Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 15/04/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 417 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04/02/2025 da:
1) n. a EBOLI (SA) il 06/04/1981 ( ); residente Parte_1 CodiceFiscale_1
a San Vito al Tagliamento (PN), Via dei Cipressi n. 30; con l'Avv. DEL ZOTTO CAROLINA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) n. a AVELLINO il 24/03/1984 (C.F. ); residente in [...]C.F._2
Via Padre Timoteo, 2, San Vito Al Tagliamento;
con l'Avv. DEL ZOTTO CAROLINA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a AU (AV) in data 27/9/2008, successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno 2008; atto n. 2; parte 1; serie -)
separati con sentenza n. 383/2024 emessa dal Tribunale di Pordenone in data 28/5/2024, pubblicata in data 29/5/2024.
con i seguenti figli:
n. a Battipaglia (SA) il 18/11/2008; Persona_1
n. a Salerno (SA) il 16/02/2016; Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra il sig. e la sig.ra Parte_1
a AU (AV) in data 27.09.2008, con Atto iscritto nel Registro degli Atti di Parte_2
Matrimonio di quel Comune al n. 2, parte 1, anno 2008, disponendo l'annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del Comune di AU (AV). Per_
2. Affidare le figlie e in regime condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 prevalente presso l'abitazione del padre, sita in San Vito al Tagliamento (PN), via dei Cipressi n. 30, dove il sig. trasferirà anche la residenza delle figlie. Per l'effetto, con la sottoscrizione del Pt_1 presente ricorso, la sig.ra presta sin da ora il suo consenso e conseguentemente autorizza il Pt_2 sig. a trasferire in detto immobile anche la residenza delle figlie e, al contempo, la medesima Pt_1 si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti ivi necessari. Per_
3. La sig.ra potrà vedere e tenere con sé le figlie e ogni volta in cui lo desideri, Pt_2 Per_2 previo avviso al sig. almeno 48 ore prima e concordando con lo stesso tempi, giorni e Pt_1 modalità, tenendo conto delle esigenze e dei desideri delle minori. La sig.ra si impegna ad Pt_2 informare il padre del luogo in cui soggiornerà con le figlie ogni volta in cui le terrà con sé al di fuori dell'attuale Provincia di residenza (Pordenone), tenendo sempre conto delle esigenze e dei desideri delle minori.
4. I genitori provvederanno al mantenimento ordinario delle figlie in forma diretta allorquando le avranno presso di loro.
5. In ragione del trasferimento della sig.ra in altra Regione e della stabile permanenza delle Pt_2 figlie minori presso il padre dal mese di gennaio 2025, le Parti concordano che a decorrere dal predetto mese di gennaio 2025 il sig. non sarà più tenuto a corrispondere alla sig.ra Pt_1 Pt_2
l'assegno a titolo di contributo al mantenimento delle minori (cfr. punto 3 condizioni di separazione
- sentenza di separazione n. 383/2024, R.G. n. 56/2024 Tribunale di Pordenone). Per_
6. Durante le vacanze natalizie e trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni le Per_2 Per_ settimane dal 24 al 30 dicembre sera e dal 31 dicembre mattina al 6 gennaio. e Per_2 passeranno le vacanze di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore. È fatta salva la possibilità di concordare modalità differenti o modificare i tempi di permanenza presso delle minori con ciascun genitore sia durante le vacanze natalizie che pasquali, nel rispetto delle esigenze lavorative e personali dell'altro e nel rispetto delle esigenze e dei desideri delle minori. Per_
7. Durante le vacanze estive e trascorreranno quindici giorni consecutivi con ciascun Per_2 genitore, fatta salva la possibilità di concordare modalità differenti nel rispetto delle esigenze e dei desideri delle minori. e si impegnano a concordare il periodo di Parte_1 Parte_2 vacanza con le figlie di spettanza di ciascuno entro il giorno 30 maggio di ogni anno, nel rispetto delle esigenze lavorative e personali dell'altro.
8. Ulteriori modalità, orari, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori nel rispetto delle esigenze lavorative e personali dell'altro.
9. Il sig. si impegna a non ostacolare un rapporto equilibrato e continuativo della sig.ra Pt_1 Per_
con le figlie, pur nel rispetto delle esigenze e dei desideri di e . Pt_2 Per_2
10. Circa le spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie, da concordare ove superino gli € 200,00 per voce di spesa annui e comunque da documentare, i coniugi stabiliscono di farsene carico al 50% e di fare riferimento per la disciplina di tali spese al Protocollo di Intesa tra Magistrati
e Avvocati del Foro di Pordenone, già in loro possesso. I genitori si impegnano a rimborsare l'importo di loro spettanza all'altro genitore entro 15 giorni dalla richiesta, previa esibizione dei giustificativi di spesa.
11. L'assegno unico universale e qualsivoglia altro beneficio fiscale e/o contributo economico a vario titolo, se previsto, nonché le detrazioni previste per legge, spetteranno per intero al sig. ; con Pt_1 riferimento all'assegno unico i coniugi si impegnano a presentare ogni anno tempestivamente la documentazione necessaria (i.e. dichiarazione ISEE) anche al fine dell'elaborazione dell'ISEE.
12. I coniugi concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio per le figlie minori, precisando che ciascun genitore si impegna a informare l'altro, almeno una settimana prima della partenza, del tipo di viaggio e del luogo ove alloggerà con le minori. In ogni caso i genitori concordano che eventuali viaggi all'estero non potranno essere effettuati nei luoghi che il Ministero dell'Interno qualifichi come paesi a rischio o non consigliati e ciò sia sotto il profilo politico sia sotto il profilo sanitario.
13. Tenuto conto del trasferimento della sig.ra in altra Regione diversa da quella di residenza Pt_2 del sig. , le parti concordano sin d'ora che per le questioni che richiedono pronta soluzione Pt_1 riguardanti l'educazione, la formazione scolastica e la salute (i.e. ricoveri urgenti, visite specialistiche urgenti) delle figlie per le quali sia richiesta la firma congiunta dei genitori, il sig.
possa apporre unicamente la propria firma ogni qualvolta non sia possibile acquisire in tempo Pt_1 utile anche la sottoscrizione della sig.ra . Il sig. si impegna in ogni caso a comunicare Pt_2 Pt_1 alla sig.ra ogni decisione da assumere e quella eventualmente assunta. Pt_2
14. Il sig. e la sig.ra danno atto di essere economicamente indipendenti e di aver Pt_1 Pt_2 definito ogni questione economico-patrimoniale tra loro esistente e, pertanto, dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra dal punto di vista economico-patrimoniale.
15. Le parti concordano che le spese legali del presente procedimento siano sostenute per intero dal sig. Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, ulteriormente accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto delle minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto presso il Comune di TAURASI il
27/09/2008 tra e;
Parte_1 Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TAURASI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: anno 2008 atto n. 2 reg. 1 parte 1 serie ).
Così deciso in Pordenone, il 15/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa