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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/12/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. 3581/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3581/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente
TRA
( ) - avv. IOELE LORENZO Parte_1 P.IVA_1
( ) e avv. IOELE LORENZO ( ); C.F._1 C.F._1
RICORRENTE
E
( ) - avv. LIGUORI TAMARA CP_1 C.F._2
( ) e avv. MUROLO MARCELLO C.F._3
( ; C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2025, la società ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 326/25, a
Pagina 1 di 3 r.g. 3581/25
mezzo del quale il giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore aveva intimato il pagamento di € 10.828,11 in favore di a titolo CP_1 di spettanze retributive. Eccepiva, in particolare, l'illegittimità della pretesa al lordo e non al netto delle ritenute di legge e l'avvenuto pagamento della somma di € 3.000,00 avvenuta con bonifico bancario del 04.07.2025.
Concludeva, quindi, per la revoca del provvedimento monitorio e la declaratoria di insussistenza del credito.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 22.09.2025, concludendo come in atti.
Atteso che il pagamento de quo è stato pacificamente azionato il
04.07.2025 e materialmente erogato l'08.07.2025, ovvero successivamente al deposito dell'istanza monitoria (avvenuta il 04.07.2025), nel caso che qui occupa si è verificata una parziale cessazione della materia del contendere. Invero, la pretesa creditoria, su cui non vi è contestazione né nell'an né nel quantum, è di importo significativamente superiore ossia di €
10.828,11 lordi pari a € 8.338,56 al netto delle ritenute di legge.
Pertanto, tenuto conto che la datrice non ha avuto modo di allegare l'avvenuto pagamento delle imposte, appare preferibile procedere alla determinazione del dovuto al lordo delle ritenute di legge;
conseguentemente, alla somma di € 10.828,11 vanno detratti € 3.877,00 per un saldo di € 6.951,11. In definitiva, revocato il decreto ingiuntivo opposto, la parte ricorrente va, quindi, condannata al pagamento della suddetta differenza, oltre interessi legali via via rivalutati dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro sino al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 326/25, condanna al Parte_1 pagamento, in favore di , della minor somma di € 6.951,11 al CP_1 lordo delle ritenute di legge e oltre accessori come in parte motiva;
Pagina 2 di 3 r.g. 3581/25
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da , liquidate in € 2.109,00 per compensi CP_1 professionali, oltre spese forfetarie, iva e cpa.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3581/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente
TRA
( ) - avv. IOELE LORENZO Parte_1 P.IVA_1
( ) e avv. IOELE LORENZO ( ); C.F._1 C.F._1
RICORRENTE
E
( ) - avv. LIGUORI TAMARA CP_1 C.F._2
( ) e avv. MUROLO MARCELLO C.F._3
( ; C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2025, la società ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 326/25, a
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mezzo del quale il giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore aveva intimato il pagamento di € 10.828,11 in favore di a titolo CP_1 di spettanze retributive. Eccepiva, in particolare, l'illegittimità della pretesa al lordo e non al netto delle ritenute di legge e l'avvenuto pagamento della somma di € 3.000,00 avvenuta con bonifico bancario del 04.07.2025.
Concludeva, quindi, per la revoca del provvedimento monitorio e la declaratoria di insussistenza del credito.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 22.09.2025, concludendo come in atti.
Atteso che il pagamento de quo è stato pacificamente azionato il
04.07.2025 e materialmente erogato l'08.07.2025, ovvero successivamente al deposito dell'istanza monitoria (avvenuta il 04.07.2025), nel caso che qui occupa si è verificata una parziale cessazione della materia del contendere. Invero, la pretesa creditoria, su cui non vi è contestazione né nell'an né nel quantum, è di importo significativamente superiore ossia di €
10.828,11 lordi pari a € 8.338,56 al netto delle ritenute di legge.
Pertanto, tenuto conto che la datrice non ha avuto modo di allegare l'avvenuto pagamento delle imposte, appare preferibile procedere alla determinazione del dovuto al lordo delle ritenute di legge;
conseguentemente, alla somma di € 10.828,11 vanno detratti € 3.877,00 per un saldo di € 6.951,11. In definitiva, revocato il decreto ingiuntivo opposto, la parte ricorrente va, quindi, condannata al pagamento della suddetta differenza, oltre interessi legali via via rivalutati dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro sino al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 326/25, condanna al Parte_1 pagamento, in favore di , della minor somma di € 6.951,11 al CP_1 lordo delle ritenute di legge e oltre accessori come in parte motiva;
Pagina 2 di 3 r.g. 3581/25
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da , liquidate in € 2.109,00 per compensi CP_1 professionali, oltre spese forfetarie, iva e cpa.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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