutivo e tale inesistenza non è riscontrabile con controlli cd. Automatizzati”.
L'art 3 DL DL 145 /2013, così prevede: -Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Vi è da rilevare che in materia tributaria tutte le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non ammettono deroghe.
Per quanto riguarda il parere del MISE, l'art 8 DM 27/05/15 prevede - 1. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente decreto, l'Agenzia delle TR effettua controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio, la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo effettuati a quanto previsto dal presente decreto. -2. Qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle TR, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia “può” richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.
Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle TR (come nel caso in esame) provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. Dalle chiare disposizioni sopra riportate, si evidenza senza alcun dubbio, che nessuna violazione o eccesso di potere
è stata messa in atto dall'ufficio.
Il parere al MISE come previsto dalla norma, è solo facoltativo ed in ogni caso non risulta vincolante in quanto non espressamente previsto dalla stessa disposizione.
Le nullità sono tassative e devono essere espressamente previste dalla legge.
Nella specie non sussiste carenza di motivazione.- Gli atti di recupero risultano ampiamente e puntualmente motivati. - Come si evince dai motivi del ricorso introduttivo, la ricorrente ha individuato in modo preciso e puntuale, i motivi della pretesa, proposto le proprie ed ampie difese, in fatto e in diritto nessun diritto risulta leso.
Si rileva la fragilità della doglianza. La contestazione in oggetto è contenuta nel PVC, notificato alla società
e corredato da ben 108 pagine di motivazione;
al PVC hanno fatto seguito l'invito a comparire, lo schema d'atto e successivamente gli atti di recupero del credito impugnati. La contestazione è la medesima in tutti i documenti citati, dettagliatamente analizzata e motivata. Gli atti di recupero, in ultimo, danno atto delle osservazioni di parte prodotte in sede di procedimento di adesione e giustificano le ragioni del mancato accoglimento delle stesse.
Invero risulta dalle motivazioni dall'atto di recupero, “Visto il PVC redatto dalla Direzione provinciale di Brescia
- Ufficio Controlli, a carico a carico della società Ricorrente_1 Srl”, che qui viene richiamato quale parte integrante del presente provvedimento impositivo, di cui si riportano comunque i contenuti essenziali ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973.
L'ampia motivazione posta a fondamento degl'atti di recupero è, dunque, più che esaustiva e certamente idonea ad individuare le ragioni del disconoscimento del credito di imposta ed a porre la società nelle condizioni di esercitare, nel modo più ampio, le proprie difese. Del resto, l'Ufficio ha riprodotto nei propri atti di recupero stralci essenziali del menzionato p.v.c., già notificato ed in possesso della ricorrente circostanza ritenuta dalla giurisprudenza sufficiente e decisiva: “Nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio
2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato “ovvero” che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (così Cass. n. 6914 del 25/03/2011; conf. Cass. Cass. n. 13110 del
25/07/2012; Cass. n. 9032 del 15/04/2013; Cass. n. 9323 del 11/04/2017; si veda anche Cass. n. 21066 del
11/09/2017)” (Cass. n° 14159/2021, ed anche ex multis Cass. n° 17530/2023).
Per quanto riguarda la rilevanza, tanto sotto il profilo qualitativo che quantitativo, dell'attività svolta dai dipendenti e dall'amministratore a supporto dei progetti di ricerca e sviluppo, come già rilevato, rientra nella normale attività “vista la specificità dei macchinari”, la società ha implementato dei cespiti all'avanguardia nel processo produttivo ed ha creato un centro integrato che ha indubbiamente apportato benefici alla società; tale circostanza “senza l'elemento della novità e creatività” non è da considerarsi ricerca ai fini dell'agevolazione.- Tutti i prodotti utilizzati “Leghe speciale etc” risultano sul mercato da anni.
Sulla richiesta di Consulenza Tecnica d'Ufficio, nel caso in esame non trova accoglimento. Le risultanze fattuali, le dichiarazione rese per la società, la perizia di parte versata in atti, emerge con evidenza come nel caso di specie, non sia stata svolta una attività di ricerca secondo i requisiti previsti per poter beneficiare del credito di imposta. Come ampiamente già rilevato.
-La ricorrente lamenta la presunta illegittimità degli atti di recupero del credito poiché gli stessi traggono origine da un controllo operato dalla Direzione Provinciale di Brescia, non era legittimato a svolgere alcuna attività in assenza di delega. La doglianza non risulta fondata.
Trattandosi di Grande Contribuente, nel l caso in esame la verifica è stata operata dalla Direzione Provinciale di Brescia su delega dell'Ufficio Grandi Contribuenti. Risulta versata in atti la richiesta della Direzione
Provinciale di Brescia e la delega della DR dell'Ufficio Grandi Contribuenti.
Si confermano le sanzioni irrogate:- L'Ufficio ha irrogato la sanzione prevista dall'art. 13, comma 5, D. Lgs.
n. 471/1997, nella percentuale dal 100% dell'importo dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione.- Come già rilevato sopra, nel caso in esame sussistono entrambi i presupposti “ manca il presupposto costitutivo"
"e tale inesistenza non è riscontrabile con controlli cd. Automatizzati”. Infatti per la contestazione è stato necessario un PVC per contestare il recupero del credito e successivamente schema d'atto e atti di recupero del credito d'imposta.
Non trova applicazione l'art. 6, comma 2, D.lgs. 472/97, nella specie non sussiste, alcuna incertezza normativa.- Le modifiche all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/97 sono state introdotte dall'art. 2 del D. Lgs. n. 87/2024, ai sensi del citato art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024, le nuove sanzioni ex art. 13 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Ogni altro motivo dedotto dalle parti risulta assorbito o superato .
Ne consegue la conferma integrale degli atti di recupero impugnati.
Segue la condanna al pagamento spese di giustizia a carico della società ricorrente che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 6000,00 per spese di giustizia.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2331/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia TR Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TMBCR2J00001 REC.CREDITO.IMP 2018
- ATTO RECUPERO n. TMBCR2J00002 REC.CREDITO.IMP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 238/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per la Ricorrente_1 S.r.l. rappresentata e difesa, nel presente procedimento, anche disgiuntamente, dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1.
Contro l'Agenzia delle TR – Direzione Regionale della Lombardia.
Per l'annullamento degli atti di recupero n. - TMBCR2J00001/2025 notificato in data 24 marzo 2025, avente ad oggetto credito d'imposta indebitamente utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.LGS. 9 luglio
1997, n. 241 per il periodo d'imposta 2018 (valore della controversia: € 232.950,00); e n. -
TMBCR2J00002/2025 notificato in data 25 marzo 2025, avente ad oggetto credito d'imposta indebitamente utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.LGS. 9 luglio 1997, n. 241 per il periodo d'imposta 2019
(valore della controversia: € 215.555,00)-
Premessa - La Ricorrente_1 S.r.l., è un'azienda fondata alla fine degli anni sessanta dalla famiglia Famiglia_fondatrice ed è leader mondiale nella produzione, su commessa, di forgiati sagomati a stampo libero in acciai speciali e leghe, nonché di laminati fino a 200.000 Kg, diametro di 8.000 mm e altezza di 4.000. Tutti
i beni sono realizzati con acciaio degassato sottovuoto prodotto da acciaierie qualificate e ciò consente di poter consegnare ai propri clienti, che spaziano da multinazionali che operano nel settore termonucleare alle officine meccaniche, dei prodotti di altissima qualità. La Società ha una capacità produttiva di 75.000 tonnellate annue e ciò richiede degli importanti investimenti in Ricerca e Sviluppo (c.d. “R&S”), finalizzati a individuare delle nuove soluzioni che consentano, al contempo, l'ottimizzazione del processo produttivo e la possibilità di soddisfare le specifiche commesse affidate dai clienti. Di conseguenza, l'attività di R&S non
è un reparto separato, ma la spina dorsale del modello di business: dalle superleghe di nichel destinate al nucleare, alle presse “giganti” auto progettate, ogni commessa nasce da un percorso di sperimentazione interna.
Dopo ampia premessa, in fatto, la ricorrente contesta gli avvisi per i motivi che si riportano in via sintetica.
In via preliminare e assorbente:- 1. Illegittimità dell'atto di recupero riferito al periodo d'imposta 2018 per decadenza dei termini in violazione dell'art. 38-bis, c. 1, lett. c), D.P.R. n. 600/1973 in combinato disposto con l'art. 13, c. 5, D.Lgs. n. 471/1997, nonché per violazione dell'art. 5 TFUE in combinato disposto con l'art. 1, primo protocollo addizionale CEDU.
-2. Illegittimità degli atti di recupero in ragione della non provata inesistenza o comunque non spettanza del credito “R&S” portato in compensazione, anche in ragione del mancato coinvolgimento del “Ministero delle
Imprese e del Made in Italy” (già MISE): falsa applicazione dell'art. 13, cc. 4 e 5, D.Lgs. n. 145/2013 in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. e l'art. 7, c.
5-bis, D.Lgs. n. 546/1992, nonché con l'art. 5 TUE e gli artt. 6 e 7 CEDU e l'art. 1, primo protocollo addizionale CEDU.
-3. Quanto alla sussistenza dei requisiti per godere dell'agevolazione fiscale: l'eventuale necessità di una
Consulenza Tecnica d'Ufficio ai sensi dell'art. 7, c. 2, D.Lgs. n. 546/1992.
-4. Illegittimità degli atti di recupero per motivazione apodittica e mancata allegazione di atti presupposti su cui si fonda la contestazione: violazione degli artt. 38-bis, c. 1, lett. a), D.P.R. n. 600/1973 e 7, c. 1, l. n.
212/2000; nonché degli artt. 41, par. 2, primo alinea e 47 Carta di Nizza in combinato disposto con l'art. 6,
c. 1, TFUE e degli artt. 6 e 13 CEDU.
-5. Illegittimità degli atti di recupero per falsa applicazione del principio del c.d. “contraddittorio preventivo” ex art.
6-bis, L. n. 212/2000 in combinato disposto con gli artt. 38-bis, c. 1, lett. a), D.P.R. n. 600/1973 e 7,
c. 1, l. n. 212/2000.
-6. Illegittimità degli atti di recupero in ragione dell'attività istruttoria svolta da un Ufficio territorialmente incompetente: violazione dell'art.
7-quinquies, L. n. 212/2000 in combinato disposto con l'art. 31 D.P.R. n.
600/1973, l'art. 27, D.L. n. 185/2008, l'art. 7, c. 5 – bis, D.Lgs. n. 546/1992 e gli artt. 6 e 8 CEDU e 1, primo protocollo addizionale CEDU.
7. Illegittimità e infondatezza degli atti di recupero con specifico riguardo all'irrogazione delle relative sanzioni: violazione degli artt. 13, c. 5, D.Lgs. n. 471/1997 e dell'art. 7, c. 3, D.Lgs. n. 472/1997 in combinato disposto con l'art. 5 T.U.E. e l'art. 1, Protocollo Addizionale 1 CEDU;
nonché illegittimità dell'art. 5, D.Lgs. n. 87/2024 per violazione degli artt. 3, 76 e 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU.
Per tutti i motivi ampiamente dedotti conclude: In via principale annullare i due atti di recupero impugnati.
in via subordinata e nel merito o riqualificare la contestazione da utilizzo di crediti inesistenti in utilizzo di crediti non spettanti, con conseguente riconoscimento dell'intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere di accertare l'annualità 2018; o disapplicare le sanzioni per obiettive condizioni di incertezza;
o in ragione della riqualificazione dei crediti da inesistenti a non spettanti, applicare la relativa sanzione del 30%, ridotta alla metà del minimo, pari al 15%; o disapplicare in ogni caso la recidiva con riguardo all'annualità 2019.
La DR della Lombardia ritualmente costituitasi resiste alle censure della ricorrente e conclude respingere le domande di controparte siccome infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nei motivi dell'accertamento, ribadite nelle controdeduzioni e, per l'effetto, confermare il contenuto degli atti impositivi.
Sottolinea che l'attività di ricerca e sviluppo è legata alla produzione. Nel caso di specie, tuttavia, è priva del requisito della trasferibilità e replicabilità del risultato su altri soggetti. L'assenza di tale requisito evidenzia in modo plastico la sua non agevolabilità nei termini richiesti dal D.L. n. 145/2013. Pertanto, nel caso di specie il credito in oggetto è da ritenersi inesistente poiché manca il presupposto costitutivo e la sua inesistenza non è riscontrabile da un mero controllo automatizzato.
Nella memoria la ricorrente si richiama integralmente a quanto ampiamente dedotto e prodotto in sede di ricorso introduttivo. Replica brevemente alle argomentazioni opposte dalla Direzione Regionale della
Lombardia. Insiste per le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare " concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò, il ricorso non risulta fondato e va rigettato.
Risulta infondato primo motivo, decadenza dell'atto di recupero per l'anno 2018.
Corre l'obbligo osservare quanto segue: Stante l'automaticità del riconoscimento del credito stesso e considerato che sono previsti esclusivamente controlli ex post, l'onere della prova , relativamente alla presenza dei requisiti imposti dalla legge per l beneficiare del credito di imposta resta a carico dell'impresa che intende avvalersi dell'agevolazione.
La ricorrente ha prodotto perizia redatta dal Prof. Ing. Nominativo_1, il Perito riporta, gli stessi concetti del Manuale Frascati, “Requisito della novità, Creatività, Incertezza, Trasferibilità, Sistematicità, (interpretati in modo diverso).
Le divergenze tra la tesi dell'ufficio e la tesi della ricorrente, riguarda proprio se tali concetti, pur facendo parte di progetti Ricerca e Svilupp, per la particolare tipologia dell'attività, svolta possano beneficiare del
Credito D'imposta.
Risulta in atti, che dai contraddittori tenuti in corso di verifica e dall'esame della documentazione è emerso che le attività di Ricerca & Sviluppo condotta dalla società non rispecchia i requisiti previsti dal Manuale di
Frascati per essere ritenute attività di R&S agevolabile, e quindi non hanno i requisiti previsti dall'art. 3, c.
4 e 5 D.L. n. 145/2013.
L'ufficio, per l'Area Innovazione Tecnologica di Prodotto (Area A),si aggiunge anche per le aktre aree, per comprendere il processo produttivo e il Know How che caratterizzano l'azienda Ricorrente_1 in corso di verifica sono state formulate le seguenti domande:
D.: Durante le operazioni di verifica ci è stato spiegato che la società Ricorrente_1 S.r.l. lavora prevalentemente per commessa, ci può spiegare come funziona la lavorazione su commessa?
R.: Lavoriamo esclusivamente su commessa, dunque sulla base degli ordini dei clienti sia italiani che esteri.
I clienti chiedono la realizzazione di prodotti molto complessi, personalizzati, come ad esempio bussole, virole, rotori, valvole, pignoni e presentano un disegno di un “componente/prodotto” con indicazione delle specifiche tecniche che il prodotto deve avere, poi noi facciamo degli studi su come realizzare tali prodotti.
D.: È possibile riprodurre tale bene ad altri clienti?
R.: No, i beni prodotti su commessa sono unici, solo in rari casi, come ad esempio per “gli alberi” realizzati per le metropolitane il bene prodotto può essere ripetuto ma non per un'altra metropolitana.
A seguito delle citate risposte l'ufficio mette in evidenza come controparte nella sua normale attività d'impresa svolga costantemente “ricerca” necessaria per la realizzazione dei prodotti commissionati dai clienti. Gli studi e le ricerche sono finalizzati a personalizzare la produzione alle singole esigenze della clientela ed a realizzare prodotti unici e irripetibili su disegno del committente. Essa svolge attività di ricerca anche per la realizzazione in economia di cespiti con vantaggi sia in termini di costi, di “segretezza” che di personalizzazione al proprio processo produttivo. Quindi, la ricerca è finalizzata più a soddisfare le esigenze dei clienti che a risolvere un problema tecnologico utile anche al mercato.
Ribadisce sempre l'ufficio, che, l'attività di ricerca e sviluppo, è priva del requisito della trasferibilità e replicabilità del risultato su altri soggetti. L'assenza di tale requisito evidenzia in modo plastico la sua non agevolabilità nei termini richiesti dal D.L. n. 145/2013.
Osserva il collegio che quanto sostenuto dall'ufficio è confermato dalla perizia. Che così scrive nelle conclusioni. “..Lo studio, la realizzazione ed i risultati ottenuti, sono stati opportunamente registrati e documentati con il fine di potere essere utilizzati a livello aziendale per eventuali progetti futuri..” ..”L'impegno intrapreso….ma è stato quello di ricercare ..parallelamente alle soluzioni legate alla loro produzione dato
, nella fattispecie classificabile a pieno titolo “ sviluppo sperimentale” .
Dalle citate risultanze, emerge con evidenza e senza alcun dubbio che la società ricorrente nella sua attività d'impresa svolga costantemente “ricerca” necessaria per la realizzazione dei prodotti commissionati dai clienti. Gli studi e le ricerche sono finalizzati a personalizzare la produzione alle singole esigenze della clientela ed a realizzare prodotti unici e irripetibili su disegno del committente, è di tutta evidenza per le risultanze riportate che non sussiste “trasferibilità” . Non certamente intesa come ritiene la ricorrente, “per essere utilizzati da altro personale dell'Azienda.
Risulta evidente che questa tipologia di attività, non costituisce quella di “ricerca & sviluppo” a cui la norma agevolativa fa riferimento e che, deve avere i precisi e specifici requisiti di novità, incertezza, creatività, sistematicità, trasferibilità e/o riproducibilità, e non per ultimo, deve determinare un beneficio per l'intero mercato e non soltanto per l'azienda che li realizza, come nel caso in esame.
In conclusione, la tanto invocata attività di R&S non ha portato benefici per l'intero mercato ma soltanto per l'azienda Ricorrente_1 che, in sostanza, ha fatto ricerca per realizzare prodotti “customizzati” richiesti dai committenti con proprio disegno.
Sul punto si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (cass.n. 34419/23) “In tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, all'azione di accertamento dell'erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all'art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 – allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo;
b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l'attività di accertamento.
L'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997 – che ha solo confermato e precisato quanto già desumibile dall'art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008 – è chiaro sul punto dove precisa che il credito è inesistente quando manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e tale inesistenza non sia riscontrabile con controlli cd. automatizzati.- Nel caso in esame sussistono entrambi i presupposti “ manca il presupposto costitutivo e tale inesistenza non è riscontrabile con controlli cd. Automatizzati”.
L'art 3 DL DL 145 /2013, così prevede: -Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Vi è da rilevare che in materia tributaria tutte le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non ammettono deroghe.
Per quanto riguarda il parere del MISE, l'art 8 DM 27/05/15 prevede - 1. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente decreto, l'Agenzia delle TR effettua controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio, la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo effettuati a quanto previsto dal presente decreto. -2. Qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle TR, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia “può” richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.
Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle TR (come nel caso in esame) provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. Dalle chiare disposizioni sopra riportate, si evidenza senza alcun dubbio, che nessuna violazione o eccesso di potere
è stata messa in atto dall'ufficio.
Il parere al MISE come previsto dalla norma, è solo facoltativo ed in ogni caso non risulta vincolante in quanto non espressamente previsto dalla stessa disposizione.
Le nullità sono tassative e devono essere espressamente previste dalla legge.
Nella specie non sussiste carenza di motivazione.- Gli atti di recupero risultano ampiamente e puntualmente motivati. - Come si evince dai motivi del ricorso introduttivo, la ricorrente ha individuato in modo preciso e puntuale, i motivi della pretesa, proposto le proprie ed ampie difese, in fatto e in diritto nessun diritto risulta leso.
Si rileva la fragilità della doglianza. La contestazione in oggetto è contenuta nel PVC, notificato alla società
e corredato da ben 108 pagine di motivazione;
al PVC hanno fatto seguito l'invito a comparire, lo schema d'atto e successivamente gli atti di recupero del credito impugnati. La contestazione è la medesima in tutti i documenti citati, dettagliatamente analizzata e motivata. Gli atti di recupero, in ultimo, danno atto delle osservazioni di parte prodotte in sede di procedimento di adesione e giustificano le ragioni del mancato accoglimento delle stesse.
Invero risulta dalle motivazioni dall'atto di recupero, “Visto il PVC redatto dalla Direzione provinciale di Brescia
- Ufficio Controlli, a carico a carico della società Ricorrente_1 Srl”, che qui viene richiamato quale parte integrante del presente provvedimento impositivo, di cui si riportano comunque i contenuti essenziali ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973.
L'ampia motivazione posta a fondamento degl'atti di recupero è, dunque, più che esaustiva e certamente idonea ad individuare le ragioni del disconoscimento del credito di imposta ed a porre la società nelle condizioni di esercitare, nel modo più ampio, le proprie difese. Del resto, l'Ufficio ha riprodotto nei propri atti di recupero stralci essenziali del menzionato p.v.c., già notificato ed in possesso della ricorrente circostanza ritenuta dalla giurisprudenza sufficiente e decisiva: “Nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio
2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato “ovvero” che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (così Cass. n. 6914 del 25/03/2011; conf. Cass. Cass. n. 13110 del
25/07/2012; Cass. n. 9032 del 15/04/2013; Cass. n. 9323 del 11/04/2017; si veda anche Cass. n. 21066 del
11/09/2017)” (Cass. n° 14159/2021, ed anche ex multis Cass. n° 17530/2023).
Per quanto riguarda la rilevanza, tanto sotto il profilo qualitativo che quantitativo, dell'attività svolta dai dipendenti e dall'amministratore a supporto dei progetti di ricerca e sviluppo, come già rilevato, rientra nella normale attività “vista la specificità dei macchinari”, la società ha implementato dei cespiti all'avanguardia nel processo produttivo ed ha creato un centro integrato che ha indubbiamente apportato benefici alla società; tale circostanza “senza l'elemento della novità e creatività” non è da considerarsi ricerca ai fini dell'agevolazione.- Tutti i prodotti utilizzati “Leghe speciale etc” risultano sul mercato da anni.
Sulla richiesta di Consulenza Tecnica d'Ufficio, nel caso in esame non trova accoglimento. Le risultanze fattuali, le dichiarazione rese per la società, la perizia di parte versata in atti, emerge con evidenza come nel caso di specie, non sia stata svolta una attività di ricerca secondo i requisiti previsti per poter beneficiare del credito di imposta. Come ampiamente già rilevato.
-La ricorrente lamenta la presunta illegittimità degli atti di recupero del credito poiché gli stessi traggono origine da un controllo operato dalla Direzione Provinciale di Brescia, non era legittimato a svolgere alcuna attività in assenza di delega. La doglianza non risulta fondata.
Trattandosi di Grande Contribuente, nel l caso in esame la verifica è stata operata dalla Direzione Provinciale di Brescia su delega dell'Ufficio Grandi Contribuenti. Risulta versata in atti la richiesta della Direzione
Provinciale di Brescia e la delega della DR dell'Ufficio Grandi Contribuenti.
Si confermano le sanzioni irrogate:- L'Ufficio ha irrogato la sanzione prevista dall'art. 13, comma 5, D. Lgs.
n. 471/1997, nella percentuale dal 100% dell'importo dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione.- Come già rilevato sopra, nel caso in esame sussistono entrambi i presupposti “ manca il presupposto costitutivo"
"e tale inesistenza non è riscontrabile con controlli cd. Automatizzati”. Infatti per la contestazione è stato necessario un PVC per contestare il recupero del credito e successivamente schema d'atto e atti di recupero del credito d'imposta.
Non trova applicazione l'art. 6, comma 2, D.lgs. 472/97, nella specie non sussiste, alcuna incertezza normativa.- Le modifiche all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/97 sono state introdotte dall'art. 2 del D. Lgs. n. 87/2024, ai sensi del citato art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024, le nuove sanzioni ex art. 13 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Ogni altro motivo dedotto dalle parti risulta assorbito o superato .
Ne consegue la conferma integrale degli atti di recupero impugnati.
Segue la condanna al pagamento spese di giustizia a carico della società ricorrente che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 6000,00 per spese di giustizia.