Art. 1.
Il primo comma dell'art. 151 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 , gia' modificato col regio decreto-legge 1 luglio 1937, n. 1382 , e sostituito dal seguente "Sono prescritti a favore dell'Amministrazione i crediti dei libretti col decorso:
a) di un anno, quando non siano superiori a lire venticinque fra capitale ed interessi:
b) di tre anni, quando non siano superiori a lire cinquanta fra capitale ed interessi;
c) di cinque anni, quando non siano superiori a lire cento fra capitale ed interessi, o quando siano costituiti da un capitale non superiore a lire dieci e da interessi da iscrivere, per un importo complessivo non superiore a lire cento; oppure rappresentino soltanto interessi da iscrivere per un importo non superiore a lire cento;
d) di trenta anni, quando si tratti di crediti di qualsiasi altra specie ed importo".
Il primo comma dell'art. 151 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 , gia' modificato col regio decreto-legge 1 luglio 1937, n. 1382 , e sostituito dal seguente "Sono prescritti a favore dell'Amministrazione i crediti dei libretti col decorso:
a) di un anno, quando non siano superiori a lire venticinque fra capitale ed interessi:
b) di tre anni, quando non siano superiori a lire cinquanta fra capitale ed interessi;
c) di cinque anni, quando non siano superiori a lire cento fra capitale ed interessi, o quando siano costituiti da un capitale non superiore a lire dieci e da interessi da iscrivere, per un importo complessivo non superiore a lire cento; oppure rappresentino soltanto interessi da iscrivere per un importo non superiore a lire cento;
d) di trenta anni, quando si tratti di crediti di qualsiasi altra specie ed importo".