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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 5093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5093 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA -3°sez. lavoro-
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 30.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°44040\2024 del ruolo gen.le lav. e vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv.to P. Bisogno in virtù di Parte_1 mandato in calce al ricorso
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t CP_1
Convenuta
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
Convenuto
OGGETTO: omesso versamento quote tfr
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.12.2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponendo che aveva lavorato alle dipendenze della CP_1
dal 23.1.2014 quale autista, che per effetto dell'adesione al
[...] il ricorrente aveva destinato il t.f.r. al Controparte_2 fondo di previdenza integrativo, che la società era rimasta inadempiente, che con la richiamata sentenza la società datrice di lavoro era stata condannata al versamento delle quote di t.f.r. maturate fino al 31.1.2021, che per il periodo successivo la società aveva nuovamente omesso di versare al le somme maturate pur CP_2 effettuando la trattenuta, che l'omesso versamento per il periodo fino al 30.9.2024 trova riscontro nell'estratto contributivo CP_2 in atti, che il datore di lavoro dev'essere, altresì, condannato al risarcimento del danno per omesso tempestivo versamento, ha chiesto la condanna di al versamento della somma di E.6266,11 CP_1 al per il periodo dall'1.2.2021 al 30.9.2024, Controparte_2 previo accertamento della relativa omissione, all'applicazione sulle somme dovute degli incrementi di legge con modalità idonee a garantire la medesima posizione che il ricorrente avrebbe conseguito per effetto dei tempestivi versamenti, al risarcimento della danno da ritardo , da quantificarsi anche in separata sede, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
Viene preliminarmente dichiarata la contumacia del Controparte_2
e di non costituitisi pur a seguito di regolare
[...] CP_1 notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
Le domande sono fondate.
Deve anzitutto riconoscersi al lavoratore, a garanzia del finanziamento del trattamento pensionistico, la titolarità dell'azione per il versamento della parte di contribuzione, pure trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione e non versata alle scadenze previste. L'esclusione di tale legittimazione ad agire si tradurrebbe, infatti, in una limitazione della tutela giudiziale non legittimata da alcuna disposizione e ad una lesione dell'integrità della posizione contributiva per il caso di inerzia del Fondo.
Nel merito, parte ricorrente ha prodotto estratto conto del Fondo
Piamo dal quale emerge che la somma “non abbinata” e cioè non versata dalla è pari ad E.6266,11 per il periodo in oggetto. CP_1
La convenuta va, pertanto, condannata al versamento CP_1 presso sulla posizione del ricorrente della Controparte_2 somma suindicata maturata a titolo di quota mensile tfr dall'1.2.2021 al 30.9.2024 nonché all'applicazione su tali somme degli incrementi di legge con modalità idonee a garantire la medesima posizione che il ricorrente avrebbe conseguito per effetto dei tempestivi versamenti nonché al risarcimento del danno conseguito al minor rendimento economico per effetto del ritardato versamento da liquidarsi in separato giudizio. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della CP_1
tenuta al versamento.
[...]
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in CP_1 persona del legale rapp.te p.t. al versamento presso Controparte_2
sulla posizione del ricorrente della somma E.6266,11 maturata
[...]
a titolo di quota mensile tfr dall'1.2.2021 al 30.9.2024 nonché all'applicazione su tali somme degli incrementi di legge con modalità idonee a garantire la medesima posizione che il ricorrente avrebbe conseguito per effetto dei tempestivi versamenti;
condanna la società convenuta al risarcimento del danno conseguito al ritardato versamento della quota mensile t.f.r. da liquidarsi in separato giudizio.
Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate nella somma di E.2100,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore antistatario.
Roma 30.4.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA -3°sez. lavoro-
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 30.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°44040\2024 del ruolo gen.le lav. e vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv.to P. Bisogno in virtù di Parte_1 mandato in calce al ricorso
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t CP_1
Convenuta
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
Convenuto
OGGETTO: omesso versamento quote tfr
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.12.2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponendo che aveva lavorato alle dipendenze della CP_1
dal 23.1.2014 quale autista, che per effetto dell'adesione al
[...] il ricorrente aveva destinato il t.f.r. al Controparte_2 fondo di previdenza integrativo, che la società era rimasta inadempiente, che con la richiamata sentenza la società datrice di lavoro era stata condannata al versamento delle quote di t.f.r. maturate fino al 31.1.2021, che per il periodo successivo la società aveva nuovamente omesso di versare al le somme maturate pur CP_2 effettuando la trattenuta, che l'omesso versamento per il periodo fino al 30.9.2024 trova riscontro nell'estratto contributivo CP_2 in atti, che il datore di lavoro dev'essere, altresì, condannato al risarcimento del danno per omesso tempestivo versamento, ha chiesto la condanna di al versamento della somma di E.6266,11 CP_1 al per il periodo dall'1.2.2021 al 30.9.2024, Controparte_2 previo accertamento della relativa omissione, all'applicazione sulle somme dovute degli incrementi di legge con modalità idonee a garantire la medesima posizione che il ricorrente avrebbe conseguito per effetto dei tempestivi versamenti, al risarcimento della danno da ritardo , da quantificarsi anche in separata sede, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
Viene preliminarmente dichiarata la contumacia del Controparte_2
e di non costituitisi pur a seguito di regolare
[...] CP_1 notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
Le domande sono fondate.
Deve anzitutto riconoscersi al lavoratore, a garanzia del finanziamento del trattamento pensionistico, la titolarità dell'azione per il versamento della parte di contribuzione, pure trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione e non versata alle scadenze previste. L'esclusione di tale legittimazione ad agire si tradurrebbe, infatti, in una limitazione della tutela giudiziale non legittimata da alcuna disposizione e ad una lesione dell'integrità della posizione contributiva per il caso di inerzia del Fondo.
Nel merito, parte ricorrente ha prodotto estratto conto del Fondo
Piamo dal quale emerge che la somma “non abbinata” e cioè non versata dalla è pari ad E.6266,11 per il periodo in oggetto. CP_1
La convenuta va, pertanto, condannata al versamento CP_1 presso sulla posizione del ricorrente della Controparte_2 somma suindicata maturata a titolo di quota mensile tfr dall'1.2.2021 al 30.9.2024 nonché all'applicazione su tali somme degli incrementi di legge con modalità idonee a garantire la medesima posizione che il ricorrente avrebbe conseguito per effetto dei tempestivi versamenti nonché al risarcimento del danno conseguito al minor rendimento economico per effetto del ritardato versamento da liquidarsi in separato giudizio. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della CP_1
tenuta al versamento.
[...]
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in CP_1 persona del legale rapp.te p.t. al versamento presso Controparte_2
sulla posizione del ricorrente della somma E.6266,11 maturata
[...]
a titolo di quota mensile tfr dall'1.2.2021 al 30.9.2024 nonché all'applicazione su tali somme degli incrementi di legge con modalità idonee a garantire la medesima posizione che il ricorrente avrebbe conseguito per effetto dei tempestivi versamenti;
condanna la società convenuta al risarcimento del danno conseguito al ritardato versamento della quota mensile t.f.r. da liquidarsi in separato giudizio.
Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate nella somma di E.2100,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore antistatario.
Roma 30.4.2025 Il Giudice