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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/06/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1996/2020 RG avente ad
OGGETTO: ratei pensione vertente TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. GUIDO TAVASSI;
Parte_1
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. MASSIMILIANO CP_1
MINICUCCI;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26/03/2020 parte ricorrente in epigrafe deduceva: di aver presentato ricorso ex art. 442, in data 9/6/2011, avente n. R.G. 3573/2011, innanzi al
Tribunale di Nola, conclusosi con sentenza n. 3753/2015 con cui il Tribunale adito accoglieva integralmente il ricorso, condannando l' al pagamento degli arretrati
CP_1 maturati fino al 31/3/2011, come quantificati in ricorso;
che con successiva sentenza del Tribunale di Nola n. 1437/2019, otteneva la condanna dell' al pagamento degli
CP_1 ulteriori arretrati maturati a titolo di differenze sulla pensione in godimento nel periodo 1/4/2011- 31/ 3/2016; che l' non provvedeva alla riliquidazione del trattamento di
CP_1 pensione e a corrispondere gli ulteriori arretrati maturati. Ciò premesso, il ricorrente agiva in giudizio nei confronti dell' per ottenere la
CP_1 condanna dell' al pagamento della somma di € 8.657,67, oltre interessi legali, a titolo
CP_1 di differenze sui ratei di pensione maturati dall'1.4.2016 al 31.3.2020, oltre spese e onorari del presente giudizio, IVA e CPA. Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese,
CP_1 deducendo che al fine di adeguare la posizione pensionistica ai parametri di calcolo stabiliti dal Tribunale e al fine di evitare ulteriori contenziosi, provvedeva a calcolare la ricostituzione dalla decorrenza e ad attribuire la retribuzione richiesta in sentenza n.
3753/15, ricalcolando l'importo della pensione dalla decorrenza originaria e detraendo dagli arretrati le somme già liquidate (euro 10.615,75 già liquidati in procedura pagamenti vari e visibili su cassetto previdenziale del cittadino). L'Istituto in particolare deduceva che alla parte spettava ancora il pagamento di € 10.061,55 (doc.2) che sarebbe stato effettuato unitamente alla rata di ottobre 2021 e pertanto chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Fissata la prima udienza di trattazione dal GL assegnatario dott. ssa Naldi per il 29.09.2021, rinviata per discussione all'udienza del 22.6.2022, nuovamente rinviata, per carico del ruolo, alla udienza del 3.5.2023, tenuta dal gop Granata e rinviata per il prosieguo al 29.05.2024, trasmesso il fascicolo al Presidente per valutare i provvedimenti sulla riunione con altro giudizio intercorrente tra le medesime parti (rg 3837-2023), fissata per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 19.2.2025, poi rinviata per valutare la eventuale riunione con il procedimento rg n 3873/2023 alla udienza del 5.11.2025, interveniva nelle more il Decreto n. 59/2025 del Presidente del Tribunale di Nola - avente a oggetto la variazione tabellare immediatamente esecutiva, relativa alla Sezione Lavoro, per la definizione dello smaltimento delle cause ultra-triennali rientranti nel secondo obiettivo del PNNR (cause iscritte a ruolo nel periodo 2017-2022 ancora pendenti) – con il quale è stato disposto, inter alia, lo scardinamento dal ruolo della dott.ssa Naldi del presente procedimento sul ruolo della scrivente, che all'odierna udienza, la prima a cui era chiamata dinanzi a sé, lo decideva come dalla presente sentenza all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter. Oggetto del presente giudizio è la condanna dell' al pagamento della somma di € CP_1
8.657,67 (importo originariamente richiesto), a titolo di differenze sui ratei di pensione maturati dall'1/04/2016 al 31/03/2020, in virtù dell'accertamento compiuto dal Tribunale di Nola con la sentenza n. 3753/2015 del 01/12/2015 (dott.ssa Di Palma) con cui si dichiarava il diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento pensionistico con riconoscimento del rateo di pensione nell'importo iniziale di € 1.381,83.
Posto che con la predetta sentenza l veniva altresì condannato al pagamento degli CP_1 arretrati per il periodo dal 01/01/2006 al 31/03/2011 (ossia fino alla data del deposito del ricorso) per un importo di € 10.615,75 e che con successiva sentenza n.1437/2019 del
Tribunale di Nola (dott.ssa F. Salvatore) veniva condannato, sempre a titolo di adeguamento della pensione, al pagamento degli arretrati dal 01/04/2011 al 31/03/2016, per un importo di € 10.528,77, con il presente ricorso il ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento delle differenze sui ratei di pensione maturati dal 01/04/2016 al CP_1
31/03/2020 calcolate in € 8.657,67 oltre interessi legali.
Nel costituirsi in giudizio l' ha eccepito di aver proceduto all'adeguamento della CP_1 pensione anche con riferimento ai ratei oggetto di causa, avendo dato esecuzione alla sentenza n. 3753/15 con il pagamento degli arretrati in essa indicati pari ad € 10.615,75 ed avendo calcolato per il periodo successivo (dal 1-4-2011) un importo ancora dovuto pari ad € 10.061,55 da liquidarsi unitamente alla rata di ottobre 2021. In corso di causa, preso atto dell'avvenuto parziale pagamento da parte dell' parte CP_1 ricorrente, in sede di note di udienza, limitava la domanda all'importo di € 3.965,56 quale differenza tra quanto originariamente richiesto e quanto corrisposto dall' a titolo CP_2 di differenze sui ratei di pensione maturati dal 01/04/2016 al 31/03/2020, oltre interessi legali.
La domanda, come limitata da parte ricorrente, appare fondata e meritevole di accoglimento. Va invero evidenziato che, come dedotto dall' in memoria, la somma di € 10.061,55 CP_1 netti liquidata dall' ad ottobre 2021 non è stata imputata al solo periodo oggetto di CP_2 causa, riferendosi anche ad un periodo precedente e ad uno successivo (cfr. all. 2 parte res. “arte web- arretrati telematici” da cui si evince che il periodo a cui si riferisce tale importo va dal 1/2006 al 9/2021).
Premesso che quanto al periodo sino al 31-3-2016 è indiscutibile il diritto della parte a percepire l'esatto importo per il quale è stata emessa condanna con sentenza passata in giudicato n.1437/2019 pari ad € 10.528,77, per quanto concerne l'arco temporale oggetto del presente giudizio (dal 1-4-2016 al 31-3-2020), si rileva che appare pacifico tra le parti che tra quanto riconosciuto dall' e quanto rivendicato dalla parte residua una CP_1 differenza di € 3.965,56 ascrivibile ad un diverso calcolo della perequazione, che l' CP_2 deduce che la parte avrebbe errato a conteggiare essendosi rifatta a quella applicabile solo fino al 2011. Ebbene, posto che al creditore che deduca l'inesattezza dell'adempimento è sufficiente allegare tale ultima circostanza gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, va rilevato come benché in ricorso sia riportato uno schema di calcolo dettagliato degli importi rivendicati per il periodo in oggetto con una tabella recante l'indicazione del coefficiente perequativo applicato anno per anno, l' si è CP_1 limitato a contrapporre un diverso calcolo, peraltro operato al netto e con riferimento ad un periodo più esteso rispetto a quello in esame, senza neppure dettagliare quale importo sarebbe specificamente riferibile all'arco temporale oggetto di ricorso. Dall'esame della documentazione depositata dall' si evince che l'importo CP_1 globalmente riconosciuto come dovuto dalla decorrenza e sino al settembre 2021 ammonterebbe ad € 23.831,20 lordi, da cui sottrarre quello di € 10.615,75 già erogato e di € 3.153,90 per trattenute IRPEF. Già a livello empirico è pertanto evidente come l'importo corrisposto dall' in corso CP_1 di causa (ottobre 2021), che abbraccia un arco temporale superiore a quello oggetto del presente giudizio, riferendosi anche al periodo coperto dalla sentenza n. 1437/2019 (in virtù della quale era dovuto un importo di € 10.528,77) ed al periodo dall'1-4-2020 al 30-
9-2021, non possa senz'altro avere estinto il diritto di credito azionato dal ricorrente con il ricorso in esame.
Quanto poi alla presunta non debenza della differenza di € 3.965,56 rivendicata dalla parte e che l' apoditticamente ascrive ad un errore della parte che avrebbe applicato un CP_1 criterio perequativo in vigore sino al 2011, si osserva come l'Istiuto non ha specificato, come era suo onere, quale quoziente perequativo andasse applicato ed in base a quale normativa;
peraltro va rilevato che la parte ha applicato il medesimo criterio già adottato nel ricorso introduttivo del giudizio RG 1851/2016 (nello stesso quanto al 2016 veniva considerato un rateo di euro 1621,85 pari a quello rivendicato in questa sede per il medesimo anno) recepito dalla sentenza intervenuta nel 2019 che condannava al pagamento della somma calcolato nei conteggi allegati al ricorso.
Tanto premesso, rilevato come a fronte dei conteggi operati da parte ricorrente, non specificamente contestati dall' quest'ultimo ha proceduto ad un pagamento solo CP_1 parziale e che, come appare pacifico tra le parti, la differenza tra quanto corrisposto e quanto rivendicato in ricorso ammonta ad € 3.965,56 il ricorso va accolto entro tali limiti. In conclusione, l' va condannato al pagamento dell'importo di € 3.965,56 quale CP_1 differenza ancora dovuta sull'adeguamento della pensione per il periodo 01/04/2016 al
31/03/2020, oltre interessi legali dalle singole debenze al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Condanna l' a pagare al ricorrente, a titolo di differenza sull'adeguamento CP_1 della pensione per il periodo dal 01/04/2016 al 31/03/2020, l'importo di € 3.965,56 oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 886,00, CP_1 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si Comunichi
Nola, 18/06/2025
Il Giudice Dott.ssa Francesca Fucci
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1996/2020 RG avente ad
OGGETTO: ratei pensione vertente TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. GUIDO TAVASSI;
Parte_1
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. MASSIMILIANO CP_1
MINICUCCI;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26/03/2020 parte ricorrente in epigrafe deduceva: di aver presentato ricorso ex art. 442, in data 9/6/2011, avente n. R.G. 3573/2011, innanzi al
Tribunale di Nola, conclusosi con sentenza n. 3753/2015 con cui il Tribunale adito accoglieva integralmente il ricorso, condannando l' al pagamento degli arretrati
CP_1 maturati fino al 31/3/2011, come quantificati in ricorso;
che con successiva sentenza del Tribunale di Nola n. 1437/2019, otteneva la condanna dell' al pagamento degli
CP_1 ulteriori arretrati maturati a titolo di differenze sulla pensione in godimento nel periodo 1/4/2011- 31/ 3/2016; che l' non provvedeva alla riliquidazione del trattamento di
CP_1 pensione e a corrispondere gli ulteriori arretrati maturati. Ciò premesso, il ricorrente agiva in giudizio nei confronti dell' per ottenere la
CP_1 condanna dell' al pagamento della somma di € 8.657,67, oltre interessi legali, a titolo
CP_1 di differenze sui ratei di pensione maturati dall'1.4.2016 al 31.3.2020, oltre spese e onorari del presente giudizio, IVA e CPA. Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese,
CP_1 deducendo che al fine di adeguare la posizione pensionistica ai parametri di calcolo stabiliti dal Tribunale e al fine di evitare ulteriori contenziosi, provvedeva a calcolare la ricostituzione dalla decorrenza e ad attribuire la retribuzione richiesta in sentenza n.
3753/15, ricalcolando l'importo della pensione dalla decorrenza originaria e detraendo dagli arretrati le somme già liquidate (euro 10.615,75 già liquidati in procedura pagamenti vari e visibili su cassetto previdenziale del cittadino). L'Istituto in particolare deduceva che alla parte spettava ancora il pagamento di € 10.061,55 (doc.2) che sarebbe stato effettuato unitamente alla rata di ottobre 2021 e pertanto chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Fissata la prima udienza di trattazione dal GL assegnatario dott. ssa Naldi per il 29.09.2021, rinviata per discussione all'udienza del 22.6.2022, nuovamente rinviata, per carico del ruolo, alla udienza del 3.5.2023, tenuta dal gop Granata e rinviata per il prosieguo al 29.05.2024, trasmesso il fascicolo al Presidente per valutare i provvedimenti sulla riunione con altro giudizio intercorrente tra le medesime parti (rg 3837-2023), fissata per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 19.2.2025, poi rinviata per valutare la eventuale riunione con il procedimento rg n 3873/2023 alla udienza del 5.11.2025, interveniva nelle more il Decreto n. 59/2025 del Presidente del Tribunale di Nola - avente a oggetto la variazione tabellare immediatamente esecutiva, relativa alla Sezione Lavoro, per la definizione dello smaltimento delle cause ultra-triennali rientranti nel secondo obiettivo del PNNR (cause iscritte a ruolo nel periodo 2017-2022 ancora pendenti) – con il quale è stato disposto, inter alia, lo scardinamento dal ruolo della dott.ssa Naldi del presente procedimento sul ruolo della scrivente, che all'odierna udienza, la prima a cui era chiamata dinanzi a sé, lo decideva come dalla presente sentenza all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter. Oggetto del presente giudizio è la condanna dell' al pagamento della somma di € CP_1
8.657,67 (importo originariamente richiesto), a titolo di differenze sui ratei di pensione maturati dall'1/04/2016 al 31/03/2020, in virtù dell'accertamento compiuto dal Tribunale di Nola con la sentenza n. 3753/2015 del 01/12/2015 (dott.ssa Di Palma) con cui si dichiarava il diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento pensionistico con riconoscimento del rateo di pensione nell'importo iniziale di € 1.381,83.
Posto che con la predetta sentenza l veniva altresì condannato al pagamento degli CP_1 arretrati per il periodo dal 01/01/2006 al 31/03/2011 (ossia fino alla data del deposito del ricorso) per un importo di € 10.615,75 e che con successiva sentenza n.1437/2019 del
Tribunale di Nola (dott.ssa F. Salvatore) veniva condannato, sempre a titolo di adeguamento della pensione, al pagamento degli arretrati dal 01/04/2011 al 31/03/2016, per un importo di € 10.528,77, con il presente ricorso il ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento delle differenze sui ratei di pensione maturati dal 01/04/2016 al CP_1
31/03/2020 calcolate in € 8.657,67 oltre interessi legali.
Nel costituirsi in giudizio l' ha eccepito di aver proceduto all'adeguamento della CP_1 pensione anche con riferimento ai ratei oggetto di causa, avendo dato esecuzione alla sentenza n. 3753/15 con il pagamento degli arretrati in essa indicati pari ad € 10.615,75 ed avendo calcolato per il periodo successivo (dal 1-4-2011) un importo ancora dovuto pari ad € 10.061,55 da liquidarsi unitamente alla rata di ottobre 2021. In corso di causa, preso atto dell'avvenuto parziale pagamento da parte dell' parte CP_1 ricorrente, in sede di note di udienza, limitava la domanda all'importo di € 3.965,56 quale differenza tra quanto originariamente richiesto e quanto corrisposto dall' a titolo CP_2 di differenze sui ratei di pensione maturati dal 01/04/2016 al 31/03/2020, oltre interessi legali.
La domanda, come limitata da parte ricorrente, appare fondata e meritevole di accoglimento. Va invero evidenziato che, come dedotto dall' in memoria, la somma di € 10.061,55 CP_1 netti liquidata dall' ad ottobre 2021 non è stata imputata al solo periodo oggetto di CP_2 causa, riferendosi anche ad un periodo precedente e ad uno successivo (cfr. all. 2 parte res. “arte web- arretrati telematici” da cui si evince che il periodo a cui si riferisce tale importo va dal 1/2006 al 9/2021).
Premesso che quanto al periodo sino al 31-3-2016 è indiscutibile il diritto della parte a percepire l'esatto importo per il quale è stata emessa condanna con sentenza passata in giudicato n.1437/2019 pari ad € 10.528,77, per quanto concerne l'arco temporale oggetto del presente giudizio (dal 1-4-2016 al 31-3-2020), si rileva che appare pacifico tra le parti che tra quanto riconosciuto dall' e quanto rivendicato dalla parte residua una CP_1 differenza di € 3.965,56 ascrivibile ad un diverso calcolo della perequazione, che l' CP_2 deduce che la parte avrebbe errato a conteggiare essendosi rifatta a quella applicabile solo fino al 2011. Ebbene, posto che al creditore che deduca l'inesattezza dell'adempimento è sufficiente allegare tale ultima circostanza gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, va rilevato come benché in ricorso sia riportato uno schema di calcolo dettagliato degli importi rivendicati per il periodo in oggetto con una tabella recante l'indicazione del coefficiente perequativo applicato anno per anno, l' si è CP_1 limitato a contrapporre un diverso calcolo, peraltro operato al netto e con riferimento ad un periodo più esteso rispetto a quello in esame, senza neppure dettagliare quale importo sarebbe specificamente riferibile all'arco temporale oggetto di ricorso. Dall'esame della documentazione depositata dall' si evince che l'importo CP_1 globalmente riconosciuto come dovuto dalla decorrenza e sino al settembre 2021 ammonterebbe ad € 23.831,20 lordi, da cui sottrarre quello di € 10.615,75 già erogato e di € 3.153,90 per trattenute IRPEF. Già a livello empirico è pertanto evidente come l'importo corrisposto dall' in corso CP_1 di causa (ottobre 2021), che abbraccia un arco temporale superiore a quello oggetto del presente giudizio, riferendosi anche al periodo coperto dalla sentenza n. 1437/2019 (in virtù della quale era dovuto un importo di € 10.528,77) ed al periodo dall'1-4-2020 al 30-
9-2021, non possa senz'altro avere estinto il diritto di credito azionato dal ricorrente con il ricorso in esame.
Quanto poi alla presunta non debenza della differenza di € 3.965,56 rivendicata dalla parte e che l' apoditticamente ascrive ad un errore della parte che avrebbe applicato un CP_1 criterio perequativo in vigore sino al 2011, si osserva come l'Istiuto non ha specificato, come era suo onere, quale quoziente perequativo andasse applicato ed in base a quale normativa;
peraltro va rilevato che la parte ha applicato il medesimo criterio già adottato nel ricorso introduttivo del giudizio RG 1851/2016 (nello stesso quanto al 2016 veniva considerato un rateo di euro 1621,85 pari a quello rivendicato in questa sede per il medesimo anno) recepito dalla sentenza intervenuta nel 2019 che condannava al pagamento della somma calcolato nei conteggi allegati al ricorso.
Tanto premesso, rilevato come a fronte dei conteggi operati da parte ricorrente, non specificamente contestati dall' quest'ultimo ha proceduto ad un pagamento solo CP_1 parziale e che, come appare pacifico tra le parti, la differenza tra quanto corrisposto e quanto rivendicato in ricorso ammonta ad € 3.965,56 il ricorso va accolto entro tali limiti. In conclusione, l' va condannato al pagamento dell'importo di € 3.965,56 quale CP_1 differenza ancora dovuta sull'adeguamento della pensione per il periodo 01/04/2016 al
31/03/2020, oltre interessi legali dalle singole debenze al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Condanna l' a pagare al ricorrente, a titolo di differenza sull'adeguamento CP_1 della pensione per il periodo dal 01/04/2016 al 31/03/2020, l'importo di € 3.965,56 oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 886,00, CP_1 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si Comunichi
Nola, 18/06/2025
Il Giudice Dott.ssa Francesca Fucci