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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/11/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3096/2022
TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3096/2022 promosso da:
p.i. in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo procuratore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Franco Pizzutelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone via M.T. Cicerone 129…………………………….…….…Appellante
contro c.f. , c.f. e CP_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
c.f. , rappresentate e difese dall'avv. Lucio Mario Epifanio presso il quale C.F._3
elettivamente domiciliano in Venafro al V.le Vittorio Emanuele III n° 27…………………….. Appellati
e p.i. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Visocchi e presso il medesimo elettivamente domiciliata in
Atina (FR) alla Via G. Visocchi n. 6…………………………………..………………………..Appellata
e c.f. in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro De Angelis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a
Sezze in Via Veneto…………………………………………………………………………Appellata
e pagina 1 di 14 c.f. e nata a [...] il Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
26.2.1952 rappresentate e difese dall'Avv. Lara Capitanio ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Piedimonte San Germano (FR) via Quarto 13…………………………………..…. CP_6
e c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Florindo Biasucci Controparte_7 CodiceFiscale_5
con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo pec ………………..…… Appellato Email_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del giorno 11 giugno
2025, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato l'appellante ha esposto che Parte_4
convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Cassino,
[...] Controparte_4 [...]
e la (poi indicata come ), chiedendo che CP_5 CP_8 Parte_1
fossero condannati al risarcimento dei danni, fisici e materiali, quantificati in € 16.036,00, subiti in seguito a un sinistro stradale verificatosi in Cassino, sulla S.R. Casilina, il 30 giugno 2015, poiché,
mentre conduceva la propria BMW targa CP682FW, assicurata con fu urtato Controparte_2
dalla FIAT Punto targa DJ641ZN guidata da assicurata per la rca con la compagnia Controparte_9
appellante. L'assicurazione ha anche esposto che nel corso del giudizio di primo grado intervenne
, proprietario e conducente del veicolo Fiat AN targato CE807 FE assicurato con Controparte_7
la anch'egli coinvolto nel medesimo incidente, chiedendo che fosse Controparte_3
dichiarata la responsabilità esclusiva del e che gli fosse riconosciuto un risarcimento pari a € CP_9
7.494,68 per le lesioni personali ed € 3.400,00 per i danni all'autovettura, detratti gli acconti già
corrisposti dalla , pari a € 2.600,00 per i danni materiali ed € 1.440,00 per quelli fisici. Pt_1
L'appellante ha poi riferito che essa si costituì in quel giudizio contestando le pretese del e Pt_2
sostenendo la correttezza dei pagamenti effettuati, pari a € 2.400,00 per il danno alle cose ed € 1.517,00 pagina 2 di 14 per il danno alla persona, previa affermazione di una pari responsabilità tra i soggetti coinvolti ai sensi dell'art. 2054 c.c. Quanto alle richieste del la compagnia ribadì la congruità degli importi già CP_7
versati, ossia € 2.600,00 per i danni materiali ed € 1.140,00 per i danni fisici. Si costituirono anche e , le quali sostennero che la responsabilità del sinistro Controparte_4 Controparte_5
doveva essere attribuita, in via esclusiva o concorrente, al e al proposero inoltre Pt_2 CP_7
domanda riconvenzionale nei loro confronti, chiedendo la chiamata in causa dei rispettivi assicuratori
( e . Il Giudice di Pace autorizzò le Controparte_10 Pt_2 Controparte_11
chiamate in causa e costituite entrambe le compagnie, queste ultime domandarono il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dalle convenute e . La Zurich ha poi riferito che CP_4 CP_5
il Giudice di prime cure, esaminati i documenti, assunte le prove testimoniali e svolte le due consulenze tecniche, medica e dinamica, all'udienza del 14 gennaio 2021, a seguito del decesso dell'attore
[...]
, si presentarono spontaneamente in giudizio , e Parte_4 CP_1 Parte_2
, dichiarandosi suoi eredi e depositando un atto notorio del 7 gennaio 2021, la cui validità Parte_3
fu contestata dalla difesa della , che insistette per la prosecuzione del giudizio. Pt_1
All'esito della precisazione delle conclusioni e trattenuta la causa in decisione, il Giudice di Pace
pronunciò la sentenza n. 260/2022 con cui accolse sia la domanda dell'attore sia quella dell'intervenuto ritenendo la responsabilità esclusiva del e condannandolo in solido con la CP_7 CP_9 [...]
Parte_1
Avverso la citata sentenza n. 260/22 emessa dal Giudice di Pace di Cassino in data 17.2.2022 e pubblicata il 24.2.2022, la ha proposto appello e ha lamentato un totale difetto di motivazione in Pt_1
ordine alla contestazione riguardante l'intervento volontario degli asseriti eredi dell'attore
[...]
. Al riguardo l'appellante ha esposto che all'udienza del 14 gennaio 2021 Parte_4
comparvero in giudizio , e , dichiarandosi eredi del defunto CP_1 Parte_2 Parte_3
depositando una mera dichiarazione sostitutiva di atto notorio datata 7 gennaio 2021. La Pt_2
ha riferito che contestò immediatamente tale costituzione, osservando che gli intervenuti Pt_1
pagina 3 di 14 avrebbero dovuto fornire prova effettiva della loro legittimazione attiva quali successori a titolo universale e, dunque, della titolarità del diritto oggetto di causa. La dichiarazione prodotta, essendo semplice autocertificazione, non era idonea a dimostrare la qualità di eredi, poiché tale forma di attestazione possiede valore certificativo esclusivamente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
L'appellante, nello specifico, ha lamentato che il giudice di primo grado non ha dedicato alcuna motivazione alla questione sollevata dalla , e nella sentenza non compare alcun cenno alla Pt_1
necessità di accertare la reale titolarità della posizione giuridica fatta valere dagli intervenuti, pertanto,
in assenza della prova relativa al fatto costitutivo del diritto azionato, la loro domanda avrebbe dovuto essere respinta, risultando evidente un'omessa valutazione delle risultanze istruttorie sul punto contestato. Nel merito la ha confutato la valutazione degli esiti istruttori operata dal Giudice di Pt_1
prime cure, che, invece, di procedere a un effettivo esame critico delle prove, si è limitato a riportare quanto dichiarato dai testimoni e, in particolare, ha completamente omesso di valutare la deposizione resa dal teste , testimone che non conosceva il e che non aveva con lui alcun Testimone_1 CP_9
legame familiare o personale, circostanza che avrebbe dovuto rafforzarne l'imparzialità. Al riguardo l'appellante ha lamentato che, nonostante ciò, il Giudice lo ha ritenuto inattendibile, basandosi esclusivamente sul fatto che la sua versione non coincideva con la ricostruzione dell'incidente riportata dalla Polizia Stradale di Cassino, mentre per l'appellante è evidente che gli agenti e, in particolare il verbalizzante, non hanno assistito al sinistro, sicché la dinamica inserita nel verbale rappresenta soltanto una loro valutazione soggettiva. Al contrario, il teste oculare ha riferito in modo Testimone_1
Contr chiaro e diretto che la procedeva a velocità elevata e invadendo la mezzeria, mentre la CP_13
manteneva la propria corretta traiettoria nella corsia di marcia. La ha quindi dedotto che Il
[...] Pt_1
giudice non disponeva di ulteriori elementi che gli consentissero una ricostruzione puntuale delle cause e dello svolgimento del sinistro, né ha verificato se gli altri due conducenti, e Pt_2 CP_7
avessero omesso e per quali motivi eventuali manovre di emergenza idonee a scongiurare l'impatto con i veicoli provenienti dal senso opposto. La ha poi, precisato che l'atto di appello è stato Pt_1
pagina 4 di 14 notificato anche a e alla Controparte_2 Controparte_3
esclusivamente per garantire la completezza del contraddittorio, senza che nei confronti di tali compagnie sia stata avanzata alcuna specifica pretesa. Infine, l'appellante ha chiarito che a seguito della decisione oggi contestata, la ha provveduto a versare € 7.462,00 agli intervenuti Pt_1 [...]
somma comprensiva delle spese legali e degli onorari del CTU, nonché € 7.316,65 in favore Pt_5
del parimenti comprensiva delle spese processuali e di consulenza tecnica. Poiché tali CP_7
esborsi derivano direttamente dalla sentenza impugnata, la compagnia richiede ora la restituzione del
50% degli importi complessivamente corrisposti. Sul fondamento di tali presupposti la compagnia ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Piaccia all'On.le Tribunale adito: - in accoglimento del
presente appello e in parziale riforma della sentenza impugnata: a) in via principale rigettare la
domanda di , e nei confronti della CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1
per assenza di prova della loro legittimazione attiva, con condanna dei medesimi a
[...]
restituire l'importo di €. 7.462,00 pagato a seguito della sentenza, con il favore delle spese e compensi
del giudizio;
b) in via subordinata, dichiarare che l'incidente per cui è causa è avvenuto per pari
responsabilità di , e , ex art. Controparte_9 Parte_4 Controparte_7
2054 comma 2 c.c., e per l'effetto ridurre il risarcimento dovuto agli intervenienti , CP_1
e nella misura del 50% di quanto liquidato in sentenza di primo grado, Parte_2 Parte_3
con compensazione delle spese e compensi legali di 1° grado e con vittoria di spese e compensi legali
del presente giudizio;
c) dichiarare che l'incidente per cui è causa è avvenuto per pari responsabilità
di , e , ex art. 2054 comma 2 c.c.. Controparte_9 Parte_4 Controparte_7
e per l'effetto ridurre il risarcimento dovuto a nella misura del 50% di quanto Controparte_7
liquidato nella sentenza di 1° grado, con compensazione delle spese e compensi legali di primo grado e
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio;
- ordinare a , e CP_1 Parte_2
nonché a di restituire alla il 50% Parte_3 Controparte_7 Parte_1
pagina 5 di 14 delle somme incassate, come da sentenza di 1° grado;
- condannare gli appellati , CP_1
e e alle spese e compensi del presente giudizio”. Parte_2 Parte_3 Controparte_7
Si sono costituite , e che preliminarmente hanno eccepito CP_1 Parte_2 Parte_3
l'inammissibilità dell'appello poiché le censure formulate nell'impugnazione — che, in base alla versione aggiornata dell'art. 342 c.p.c., avrebbero dovuto essere sviluppate con un livello di dettaglio e di argomentazione ben più rigoroso, imponendo all'appellante di prospettare una soluzione alternativa e motivata rispetto a quella adottata dal giudice di primo grado, non appaiono, a una valutazione iniziale, dotate di quella forza persuasiva tale da rendere credibile o verosimile la fondatezza del diritto che si intende tutelare mediante la richiesta riforma della sentenza impugnata. Nel merito hanno impugnato le avverse deduzioni e contestato le avverse richieste così concludendo: “… affinché l'On.le
Tribunale adito voglia, rigettare l'appello e per l'effetto confermare in toto la sentenza n°260/22 resa
“inter partes” dal Giudice di Pace di Cassino. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorario anche di
questa fase del giudizio, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e c.p.a., con distrazione in favore del
sottoscritto procuratore antistatario per dichiarato anticipo fattone, sentenza clausolata”.
Si è costituita la che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità delle Controparte_3
nuove domande proposte dall'appellante poiché nel giudizio di primo grado la Parte_1
aveva concluso chiedendo semplicemente il rigetto della pretesa attorea, ritenuta
[...]
infondata, previa conferma della congruità delle somme già corrisposte in via stragiudiziale, oltre alle spese di lite. Nel presente grado di appello, invece, la stessa compagnia ha formulato richieste del tutto diverse, sollecitando una pronuncia di pari responsabilità tra , Controparte_9 Parte_4
e , ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente riduzione del
[...] Controparte_7
risarcimento riconosciuto sia agli intervenienti , e , sia al CP_1 Parte_2 Parte_3
nella misura del 50% rispetto a quanto stabilito nella sentenza impugnata, nonché con nuove CP_7
domande sulle spese processuali: ne deriva che esse integrano vere e proprie “domande nuove” ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e, come tali, devono essere dichiarate inammissibili. Nel merito la compagnia ha pagina 6 di 14 contestato le avverse deduzioni e ha così concluso: “… Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis
rejectis, per quanto di interesse della comparente Società rigettare l'appello promosso da
[...]
siccome inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e non provato;
con il Parte_1
favore di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio”.
Si sono costituite e che hanno proposto appello incidentale. Controparte_4 Controparte_5
Nello specifico esse hanno dedotto che il giudice di primo grado ha errato nel non considerare la deposizione del teste , estraneo al e privo di legami di parentela, il quale ha Testimone_1 CP_9
chiaramente riferito che la BMW del occupava la mezzeria e urtava la Fiat Punto, che Pt_2
procedeva correttamente nella propria corsia, causando l'uscita di strada del veicolo. Tale
testimonianza dimostra la responsabilità condivisa di e e mette in evidenza la Pt_2 CP_7
contraddittorietà della sentenza di primo grado sulla dinamica del sinistro. La ricostruzione contenuta nel verbale della Polizia Stradale non può ritenersi pienamente attendibile: gli agenti non erano presenti al momento dell'impatto, hanno raccolto solo le dichiarazioni di e non del Pt_2 CP_7 CP_9
né di altri testimoni, e il verbalizzante ha riportato proprie deduzioni, che costituiscono materiale probatorio di libera valutazione. La giurisprudenza riconosce pieno valore probatorio solo ai fatti accertati in presenza del pubblico ufficiale. Inoltre, l'annullamento, da parte del Giudice di Pace di
Cassino, del provvedimento amministrativo a carico del conferma l'insufficienza degli CP_9
elementi raccolti dalla Polizia a sostegno della sua presunta responsabilità: ne consegue la fondatezza della domanda riconvenzionale ex art. 2697 c.c. Circa i danni patrimoniali, le appellate hanno dedotto che la Fiat Punto, condotta dal ha subito ingenti danni tali da comportarne la rottamazione, CP_9
con un valore accertato di € 2.700, da liquidarsi a favore delle convenute e Controparte_4 [...]
. La CTU tecnica risulta contraddittoria e nulla, poiché da un lato dichiara la CP_5
compatibilità dei danni con la dinamica, dall'altro afferma di non essere stata incaricata di ricostruire la dinamica stessa. La CTU medica, pur accertando lievi lesioni a e non modifica le Pt_2 CP_7
risultanze probatorie sulla dinamica del sinistro. Infine, le appellate hanno riferito anch'esse che gli pagina 7 di 14 eredi di pur essendosi costituiti in giudizio con atto di morte e dichiarazione sostitutiva di Pt_2
notorietà, non hanno fornito prova del rapporto parentale, risultando priva di legittimazione attiva la loro costituzione. Sul fondamento di tali presupposti le appellate hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “… in via preliminare : dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori odierni
appellati , e per mancata prova del rapporto parentale. CP_1 Parte_2 Parte_3
sempre in via preliminare: dichiarare la improponibilità dell'azione e, in ogni caso, la inammissibilità
della domanda, così come formulata, non sussistendone i presupposti di legge;
in principale e nel
merito: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il presente appello incidentale, e per l'effetto in
riforma della sentenza n. 260/2022 del Giudice di Pace civile di Cassino pubblicata il 24- 02-2022,
rigettare la domanda proposta da e per esso dagli eredi Parte_4 [...]
, e e da nei confronti delle appellate CP_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_7 [...]
e , perché infondate in fatto ed in diritto . in via ancor più CP_4 Controparte_5
subordinata: nella denegata ipotesi di condanna delle appellate e Controparte_4 CP_5
, al risarcimento del danno, si chiede di essere mallevate dalla propria Assicurazione
[...]
parte in causa nel presente giudizio ed, in ogni caso, il rimborso di tutte le somme che CP_8
il concludente fosse condannato a pagare alla parte attrice e ai chiamati in causa. in via
riconvenzionale: A) ritenere - affermare unici responsabili del sinistro per cui è causa il Sig. CP_7
proprietario e conducente dell'auto Fiat AN tg CE807FE e
[...] Parte_4
proprietario e conducente dell'auto BMW520 tg CP682FV e condannare e
[...] Controparte_7
, e eredi di e la CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in persona del legale rappresentante pro Controparte_14
tempore, quale compagnia- istituto che garantisce l'auto Fiat AN tg CE807FE per la R. C. A., e la
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale compagnia- Controparte_15
istituto che garantisce l'auto BMW520 tg CP682FV per la in solido o non all'integrale Pt_6
risarcimento dei danni tutti a cose patiti e patiendi dalle concludenti Sig.ra e Controparte_5
pagina 8 di 14 convenute a seguito del descritto sinistro, nella misura di Euro 2.700,00 o nella Controparte_4
misura maggiore o minore che gli stessi saranno provati e documentati nel corso del giudizio, oltre gli
interessi moratori e la rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al saldo effettivo. B) ( in via
meramente gradata) ritenere – affermare il sinistro essere avvenuto per concorso di responsabilità tra i
conducenti e condannare e , e eredi di Controparte_7 CP_1 Parte_2 Parte_3
e la in Parte_4 Controparte_14
persona del legale rappresentante pro tempore, quale compagnia- istituto che garantisce l'auto Fiat
AN tg CE807FE per la R. C. A., e la in persona del legale CP_14 Controparte_2
rappresentante pro tempore, quale compagnia- istituto che garantisce l'auto BMW520 tg CP682FV per
la R. C. A., in solido o non all'integrale risarcimento dei danni tutti a cose patiti e patiendi dalle
concludenti Sig.ra e convenute a seguito del descritto Controparte_5 Controparte_4
sinistro, nella misura di Euro 2.700,00 o nella misura maggiore o minore che gli stessi saranno provati
e documentati nel corso del giudizio, oltre gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria dal dì
dell'evento al saldo effettivo. Con salvezza di ogni altro diritto , ragione ed azione e con vittoria di
spese e competenze del doppio grado da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi
antistatario”.
Si è costituito che ha impugnato le deduzioni della e delle appellate Controparte_7 Pt_1 [...]
e e ha così concluso: “…Affinché il Tribunale di Cassino adito quale CP_4 Controparte_5
giudice d'appello, contrariis reiectis, voglia rigettare sia l'appello proposto da Parte_1
l.t.d. che quello delle sgg.re e avverso la impugnata sentenza del G.d.P.
[...] CP_4 CP_5
di Cassino, poiché entrambi palesemente infondati sia in fatto che in diritto. Voglia altresì condannare
entrambe le parti appellanti al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio
ex art. 91 Cod.Proc.Civ. nonché a somma equitativamente determinata ex art. 96 Cod.Proc.Civ”.
Si è costituita la che ha impugnato e contestato le avverse domande e ha così concluso: “… CP_2
Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis rejectis: rigettare integralmente l'avversa domanda pagina 9 di 14 incidentale: in via del tutto subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda
ridurre le avverse esorbitanti pretese risarcitorie entro limiti di maggior giustizia. In ogni caso con
vittoria di spese di lite, competenze ed onorari di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, il Giudice ha acquisito il fascicolo di primo grado.
All'udienza del 4 giugno 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice l'appello merita parziale accoglimento.
Il primo motivo di appello sollevato dalla , inerente la carenza di legittimazione attiva degli eredi Pt_1
sul quale il primo Giudice ha completamente omesso di pronunciarsi, è fondato. Al riguardo Pt_2
,la Suprema Corte ha precisato che chi interviene in un giudizio civile, o propone impugnazione sostenendo di essere subentrato quale erede, deve dimostrarlo in conformità all'art. 2697 c.c.,
producendo non solo la prova del decesso della parte originaria, ma anche quella della propria qualità
ereditaria. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dal d.P.R. n. 445/2000, pur potendo essere utilizzata nei rapporti amministrativi, non è sufficiente, di per sé, a fornire tale prova nel processo civile. Il giudice può comunque valutarla alla luce del principio di non contestazione e dell'art. 115 c.p.c., considerando l'eventuale contestazione e il suo grado di specificità (Cass. S.U.
12065/2014). Nella fattispecie, la ha formulato la contestazione sollevando la questione già con Pt_1
il deposito della comparsa di costituzione da parte di , e CP_1 Parte_2 Parte_3
all'udienza della loro costituzione tenutasi il 14 gennaio 2021. Tale eccezione è stata poi meglio articolata dalla stessa all'udienza del 29 aprile 2021 che ha chiesto dichiararsi la carenza di Pt_1
legittimazione attiva dei citati eredi per mancata prova del rapporto di parentela nonché della delazione ereditaria. Alcun elemento o documento è stato prodotto dalle eredi a suffragio della loro legittimazione, pur potendo gli stessi a seguito della specifica contestazione chiedere almeno di essere rimessi in termini per il deposito di idonea documentazione, cosa che non è stata fatta;
gli eredi hanno consumato il loro potere, che doveva essere esercitato alla prima difesa utile e che non si sottare alle preclusioni processuali, le quali non sono nella disponibilità delle parti e vanno rilevate d'ufficio dal pagina 10 di 14 giudice, anche in caso di accettazione del contraddittorio della domanda o dell'eccezione della controparte (Cass., sez. 3, ordinanza n. 8545 del 2024). Al riguardo, la giurisprudenza conferma che l'atto notorio non ha efficacia probatoria piena in ambito giudiziario: esso rappresenta solo un indizio e non determina alcuna presunzione legale circa la qualità di erede o legatario, che deve essere comprovata con documentazione idonea: è, infatti, pacifico che il rapporto di parentela rilevante ai sensi dell'art. 565 c.c. deve essere dimostrato mediante atti dello stato civile;
solo in caso di loro mancanza, distruzione o omissione è ammessa la prova con ogni mezzo, secondo l'art. 452 c.c. (Cass.
22192/2020; Cass. 7276/2006). Peraltro, più recentemente, la Corte ha confermato che chi agisce quale erede deve produrre documentazione che attesti sia la morte della parte originaria sia la propria qualità
successoria; solo in un momento successivo rileva l'accettazione dell'eredità, che può risultare anche da comportamenti concludenti, come l'esercizio dell'azione giudiziaria (Cass. 22730/2021). Nella
fattispecie in primo grado è stato depositato l'estratto di morte ma non la qualità successoria: l'estratto di morte da solo non dimostra la qualità di erede, poiché prova solo il decesso. Per provare di essere erede, è necessario integrare il certificato di morte con altri documenti, come il certificato storico di stato di famiglia o altri certificati dello stato civile (matrimonio, nascita dei figli) che attestino la parentela il testamento pubblicato dal notaio. Non è sufficiente l'allegazione un'autocertificazione o un atto notorio che dichiari la qualità di erede, per i motivi già esposti. Deve ritenersi inammissibile la produzione del certificato di stato di famiglia storico e della dichiarazione di successione prodotti dagli eredi del per la prima volta nel presente grado di appello, stante il divieto previsto dall'art. 345 Pt_2
comma 3 c.p.c., e pertanto di detti documenti non può tenersi conto nel presente giudizio. Tutto ciò
premesso le domande formulate dagli eredi del nei confronti di e Pt_2 Controparte_4 [...]
e della non possono accogliersi. CP_5 Pt_1
Diversa è la posizione . Al, riguardo, nel merito, i rilievi opposti dalla e da Controparte_7 Pt_1
e sono privi di fondamento. L'esito dell'istruttoria ha Controparte_4 Controparte_5
accertato la responsabilità del conducente la Fiat Punto tg. DJ641ZN, peraltro confermata dalle pagina 11 di 14 dichiarazioni rese sia dal sia dal defunto nell'immediatezza del sinistro. Gli agenti a CP_7 Pt_2
seguito di accurati rilievi tecnici svolti hanno accertato che il conducente la predetta Fiat Punto, tal
, percorreva la SR6 Casilina a velocità non adeguata allo stato dei luoghi e alla Controparte_9
presenza del traffico esistente e invase la corsia opposta urtando la parte anteriore della Fiat AN
targata CE807FE del facendola ribaltare. Gli agenti hanno anche verificato che la Punto dopo CP_7
l'urto con la Fiat AN proseguì la sua corsa in avanti spostandosi sempre più sulla sinistra e colpì la
BMW targata CP628FV del fu che pur cercando di spostarsi il più possibile a destra non riuscì Pt_2
ad evitare l'impatto, escludendo quindi, una eventuale e possibile corresponsabilità delle altre parti,
invocata invece dalla compagnia appellante a vario titolo.
La ricostruzione svolta dagli agenti è stata sostenuta anche dai testi ascoltati nel giudizio di primo grado.
Il teste ha confermato la velocità elevatissima della Punto e l'invasione di corsia Testimone_2
opposta da parte della stessa. Gli agenti della Polizia hanno confermato il verbale e hanno dichiarato di averlo redatto in conformità agli accertamenti tecnici e alla posizione delle vetture e hanno confermato la presenza di persone sui luoghi del sinistro e loro stessi hanno riferito di non aver proceduto a raccogliere testimonianze.
teste indicato dalle appellate allora convenute, ha riferito invece, di aver visto la BMW Testimone_1
superare la linea di mezzeria e urtare la Fiat Punto;
egli ha anche esposto che viaggiava nella stessa direzione della Punto e di aver visto la AN “volare”. La ricostruzione dei fatti così come svolta dal teste è chiaramente generica, lacunosa, priva di qualsiasi riscontro tecnico, ai limiti dell' Tes_1
inverosimile, soprattutto con riguardo alle vicende che hanno coinvolto la Fiat AN condotta dal
CP_7
Dalle dichiarazioni degli altri testi ascoltati e dal verbale della Polizia è stata confermata invece, la dinamica come riportata dal che in questo giudizio ha svolto una “reconventio CP_7
reconventionis”. Le domande formulate da quest'ultimo sono autonome e diverse rispetto alle pagina 12 di 14 richieste formulate dal fu e sono meritevoli di accoglimento: devono essere perciò confermate Pt_2
le statuizioni rese nella sentenza impugnata così come riformata con ordinanza del 19 maggio 2022 a seguito di istanza di correzione di errore materiale.
Le altre questioni devono essere assorbite.
La liquidazione delle spese di questa fase segue la soccombenza della e Pt_1 Controparte_4
e per quanto riguarda i rapporti tra costoro e il con riferimento al valore Controparte_5 CP_7
accertato in primo grado ed esclusa la fase istruttoria. Per quanto concerne il rigetto delle domande degli eredi del perché inammissibili, le spese possono compensarsi, anche per quanto riguarda Pt_2
quelle concernenti il primo grado, perché la loro domanda è stata rigettata solo in rito e la decisione ha richiesto una notevole interpretazione;
anche per quanto riguarda le altre due assicurazioni e CP_2
chiamate in causa, le spese possono compensarsi, sia per il primo grado sia per questa CP_3
fase, per il ruolo assolutamente marginale da loro svolto.
Non è dovuto il pagamento del raddoppio del contributo unificato perché l'appello , ance se in parte, è
stato comunque accolto (Cass. , ordinanza n. 8170 del 2018).
P.Q.M.
-in parziale accoglimento dell'appello;
DICHIARA
inammissibili le domande proposte da , e , quali presunte CP_1 Parte_2 Parte_3
eredi di , nei confronti della , di Parte_4 Parte_1 Controparte_4
e di . Controparte_5
Conferma nel resto la sentenza n. 260/2022 del Giudice di pace di Cassino nelle parti riguardanti
, così come modificata dallo stesso Giudice con l'ordinanza del 19 maggio 2022 a Controparte_7
seguito di istanza di correzione di errore materiale.
Condanna , e al pagamento delle spese Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
processuali a favore di , per quanto riguarda questa fase di giudizio, che si liquidano Controparte_7
pagina 13 di 14 un complessivi € 1701,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge. Compensa nel resto.
Cassino, 24 novembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 14 di 14
TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3096/2022 promosso da:
p.i. in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo procuratore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Franco Pizzutelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone via M.T. Cicerone 129…………………………….…….…Appellante
contro c.f. , c.f. e CP_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
c.f. , rappresentate e difese dall'avv. Lucio Mario Epifanio presso il quale C.F._3
elettivamente domiciliano in Venafro al V.le Vittorio Emanuele III n° 27…………………….. Appellati
e p.i. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Visocchi e presso il medesimo elettivamente domiciliata in
Atina (FR) alla Via G. Visocchi n. 6…………………………………..………………………..Appellata
e c.f. in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro De Angelis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a
Sezze in Via Veneto…………………………………………………………………………Appellata
e pagina 1 di 14 c.f. e nata a [...] il Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
26.2.1952 rappresentate e difese dall'Avv. Lara Capitanio ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Piedimonte San Germano (FR) via Quarto 13…………………………………..…. CP_6
e c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Florindo Biasucci Controparte_7 CodiceFiscale_5
con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo pec ………………..…… Appellato Email_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del giorno 11 giugno
2025, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato l'appellante ha esposto che Parte_4
convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Cassino,
[...] Controparte_4 [...]
e la (poi indicata come ), chiedendo che CP_5 CP_8 Parte_1
fossero condannati al risarcimento dei danni, fisici e materiali, quantificati in € 16.036,00, subiti in seguito a un sinistro stradale verificatosi in Cassino, sulla S.R. Casilina, il 30 giugno 2015, poiché,
mentre conduceva la propria BMW targa CP682FW, assicurata con fu urtato Controparte_2
dalla FIAT Punto targa DJ641ZN guidata da assicurata per la rca con la compagnia Controparte_9
appellante. L'assicurazione ha anche esposto che nel corso del giudizio di primo grado intervenne
, proprietario e conducente del veicolo Fiat AN targato CE807 FE assicurato con Controparte_7
la anch'egli coinvolto nel medesimo incidente, chiedendo che fosse Controparte_3
dichiarata la responsabilità esclusiva del e che gli fosse riconosciuto un risarcimento pari a € CP_9
7.494,68 per le lesioni personali ed € 3.400,00 per i danni all'autovettura, detratti gli acconti già
corrisposti dalla , pari a € 2.600,00 per i danni materiali ed € 1.440,00 per quelli fisici. Pt_1
L'appellante ha poi riferito che essa si costituì in quel giudizio contestando le pretese del e Pt_2
sostenendo la correttezza dei pagamenti effettuati, pari a € 2.400,00 per il danno alle cose ed € 1.517,00 pagina 2 di 14 per il danno alla persona, previa affermazione di una pari responsabilità tra i soggetti coinvolti ai sensi dell'art. 2054 c.c. Quanto alle richieste del la compagnia ribadì la congruità degli importi già CP_7
versati, ossia € 2.600,00 per i danni materiali ed € 1.140,00 per i danni fisici. Si costituirono anche e , le quali sostennero che la responsabilità del sinistro Controparte_4 Controparte_5
doveva essere attribuita, in via esclusiva o concorrente, al e al proposero inoltre Pt_2 CP_7
domanda riconvenzionale nei loro confronti, chiedendo la chiamata in causa dei rispettivi assicuratori
( e . Il Giudice di Pace autorizzò le Controparte_10 Pt_2 Controparte_11
chiamate in causa e costituite entrambe le compagnie, queste ultime domandarono il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dalle convenute e . La Zurich ha poi riferito che CP_4 CP_5
il Giudice di prime cure, esaminati i documenti, assunte le prove testimoniali e svolte le due consulenze tecniche, medica e dinamica, all'udienza del 14 gennaio 2021, a seguito del decesso dell'attore
[...]
, si presentarono spontaneamente in giudizio , e Parte_4 CP_1 Parte_2
, dichiarandosi suoi eredi e depositando un atto notorio del 7 gennaio 2021, la cui validità Parte_3
fu contestata dalla difesa della , che insistette per la prosecuzione del giudizio. Pt_1
All'esito della precisazione delle conclusioni e trattenuta la causa in decisione, il Giudice di Pace
pronunciò la sentenza n. 260/2022 con cui accolse sia la domanda dell'attore sia quella dell'intervenuto ritenendo la responsabilità esclusiva del e condannandolo in solido con la CP_7 CP_9 [...]
Parte_1
Avverso la citata sentenza n. 260/22 emessa dal Giudice di Pace di Cassino in data 17.2.2022 e pubblicata il 24.2.2022, la ha proposto appello e ha lamentato un totale difetto di motivazione in Pt_1
ordine alla contestazione riguardante l'intervento volontario degli asseriti eredi dell'attore
[...]
. Al riguardo l'appellante ha esposto che all'udienza del 14 gennaio 2021 Parte_4
comparvero in giudizio , e , dichiarandosi eredi del defunto CP_1 Parte_2 Parte_3
depositando una mera dichiarazione sostitutiva di atto notorio datata 7 gennaio 2021. La Pt_2
ha riferito che contestò immediatamente tale costituzione, osservando che gli intervenuti Pt_1
pagina 3 di 14 avrebbero dovuto fornire prova effettiva della loro legittimazione attiva quali successori a titolo universale e, dunque, della titolarità del diritto oggetto di causa. La dichiarazione prodotta, essendo semplice autocertificazione, non era idonea a dimostrare la qualità di eredi, poiché tale forma di attestazione possiede valore certificativo esclusivamente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
L'appellante, nello specifico, ha lamentato che il giudice di primo grado non ha dedicato alcuna motivazione alla questione sollevata dalla , e nella sentenza non compare alcun cenno alla Pt_1
necessità di accertare la reale titolarità della posizione giuridica fatta valere dagli intervenuti, pertanto,
in assenza della prova relativa al fatto costitutivo del diritto azionato, la loro domanda avrebbe dovuto essere respinta, risultando evidente un'omessa valutazione delle risultanze istruttorie sul punto contestato. Nel merito la ha confutato la valutazione degli esiti istruttori operata dal Giudice di Pt_1
prime cure, che, invece, di procedere a un effettivo esame critico delle prove, si è limitato a riportare quanto dichiarato dai testimoni e, in particolare, ha completamente omesso di valutare la deposizione resa dal teste , testimone che non conosceva il e che non aveva con lui alcun Testimone_1 CP_9
legame familiare o personale, circostanza che avrebbe dovuto rafforzarne l'imparzialità. Al riguardo l'appellante ha lamentato che, nonostante ciò, il Giudice lo ha ritenuto inattendibile, basandosi esclusivamente sul fatto che la sua versione non coincideva con la ricostruzione dell'incidente riportata dalla Polizia Stradale di Cassino, mentre per l'appellante è evidente che gli agenti e, in particolare il verbalizzante, non hanno assistito al sinistro, sicché la dinamica inserita nel verbale rappresenta soltanto una loro valutazione soggettiva. Al contrario, il teste oculare ha riferito in modo Testimone_1
Contr chiaro e diretto che la procedeva a velocità elevata e invadendo la mezzeria, mentre la CP_13
manteneva la propria corretta traiettoria nella corsia di marcia. La ha quindi dedotto che Il
[...] Pt_1
giudice non disponeva di ulteriori elementi che gli consentissero una ricostruzione puntuale delle cause e dello svolgimento del sinistro, né ha verificato se gli altri due conducenti, e Pt_2 CP_7
avessero omesso e per quali motivi eventuali manovre di emergenza idonee a scongiurare l'impatto con i veicoli provenienti dal senso opposto. La ha poi, precisato che l'atto di appello è stato Pt_1
pagina 4 di 14 notificato anche a e alla Controparte_2 Controparte_3
esclusivamente per garantire la completezza del contraddittorio, senza che nei confronti di tali compagnie sia stata avanzata alcuna specifica pretesa. Infine, l'appellante ha chiarito che a seguito della decisione oggi contestata, la ha provveduto a versare € 7.462,00 agli intervenuti Pt_1 [...]
somma comprensiva delle spese legali e degli onorari del CTU, nonché € 7.316,65 in favore Pt_5
del parimenti comprensiva delle spese processuali e di consulenza tecnica. Poiché tali CP_7
esborsi derivano direttamente dalla sentenza impugnata, la compagnia richiede ora la restituzione del
50% degli importi complessivamente corrisposti. Sul fondamento di tali presupposti la compagnia ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Piaccia all'On.le Tribunale adito: - in accoglimento del
presente appello e in parziale riforma della sentenza impugnata: a) in via principale rigettare la
domanda di , e nei confronti della CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1
per assenza di prova della loro legittimazione attiva, con condanna dei medesimi a
[...]
restituire l'importo di €. 7.462,00 pagato a seguito della sentenza, con il favore delle spese e compensi
del giudizio;
b) in via subordinata, dichiarare che l'incidente per cui è causa è avvenuto per pari
responsabilità di , e , ex art. Controparte_9 Parte_4 Controparte_7
2054 comma 2 c.c., e per l'effetto ridurre il risarcimento dovuto agli intervenienti , CP_1
e nella misura del 50% di quanto liquidato in sentenza di primo grado, Parte_2 Parte_3
con compensazione delle spese e compensi legali di 1° grado e con vittoria di spese e compensi legali
del presente giudizio;
c) dichiarare che l'incidente per cui è causa è avvenuto per pari responsabilità
di , e , ex art. 2054 comma 2 c.c.. Controparte_9 Parte_4 Controparte_7
e per l'effetto ridurre il risarcimento dovuto a nella misura del 50% di quanto Controparte_7
liquidato nella sentenza di 1° grado, con compensazione delle spese e compensi legali di primo grado e
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio;
- ordinare a , e CP_1 Parte_2
nonché a di restituire alla il 50% Parte_3 Controparte_7 Parte_1
pagina 5 di 14 delle somme incassate, come da sentenza di 1° grado;
- condannare gli appellati , CP_1
e e alle spese e compensi del presente giudizio”. Parte_2 Parte_3 Controparte_7
Si sono costituite , e che preliminarmente hanno eccepito CP_1 Parte_2 Parte_3
l'inammissibilità dell'appello poiché le censure formulate nell'impugnazione — che, in base alla versione aggiornata dell'art. 342 c.p.c., avrebbero dovuto essere sviluppate con un livello di dettaglio e di argomentazione ben più rigoroso, imponendo all'appellante di prospettare una soluzione alternativa e motivata rispetto a quella adottata dal giudice di primo grado, non appaiono, a una valutazione iniziale, dotate di quella forza persuasiva tale da rendere credibile o verosimile la fondatezza del diritto che si intende tutelare mediante la richiesta riforma della sentenza impugnata. Nel merito hanno impugnato le avverse deduzioni e contestato le avverse richieste così concludendo: “… affinché l'On.le
Tribunale adito voglia, rigettare l'appello e per l'effetto confermare in toto la sentenza n°260/22 resa
“inter partes” dal Giudice di Pace di Cassino. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorario anche di
questa fase del giudizio, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e c.p.a., con distrazione in favore del
sottoscritto procuratore antistatario per dichiarato anticipo fattone, sentenza clausolata”.
Si è costituita la che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità delle Controparte_3
nuove domande proposte dall'appellante poiché nel giudizio di primo grado la Parte_1
aveva concluso chiedendo semplicemente il rigetto della pretesa attorea, ritenuta
[...]
infondata, previa conferma della congruità delle somme già corrisposte in via stragiudiziale, oltre alle spese di lite. Nel presente grado di appello, invece, la stessa compagnia ha formulato richieste del tutto diverse, sollecitando una pronuncia di pari responsabilità tra , Controparte_9 Parte_4
e , ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente riduzione del
[...] Controparte_7
risarcimento riconosciuto sia agli intervenienti , e , sia al CP_1 Parte_2 Parte_3
nella misura del 50% rispetto a quanto stabilito nella sentenza impugnata, nonché con nuove CP_7
domande sulle spese processuali: ne deriva che esse integrano vere e proprie “domande nuove” ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e, come tali, devono essere dichiarate inammissibili. Nel merito la compagnia ha pagina 6 di 14 contestato le avverse deduzioni e ha così concluso: “… Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis
rejectis, per quanto di interesse della comparente Società rigettare l'appello promosso da
[...]
siccome inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e non provato;
con il Parte_1
favore di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio”.
Si sono costituite e che hanno proposto appello incidentale. Controparte_4 Controparte_5
Nello specifico esse hanno dedotto che il giudice di primo grado ha errato nel non considerare la deposizione del teste , estraneo al e privo di legami di parentela, il quale ha Testimone_1 CP_9
chiaramente riferito che la BMW del occupava la mezzeria e urtava la Fiat Punto, che Pt_2
procedeva correttamente nella propria corsia, causando l'uscita di strada del veicolo. Tale
testimonianza dimostra la responsabilità condivisa di e e mette in evidenza la Pt_2 CP_7
contraddittorietà della sentenza di primo grado sulla dinamica del sinistro. La ricostruzione contenuta nel verbale della Polizia Stradale non può ritenersi pienamente attendibile: gli agenti non erano presenti al momento dell'impatto, hanno raccolto solo le dichiarazioni di e non del Pt_2 CP_7 CP_9
né di altri testimoni, e il verbalizzante ha riportato proprie deduzioni, che costituiscono materiale probatorio di libera valutazione. La giurisprudenza riconosce pieno valore probatorio solo ai fatti accertati in presenza del pubblico ufficiale. Inoltre, l'annullamento, da parte del Giudice di Pace di
Cassino, del provvedimento amministrativo a carico del conferma l'insufficienza degli CP_9
elementi raccolti dalla Polizia a sostegno della sua presunta responsabilità: ne consegue la fondatezza della domanda riconvenzionale ex art. 2697 c.c. Circa i danni patrimoniali, le appellate hanno dedotto che la Fiat Punto, condotta dal ha subito ingenti danni tali da comportarne la rottamazione, CP_9
con un valore accertato di € 2.700, da liquidarsi a favore delle convenute e Controparte_4 [...]
. La CTU tecnica risulta contraddittoria e nulla, poiché da un lato dichiara la CP_5
compatibilità dei danni con la dinamica, dall'altro afferma di non essere stata incaricata di ricostruire la dinamica stessa. La CTU medica, pur accertando lievi lesioni a e non modifica le Pt_2 CP_7
risultanze probatorie sulla dinamica del sinistro. Infine, le appellate hanno riferito anch'esse che gli pagina 7 di 14 eredi di pur essendosi costituiti in giudizio con atto di morte e dichiarazione sostitutiva di Pt_2
notorietà, non hanno fornito prova del rapporto parentale, risultando priva di legittimazione attiva la loro costituzione. Sul fondamento di tali presupposti le appellate hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “… in via preliminare : dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori odierni
appellati , e per mancata prova del rapporto parentale. CP_1 Parte_2 Parte_3
sempre in via preliminare: dichiarare la improponibilità dell'azione e, in ogni caso, la inammissibilità
della domanda, così come formulata, non sussistendone i presupposti di legge;
in principale e nel
merito: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il presente appello incidentale, e per l'effetto in
riforma della sentenza n. 260/2022 del Giudice di Pace civile di Cassino pubblicata il 24- 02-2022,
rigettare la domanda proposta da e per esso dagli eredi Parte_4 [...]
, e e da nei confronti delle appellate CP_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_7 [...]
e , perché infondate in fatto ed in diritto . in via ancor più CP_4 Controparte_5
subordinata: nella denegata ipotesi di condanna delle appellate e Controparte_4 CP_5
, al risarcimento del danno, si chiede di essere mallevate dalla propria Assicurazione
[...]
parte in causa nel presente giudizio ed, in ogni caso, il rimborso di tutte le somme che CP_8
il concludente fosse condannato a pagare alla parte attrice e ai chiamati in causa. in via
riconvenzionale: A) ritenere - affermare unici responsabili del sinistro per cui è causa il Sig. CP_7
proprietario e conducente dell'auto Fiat AN tg CE807FE e
[...] Parte_4
proprietario e conducente dell'auto BMW520 tg CP682FV e condannare e
[...] Controparte_7
, e eredi di e la CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in persona del legale rappresentante pro Controparte_14
tempore, quale compagnia- istituto che garantisce l'auto Fiat AN tg CE807FE per la R. C. A., e la
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale compagnia- Controparte_15
istituto che garantisce l'auto BMW520 tg CP682FV per la in solido o non all'integrale Pt_6
risarcimento dei danni tutti a cose patiti e patiendi dalle concludenti Sig.ra e Controparte_5
pagina 8 di 14 convenute a seguito del descritto sinistro, nella misura di Euro 2.700,00 o nella Controparte_4
misura maggiore o minore che gli stessi saranno provati e documentati nel corso del giudizio, oltre gli
interessi moratori e la rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al saldo effettivo. B) ( in via
meramente gradata) ritenere – affermare il sinistro essere avvenuto per concorso di responsabilità tra i
conducenti e condannare e , e eredi di Controparte_7 CP_1 Parte_2 Parte_3
e la in Parte_4 Controparte_14
persona del legale rappresentante pro tempore, quale compagnia- istituto che garantisce l'auto Fiat
AN tg CE807FE per la R. C. A., e la in persona del legale CP_14 Controparte_2
rappresentante pro tempore, quale compagnia- istituto che garantisce l'auto BMW520 tg CP682FV per
la R. C. A., in solido o non all'integrale risarcimento dei danni tutti a cose patiti e patiendi dalle
concludenti Sig.ra e convenute a seguito del descritto Controparte_5 Controparte_4
sinistro, nella misura di Euro 2.700,00 o nella misura maggiore o minore che gli stessi saranno provati
e documentati nel corso del giudizio, oltre gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria dal dì
dell'evento al saldo effettivo. Con salvezza di ogni altro diritto , ragione ed azione e con vittoria di
spese e competenze del doppio grado da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi
antistatario”.
Si è costituito che ha impugnato le deduzioni della e delle appellate Controparte_7 Pt_1 [...]
e e ha così concluso: “…Affinché il Tribunale di Cassino adito quale CP_4 Controparte_5
giudice d'appello, contrariis reiectis, voglia rigettare sia l'appello proposto da Parte_1
l.t.d. che quello delle sgg.re e avverso la impugnata sentenza del G.d.P.
[...] CP_4 CP_5
di Cassino, poiché entrambi palesemente infondati sia in fatto che in diritto. Voglia altresì condannare
entrambe le parti appellanti al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio
ex art. 91 Cod.Proc.Civ. nonché a somma equitativamente determinata ex art. 96 Cod.Proc.Civ”.
Si è costituita la che ha impugnato e contestato le avverse domande e ha così concluso: “… CP_2
Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis rejectis: rigettare integralmente l'avversa domanda pagina 9 di 14 incidentale: in via del tutto subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda
ridurre le avverse esorbitanti pretese risarcitorie entro limiti di maggior giustizia. In ogni caso con
vittoria di spese di lite, competenze ed onorari di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, il Giudice ha acquisito il fascicolo di primo grado.
All'udienza del 4 giugno 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice l'appello merita parziale accoglimento.
Il primo motivo di appello sollevato dalla , inerente la carenza di legittimazione attiva degli eredi Pt_1
sul quale il primo Giudice ha completamente omesso di pronunciarsi, è fondato. Al riguardo Pt_2
,la Suprema Corte ha precisato che chi interviene in un giudizio civile, o propone impugnazione sostenendo di essere subentrato quale erede, deve dimostrarlo in conformità all'art. 2697 c.c.,
producendo non solo la prova del decesso della parte originaria, ma anche quella della propria qualità
ereditaria. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dal d.P.R. n. 445/2000, pur potendo essere utilizzata nei rapporti amministrativi, non è sufficiente, di per sé, a fornire tale prova nel processo civile. Il giudice può comunque valutarla alla luce del principio di non contestazione e dell'art. 115 c.p.c., considerando l'eventuale contestazione e il suo grado di specificità (Cass. S.U.
12065/2014). Nella fattispecie, la ha formulato la contestazione sollevando la questione già con Pt_1
il deposito della comparsa di costituzione da parte di , e CP_1 Parte_2 Parte_3
all'udienza della loro costituzione tenutasi il 14 gennaio 2021. Tale eccezione è stata poi meglio articolata dalla stessa all'udienza del 29 aprile 2021 che ha chiesto dichiararsi la carenza di Pt_1
legittimazione attiva dei citati eredi per mancata prova del rapporto di parentela nonché della delazione ereditaria. Alcun elemento o documento è stato prodotto dalle eredi a suffragio della loro legittimazione, pur potendo gli stessi a seguito della specifica contestazione chiedere almeno di essere rimessi in termini per il deposito di idonea documentazione, cosa che non è stata fatta;
gli eredi hanno consumato il loro potere, che doveva essere esercitato alla prima difesa utile e che non si sottare alle preclusioni processuali, le quali non sono nella disponibilità delle parti e vanno rilevate d'ufficio dal pagina 10 di 14 giudice, anche in caso di accettazione del contraddittorio della domanda o dell'eccezione della controparte (Cass., sez. 3, ordinanza n. 8545 del 2024). Al riguardo, la giurisprudenza conferma che l'atto notorio non ha efficacia probatoria piena in ambito giudiziario: esso rappresenta solo un indizio e non determina alcuna presunzione legale circa la qualità di erede o legatario, che deve essere comprovata con documentazione idonea: è, infatti, pacifico che il rapporto di parentela rilevante ai sensi dell'art. 565 c.c. deve essere dimostrato mediante atti dello stato civile;
solo in caso di loro mancanza, distruzione o omissione è ammessa la prova con ogni mezzo, secondo l'art. 452 c.c. (Cass.
22192/2020; Cass. 7276/2006). Peraltro, più recentemente, la Corte ha confermato che chi agisce quale erede deve produrre documentazione che attesti sia la morte della parte originaria sia la propria qualità
successoria; solo in un momento successivo rileva l'accettazione dell'eredità, che può risultare anche da comportamenti concludenti, come l'esercizio dell'azione giudiziaria (Cass. 22730/2021). Nella
fattispecie in primo grado è stato depositato l'estratto di morte ma non la qualità successoria: l'estratto di morte da solo non dimostra la qualità di erede, poiché prova solo il decesso. Per provare di essere erede, è necessario integrare il certificato di morte con altri documenti, come il certificato storico di stato di famiglia o altri certificati dello stato civile (matrimonio, nascita dei figli) che attestino la parentela il testamento pubblicato dal notaio. Non è sufficiente l'allegazione un'autocertificazione o un atto notorio che dichiari la qualità di erede, per i motivi già esposti. Deve ritenersi inammissibile la produzione del certificato di stato di famiglia storico e della dichiarazione di successione prodotti dagli eredi del per la prima volta nel presente grado di appello, stante il divieto previsto dall'art. 345 Pt_2
comma 3 c.p.c., e pertanto di detti documenti non può tenersi conto nel presente giudizio. Tutto ciò
premesso le domande formulate dagli eredi del nei confronti di e Pt_2 Controparte_4 [...]
e della non possono accogliersi. CP_5 Pt_1
Diversa è la posizione . Al, riguardo, nel merito, i rilievi opposti dalla e da Controparte_7 Pt_1
e sono privi di fondamento. L'esito dell'istruttoria ha Controparte_4 Controparte_5
accertato la responsabilità del conducente la Fiat Punto tg. DJ641ZN, peraltro confermata dalle pagina 11 di 14 dichiarazioni rese sia dal sia dal defunto nell'immediatezza del sinistro. Gli agenti a CP_7 Pt_2
seguito di accurati rilievi tecnici svolti hanno accertato che il conducente la predetta Fiat Punto, tal
, percorreva la SR6 Casilina a velocità non adeguata allo stato dei luoghi e alla Controparte_9
presenza del traffico esistente e invase la corsia opposta urtando la parte anteriore della Fiat AN
targata CE807FE del facendola ribaltare. Gli agenti hanno anche verificato che la Punto dopo CP_7
l'urto con la Fiat AN proseguì la sua corsa in avanti spostandosi sempre più sulla sinistra e colpì la
BMW targata CP628FV del fu che pur cercando di spostarsi il più possibile a destra non riuscì Pt_2
ad evitare l'impatto, escludendo quindi, una eventuale e possibile corresponsabilità delle altre parti,
invocata invece dalla compagnia appellante a vario titolo.
La ricostruzione svolta dagli agenti è stata sostenuta anche dai testi ascoltati nel giudizio di primo grado.
Il teste ha confermato la velocità elevatissima della Punto e l'invasione di corsia Testimone_2
opposta da parte della stessa. Gli agenti della Polizia hanno confermato il verbale e hanno dichiarato di averlo redatto in conformità agli accertamenti tecnici e alla posizione delle vetture e hanno confermato la presenza di persone sui luoghi del sinistro e loro stessi hanno riferito di non aver proceduto a raccogliere testimonianze.
teste indicato dalle appellate allora convenute, ha riferito invece, di aver visto la BMW Testimone_1
superare la linea di mezzeria e urtare la Fiat Punto;
egli ha anche esposto che viaggiava nella stessa direzione della Punto e di aver visto la AN “volare”. La ricostruzione dei fatti così come svolta dal teste è chiaramente generica, lacunosa, priva di qualsiasi riscontro tecnico, ai limiti dell' Tes_1
inverosimile, soprattutto con riguardo alle vicende che hanno coinvolto la Fiat AN condotta dal
CP_7
Dalle dichiarazioni degli altri testi ascoltati e dal verbale della Polizia è stata confermata invece, la dinamica come riportata dal che in questo giudizio ha svolto una “reconventio CP_7
reconventionis”. Le domande formulate da quest'ultimo sono autonome e diverse rispetto alle pagina 12 di 14 richieste formulate dal fu e sono meritevoli di accoglimento: devono essere perciò confermate Pt_2
le statuizioni rese nella sentenza impugnata così come riformata con ordinanza del 19 maggio 2022 a seguito di istanza di correzione di errore materiale.
Le altre questioni devono essere assorbite.
La liquidazione delle spese di questa fase segue la soccombenza della e Pt_1 Controparte_4
e per quanto riguarda i rapporti tra costoro e il con riferimento al valore Controparte_5 CP_7
accertato in primo grado ed esclusa la fase istruttoria. Per quanto concerne il rigetto delle domande degli eredi del perché inammissibili, le spese possono compensarsi, anche per quanto riguarda Pt_2
quelle concernenti il primo grado, perché la loro domanda è stata rigettata solo in rito e la decisione ha richiesto una notevole interpretazione;
anche per quanto riguarda le altre due assicurazioni e CP_2
chiamate in causa, le spese possono compensarsi, sia per il primo grado sia per questa CP_3
fase, per il ruolo assolutamente marginale da loro svolto.
Non è dovuto il pagamento del raddoppio del contributo unificato perché l'appello , ance se in parte, è
stato comunque accolto (Cass. , ordinanza n. 8170 del 2018).
P.Q.M.
-in parziale accoglimento dell'appello;
DICHIARA
inammissibili le domande proposte da , e , quali presunte CP_1 Parte_2 Parte_3
eredi di , nei confronti della , di Parte_4 Parte_1 Controparte_4
e di . Controparte_5
Conferma nel resto la sentenza n. 260/2022 del Giudice di pace di Cassino nelle parti riguardanti
, così come modificata dallo stesso Giudice con l'ordinanza del 19 maggio 2022 a Controparte_7
seguito di istanza di correzione di errore materiale.
Condanna , e al pagamento delle spese Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
processuali a favore di , per quanto riguarda questa fase di giudizio, che si liquidano Controparte_7
pagina 13 di 14 un complessivi € 1701,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge. Compensa nel resto.
Cassino, 24 novembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 14 di 14