TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/06/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5094/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile – composto dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria SAria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5094 DE ruolo generale degli affari contenziosi DEl'anno 2021 avente ad oggetto azione di azione di riduzione e divisione ereditaria, querela di falso pendente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Equense alla via San Bernardino n. 1, elettivamente domiciliato in AP, alla Via Santa Lucia 107, presso lo studio DEl'avv. Carlo De Maio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
E
, nata a [...] in data [...], residente in [...](Na), alla via P_
Bonea, n. 53, C.F. , ed elettivamente domiciliata in AP, alla via dei Mille, CodiceFiscale_2
n. 1, presso lo studio DEl'avv. Mario Polizzy che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
E
, nato a [...] il [...], C.F. , residente a [...] C.F._3
Guidubaldo Del Monte, 61 e nato a [...] il [...], C.F. Controparte_3
, residente a Roma al c.so Vittorio Emanuele II, 173 tutti rappresentati e difesi, C.F._4 come da procura in atti, dall'avv. Luigi Torrese e dall'avv. SCpaolo De SA C.F., tutti elettivamente domiciliati presso lo studio DE primo in Torre DE Greco alla via Sedivola, 85
CONVENUTI
NONCHE'
1 , nata a [...] il [...] (C.F ), residente in [...]AR C.F._5
Equense (NA) alla Via Bonea n. 55 ed elettivamente domiciliata in AP alla Piazza Leonardo n.
25 presso lo studio DEl'avv. Alessandro Senatore che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
E
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_5 CodiceFiscale_6
Equense alla via San Bernardino n. 1, elettivamente domiciliato in AP, alla Via Santa Lucia 107, presso lo studio DEl'avv. Carlo De Maio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
INTERVENTORE VOLONTARIO
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE (rispetto alla querela di falso)
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione DEl'udienza DE 29.01.2025, l'avv. CP_6 per ha chiesto di revocare l'ordinanza 30/5/2024 con la quale è stata
[...] Parte_1 rigettata, sia la chiesta rinnovazione DEla consulenza con nomina di altro consulente, sia la subordinata richiesta di riconvocazione DE c.t.u.; nominare altro c.t.u. per rinnovare la consulenza;
riconvocare il c.t.u. – che davvero non ha fornito corretto riscontro alle osservazioni DEla parte e comunque alle constatazioni e contestazioni DEla c.t.p. a firma DEla dott.ssa – a rendere i Per_1 chiarimenti richiesti – punti da 1 a 7 – con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione DEl'udienza 29/5/2024; in subordine ha concluso come da note depositate in data 28.01.2025 a cui si rinvia integralmente.
L'avv. Mario Polizzy per ha chiesto che la causa sia decisa, rassegnando le P_ conclusioni indicate nelle note depositate il 28.01.2025 a cui si rinvia.
L'avv. Luigi Torrese per e ha chiesto l'accoglimento DEle conclusioni Controparte_2 CP rassegnate nelle note di udienza depositate in data 28.01.2025 a cui si rinvia.
L'avv. Alessandro Senatore per si è opposto all'assegnazione DEla causa a sentenza AR insistendo nelle proprie richieste istruttorie e in particolar modo nella richiesta di c.t.u., per le ragioni esposte nelle note a cui si rinvia. In subordine, ha chiesto l'accoglimento DEle conclusioni rassegnate nei propri atti.
Il P.M., in data 21.05.2025, ha chiesto il rigetto DEla domanda relativa alla querela di falso.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio i Parte_1 convenuti in epigrafe indicati per sentir dichiarare aperta la successione di , nato a Controparte_5
Villaricca il 18.03.1928 e deceduto a AP il 7.10.2019, in favore DE coniuge e dei P_ figli , e;
accertare e dichiarare che il de cuius ha AR CP CP_2 Pt_1 realizzato in vita una serie di liberalità indirette e dirette ed, in particolare, accertare che integrano DEle donazioni dirette DE de cuius quelle indicate al punto e) DEle conclusioni DEl'atto di citazione.
Ancora, l'attore ha chiesto di accertare che il de cuius ha donato, a titolo di anticipo sulle future successioni da imputare alla rispettiva quota di legittima e per l'eccedenza alla disponibile, con dispesa da collazione, ai figli e i beni indicati ai punti II.Va DEla citazione pag. 14 CP CP_2 nonché ai punti G e H pag. 8 e 9 DEl'atto di citazione. Ha chiesto, inoltre, di accertare e dichiarare che gli atti indicati al punto g) DEle conclusioni DEl'atto di citazione dissimulano DEle donazioni indirette realizzate dal de cuius in favore di (punto g.1 da pag. 64 a pag. 65), di Controparte_5
(punto g.
2. da pag. 65 a pag. 71), di (punto g.3 da pag. 71 a pag. P_ Controparte_2
76), di (punto g.4 da pag. 76 a pag. 80), di (punto g.5 da pag. 80 Controparte_3 AR
a pag. 85), DE medesimo attore (punto g.6 da pag. 85 a pag. 88). Parte_1
Infine, ha chiesto di accertare che con il testamento olografo pubblicato dal notaio in data Per_2
02.10.2019 il de cuius ha costituito in favore DEla moglie l'usufrutto sulla villa di Via Bonea n. 53 con tutti i beni mobili ivi presenti, attribuendone la nuda proprietà al figlio e Controparte_3 attribuendo al figlio la proprietà di due appartamenti siti nella Villa SE;
di Controparte_2 accertare e dichiarare che sono oggetto DEla massa da dividere le somme di denaro indicate al punto i) DEle conclusioni DEla citazione (pag. 89); determinare i frutti e gli interessi maturati dalla data di apertura DEla successione sul relictum e sul donatum; determinare, previa riunione fittizia, il patrimonio DE de cuius e accertare la lesione di legittima patita dall'attore, procedendo dunque alla relativa reintegrazione secondo le disposizioni di legge, procedendo infine alla divisione previa collazione. Ancora, l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare che esecutrice P_ testamentaria, è tenuta a rende il conto DEle somme di denaro indicate al punto s) DEle conclusioni DEla citazione (pagg. 90-91) e, in caso di accertata colpa o dolo, condannare la al P_ risarcimento dei danni in favore degli eredi, da quantificarsi in corso di causa, con vittoria di spese e competenze di lite.
A fondamento DEle richieste, ha allegato che in data 07.10.2019 è deceduto a AP P_
lasciando a sé superstiti il coniuge nonché i figli e
[...] P_ Controparte_3
nonché i figli nati dal precedente matrimonio con la sig.ra ovvero CP_2 Controparte_7 [...]
(attore) e che il de cuius, con testamento olografo redatto in Parte_1 AR
3 progressione temporale, dal 6.10.2004 al 7.02.2007, ha affermato che i figli e il coniuge sono stati, tutti, destinatari di beni acquistati o comunque ristrutturati con denaro DE de cuius medesimo;
che con il medesimo testamento il de cuius ha assegnato alla moglie la proprietà di a P_ CP_8
Capri, l'usufrutto vita natural durante DEla Villa di Vico, in via Bonea n. 53, con tutti i mobili e gli arredi, e la nuda proprietà al figlio nonché al figlio la proprietà di due appartamenti CP CP_2 di villa SE (proprietà di via Bonea con ingresso anche da via Sconduci, detta Villa SE); infine, con detto testamento, il de cuius ha disposto che le somme di denaro ancora presenti sui vari conti correnti siano ripartite in parti uguali tra i figli , , e CP_4 Pt_1 CP_2 CP prevedendo che “quello che spetterà a va depositato in banca ed intestato al piccolo Pt_1 figlio di per la sua educazione”. P_ Pt_1
1.2. Con comparsa depositata in data 30.12.2021, si è costituita eccependo in via P_ preliminare l'improcedibilità DEl'azione: per omesso esperimento DEla mediazione obbligatoria;
per non avere integrato il contraddittorio nei confronti DE sig. nato a [...] il Controparte_5
28/10/2003, ed indicato come legatario nel testamento DE de cuius (cfr. pagg 36-37 DEla presente comparsa); per la totale mancanza, nell'azione di riduzione e di reintegro DEla quota di riserva, DEla determinazione DEla lesione mediante il calcolo DEla disponibile e la precisa indicazione DEle pretese donazioni oggetto DEl'azione di riduzione per reintegrare la quota di riserva DEl'attore; per l'inottemperanza DEl'attore all'onere di allegare e comprovare sin dall'inizio DE giudizio tutti gli elementi occorrenti per stabilire, ed in quale misura, la lesione DEla sua quota di riserva, al fine di consentire al Giudice di procedere alla sua reintegrazione;
per non avere indicato, per ciascuno dei circa 50 atti costituenti, ad avviso DEl'attore, donazioni indirette e che dovrebbero concorrere alla formazione DEla intera massa ereditaria, se si tratta di atti dissimulati di donazioni di denaro, donazioni di immobili o donazioni di quote societarie;
per non avere depositato nessuno degli atti indicati in citazione ed oggetto DEla richiesta di accertamento DEla loro natura dissimulata di donazione indiretta e per non avere depositato le visure ipocatastali ultraventennali relative ai beni immobili oggetto DEla richiesta di riduzione e di conseguente reintegro DEla quota di riserva DEl'attore; per non avere dedotto che i terreni ed il fabbricato alla Marina di Equa, oggetto di richiesta di collazione e di riduzione, sono sottoposti a sequestro penale tuttora in corso e finalizzato alla loro confisca sin dal 2016; per non avere integrato il contraddittorio nei confronti di tutte le parti che hanno stipulato gli atti asseritamente simulati;
per aver dato una valutazione arbitraria ed abnorme dei beni oggetto DEle presunte donazioni indirette e/o di disposizioni testamentarie.
Nel merito, ha allegato che l'asse ereditario DE de cuius è costituito dai seguenti beni immobili:
a) un immobile in Vico Equense alla via Bonea, n. 54, riportato in catasto al foglio 7, zona censuaria
3 cat. A/2 classe 6 consistenza vani 13 R.C. 2215,60 (valore dichiarato euro 255.902);
4 b) un appartamento in Vico Equense alla via Nocella n. 3, riportato in catasto al foglio 7, particella
133, subalterno 2, zona censuaria 3, categoria A/2, classe 5, consistenza vani 7, R.C. 994,18 (valore dichiarato euro 125.267);
c) un appartamento in Vico Equense alla via Nocella n. 3 riportato in catasto al foglio 7, particella
133, subalterno 3, zona censuaria 3, categoria A/2, classe 5, vani 5, R.C. 710,3 (valore dichiarato euro
89.476).
È inoltre costituito dai seguenti depositi bancari:
a) l'importo in giacenza presso c/c ordinario n. 0027/295, salvo diverso Controparte_9 accertamento in corso di causa, presuntivamente determinato in misura pari alla giacenza media DE
2019, e cioè in euro 46.852,93;
b) l'importo dei depositi amministrati mantenuti presso in euro 145.907,87 CP_9 Controparte_9
(rapporto 66258/3100/81047764) ed in euro 3.127,77 (rapporto n. 66258/3100/ 8170050).
Ha, poi, allegato che il patrimonio DE de cuius è costituito da beni mobili e arredi stimati dall'attore in euro 350.000,00 e dalle seguenti quote societarie:
a) quota societaria DE 2.5% DEla soc. Il Sireneo d'Aequa;
b) quota societaria DE 1% DEla società agricola Mazzafarro s.n.c..
La inoltre, ha contestato di aver ricevuto liberalità dal coniuge e, pertanto, ha chiesto di P_ accertare e dichiarare che tutti i singoli atti riferiti nelle conclusioni DEl'atto di citazione alla lettera g2 alla medesima siano esclusi dalla collazione ereditaria in suo danno, mancando ogni prova sulla loro pretesa e contestata natura di donazioni indirette;
in via gradata, ha chiesto di accertare e dichiarare che la quota di riserva DE sig. è pari ad un ottavo DEla massa ereditaria Parte_1
e che i beni donatigli eccedono detto limite, con ogni provvedimento consequenziale anche in merito alla sua riduzione ex art. 553 c.c.; sempre in via gradata, di accertare e dichiarare che la quota di riserva DEla è pari a due ottavi DEla massa ereditaria e che i beni attribuitigli dal de cuius P_ rientrano in detta quota e comunque, per l'eventuale residuo, nella disponibile;
accertare e dichiarare che la non ha accettato la nomina ad esecutore testamentario e pertanto rigettare la domanda P_ di rendiconto nei suoi confronti, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.3. Con comparsa depositata in data 30.12.2012, si sono costituiti altresì e Controparte_2 CP
eccependo, in via preliminare, la nullità DEla citazione ex artt. 163 nn. 3, 4 e 5 e 164 c. 4
[...]
c.p.c. nonché l'improcedibilità DEla domanda per omesso esperimento DE tentativo di mediazione e, ancora, l'omessa integrazione DE contraddittorio nei confronti DE legatario , nipote Controparte_5 DE testatore e figlio DEl'attore, nonché la pretermissione quali litisconsorti necessari dei soggetti parte degli atti asseritamente simulati, realizzati dal de cuius in vita, con conseguenziale inammissibilità DEla domanda di riduzione. Hanno eccepito, ancora, l'inammissibilità DEla domanda
5 di accertamento DEla simulazione degli atti di cui è parte il medesimo attore secondo le regole ordinarie in tema di ammissibilità e limiti DEle prove ex artt. 2721 e ss c.c, nonché l'inammissibilità DEla domanda di riduzione per non avere l'attore indicato compiutamente il valore DEla massa e DEla quota di riserva e, dunque, DEla lesione;
si sono associati, inoltre, alle ulteriori preliminari eccezioni sollevate dalla difesa DEla relativamente alla omessa produzione DEle visure P_ ipocatastali e DEla certificazione notarile.
Nel merito, hanno eccepito la avvenuta prescrizione DEle domande di accertamento DEle simulazioni relative degli atti indicati dall'attore quali donazioni indirette dissimulate nonché di ogni azione conseguente alla nullità ex art. 702 c.c. di pretese donazioni di denaro di non modico valore;
hanno chiesto di accertare e dichiarare che tutti i singoli atti riferiti nelle conclusioni DEl'atto di citazione alle lettere g3 e g4 ai convenuti e siano esclusi dalla collazione ereditaria CP_2 Controparte_3 in loro danno, mancando ogni prova sulla loro pretesa e contestata natura di donazioni indirette;
in via ancora più gradata, in caso di rigetto DEle eccezioni preliminari e di accoglimento DEle tesi di controparte in ordine alla natura di donazioni indirette degli atti indicati, in accoglimento DEla domanda riconvenzionale, di accertare e dichiarare che la quota di riserva DE sig. Parte_1
è pari ad un ottavo DEla massa ereditaria e che i beni donatigli eccedono detto limite, con ogni provvedimento consequenziale anche in merito alla loro riduzione ex art. 553 c.c.; per l'effetto, accertare e dichiarare che la quota di riserva di ciascuno dei gemelli e è CP_2 Controparte_3 pari a un ottavo per ciascuno DEla massa ereditaria e che essa è stata lesa dalle donazioni dirette ed indirette DE de cuius in favore DE sig. con conseguente condanna DElo stesso alla Parte_1 reintegra DEle quote loro spettanti come legittimari;
per l'effetto, accertare e dichiarare che gli atti e le disposizioni elencate in comparsa configurano donazioni dirette DE de cuius in favore di Parte_1
e, per l'effetto, condannare a conferire alla massa, a titolo di donatum, il
[...] Parte_1 valore di quanto egli stesso asserisce essergli stato donato – direttamente o indirettamente – dal padre
(beni indicati alle pagg. 79-81 DEle conclusioni DEla comparsa); sempre in via gradata, determinare i frutti DEle cose e interessi sulle somme maturati dalla data di apertura DEla successione – o da quella che risulterà di Giustizia - sul relictum e donatum, quantificati quanto a in Controparte_10
Euro 10.000,00 mensili essendo l'immobile locato come struttura ricettiva per ricevimenti e albergo, per in una percentuale pari al 3% annuo DE suo valore: Euro 60.000,00 per le selve Parte_2
Euro 20.000,00 annui e a quantificarsi nella diversa maggiore somma maturata in corso di causa;
reintegrare la quota di legittima spettante ai RM e riducendo le CP_2 Controparte_3 donazioni (dirette e indirette) ricevute dall'attore nei modi e termini di cui all'art. 559 c.c. e nei termini di cui all'art. 560 c.c. e/o comunque nei termini imposti dal codice;
dichiarare, all'esito Parte_1 tenuto alla collazione dei beni immobili, somme di denaro, ricevuti e/o acquisiti dal de cuius
[...]
6 attraverso le menzionate donazioni dirette e donazioni indirette;
sempre in via gradata, dichiarare tenuto alla collazione DEle somme di denaro relative ai frutti e agli interessi Parte_1 conseguiti successivamente alla data di apertura DEla successione e maturati sui beni oggetto DEle liberalità e, formata la massa e preso atto DElo stato di comunione ereditaria, disporre, per l'effetto, comodo progetto di divisione DEle somme di denaro e di tutti i beni oggetto DEle disposizioni testamentarie, donazioni dirette e indirette attribuendo a ciascun coerede quanto ex lege dovutogli; con vittoria di spese e competenze di lite.
1.4. Con comparsa depositata in data 29.12.2021, si è costituita che, in via AR pregiudiziale, ha chiesto di dichiarare la domanda attorea improcedibile per non aver l'attore esperito il preventivo tentativo di mediazione obbligatoria;
nel merito, ha chiesto di dichiarare aperta la successione di nato a [...] il [...] e deceduto in AP il Controparte_5
7/10/2019; accertare e dichiarare che la convenuta è erede necessaria e legittima DE genitore accertare e dichiarare che gli altri eredi legittimi di sono il Controparte_5 Controparte_5 coniuge e accertare e P_ Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 dichiarare che il de cuius in vita ha effettuato donazioni dirette ed indirette anche successivamente al
2007, anno in cui è stato redatto il testamento olografo, e conseguentemente ricostruire l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare rientrante nella massa ereditaria, anche tenendo conto di queste successive donazioni;
rigettare in fatto e diritto la domanda attorea di condanna nei confronti DEla convenuta in quanto l'attore ha inserito nella massa ereditaria dei beni che già Parte_1 spettavano alla germana in virtù DEla successione e, in ogni caso, ha AR _7 accresciuto in maniera abnorme il valore dei beni DEla germana creando così i AR presupposti per una inammissibile e infondata domanda di restituzione a danno DEla convenuta, ed al contempo ha effettuato una valutazione dei beni di sua proprietà assolutamente inferiore all'effettivo loro valore. In via riconvenzionale, chiedeva di: accertare e dichiarare che il de cuius - come risulta dallo stesso testamento olografo - in vita ha effettuato le donazioni dirette e indirette elencate nella parte motiva a P_ Parte_1 Controparte_2 CP
ed in piccola parte a di beni immobili e mobili i cui valori al momento
[...] CP_4 Pt_1 DEl'apertura DEla successione superano nettamente il valore DEla quota di legittima che spetterebbe alla convenuta e sono quindi da ritenersi lesive;
ricostruire ed accertare il valore AR DEl'intero patrimonio ereditario DE de cuius, escludendo dalla massa ereditaria di Controparte_5 quei beni appartenenti all'eredità de a cui la aveva diritto, e tenendo conto DEle _7 Pt_1 donazioni dirette e indirette effettuate dal de cuius dichiarandone la loro nullità nella parte in cui ledono la quota di legittima DEla convenuta;
accertare e determinare, previa riunione fittizia DE
“relictum”, DE “donatum” e dei frutti maturati sul relictum e sul donatum dalla data di apertura DEla
7 successione, che la massa ereditaria non ha un valore inferiore a € 56.000.000,00 o DEla diversa somma anche maggiore che sarà accertata in corso di causa e conseguentemente determinare la quota disponibile DE de cuius ai sensi di legge;
conseguentemente, accertare e dichiarare che la legittima DEla dott.ssa è stata lesa in quanto l'unico bene ricevuto in eredità dal de cuius e AR non rientrante nell'eredità de è esclusivamente la donazione di denaro pari a Lire 650.000,00 _7
(circa € 335.000,00) relativa alla vendita DE terreno sito in Chiaiano;
reintegrare, conseguentemente, la quota di legittima spettante alla riducendo le donazioni dirette e indirette AR effettuate sia prima che dopo la redazione DE testamento, nei termini di cui all'art. 559 cod. civ. e seguenti;
dichiarare, all'esito, comunque P_ Controparte_2 Controparte_3 tenuti alla collazione dei beni mobili e immobili, somme di denaro, ricevuti o Parte_1 acquisiti dal de cuius attraverso disposizioni testamentarie, permute, atti di compravendita, donazioni dirette e indirette;
dichiarare, all'esito, comunque P_ Controparte_2 CP tenuti alla collazione DEle somme di denaro relative ai frutti e agli interessi
[...] Parte_1 conseguiti successivamente alla data di apertura DEla successione e maturati sui beni oggetto di liberalità e disposizioni testamentarie DE de cuius, nell'indebito possesso di uno o più coeredi e, formata la massa e preso atto DElo stato di comunione ereditaria, disporre per l'effetto comodo progetto di divisione DEle somme di denaro e di tutti i beni oggetto DEle disposizioni testamentarie, donazioni dirette e indirette attribuendo a ciascun coerede quanto ex lege dovutogli; accertare e dichiarare che esecutrice testamentaria, è comunque tenuta a rendere conto DEle P_ operazioni effettuate in seguito al 2007 e cioè in tempo successivo alle disposizioni testamentarie o comunque inerenti al patrimonio de de cuius fino al giorno DEla morte;
con vittoria di spese e competenze di lite.
1.5. Con comparsa depositata in data 24.01.2022, si è costituito altresì , nipote DE Controparte_5 de cuius, al sol fine di rendere integro il contraddittorio, evidenziando l'irrilevanza DEle domande reciprocamente spiegate dalle parti sulla propria posizione riservandosi di agire nei confronti DEl'esecutrice testamentaria, in caso di mancata corresponsione DEla somma oggetto DE legato disposto in proprio favore.
1.6. Alla prima udienza celebrata in data 26.01.2022, vista l'eccezione di improcedibilità DEla domanda e considerato che non risultava esperita la mediazione, è stato assegnato un termine a tal fine;
in seguito, preso atto DEl'esito negativo DEla mediazione e DEla proposizione da parte DEl'attore di querela di falso, in via incidentale, avente ad oggetto la scrittura DE 3.7.2000 depositata dai convenuti e , all'udienza DE 11.01.2023 è P_ Controparte_3 Controparte_2 comparsa personalmente la parte attrice dichiarando di voler proporre querela di falso e le parti convenute, interpellate al riguardo, hanno dichiarato di volersi avvalere DEla scrittura;
pertanto, con
8 ordinanza DE 31.01.2023, è stata fissata l'udienza per il deposito DEl'originale DEla scrittura privata e sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. già in precedenza richiesti dalle parti.
Con ordinanza DE 25.07.2023, a scioglimento DEla riserva assunta in data 31.05.2023, è stata rigettata l'istanza di sospensione DE giudizio avanzata dalla parte attrice, sono state disattese le istanze di prova orale e di ordine di esibizione ed è stata disposta c.t.u. grafologica;
espletata c.t.u. e ritenuta la causa matura per la decisione sulle questioni preliminari, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in sostituzione DEl'udienza DE 29.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
2. Tanto premesso in punto di fatto, la prima questione oggetto di decisione attiene alla querela di falso proposta in via incidentale, avente ad oggetto la scrittura DE 3.7.2000 depositata dai convenuti , e . P_ Controparte_3 Controparte_2
E' opportuno premettere, vista la reiterata richiesta di sospensione DE giudizio e di revoca DEl'ordinanza DE 25.07.2023, che pur ricorrendo priorità logica DEla decisione sulla falsità rispetto alla definizione DEla causa - contribuendo essa, nella specie, all'accertamento DE donatum, prodromico rispetto alla spiegata azione di riduzione - la sospensione non è necessaria se la querela sia proposta, in via incidentale, innanzi al tribunale, sussistendo invece tale necessità solo nella diversa ipotesi in cui la competenza sulla querela spetti ad un giudice diverso da quello davanti al quale è presentata (cfr. Cassazione civile sez. I, 07/06/1988, n. 3880 già richiamata nell'ordinanza DE 31.01.2023: “[…] là dove il dualismo di competenze non si pone (come nella ipotesi di proposizione DEla querela dinanzi al tribunale, quale che sia il grado DE giudizio, o di appello DEla relativa decisione), la sospensione, proprio per effetto DEla concentrazione nello stesso organo dei giudizi sul falso e sul merito, non è affatto necessaria (cfr. art. 225 c.p.c.), anche se, nell'unità DE contesto, logicamente prioritaria è la decisione sulla dedotta falsità. Né la necessità DEla sospensione può desumersi dalla disposizione DEl'art. 227 c.p.c., la quale, anzi, fornisce la prova DE contrario, poiché non l'autorità DEl'accertamento DE falso, ma (solo) la sua esecuzione è subordinata al passaggio in giudicato DEla relativa sentenza”).
Dunque, vanno confermate le considerazioni già esposte dal G.I. nella ordinanza DE 25.07.2023 in merito alla richiesta di sospensione DE giudizio.
2.1. Passando ad analizzare la domanda, va innanzitutto affermata l'ammissibilità DEla querela in esame ai sensi DEl'art. 221, comma 1, c.p.c., essendo stata la stessa proposta in via incidentale, a mezzo di procuratore speciale (cfr. procura depositata in data 15.09.2022). Invero, come osservato dalla Suprema Corte, “In tema di querela di falso, la procura speciale soddisfa i requisiti di cui all'art.
221, comma 2, c.p.c., ove dall'atto risulti che il rappresentato abbia consapevolezza DEla falsità di taluni documenti essenziali prodotti in giudizio e nel mandato siano specificati i documenti da
9 impugnare con la volontà esplicita di proporre querela, senza, peraltro, che occorra individuare i documenti allorché la procura sia conferita al difensore a margine o in calce alla citazione per la proposizione DEla querela in via principale poiché il collegamento con l'atto su cui è apposta elimina ogni incertezza sull'oggetto di essa” (Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 16919 DE 19 agosto 2015). Nella specie, infatti, la procura speciale è stata conferita al difensore proprio per la proposizione DEla querela in corso di causa. D'altra parte, l'attore è anche comparso personalmente all'udienza DE
11.01.2023 confermando la volontà di proporre la querela.
Inoltre, occorre precisare l'ammissibilità DEla proposta azione giudiziaria anche ai sensi DEl'art. 221, comma 2, c.p.c., alla cui stregua l'atto con cui viene promossa la querela di falso, in via principale od in corso di causa, deve contenere, a pena di nullità insanabile e, quindi, di inammissibilità DEla querela medesima, l'indicazione degli elementi e DEle prove DEla falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente alla proposizione DEla querela), salvo che la falsità sia rilevabile ictu oculi dal documento impugnato e non occorrano indagini particolari per stabilirla (cfr. Cass. civ., nn. 6383/1988, 8230/1990). Nel caso di specie l'attore ha indicato gli elementi e le prove DEla falsità, impugnando la firma apposta sulla suddetta scrittura privata e chiedendo ammettersi CTU grafologica al fine di dimostrare la dedotta falsità DEla sottoscrizione.
Occorre chiarire l'ammissibilità DEla proposta querela sotto un ulteriore profilo.
Difatti, alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata deve ritenersi consentita, oltre la facoltà di disconoscerla (così facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione, con la conseguente assunzione DE relativo onere probatorio), anche la possibilità alternativa di proporre querela di falso - senza in tal modo riconoscere, né espressamente, né tacitamente, la scrittura medesima - al fine di contestare la genuinità DE documento;
ciò perché, in difetto di limitazioni di legge, non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più gravoso, ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè DEla completa rimozione DE valore DE documento con effetti erga omnes e non nei soli riguardi DEla controparte (cfr. S.S.U.U. n.
3734/86, conf. sent. nn. 2699/92, 3833/94, 19727/03, 1789/07 richiamate da Cassazione civile sez. II
- 15/02/2017, n. 3990).
Ciò detto, è opportuno evidenziare che i convenuti e i RM e P_ Controparte_2
hanno dedotto che, con la scrittura privata oggetto di verifica, l'attore ha riconosciuto di aver CP ricevuto in donazione dal de cuius il complesso immobiliare di , compresi gli oneri di Parte_3 manutenzione e di ristrutturazione DElo stesso, eseguiti interamente a spese DE medesimo de cuius.
Dunque, secondo la ricostruzione offerta dai convenuti - a differenza di quanto sostenuto dall'attore
- la liberalità non ha avuto ad oggetto solo l'immobile ma anche l'ulteriore somma complessiva di euro 1.913.725,80 oltre interessi corrisposti sul mutuo decennale, così ripartita:
10 a) euro 1.032.913,80 oltre interessi corrisposti come da contratto di mutuo fondiario decennale acceso per la ristrutturazione DEl'immobile con atto DEl'11.6.1999 rep. 137639;
b) euro 774.100,00 per ulteriori finanziamenti infruttiferi di interessi in favore DEla società
[...]
Parte_4
c) euro 106.712,00 quale ulteriore somma versata dal de cuius.
Hanno, inoltre, allegato che detta circostanza è stata confermata proprio dall'attore sottoscrivendo la menzionata scrittura oltre che dalle dichiarazioni contenute nel testamento;
che, dunque, il valore DEle attribuzioni in favore DEl'attore è complessivamente pari ad euro 15.378.833,70 senza dover sottrarre alcuna spesa, come invece sostenuto dall'attore, il quale non ne ha dimostrato l'esborso.
A fronte di ciò, l'attore ha ammesso che la proprietà DE fondo rustico con fabbricato rurale in Vico
Equense località Punta Scutolo, in catasto al foglio 14, p.lle 99, 101, 263 e foglio 4, p.lla 100 ente urbano e promiscui e fabbricato in Vico Equense via San Bernardino, località , con annesso Parte_3 fondo, in catasto urbano foglio 1, p.lla 423, sub 1, sub 6, sub 7, sub 8 e sub 9 ed annesso fondo rustico in catasto terreni al foglio 11, p.lle 130, 520, 690, 775, 776 e 523/1, foglio 11, p.lle 518 e 774, costituiscono oggetto di una donazione indiretta DE de cuius in proprio;
al contempo, ha allegato che, nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentate di Controparte_11
ha contratto: 1) con rogito per Notaio DEl'11/6/1999, rep. n. 137639 un
[...] Per_3 finanziamento (durata decennale) di credito fondiario per l'importo di lire 2.000.000.000, con ipoteca accesa sui beni di proprietà DEl'istante datore d'ipoteca; 2) con rogito per Notaio DE Per_3
23/4/2007, rep. n. 177792 un finanziamento (durata quindicennale) di credito fondiario per l'importo di euro 400.000,00, con ipoteca accesa sui beni di proprietà DEl'istante mutuatario e datore d'ipoteca; ha sostenuto che le somme date a credito sono state tutte restituite e pertanto vanno decurtate dal valore DEl'immobile oggetto di liberalità. Pertanto, secondo la prospettazione attorea (punto 9.16 atto di citazione pag. 53) alla data di apertura DEla successione, il valore dei beni immobili in località
Punta Scutolo e AN intestati a va quantificato in euro 2.741.460,00 e ai fini Parte_1 DEla formazione DEla massa deve essere determinato in euro 641.460,00 dovendo essere detratto l'importo di euro 2.100.000,00.
È chiaro, allora, che risulta determinante verificare se effettivamente le spese sostenute per la ristrutturazione debbano essere o meno scomputate o siano state oggetto di liberalità.
Orbene, il tenore DEla scrittura è il seguente: “Il sig. […] dichiara e riconosce che Parte_1 la provvista di denaro necessaria per l'acquisto di tutti i beni immobili allo stesso risultanti intestati
a tutt'oggi, gli è stata fornita dal genitore Dott. interamente. Allo stato rimangono Controparte_5
a lui definitivamente intestati: 1) in AN (Vico Equense) con annesso terreno Controparte_10 di circa 13000 mq;
2) terreno con annessa casa colonica in località in Vico Equense. Pt_2
11 In particolare riconosce che il genitore Dott. si è assunto altresì l'onere di pagare Controparte_5 per intero i costi per la ristrutturazione di così come da progetto approvato dalla Controparte_10
Soprintendenza competente”.
Sul punto, il Collegio osserva che la relazione tecnica, svolta con l'ausilio DE CTU dott.ssa Per_4
dopo un attento esame DEla scrittura, ha consentito di acclarare che la firma apposta in calce al
[...] documento disconosciuto è riconducibile alla mano di . Parte_1
Dette conclusioni costituiscono l'esito di un iter procedimentale e motivazionale altamente approfondito, coerentemente ed esaustivamente argomentato attraverso una adeguata valutazione di tutte le caratteristiche proprie DE tratto grafico in esame, per cui possono essere pienamente condivise e fatte proprie dal tribunale.
Il c.t.u., in particolare, ha concluso che “Nel caso in esame è emerso dai confronti effettuati tra la sottoscrizione in verifica e quelle autografe che vi siano concordanze oggettive concernenti le componenti intrinseche DE grafismo, ossia quei contrassegni altamente individualizzanti e peculiari DEla scrittura, quali: il ductus, l'abilità grafomotoria, il ritmo scrittorio, la direzione, il ritmo di inclinazione, l'iter formativo DEle lettere, i rapporti dimensionali, la pressione, la velocità.
Nelle firme autografe sono state riscontrate peculiarità grafiche e gestuali altamente individualizzanti convergenti con quelle rinvenute nella firma in verifica. Le convergenze riscontrate che fanno propendere per la autografia DEla firma in verifica riguardano: la gestualità grafica (che nasce dalle modulazioni soggettive DE movimento scrittorio), gli aspetti strutturali (che danno concretezza all'iter formativo DEle lettere e ai rapporti tra le stesse) e gli aspetti formali (ossia gli elementi esteriori e morfologici). In particolare, come ampiamente dedotto nel presente elaborato, si sono riscontrate similarità significative relative all'iter formativo DEle lettere, agli aspetti strutturali, al ritmo scrittorio, alla tenuta DE rigo, alla direzione e velocità DE tracciato, al grado di abilità e variabilità grafomotoria”.
In particolare, il consulente ha adoperato - come indicato all'atto DE conferimento DEl'incarico- le firme autografe DE sig. apposta in calce all'originale DEla procura speciale per Parte_1 notar atato 18.04.1990 (rep. 11306 - racc. 3725); sull'originale DEl'atto di cessione Persona_5 quote per notar stipulato il 03.07.2000 (rep. 856 - Racc. 542); sull'originale Persona_6 DEl'atto di cessione quote per notar stipulato il 03.07.2000 (rep. 858 - Racc. Persona_6
544); in calce alla procura alle liti datata 20.09.2021; in calce al verbale di inizio operazioni peritali DE 15.01.2024, nonché il saggio grafico vergato in data 15.01.2024. Esse sono state valutate in base ad un ordine cronologico, ossia dalle più vetuste a quelle più coeve, al fine di verificare l'evoluzione grafomotoria nel lasso di tempo preso in considerazione;
l'ambito di variabilità grafica e l'abilità grafomotoria DE soggetto, anche al fine di individuare eventuali automatismi ricorrenti (gesti
12 automatizzati). Ciò premesso, il c.t.u. ha rappresentato che “dall'analisi DEle numerose sottoscrizioni autografe DE sig. da un lato, è emersa una certa variabilità - nella velocità Parte_1 esecutiva, nel ritmo di continuità, nel grado di definizione letterale - e, dall'altro, si è riscontrata una tendenziale omogeneità dei vari parametri grafici che verranno nel dettaglio in breve analizzati.
Infatti è stato possibile esaminare e valutare un materiale comparativo molto ampio che ha coperto un considerevole lasso temporale (alcune firme autografe sono state apposte nel medesimo giorno in cui è stata vergata la sottoscrizione oggetto di disconoscimento).
In ogni caso, si è rilevata la presenza di molte costanti di valore e, soprattutto, DEle medesime gestualità, automatizzate e ricorrenti (il riferimento è soprattutto, come sarà dettagliatamente illustrato infra, alla dinamica esecutiva ed all'iter formativo DEla minuscola “i”, alla modalità di esecuzione DEla lettera minuscola “d” DE cognome, nel ritmo di continuità, nella costruzione DEla lettera “s” collegata in maniera funzionale al successivo grafema che si proietta sempre al di sotto DE rigo di base).
Infatti nonostante il considerevole range temporale il sig. ha preservato peculiarità Parte_1 grafiche altamente personali ed individualizzanti che si rinvengono anche nelle firme più recenti ed attuali. Tali modalità, come verrà poi ampiamente evidenziato, si sono riscontrate anche nella firma oggetto di verifica. Va comunque osservato che il grafismo DE sig. evidenzia una Parte_1 buona abilità grafomotoria giacché lo stesso, nonostante conservi alcuni elementi grafici DE moDElo scolastico appreso, presenta personalizzazioni e gestualità individualizzanti.
Dall'analisi DEle sottoscrizioni autografe DE sig. si è quindi riscontrato che le Parte_1 firme, pur nella loro variabilità, risultano tra di loro automatizzate”.
Dunque, il consulente ha concluso che la firma in verifica e quelle autografe convergono nel ductus ovvero presentano una fluidità personale spontanea;
presentano una buona abilità grafomotoria, in particolare, nonostante la presenza di alcuni elementi grafici più scolastici o convenzionali, il grafismo in generale presenta personalizzazioni ed elementi grafici individualizzanti. In particolare,
“la lettera minuscola “i” DE nome, come nella firma oggetto di contestazione, viene vergata riproducendo come schema costruttivo la forma di una specie di uncino. Si tratta di una peculiarità grafica altamente personale, individualizzante ed automatizzata, tanto da riscontrarla in tutte le firme autografe analizzate (che si ricorda ricoprono un lasso temporale molto ampio pari circa a 30 anni). Par L'occhiello DEla lettera minuscola “d” DE cognome “ risulta essere staccato rispetto all'asta.
L'asta DEla lettera d prevede inoltre un gesto finale leggermente ricurvo verso l'alto.
Spesso la lettera maiuscola “R” DE cognome (tenuto conto DEl'ambito di variabilità grafomotoria DE sig. viene eseguita riproducendo il moDElo DEla lettera in stampato Parte_1 maiuscolo.
13 In una DEle comparative più coeve alla verificanda (A3) individuiamo la medesima modalità esecutiva DEla lettera minuscola “s” DE secondo nucleo letterario DE cognome, che viene vergata ricreando una specie di piccola asola non ben formata nella parte inferiore, collegata funzionalmente al successivo grafema “a” che in tutte le firme oggetto di comparazione, come per quella in verifica, prevede un gesto finale che si proietta verso il basso, cadendo al di sotto DE rigo di base”.
Le firme, infine, convergono nel ritmo di inclinazione, nella direzione DE tracciato e tenuta DE rigo, nei rapporti dimensionali, nel ritmo scrittorio, nella pressione e nella velocità.
Dunque, sulla base DEle risultanze DEla consulenza tecnica d'ufficio, deve concludersi che la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura è riconducibile a . Parte_1
Al riguardo, occorre precisare che il Collegio ritiene di confermare le determinazioni cui è pervenuto il G.I. in merito al rigetto DEl'istanza di rinnovazione DEla consulenza avanzata nell'interesse di
[...]
. Parte_1
Infatti, il CTU ha risposto esaustivamente a tutti i rilievi critici sollevati, come si evince dalla relazione depositata contenente la risposta alle osservazioni dei consulenti di parte cui si rinvia. In particolare, va evidenziato che il c.t.u., ha precisato che le firme oggetto di comparazione sono stata tutte analizzate e riportate in maniera completa ed analitica nell'elaborato peritale e che le immagini DEle comparative utilizzate per i confronti sono state scelte solo a scopo illustrativo ed esplicativo.
Correttamente, poi, il c.t.u. non ha tenuto conto DEla firma comparativa utilizzata dal c.t.p. attoreo in quanto non autorizzata.
Dunque, per il complesso DEle ragioni esposte, la domanda di accertamento DEla falsità DEla sottoscrizione apposta in calce alla menzionata scrittura privata, avanzata in via incidentale da
[...]
, va rigettata. Parte_1
La natura definitiva di tale pronuncia impone la statuizione anche sulle spese di lite che seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in favore dei convenuti nonché P_ CP_2
e che hanno inteso avvalersi DEla scrittura, applicando il DM 55/14 come
[...] CP modificato dal DM 147/22, tenuto conto DE valore indeterminabile DEla controversia e applicando i parametri minimi in ragione DEl'attività concretamente espletata nelle differenti fasi e DEla natura documentale DEla controversia. Nulla, invece, va disposto nei rapporti con e con AR
, estranei alla trattazione DEla suddetta questione. Controparte_5
3. Ulteriore questione preliminare è quella afferente alla ricostruzione DEla massa DE patrimonio DE de cuius, ai fini DEla esperita azione di riduzione per lesione di legittima.
3.1. In via preliminare, va dichiarata aperta la successione di , nato a [...] il Controparte_5
7.10.2019 e deceduto a AP il 7.10.2019, specificando che la stessa è regolata in parte dalla legge
(eredi legittimi: quale coniuge, e i figli , , e P_ Parte_1 CP_2 CP
14 ) e in parte dal testamento olografo pubblicato dal notaio in data 02.10.2020 CP_4 Persona_7 rep. 776, racc. 575. In particolare, con detto testamento il de cuius così disponeva “a lascio CP la nuda proprietà di casa mia, , in via Bonea, n. 53, mentre ne assegno con il presente P_1 testamento l'usufrutto vita natural durante a mia moglie . A mia moglie lascio l'usufrutto e tutto P_ ciò che nella villa è contenuto, arredi, mobili, nulla escluso ed eccettuato. A lascio la CP_2 proprietà di due appartamenti (uno è stato da me assegnato con finta permuta a ) di Villa CP_4
SE, sempre che nella mia vita non abbia disposto diversamente”.
Con riguardo ai depositi bancari, disponeva quanto segue: “Presso alcune banche italiane ci sono somme e titoli che, nel tempo, si sono assottigliati avendo io dovuto ristrutturare i beni di cui al presente testamento (la casa di , , Villa Clementina, i beni DEla marina, CP_4 Controparte_10
Villa ), dette somme (AN di AP, banca DE IN, banca nazionale DE Lavoro Pt_1
Marina) devono essere ripartite in parti uguali tra , , e . Quello CP_4 Pt_1 CP_2 CP che spetterà a va depositato in banca ed intestato al piccolo figlio di Pt_1 P_ Pt_1 per la sua educazione”.
3.2. Ciò detto, vanno preliminarmente disattese le eccezioni di improcedibilità per omessa mediazione, nonché di inammissibilità DEla domanda di riduzione per lesione di legittima proposta dall'attore in qualità di legittimario e di divisione.
Quanto al primo profilo, è pacifico che alla prima udienza di trattazione è stato assegnato un termine per instaurare la mediazione che, come risulta dagli atti, ha avuto esito negativo.
Quanto al profilo DEla improcedibilità per la mancanza DEla determinazione DEla lesione mediante il calcolo DEla disponibile e la precisa indicazione DEle pretese donazioni oggetto DEl'azione di riduzione per reintegrare la quota di riserva DEl'attore, è sufficiente osservare che “nel caso di esercizio DEl'azione di riduzione, il legittimario ancorché abbia l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore DEla massa ereditaria, nonché di conseguenza quello DEla quota di legittima violata, senza che a tal fine sia necessaria l'indicazione in termini numerici DE valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e DEla conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione DEla riserva. Peraltro, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il relictum e di donazioni poste in essere in vita dal de cuius, anche in vista DEl'imputazione ex se, ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione DEle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro DEla lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti
15 dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime DEle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova” (cfr. Cassazione civile sez. II, 02/09/2020, n.18199). Dunque, è evidente come, nel caso di specie, l'attore abbia quantomeno allegato tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione DEla riserva. Da ciò consegue il rigetto anche DEl'eccezione di nullità DEl'atto di citazione ex artt. 163 nn. 3, 4 e 5 e 164 c. 4 c.p.c., avanzata dalla difesa di Controparte_2
e . CP
Altrettanto irrilevante è il mancato deposito DEla relazione notarile o DEle visure ipotecarie, avendo la giurisprudenza di legittimità precisato che nei giudizi di scioglimento DEla comunione (domanda nella specie proposta) “la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita DE bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità DEla domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini DEl'opponibilità DEle statuizioni adottate. Ciò vale anche nel caso in cui si debba procedere alla vendita DEl'immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano necessariamente acquisire a tutela DE terzo acquirente, ma a tale esigenza sovraintende d'ufficio il giudice DEla divisione, il quale, nello svolgimento DE potere di direzione DEle operazioni, può ordinare alle parti la produzione DEla documentazione occorrente o avvalersi DE professionista DEegato alla vendita” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, n.10067).
Non può, poi, certamente determinare l'inammissibilità DEla domanda la circostanza che non sia stato evocato in giudizio nato a [...] il [...], indicato come legatario nel Controparte_5 testamento DE de cuius, che comunque con comparsa di intervento volontario si è costituito rilevando la propria sostanziale estraneità alla vicenda in questione e riservandosi di agire in caso di mancata attuazione DEla disposizione a titolo particolare contenuta nel testamento in sproprio favore.
3.3. Fatte queste premesse, per ricostruire il patrimonio DE de cuius ai fini DEla riunione fittizia, è necessario individuare con esattezza se vi sono state donazioni in vita.
È opportuno fare una premessa di carattere generale.
Patte attrice, come si evince dall'atto di citazione e dalle precisazioni contenute nella memoria istruttoria I termine, non ha inteso proporre alcuna domanda di simulazione ma, nell'elencare specifici atti che hanno interessato il coniuge DE de cuius e i figli, ha chiesto di accertarne la natura di
“donazione indiretta”. Ciò emerge in maniera inequivoca dalla lettura DEla memoria istruttoria I termine, in cui l'attore nel contrastare l'avversa eccezione di non integrità DE contraddittorio, ha dedotto quanto segue: “al Tribunale è stato chiesto di accertare e dichiarare che i rogiti e tutto quant'altro oggetto DEle contestate liberalità hanno natura e costituiscono donazioni indirette o comunque dissimulano - nel senso di celano e mascherano - donazioni indirette (come giurisprudenza
16 consolidata sostiene nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione giacché l'attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione DEle parti ed alla quale, pertanto, non si applicano i limiti alla prova testimoniale – in materia di contratti e simulazione – che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo); è, conseguenzialmente, escluso qualsiasi presupposto per la chiesta integrazione DE contraddittorio”.
Evidente è la differenza tra la simulazione e la liberalità indiretta e, pertanto, differente è la domanda di accertamento DEla liberalità indiretta rispetto alla domanda di simulazione: “la donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, DE contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dalla donazione simulata, in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà DEle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito;
ne consegue che alla donazione indiretta non si applicano le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417 c.c. e che la prova DEl'effettiva natura liberale DEla fattispecie negoziale può essere data anche a mezzo presunzioni, pur nel caso in cui non si alleghi a fondamento DEla pretesa la qualità di legittimario” (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. II, 12/07/2024, n.19230).
Dunque, fatta questa preliminare considerazione, nella fattispecie in esame, l'attore ha chiesto di accertare che il de cuius, realizzando gli atti di seguito indicati, ha voluto realizzare una finalità ulteriore rispetto al negozio posto in essere e, quindi, l'altrui arricchimento con un intento di liberalità.
A supporto, l'attore ha allegato che il testamento olografo, pubblicato dal notaio in Persona_7 data 02.10.2020 rep. 776, racc. 575 scritto in progressione temporale dal 6.10.2004 al 7.02.2007, costituisce la chiave per addivenire alla conclusione che gli atti menzionati in citazione non sono altro che il frutto di donazioni indirette DE de cuius in favore DE coniuge e dei figli. In particolare, in tal senso deporrebbero le seguenti espressioni contenute nel testamento: “Tutti i beni intestati ai miei figli – tutti senza eccezione – sono stati acquistati con denaro mio. Anche quelli provenienti dai
[...]
a seguito di un pesante oneroso accordo che mi costò – tra tasse, avvocati e denaro dato Pt_5 in cambio ai – una somma enorme almeno per l'epoca ammontante a più di tre miliardi, Parte_5 somma per quell'epoca e per le condizioni in cui si trovavano quei beni, era una cifra che solo per sano principio mi decisi a spendere essendo essa più DE valore stesso di quei beni 7 che non solo erano fatiscenti ma che erano anche occupati da coloni che mi costarono altro denaro, oltre a liti giudiziarie di ogni genere. Quei beni man mano io li ho intestati ai miei figli - In effetti anche quando si è trattato di vendita con me o con si è trattato di finte vendite - Si è trattato in effetti Parte_5 di vere e proprie donazioni da me fatte spontaneamente ai figli ed anche a mia moglie - P_
17 Donazioni eque, che rimangono come tali e che nessuno, dico nessuno dovrà mai mettere in discussione. Ognuno si tenga i beni di cui, a qualsiasi titolo, è in possesso e, sapendo che si tratta per tutti di donazioni fatte da me a loro favore, non mettano mai in 8 discussione”.
Circa la portata DEla dichiarazione confessoria contenuta in un testamento, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nella controversia promossa dai legittimari che agiscono in riduzione e per l'accertamento di una donazione dissimulata compiuta dal de cuius in favore di altro legittimario istituito erede, la dichiarazione contenuta nel testamento, con la quale il medesimo testatore assuma di aver donato il bene apparentemente venduto, deve quindi essere assimilata ad una confessione stragiudiziale, trattandosi di affermazione vantaggiosa per i legittimari e sfavorevole per l'erede, al quale il valore confessorio di tale dichiarazione può essere opposto in quanto subentrante nella medesima situazione DE proprio dante causa” (arg. da Cass. Sez. 2, 15/05/2013, n. 11737; Cass. Sez.
2, 05/08/1985, n. 4387). Ne consegue che la dichiarazione confessoria contenuta nel testamento, ai sensi DEl'art. 2735 c.c. comma 1 seconda parte, pur non avendo efficacia di prova legale, non è valutabile alla stregua di un mero indizio, ma è mezzo di prova diretta, su cui il giudice può basare il proprio convincimento in esito al libero apprezzamento (arg. da Cass. Sez. L, 18/06/2020, n. 11898;
Cass. Sez. L, 15/12/2008, n. 29316; Cass. Sez. 3, 05/02/2002, n. 1513; Cass. Sez. L, 11/04/2000, n.
4608; Cass. Sez. 2, 09/09/1997, n. 8748; Cass. Sez. 2, 30/11/1989, n. 5264; Cass. Sez. 2, 10/02/1987,
n. 1425; Cass. Sez. 2, 11/06/1983, n. 4012).
Orbene, alla luce dei principi esposti, occorrerà apprezzare la portata di suddetta dichiarazione rispetto ai diritti fatti valere in giudizio e alle azioni effettivamente proposte, unitamente agli ulteriori elementi di prova offerti dalle parti.
Pertanto, è opportuno affrontare separatamente la questione analizzando la posizione dei singoli coeredi.
Posizione di P_
Occorre, ora, analizzare gli atti indicati al punto g.
2. pagg. 65 e ss DEla citazione che, a dire DEl'attore, costituirebbero liberalità realizzate dal de cuius in favore DEla moglie P_
1) Investimento di denaro DE de cuius per la realizzazione DEl'autorimessa alla via Luigi De
Feo n. 2 bis di Vico Equense e realizzazione DEla autorimessa da parte DEla Recupero s.r.l..
L'attore ha dedotto che soci DEla Recupero s.r.l. erano titolare di una quota pari al P_
99,13% DE capitale sociale, e la figlia titolare di una quota pari allo 0,87% DE AR capitale sociale;
che la società Recupero s.r.l. anche successivamente al febbraio 2007 (data di redazione DE testamento olografo) e sino al 27.09.2019 è stata governata dal de cuius che, infatti, ha assunto formalmente il ruolo di amministratore dal maggio 2010 al settembre 2019. Dunque, secondo
18 la prospettazione attorea, l'autorimessa sarebbe stata realizzata con conferimento di denaro DE de cuius, integrando dunque una liberalità in favore DEla e DEla . P_ AR
A fronte di ciò, la convenuta ha dedotto che il suolo su cui è stata costruita P_
l'autorimessa era già di proprietà DEla Recupero s.r.l. e che la realizzazione DEl'autorimessa è stata effettuata dalla società con denaro proprio ed attraverso permute con i posti macchina realizzati in favore DEla società appaltatrice dei lavori;
che, in ogni caso, l'investimento di denaro costituirebbe,
a voler tutto concedere, una donazione nulla ex art. 702 c.p.c. in favore DEla società e non dei soci, per cui l'azione avrebbe dovuto essere diretta contro la società Recupero s.r.l. e non contro la
P_
Orbene, secondo la prospettazione DEl'attore, mediante conferimento di denaro DE de cuius in favore DEla società Recupero s.r.l., vi sarebbe stato un incremento DE patrimonio immobiliare DEla società mediante la costruzione DEla menzionata autorimessa;
pertanto, il conferimento di denaro è stato strumentale alla costruzione DE bene e, dunque, configura una liberalità indiretta.
La domanda va rigettata.
La sola circostanza che nel testamento il de cuius abbia dichiarato che tutti i beni intestati ai figli sono stati acquistati con denaro proprio, non è certo sufficiente per ritenere provata nella specie una liberalità indiretta per le seguenti ragioni.
In primo luogo, l'attore non indica con quale negozio giuridico il de cuius abbia inteso realizzare indirettamente la liberalità; in secondo luogo, e in via assorbente, anche a voler ritenere configurabile una liberalità indiretta, l'arricchimento si sarebbe determinato in via mediata in favore DEla società
Recupero s.r.l. e non dei singoli soci, privi pertanto di titolarità passiva.
Da qui, il rigetto DEla domanda.
2) GI per notaio DE 22.11.2006 rep. n. 43848- contratto di mutuo, importo euro Per_8
1.600.000,00 stipulato da AN di AP s.p.a. e la società CP_9 Controparte_12
.
[...]
L'attore ha dedotto che, poiché all'epoca la società non aveva rendite né redditi, è stato il de cuius a corrispondere le rate DE mutuo contratto con AN di AP rilasciando fideiussione CP_9 specifica fino all'importo massimo di euro 1.040.000,00 unitamente al coniuge. In via preliminare, va evidenziato che, come si evince dall'atto allegato con la memoria II termine di parte attrice (cfr. allegato n. 27), l'importo DE mutuo è di euro 800.000,00 e, anche in tal caso la portata DEla dichiarazione contenuta nel testamento è, di per sé, insufficiente. Alcun riferimento alla vicenda in oggetto può trarsi e, comunque, anche a voler configurare una liberalità - di cui comunque non è stata fornita la prova neppure per presunzioni - l'arricchimento patrimoniale è avvenuto in favore DEla
19 società e non dei soci, per cui quest'ultimi sono privi DEla titolarità passiva, avendo la liberalità avvantaggiato la società, dotata di autonoma personalità giuridica.
La domanda va, dunque, rigettata.
3. L'attribuzione e intestazione, all'atto DEla costituzione per notaio DE 22.10.2004 rep Per_8
n. 29496 DEla Sireneo d'Aequa di AR De SA & C, a DEla quota di P_ partecipazione pari al 50% DE capitale sociale.
L'attore ha dedotto che la quota, seppur intestata al coniuge, è stata acquistata con denaro DE de cuius
e che, pertanto, ciò configura una liberalità avente ad oggetto, appunto, la quota societaria.
Dalla lettura DEl'atto (cfr. allegato n. 20 alla memoria istruttoria II termine) si evince che i coniugi provvedevano alla costituzione DEla società - assumendo la la veste di Persona_9 P_ socia accomandataria e il la veste di socio accomandante - e che il capitale sociale veniva Pt_1 indicato in euro 50.000,00 e assunto dai soci mediante versamento di euro 25.000,00 ciascuno.
Orbene, l'unico dato allegato dall'attore per sostenere che il conferimento sia avvenuto con denaro DE de cuius è il testamento DE 11.02.2007 in cui si legge “a mia moglie […] è intestata […] P_ il 40% DEla “Aequa 2000”, parte proveniente dallo scioglimento DEla ex “Aequa 86” s.r.l. comprensivo DEl'ex ristorante “O saraceno” a Marina di Aequa, beni tutti acquistati e pagati e ristrutturati con soldi miei, per i quali ho contratto anche mutui bancari”.
Orbene a fronte di ciò, la convenuta ha dedotto quanto segue “Tale circostanza non corrisponde alla realtà perché i coniugi di comune accordo tra di loro e con partecipazioni paritarie avevano costituito detta società, con funzioni meramente gestionali e la quota di €.25.000,00 era stata versata dalla dott.ssa che ne aveva personalmente la disponibilità, come risulta, tra l'altro, dallo P_ stesso atto notarile. Del resto, manca ogni prova, a carico DEl'attore, in merito alla corresponsione di detta somma dal alla moglie per stipulare tale specifico atto. Non si capisce, tra l'altro, Pt_1 come possa configurarsi una donazione finalizzata alla mera acquisizione in proprietà dei beni immobili DE patrimonio di una società all'epoca ancora operante sul mercato.
In ogni caso, se si fosse trattato di donazione di denaro di non modico valore e pertanto nulla ex art.
702 c.c. alla dott.ssa si eccepisce, per i motivi ripetutamente indicati, l'avvenuta P_ prescrizione di ogni conseguente azione in capo al de cuius e, per esso, ai suoi eredi, nei confronti DEla comparente”.
Le contestazioni di parte convenuta sono parzialmente fondate.
Una volta ribadito che la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma DEla donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze DE singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate
20 in giudizio (Cass. n. 9379 DE 21/05/2020), nella difesa DEl'attore si prospetta che l'acquisto DEla quota è stato operato dalla presunta donataria, che avrebbe assolto al conferimento all'atto DEla costituzione DEla società con denaro fornito da parte DE marito.
Dunque, la liberalità indiretta postula la prova - incombente sull'attore - DE collegamento tra l'elargizione DE denaro da parte DE disponente e l'acquisto DE bene (nella specie quota societaria) da parte DE beneficiario, essendo indifferente che la prestazione in favore DEl'alienante venga effettuata direttamente dal disponente ovvero dallo stesso beneficiario (dopo aver ricevuto il denaro dal disponente ed in esecuzione DE complesso procedimento da quest'ultimo inteso adottare per ottenere il risultato DEla liberalità).
Ebbene, nella specie, l'attore nulla ha dimostrato circa la sussistenza di detto collegamento, limitandosi ad imputare valenza assorbente alle dichiarazioni contenute nel testamento (da cui non si evince che la quota societaria è stata acquistata con conferimenti DE medesimo de cuius).
Neppure risultano articolate idonee prove orali (la prova testi, articolata dall'attore e disattesa in quanto evidentemente generica, è DE seguente tenore “vero è che i beni mobili e immobili, intestati, acquisiti e/o acquistati, e riportati ai numeri da 3.1 a 3.39 DEla citazione introduttiva DE giudizio
(da pag. 31 a pag. 46) e che abbiansi qui per brevità integralmente ripetuti e trascritti, ferme le specificazioni e precisazioni di cui ai punti 3.30a, 3.31a, 3.33a, 3.38a, 3.38aa e 3.38aaa DEla stessa citazione introduttiva DE giudizio, sono riconducibili a donazioni indirette DE “de cuius””).
Infatti, alla donazione indiretta non si applicano le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417 c.c. e la prova DEl'effettiva natura liberale DEla fattispecie negoziale può essere data sia per testi sia a mezzo presunzioni, pur nel caso in cui non si alleghi a fondamento DEla pretesa la qualità di legittimario.
Dunque, in assenza di validi elementi di prova, la domanda va rigettata.
4. a Capri. CP_8
Sul presupposto che nel testamento il de cuius afferma che la villa di Capri è intestata alla moglie ed
è stata acquistata e ristrutturata con denaro proprio, l'attore ha chiesto di accertare la sussistenza di una liberalità in favore DEla In particolare, l'attore ha dedotto che: P_
1) con atto per notaio DE 19.11.1984 di costituzione DEla società il de cuius Per_10 P_3 avrebbe versato la somma di lire 1.000.000 per una quota pari al 5% DE capitale sociale, quota di pertinenza di (soci per il 5% e la madre per il 95%); P_ P_ P_4
2) il de cuius avrebbe provveduto al versamento di lire 230.000.000 a titolo di finanziamento soci DEla società DE 4.2.1985 per l'acquisto DEl'immobile di e, dunque, di lire P_3 CP_8
11.500.000; per la quota proporzionale alla quota DE 5% di quale socia;
P_
21 3) con scrittura DE 18.10.1986 acquistava dalla madre il 90% DE P_ P_4 capitale sociale DEla mediante pagamento di lire 18.000.000, e detto atto dissimulerebbe P_3 una donazione indiretta ad oggetto un arricchimento DEla beneficiaria superiore al valore nominale indicato nell'atto;
4) con atto per Notaio DE 18.12.1995 rep n. 21308, veniva assegnato alla il 95% DE Per_8 P_ capitale sociale DE patrimonio immobiliare DEla società e dunque di P_3 Controparte_15
5) che con rogito notaio DE 2.7.2002 madre di donava alla Per_8 P_4 P_ figlia la quota di comproprietà DE 5% DE complesso Cassiopea sito in Controparte_15
Premesso che, anche laddove fosse configurabile una liberalità indiretta DE de cuius in favore DE coniuge, l'oggetto sarebbe costituito dalla partecipazione sociale e non dall'immobile oggetto DE patrimonio DEla società: è un dato pacifico che a Capri costituiva oggetto DE patrimonio CP_8 DEla società Flair s.r.l. e che, in seguito allo scioglimento DEla società il 95% DE patrimonio immobiliare è stato assegnato alla alla quale la madre ha altresì donato la restante quota P_ immobiliare DE 5%.
La convenuta ha dedotto di aver avuto, nel 1984, la disponibilità di lire 1.000.000 per acquistare una quota pari al 5% DE capitale sociale DEla società Flair s.r.l.; quanto poi al finanziamento di lire
230.000.000 per l'acquisto DEla a Capri, ha dedotto che lei e la madre hanno finanziato CP_8 la società per poter poi fare l'acquisto, la nella misura di lire 10.000.000 e la madre di lire P_
200.000.000, allegando a tal fine gli assegni circolari DE 4.02.1985 (allegato 11 alla memoria istruttoria II termine di parte convenuta) girati alla società di aver acquistato con denaro P_3 proprio dalla madre il 95% DE capitale sociale allegando che comunque il tutto si inseriva in un'operazione voluta dalla per riequilibrare le posizioni tra le figlie in ragione di donazioni P_4 fatte in favore DEle sorelle DEla motivo per cui le donava, altresì, la quota residuale DE P_
5%.
Ora, partendo dal presupposto che non è stato richiesto di accertare che il 95% DE capitale sociale sottoscritto dalla non fosse di sua pertinenza (l'attore, infatti, ha solo allegato che il de cuius P_4 avrebbe finanziato la moglie per la sottoscrizione DE 5% DE capitale sociale), l'operazione di vendita DE 95% DE capitale sociale non costituisce una liberalità indiretta realizzata dal de cuius.
Ipotizzando una liberalità indiretta (avente ad oggetto, secondo la prospettazione DEl'attore, un arricchimento DEla donataria superiore al valore nominale indicato nell'atto di trasferimento DEla quota), al più essa sarebbe stata realizzata dalla titolare DE 95% DE capitale sociale, ma non P_4 dal de cuius; anche, laddove si ammettesse che la non ha conseguito il prezzo asseritamente P_4 versato e che, pertanto, l'atto sia stato simulato (domanda comunque non proposta), non si comprende
22 che ruolo avrebbe avuto in detto atto il de cuius, dal momento che l'attribuzione gratuita DE bene
(quota societaria) sarebbe avvenuta da parte DEla P_4
Da qui, dunque, l'irrilevanza di estendere il contraddittorio nei confronti DEla e DEla società P_4
Flair s.r.l., ormai sciolta.
Ugualmente dicasi per la donazione avente ad oggetto il 5% DEl'immobile di Capri;
detta donazione
è stata realizzata dalla essendo estraneo all'operazione il de cuius. P_4
Quanto, poi, al finanziamento in favore DEla società per l'acquisto DE bene - premesso che pur ammettendo che sia stato effettuato dal de cuius il soggetto beneficiario di suddetta liberalità sarebbe la società e non i singoli soci - la convenuta ha depositato gli assegni circolari emessi dalla medesima e dalla madre (DE complessivo importa di lire 210.000.000) da cui può presumersi, P_4 in assenza di prove di segno contrario, che le stesse disponessero di autonome risorse per finanziare la società e che, al contempo, la avesse altresì la disponibilità per corrispondere, solo un P_ anno prima, l'importo di lire 1.000.000 per la sottoscrizione DE 5% DE capitale sociale. Tra l'altro, anche la tempistica che ha interessato la realizzazione di detti atti (dal 1984 al 1995) e l'assenza, dunque, di contestualità depone ulteriormente a sfavore DEla tesi attorea.
Dunque, la domanda va rigettata.
5. GI per notaio DE 18.12.1998 trascritto il 12.01.1999, con il quale Persona_11
ha acquistato l'appartamento in Montecarlo sito al n. 35 di Boulevard du P_
Larvotto e ai nn. 62 e 64 di Boulevard d'Italie per il prezzo di 3.515.500,00 franchi e successivamente venduti per il prezzo di euro 2.500.000,00.
Con riguardo a tale atto, l'attore ha dedotto che tale atto “dissimula” una donazione indiretta, sul presupposto che il denaro per il pagamento DE prezzo sarebbe stato corrisposto dal de cuius. E' risaputo che “Nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione giacché l'attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione DEle parti e alla quale, pertanto, non si applicano i limiti alla prova testimoniale, in materia di contratti di simulazione, che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo” (cfr. Cassazione civile sez. II, 03/07/2019, n.17881).
La compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento DE bene ed il corrispondente arricchimento DE patrimonio DE destinatario e, quindi, integra donazione indiretta DE bene stesso e non DE danaro, con la conseguenza che si riunisce alla massa il valore DE bene al tempo DEl'aperta successione, quale oggetto di donazione indiretta, non il valore DEla somma sborsata dal donante
(Cass. n. 9282/1992; n. 5310/1998; n. 13619/2017).
Ciò premesso, la domanda è infondata.
23 In primo luogo, nel testamento il de cuius non fa alcuna menzione di questo bene;
in secondo luogo, in base alla documentazione allegata può evincersi che il prezzo è stato corrisposto dalla P_
In particolare, risulta che in data 14.04.1997 la ha acquistato dal suo conto titoli esteri in P_ franchi francesi per mezzo DEla BA DE IN (allegato 15 memoria II termine di parte convenuta) che, poi, eseguiva il bonifico di FRF 306.886,44 in favore DEla incaricata Credit Lyonnais – CP_9
Centre des Operat, e all'atto di acquisto (allegato 16) è allegato altresì il bonifico DE pagamento.
A fronte di ciò, l'attore ha dedotto che il denaro per l'acquisto DEl'immobile è stato fornito dal de cuius perché: 1) nell'atto di compravendita la si costituiva quale coniuge di “monsieur” P_
2) non vi è coincidenza temporale tra l'acquisto di titoli esteri in franchi francesi Controparte_5
(14.04.1997) e la data DE rogito (18.12.1998); 3) la operava sulla BA DE IN per P_ disposizioni DE . Controparte_5
Irrilevante è l'indicazione DEla quale coniuge DE dal momento che detta P_ Pt_1 indicazione è solo funzionale a quella che segue, ovvero ad indicare se la stessa acquistava il bene in regime di comunione legale o separazione dei beni DE coniuge;
di tanto si ha contezza leggendo il testo DE contratto di vendita, redatto in lingua francese, in cui appunto si dà atto che la P_ risultava sposata in regime di separazione dei beni e che effettuava l'acquisto per suo conto personale.
Pur non essendoci effettivamente coincidenza temporale tra la data di acquisto dei titoli esteri e quella di acquisto DEl'immobile, non vi è dubbio che il bonifico avente ad oggetto il pagamento DE prezzo pattuito sia stato effettuato dal conto corrente DEla e non appare provata la corrispondenza P_ tra suddetto conto e quello n. 18344 sul quale la operava su DEega DE coniuge. P_
Risulta, dunque, insufficientemente argomentata l'affermazione per la quale il corrispettivo DEla compravendita è stato pagato dal de cuius e non vi è prova DEl'elargizione di denaro da parte DE
[...]
(alcuna prova orale è stata articolata al riguardo se non quella prima menzionata); non può poi Pt_1 non rilevarsi che il de cuius, pur avendo elencato nel testamento le donazioni asseritamente realizzate in favore dei familiari, non ha fatto alcuna menzione di detto atto sebbene anteriore alla redazione DEla scheda testamentaria.
Dunque, date le carenze probatorie in cui è incorso l'attore, la domanda va rigettata.
6. Scrittura autenticata nelle firme dal notaio in data 17.02.1998 rep. n. 85186 Persona_12
e scrittura autenticata nelle firme dal notaio in data 17.02.1998 rep n. 85185. Persona_12
Con la prima scrittura, il de cuius in qualità di procuratore speciale dei venditori , P_6 [...]
, alienava a e Controparte_17 Parte_6 P_ [...]
le porzioni immobiliari ivi indicate. In particolare, l'attore ha allegato che detta Parte_1 scrittura configura “una donazione indiretta che peraltro dissimula, sempre per mero spirito di liberalità, pure vantaggio patrimoniale e arricchimento dei beneficiari superiore al valore indicato
24 in atto dei beni oggetto di liberalità DE de cuius al coniuge e al figlio P_ Parte_1
per quanto dichiarato nella scheda testamentaria e perché lo stesso de cuius si è costituito
[...] procuratore speciale DE venditore”. Orbene, così impostata la domanda, essa è infondata.
Infatti, pur agendo il de cuius quale procuratore DEla parte venditrice, l'attore sostiene che la liberalità si sia sostanziata in un arricchimento dei beneficiari superiore al valore dei beni indicato nell'atto e, dunque, da tale allegazione deve inferirsi che l'attore abbia inteso affermare che il bene è stato alienato corrispondendo un prezzo (il cui versamento non è posto in discussione) inferiore all'effettivo valore DE bene. Ma se così fosse, la diminuzione patrimoniale vi sarebbe stata in danno dei venditori e non DE de cuius quale loro procuratore speciale. Pertanto, la domanda va rigettata.
Va disattesa anche la domanda proposta in relazione alla scrittura rep. n. 85185.
L'attore ha allegato “La scrittura autenticata nelle firme da notar in data 17.2.1998 Persona_12 rep n. 85185, contenente dichiarazione DEla di essere stata, da oltre vent'anni nel P_ possesso pacifico ed ininterrotto DEle porzioni immobiliari trasferitele, ha natura e costituisce, o comunque dissimula, una donazione indiretta – che peraltro dissimula, sempre per mero spirito di liberalità, pure vantaggio patrimoniale e arricchimento DEla beneficiaria superiore al valore indicato in atto dei beni oggetto DEla liberalità – DE 'de cuius' a favore DE coniuge, per quanto dichiarato con la disposizione testamentaria e perché lo stesso 'de cuius' si è costituito procuratore speciale DE venditore (peraltro, non si può acquisire per usucapione una quota pari al 50% DEl'intero di un appezzamento di terreno se la residua parte è di proprietà di un terzo)”.
Premesso che detta scrittura non si rinviene in atti, non è davvero chiaro quale sia il negozio giuridico mediante il quale si sarebbe verificata la liberalità. Ammettendo la sussistenza di una sproporzione tra il valore effettivo DE bene e quello dichiarato nell'atto, il depauperamento vi sarebbe stato in danno dei venditori e non DE che ha agito quale loro procuratore;
inoltre, non si ravvisa un Pt_1 effettivo apporto DE de cuius nella suddetta vicenda né esso può ricavarsi dalla sola disposizione testamentaria.
Dunque, la domanda va rigettata.
7. Recupero s.r.l..
Parte attrice ha dedotto che la presente società, in seguito alla sua costituzione avvenuta in data
04.07.1989, è stata interessata da una molteplicità di vicende finanziate dal de cuius; in particolare,
“in data 4/7/1989 – giusta verbale per notar , rep. 86249 – ripianamento perdite attraverso Per_13 la riduzione DE capitale sociale con conseguente reintegrazione – con denaro DE “de cuius” - da parte dei soci (25%), (25%), Parte_7 Controparte_17
(25%), (8,5%), (8,5%) e Controparte_18 AR P_ Parte_1
(8%), in proporzione alla quota di partecipazione di ciascuno;
intestazione - mediante acquisizione
25 (rectius concordati trasferimenti) DEle altre, come risulta pure da verbale di assemblea straordinaria per notar DE 15/7/1992, rep. 54119 – DEla quota pari al 91,5% DE capitale sociale alla Per_14
(ferma la intestazione DEla residua quota DEl'8,5% a ); P_ AR DEiberazione di scioglimento e messa in liquidazione, giusta verbale di assemblea straordinaria per notar DE 29/5/1995, rep. 20417 (liquidatore ); DEibera di revoca DElo Per_8 P_ scioglimento e messa in liquidazione, giusta verbale di assemblea straordinaria per notar DE Per_8
29/9/1999, rep. 29381; DEibera di modifica - giusta verbale di assemblea straordinaria per notar DE 17/5/2000, rep. 30958 - DElo statuto sociale;
DEibera - giusta verbale di assemblea
Per_8 straordinaria per notar DE 20/5/2002, rep. 34884 - di aumento DE capitale sociale al fine di
Per_8 far conseguire al coniuge il 99,13%, da € 10.200,00 a € 100.000,00 con offerta in P_ opzione ai soci e conseguente modifica DEl'art. 6 DElo statuto sociale;
DEibera - giusta verbale per notar DEl'11/3/2003, rep. 36645 - di ampliamento DEl'oggetto sociale, con conseguente
Per_8 modifica DEl'art. 2 DElo statuto sociale;
DEibera – giusta verbale di assemblea straordinaria per notar DE 15/11/2004, rep. 39625 - di modifica DElo statuto sociale per adeguamento al D.
Per_8
Lgs. 6/2003” (pag. 16 DEla citazione).
Lo scopo di queste operazioni sarebbe stato quello di attribuire, per spirito di liberalità, al coniuge la quota DE 99,13% DE capitale sociale. A supporto di questa ricostruzione, l'attore riporta quanto dichiarato nel testamento dal de cuius (“A lei è intestata la quasi totalità DEle quote DEla società
Recupero s.r.l., il 40% DEla “Aequa 2000”, parte proveniente dallo scioglimento DEla ex “Aequa
86” s.r.l., comprensivo DEl'ex ristorante “O saraceno” a Marina di Aequa, beni tutti acquistati e pagati e ristrutturati con soldi miei, per i quali ho contratto anche mutui bancari”).
Orbene, a parte questa generica dichiarazione contenuta nel testamento, non vi è prova DEle elargizioni di denaro DE de cuius in favore DE coniuge che, invece, ha dedotto che “Con verbale di assemblea straordinaria per notar DE 20/5/2002 rep. 34884, veniva disposto l'aumento DE Per_8 capitale sociale da euro 10.200,00 ad euro 100.000,00 sottoscritto e versato dalla sola
[...]
che acquistava pertanto il 99,13% DE capitale sociale”. P_
Valgono qui le medesime considerazioni già esposte in relazione alla presunta liberalità indiretta realizzata dal de cuius all'atto DEla costituzione DEla Sireneo d'Aequa di AR De SA & C.
Non è stata fornita alcuna prova DEl'elargizione DE denaro e DE collegamento con la sottoscrizione DE capitale sociale e, dunque, DEl'intento liberale DE de cuius.
Pertanto, in assenza di precisi elementi di prova, anche presuntivi, la domanda va rigettata.
Va, altresì, disattesa la domanda rispetto al contratto di mutuo fondiario DEl'importo di lire
1.200.000.000,00 per notaio DE 23.06-2000 rep. n. 142532. Per_3
26 In tal caso, l'importo dato a mutuo sarebbe stato restituito dal il quale avrebbe inteso Pt_1 realizzare, mercé l'utilizzazione DElo schema negoziale tipico DEla fideiussione, una donazione indiretta in favore DEla Recupero s.r.l., priva di risorse;
ma se è così, allora,
l'arricchimento è stato effettuato a vantaggio DEla società e non dei singoli soci, con la conseguenza di dover escludere una liberalità in loro favore.
8. Verbale dei soci DEla Aequa 86 s.r.l. per notaio DE 18.12.1995 rep. 21306. Per_8
Con detto atto, con cui si procedeva allo scioglimento DEla società e alla conseguente assegnazione alla DE 50% DE patrimonio immobiliare DEla Aequa 86, pari alla corrispondente quota di P_ partecipazione al capitale sociale, il de cuius avrebbe realizzato una liberalità indiretta in favore DE coniuge.
In realtà, la ripartizione DE patrimonio DEla società tra i soci è solo una conseguenza DE suo scioglimento ed è avvenuta in base alle corrispondenti quote di partecipazione al capitale sociale;
in ogni caso, dalla ricostruzione attorea risulta che, al momento DEla morte DE de cuius, i beni erano intestati, nella misura DE 75%, con rogito per notar 25/3/2006, rep. n. 42468, in parti uguali a Per_8
e e quanto al 25% DEl'intero, con rogito per notar 08/07/2006, rep. CP_2 Controparte_3 Per_8
n. 43219, a . Controparte_3
In sostanza, l'attore evidenzia che i beni oggetto DE patrimonio sociale sono stati da lui acquistati, allegando che: con scrittura privata autenticata nelle firme da notar 20.01.1987, rep. 73974, Per_13 sono stati acquistati dall'Aequa 86 s.r.l. o meglio dal de cuius che li aveva intestati alla società; che l'assemblea dei soci DEl'Aequa 86 s.r.l., con verbale per notar 18.12.1995, rep. 21306, li ha Per_8 poi assegnati in proprietà, per una quota indivisa pari al 25% DEl'intero, al socio Parte_1 per una quota indivisa pari al 25% DEl'intero alla socia e per una quota indivisa AR pari al 50% DEl'intero alla socia in seguito, il de cuius ha acquisito, con rogito notar P_
03.07.2000, rep. 859, la quota, pari al 25% DEl'intero, DEl'istante e così Per_6 Parte_1 unitamente al coniuge hanno donato, con atto per notar 25.03.2006, rep. 42468, la quota pari Per_8 al complessivo 75% DEl'intero, in parti uguali, ai figli e al contempo, CP_2 CP Pt_1
ha trasferito/donato a , con rogito notar 08/07/2006, rep. n. AR Controparte_3 Per_8
43219, la quota pari al 25% DEl'intero a lei assegnata con verbale di assemblea dei soci DEl'Aequa
86 s.r.l. per notar 18.12.1995, rep. 21306. Per_8
Orbene, con il menzionato verbale DE 1995 i soci non hanno fatto altro che ripartirsi i beni DEla società in base alle quote vantate sul capitale sociale DEla società, non essedo astrattamente configurabile nella specie alcuna liberalità indiretta DE de cuius.
Al più l'attore avrebbe dovuto spiegare azione di simulazione per far valere la simulazione (soggettiva relativa) in relazione alla scrittura privata autenticata nelle firme da notar 20.01.1987, rep. Per_13
27 73974, avendo appunto asserito che la società solo fittiziamente ha assunto la veste di acquirente;
ruolo, a suo dire, rivestito dal de cuius. Ma detta domanda non risulta proposta, avendo invece richiesto accertarsi la natura di liberalità indiretta DE verbale DE 1995.
9. Scrittura DE 14.10.1986 allegata all'atto per notaio DE 18.12.1995 rep. n. 21306. Per_8
L'attore ha dedotto che con detta scrittura la ha acquistato da la quota P_ Persona_15 di partecipazione di lire 10.000.000,00 al capitale sociale DEla Aequa 86 s.r.l. e che detto atto ha natura e costituisce o comunque dissimula una donazione indiretta DE de cuius.
In assenza di qualsivoglia allegazione DEl'attore - se non basata sul testamento che di ciò comunque non fa menzione - la ha dedotto che l'acquisto DEla partecipazione è avvenuto con denaro P_ proprio e che non vi è alcuna connessione tra questa pretesa donazione indiretta ed i beni che avrebbe poi acquisito la società.
Valgono qui le medesime considerazioni già esposte in relazione alla presunta liberalità indiretta realizzata dal de cuius all'atto DEla costituzione DEla Sireneo d'Aequa di AR De SA & C.
Non è stata fornita alcuna prova DEl'elargizione DE denaro e DE collegamento con l'acquisto DEla quota e, dunque, DEl'intento liberale.
Posizione di Controparte_2
Occorre, ora, analizzare gli atti indicati al punto g.
3. pagg. 71 e ss DEla citazione che, a dire DEl'attore, costituiscono liberalità realizzate dal de cuius in favore DE figlio . Controparte_2
1. GI DE 10.05.2018 per notaio rep. n. 819 con il quale ha Per_16 Controparte_2 acquistato a Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 173 piano I un appartamento di mq 234 al prezzo di 1.268.000,00.
Secondo la ricostruzione fornita dall'attore, “l'acquisto e la disponibilità economica, anche per i lavori di miglioramento DEl'appartamento per euro 500.000,00 sono riconducibili al de cuius” e pertanto l'atto celerebbe una donazione indiretta. Orbene, premesso che anche in tal caso non si discorre di simulazione, ma di liberalità indiretta avente ad oggetto l'immobile per il cui acquisto il de cuius avrebbe messo a disposizione la provvista di denaro - oltre a realizzare lavori che ne avrebbero incrementato il valore - detta ricostruzione è rimasta DE tutto sfornita di riscontro.
A supporto DEla propria tesi, l'attore ha unicamente richiamato le disposizioni testamentarie DE de cuius e ha dedotto che l'unico ad avere siffatte disponibilità economiche era il de cuius medesimo.
Orbene, non può non considerarsi come il testamento sia antecedente alla stipula DE rogito, con la conseguenza che le dichiarazioni ivi contenute non possono valere nella specie neppure come argomento di prova;
così come DE tutto sfornita di prova è la circostanza che l'acquirente non disponesse DEle necessarie risorse per effettuare l'acquisto. Quanto, poi, al prezzo dalla lettura DEl'atto allegato alla memoria istruttoria II termine DE convenuto si evince che il pagamento
28 avveniva per l'importo di euro 752.000,00 mediante 7 assegni circolari emessi in data 10.05.2018 da filiale di Roma, con clausola di non trasferibilità, mentre la Controparte_19 somma di euro 516.000,00 era già stata versata prima DEl'atto a mezzo 4 assegni circolari emessi in data 10.05.2018 dalla medesima banca (cfr. art. 6 DEl'atto di compravendita).
Dunque, manca ogni prova circa la riconducibilità al de cuius DEla provvista per l'acquisto DE bene e circa l'intento di liberalità DE (non potendo rilevare neppure la dichiarazione contenuta Pt_1 nel testamento di gran lunga antecedente alla stipula DE suddetto atto) così come DE tutto sfornita di prova è la circostanza che siano stati effettuati lavori di miglioramento che hanno incrementato il valore DEl'appartamento per euro 500.000,00 (non è dato sapere né quali sono stati i lavori eseguiti nell'appartamento né in che modo il de cuius ha finanziato la loro esecuzione né, tantomeno, sono stati allegati elementi da cui ricavare in che misura detti lavori hanno determinato un incremento di valore DEl'immobile nella misura indicata). In senso contrario, poi, deve evidenziarsi che il convenuto ha depositato (cfr. allegato 023 alla memoria istruttoria II termine), una serie di bonifici effettuati per i lavori di ristrutturazione DEl'appartamento di Corso Vittorio Emanuele, da cui può desumersi - in assenza di prova circa la riconducibilità DEla provvista al de cuius e all'intento di liberalità DE medesimo che l'attore avrebbe dovuto fornire - che i pagamenti siano stati effettuati dal convenuto medesimo.
Dunque, la domanda va disattesa.
2) GI per notaio DE 27.04.2016 rep. n. 11766 con il quale ha Per_17 Controparte_2 acquistato a Roma alla via Guidubaldo Del Monte n. 61 e viale Mresciallo Pilsudski n. 80 un appartamento di mq 185 e un box auto per il presso di euro 750.000,00.
Secondo la ricostruzione fornita dall'attore, “l'acquisto e la disponibilità economica, anche per i lavori di miglioramento DEl'appartamento per euro 500.000,00 sono riconducibili al de cuius” e pertanto l'atto dissimulerebbe una donazione indiretta. Orbene, premesso che anche in tal caso l'attore non discorre di simulazione, ma di liberalità indiretta avente ad oggetto l'immobile per il cui acquisto il de cuius avrebbe messo a disposizione la provvista di denaro - oltre a realizzare lavori che ne avrebbero incrementato il valore - detta ricostruzione è rimasta DE tutto sfornita di riscontro.
Valgono infatti le medesime considerazioni effettuate per l'atto di compravendita indicato al punto
1) che precede. Anche in tal caso, infatti, trattasi di acquisto successivo alla scheda testamentaria e non è stata offerta alcuna prova DEla riconducibilità DEla provvista di denaro ad un atto di liberalità DE de cuius in favore DE figlio funzionale all'acquisto DEl'immobile. L'unico dato certo è che il pagamento, secondo quanto indicato nell'atto, avveniva a mezzo bonifico bancario per l'importo di euro 50.000,00 tramite BNL s.p.a. agenzia di Roma n. CRO 82940290405 e, quanto all'importo di euro 700.000,00, mediante 4 assegni circolari non trasferibili emessi da BNL (3 di euro 200.000,00
29 ed 1 di euro 100.000,00) i cui numeri sono indicati dettagliatamente nell'atto. Di ciò, poi, vi è comunque prova ulteriore in quanto il convenuto ha depositato estratto conto (conto BNL n.
6300/6590 intestato a ) da cui risulta, in data 27.04.2016, l'emissione di assegni Controparte_2 circolari per euro 700.000,00, operazione preceduta, in data 05.04.2016, da un bonifico di euro
50.000,00.
A fronte di ciò, nulla ha dedotto e provato parte attrice. Ugualmente sfornita di prova è la circostanza che il de cuius avrebbe sostenuto lavori di ristrutturazione DEl'immobile, incrementando il valore DE bene di euro 500.000,00. A parte che, come già rilevato al punto che precede, non è dato sapere né quali sono stati i lavori eseguiti nell'appartamento né in che modo il de cuius ha finanziato la loro esecuzione né, tantomeno, sono stati allegati elementi da cui ricavare in che misura detti lavori hanno determinato un incremento di valore DEl'immobile nella misura indicata;
va, altresì, considerato che il convenuto alla memoria istruttoria II termine ha allegato una serie di fatture e corrispondenti bonifici per i lavori eseguiti presumibilmente a proprie spese sull'immobile in questione (allegati da
039 a 042) e, a fronte di ciò, l'attore nulla ha dedotto e provato in senso contrario.
Pertanto, la domanda va disattesa.
3. Società Sireneo d'Aequa s.a.s..
L'attore ha premesso che gli immobili di cui alle p.lle nn. 576 e 1340 DE fg. 7 furono venduti, con atto per notar 23.11.2011 rep. 52221, per quota DE 50% DEl'intero da e per Per_8 P_ quota DE 25% DEl'intero da alla “Sireneo D'Aequa s.a.s. di De SA AR” Controparte_3 rispettivamente per il prezzo di euro 4.176,00 (quota DE 50%) e di euro 2.088,00 (quota DE 25%). In tal modo, il de cuius avrebbe inteso realizzare una liberalità indiretta in favore dei figli e CP_2
quali soci DEla suddetta società dal momento che detti beni erano stati acquistati dai cedenti CP
( e a seguito di liberalità realizzata in loro favore dal de cuius. P_ Controparte_3
Orbene, se anche fosse vero che i beni erano nella disponibilità dei cedenti in quanto donati dal de cuius, il successivo atto di alienazione in favore DEla società potrebbe al più configurare una liberalità
- di cui comunque non vi è prova - dei cedenti in favore DEla società medesima e non de cuius in favore dei singoli soci e anche di se stesso quale socio DEla stessa.
L'attore ha, ancora, allegato che con successivo atto per notaio DE 16.12.2009 rep. n. 49344 Per_8 trasferiva a ciascuno dei figli, e , la quota di 2,5% DE capitale P_ CP_2 CP sociale DEla suddetta società e che, ciò configurerebbe una liberalità indiretta DE de cuius in favore dei figli perché la quota oggetto di trasferimento era stata acquisita dalla a seguito di P_ liberalità DE Ora, a parte che come già rilevato al punto 3) DE paragrafo relativo all'analisi Pt_1 DEle presunte liberalità indirette realizzate dal de cuius in favore DE coniuge, non vi è prova che la sottoscrizione iniziale DE capitale DEla suddetta società (per l'importo di euro 25.000,00) sia
30 avvenuta mediante conferimenti di denaro DE de cuius e non DEla poi, anche a voler P_ ritenere il contrario, una volta acquisita la quota, il suo trasferimento in favore dei figli da parte DEla
anche laddove idoneo ad essere qualificato come una liberalità, sarebbe riconducibile alla P_
e non certo al de cuius. P_
Le medesime considerazioni valgono in relazione all'atto per notaio DE 25.03.2006 rep. n. Per_8
42469. Con detto atto, donava al figlio una quota di partecipazione di valore
P_ CP_2 nominale a suddetta società di euro 22.500,00 e, secondo l'attore, effettivo donante non sarebbe la ma il de cuius, dal momento che la quota di partecipazione alla società (per euro 25.000,00)
P_ DEla sarebbe stata oggetto di pregressa liberalità DE de cuius in favore DE coniuge (si
P_ legge, infatti, in citazione “perché la intestazione DEla quota di partecipazione DEla
P_ alla società deriva da una donazione indiretta DE de cuius”). Come detto, premesso che non vi è prova di questa circostanza (si veda paragrafo 3 DEla parte relativa alle presunte liberalità in favore di , comunque, una volta acquisita la quota, il suo trasferimento in favore DE figlio
P_ da parte DEla anche laddove idoneo ad essere qualificato come una liberalità, sarebbe
P_ riconducibile alla e non certo al de cuius.
P_
Le medesime considerazioni valgono per l'atto per notaio DE 25.03.2006 rep. n. 42468, con Per_8 cui non solo il de cuius ma anche il coniuge donavano ai figli e la quota DE 75% CP_2 CP
(50% in nuda proprietà con riserva di usufrutto per la e 25% in piena proprietà) dei beni
P_ ivi indicati in parti uguali tra loro. Secondo l'attore, la donazione effettuata dalla integra
P_ una donazione indiretta DE de cuius ai figli in quanto il 50% DEl'intero proveniva alla da
P_ liberalità e cioè da donazione indiretta di quota di partecipazione DE 50% alla Aequa 86 s.r.l. e DEla successiva assegnazione DEla quota di patrimonio. Richiamando le considerazioni già svolte al paragrafo 8 DEla parte dedicata alle liberalità imputate alla in base alle quali è stata esclusa
P_ la sussistenza di una liberalità indiretta in favore DEla la domanda va disattesa.
P_
D'altra parte, alcuna domanda di accertamento DEla simulazione (relativa soggettiva) ha proposto l'istante che si è limitato a richiedere di accertare la natura di liberalità indiretta di detti atti.
Quanto, poi, al rogito per notaio DE 22.11.2006 rep. n. 43848- contratto di mutuo, importo Per_8 euro 1.600.000,00 stipulato da AN di AP s.p.a. e la società CP_9 Controparte_12
, è sufficiente richiamare le considerazioni già svolte al paragrafo 2 relativo alle
[...] presunte liberalità indirette in favore DEla Si ribadisce che, anche a voler configurare una P_ liberalità, l'arricchimento patrimoniale è avvenuto in favore DEla società e non dei soci. Ne consegue che anche a voler configurare una liberalità indiretta - di cui comunque non è stata fornita la prova neppure per presunzioni - i singoli soci sono privi DEla titolarità passiva, avendo la liberalità avvantaggiato la società, dotata di autonoma personalità giuridica.
31 Passando, ora ad analizzare l'atto per notar DEl'8.7.2006 rep. 43219 racc. 15798 trascritto Per_8 il 28.7.2006 ai nn. 30302/60028, con detto atto vendeva ai fratelli e AR CP
in parti uguali, la propria quota pari al 25% DE patrimonio già di Aequa 86 s.r.l. a Controparte_2 lei assegnato giusta verbale di assemblea dei soci.
Orbene, secondo l'attore si sarebbe in presenza di una liberalità indiretta DE de cuius in favore DE figlio. Si evidenzia che il convenuto ha allegato di aver corrisposto unitamente al germano CP la somma di 122.000,00 euro con due assegni bancari di importo pari ad euro 61.000,00 (n.
011.319.741-04 emesso dal conto corrente intestato a;
n. 011.319.751-01 emesso Controparte_3 dal conto corrente intestato a , come risulta dalla lettura DEl'atto). Inoltre, la Controparte_2 semplice circostanza che i beni alienati sono stati “donati” a non è certo elemento AR sufficiente per ritenere che vi sia stata una liberalità indiretta DE de cuius in favore dei figli ne risulta spiegata domanda di accertamento DEla simulazione per interposizione fittizia di persona.
4. GI - permuta di beni con la sorella per notar DE 4.7.2006 rep. 104829, CP_4 Per_14 con cui acquisiva il fondo rustico in NC (CE) località Barrata esteso Controparte_2 ha 20, are 26 e ca. 85 in catasto al fg. 50 p.lle 105, 106 e 18.
Come si evince dalla lettura DEl'atto, con il consenso DE coniuge, cedeva alla Controparte_5 figlia la piena proprietà DE fabbricato sito in Vico Equense alla via Nocelle n. 3 e, AR quale controprestazione, ai sensi DEl'art. 1411 c.c. nell'interesse di AR P_ dava in permuta - con effetti in favore di - la piena proprietà DE fondo di
[...] Controparte_2
NC.
Si è, dunque, in presenza di un'operazione negoziale complessa con la quale il de cuius cedeva alla figlia il bene di Vico Equense ricevendo, in permuta, il fondo di NC, ma gli AR effetti di detta permuta venivano indirizzati in favore di mediante lo schema DE Controparte_2 contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c.. A fronte di ciò, il convenuto ha unicamente eccepito che
“trattasi di atto a titolo oneroso, perché tale è la permuta, nel quale il de cuius neanche compare”, ma in effetti si osserva che il mezzo attraverso il quale è possibile realizzare una liberalità indiretta può essere il più vario e può essere costituito anche da più negozi fra loro collegati (cfr. Cass Civ. sez
II, 16.03.2004 n. 5333). Infatti, sebbene la causa DE contratto abbia natura onerosa, il negozio stipulato tra i contraenti può avere lo scopo di raggiungere per via indiretta una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella DElo scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di colui che riceve la controprestazione. Nella specie, è ben possibile ritenere che lo scopo voluto dal disponente si sia realizzato tramite il collegamento negoziale fra il contratto di permuta a carattere oneroso, stipulato fra e la figlia e l'atto di designazione DE Controparte_5 AR terzo beneficiario ai sensi DEl'art. 1411 c.c. ovvero destinatario degli effetti DEla Controparte_2
32 stipulazione. Che detta designazione sia stata sostenuta dallo spirito di liberalità DE de cuius può desumersi dallo stretto vincolo di parentela tra le parti e dalla circostanza che, in effetti, alcuna effettiva contestazione è stata mossa al riguardo dal convenuto. Infatti, l'unica reale contestazione attiene al valore DE bene indicato dall'attore che, a dire DE convenuto, risulta sproporzionato considerato che detto bene veniva, poi, alienato dal convenuto nel 2016 per l'importo considerevolmente minore di euro 1.050.000,00.
Dunque, deve ritenersi che la domanda sia fondata e che l'operazione suddetta il de cuius abbia inteso realizzare in favore DE figlio una liberalità indiretta avente ad oggetto l'immobile Controparte_2 suddetto.
5. GI per notar DE 29.07.2004 rep. n. 163876. Per_3
L'attore ha dedotto che il de cuius, per consentire ai figli e l'acquisto degli immobili CP_2 CP siti in Roma alla via Lima (acquisto avvenuto con atto per notaio in data 29.07.2004 rep. Per_3
163874 acquirente e con atto per notaio in data 29.07.2004 n. rep. 163875 Controparte_2 Per_3 acquirente ) contraeva con atto per notar DE 29.07.2004 rep. n. 163876 un Controparte_3 Per_3 mutuo di euro 600.000,00. Si precisa che in suddetto atto e Controparte_5 P_ figurano come parti mutuatarie e i figli e come datori di ipoteca sugli Controparte_2 CP immobili acquistati in via Lima.
Orbene, se da un lato è certamente vero che, come dedotto dai convenuti, contrarre un mutuo non equivale a voler realizzare una liberalità indiretta, nella specie, ricorrono elementi presuntivi chiari precisi e concordanti per arrivare alla soluzione affermativa.
In primo luogo, rileva la contemporaneità dal punto di vista temporale con cui sono stati stipulati, da un lato, il contratto di finanziamento e, dall'altro, gli atti di compravendita (atti stipulati tutti per notaio nella stessa data); in secondo luogo, che il finanziamento sia stato funzionale Per_3 all'acquisto degli immobili si ricava, oltre che da tale contestualità, dalla circostanza che a garanzia DE credito veniva iscritta ipoteca proprio sui beni di via Lima sebbene gli atti di compravendita non forniscano alcuna indicazione circa le modalità con cui è avvenuto il pagamento DE prezzo (cfr. art. 5 DEl'atto stipulato da in cui si legge solo che il prezzo è stato pattuito in euro Controparte_2
470.000,00 che la parte venditrice dichiara di aver ricevuto dalla parte acquirente, senza alcuna specificazione circa le modalità; ugualmente dicasi per l'atto stipulato da che Controparte_3 contiene un articolo DE medesimo tenore, art. 5, per il prezzo di euro 380.000,00); negli atti di compravendita sia sia vengono qualificati come studenti, il che Controparte_2 Controparte_3 fa presumere che non avessero, quantomeno all'epoca, la disponibilità economica sufficiente per acquistare gli immobili;
infine, la documentazione allegata dai convenuti è DE tutto insufficiente a dimostrare il contrario. Trattasi, infatti, di estratti conto DE conto intestato alla da cui si P_
33 evincono movimentazioni in uscita per il pagamento DE mutuo – che anzi dimostrano che il pagamento è stato effettuato anche dalla quale parte mutuataria unitamente al coniuge – e P_ di una quietanza di estinzione DE mutuo indirizzata a e che nulla Controparte_5 P_ dimostra circa le modalità di estinzione DE finanziamento.
In definitiva, da detti elementi è possibile presumere che il de cuius e la moglie abbiamo inteso realizzare una liberalità indiretta in favore dei figli e , avente ad oggetto l'acquisto CP_2 CP degli immobili di via Lima, atteso il collegamento tra la dazione di denaro (avvenuta anche mediante la stipula DE contratto di finanziamento) e l'acquisto degli immobili;
considerato che
l'impegno quale parte mutuataria veniva assunto in pari misura da e , in assenza di P_ Controparte_5 ulteriori specificazioni e prove al riguardo, deve ritenersi che la liberalità sia stata realizzata dal de cuius solo nella minor misura DE 50%.
6. Atto per notar DE 4.9.1996 rep. 22447 di cessione quote sociali e modifica patti DEla Per_8 società agricola Mazzafarro s.n.c. di De SA AR & C..
Con detto atto il de cuius alienava ai figli e la quota di partecipazione DE valore CP CP_2 nominale di lire 291.200.000 e detto atto, secondo la prospettazione attorea, costituisce una liberalità indiretta di in quanto “il denaro per l'acquisto è riconducibile al de cuius”. Controparte_5
Dalla lettura DEl'atto di ricava che il de cuius alienava in favore dei figli, all'epoca minorenni, rappresentati dalla madre la suddetta quota al prezzo di euro 291.200,00 che, in base P_ alle indicazioni contenute nell'atto, veniva corrisposto mediante tre assegni circolari emessi dalla
BA DE IN in data 04.06.1996 (i cui numeri vengono indicati nell'atto) non trasferibili e intestati all'alienante che rilasciava quietanza. Dunque, in base a queste argomentazioni deve desumersi che l'attore non ha contestato che vi sia stata la vendita ma ha dedotto che la provvista necessaria per l'acquisto è stata fornita dal medesimo alienante. Orbene, i convenuti hanno dedotto che la provista è stata fornita dalla madre la quale, in data 22.05.1996, aveva P_ acquistato titoli aventi un controvalore di lire 147.938.000 e di lire 150.515.301 come da documentazione in atti (cfr. allegato 045 alla memoria istruttoria II termine). A fronte di ciò, l'attore nulla ha dedotto e provato limitandosi a richiamare la disposizione testamentaria che, però, non contiene alcun riferimento a detta vicenda.
Dunque, la domanda deve essere disattesa.
GI – cessione di quote DEla società agricola Mazzafarro s.n.c. di De SA AR & C per notar DE 21.06.2004 rep. n. 22. Per_18
Con detto atto il de cuius alienava ai figli e la quota di partecipazione DE valore CP CP_2 nominale di euro 136.000,00 (quota di partecipazione di euro 68.000,00) e, secondo la prospettazione attorea, in tal modo avrebbe inteso realizzare una liberalità indiretta in favore dei figli non essendo
34 verosimile ritenere che i figli avessero quelle disponibilità di denaro che, pertanto, “sono loro pervenute peraltro attraverso la BA DE IN s.p.a. filiale n. 10 di Roma dal genitore P_
”. Dunque, anche in tal caso l'attore non pone in discussione che l'operazione di vendita sia
[...] stata realizzata ma evidenzia che il de cuius, nel mettere a disposizione il denaro necessario per l'acquisto, abbia inteso realizzare una liberalità; pertanto, anche in tal caso, alcuna domanda di simulazione può intendersi proposta. Ciò detto, per quanto sia poco verosimile che gli acquirenti disponessero DEla provvista necessaria (all'epoca avevano entrambi 19 anni ed erano studenti come indicato nell'atto), non risulta allegato alcun elemento per ritenere che essa sia stata messa a disposizione dal de cuius, il quale tra l'altro non fa alcuna menzione DEle quote DEla società
Mazzafarro nel testamento, da cui dunque non può trarsi alcun elemento circa un presunto intento di liberalità realizzato proprio dal Pt_1
Dunque, la domanda va rigettata.
Posizione di . Controparte_3
1. GI DE 10.05.2018 per notaio rep. n. 818 con il quale ha Per_16 Controparte_3 acquistato a Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 173 piano I un appartamento di mq 356 al prezzo di 1.682.000,00.
Secondo la ricostruzione fornita dall'attore, “l'acquisto e la disponibilità economica, anche per i lavori di miglioramento DEl'appartamento per euro 500.000,00 sono riconducibili al de cuius” e pertanto l'atto dissimulerebbe una donazione indiretta. Orbene, premesso che anche in tal caso non si discorre di simulazione, ma di liberalità indiretta avente ad oggetto l'immobile per il cui acquisto il de cuius avrebbe messo a disposizione la provvista di denaro - oltre a realizzare lavori che ne avrebbero incrementato il valore - detta ricostruzione è rimasta DE tutto sfornita di riscontro. A supporto DEla propria tesi, l'attore ha unicamente richiamato le disposizioni testamentarie DE de cuius e ha dedotto che l'unico ad avere siffatte disponibilità economiche era il de cuius medesimo.
Orbene, non può non considerarsi come il testamento sia antecedente alla stipula DE rogito, con la conseguenza che le dichiarazioni ivi contenute non possono valere nella specie neppure come argomento di prova;
così come DE tutto sfornita di prova è la circostanza che l'acquirente non disponesse DEle necessarie risorse per effettuare l'acquisto. Quanto, poi, al prezzo dalla lettura DEl'atto allegato alla memoria istruttoria II termine DE convenuto si evince che il pagamento avveniva per l'importo di euro 998.000,00 mediante 6 assegni circolari emessi in data 10.05.2018 da filiale di Roma, con clausola di non trasferibilità, mentre il Controparte_19 restante importo era già stato versato prima DEl'atto a mezzo 8 assegni circolari emessi in data
10.05.2018 dalla medesima banca (cfr. art. 6 DEl'atto di compravendita).
35 Manca ogni prova circa la riconducibilità al de cuius DEla provvista per l'acquisto DE bene e circa l'intento di liberalità DE così come DE tutto sfornita di prova è la circostanza che siano stati Pt_1 effettuati lavori di miglioramento che hanno incrementato il valore DEl'appartamento per euro
500.000,00 (non è dato sapere né quali sono stati i lavori eseguiti nell'appartamento né in che modo il de cuius ha finanziato la loro esecuzione né, tantomeno, sono stati allegati elementi da cui ricavare in che misura detti lavori hanno determinato un incremento di valore DEl'immobile nella misura indicata). In senso contrario, poi, deve evidenziarsi che il convenuto ha depositato (cfr. allegato 023 alla memoria istruttoria II termine), una serie di bonifici effettuati per i lavori di ristrutturazione DEl'appartamento di Corso Vittorio Emanuele, da cui può desumersi - in assenza di prova circa la riconducibilità DEla provvista al de cuius e all'intento di liberalità DE medesimo che l'attore avrebbe dovuto fornire - che i pagamenti siano stati effettuati dal convenuto medesimo.
Dunque, la domanda va disattesa.
2. Società Sireneo d'Aequa s.a.s..
In merito alle vicende che hanno interessato siffatta società e che hanno coinvolto il convenuto
[...]
si rimanda a quanto già indicato nel paragrafo 3 relativo alla posizione DE germano CP
in relazione all'atto per notar 23.11.2011 rep. 52221, all'atto per notaio Controparte_2 Per_8 DE 16.12.2009 rep. n. 49344, all'atto per notaio DE 25.03.2006 rep. n. 42468 e al Per_8 Per_8 rogito per notaio DE 22.11.2006 rep. n. 43848 nonché all'atto per notar DEl'8.7.2006 Per_8 Per_8 rep. 43219 racc. 15798.
3. GI per notar DE 29.07.2004 rep. n. 163876. Per_3
Al riguardo, si rimanda a quanto già indicato nel paragrafo 5 relativo alla posizione DE germano
[...]
valendo le medesime considerazioni. CP_2
4. Atto per notar DE 4.9.1996 rep. 22447 di cessione quote sociali e modifica patti DEla Per_8 società agricola Mazzafarro s.n.c. di De SA AR & C.; rogito – cessione di quote DEla società agricola Mazzafarro s.n.c. di De SA AR & C per notar DE 21.06.2004 Per_18 rep. n. 22.
Al riguardo, si rimanda a quanto già indicato nel paragrafo 6 relativo alla posizione DE germano
[...]
valendo le medesime considerazioni. CP_2
Posizione di AR
1) Investimento di denaro DE de cuius per la realizzazione DEl'autorimessa alla via Luigi De
Feo n. 2 bis di Vico Equense e realizzazione DEla autorimessa da parte DEla Recupero s.r.l..
Sul punto valgono le medesime considerazioni già esposte al punto 1 DE paragrafo relativo alla posizione di da intendersi interamente richiamate con riguardo alla posizione di P_ [...]
, trattandosi DEla medesima vicenda a supporto DEla quale le allegazioni DEl'attore CP_4
36 sono identiche. È sufficiente ribadire che la sola circostanza che nel testamento il de cuius abbia dichiarato che tutti i beni intestati ai figli sono stati acquistati con denaro proprio, non è certo sufficiente per ritenere provata nella specie una liberalità indiretta per le seguenti ragioni.
In primo luogo, l'attore non indica con quale negozio giuridico il de cuius abbia inteso realizzare indirettamente la liberalità; in secondo luogo e in via assorbente, anche a voler ritenere configurabile una liberalità indiretta, l'arricchimento si sarebbe determinato in via mediata in favore DEla società
Recupero s.r.l. e non dei singoli soci, privi pertanto di titolarità passiva. Da qui, il rigetto DEla domanda.
2. Atto per notar DEl'8.7.2006 rep. 43219 racc. 15798 trascritto il 28.7.2006 ai nn. Per_8
30302/60028, con cui vendeva ai fratelli e in parti AR CP Controparte_2 uguali, la propria quota pari al 25% DE patrimonio già di Aequa 86 s.r.l. a lei assegnato giusta verbale di assemblea dei soci. L'attore ha dedotto che , trasferendo quale procuratore DEla Controparte_5 figlia a quanto già oggetto di donazione in favore DEla figlia , CP_4 Controparte_3 CP_4
“ha fatto risultare corrisposto dai figli e il prezzo di euro 122.000,00 (di cui euro CP CP_2
84.500,00 per la quota pari al 25% DEl'intero DE fabbricato ed euro 37.500,00 per la quota DE 25% sui terreni) da lui stesso fornito”. Orbene, premesso che alcuna domanda di simulazione è stata spiegata e che, anzi, il presupposto da cui parte l'attore è che il prezzo è stato versato ma con risorse messe a disposizione dal de cuius, non risulta in alcun modo esplicitato in cosa si è sostanziata la liberalità indiretta in favore DEla figlia e anche ammettendo che sia provato che il de cuius CP_4 abbia fornito il denaro ai figli, e , per l'acquisto (circostanza esclusa cfr. punto 3 DE CP_2 CP paragrafo relativo alla posizione di ), la liberalità sarebbe al più configurabile in Controparte_2 favore dei RM e non DEla convenuta . Tra l'altro, si consideri che la Pt_1 AR convenuta ha eccepito che gli assegni - la cui sussistenza non è messa in discussione - non furono da lei incassati tenuto conto che nella procura conferita al padre, questi era autorizzato a “riscuotere il prezzo o di chiarare di averlo già riscosso, nei modi consentiti dalla legge, rilasciandone quietanza” chiedendo al tribunale di essere “autorizzata a chiedere alla banca a chi furono intestati e da chi furono incassati gli assegni suindicati”. Al riguardo, è opportuno evidenziare che l'istanza è stata disattesa (sul punto si richiama l'ordinanza DE 25.07.2023) e che comunque la non ha Pt_1 spiegato alcuna domanda in merito: infatti, pur avendo dedotto “Anche da questa breve ricostruzione emerge come i beni che comunque facevano parte DEl'eredità di di fatto Persona_19 sono confluiti nel patrimonio di e dei suoi due gemelli, senza che abbia P_ CP_4 avuto nulla in cambio. Anche di questo si dovrà tenere conto ai fini DEla determinazione DEla massa
e DEle singole quote di ciascun erede”, prospettando dunque il carattere fittizio DE trasferimento
37 (pur essendo evidentemente parte DE presunto accordo simulatorio), non ha spiegato alcuna domanda di accertamento DEla simulazione.
Dunque, la domanda avanzata dall'attore va disattesa.
3. GI - permuta di beni con la sorella per notar DE 4.7.2006 rep. 104829, CP_4 Per_14 con cui acquisiva il fondo rustico in NC (CE) località Barrata esteso Controparte_2 ha 20, are 26 e ca. 85 in catasto al fg. 50 p.lle 105, 106 e 18.
Come si evince dalla lettura DEl'atto, con il consenso DE coniuge, cedeva alla Controparte_5 figlia la piena proprietà DE fabbricato sito in Vico Equense alla via Nocelle n. 3 e, AR quale controprestazione, ai sensi DEl'art. 1411 c.c. nell'interesse di AR P_ dava in permuta - con effetti in favore di - la piena proprietà DE fondo di
[...] Controparte_2
NC. Secondo l'attore, tale atto ha natura di donazione indiretta “che peraltro dissimula, sempre per mero spirito di liberalità, pure vantaggio patrimoniale e arricchimento DEla beneficiaria superiore al valore indicato nell'atto (permuta) DE bene oggetto DEla liberalità – DE de cuius in favore DEla figlia in quanto l'acquisizione di quel bene, come dichiarato con la AR disposizione testamentaria, era riconducibile ad una sua liberalità”.
La genericità DEle allegazioni - fondate esclusivamente sulle dichiarazioni contenute nel testamento
- non consente di individuare con esattezza quale sia stato l'oggetto DEla liberalità indiretta in favore DEla convenuta Infatti, è incontestato che la convenuta fosse proprietaria dei AR cespiti di NC - in seguito alla liquidazione DEla Società Napoletana Immobiliare S.p.A. per una quota pari 48/100, acquisendo la restante quota in seguito alla scomparsa DE sig. - e che Per_20 detti terreni furono dati in permuta a fronte DEla cessione da parte di DEl'unità Controparte_5 immobiliare di Vico Equense via Nocelle. Orbene, anche a voler ipotizzare che la liberalità abbia avuto ad oggetto la differenza di valore e, dunque, il maggior valore DEl'immobile di Vico Equense rispetto ai terreni di NC dati in permuta, è altrettanto chiaro che si tratta di allegazioni assolutamente generiche e non supportate da alcun argomento di prova. Inoltre, va considerato che la convenuta sul punto si è difesa allegando che l'immobile di Vico Equense via Nocelle (il cui piano terra veniva trasferito in permuta) era stato acquistato dal de cuius in costanza DE primo matrimonio con (madre di e ) in comunione legale dei beni, con la Controparte_7 CP_4 Pt_1 conseguenza che esso già ricadeva nella eredità materna e che nonostante ciò il de cuius, ritenendolo bene personale, lo inserì in un fondo patrimoniale costituito con la sua seconda moglie,
[...]
Pertanto, con la permuta la convenuta avrebbe ottenuto un bene che rientrava nell'eredità P_ materna e su cui già le spettava la quota di 1/3 chiedendo, pertanto, di tenere conto di ciò per la violazione DEla legittima, “in quanto il terzo DEl'intera villa va scorporato dalla massa ereditaria
38 perché, indipendentemente dalla permuta con il fratello , doveva considerarsi già di CP_2 proprietà DEla convenuta”.
Questa affermazione è priva di pregio. È pacifico che il bene rientrava nell'eredità materna ( _7
) ma è altrettanto pacifico che con atto per notaio DE
[...] AR Persona_21
14.05.1987 rep. n. 74938 e n. racc. 3340 allegato in atti, donava la sua quota di 1/3 al padre P_
(atto non oggetto di alcuna impugnazione). Pertanto, il de cuius disponendo legittimamente
[...] di un bene di cui era titolare esclusivo in seguito alle donazioni effettuate da entrambi i figli, CP_4
e , (anche quest'ultimo, infatti, donava al padre la sua quota di 1/3 derivatagli dall'eredità Pt_1 materna con atto per notaio DE 14.05.1987 rep. n. 74937 e n. racc. 3339 allegato in Persona_21 atti) ne ha disposto come bene personale dandolo in permuta alla figlia;
pertanto, priva di CP_4 pregio è la richiesta avanzata dalla convenuta di scorporare dalla massa ereditaria la quota di 1/3 di questo bene.
La domanda va dunque rigettata.
4. Contratto di mutuo fondiario DEl'importo di lire 1.200.000.000,00 per notaio DE Per_3
23.06-2000 rep. n. 142532 con cui la società Recupero s.r.l. in qualità di mutuataria otteneva in prestito l'importo di lire 1.200.000.000 con fideiussore solidale Controparte_5
Secondo la prospettazione attorea, detto atto costituisce una donazione indiretta di lire 1.200.000.000
“ai soci DEla Recupero s.r.l. a quel tempo partecipata da (91,5%) e P_ CP_4
(8,5%) in quanto la Recupero s.r.l. non aveva redditi e rendite per poter restituire quelle somme
[...] corrisposte così come da lui stesso peraltro affermato e riconosciuto con la disposizione testamentaria […]”.
Dunque, il avrebbe inteso realizzare, mercé l'utilizzazione DElo schema negoziale tipico Pt_1 DEla fideiussione, una donazione indiretta in favore DEla Recupero s.r.l., priva di risorse;
ma se è così, come già rilevato, l'arricchimento è stato a vantaggio DEla società per cui i singoli soci sono privi di titolarità passiva.
5. Verbale dei soci DEla Aequa 86 s.r.l. per notaio DE 18.12.1995 rep. 21306. Per_8
Scrittura privata autenticata nelle firme da notar DE 20.01.1987 rep. n. 73974. Per_13
Con detto atto, con cui si procedeva allo scioglimento DEla società e alla conseguente assegnazione alla DE 50% DE patrimonio immobiliare DEla Aequa 86, pari alla corrispondente quota di P_ partecipazione al capitale sociale, il de cuius avrebbe realizzato una liberalità indiretta in favore DE coniuge.
Sul punto valgono le considerazioni già esposte al punto 8 DE paragrafo relativo alla posizione di infatti, la ripartizione DE patrimonio DEla società tra i soci è solo una conseguenza P_ DE suo scioglimento ed è avvenuta in base alle corrispondenti quote di partecipazione al capitale
39 sociale;
in ogni caso, dalla ricostruzione attorea risulta che, al momento DEla morte DE de cuius, i beni erano intestati, nella misura DE 75%, con rogito per notar 25/3/2006, rep. n. 42468, in Per_8 parti uguali a e e quanto al 25% DEl'intero, con rogito per notar CP_2 Controparte_3 Per_8
08/07/2006, rep. n. 43219, a . Controparte_3
In sostanza, l'attore evidenzia che i beni oggetto DE patrimonio sociale sono stati da lui acquistati, allegando che: con scrittura privata autenticata nelle firme da notar 20.01.1987, rep. 73974, Per_13 sono stati acquistati dall'Aequa 86 s.r.l. o meglio dal de cuius che li aveva intestati alla società; che l'assemblea dei soci DEl'Aequa 86 s.r.l., con verbale per notar 18.12.1995, rep. 21306, li ha Per_8 poi assegnati in proprietà, per una quota indivisa pari al 25% DEl'intero, al socio Parte_1 per una quota indivisa pari al 25% DEl'intero alla socia e per una quota indivisa AR pari al 50% DEl'intero alla socia in seguito, il de cuius ha acquisito, con rogito notar P_
03.07.2000, rep. 859, la quota, pari al 25% DEl'intero, DEl'istante e così Per_6 Parte_1 unitamente al coniuge hanno donato, con atto per notar 25.03.2006, rep. 42468, la quota pari Per_8 al complessivo 75% DEl'intero, in parti uguali, ai figli e al contempo, CP_2 CP Pt_1
ha trasferito/donato a , con rogito notar 08/07/2006, rep. n. AR Controparte_3 Per_8
43219, la quota pari al 25% DEl'intero a lei assegnata con verbale di assemblea dei soci DEl'Aequa
86 s.r.l. per notar 18.12.1995, rep. 21306. Per_8
Orbene, con il menzionato verbale DE 1995 i soci non hanno fatto altro che ripartirsi i beni DEla società in base alle quote vantate sul capitale sociale DEla società, non essedo astrattamente configurabile nella specie alcuna liberalità indiretta DE de cuius.
Al più l'attore avrebbe dovuto spiegare azione di simulazione per far valere la simulazione (soggettiva relativa) in relazione alla scrittura privata autenticata nelle firme da notar 20.01.1987, rep. Per_13
73974, avendo appunto asserito che la società solo fittiziamente ha assunto la veste di acquirente;
ruolo, a suo dire, rivestito dal de cuius. Ma detta domanda non risulta proposta, avendo invece richiesto accertarsi la natura di liberalità indiretta DE verbale DE 1995.
6. Contratto di transazione cessione rinunzia per notar DE 12.12.1984 rep. 103087; Per_22 contratto di permuta autenticato nelle firme dal notaio in data 18.04.1990 rep. n. 11304 Per_5 trascritto ai nn. 16473/17550 e atto di rettifica DE 4.6.1996 rep. 18286; contratto di permuta autenticato per notaio el 18.04.1990 rep. 11303 atto di rettifica DE 4.6.1996 rep. 18286. Per_5
Con l'atto rep. 103087 racc. 3111 DE 12/12/1984 redatto dal Notaio denominato Persona_23
“transazione- cessione- rinunzie”, , P_6 Controparte_17 [...]
, da un lato ed i RM e Parte_6 Controparte_18 AR [...]
dall'altro, tutti nella qualità di eredi di e Parte_1 Persona_19 P_8
, accettavano di distribuire tra loro una prima porzione di beni e nello specifico, per quanto
[...]
40 attiene alla posizione DEla convenuta le venivano assegnati: il residuo stradale AR boschivo alla località Sapa in Vico Equense, riportato in catasto alla part. 1519, fol. 25, particella ed il bosco ceduo alla località Monte Comune o Franzoni in Vico Equense, riportato in catasto alla part. 1519, fol. 26, p.lla 37. Al contempo, la convenuta così come il germano rinunciavano ai Pt_1 giudizi in corso e ad agni altra pretesa sulle eredità di e Clementina. Controparte_18
Orbene, secondo l'attore tenuto conto DEle dichiarazioni contenute nel testamento (“Tutti i beni intestati ai miei figli – tutti senza eccezione – sono stati acquistati con denaro mio. Anche quelli provenienti dai a seguito di un pesante oneroso accordo che mi costò – tra tasse, Parte_5 avvocati e denaro dato in cambio ai – una somma enorme almeno per l'epoca Parte_5 ammontante a più di tre miliardi, somma per quell'epoca e per le condizioni in cui si trovavano quei beni, era una cifra che solo per sano principio mi decisi a spendere essendo essa più DE valore stesso di quei beni 7 che non solo erano fatiscenti ma che erano anche occupati da coloni che mi costarono altro denaro, oltre a liti giudiziarie di ogni genere”), detto atto configura una liberalità indiretta DE de cuius in quanto “l'acquisizione di detti beni, come dichiarato con la disposizione testamentaria, era riconducibile ad una sua liberalità”. Ma, in realtà, leggendo l'atto si evince che detti beni erano oggetto DEla eredità di sui cui ma anche Persona_19 AR Pt_1
, vantavano autonomamente dei diritti quali eredi DEla madre , nipote di
[...] Controparte_7
A fronte di ciò e in assenza di qualsivoglia allegazione atta a far Persona_19 comprendere l'oggetto DEla liberalità indiretta in favore DEla per effetto di detto atto, la Pt_1 domanda non può che essere disattesa. Le dichiarazioni contenute nel testamento – tra l'altro poco circostanziate – non sono certo sufficienti a determinare l'accoglimento DEla domanda.
Al fine di definire ulteriormente i rapporti con i , con atto di permuta DE 18.04.1990 rep. _7
n. 11304 cedeva in permuta , AR Controparte_17 CP_20
e l'appartamento sito in AP alla via Posillipo n. 38
[...] Parte_6 ricevendo in cambio l'appezzamento di terreno alla via Rivolo Sant'Antonio in Sorrento. Orbene, secondo l'attore il bene dato in permuta da proveniva dal rogito di assegnazione di AR parte DE patrimonio DEla Napoletana Immobiliare s.p.a. in liquidazione e la quota che la convenuta vantava sul capitale sociale di detta società era stata acquistata con la vendita dei beni oggetto DEla successione DEla madre;
in secondo luogo, l'attore ha dedotto che si è trattato di Controparte_7 una “finta permuta” in considerazione DE maggior valore DE bene acquistato rispetto a quello offerto in permuta.
Si tratta di considerazioni prive di pregio: se anche fosse dimostrato che la quota di capitale sociale vantata da sulla Napoletana Immobiliare s.p.a. era stata acquistata con denaro AR proveniente dalla vendita dei beni DEl'eredità materna, non si comprende quale possa essere stato
41 l'apporto DE de cuius e, comunque, la ben poteva disporre di un bene assegnatole con un Pt_1 atto non oggetto di alcuna impugnazione;
in secondo luogo, anche laddove sia dimostrato che si è trattato di “finta permuta” a detto rapporto contrattuale è totalmente estraneo il de cuius, avendo la ricevuto un arricchimento patrimoniale per effetto di un'operazione realizzata in suo favore Pt_1 da , e . Controparte_17 Controparte_20 Parte_6
Dunque, è chiaro che la mera dichiarazione contenuta nel testamento – in assenza di specificazioni circa gli atti concretamente posti in essere dal de cuius per avvantaggiare la figlia in dette vicende – precludono di valutare la domanda che va necessariamente rigettata.
Identiche considerazioni valgono per l'atto di permuta DE 18/04/1990 rep.11303 racc. 3722 con cui ha permutato con il sig. l'immobile sito in AR Controparte_17
Via Posillipo n. 38 p.lla 191, a lei intestato, ricevendo in cambio il fondo rustico in Vico Equense alla frazione Marina di Aequa località Torretta, P.lla 474 ed il fondo rustico sito in località Monte Faito denominato Punta Bannera.
Sul punto, occorre considerare che , quanto ai beni acquistati con l'atto di permuta AR DE 18.04.1990 rep. n. 11304, ha dedotto che sul bene contraddistinto al catasto n. 4160 fol.3 insisteva un fabbricato rurale, laddove sul fondo di cui al foglio 6 non vi era alcuna costruzione e che ella è attualmente proprietaria solo DE fondo rustico di cui al catasto 4160, foglio 6 p.lla 141,142,143,144
e 155 privo di fabbricato. Per quanto invece riguarda il bene di cui al foglio 3, comprendente fabbricato rurale, esso è stato ceduto da in data 19/01/2000 con atto DE Notaio AR
rep. 206 racc. 135 DE 19/01/2001 alla società M.A.F.F.E.A sas di SC AR & Per_6
C. per un importo di Lire 1.500.000.000; che tale somma, versata a mezzo assegni circolari intestati a (assegni n. 12-80-302-236 di £ 80.000.000; 12-80-301-915 di £ 100.000.000; 12- AR
80-301- 914 di £ 100.000.000; 12-80-301-913 di £ 100.000.000; 12-80-302-235 di £ 100.000.000;
12-80-302-234 di £ 100.000.000; 12-80-302-233 di £ 100.000.000; 12-80-302-232 di £ 100.000.000;
12-80-302-231 di £ 100.000.000), tuttavia, non fu materialmente incassata dalla convenuta, ma da suo padre procuratore DEla stessa. Ha chiesto, dunque, che questa somma venga inserita P_ nella massa ereditaria ed imputata a chi ne ha tratto effettivamente beneficio a danno DEla convenuta
. AR
Orbene, è chiaro che la genericità DEla domanda non consente alcuna valutazione;
tra l'altro, la convenuta non ha spiegato alcuna domanda di restituzione in danno DEla massa ereditaria degli importi asseritamente sottratti dal de cuius alla sua disponibilità.
7. Scritture di trasferimento DEle quote DEla Recupero s.r.l..
Secondo l'attore, le varie operazioni poste in essere nell'ambito di detta società e riportate al punto 7 DE paragrafo relativo alla posizione di avrebbero avuto come scopo quello di P_
42 attribuire, alla figlia , la quota DEla società Recupero s.r.l.. Premesso che di ciò non si fa CP_4 alcuna menzione nel testamento, la convenuta ha allegato che in ottemperanza degli accordi DE 1984 presi in ordine all'eredità , all'interno DEla suddetta società entrarono a far parte anche i _7 RM e CP_4 Parte_1
Ciò detto, quale sia stato l'oggetto DEla liberalità non è specificato e, laddove l'attore abbia inteso riferirsi alla quota societaria, non è allegato alcun elemento da cui poter ricavare che vi sia stata un'elargizione di denaro DE de cuius finalizzata all'acquisto DEla stessa.
Le considerazioni DEla convenuta, contenute in comparsa, rispetto alle presunte operazioni speculative realizzate dalla per acquisire una quota maggiore DE capitale sociale e, dunque, P_ acquisire l'ingente patrimonio DEla società il cui valore è notevolmente superiore al capitale sottoscritto, sono DE tutto inconferenti in questa sede;
così come non è certo possibile ritenere che i beni DEla Recupero s.r.l. siano parte DEla massa ereditaria DE de cuius, in quanto oggetto DE patrimonio DEla società.
8. GI per notaio DE 14.05.1987 rep. n. 74938. Per_13
Con quest'atto ha donato al padre la quota di 1/3 di oggetto AR P_1 DEl'eredità materna. Detto atto, secondo la sua prospettazione, costituirebbe un negozio misto con donazione avendo il de cuius riconosciuto nella disposizione testamentaria di aver corrisposto alla figlia lire 116.6666.667 derivante dalla vendita dei beni DEl'eredità materna.
Considerato che si tratta DEla vendita di beni derivanti dall'eredità materna ogni considerazione ulteriore è superflua, tenuto conto DEla assoluta genericità DEle allegazioni circa la concreta operazione negoziale asseritamente realizzata dal de cuius e circa il presunto intento di liberalità dal medesimo perseguito.
9. Scrittura DE 14.10.1986; rogito di costituzione DEla Aequa 86 s.r.l. DE 13.10.1986.
Sul punto, queste sono le allegazioni DE ricorrente: “3.5 – L'intestazione a e CP_21 Per_15
, così come la sottoscrizione e il versamento dei 3/10 DEla quota di partecipazione sociale
[...] sottoscritta (lire 10.000.000 a e ulteriori lire 10.000.000 a ) – CP_21 Persona_15 all'atto DEla costituzione DEla Aequa 86 s.r.l., per notar DE 13/10/1986, rep. n. 73128 -, ha Per_13 natura e costituisce, o comunque dissimula, alla luce DEle scritture DE giorno successivo
(14.10.1986), in ragione di quanto dichiarato dal “de cuius” con la disposizione testamentaria e perché riconosciuto dall'istante una donazione indiretta DE “de cuius” - che peraltro Parte_1 dissimula, sempre per mero spirito di liberalità, pure vantaggio patrimoniale e arricchimento dei beneficiari superiore al valore nominale indicato in atto DEle quote oggetto DEla liberalità - tramite costoro alla coniuge e ai figli e . P_ Pt_1 AR
43 3.6 – La scrittura DE 14/10/1986, allegata pure all'atto per notar DE 18/12/1995, rep. n. 21306, Per_8 con la quale l'istante e la germana hanno acquistato da Parte_1 AR [...] ciascuno una quota di partecipazione di lire 5.000.000 al capitale sociale DEla Aequa 86 CP_21
s.r.l., ha natura e costituisce, o comunque dissimula, per quanto dichiarato con la disposizione testamentaria e perché riconosciuto dall'istante una donazione indiretta DE “de Parte_1 cuius” - che peraltro dissimula, sempre per mero spirito di liberalità, pure vantaggio patrimoniale e arricchimento dei beneficiari superiore al valore nominale indicato in atto DEle quote oggetto DEla liberalità ai figli e – ai figli e ”. Pt_1 AR Pt_1 AR
Orbene, il presupposto di partenza pare essere la fittizia intestazione DE capitale sociale DEla società CP_2 Aequa 86 s.r.l. al e al funzionale all'acquisto, altrettanto fittizio, DEle quote di Per_15 partecipazione da parte dei RM e . Dunque, in base alla prospettazione offerta, CP_4 Pt_1 non si versa in un'ipotesi di liberalità indiretta ma, al più, di simulazione e al riguardo, come già esposto, non è stata avanzata alcuna domanda da parte DEl'attore che si è limitato a richiedere l'accertamento di liberalità indirette realizzate dal de cuius in favore dei figli.
Ciò detto, la convenuta ha allegato che in seguito alla liquidazione DEla società, i beni venivano assegnati in proprietà ai soci in proporzione alle loro quote e che l'8/07/2006, con atto di compravendita DE notaio rep. 43219 racc. 15798, procuratore speciale di Per_8 Controparte_5
alienava ai figli di seconde nozze il 25% dei beni che erano rimasti nella titolarità AR DEla convenuta;
che il prezzo pari ad € 122.000,00 veniva corrisposto con due assegni bancari non trasferibili n. 011.319.751-01 tratto sul conto corrente n. 225763/6 DEla BA DE IN sede di
Roma intestato a e n. 011.319.741-04 tratto sul conto corrente n. 225755/5 BA Controparte_2 DE IN sede di Roma intestato a che la convenuta ha dichiarato di non aver mai Controparte_3 ricevuto. Valgono allora le medesime considerazioni già svolte: le deduzioni sono irrilevanti, in assenza di domanda di restituzione in danno DEla massa ereditaria degli importi asseritamente sottratti dal de cuius alla sua disponibilità.
Posizione di . Parte_1
1. L'attore medesimo ha dedotto di aver ricevuto quale liberalità dal padre il fabbricato in località
AN Vico Equense e come risulta dalla scrittura (oggetto DEla querela di falso), riconducibile all'attore, la liberalità ha riguardato “ ” in Vico Equense località con Controparte_10 Parte_3 annesso terreno, il terreno con annessa casa colonica in località Scutolo Vico Equense, compresi gli oneri di manutenzione e di ristrutturazione DElo stesso, eseguiti interamente a spese DE medesimo de cuius. Dunque, anche i pagamenti fatti e le spese sostenute per la ristrutturazione di siffatti beni costituiscono una liberalità indiretta in favore DEl'attore, rientrando nell'attività posta in essere dal de cuius per far acquistare al figlio la proprietà di suddetti beni con spirito di liberalità (cfr. in termini
44 analoghi cfr. Cass. sez. 3, ordinanza n. 24160 DE 04/10/2018: “L'attività con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile è riconducibile nell'ambito DEla donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili, finché dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal donante, volti a finanziare lavori nell'immobile, giacché tali conferimenti hanno la stessa causa DEla donazione indiretta”).
2. Ciò detto, per quanto riguarda, invece, l'acquisto di porzioni immobiliari con atti per Notaio
DE 17.02.1998 rep n. 85186 e rep. 85185, valgono al riguardo le medesime Persona_12 considerazioni esposte al punto 6) DE paragrafo dedicato alla posizione di Infatti, P_ sebbene l'attore ritenga che con detti atti sia stata realizzata una liberalità in proprio favore, per come impostata la domanda, la diminuzione patrimoniale vi sarebbe stata in danno dei venditori e non DE de cuius quale loro procuratore speciale. Pertanto, anche volendo ipotizzare una liberalità indiretta, essa non è riconducibile al de cuius.
3. Per il verbale dei soci DEla Aequa 86 s.r.l. per Notaio DE 18.12.995 rep n. 21306 con Per_8 cui veniva assegnato al socio in proprietà la quota indivisa pari al 25% DE Parte_1 patrimonio immobiliare, valgono al riguardo le considerazioni esposte al punto 8 DE paragrafo dedicato alla posizione di Si ribadisce che con il menzionato verbale DE 1995 i soci P_ non hanno fatto altro che ripartirsi i beni DEla società in base alle quote vantate sul capitale sociale DEla società, non essedo astrattamente configurabile nella specie alcuna liberalità indiretta DE de cuius.
Al più l'attore avrebbe dovuto spiegare azione di simulazione per far valere la simulazione (soggettiva relativa) in relazione alla scrittura privata autenticata nelle firme da notar 20.01.1987, Per_13 rep. 73974, avendo appunto asserito che la società solo fittiziamente ha assunto la veste di acquirente;
ruolo, a suo dire, rivestito dal de cuius. Ma detta domanda non risulta proposta, avendo invece richiesto accertarsi la natura di liberalità indiretta DE verbale DE 1995. Quanto, poi, alla suddetta scrittura privata, l'attore ha dedotto che i beni sono stati acquistati dall'Aequa 86 s.r.l. o meglio dal de cuius che li aveva intestati alla società. Anche ammettendo la veridicità di tale affermazione e premesso che alcuna domanda di simulazione relativa soggettiva è stata spiegata, l'intento liberale si sarebbe sostanziato in un arricchimento DEla società e non dei soci, per cui non può ritenersi configurabile una liberalità in favore DEl'attore.
4. Quanto all'atto per notar DE 18/12/1995, rep. n. 21306 e al rogito di costituzione DEla Per_8
Aequa 86 s.r.l. DE 13.10.1986, valgono le medesime considerazioni esposte al punto 9 DE paragrafo dedicato alla posizione di . AR
Infine, è DE tutto irrilevante in questa sede verificare che il rogito – cessione di quote sociali DEla
- per notar DE 3/7/2000, rep. Parte_8 Per_6
45 n. 856, il rogito – cessione di quota sociale e modifica di patto di società in nome collettivo DEla
– per notar DE 4/9/1996, rep. n. Parte_8 Per_8
22446 e che il rogito per notar DE 14/5/1987, rep. n. 74937 costituiscono DEle liberalità, Per_13 dirette o in dirette, in favore DE de cuius.
4. In definitiva la domanda di accertamento DEle liberalità indirette va accolta limitatamente alla posizione di rispetto ai seguenti atti: 1) rogito - permuta di beni per notar Controparte_2 Per_14 DE 4.7.2006 rep. 104829 che configura una liberalità indiretta DE de cuius in favore DE figlio
[...]
avente ad oggetto il fondo rustico in NC (CE) località Barrata esteso ha 20, are CP_2
26 e ca. 85 in catasto al fg. 50 p.lle 105, 106 e 18; 2) rogito per notar DE 29.07.2004 rep. n. Per_3
163874 e rogito per notar DE 29.07.2004 rep. n. 163876 che configurano una liberalità Per_3 indiretta DE de cuius in favore DE figlio avente ad oggetto l'immobile sito in Roma Controparte_2 alla via Lima n. 42 per la quota DE 50%; alla posizione di rispetto ai seguenti atti: Controparte_3
1) rogito per notar DE 29.07.2004 rep. n. 163875 e rogito per notar DE 29.07.2004 Per_3 Per_3 rep. n. 163876 che configurano una liberalità indiretta DE de cuius in favore DE figlio CP_2
avente ad oggetto l'immobile sito in Roma alla via Lima n. 42 per la quota DE 50%.
[...]
In conclusione, va inoltre accertato che i beni indicati nella scrittura DE 3.07.2000 compresi i pagamenti fatti e le spese sostenute per la ristrutturazione di siffatti beni costituiscono una liberalità indiretta in favore DEl'attore.
A questo punto, il giudizio deve proseguire per la istruttoria e decisione DEle ulteriori domande
(azione di riduzione, divisione) e pertanto viene rimesso sul ruolo con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza e conclusione così provvede:
I. definitivamente pronunciando:
a) rigetta la querela di falso proposta da , avente ad oggetto la scrittura DE Parte_1
3.07.2000;
b) condanna al pagamento DEle spese di lite nei confronti DEla convenuta Parte_1 che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso P_ spese forfettarie nella misura DE 15% come per legge;
c) condanna al pagamento DEle spese di lite nei confronti dei convenuti Parte_1 CP_2
e che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi professionali oltre Iva,
[...] Controparte_3
Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura DE 15% come per legge;
d) nulla nei rapporti con e;
AR Controparte_5
46 e) pone le spese DEla c.t.u., già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni tra le parti, a carico di
; Parte_1
II. non definitivamente pronunciando:
a) dichiara aperta la successione di nato a [...] il [...] e deceduto a Controparte_5
AP il 7.10.2019, in parte regolata dalla legge e in parte dal testamento olografo redatto in progressione temporale, dal 6.10.2004 al 7.02.2007, pubblicato dal notaio in data Per_2
02.10.2019;
b) rigetta la domanda di accertamento DEle liberalità indirette avanzata nei confronti di P_
, di cui al punto g.2 DEle conclusioni DEl'atto di citazione (pagg. 65-71);
[...]
c) accoglie parzialmente la domanda di accertamento DEle liberalità indirette avanzata nei confronti di , di cui al punto g.3 DEle conclusioni DEl'atto di citazione (pagg.71-76) e per Controparte_2
l'effetto accerta che:
1) il rogito - permuta di beni per notar DE 4.7.2006 rep. 104829 configura una liberalità Per_14 indiretta DE de cuius in favore DE figlio avente ad oggetto il fondo rustico in Controparte_2
NC (CE) località Barrata esteso ha 20, are 26 e ca. 85 in catasto al fg. 50 p.lle 105, 106 e 18;
2) il rogito per notar DE 29.07.2004 rep. n. 163874 e il rogito per notar DE Per_3 Per_3
29.07.2004 rep. n. 163876 configurano una liberalità indiretta DE de cuius in favore DE figlio
[...]
avente ad oggetto l'immobile sito in Roma alla via Lima n. 42 per la quota DE 50%; CP_2 rigetta per il resto la domanda proposta;
d) accoglie parzialmente la domanda di accertamento DEle liberalità indirette avanzata nei confronti di , di cui al punto g.4 DEle conclusioni DEl'atto di citazione (pagg.76-80) e per Controparte_3
l'effetto accerta che:
1) il rogito per notar DE 29.07.2004 rep. n. 163875 e il rogito per notar DE Per_3 Per_3
29.07.2004 rep. n. 163876 configurano una liberalità indiretta DE de cuius in favore DE figlio
[...]
avente ad oggetto l'immobile sito in Roma alla via Lima n. 42 per la quota DE 50%; CP_2 rigetta per il resto la domanda proposta;
e) rigetta la domanda di accertamento DEle liberalità indirette avanzata nei confronti di CP_4
, di cui al punto g.5 DEle conclusioni DEl'atto di citazione (pagg.80-85);
[...]
f) accerta che i beni indicati nella scrittura DE 3.07.2000 compresi i pagamenti fatti e le spese sostenute per la ristrutturazione di siffatti beni costituiscono una liberalità indiretta in favore DEl'attore;
g) accerta che gli ulteriori atti indicati al punto g.6 DEle conclusioni DEl'atto di citazione (pagg. 85-
88) non costituiscono DEle liberalità DE de cuius in favore DEl'attore;
h) spese al definitivo;
47 III. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio DE 4.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
48
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile – composto dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria SAria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5094 DE ruolo generale degli affari contenziosi DEl'anno 2021 avente ad oggetto azione di azione di riduzione e divisione ereditaria, querela di falso pendente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Equense alla via San Bernardino n. 1, elettivamente domiciliato in AP, alla Via Santa Lucia 107, presso lo studio DEl'avv. Carlo De Maio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
E
, nata a [...] in data [...], residente in [...](Na), alla via P_
Bonea, n. 53, C.F. , ed elettivamente domiciliata in AP, alla via dei Mille, CodiceFiscale_2
n. 1, presso lo studio DEl'avv. Mario Polizzy che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
E
, nato a [...] il [...], C.F. , residente a [...] C.F._3
Guidubaldo Del Monte, 61 e nato a [...] il [...], C.F. Controparte_3
, residente a Roma al c.so Vittorio Emanuele II, 173 tutti rappresentati e difesi, C.F._4 come da procura in atti, dall'avv. Luigi Torrese e dall'avv. SCpaolo De SA C.F., tutti elettivamente domiciliati presso lo studio DE primo in Torre DE Greco alla via Sedivola, 85
CONVENUTI
NONCHE'
1 , nata a [...] il [...] (C.F ), residente in [...]AR C.F._5
Equense (NA) alla Via Bonea n. 55 ed elettivamente domiciliata in AP alla Piazza Leonardo n.
25 presso lo studio DEl'avv. Alessandro Senatore che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
E
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_5 CodiceFiscale_6
Equense alla via San Bernardino n. 1, elettivamente domiciliato in AP, alla Via Santa Lucia 107, presso lo studio DEl'avv. Carlo De Maio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
INTERVENTORE VOLONTARIO
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE (rispetto alla querela di falso)
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione DEl'udienza DE 29.01.2025, l'avv. CP_6 per ha chiesto di revocare l'ordinanza 30/5/2024 con la quale è stata
[...] Parte_1 rigettata, sia la chiesta rinnovazione DEla consulenza con nomina di altro consulente, sia la subordinata richiesta di riconvocazione DE c.t.u.; nominare altro c.t.u. per rinnovare la consulenza;
riconvocare il c.t.u. – che davvero non ha fornito corretto riscontro alle osservazioni DEla parte e comunque alle constatazioni e contestazioni DEla c.t.p. a firma DEla dott.ssa – a rendere i Per_1 chiarimenti richiesti – punti da 1 a 7 – con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione DEl'udienza 29/5/2024; in subordine ha concluso come da note depositate in data 28.01.2025 a cui si rinvia integralmente.
L'avv. Mario Polizzy per ha chiesto che la causa sia decisa, rassegnando le P_ conclusioni indicate nelle note depositate il 28.01.2025 a cui si rinvia.
L'avv. Luigi Torrese per e ha chiesto l'accoglimento DEle conclusioni Controparte_2 CP rassegnate nelle note di udienza depositate in data 28.01.2025 a cui si rinvia.
L'avv. Alessandro Senatore per si è opposto all'assegnazione DEla causa a sentenza AR insistendo nelle proprie richieste istruttorie e in particolar modo nella richiesta di c.t.u., per le ragioni esposte nelle note a cui si rinvia. In subordine, ha chiesto l'accoglimento DEle conclusioni rassegnate nei propri atti.
Il P.M., in data 21.05.2025, ha chiesto il rigetto DEla domanda relativa alla querela di falso.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio i Parte_1 convenuti in epigrafe indicati per sentir dichiarare aperta la successione di , nato a Controparte_5
Villaricca il 18.03.1928 e deceduto a AP il 7.10.2019, in favore DE coniuge e dei P_ figli , e;
accertare e dichiarare che il de cuius ha AR CP CP_2 Pt_1 realizzato in vita una serie di liberalità indirette e dirette ed, in particolare, accertare che integrano DEle donazioni dirette DE de cuius quelle indicate al punto e) DEle conclusioni DEl'atto di citazione.
Ancora, l'attore ha chiesto di accertare che il de cuius ha donato, a titolo di anticipo sulle future successioni da imputare alla rispettiva quota di legittima e per l'eccedenza alla disponibile, con dispesa da collazione, ai figli e i beni indicati ai punti II.Va DEla citazione pag. 14 CP CP_2 nonché ai punti G e H pag. 8 e 9 DEl'atto di citazione. Ha chiesto, inoltre, di accertare e dichiarare che gli atti indicati al punto g) DEle conclusioni DEl'atto di citazione dissimulano DEle donazioni indirette realizzate dal de cuius in favore di (punto g.1 da pag. 64 a pag. 65), di Controparte_5
(punto g.
2. da pag. 65 a pag. 71), di (punto g.3 da pag. 71 a pag. P_ Controparte_2
76), di (punto g.4 da pag. 76 a pag. 80), di (punto g.5 da pag. 80 Controparte_3 AR
a pag. 85), DE medesimo attore (punto g.6 da pag. 85 a pag. 88). Parte_1
Infine, ha chiesto di accertare che con il testamento olografo pubblicato dal notaio in data Per_2
02.10.2019 il de cuius ha costituito in favore DEla moglie l'usufrutto sulla villa di Via Bonea n. 53 con tutti i beni mobili ivi presenti, attribuendone la nuda proprietà al figlio e Controparte_3 attribuendo al figlio la proprietà di due appartamenti siti nella Villa SE;
di Controparte_2 accertare e dichiarare che sono oggetto DEla massa da dividere le somme di denaro indicate al punto i) DEle conclusioni DEla citazione (pag. 89); determinare i frutti e gli interessi maturati dalla data di apertura DEla successione sul relictum e sul donatum; determinare, previa riunione fittizia, il patrimonio DE de cuius e accertare la lesione di legittima patita dall'attore, procedendo dunque alla relativa reintegrazione secondo le disposizioni di legge, procedendo infine alla divisione previa collazione. Ancora, l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare che esecutrice P_ testamentaria, è tenuta a rende il conto DEle somme di denaro indicate al punto s) DEle conclusioni DEla citazione (pagg. 90-91) e, in caso di accertata colpa o dolo, condannare la al P_ risarcimento dei danni in favore degli eredi, da quantificarsi in corso di causa, con vittoria di spese e competenze di lite.
A fondamento DEle richieste, ha allegato che in data 07.10.2019 è deceduto a AP P_
lasciando a sé superstiti il coniuge nonché i figli e
[...] P_ Controparte_3
nonché i figli nati dal precedente matrimonio con la sig.ra ovvero CP_2 Controparte_7 [...]
(attore) e che il de cuius, con testamento olografo redatto in Parte_1 AR
3 progressione temporale, dal 6.10.2004 al 7.02.2007, ha affermato che i figli e il coniuge sono stati, tutti, destinatari di beni acquistati o comunque ristrutturati con denaro DE de cuius medesimo;
che con il medesimo testamento il de cuius ha assegnato alla moglie la proprietà di a P_ CP_8
Capri, l'usufrutto vita natural durante DEla Villa di Vico, in via Bonea n. 53, con tutti i mobili e gli arredi, e la nuda proprietà al figlio nonché al figlio la proprietà di due appartamenti CP CP_2 di villa SE (proprietà di via Bonea con ingresso anche da via Sconduci, detta Villa SE); infine, con detto testamento, il de cuius ha disposto che le somme di denaro ancora presenti sui vari conti correnti siano ripartite in parti uguali tra i figli , , e CP_4 Pt_1 CP_2 CP prevedendo che “quello che spetterà a va depositato in banca ed intestato al piccolo Pt_1 figlio di per la sua educazione”. P_ Pt_1
1.2. Con comparsa depositata in data 30.12.2021, si è costituita eccependo in via P_ preliminare l'improcedibilità DEl'azione: per omesso esperimento DEla mediazione obbligatoria;
per non avere integrato il contraddittorio nei confronti DE sig. nato a [...] il Controparte_5
28/10/2003, ed indicato come legatario nel testamento DE de cuius (cfr. pagg 36-37 DEla presente comparsa); per la totale mancanza, nell'azione di riduzione e di reintegro DEla quota di riserva, DEla determinazione DEla lesione mediante il calcolo DEla disponibile e la precisa indicazione DEle pretese donazioni oggetto DEl'azione di riduzione per reintegrare la quota di riserva DEl'attore; per l'inottemperanza DEl'attore all'onere di allegare e comprovare sin dall'inizio DE giudizio tutti gli elementi occorrenti per stabilire, ed in quale misura, la lesione DEla sua quota di riserva, al fine di consentire al Giudice di procedere alla sua reintegrazione;
per non avere indicato, per ciascuno dei circa 50 atti costituenti, ad avviso DEl'attore, donazioni indirette e che dovrebbero concorrere alla formazione DEla intera massa ereditaria, se si tratta di atti dissimulati di donazioni di denaro, donazioni di immobili o donazioni di quote societarie;
per non avere depositato nessuno degli atti indicati in citazione ed oggetto DEla richiesta di accertamento DEla loro natura dissimulata di donazione indiretta e per non avere depositato le visure ipocatastali ultraventennali relative ai beni immobili oggetto DEla richiesta di riduzione e di conseguente reintegro DEla quota di riserva DEl'attore; per non avere dedotto che i terreni ed il fabbricato alla Marina di Equa, oggetto di richiesta di collazione e di riduzione, sono sottoposti a sequestro penale tuttora in corso e finalizzato alla loro confisca sin dal 2016; per non avere integrato il contraddittorio nei confronti di tutte le parti che hanno stipulato gli atti asseritamente simulati;
per aver dato una valutazione arbitraria ed abnorme dei beni oggetto DEle presunte donazioni indirette e/o di disposizioni testamentarie.
Nel merito, ha allegato che l'asse ereditario DE de cuius è costituito dai seguenti beni immobili:
a) un immobile in Vico Equense alla via Bonea, n. 54, riportato in catasto al foglio 7, zona censuaria
3 cat. A/2 classe 6 consistenza vani 13 R.C. 2215,60 (valore dichiarato euro 255.902);
4 b) un appartamento in Vico Equense alla via Nocella n. 3, riportato in catasto al foglio 7, particella
133, subalterno 2, zona censuaria 3, categoria A/2, classe 5, consistenza vani 7, R.C. 994,18 (valore dichiarato euro 125.267);
c) un appartamento in Vico Equense alla via Nocella n. 3 riportato in catasto al foglio 7, particella
133, subalterno 3, zona censuaria 3, categoria A/2, classe 5, vani 5, R.C. 710,3 (valore dichiarato euro
89.476).
È inoltre costituito dai seguenti depositi bancari:
a) l'importo in giacenza presso c/c ordinario n. 0027/295, salvo diverso Controparte_9 accertamento in corso di causa, presuntivamente determinato in misura pari alla giacenza media DE
2019, e cioè in euro 46.852,93;
b) l'importo dei depositi amministrati mantenuti presso in euro 145.907,87 CP_9 Controparte_9
(rapporto 66258/3100/81047764) ed in euro 3.127,77 (rapporto n. 66258/3100/ 8170050).
Ha, poi, allegato che il patrimonio DE de cuius è costituito da beni mobili e arredi stimati dall'attore in euro 350.000,00 e dalle seguenti quote societarie:
a) quota societaria DE 2.5% DEla soc. Il Sireneo d'Aequa;
b) quota societaria DE 1% DEla società agricola Mazzafarro s.n.c..
La inoltre, ha contestato di aver ricevuto liberalità dal coniuge e, pertanto, ha chiesto di P_ accertare e dichiarare che tutti i singoli atti riferiti nelle conclusioni DEl'atto di citazione alla lettera g2 alla medesima siano esclusi dalla collazione ereditaria in suo danno, mancando ogni prova sulla loro pretesa e contestata natura di donazioni indirette;
in via gradata, ha chiesto di accertare e dichiarare che la quota di riserva DE sig. è pari ad un ottavo DEla massa ereditaria Parte_1
e che i beni donatigli eccedono detto limite, con ogni provvedimento consequenziale anche in merito alla sua riduzione ex art. 553 c.c.; sempre in via gradata, di accertare e dichiarare che la quota di riserva DEla è pari a due ottavi DEla massa ereditaria e che i beni attribuitigli dal de cuius P_ rientrano in detta quota e comunque, per l'eventuale residuo, nella disponibile;
accertare e dichiarare che la non ha accettato la nomina ad esecutore testamentario e pertanto rigettare la domanda P_ di rendiconto nei suoi confronti, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.3. Con comparsa depositata in data 30.12.2012, si sono costituiti altresì e Controparte_2 CP
eccependo, in via preliminare, la nullità DEla citazione ex artt. 163 nn. 3, 4 e 5 e 164 c. 4
[...]
c.p.c. nonché l'improcedibilità DEla domanda per omesso esperimento DE tentativo di mediazione e, ancora, l'omessa integrazione DE contraddittorio nei confronti DE legatario , nipote Controparte_5 DE testatore e figlio DEl'attore, nonché la pretermissione quali litisconsorti necessari dei soggetti parte degli atti asseritamente simulati, realizzati dal de cuius in vita, con conseguenziale inammissibilità DEla domanda di riduzione. Hanno eccepito, ancora, l'inammissibilità DEla domanda
5 di accertamento DEla simulazione degli atti di cui è parte il medesimo attore secondo le regole ordinarie in tema di ammissibilità e limiti DEle prove ex artt. 2721 e ss c.c, nonché l'inammissibilità DEla domanda di riduzione per non avere l'attore indicato compiutamente il valore DEla massa e DEla quota di riserva e, dunque, DEla lesione;
si sono associati, inoltre, alle ulteriori preliminari eccezioni sollevate dalla difesa DEla relativamente alla omessa produzione DEle visure P_ ipocatastali e DEla certificazione notarile.
Nel merito, hanno eccepito la avvenuta prescrizione DEle domande di accertamento DEle simulazioni relative degli atti indicati dall'attore quali donazioni indirette dissimulate nonché di ogni azione conseguente alla nullità ex art. 702 c.c. di pretese donazioni di denaro di non modico valore;
hanno chiesto di accertare e dichiarare che tutti i singoli atti riferiti nelle conclusioni DEl'atto di citazione alle lettere g3 e g4 ai convenuti e siano esclusi dalla collazione ereditaria CP_2 Controparte_3 in loro danno, mancando ogni prova sulla loro pretesa e contestata natura di donazioni indirette;
in via ancora più gradata, in caso di rigetto DEle eccezioni preliminari e di accoglimento DEle tesi di controparte in ordine alla natura di donazioni indirette degli atti indicati, in accoglimento DEla domanda riconvenzionale, di accertare e dichiarare che la quota di riserva DE sig. Parte_1
è pari ad un ottavo DEla massa ereditaria e che i beni donatigli eccedono detto limite, con ogni provvedimento consequenziale anche in merito alla loro riduzione ex art. 553 c.c.; per l'effetto, accertare e dichiarare che la quota di riserva di ciascuno dei gemelli e è CP_2 Controparte_3 pari a un ottavo per ciascuno DEla massa ereditaria e che essa è stata lesa dalle donazioni dirette ed indirette DE de cuius in favore DE sig. con conseguente condanna DElo stesso alla Parte_1 reintegra DEle quote loro spettanti come legittimari;
per l'effetto, accertare e dichiarare che gli atti e le disposizioni elencate in comparsa configurano donazioni dirette DE de cuius in favore di Parte_1
e, per l'effetto, condannare a conferire alla massa, a titolo di donatum, il
[...] Parte_1 valore di quanto egli stesso asserisce essergli stato donato – direttamente o indirettamente – dal padre
(beni indicati alle pagg. 79-81 DEle conclusioni DEla comparsa); sempre in via gradata, determinare i frutti DEle cose e interessi sulle somme maturati dalla data di apertura DEla successione – o da quella che risulterà di Giustizia - sul relictum e donatum, quantificati quanto a in Controparte_10
Euro 10.000,00 mensili essendo l'immobile locato come struttura ricettiva per ricevimenti e albergo, per in una percentuale pari al 3% annuo DE suo valore: Euro 60.000,00 per le selve Parte_2
Euro 20.000,00 annui e a quantificarsi nella diversa maggiore somma maturata in corso di causa;
reintegrare la quota di legittima spettante ai RM e riducendo le CP_2 Controparte_3 donazioni (dirette e indirette) ricevute dall'attore nei modi e termini di cui all'art. 559 c.c. e nei termini di cui all'art. 560 c.c. e/o comunque nei termini imposti dal codice;
dichiarare, all'esito Parte_1 tenuto alla collazione dei beni immobili, somme di denaro, ricevuti e/o acquisiti dal de cuius
[...]
6 attraverso le menzionate donazioni dirette e donazioni indirette;
sempre in via gradata, dichiarare tenuto alla collazione DEle somme di denaro relative ai frutti e agli interessi Parte_1 conseguiti successivamente alla data di apertura DEla successione e maturati sui beni oggetto DEle liberalità e, formata la massa e preso atto DElo stato di comunione ereditaria, disporre, per l'effetto, comodo progetto di divisione DEle somme di denaro e di tutti i beni oggetto DEle disposizioni testamentarie, donazioni dirette e indirette attribuendo a ciascun coerede quanto ex lege dovutogli; con vittoria di spese e competenze di lite.
1.4. Con comparsa depositata in data 29.12.2021, si è costituita che, in via AR pregiudiziale, ha chiesto di dichiarare la domanda attorea improcedibile per non aver l'attore esperito il preventivo tentativo di mediazione obbligatoria;
nel merito, ha chiesto di dichiarare aperta la successione di nato a [...] il [...] e deceduto in AP il Controparte_5
7/10/2019; accertare e dichiarare che la convenuta è erede necessaria e legittima DE genitore accertare e dichiarare che gli altri eredi legittimi di sono il Controparte_5 Controparte_5 coniuge e accertare e P_ Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 dichiarare che il de cuius in vita ha effettuato donazioni dirette ed indirette anche successivamente al
2007, anno in cui è stato redatto il testamento olografo, e conseguentemente ricostruire l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare rientrante nella massa ereditaria, anche tenendo conto di queste successive donazioni;
rigettare in fatto e diritto la domanda attorea di condanna nei confronti DEla convenuta in quanto l'attore ha inserito nella massa ereditaria dei beni che già Parte_1 spettavano alla germana in virtù DEla successione e, in ogni caso, ha AR _7 accresciuto in maniera abnorme il valore dei beni DEla germana creando così i AR presupposti per una inammissibile e infondata domanda di restituzione a danno DEla convenuta, ed al contempo ha effettuato una valutazione dei beni di sua proprietà assolutamente inferiore all'effettivo loro valore. In via riconvenzionale, chiedeva di: accertare e dichiarare che il de cuius - come risulta dallo stesso testamento olografo - in vita ha effettuato le donazioni dirette e indirette elencate nella parte motiva a P_ Parte_1 Controparte_2 CP
ed in piccola parte a di beni immobili e mobili i cui valori al momento
[...] CP_4 Pt_1 DEl'apertura DEla successione superano nettamente il valore DEla quota di legittima che spetterebbe alla convenuta e sono quindi da ritenersi lesive;
ricostruire ed accertare il valore AR DEl'intero patrimonio ereditario DE de cuius, escludendo dalla massa ereditaria di Controparte_5 quei beni appartenenti all'eredità de a cui la aveva diritto, e tenendo conto DEle _7 Pt_1 donazioni dirette e indirette effettuate dal de cuius dichiarandone la loro nullità nella parte in cui ledono la quota di legittima DEla convenuta;
accertare e determinare, previa riunione fittizia DE
“relictum”, DE “donatum” e dei frutti maturati sul relictum e sul donatum dalla data di apertura DEla
7 successione, che la massa ereditaria non ha un valore inferiore a € 56.000.000,00 o DEla diversa somma anche maggiore che sarà accertata in corso di causa e conseguentemente determinare la quota disponibile DE de cuius ai sensi di legge;
conseguentemente, accertare e dichiarare che la legittima DEla dott.ssa è stata lesa in quanto l'unico bene ricevuto in eredità dal de cuius e AR non rientrante nell'eredità de è esclusivamente la donazione di denaro pari a Lire 650.000,00 _7
(circa € 335.000,00) relativa alla vendita DE terreno sito in Chiaiano;
reintegrare, conseguentemente, la quota di legittima spettante alla riducendo le donazioni dirette e indirette AR effettuate sia prima che dopo la redazione DE testamento, nei termini di cui all'art. 559 cod. civ. e seguenti;
dichiarare, all'esito, comunque P_ Controparte_2 Controparte_3 tenuti alla collazione dei beni mobili e immobili, somme di denaro, ricevuti o Parte_1 acquisiti dal de cuius attraverso disposizioni testamentarie, permute, atti di compravendita, donazioni dirette e indirette;
dichiarare, all'esito, comunque P_ Controparte_2 CP tenuti alla collazione DEle somme di denaro relative ai frutti e agli interessi
[...] Parte_1 conseguiti successivamente alla data di apertura DEla successione e maturati sui beni oggetto di liberalità e disposizioni testamentarie DE de cuius, nell'indebito possesso di uno o più coeredi e, formata la massa e preso atto DElo stato di comunione ereditaria, disporre per l'effetto comodo progetto di divisione DEle somme di denaro e di tutti i beni oggetto DEle disposizioni testamentarie, donazioni dirette e indirette attribuendo a ciascun coerede quanto ex lege dovutogli; accertare e dichiarare che esecutrice testamentaria, è comunque tenuta a rendere conto DEle P_ operazioni effettuate in seguito al 2007 e cioè in tempo successivo alle disposizioni testamentarie o comunque inerenti al patrimonio de de cuius fino al giorno DEla morte;
con vittoria di spese e competenze di lite.
1.5. Con comparsa depositata in data 24.01.2022, si è costituito altresì , nipote DE Controparte_5 de cuius, al sol fine di rendere integro il contraddittorio, evidenziando l'irrilevanza DEle domande reciprocamente spiegate dalle parti sulla propria posizione riservandosi di agire nei confronti DEl'esecutrice testamentaria, in caso di mancata corresponsione DEla somma oggetto DE legato disposto in proprio favore.
1.6. Alla prima udienza celebrata in data 26.01.2022, vista l'eccezione di improcedibilità DEla domanda e considerato che non risultava esperita la mediazione, è stato assegnato un termine a tal fine;
in seguito, preso atto DEl'esito negativo DEla mediazione e DEla proposizione da parte DEl'attore di querela di falso, in via incidentale, avente ad oggetto la scrittura DE 3.7.2000 depositata dai convenuti e , all'udienza DE 11.01.2023 è P_ Controparte_3 Controparte_2 comparsa personalmente la parte attrice dichiarando di voler proporre querela di falso e le parti convenute, interpellate al riguardo, hanno dichiarato di volersi avvalere DEla scrittura;
pertanto, con
8 ordinanza DE 31.01.2023, è stata fissata l'udienza per il deposito DEl'originale DEla scrittura privata e sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. già in precedenza richiesti dalle parti.
Con ordinanza DE 25.07.2023, a scioglimento DEla riserva assunta in data 31.05.2023, è stata rigettata l'istanza di sospensione DE giudizio avanzata dalla parte attrice, sono state disattese le istanze di prova orale e di ordine di esibizione ed è stata disposta c.t.u. grafologica;
espletata c.t.u. e ritenuta la causa matura per la decisione sulle questioni preliminari, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in sostituzione DEl'udienza DE 29.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
2. Tanto premesso in punto di fatto, la prima questione oggetto di decisione attiene alla querela di falso proposta in via incidentale, avente ad oggetto la scrittura DE 3.7.2000 depositata dai convenuti , e . P_ Controparte_3 Controparte_2
E' opportuno premettere, vista la reiterata richiesta di sospensione DE giudizio e di revoca DEl'ordinanza DE 25.07.2023, che pur ricorrendo priorità logica DEla decisione sulla falsità rispetto alla definizione DEla causa - contribuendo essa, nella specie, all'accertamento DE donatum, prodromico rispetto alla spiegata azione di riduzione - la sospensione non è necessaria se la querela sia proposta, in via incidentale, innanzi al tribunale, sussistendo invece tale necessità solo nella diversa ipotesi in cui la competenza sulla querela spetti ad un giudice diverso da quello davanti al quale è presentata (cfr. Cassazione civile sez. I, 07/06/1988, n. 3880 già richiamata nell'ordinanza DE 31.01.2023: “[…] là dove il dualismo di competenze non si pone (come nella ipotesi di proposizione DEla querela dinanzi al tribunale, quale che sia il grado DE giudizio, o di appello DEla relativa decisione), la sospensione, proprio per effetto DEla concentrazione nello stesso organo dei giudizi sul falso e sul merito, non è affatto necessaria (cfr. art. 225 c.p.c.), anche se, nell'unità DE contesto, logicamente prioritaria è la decisione sulla dedotta falsità. Né la necessità DEla sospensione può desumersi dalla disposizione DEl'art. 227 c.p.c., la quale, anzi, fornisce la prova DE contrario, poiché non l'autorità DEl'accertamento DE falso, ma (solo) la sua esecuzione è subordinata al passaggio in giudicato DEla relativa sentenza”).
Dunque, vanno confermate le considerazioni già esposte dal G.I. nella ordinanza DE 25.07.2023 in merito alla richiesta di sospensione DE giudizio.
2.1. Passando ad analizzare la domanda, va innanzitutto affermata l'ammissibilità DEla querela in esame ai sensi DEl'art. 221, comma 1, c.p.c., essendo stata la stessa proposta in via incidentale, a mezzo di procuratore speciale (cfr. procura depositata in data 15.09.2022). Invero, come osservato dalla Suprema Corte, “In tema di querela di falso, la procura speciale soddisfa i requisiti di cui all'art.
221, comma 2, c.p.c., ove dall'atto risulti che il rappresentato abbia consapevolezza DEla falsità di taluni documenti essenziali prodotti in giudizio e nel mandato siano specificati i documenti da
9 impugnare con la volontà esplicita di proporre querela, senza, peraltro, che occorra individuare i documenti allorché la procura sia conferita al difensore a margine o in calce alla citazione per la proposizione DEla querela in via principale poiché il collegamento con l'atto su cui è apposta elimina ogni incertezza sull'oggetto di essa” (Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 16919 DE 19 agosto 2015). Nella specie, infatti, la procura speciale è stata conferita al difensore proprio per la proposizione DEla querela in corso di causa. D'altra parte, l'attore è anche comparso personalmente all'udienza DE
11.01.2023 confermando la volontà di proporre la querela.
Inoltre, occorre precisare l'ammissibilità DEla proposta azione giudiziaria anche ai sensi DEl'art. 221, comma 2, c.p.c., alla cui stregua l'atto con cui viene promossa la querela di falso, in via principale od in corso di causa, deve contenere, a pena di nullità insanabile e, quindi, di inammissibilità DEla querela medesima, l'indicazione degli elementi e DEle prove DEla falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente alla proposizione DEla querela), salvo che la falsità sia rilevabile ictu oculi dal documento impugnato e non occorrano indagini particolari per stabilirla (cfr. Cass. civ., nn. 6383/1988, 8230/1990). Nel caso di specie l'attore ha indicato gli elementi e le prove DEla falsità, impugnando la firma apposta sulla suddetta scrittura privata e chiedendo ammettersi CTU grafologica al fine di dimostrare la dedotta falsità DEla sottoscrizione.
Occorre chiarire l'ammissibilità DEla proposta querela sotto un ulteriore profilo.
Difatti, alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata deve ritenersi consentita, oltre la facoltà di disconoscerla (così facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione, con la conseguente assunzione DE relativo onere probatorio), anche la possibilità alternativa di proporre querela di falso - senza in tal modo riconoscere, né espressamente, né tacitamente, la scrittura medesima - al fine di contestare la genuinità DE documento;
ciò perché, in difetto di limitazioni di legge, non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più gravoso, ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè DEla completa rimozione DE valore DE documento con effetti erga omnes e non nei soli riguardi DEla controparte (cfr. S.S.U.U. n.
3734/86, conf. sent. nn. 2699/92, 3833/94, 19727/03, 1789/07 richiamate da Cassazione civile sez. II
- 15/02/2017, n. 3990).
Ciò detto, è opportuno evidenziare che i convenuti e i RM e P_ Controparte_2
hanno dedotto che, con la scrittura privata oggetto di verifica, l'attore ha riconosciuto di aver CP ricevuto in donazione dal de cuius il complesso immobiliare di , compresi gli oneri di Parte_3 manutenzione e di ristrutturazione DElo stesso, eseguiti interamente a spese DE medesimo de cuius.
Dunque, secondo la ricostruzione offerta dai convenuti - a differenza di quanto sostenuto dall'attore
- la liberalità non ha avuto ad oggetto solo l'immobile ma anche l'ulteriore somma complessiva di euro 1.913.725,80 oltre interessi corrisposti sul mutuo decennale, così ripartita:
10 a) euro 1.032.913,80 oltre interessi corrisposti come da contratto di mutuo fondiario decennale acceso per la ristrutturazione DEl'immobile con atto DEl'11.6.1999 rep. 137639;
b) euro 774.100,00 per ulteriori finanziamenti infruttiferi di interessi in favore DEla società
[...]
Parte_4
c) euro 106.712,00 quale ulteriore somma versata dal de cuius.
Hanno, inoltre, allegato che detta circostanza è stata confermata proprio dall'attore sottoscrivendo la menzionata scrittura oltre che dalle dichiarazioni contenute nel testamento;
che, dunque, il valore DEle attribuzioni in favore DEl'attore è complessivamente pari ad euro 15.378.833,70 senza dover sottrarre alcuna spesa, come invece sostenuto dall'attore, il quale non ne ha dimostrato l'esborso.
A fronte di ciò, l'attore ha ammesso che la proprietà DE fondo rustico con fabbricato rurale in Vico
Equense località Punta Scutolo, in catasto al foglio 14, p.lle 99, 101, 263 e foglio 4, p.lla 100 ente urbano e promiscui e fabbricato in Vico Equense via San Bernardino, località , con annesso Parte_3 fondo, in catasto urbano foglio 1, p.lla 423, sub 1, sub 6, sub 7, sub 8 e sub 9 ed annesso fondo rustico in catasto terreni al foglio 11, p.lle 130, 520, 690, 775, 776 e 523/1, foglio 11, p.lle 518 e 774, costituiscono oggetto di una donazione indiretta DE de cuius in proprio;
al contempo, ha allegato che, nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentate di Controparte_11
ha contratto: 1) con rogito per Notaio DEl'11/6/1999, rep. n. 137639 un
[...] Per_3 finanziamento (durata decennale) di credito fondiario per l'importo di lire 2.000.000.000, con ipoteca accesa sui beni di proprietà DEl'istante datore d'ipoteca; 2) con rogito per Notaio DE Per_3
23/4/2007, rep. n. 177792 un finanziamento (durata quindicennale) di credito fondiario per l'importo di euro 400.000,00, con ipoteca accesa sui beni di proprietà DEl'istante mutuatario e datore d'ipoteca; ha sostenuto che le somme date a credito sono state tutte restituite e pertanto vanno decurtate dal valore DEl'immobile oggetto di liberalità. Pertanto, secondo la prospettazione attorea (punto 9.16 atto di citazione pag. 53) alla data di apertura DEla successione, il valore dei beni immobili in località
Punta Scutolo e AN intestati a va quantificato in euro 2.741.460,00 e ai fini Parte_1 DEla formazione DEla massa deve essere determinato in euro 641.460,00 dovendo essere detratto l'importo di euro 2.100.000,00.
È chiaro, allora, che risulta determinante verificare se effettivamente le spese sostenute per la ristrutturazione debbano essere o meno scomputate o siano state oggetto di liberalità.
Orbene, il tenore DEla scrittura è il seguente: “Il sig. […] dichiara e riconosce che Parte_1 la provvista di denaro necessaria per l'acquisto di tutti i beni immobili allo stesso risultanti intestati
a tutt'oggi, gli è stata fornita dal genitore Dott. interamente. Allo stato rimangono Controparte_5
a lui definitivamente intestati: 1) in AN (Vico Equense) con annesso terreno Controparte_10 di circa 13000 mq;
2) terreno con annessa casa colonica in località in Vico Equense. Pt_2
11 In particolare riconosce che il genitore Dott. si è assunto altresì l'onere di pagare Controparte_5 per intero i costi per la ristrutturazione di così come da progetto approvato dalla Controparte_10
Soprintendenza competente”.
Sul punto, il Collegio osserva che la relazione tecnica, svolta con l'ausilio DE CTU dott.ssa Per_4
dopo un attento esame DEla scrittura, ha consentito di acclarare che la firma apposta in calce al
[...] documento disconosciuto è riconducibile alla mano di . Parte_1
Dette conclusioni costituiscono l'esito di un iter procedimentale e motivazionale altamente approfondito, coerentemente ed esaustivamente argomentato attraverso una adeguata valutazione di tutte le caratteristiche proprie DE tratto grafico in esame, per cui possono essere pienamente condivise e fatte proprie dal tribunale.
Il c.t.u., in particolare, ha concluso che “Nel caso in esame è emerso dai confronti effettuati tra la sottoscrizione in verifica e quelle autografe che vi siano concordanze oggettive concernenti le componenti intrinseche DE grafismo, ossia quei contrassegni altamente individualizzanti e peculiari DEla scrittura, quali: il ductus, l'abilità grafomotoria, il ritmo scrittorio, la direzione, il ritmo di inclinazione, l'iter formativo DEle lettere, i rapporti dimensionali, la pressione, la velocità.
Nelle firme autografe sono state riscontrate peculiarità grafiche e gestuali altamente individualizzanti convergenti con quelle rinvenute nella firma in verifica. Le convergenze riscontrate che fanno propendere per la autografia DEla firma in verifica riguardano: la gestualità grafica (che nasce dalle modulazioni soggettive DE movimento scrittorio), gli aspetti strutturali (che danno concretezza all'iter formativo DEle lettere e ai rapporti tra le stesse) e gli aspetti formali (ossia gli elementi esteriori e morfologici). In particolare, come ampiamente dedotto nel presente elaborato, si sono riscontrate similarità significative relative all'iter formativo DEle lettere, agli aspetti strutturali, al ritmo scrittorio, alla tenuta DE rigo, alla direzione e velocità DE tracciato, al grado di abilità e variabilità grafomotoria”.
In particolare, il consulente ha adoperato - come indicato all'atto DE conferimento DEl'incarico- le firme autografe DE sig. apposta in calce all'originale DEla procura speciale per Parte_1 notar atato 18.04.1990 (rep. 11306 - racc. 3725); sull'originale DEl'atto di cessione Persona_5 quote per notar stipulato il 03.07.2000 (rep. 856 - Racc. 542); sull'originale Persona_6 DEl'atto di cessione quote per notar stipulato il 03.07.2000 (rep. 858 - Racc. Persona_6
544); in calce alla procura alle liti datata 20.09.2021; in calce al verbale di inizio operazioni peritali DE 15.01.2024, nonché il saggio grafico vergato in data 15.01.2024. Esse sono state valutate in base ad un ordine cronologico, ossia dalle più vetuste a quelle più coeve, al fine di verificare l'evoluzione grafomotoria nel lasso di tempo preso in considerazione;
l'ambito di variabilità grafica e l'abilità grafomotoria DE soggetto, anche al fine di individuare eventuali automatismi ricorrenti (gesti
12 automatizzati). Ciò premesso, il c.t.u. ha rappresentato che “dall'analisi DEle numerose sottoscrizioni autografe DE sig. da un lato, è emersa una certa variabilità - nella velocità Parte_1 esecutiva, nel ritmo di continuità, nel grado di definizione letterale - e, dall'altro, si è riscontrata una tendenziale omogeneità dei vari parametri grafici che verranno nel dettaglio in breve analizzati.
Infatti è stato possibile esaminare e valutare un materiale comparativo molto ampio che ha coperto un considerevole lasso temporale (alcune firme autografe sono state apposte nel medesimo giorno in cui è stata vergata la sottoscrizione oggetto di disconoscimento).
In ogni caso, si è rilevata la presenza di molte costanti di valore e, soprattutto, DEle medesime gestualità, automatizzate e ricorrenti (il riferimento è soprattutto, come sarà dettagliatamente illustrato infra, alla dinamica esecutiva ed all'iter formativo DEla minuscola “i”, alla modalità di esecuzione DEla lettera minuscola “d” DE cognome, nel ritmo di continuità, nella costruzione DEla lettera “s” collegata in maniera funzionale al successivo grafema che si proietta sempre al di sotto DE rigo di base).
Infatti nonostante il considerevole range temporale il sig. ha preservato peculiarità Parte_1 grafiche altamente personali ed individualizzanti che si rinvengono anche nelle firme più recenti ed attuali. Tali modalità, come verrà poi ampiamente evidenziato, si sono riscontrate anche nella firma oggetto di verifica. Va comunque osservato che il grafismo DE sig. evidenzia una Parte_1 buona abilità grafomotoria giacché lo stesso, nonostante conservi alcuni elementi grafici DE moDElo scolastico appreso, presenta personalizzazioni e gestualità individualizzanti.
Dall'analisi DEle sottoscrizioni autografe DE sig. si è quindi riscontrato che le Parte_1 firme, pur nella loro variabilità, risultano tra di loro automatizzate”.
Dunque, il consulente ha concluso che la firma in verifica e quelle autografe convergono nel ductus ovvero presentano una fluidità personale spontanea;
presentano una buona abilità grafomotoria, in particolare, nonostante la presenza di alcuni elementi grafici più scolastici o convenzionali, il grafismo in generale presenta personalizzazioni ed elementi grafici individualizzanti. In particolare,
“la lettera minuscola “i” DE nome, come nella firma oggetto di contestazione, viene vergata riproducendo come schema costruttivo la forma di una specie di uncino. Si tratta di una peculiarità grafica altamente personale, individualizzante ed automatizzata, tanto da riscontrarla in tutte le firme autografe analizzate (che si ricorda ricoprono un lasso temporale molto ampio pari circa a 30 anni). Par L'occhiello DEla lettera minuscola “d” DE cognome “ risulta essere staccato rispetto all'asta.
L'asta DEla lettera d prevede inoltre un gesto finale leggermente ricurvo verso l'alto.
Spesso la lettera maiuscola “R” DE cognome (tenuto conto DEl'ambito di variabilità grafomotoria DE sig. viene eseguita riproducendo il moDElo DEla lettera in stampato Parte_1 maiuscolo.
13 In una DEle comparative più coeve alla verificanda (A3) individuiamo la medesima modalità esecutiva DEla lettera minuscola “s” DE secondo nucleo letterario DE cognome, che viene vergata ricreando una specie di piccola asola non ben formata nella parte inferiore, collegata funzionalmente al successivo grafema “a” che in tutte le firme oggetto di comparazione, come per quella in verifica, prevede un gesto finale che si proietta verso il basso, cadendo al di sotto DE rigo di base”.
Le firme, infine, convergono nel ritmo di inclinazione, nella direzione DE tracciato e tenuta DE rigo, nei rapporti dimensionali, nel ritmo scrittorio, nella pressione e nella velocità.
Dunque, sulla base DEle risultanze DEla consulenza tecnica d'ufficio, deve concludersi che la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura è riconducibile a . Parte_1
Al riguardo, occorre precisare che il Collegio ritiene di confermare le determinazioni cui è pervenuto il G.I. in merito al rigetto DEl'istanza di rinnovazione DEla consulenza avanzata nell'interesse di
[...]
. Parte_1
Infatti, il CTU ha risposto esaustivamente a tutti i rilievi critici sollevati, come si evince dalla relazione depositata contenente la risposta alle osservazioni dei consulenti di parte cui si rinvia. In particolare, va evidenziato che il c.t.u., ha precisato che le firme oggetto di comparazione sono stata tutte analizzate e riportate in maniera completa ed analitica nell'elaborato peritale e che le immagini DEle comparative utilizzate per i confronti sono state scelte solo a scopo illustrativo ed esplicativo.
Correttamente, poi, il c.t.u. non ha tenuto conto DEla firma comparativa utilizzata dal c.t.p. attoreo in quanto non autorizzata.
Dunque, per il complesso DEle ragioni esposte, la domanda di accertamento DEla falsità DEla sottoscrizione apposta in calce alla menzionata scrittura privata, avanzata in via incidentale da
[...]
, va rigettata. Parte_1
La natura definitiva di tale pronuncia impone la statuizione anche sulle spese di lite che seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in favore dei convenuti nonché P_ CP_2
e che hanno inteso avvalersi DEla scrittura, applicando il DM 55/14 come
[...] CP modificato dal DM 147/22, tenuto conto DE valore indeterminabile DEla controversia e applicando i parametri minimi in ragione DEl'attività concretamente espletata nelle differenti fasi e DEla natura documentale DEla controversia. Nulla, invece, va disposto nei rapporti con e con AR
, estranei alla trattazione DEla suddetta questione. Controparte_5
3. Ulteriore questione preliminare è quella afferente alla ricostruzione DEla massa DE patrimonio DE de cuius, ai fini DEla esperita azione di riduzione per lesione di legittima.
3.1. In via preliminare, va dichiarata aperta la successione di , nato a [...] il Controparte_5
7.10.2019 e deceduto a AP il 7.10.2019, specificando che la stessa è regolata in parte dalla legge
(eredi legittimi: quale coniuge, e i figli , , e P_ Parte_1 CP_2 CP
14 ) e in parte dal testamento olografo pubblicato dal notaio in data 02.10.2020 CP_4 Persona_7 rep. 776, racc. 575. In particolare, con detto testamento il de cuius così disponeva “a lascio CP la nuda proprietà di casa mia, , in via Bonea, n. 53, mentre ne assegno con il presente P_1 testamento l'usufrutto vita natural durante a mia moglie . A mia moglie lascio l'usufrutto e tutto P_ ciò che nella villa è contenuto, arredi, mobili, nulla escluso ed eccettuato. A lascio la CP_2 proprietà di due appartamenti (uno è stato da me assegnato con finta permuta a ) di Villa CP_4
SE, sempre che nella mia vita non abbia disposto diversamente”.
Con riguardo ai depositi bancari, disponeva quanto segue: “Presso alcune banche italiane ci sono somme e titoli che, nel tempo, si sono assottigliati avendo io dovuto ristrutturare i beni di cui al presente testamento (la casa di , , Villa Clementina, i beni DEla marina, CP_4 Controparte_10
Villa ), dette somme (AN di AP, banca DE IN, banca nazionale DE Lavoro Pt_1
Marina) devono essere ripartite in parti uguali tra , , e . Quello CP_4 Pt_1 CP_2 CP che spetterà a va depositato in banca ed intestato al piccolo figlio di Pt_1 P_ Pt_1 per la sua educazione”.
3.2. Ciò detto, vanno preliminarmente disattese le eccezioni di improcedibilità per omessa mediazione, nonché di inammissibilità DEla domanda di riduzione per lesione di legittima proposta dall'attore in qualità di legittimario e di divisione.
Quanto al primo profilo, è pacifico che alla prima udienza di trattazione è stato assegnato un termine per instaurare la mediazione che, come risulta dagli atti, ha avuto esito negativo.
Quanto al profilo DEla improcedibilità per la mancanza DEla determinazione DEla lesione mediante il calcolo DEla disponibile e la precisa indicazione DEle pretese donazioni oggetto DEl'azione di riduzione per reintegrare la quota di riserva DEl'attore, è sufficiente osservare che “nel caso di esercizio DEl'azione di riduzione, il legittimario ancorché abbia l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore DEla massa ereditaria, nonché di conseguenza quello DEla quota di legittima violata, senza che a tal fine sia necessaria l'indicazione in termini numerici DE valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e DEla conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione DEla riserva. Peraltro, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il relictum e di donazioni poste in essere in vita dal de cuius, anche in vista DEl'imputazione ex se, ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione DEle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro DEla lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti
15 dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime DEle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova” (cfr. Cassazione civile sez. II, 02/09/2020, n.18199). Dunque, è evidente come, nel caso di specie, l'attore abbia quantomeno allegato tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione DEla riserva. Da ciò consegue il rigetto anche DEl'eccezione di nullità DEl'atto di citazione ex artt. 163 nn. 3, 4 e 5 e 164 c. 4 c.p.c., avanzata dalla difesa di Controparte_2
e . CP
Altrettanto irrilevante è il mancato deposito DEla relazione notarile o DEle visure ipotecarie, avendo la giurisprudenza di legittimità precisato che nei giudizi di scioglimento DEla comunione (domanda nella specie proposta) “la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita DE bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità DEla domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini DEl'opponibilità DEle statuizioni adottate. Ciò vale anche nel caso in cui si debba procedere alla vendita DEl'immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano necessariamente acquisire a tutela DE terzo acquirente, ma a tale esigenza sovraintende d'ufficio il giudice DEla divisione, il quale, nello svolgimento DE potere di direzione DEle operazioni, può ordinare alle parti la produzione DEla documentazione occorrente o avvalersi DE professionista DEegato alla vendita” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, n.10067).
Non può, poi, certamente determinare l'inammissibilità DEla domanda la circostanza che non sia stato evocato in giudizio nato a [...] il [...], indicato come legatario nel Controparte_5 testamento DE de cuius, che comunque con comparsa di intervento volontario si è costituito rilevando la propria sostanziale estraneità alla vicenda in questione e riservandosi di agire in caso di mancata attuazione DEla disposizione a titolo particolare contenuta nel testamento in sproprio favore.
3.3. Fatte queste premesse, per ricostruire il patrimonio DE de cuius ai fini DEla riunione fittizia, è necessario individuare con esattezza se vi sono state donazioni in vita.
È opportuno fare una premessa di carattere generale.
Patte attrice, come si evince dall'atto di citazione e dalle precisazioni contenute nella memoria istruttoria I termine, non ha inteso proporre alcuna domanda di simulazione ma, nell'elencare specifici atti che hanno interessato il coniuge DE de cuius e i figli, ha chiesto di accertarne la natura di
“donazione indiretta”. Ciò emerge in maniera inequivoca dalla lettura DEla memoria istruttoria I termine, in cui l'attore nel contrastare l'avversa eccezione di non integrità DE contraddittorio, ha dedotto quanto segue: “al Tribunale è stato chiesto di accertare e dichiarare che i rogiti e tutto quant'altro oggetto DEle contestate liberalità hanno natura e costituiscono donazioni indirette o comunque dissimulano - nel senso di celano e mascherano - donazioni indirette (come giurisprudenza
16 consolidata sostiene nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione giacché l'attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione DEle parti ed alla quale, pertanto, non si applicano i limiti alla prova testimoniale – in materia di contratti e simulazione – che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo); è, conseguenzialmente, escluso qualsiasi presupposto per la chiesta integrazione DE contraddittorio”.
Evidente è la differenza tra la simulazione e la liberalità indiretta e, pertanto, differente è la domanda di accertamento DEla liberalità indiretta rispetto alla domanda di simulazione: “la donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, DE contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dalla donazione simulata, in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà DEle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito;
ne consegue che alla donazione indiretta non si applicano le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417 c.c. e che la prova DEl'effettiva natura liberale DEla fattispecie negoziale può essere data anche a mezzo presunzioni, pur nel caso in cui non si alleghi a fondamento DEla pretesa la qualità di legittimario” (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. II, 12/07/2024, n.19230).
Dunque, fatta questa preliminare considerazione, nella fattispecie in esame, l'attore ha chiesto di accertare che il de cuius, realizzando gli atti di seguito indicati, ha voluto realizzare una finalità ulteriore rispetto al negozio posto in essere e, quindi, l'altrui arricchimento con un intento di liberalità.
A supporto, l'attore ha allegato che il testamento olografo, pubblicato dal notaio in Persona_7 data 02.10.2020 rep. 776, racc. 575 scritto in progressione temporale dal 6.10.2004 al 7.02.2007, costituisce la chiave per addivenire alla conclusione che gli atti menzionati in citazione non sono altro che il frutto di donazioni indirette DE de cuius in favore DE coniuge e dei figli. In particolare, in tal senso deporrebbero le seguenti espressioni contenute nel testamento: “Tutti i beni intestati ai miei figli – tutti senza eccezione – sono stati acquistati con denaro mio. Anche quelli provenienti dai
[...]
a seguito di un pesante oneroso accordo che mi costò – tra tasse, avvocati e denaro dato Pt_5 in cambio ai – una somma enorme almeno per l'epoca ammontante a più di tre miliardi, Parte_5 somma per quell'epoca e per le condizioni in cui si trovavano quei beni, era una cifra che solo per sano principio mi decisi a spendere essendo essa più DE valore stesso di quei beni 7 che non solo erano fatiscenti ma che erano anche occupati da coloni che mi costarono altro denaro, oltre a liti giudiziarie di ogni genere. Quei beni man mano io li ho intestati ai miei figli - In effetti anche quando si è trattato di vendita con me o con si è trattato di finte vendite - Si è trattato in effetti Parte_5 di vere e proprie donazioni da me fatte spontaneamente ai figli ed anche a mia moglie - P_
17 Donazioni eque, che rimangono come tali e che nessuno, dico nessuno dovrà mai mettere in discussione. Ognuno si tenga i beni di cui, a qualsiasi titolo, è in possesso e, sapendo che si tratta per tutti di donazioni fatte da me a loro favore, non mettano mai in 8 discussione”.
Circa la portata DEla dichiarazione confessoria contenuta in un testamento, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nella controversia promossa dai legittimari che agiscono in riduzione e per l'accertamento di una donazione dissimulata compiuta dal de cuius in favore di altro legittimario istituito erede, la dichiarazione contenuta nel testamento, con la quale il medesimo testatore assuma di aver donato il bene apparentemente venduto, deve quindi essere assimilata ad una confessione stragiudiziale, trattandosi di affermazione vantaggiosa per i legittimari e sfavorevole per l'erede, al quale il valore confessorio di tale dichiarazione può essere opposto in quanto subentrante nella medesima situazione DE proprio dante causa” (arg. da Cass. Sez. 2, 15/05/2013, n. 11737; Cass. Sez.
2, 05/08/1985, n. 4387). Ne consegue che la dichiarazione confessoria contenuta nel testamento, ai sensi DEl'art. 2735 c.c. comma 1 seconda parte, pur non avendo efficacia di prova legale, non è valutabile alla stregua di un mero indizio, ma è mezzo di prova diretta, su cui il giudice può basare il proprio convincimento in esito al libero apprezzamento (arg. da Cass. Sez. L, 18/06/2020, n. 11898;
Cass. Sez. L, 15/12/2008, n. 29316; Cass. Sez. 3, 05/02/2002, n. 1513; Cass. Sez. L, 11/04/2000, n.
4608; Cass. Sez. 2, 09/09/1997, n. 8748; Cass. Sez. 2, 30/11/1989, n. 5264; Cass. Sez. 2, 10/02/1987,
n. 1425; Cass. Sez. 2, 11/06/1983, n. 4012).
Orbene, alla luce dei principi esposti, occorrerà apprezzare la portata di suddetta dichiarazione rispetto ai diritti fatti valere in giudizio e alle azioni effettivamente proposte, unitamente agli ulteriori elementi di prova offerti dalle parti.
Pertanto, è opportuno affrontare separatamente la questione analizzando la posizione dei singoli coeredi.
Posizione di P_
Occorre, ora, analizzare gli atti indicati al punto g.
2. pagg. 65 e ss DEla citazione che, a dire DEl'attore, costituirebbero liberalità realizzate dal de cuius in favore DEla moglie P_
1) Investimento di denaro DE de cuius per la realizzazione DEl'autorimessa alla via Luigi De
Feo n. 2 bis di Vico Equense e realizzazione DEla autorimessa da parte DEla Recupero s.r.l..
L'attore ha dedotto che soci DEla Recupero s.r.l. erano titolare di una quota pari al P_
99,13% DE capitale sociale, e la figlia titolare di una quota pari allo 0,87% DE AR capitale sociale;
che la società Recupero s.r.l. anche successivamente al febbraio 2007 (data di redazione DE testamento olografo) e sino al 27.09.2019 è stata governata dal de cuius che, infatti, ha assunto formalmente il ruolo di amministratore dal maggio 2010 al settembre 2019. Dunque, secondo
18 la prospettazione attorea, l'autorimessa sarebbe stata realizzata con conferimento di denaro DE de cuius, integrando dunque una liberalità in favore DEla e DEla . P_ AR
A fronte di ciò, la convenuta ha dedotto che il suolo su cui è stata costruita P_
l'autorimessa era già di proprietà DEla Recupero s.r.l. e che la realizzazione DEl'autorimessa è stata effettuata dalla società con denaro proprio ed attraverso permute con i posti macchina realizzati in favore DEla società appaltatrice dei lavori;
che, in ogni caso, l'investimento di denaro costituirebbe,
a voler tutto concedere, una donazione nulla ex art. 702 c.p.c. in favore DEla società e non dei soci, per cui l'azione avrebbe dovuto essere diretta contro la società Recupero s.r.l. e non contro la
P_
Orbene, secondo la prospettazione DEl'attore, mediante conferimento di denaro DE de cuius in favore DEla società Recupero s.r.l., vi sarebbe stato un incremento DE patrimonio immobiliare DEla società mediante la costruzione DEla menzionata autorimessa;
pertanto, il conferimento di denaro è stato strumentale alla costruzione DE bene e, dunque, configura una liberalità indiretta.
La domanda va rigettata.
La sola circostanza che nel testamento il de cuius abbia dichiarato che tutti i beni intestati ai figli sono stati acquistati con denaro proprio, non è certo sufficiente per ritenere provata nella specie una liberalità indiretta per le seguenti ragioni.
In primo luogo, l'attore non indica con quale negozio giuridico il de cuius abbia inteso realizzare indirettamente la liberalità; in secondo luogo, e in via assorbente, anche a voler ritenere configurabile una liberalità indiretta, l'arricchimento si sarebbe determinato in via mediata in favore DEla società
Recupero s.r.l. e non dei singoli soci, privi pertanto di titolarità passiva.
Da qui, il rigetto DEla domanda.
2) GI per notaio DE 22.11.2006 rep. n. 43848- contratto di mutuo, importo euro Per_8
1.600.000,00 stipulato da AN di AP s.p.a. e la società CP_9 Controparte_12
.
[...]
L'attore ha dedotto che, poiché all'epoca la società non aveva rendite né redditi, è stato il de cuius a corrispondere le rate DE mutuo contratto con AN di AP rilasciando fideiussione CP_9 specifica fino all'importo massimo di euro 1.040.000,00 unitamente al coniuge. In via preliminare, va evidenziato che, come si evince dall'atto allegato con la memoria II termine di parte attrice (cfr. allegato n. 27), l'importo DE mutuo è di euro 800.000,00 e, anche in tal caso la portata DEla dichiarazione contenuta nel testamento è, di per sé, insufficiente. Alcun riferimento alla vicenda in oggetto può trarsi e, comunque, anche a voler configurare una liberalità - di cui comunque non è stata fornita la prova neppure per presunzioni - l'arricchimento patrimoniale è avvenuto in favore DEla
19 società e non dei soci, per cui quest'ultimi sono privi DEla titolarità passiva, avendo la liberalità avvantaggiato la società, dotata di autonoma personalità giuridica.
La domanda va, dunque, rigettata.
3. L'attribuzione e intestazione, all'atto DEla costituzione per notaio DE 22.10.2004 rep Per_8
n. 29496 DEla Sireneo d'Aequa di AR De SA & C, a DEla quota di P_ partecipazione pari al 50% DE capitale sociale.
L'attore ha dedotto che la quota, seppur intestata al coniuge, è stata acquistata con denaro DE de cuius
e che, pertanto, ciò configura una liberalità avente ad oggetto, appunto, la quota societaria.
Dalla lettura DEl'atto (cfr. allegato n. 20 alla memoria istruttoria II termine) si evince che i coniugi provvedevano alla costituzione DEla società - assumendo la la veste di Persona_9 P_ socia accomandataria e il la veste di socio accomandante - e che il capitale sociale veniva Pt_1 indicato in euro 50.000,00 e assunto dai soci mediante versamento di euro 25.000,00 ciascuno.
Orbene, l'unico dato allegato dall'attore per sostenere che il conferimento sia avvenuto con denaro DE de cuius è il testamento DE 11.02.2007 in cui si legge “a mia moglie […] è intestata […] P_ il 40% DEla “Aequa 2000”, parte proveniente dallo scioglimento DEla ex “Aequa 86” s.r.l. comprensivo DEl'ex ristorante “O saraceno” a Marina di Aequa, beni tutti acquistati e pagati e ristrutturati con soldi miei, per i quali ho contratto anche mutui bancari”.
Orbene a fronte di ciò, la convenuta ha dedotto quanto segue “Tale circostanza non corrisponde alla realtà perché i coniugi di comune accordo tra di loro e con partecipazioni paritarie avevano costituito detta società, con funzioni meramente gestionali e la quota di €.25.000,00 era stata versata dalla dott.ssa che ne aveva personalmente la disponibilità, come risulta, tra l'altro, dallo P_ stesso atto notarile. Del resto, manca ogni prova, a carico DEl'attore, in merito alla corresponsione di detta somma dal alla moglie per stipulare tale specifico atto. Non si capisce, tra l'altro, Pt_1 come possa configurarsi una donazione finalizzata alla mera acquisizione in proprietà dei beni immobili DE patrimonio di una società all'epoca ancora operante sul mercato.
In ogni caso, se si fosse trattato di donazione di denaro di non modico valore e pertanto nulla ex art.
702 c.c. alla dott.ssa si eccepisce, per i motivi ripetutamente indicati, l'avvenuta P_ prescrizione di ogni conseguente azione in capo al de cuius e, per esso, ai suoi eredi, nei confronti DEla comparente”.
Le contestazioni di parte convenuta sono parzialmente fondate.
Una volta ribadito che la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma DEla donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze DE singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate
20 in giudizio (Cass. n. 9379 DE 21/05/2020), nella difesa DEl'attore si prospetta che l'acquisto DEla quota è stato operato dalla presunta donataria, che avrebbe assolto al conferimento all'atto DEla costituzione DEla società con denaro fornito da parte DE marito.
Dunque, la liberalità indiretta postula la prova - incombente sull'attore - DE collegamento tra l'elargizione DE denaro da parte DE disponente e l'acquisto DE bene (nella specie quota societaria) da parte DE beneficiario, essendo indifferente che la prestazione in favore DEl'alienante venga effettuata direttamente dal disponente ovvero dallo stesso beneficiario (dopo aver ricevuto il denaro dal disponente ed in esecuzione DE complesso procedimento da quest'ultimo inteso adottare per ottenere il risultato DEla liberalità).
Ebbene, nella specie, l'attore nulla ha dimostrato circa la sussistenza di detto collegamento, limitandosi ad imputare valenza assorbente alle dichiarazioni contenute nel testamento (da cui non si evince che la quota societaria è stata acquistata con conferimenti DE medesimo de cuius).
Neppure risultano articolate idonee prove orali (la prova testi, articolata dall'attore e disattesa in quanto evidentemente generica, è DE seguente tenore “vero è che i beni mobili e immobili, intestati, acquisiti e/o acquistati, e riportati ai numeri da 3.1 a 3.39 DEla citazione introduttiva DE giudizio
(da pag. 31 a pag. 46) e che abbiansi qui per brevità integralmente ripetuti e trascritti, ferme le specificazioni e precisazioni di cui ai punti 3.30a, 3.31a, 3.33a, 3.38a, 3.38aa e 3.38aaa DEla stessa citazione introduttiva DE giudizio, sono riconducibili a donazioni indirette DE “de cuius””).
Infatti, alla donazione indiretta non si applicano le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417 c.c. e la prova DEl'effettiva natura liberale DEla fattispecie negoziale può essere data sia per testi sia a mezzo presunzioni, pur nel caso in cui non si alleghi a fondamento DEla pretesa la qualità di legittimario.
Dunque, in assenza di validi elementi di prova, la domanda va rigettata.
4. a Capri. CP_8
Sul presupposto che nel testamento il de cuius afferma che la villa di Capri è intestata alla moglie ed
è stata acquistata e ristrutturata con denaro proprio, l'attore ha chiesto di accertare la sussistenza di una liberalità in favore DEla In particolare, l'attore ha dedotto che: P_
1) con atto per notaio DE 19.11.1984 di costituzione DEla società il de cuius Per_10 P_3 avrebbe versato la somma di lire 1.000.000 per una quota pari al 5% DE capitale sociale, quota di pertinenza di (soci per il 5% e la madre per il 95%); P_ P_ P_4
2) il de cuius avrebbe provveduto al versamento di lire 230.000.000 a titolo di finanziamento soci DEla società DE 4.2.1985 per l'acquisto DEl'immobile di e, dunque, di lire P_3 CP_8
11.500.000; per la quota proporzionale alla quota DE 5% di quale socia;
P_
21 3) con scrittura DE 18.10.1986 acquistava dalla madre il 90% DE P_ P_4 capitale sociale DEla mediante pagamento di lire 18.000.000, e detto atto dissimulerebbe P_3 una donazione indiretta ad oggetto un arricchimento DEla beneficiaria superiore al valore nominale indicato nell'atto;
4) con atto per Notaio DE 18.12.1995 rep n. 21308, veniva assegnato alla il 95% DE Per_8 P_ capitale sociale DE patrimonio immobiliare DEla società e dunque di P_3 Controparte_15
5) che con rogito notaio DE 2.7.2002 madre di donava alla Per_8 P_4 P_ figlia la quota di comproprietà DE 5% DE complesso Cassiopea sito in Controparte_15
Premesso che, anche laddove fosse configurabile una liberalità indiretta DE de cuius in favore DE coniuge, l'oggetto sarebbe costituito dalla partecipazione sociale e non dall'immobile oggetto DE patrimonio DEla società: è un dato pacifico che a Capri costituiva oggetto DE patrimonio CP_8 DEla società Flair s.r.l. e che, in seguito allo scioglimento DEla società il 95% DE patrimonio immobiliare è stato assegnato alla alla quale la madre ha altresì donato la restante quota P_ immobiliare DE 5%.
La convenuta ha dedotto di aver avuto, nel 1984, la disponibilità di lire 1.000.000 per acquistare una quota pari al 5% DE capitale sociale DEla società Flair s.r.l.; quanto poi al finanziamento di lire
230.000.000 per l'acquisto DEla a Capri, ha dedotto che lei e la madre hanno finanziato CP_8 la società per poter poi fare l'acquisto, la nella misura di lire 10.000.000 e la madre di lire P_
200.000.000, allegando a tal fine gli assegni circolari DE 4.02.1985 (allegato 11 alla memoria istruttoria II termine di parte convenuta) girati alla società di aver acquistato con denaro P_3 proprio dalla madre il 95% DE capitale sociale allegando che comunque il tutto si inseriva in un'operazione voluta dalla per riequilibrare le posizioni tra le figlie in ragione di donazioni P_4 fatte in favore DEle sorelle DEla motivo per cui le donava, altresì, la quota residuale DE P_
5%.
Ora, partendo dal presupposto che non è stato richiesto di accertare che il 95% DE capitale sociale sottoscritto dalla non fosse di sua pertinenza (l'attore, infatti, ha solo allegato che il de cuius P_4 avrebbe finanziato la moglie per la sottoscrizione DE 5% DE capitale sociale), l'operazione di vendita DE 95% DE capitale sociale non costituisce una liberalità indiretta realizzata dal de cuius.
Ipotizzando una liberalità indiretta (avente ad oggetto, secondo la prospettazione DEl'attore, un arricchimento DEla donataria superiore al valore nominale indicato nell'atto di trasferimento DEla quota), al più essa sarebbe stata realizzata dalla titolare DE 95% DE capitale sociale, ma non P_4 dal de cuius; anche, laddove si ammettesse che la non ha conseguito il prezzo asseritamente P_4 versato e che, pertanto, l'atto sia stato simulato (domanda comunque non proposta), non si comprende
22 che ruolo avrebbe avuto in detto atto il de cuius, dal momento che l'attribuzione gratuita DE bene
(quota societaria) sarebbe avvenuta da parte DEla P_4
Da qui, dunque, l'irrilevanza di estendere il contraddittorio nei confronti DEla e DEla società P_4
Flair s.r.l., ormai sciolta.
Ugualmente dicasi per la donazione avente ad oggetto il 5% DEl'immobile di Capri;
detta donazione
è stata realizzata dalla essendo estraneo all'operazione il de cuius. P_4
Quanto, poi, al finanziamento in favore DEla società per l'acquisto DE bene - premesso che pur ammettendo che sia stato effettuato dal de cuius il soggetto beneficiario di suddetta liberalità sarebbe la società e non i singoli soci - la convenuta ha depositato gli assegni circolari emessi dalla medesima e dalla madre (DE complessivo importa di lire 210.000.000) da cui può presumersi, P_4 in assenza di prove di segno contrario, che le stesse disponessero di autonome risorse per finanziare la società e che, al contempo, la avesse altresì la disponibilità per corrispondere, solo un P_ anno prima, l'importo di lire 1.000.000 per la sottoscrizione DE 5% DE capitale sociale. Tra l'altro, anche la tempistica che ha interessato la realizzazione di detti atti (dal 1984 al 1995) e l'assenza, dunque, di contestualità depone ulteriormente a sfavore DEla tesi attorea.
Dunque, la domanda va rigettata.
5. GI per notaio DE 18.12.1998 trascritto il 12.01.1999, con il quale Persona_11
ha acquistato l'appartamento in Montecarlo sito al n. 35 di Boulevard du P_
Larvotto e ai nn. 62 e 64 di Boulevard d'Italie per il prezzo di 3.515.500,00 franchi e successivamente venduti per il prezzo di euro 2.500.000,00.
Con riguardo a tale atto, l'attore ha dedotto che tale atto “dissimula” una donazione indiretta, sul presupposto che il denaro per il pagamento DE prezzo sarebbe stato corrisposto dal de cuius. E' risaputo che “Nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione giacché l'attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione DEle parti e alla quale, pertanto, non si applicano i limiti alla prova testimoniale, in materia di contratti di simulazione, che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo” (cfr. Cassazione civile sez. II, 03/07/2019, n.17881).
La compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento DE bene ed il corrispondente arricchimento DE patrimonio DE destinatario e, quindi, integra donazione indiretta DE bene stesso e non DE danaro, con la conseguenza che si riunisce alla massa il valore DE bene al tempo DEl'aperta successione, quale oggetto di donazione indiretta, non il valore DEla somma sborsata dal donante
(Cass. n. 9282/1992; n. 5310/1998; n. 13619/2017).
Ciò premesso, la domanda è infondata.
23 In primo luogo, nel testamento il de cuius non fa alcuna menzione di questo bene;
in secondo luogo, in base alla documentazione allegata può evincersi che il prezzo è stato corrisposto dalla P_
In particolare, risulta che in data 14.04.1997 la ha acquistato dal suo conto titoli esteri in P_ franchi francesi per mezzo DEla BA DE IN (allegato 15 memoria II termine di parte convenuta) che, poi, eseguiva il bonifico di FRF 306.886,44 in favore DEla incaricata Credit Lyonnais – CP_9
Centre des Operat, e all'atto di acquisto (allegato 16) è allegato altresì il bonifico DE pagamento.
A fronte di ciò, l'attore ha dedotto che il denaro per l'acquisto DEl'immobile è stato fornito dal de cuius perché: 1) nell'atto di compravendita la si costituiva quale coniuge di “monsieur” P_
2) non vi è coincidenza temporale tra l'acquisto di titoli esteri in franchi francesi Controparte_5
(14.04.1997) e la data DE rogito (18.12.1998); 3) la operava sulla BA DE IN per P_ disposizioni DE . Controparte_5
Irrilevante è l'indicazione DEla quale coniuge DE dal momento che detta P_ Pt_1 indicazione è solo funzionale a quella che segue, ovvero ad indicare se la stessa acquistava il bene in regime di comunione legale o separazione dei beni DE coniuge;
di tanto si ha contezza leggendo il testo DE contratto di vendita, redatto in lingua francese, in cui appunto si dà atto che la P_ risultava sposata in regime di separazione dei beni e che effettuava l'acquisto per suo conto personale.
Pur non essendoci effettivamente coincidenza temporale tra la data di acquisto dei titoli esteri e quella di acquisto DEl'immobile, non vi è dubbio che il bonifico avente ad oggetto il pagamento DE prezzo pattuito sia stato effettuato dal conto corrente DEla e non appare provata la corrispondenza P_ tra suddetto conto e quello n. 18344 sul quale la operava su DEega DE coniuge. P_
Risulta, dunque, insufficientemente argomentata l'affermazione per la quale il corrispettivo DEla compravendita è stato pagato dal de cuius e non vi è prova DEl'elargizione di denaro da parte DE
[...]
(alcuna prova orale è stata articolata al riguardo se non quella prima menzionata); non può poi Pt_1 non rilevarsi che il de cuius, pur avendo elencato nel testamento le donazioni asseritamente realizzate in favore dei familiari, non ha fatto alcuna menzione di detto atto sebbene anteriore alla redazione DEla scheda testamentaria.
Dunque, date le carenze probatorie in cui è incorso l'attore, la domanda va rigettata.
6. Scrittura autenticata nelle firme dal notaio in data 17.02.1998 rep. n. 85186 Persona_12
e scrittura autenticata nelle firme dal notaio in data 17.02.1998 rep n. 85185. Persona_12
Con la prima scrittura, il de cuius in qualità di procuratore speciale dei venditori , P_6 [...]
, alienava a e Controparte_17 Parte_6 P_ [...]
le porzioni immobiliari ivi indicate. In particolare, l'attore ha allegato che detta Parte_1 scrittura configura “una donazione indiretta che peraltro dissimula, sempre per mero spirito di liberalità, pure vantaggio patrimoniale e arricchimento dei beneficiari superiore al valore indicato
24 in atto dei beni oggetto di liberalità DE de cuius al coniuge e al figlio P_ Parte_1
per quanto dichiarato nella scheda testamentaria e perché lo stesso de cuius si è costituito
[...] procuratore speciale DE venditore”. Orbene, così impostata la domanda, essa è infondata.
Infatti, pur agendo il de cuius quale procuratore DEla parte venditrice, l'attore sostiene che la liberalità si sia sostanziata in un arricchimento dei beneficiari superiore al valore dei beni indicato nell'atto e, dunque, da tale allegazione deve inferirsi che l'attore abbia inteso affermare che il bene è stato alienato corrispondendo un prezzo (il cui versamento non è posto in discussione) inferiore all'effettivo valore DE bene. Ma se così fosse, la diminuzione patrimoniale vi sarebbe stata in danno dei venditori e non DE de cuius quale loro procuratore speciale. Pertanto, la domanda va rigettata.
Va disattesa anche la domanda proposta in relazione alla scrittura rep. n. 85185.
L'attore ha allegato “La scrittura autenticata nelle firme da notar in data 17.2.1998 Persona_12 rep n. 85185, contenente dichiarazione DEla di essere stata, da oltre vent'anni nel P_ possesso pacifico ed ininterrotto DEle porzioni immobiliari trasferitele, ha natura e costituisce, o comunque dissimula, una donazione indiretta – che peraltro dissimula, sempre per mero spirito di liberalità, pure vantaggio patrimoniale e arricchimento DEla beneficiaria superiore al valore indicato in atto dei beni oggetto DEla liberalità – DE 'de cuius' a favore DE coniuge, per quanto dichiarato con la disposizione testamentaria e perché lo stesso 'de cuius' si è costituito procuratore speciale DE venditore (peraltro, non si può acquisire per usucapione una quota pari al 50% DEl'intero di un appezzamento di terreno se la residua parte è di proprietà di un terzo)”.
Premesso che detta scrittura non si rinviene in atti, non è davvero chiaro quale sia il negozio giuridico mediante il quale si sarebbe verificata la liberalità. Ammettendo la sussistenza di una sproporzione tra il valore effettivo DE bene e quello dichiarato nell'atto, il depauperamento vi sarebbe stato in danno dei venditori e non DE che ha agito quale loro procuratore;
inoltre, non si ravvisa un Pt_1 effettivo apporto DE de cuius nella suddetta vicenda né esso può ricavarsi dalla sola disposizione testamentaria.
Dunque, la domanda va rigettata.
7. Recupero s.r.l..
Parte attrice ha dedotto che la presente società, in seguito alla sua costituzione avvenuta in data
04.07.1989, è stata interessata da una molteplicità di vicende finanziate dal de cuius; in particolare,
“in data 4/7/1989 – giusta verbale per notar , rep. 86249 – ripianamento perdite attraverso Per_13 la riduzione DE capitale sociale con conseguente reintegrazione – con denaro DE “de cuius” - da parte dei soci (25%), (25%), Parte_7 Controparte_17
(25%), (8,5%), (8,5%) e Controparte_18 AR P_ Parte_1
(8%), in proporzione alla quota di partecipazione di ciascuno;
intestazione - mediante acquisizione
25 (rectius concordati trasferimenti) DEle altre, come risulta pure da verbale di assemblea straordinaria per notar DE 15/7/1992, rep. 54119 – DEla quota pari al 91,5% DE capitale sociale alla Per_14
(ferma la intestazione DEla residua quota DEl'8,5% a ); P_ AR DEiberazione di scioglimento e messa in liquidazione, giusta verbale di assemblea straordinaria per notar DE 29/5/1995, rep. 20417 (liquidatore ); DEibera di revoca DElo Per_8 P_ scioglimento e messa in liquidazione, giusta verbale di assemblea straordinaria per notar DE Per_8
29/9/1999, rep. 29381; DEibera di modifica - giusta verbale di assemblea straordinaria per notar DE 17/5/2000, rep. 30958 - DElo statuto sociale;
DEibera - giusta verbale di assemblea
Per_8 straordinaria per notar DE 20/5/2002, rep. 34884 - di aumento DE capitale sociale al fine di
Per_8 far conseguire al coniuge il 99,13%, da € 10.200,00 a € 100.000,00 con offerta in P_ opzione ai soci e conseguente modifica DEl'art. 6 DElo statuto sociale;
DEibera - giusta verbale per notar DEl'11/3/2003, rep. 36645 - di ampliamento DEl'oggetto sociale, con conseguente
Per_8 modifica DEl'art. 2 DElo statuto sociale;
DEibera – giusta verbale di assemblea straordinaria per notar DE 15/11/2004, rep. 39625 - di modifica DElo statuto sociale per adeguamento al D.
Per_8
Lgs. 6/2003” (pag. 16 DEla citazione).
Lo scopo di queste operazioni sarebbe stato quello di attribuire, per spirito di liberalità, al coniuge la quota DE 99,13% DE capitale sociale. A supporto di questa ricostruzione, l'attore riporta quanto dichiarato nel testamento dal de cuius (“A lei è intestata la quasi totalità DEle quote DEla società
Recupero s.r.l., il 40% DEla “Aequa 2000”, parte proveniente dallo scioglimento DEla ex “Aequa
86” s.r.l., comprensivo DEl'ex ristorante “O saraceno” a Marina di Aequa, beni tutti acquistati e pagati e ristrutturati con soldi miei, per i quali ho contratto anche mutui bancari”).
Orbene, a parte questa generica dichiarazione contenuta nel testamento, non vi è prova DEle elargizioni di denaro DE de cuius in favore DE coniuge che, invece, ha dedotto che “Con verbale di assemblea straordinaria per notar DE 20/5/2002 rep. 34884, veniva disposto l'aumento DE Per_8 capitale sociale da euro 10.200,00 ad euro 100.000,00 sottoscritto e versato dalla sola
[...]
che acquistava pertanto il 99,13% DE capitale sociale”. P_
Valgono qui le medesime considerazioni già esposte in relazione alla presunta liberalità indiretta realizzata dal de cuius all'atto DEla costituzione DEla Sireneo d'Aequa di AR De SA & C.
Non è stata fornita alcuna prova DEl'elargizione DE denaro e DE collegamento con la sottoscrizione DE capitale sociale e, dunque, DEl'intento liberale DE de cuius.
Pertanto, in assenza di precisi elementi di prova, anche presuntivi, la domanda va rigettata.
Va, altresì, disattesa la domanda rispetto al contratto di mutuo fondiario DEl'importo di lire
1.200.000.000,00 per notaio DE 23.06-2000 rep. n. 142532. Per_3
26 In tal caso, l'importo dato a mutuo sarebbe stato restituito dal il quale avrebbe inteso Pt_1 realizzare, mercé l'utilizzazione DElo schema negoziale tipico DEla fideiussione, una donazione indiretta in favore DEla Recupero s.r.l., priva di risorse;
ma se è così, allora,
l'arricchimento è stato effettuato a vantaggio DEla società e non dei singoli soci, con la conseguenza di dover escludere una liberalità in loro favore.
8. Verbale dei soci DEla Aequa 86 s.r.l. per notaio DE 18.12.1995 rep. 21306. Per_8
Con detto atto, con cui si procedeva allo scioglimento DEla società e alla conseguente assegnazione alla DE 50% DE patrimonio immobiliare DEla Aequa 86, pari alla corrispondente quota di P_ partecipazione al capitale sociale, il de cuius avrebbe realizzato una liberalità indiretta in favore DE coniuge.
In realtà, la ripartizione DE patrimonio DEla società tra i soci è solo una conseguenza DE suo scioglimento ed è avvenuta in base alle corrispondenti quote di partecipazione al capitale sociale;
in ogni caso, dalla ricostruzione attorea risulta che, al momento DEla morte DE de cuius, i beni erano intestati, nella misura DE 75%, con rogito per notar 25/3/2006, rep. n. 42468, in parti uguali a Per_8
e e quanto al 25% DEl'intero, con rogito per notar 08/07/2006, rep. CP_2 Controparte_3 Per_8
n. 43219, a . Controparte_3
In sostanza, l'attore evidenzia che i beni oggetto DE patrimonio sociale sono stati da lui acquistati, allegando che: con scrittura privata autenticata nelle firme da notar 20.01.1987, rep. 73974, Per_13 sono stati acquistati dall'Aequa 86 s.r.l. o meglio dal de cuius che li aveva intestati alla società; che l'assemblea dei soci DEl'Aequa 86 s.r.l., con verbale per notar 18.12.1995, rep. 21306, li ha Per_8 poi assegnati in proprietà, per una quota indivisa pari al 25% DEl'intero, al socio Parte_1 per una quota indivisa pari al 25% DEl'intero alla socia e per una quota indivisa AR pari al 50% DEl'intero alla socia in seguito, il de cuius ha acquisito, con rogito notar P_
03.07.2000, rep. 859, la quota, pari al 25% DEl'intero, DEl'istante e così Per_6 Parte_1 unitamente al coniuge hanno donato, con atto per notar 25.03.2006, rep. 42468, la quota pari Per_8 al complessivo 75% DEl'intero, in parti uguali, ai figli e al contempo, CP_2 CP Pt_1
ha trasferito/donato a , con rogito notar 08/07/2006, rep. n. AR Controparte_3 Per_8
43219, la quota pari al 25% DEl'intero a lei assegnata con verbale di assemblea dei soci DEl'Aequa
86 s.r.l. per notar 18.12.1995, rep. 21306. Per_8
Orbene, con il menzionato verbale DE 1995 i soci non hanno fatto altro che ripartirsi i beni DEla società in base alle quote vantate sul capitale sociale DEla società, non essedo astrattamente configurabile nella specie alcuna liberalità indiretta DE de cuius.
Al più l'attore avrebbe dovuto spiegare azione di simulazione per far valere la simulazione (soggettiva relativa) in relazione alla scrittura privata autenticata nelle firme da notar 20.01.1987, rep. Per_13
27 73974, avendo appunto asserito che la società solo fittiziamente ha assunto la veste di acquirente;
ruolo, a suo dire, rivestito dal de cuius. Ma detta domanda non risulta proposta, avendo invece richiesto accertarsi la natura di liberalità indiretta DE verbale DE 1995.
9. Scrittura DE 14.10.1986 allegata all'atto per notaio DE 18.12.1995 rep. n. 21306. Per_8
L'attore ha dedotto che con detta scrittura la ha acquistato da la quota P_ Persona_15 di partecipazione di lire 10.000.000,00 al capitale sociale DEla Aequa 86 s.r.l. e che detto atto ha natura e costituisce o comunque dissimula una donazione indiretta DE de cuius.
In assenza di qualsivoglia allegazione DEl'attore - se non basata sul testamento che di ciò comunque non fa menzione - la ha dedotto che l'acquisto DEla partecipazione è avvenuto con denaro P_ proprio e che non vi è alcuna connessione tra questa pretesa donazione indiretta ed i beni che avrebbe poi acquisito la società.
Valgono qui le medesime considerazioni già esposte in relazione alla presunta liberalità indiretta realizzata dal de cuius all'atto DEla costituzione DEla Sireneo d'Aequa di AR De SA & C.
Non è stata fornita alcuna prova DEl'elargizione DE denaro e DE collegamento con l'acquisto DEla quota e, dunque, DEl'intento liberale.
Posizione di Controparte_2
Occorre, ora, analizzare gli atti indicati al punto g.
3. pagg. 71 e ss DEla citazione che, a dire DEl'attore, costituiscono liberalità realizzate dal de cuius in favore DE figlio . Controparte_2
1. GI DE 10.05.2018 per notaio rep. n. 819 con il quale ha Per_16 Controparte_2 acquistato a Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 173 piano I un appartamento di mq 234 al prezzo di 1.268.000,00.
Secondo la ricostruzione fornita dall'attore, “l'acquisto e la disponibilità economica, anche per i lavori di miglioramento DEl'appartamento per euro 500.000,00 sono riconducibili al de cuius” e pertanto l'atto celerebbe una donazione indiretta. Orbene, premesso che anche in tal caso non si discorre di simulazione, ma di liberalità indiretta avente ad oggetto l'immobile per il cui acquisto il de cuius avrebbe messo a disposizione la provvista di denaro - oltre a realizzare lavori che ne avrebbero incrementato il valore - detta ricostruzione è rimasta DE tutto sfornita di riscontro.
A supporto DEla propria tesi, l'attore ha unicamente richiamato le disposizioni testamentarie DE de cuius e ha dedotto che l'unico ad avere siffatte disponibilità economiche era il de cuius medesimo.
Orbene, non può non considerarsi come il testamento sia antecedente alla stipula DE rogito, con la conseguenza che le dichiarazioni ivi contenute non possono valere nella specie neppure come argomento di prova;
così come DE tutto sfornita di prova è la circostanza che l'acquirente non disponesse DEle necessarie risorse per effettuare l'acquisto. Quanto, poi, al prezzo dalla lettura DEl'atto allegato alla memoria istruttoria II termine DE convenuto si evince che il pagamento
28 avveniva per l'importo di euro 752.000,00 mediante 7 assegni circolari emessi in data 10.05.2018 da filiale di Roma, con clausola di non trasferibilità, mentre la Controparte_19 somma di euro 516.000,00 era già stata versata prima DEl'atto a mezzo 4 assegni circolari emessi in data 10.05.2018 dalla medesima banca (cfr. art. 6 DEl'atto di compravendita).
Dunque, manca ogni prova circa la riconducibilità al de cuius DEla provvista per l'acquisto DE bene e circa l'intento di liberalità DE (non potendo rilevare neppure la dichiarazione contenuta Pt_1 nel testamento di gran lunga antecedente alla stipula DE suddetto atto) così come DE tutto sfornita di prova è la circostanza che siano stati effettuati lavori di miglioramento che hanno incrementato il valore DEl'appartamento per euro 500.000,00 (non è dato sapere né quali sono stati i lavori eseguiti nell'appartamento né in che modo il de cuius ha finanziato la loro esecuzione né, tantomeno, sono stati allegati elementi da cui ricavare in che misura detti lavori hanno determinato un incremento di valore DEl'immobile nella misura indicata). In senso contrario, poi, deve evidenziarsi che il convenuto ha depositato (cfr. allegato 023 alla memoria istruttoria II termine), una serie di bonifici effettuati per i lavori di ristrutturazione DEl'appartamento di Corso Vittorio Emanuele, da cui può desumersi - in assenza di prova circa la riconducibilità DEla provvista al de cuius e all'intento di liberalità DE medesimo che l'attore avrebbe dovuto fornire - che i pagamenti siano stati effettuati dal convenuto medesimo.
Dunque, la domanda va disattesa.
2) GI per notaio DE 27.04.2016 rep. n. 11766 con il quale ha Per_17 Controparte_2 acquistato a Roma alla via Guidubaldo Del Monte n. 61 e viale Mresciallo Pilsudski n. 80 un appartamento di mq 185 e un box auto per il presso di euro 750.000,00.
Secondo la ricostruzione fornita dall'attore, “l'acquisto e la disponibilità economica, anche per i lavori di miglioramento DEl'appartamento per euro 500.000,00 sono riconducibili al de cuius” e pertanto l'atto dissimulerebbe una donazione indiretta. Orbene, premesso che anche in tal caso l'attore non discorre di simulazione, ma di liberalità indiretta avente ad oggetto l'immobile per il cui acquisto il de cuius avrebbe messo a disposizione la provvista di denaro - oltre a realizzare lavori che ne avrebbero incrementato il valore - detta ricostruzione è rimasta DE tutto sfornita di riscontro.
Valgono infatti le medesime considerazioni effettuate per l'atto di compravendita indicato al punto
1) che precede. Anche in tal caso, infatti, trattasi di acquisto successivo alla scheda testamentaria e non è stata offerta alcuna prova DEla riconducibilità DEla provvista di denaro ad un atto di liberalità DE de cuius in favore DE figlio funzionale all'acquisto DEl'immobile. L'unico dato certo è che il pagamento, secondo quanto indicato nell'atto, avveniva a mezzo bonifico bancario per l'importo di euro 50.000,00 tramite BNL s.p.a. agenzia di Roma n. CRO 82940290405 e, quanto all'importo di euro 700.000,00, mediante 4 assegni circolari non trasferibili emessi da BNL (3 di euro 200.000,00
29 ed 1 di euro 100.000,00) i cui numeri sono indicati dettagliatamente nell'atto. Di ciò, poi, vi è comunque prova ulteriore in quanto il convenuto ha depositato estratto conto (conto BNL n.
6300/6590 intestato a ) da cui risulta, in data 27.04.2016, l'emissione di assegni Controparte_2 circolari per euro 700.000,00, operazione preceduta, in data 05.04.2016, da un bonifico di euro
50.000,00.
A fronte di ciò, nulla ha dedotto e provato parte attrice. Ugualmente sfornita di prova è la circostanza che il de cuius avrebbe sostenuto lavori di ristrutturazione DEl'immobile, incrementando il valore DE bene di euro 500.000,00. A parte che, come già rilevato al punto che precede, non è dato sapere né quali sono stati i lavori eseguiti nell'appartamento né in che modo il de cuius ha finanziato la loro esecuzione né, tantomeno, sono stati allegati elementi da cui ricavare in che misura detti lavori hanno determinato un incremento di valore DEl'immobile nella misura indicata;
va, altresì, considerato che il convenuto alla memoria istruttoria II termine ha allegato una serie di fatture e corrispondenti bonifici per i lavori eseguiti presumibilmente a proprie spese sull'immobile in questione (allegati da
039 a 042) e, a fronte di ciò, l'attore nulla ha dedotto e provato in senso contrario.
Pertanto, la domanda va disattesa.
3. Società Sireneo d'Aequa s.a.s..
L'attore ha premesso che gli immobili di cui alle p.lle nn. 576 e 1340 DE fg. 7 furono venduti, con atto per notar 23.11.2011 rep. 52221, per quota DE 50% DEl'intero da e per Per_8 P_ quota DE 25% DEl'intero da alla “Sireneo D'Aequa s.a.s. di De SA AR” Controparte_3 rispettivamente per il prezzo di euro 4.176,00 (quota DE 50%) e di euro 2.088,00 (quota DE 25%). In tal modo, il de cuius avrebbe inteso realizzare una liberalità indiretta in favore dei figli e CP_2
quali soci DEla suddetta società dal momento che detti beni erano stati acquistati dai cedenti CP
( e a seguito di liberalità realizzata in loro favore dal de cuius. P_ Controparte_3
Orbene, se anche fosse vero che i beni erano nella disponibilità dei cedenti in quanto donati dal de cuius, il successivo atto di alienazione in favore DEla società potrebbe al più configurare una liberalità
- di cui comunque non vi è prova - dei cedenti in favore DEla società medesima e non de cuius in favore dei singoli soci e anche di se stesso quale socio DEla stessa.
L'attore ha, ancora, allegato che con successivo atto per notaio DE 16.12.2009 rep. n. 49344 Per_8 trasferiva a ciascuno dei figli, e , la quota di 2,5% DE capitale P_ CP_2 CP sociale DEla suddetta società e che, ciò configurerebbe una liberalità indiretta DE de cuius in favore dei figli perché la quota oggetto di trasferimento era stata acquisita dalla a seguito di P_ liberalità DE Ora, a parte che come già rilevato al punto 3) DE paragrafo relativo all'analisi Pt_1 DEle presunte liberalità indirette realizzate dal de cuius in favore DE coniuge, non vi è prova che la sottoscrizione iniziale DE capitale DEla suddetta società (per l'importo di euro 25.000,00) sia
30 avvenuta mediante conferimenti di denaro DE de cuius e non DEla poi, anche a voler P_ ritenere il contrario, una volta acquisita la quota, il suo trasferimento in favore dei figli da parte DEla
anche laddove idoneo ad essere qualificato come una liberalità, sarebbe riconducibile alla P_
e non certo al de cuius. P_
Le medesime considerazioni valgono in relazione all'atto per notaio DE 25.03.2006 rep. n. Per_8
42469. Con detto atto, donava al figlio una quota di partecipazione di valore
P_ CP_2 nominale a suddetta società di euro 22.500,00 e, secondo l'attore, effettivo donante non sarebbe la ma il de cuius, dal momento che la quota di partecipazione alla società (per euro 25.000,00)
P_ DEla sarebbe stata oggetto di pregressa liberalità DE de cuius in favore DE coniuge (si
P_ legge, infatti, in citazione “perché la intestazione DEla quota di partecipazione DEla
P_ alla società deriva da una donazione indiretta DE de cuius”). Come detto, premesso che non vi è prova di questa circostanza (si veda paragrafo 3 DEla parte relativa alle presunte liberalità in favore di , comunque, una volta acquisita la quota, il suo trasferimento in favore DE figlio
P_ da parte DEla anche laddove idoneo ad essere qualificato come una liberalità, sarebbe
P_ riconducibile alla e non certo al de cuius.
P_
Le medesime considerazioni valgono per l'atto per notaio DE 25.03.2006 rep. n. 42468, con Per_8 cui non solo il de cuius ma anche il coniuge donavano ai figli e la quota DE 75% CP_2 CP
(50% in nuda proprietà con riserva di usufrutto per la e 25% in piena proprietà) dei beni
P_ ivi indicati in parti uguali tra loro. Secondo l'attore, la donazione effettuata dalla integra
P_ una donazione indiretta DE de cuius ai figli in quanto il 50% DEl'intero proveniva alla da
P_ liberalità e cioè da donazione indiretta di quota di partecipazione DE 50% alla Aequa 86 s.r.l. e DEla successiva assegnazione DEla quota di patrimonio. Richiamando le considerazioni già svolte al paragrafo 8 DEla parte dedicata alle liberalità imputate alla in base alle quali è stata esclusa
P_ la sussistenza di una liberalità indiretta in favore DEla la domanda va disattesa.
P_
D'altra parte, alcuna domanda di accertamento DEla simulazione (relativa soggettiva) ha proposto l'istante che si è limitato a richiedere di accertare la natura di liberalità indiretta di detti atti.
Quanto, poi, al rogito per notaio DE 22.11.2006 rep. n. 43848- contratto di mutuo, importo Per_8 euro 1.600.000,00 stipulato da AN di AP s.p.a. e la società CP_9 Controparte_12
, è sufficiente richiamare le considerazioni già svolte al paragrafo 2 relativo alle
[...] presunte liberalità indirette in favore DEla Si ribadisce che, anche a voler configurare una P_ liberalità, l'arricchimento patrimoniale è avvenuto in favore DEla società e non dei soci. Ne consegue che anche a voler configurare una liberalità indiretta - di cui comunque non è stata fornita la prova neppure per presunzioni - i singoli soci sono privi DEla titolarità passiva, avendo la liberalità avvantaggiato la società, dotata di autonoma personalità giuridica.
31 Passando, ora ad analizzare l'atto per notar DEl'8.7.2006 rep. 43219 racc. 15798 trascritto Per_8 il 28.7.2006 ai nn. 30302/60028, con detto atto vendeva ai fratelli e AR CP
in parti uguali, la propria quota pari al 25% DE patrimonio già di Aequa 86 s.r.l. a Controparte_2 lei assegnato giusta verbale di assemblea dei soci.
Orbene, secondo l'attore si sarebbe in presenza di una liberalità indiretta DE de cuius in favore DE figlio. Si evidenzia che il convenuto ha allegato di aver corrisposto unitamente al germano CP la somma di 122.000,00 euro con due assegni bancari di importo pari ad euro 61.000,00 (n.
011.319.741-04 emesso dal conto corrente intestato a;
n. 011.319.751-01 emesso Controparte_3 dal conto corrente intestato a , come risulta dalla lettura DEl'atto). Inoltre, la Controparte_2 semplice circostanza che i beni alienati sono stati “donati” a non è certo elemento AR sufficiente per ritenere che vi sia stata una liberalità indiretta DE de cuius in favore dei figli ne risulta spiegata domanda di accertamento DEla simulazione per interposizione fittizia di persona.
4. GI - permuta di beni con la sorella per notar DE 4.7.2006 rep. 104829, CP_4 Per_14 con cui acquisiva il fondo rustico in NC (CE) località Barrata esteso Controparte_2 ha 20, are 26 e ca. 85 in catasto al fg. 50 p.lle 105, 106 e 18.
Come si evince dalla lettura DEl'atto, con il consenso DE coniuge, cedeva alla Controparte_5 figlia la piena proprietà DE fabbricato sito in Vico Equense alla via Nocelle n. 3 e, AR quale controprestazione, ai sensi DEl'art. 1411 c.c. nell'interesse di AR P_ dava in permuta - con effetti in favore di - la piena proprietà DE fondo di
[...] Controparte_2
NC.
Si è, dunque, in presenza di un'operazione negoziale complessa con la quale il de cuius cedeva alla figlia il bene di Vico Equense ricevendo, in permuta, il fondo di NC, ma gli AR effetti di detta permuta venivano indirizzati in favore di mediante lo schema DE Controparte_2 contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c.. A fronte di ciò, il convenuto ha unicamente eccepito che
“trattasi di atto a titolo oneroso, perché tale è la permuta, nel quale il de cuius neanche compare”, ma in effetti si osserva che il mezzo attraverso il quale è possibile realizzare una liberalità indiretta può essere il più vario e può essere costituito anche da più negozi fra loro collegati (cfr. Cass Civ. sez
II, 16.03.2004 n. 5333). Infatti, sebbene la causa DE contratto abbia natura onerosa, il negozio stipulato tra i contraenti può avere lo scopo di raggiungere per via indiretta una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella DElo scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di colui che riceve la controprestazione. Nella specie, è ben possibile ritenere che lo scopo voluto dal disponente si sia realizzato tramite il collegamento negoziale fra il contratto di permuta a carattere oneroso, stipulato fra e la figlia e l'atto di designazione DE Controparte_5 AR terzo beneficiario ai sensi DEl'art. 1411 c.c. ovvero destinatario degli effetti DEla Controparte_2
32 stipulazione. Che detta designazione sia stata sostenuta dallo spirito di liberalità DE de cuius può desumersi dallo stretto vincolo di parentela tra le parti e dalla circostanza che, in effetti, alcuna effettiva contestazione è stata mossa al riguardo dal convenuto. Infatti, l'unica reale contestazione attiene al valore DE bene indicato dall'attore che, a dire DE convenuto, risulta sproporzionato considerato che detto bene veniva, poi, alienato dal convenuto nel 2016 per l'importo considerevolmente minore di euro 1.050.000,00.
Dunque, deve ritenersi che la domanda sia fondata e che l'operazione suddetta il de cuius abbia inteso realizzare in favore DE figlio una liberalità indiretta avente ad oggetto l'immobile Controparte_2 suddetto.
5. GI per notar DE 29.07.2004 rep. n. 163876. Per_3
L'attore ha dedotto che il de cuius, per consentire ai figli e l'acquisto degli immobili CP_2 CP siti in Roma alla via Lima (acquisto avvenuto con atto per notaio in data 29.07.2004 rep. Per_3
163874 acquirente e con atto per notaio in data 29.07.2004 n. rep. 163875 Controparte_2 Per_3 acquirente ) contraeva con atto per notar DE 29.07.2004 rep. n. 163876 un Controparte_3 Per_3 mutuo di euro 600.000,00. Si precisa che in suddetto atto e Controparte_5 P_ figurano come parti mutuatarie e i figli e come datori di ipoteca sugli Controparte_2 CP immobili acquistati in via Lima.
Orbene, se da un lato è certamente vero che, come dedotto dai convenuti, contrarre un mutuo non equivale a voler realizzare una liberalità indiretta, nella specie, ricorrono elementi presuntivi chiari precisi e concordanti per arrivare alla soluzione affermativa.
In primo luogo, rileva la contemporaneità dal punto di vista temporale con cui sono stati stipulati, da un lato, il contratto di finanziamento e, dall'altro, gli atti di compravendita (atti stipulati tutti per notaio nella stessa data); in secondo luogo, che il finanziamento sia stato funzionale Per_3 all'acquisto degli immobili si ricava, oltre che da tale contestualità, dalla circostanza che a garanzia DE credito veniva iscritta ipoteca proprio sui beni di via Lima sebbene gli atti di compravendita non forniscano alcuna indicazione circa le modalità con cui è avvenuto il pagamento DE prezzo (cfr. art. 5 DEl'atto stipulato da in cui si legge solo che il prezzo è stato pattuito in euro Controparte_2
470.000,00 che la parte venditrice dichiara di aver ricevuto dalla parte acquirente, senza alcuna specificazione circa le modalità; ugualmente dicasi per l'atto stipulato da che Controparte_3 contiene un articolo DE medesimo tenore, art. 5, per il prezzo di euro 380.000,00); negli atti di compravendita sia sia vengono qualificati come studenti, il che Controparte_2 Controparte_3 fa presumere che non avessero, quantomeno all'epoca, la disponibilità economica sufficiente per acquistare gli immobili;
infine, la documentazione allegata dai convenuti è DE tutto insufficiente a dimostrare il contrario. Trattasi, infatti, di estratti conto DE conto intestato alla da cui si P_
33 evincono movimentazioni in uscita per il pagamento DE mutuo – che anzi dimostrano che il pagamento è stato effettuato anche dalla quale parte mutuataria unitamente al coniuge – e P_ di una quietanza di estinzione DE mutuo indirizzata a e che nulla Controparte_5 P_ dimostra circa le modalità di estinzione DE finanziamento.
In definitiva, da detti elementi è possibile presumere che il de cuius e la moglie abbiamo inteso realizzare una liberalità indiretta in favore dei figli e , avente ad oggetto l'acquisto CP_2 CP degli immobili di via Lima, atteso il collegamento tra la dazione di denaro (avvenuta anche mediante la stipula DE contratto di finanziamento) e l'acquisto degli immobili;
considerato che
l'impegno quale parte mutuataria veniva assunto in pari misura da e , in assenza di P_ Controparte_5 ulteriori specificazioni e prove al riguardo, deve ritenersi che la liberalità sia stata realizzata dal de cuius solo nella minor misura DE 50%.
6. Atto per notar DE 4.9.1996 rep. 22447 di cessione quote sociali e modifica patti DEla Per_8 società agricola Mazzafarro s.n.c. di De SA AR & C..
Con detto atto il de cuius alienava ai figli e la quota di partecipazione DE valore CP CP_2 nominale di lire 291.200.000 e detto atto, secondo la prospettazione attorea, costituisce una liberalità indiretta di in quanto “il denaro per l'acquisto è riconducibile al de cuius”. Controparte_5
Dalla lettura DEl'atto di ricava che il de cuius alienava in favore dei figli, all'epoca minorenni, rappresentati dalla madre la suddetta quota al prezzo di euro 291.200,00 che, in base P_ alle indicazioni contenute nell'atto, veniva corrisposto mediante tre assegni circolari emessi dalla
BA DE IN in data 04.06.1996 (i cui numeri vengono indicati nell'atto) non trasferibili e intestati all'alienante che rilasciava quietanza. Dunque, in base a queste argomentazioni deve desumersi che l'attore non ha contestato che vi sia stata la vendita ma ha dedotto che la provvista necessaria per l'acquisto è stata fornita dal medesimo alienante. Orbene, i convenuti hanno dedotto che la provista è stata fornita dalla madre la quale, in data 22.05.1996, aveva P_ acquistato titoli aventi un controvalore di lire 147.938.000 e di lire 150.515.301 come da documentazione in atti (cfr. allegato 045 alla memoria istruttoria II termine). A fronte di ciò, l'attore nulla ha dedotto e provato limitandosi a richiamare la disposizione testamentaria che, però, non contiene alcun riferimento a detta vicenda.
Dunque, la domanda deve essere disattesa.
GI – cessione di quote DEla società agricola Mazzafarro s.n.c. di De SA AR & C per notar DE 21.06.2004 rep. n. 22. Per_18
Con detto atto il de cuius alienava ai figli e la quota di partecipazione DE valore CP CP_2 nominale di euro 136.000,00 (quota di partecipazione di euro 68.000,00) e, secondo la prospettazione attorea, in tal modo avrebbe inteso realizzare una liberalità indiretta in favore dei figli non essendo
34 verosimile ritenere che i figli avessero quelle disponibilità di denaro che, pertanto, “sono loro pervenute peraltro attraverso la BA DE IN s.p.a. filiale n. 10 di Roma dal genitore P_
”. Dunque, anche in tal caso l'attore non pone in discussione che l'operazione di vendita sia
[...] stata realizzata ma evidenzia che il de cuius, nel mettere a disposizione il denaro necessario per l'acquisto, abbia inteso realizzare una liberalità; pertanto, anche in tal caso, alcuna domanda di simulazione può intendersi proposta. Ciò detto, per quanto sia poco verosimile che gli acquirenti disponessero DEla provvista necessaria (all'epoca avevano entrambi 19 anni ed erano studenti come indicato nell'atto), non risulta allegato alcun elemento per ritenere che essa sia stata messa a disposizione dal de cuius, il quale tra l'altro non fa alcuna menzione DEle quote DEla società
Mazzafarro nel testamento, da cui dunque non può trarsi alcun elemento circa un presunto intento di liberalità realizzato proprio dal Pt_1
Dunque, la domanda va rigettata.
Posizione di . Controparte_3
1. GI DE 10.05.2018 per notaio rep. n. 818 con il quale ha Per_16 Controparte_3 acquistato a Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 173 piano I un appartamento di mq 356 al prezzo di 1.682.000,00.
Secondo la ricostruzione fornita dall'attore, “l'acquisto e la disponibilità economica, anche per i lavori di miglioramento DEl'appartamento per euro 500.000,00 sono riconducibili al de cuius” e pertanto l'atto dissimulerebbe una donazione indiretta. Orbene, premesso che anche in tal caso non si discorre di simulazione, ma di liberalità indiretta avente ad oggetto l'immobile per il cui acquisto il de cuius avrebbe messo a disposizione la provvista di denaro - oltre a realizzare lavori che ne avrebbero incrementato il valore - detta ricostruzione è rimasta DE tutto sfornita di riscontro. A supporto DEla propria tesi, l'attore ha unicamente richiamato le disposizioni testamentarie DE de cuius e ha dedotto che l'unico ad avere siffatte disponibilità economiche era il de cuius medesimo.
Orbene, non può non considerarsi come il testamento sia antecedente alla stipula DE rogito, con la conseguenza che le dichiarazioni ivi contenute non possono valere nella specie neppure come argomento di prova;
così come DE tutto sfornita di prova è la circostanza che l'acquirente non disponesse DEle necessarie risorse per effettuare l'acquisto. Quanto, poi, al prezzo dalla lettura DEl'atto allegato alla memoria istruttoria II termine DE convenuto si evince che il pagamento avveniva per l'importo di euro 998.000,00 mediante 6 assegni circolari emessi in data 10.05.2018 da filiale di Roma, con clausola di non trasferibilità, mentre il Controparte_19 restante importo era già stato versato prima DEl'atto a mezzo 8 assegni circolari emessi in data
10.05.2018 dalla medesima banca (cfr. art. 6 DEl'atto di compravendita).
35 Manca ogni prova circa la riconducibilità al de cuius DEla provvista per l'acquisto DE bene e circa l'intento di liberalità DE così come DE tutto sfornita di prova è la circostanza che siano stati Pt_1 effettuati lavori di miglioramento che hanno incrementato il valore DEl'appartamento per euro
500.000,00 (non è dato sapere né quali sono stati i lavori eseguiti nell'appartamento né in che modo il de cuius ha finanziato la loro esecuzione né, tantomeno, sono stati allegati elementi da cui ricavare in che misura detti lavori hanno determinato un incremento di valore DEl'immobile nella misura indicata). In senso contrario, poi, deve evidenziarsi che il convenuto ha depositato (cfr. allegato 023 alla memoria istruttoria II termine), una serie di bonifici effettuati per i lavori di ristrutturazione DEl'appartamento di Corso Vittorio Emanuele, da cui può desumersi - in assenza di prova circa la riconducibilità DEla provvista al de cuius e all'intento di liberalità DE medesimo che l'attore avrebbe dovuto fornire - che i pagamenti siano stati effettuati dal convenuto medesimo.
Dunque, la domanda va disattesa.
2. Società Sireneo d'Aequa s.a.s..
In merito alle vicende che hanno interessato siffatta società e che hanno coinvolto il convenuto
[...]
si rimanda a quanto già indicato nel paragrafo 3 relativo alla posizione DE germano CP
in relazione all'atto per notar 23.11.2011 rep. 52221, all'atto per notaio Controparte_2 Per_8 DE 16.12.2009 rep. n. 49344, all'atto per notaio DE 25.03.2006 rep. n. 42468 e al Per_8 Per_8 rogito per notaio DE 22.11.2006 rep. n. 43848 nonché all'atto per notar DEl'8.7.2006 Per_8 Per_8 rep. 43219 racc. 15798.
3. GI per notar DE 29.07.2004 rep. n. 163876. Per_3
Al riguardo, si rimanda a quanto già indicato nel paragrafo 5 relativo alla posizione DE germano
[...]
valendo le medesime considerazioni. CP_2
4. Atto per notar DE 4.9.1996 rep. 22447 di cessione quote sociali e modifica patti DEla Per_8 società agricola Mazzafarro s.n.c. di De SA AR & C.; rogito – cessione di quote DEla società agricola Mazzafarro s.n.c. di De SA AR & C per notar DE 21.06.2004 Per_18 rep. n. 22.
Al riguardo, si rimanda a quanto già indicato nel paragrafo 6 relativo alla posizione DE germano
[...]
valendo le medesime considerazioni. CP_2
Posizione di AR
1) Investimento di denaro DE de cuius per la realizzazione DEl'autorimessa alla via Luigi De
Feo n. 2 bis di Vico Equense e realizzazione DEla autorimessa da parte DEla Recupero s.r.l..
Sul punto valgono le medesime considerazioni già esposte al punto 1 DE paragrafo relativo alla posizione di da intendersi interamente richiamate con riguardo alla posizione di P_ [...]
, trattandosi DEla medesima vicenda a supporto DEla quale le allegazioni DEl'attore CP_4
36 sono identiche. È sufficiente ribadire che la sola circostanza che nel testamento il de cuius abbia dichiarato che tutti i beni intestati ai figli sono stati acquistati con denaro proprio, non è certo sufficiente per ritenere provata nella specie una liberalità indiretta per le seguenti ragioni.
In primo luogo, l'attore non indica con quale negozio giuridico il de cuius abbia inteso realizzare indirettamente la liberalità; in secondo luogo e in via assorbente, anche a voler ritenere configurabile una liberalità indiretta, l'arricchimento si sarebbe determinato in via mediata in favore DEla società
Recupero s.r.l. e non dei singoli soci, privi pertanto di titolarità passiva. Da qui, il rigetto DEla domanda.
2. Atto per notar DEl'8.7.2006 rep. 43219 racc. 15798 trascritto il 28.7.2006 ai nn. Per_8
30302/60028, con cui vendeva ai fratelli e in parti AR CP Controparte_2 uguali, la propria quota pari al 25% DE patrimonio già di Aequa 86 s.r.l. a lei assegnato giusta verbale di assemblea dei soci. L'attore ha dedotto che , trasferendo quale procuratore DEla Controparte_5 figlia a quanto già oggetto di donazione in favore DEla figlia , CP_4 Controparte_3 CP_4
“ha fatto risultare corrisposto dai figli e il prezzo di euro 122.000,00 (di cui euro CP CP_2
84.500,00 per la quota pari al 25% DEl'intero DE fabbricato ed euro 37.500,00 per la quota DE 25% sui terreni) da lui stesso fornito”. Orbene, premesso che alcuna domanda di simulazione è stata spiegata e che, anzi, il presupposto da cui parte l'attore è che il prezzo è stato versato ma con risorse messe a disposizione dal de cuius, non risulta in alcun modo esplicitato in cosa si è sostanziata la liberalità indiretta in favore DEla figlia e anche ammettendo che sia provato che il de cuius CP_4 abbia fornito il denaro ai figli, e , per l'acquisto (circostanza esclusa cfr. punto 3 DE CP_2 CP paragrafo relativo alla posizione di ), la liberalità sarebbe al più configurabile in Controparte_2 favore dei RM e non DEla convenuta . Tra l'altro, si consideri che la Pt_1 AR convenuta ha eccepito che gli assegni - la cui sussistenza non è messa in discussione - non furono da lei incassati tenuto conto che nella procura conferita al padre, questi era autorizzato a “riscuotere il prezzo o di chiarare di averlo già riscosso, nei modi consentiti dalla legge, rilasciandone quietanza” chiedendo al tribunale di essere “autorizzata a chiedere alla banca a chi furono intestati e da chi furono incassati gli assegni suindicati”. Al riguardo, è opportuno evidenziare che l'istanza è stata disattesa (sul punto si richiama l'ordinanza DE 25.07.2023) e che comunque la non ha Pt_1 spiegato alcuna domanda in merito: infatti, pur avendo dedotto “Anche da questa breve ricostruzione emerge come i beni che comunque facevano parte DEl'eredità di di fatto Persona_19 sono confluiti nel patrimonio di e dei suoi due gemelli, senza che abbia P_ CP_4 avuto nulla in cambio. Anche di questo si dovrà tenere conto ai fini DEla determinazione DEla massa
e DEle singole quote di ciascun erede”, prospettando dunque il carattere fittizio DE trasferimento
37 (pur essendo evidentemente parte DE presunto accordo simulatorio), non ha spiegato alcuna domanda di accertamento DEla simulazione.
Dunque, la domanda avanzata dall'attore va disattesa.
3. GI - permuta di beni con la sorella per notar DE 4.7.2006 rep. 104829, CP_4 Per_14 con cui acquisiva il fondo rustico in NC (CE) località Barrata esteso Controparte_2 ha 20, are 26 e ca. 85 in catasto al fg. 50 p.lle 105, 106 e 18.
Come si evince dalla lettura DEl'atto, con il consenso DE coniuge, cedeva alla Controparte_5 figlia la piena proprietà DE fabbricato sito in Vico Equense alla via Nocelle n. 3 e, AR quale controprestazione, ai sensi DEl'art. 1411 c.c. nell'interesse di AR P_ dava in permuta - con effetti in favore di - la piena proprietà DE fondo di
[...] Controparte_2
NC. Secondo l'attore, tale atto ha natura di donazione indiretta “che peraltro dissimula, sempre per mero spirito di liberalità, pure vantaggio patrimoniale e arricchimento DEla beneficiaria superiore al valore indicato nell'atto (permuta) DE bene oggetto DEla liberalità – DE de cuius in favore DEla figlia in quanto l'acquisizione di quel bene, come dichiarato con la AR disposizione testamentaria, era riconducibile ad una sua liberalità”.
La genericità DEle allegazioni - fondate esclusivamente sulle dichiarazioni contenute nel testamento
- non consente di individuare con esattezza quale sia stato l'oggetto DEla liberalità indiretta in favore DEla convenuta Infatti, è incontestato che la convenuta fosse proprietaria dei AR cespiti di NC - in seguito alla liquidazione DEla Società Napoletana Immobiliare S.p.A. per una quota pari 48/100, acquisendo la restante quota in seguito alla scomparsa DE sig. - e che Per_20 detti terreni furono dati in permuta a fronte DEla cessione da parte di DEl'unità Controparte_5 immobiliare di Vico Equense via Nocelle. Orbene, anche a voler ipotizzare che la liberalità abbia avuto ad oggetto la differenza di valore e, dunque, il maggior valore DEl'immobile di Vico Equense rispetto ai terreni di NC dati in permuta, è altrettanto chiaro che si tratta di allegazioni assolutamente generiche e non supportate da alcun argomento di prova. Inoltre, va considerato che la convenuta sul punto si è difesa allegando che l'immobile di Vico Equense via Nocelle (il cui piano terra veniva trasferito in permuta) era stato acquistato dal de cuius in costanza DE primo matrimonio con (madre di e ) in comunione legale dei beni, con la Controparte_7 CP_4 Pt_1 conseguenza che esso già ricadeva nella eredità materna e che nonostante ciò il de cuius, ritenendolo bene personale, lo inserì in un fondo patrimoniale costituito con la sua seconda moglie,
[...]
Pertanto, con la permuta la convenuta avrebbe ottenuto un bene che rientrava nell'eredità P_ materna e su cui già le spettava la quota di 1/3 chiedendo, pertanto, di tenere conto di ciò per la violazione DEla legittima, “in quanto il terzo DEl'intera villa va scorporato dalla massa ereditaria
38 perché, indipendentemente dalla permuta con il fratello , doveva considerarsi già di CP_2 proprietà DEla convenuta”.
Questa affermazione è priva di pregio. È pacifico che il bene rientrava nell'eredità materna ( _7
) ma è altrettanto pacifico che con atto per notaio DE
[...] AR Persona_21
14.05.1987 rep. n. 74938 e n. racc. 3340 allegato in atti, donava la sua quota di 1/3 al padre P_
(atto non oggetto di alcuna impugnazione). Pertanto, il de cuius disponendo legittimamente
[...] di un bene di cui era titolare esclusivo in seguito alle donazioni effettuate da entrambi i figli, CP_4
e , (anche quest'ultimo, infatti, donava al padre la sua quota di 1/3 derivatagli dall'eredità Pt_1 materna con atto per notaio DE 14.05.1987 rep. n. 74937 e n. racc. 3339 allegato in Persona_21 atti) ne ha disposto come bene personale dandolo in permuta alla figlia;
pertanto, priva di CP_4 pregio è la richiesta avanzata dalla convenuta di scorporare dalla massa ereditaria la quota di 1/3 di questo bene.
La domanda va dunque rigettata.
4. Contratto di mutuo fondiario DEl'importo di lire 1.200.000.000,00 per notaio DE Per_3
23.06-2000 rep. n. 142532 con cui la società Recupero s.r.l. in qualità di mutuataria otteneva in prestito l'importo di lire 1.200.000.000 con fideiussore solidale Controparte_5
Secondo la prospettazione attorea, detto atto costituisce una donazione indiretta di lire 1.200.000.000
“ai soci DEla Recupero s.r.l. a quel tempo partecipata da (91,5%) e P_ CP_4
(8,5%) in quanto la Recupero s.r.l. non aveva redditi e rendite per poter restituire quelle somme
[...] corrisposte così come da lui stesso peraltro affermato e riconosciuto con la disposizione testamentaria […]”.
Dunque, il avrebbe inteso realizzare, mercé l'utilizzazione DElo schema negoziale tipico Pt_1 DEla fideiussione, una donazione indiretta in favore DEla Recupero s.r.l., priva di risorse;
ma se è così, come già rilevato, l'arricchimento è stato a vantaggio DEla società per cui i singoli soci sono privi di titolarità passiva.
5. Verbale dei soci DEla Aequa 86 s.r.l. per notaio DE 18.12.1995 rep. 21306. Per_8
Scrittura privata autenticata nelle firme da notar DE 20.01.1987 rep. n. 73974. Per_13
Con detto atto, con cui si procedeva allo scioglimento DEla società e alla conseguente assegnazione alla DE 50% DE patrimonio immobiliare DEla Aequa 86, pari alla corrispondente quota di P_ partecipazione al capitale sociale, il de cuius avrebbe realizzato una liberalità indiretta in favore DE coniuge.
Sul punto valgono le considerazioni già esposte al punto 8 DE paragrafo relativo alla posizione di infatti, la ripartizione DE patrimonio DEla società tra i soci è solo una conseguenza P_ DE suo scioglimento ed è avvenuta in base alle corrispondenti quote di partecipazione al capitale
39 sociale;
in ogni caso, dalla ricostruzione attorea risulta che, al momento DEla morte DE de cuius, i beni erano intestati, nella misura DE 75%, con rogito per notar 25/3/2006, rep. n. 42468, in Per_8 parti uguali a e e quanto al 25% DEl'intero, con rogito per notar CP_2 Controparte_3 Per_8
08/07/2006, rep. n. 43219, a . Controparte_3
In sostanza, l'attore evidenzia che i beni oggetto DE patrimonio sociale sono stati da lui acquistati, allegando che: con scrittura privata autenticata nelle firme da notar 20.01.1987, rep. 73974, Per_13 sono stati acquistati dall'Aequa 86 s.r.l. o meglio dal de cuius che li aveva intestati alla società; che l'assemblea dei soci DEl'Aequa 86 s.r.l., con verbale per notar 18.12.1995, rep. 21306, li ha Per_8 poi assegnati in proprietà, per una quota indivisa pari al 25% DEl'intero, al socio Parte_1 per una quota indivisa pari al 25% DEl'intero alla socia e per una quota indivisa AR pari al 50% DEl'intero alla socia in seguito, il de cuius ha acquisito, con rogito notar P_
03.07.2000, rep. 859, la quota, pari al 25% DEl'intero, DEl'istante e così Per_6 Parte_1 unitamente al coniuge hanno donato, con atto per notar 25.03.2006, rep. 42468, la quota pari Per_8 al complessivo 75% DEl'intero, in parti uguali, ai figli e al contempo, CP_2 CP Pt_1
ha trasferito/donato a , con rogito notar 08/07/2006, rep. n. AR Controparte_3 Per_8
43219, la quota pari al 25% DEl'intero a lei assegnata con verbale di assemblea dei soci DEl'Aequa
86 s.r.l. per notar 18.12.1995, rep. 21306. Per_8
Orbene, con il menzionato verbale DE 1995 i soci non hanno fatto altro che ripartirsi i beni DEla società in base alle quote vantate sul capitale sociale DEla società, non essedo astrattamente configurabile nella specie alcuna liberalità indiretta DE de cuius.
Al più l'attore avrebbe dovuto spiegare azione di simulazione per far valere la simulazione (soggettiva relativa) in relazione alla scrittura privata autenticata nelle firme da notar 20.01.1987, rep. Per_13
73974, avendo appunto asserito che la società solo fittiziamente ha assunto la veste di acquirente;
ruolo, a suo dire, rivestito dal de cuius. Ma detta domanda non risulta proposta, avendo invece richiesto accertarsi la natura di liberalità indiretta DE verbale DE 1995.
6. Contratto di transazione cessione rinunzia per notar DE 12.12.1984 rep. 103087; Per_22 contratto di permuta autenticato nelle firme dal notaio in data 18.04.1990 rep. n. 11304 Per_5 trascritto ai nn. 16473/17550 e atto di rettifica DE 4.6.1996 rep. 18286; contratto di permuta autenticato per notaio el 18.04.1990 rep. 11303 atto di rettifica DE 4.6.1996 rep. 18286. Per_5
Con l'atto rep. 103087 racc. 3111 DE 12/12/1984 redatto dal Notaio denominato Persona_23
“transazione- cessione- rinunzie”, , P_6 Controparte_17 [...]
, da un lato ed i RM e Parte_6 Controparte_18 AR [...]
dall'altro, tutti nella qualità di eredi di e Parte_1 Persona_19 P_8
, accettavano di distribuire tra loro una prima porzione di beni e nello specifico, per quanto
[...]
40 attiene alla posizione DEla convenuta le venivano assegnati: il residuo stradale AR boschivo alla località Sapa in Vico Equense, riportato in catasto alla part. 1519, fol. 25, particella ed il bosco ceduo alla località Monte Comune o Franzoni in Vico Equense, riportato in catasto alla part. 1519, fol. 26, p.lla 37. Al contempo, la convenuta così come il germano rinunciavano ai Pt_1 giudizi in corso e ad agni altra pretesa sulle eredità di e Clementina. Controparte_18
Orbene, secondo l'attore tenuto conto DEle dichiarazioni contenute nel testamento (“Tutti i beni intestati ai miei figli – tutti senza eccezione – sono stati acquistati con denaro mio. Anche quelli provenienti dai a seguito di un pesante oneroso accordo che mi costò – tra tasse, Parte_5 avvocati e denaro dato in cambio ai – una somma enorme almeno per l'epoca Parte_5 ammontante a più di tre miliardi, somma per quell'epoca e per le condizioni in cui si trovavano quei beni, era una cifra che solo per sano principio mi decisi a spendere essendo essa più DE valore stesso di quei beni 7 che non solo erano fatiscenti ma che erano anche occupati da coloni che mi costarono altro denaro, oltre a liti giudiziarie di ogni genere”), detto atto configura una liberalità indiretta DE de cuius in quanto “l'acquisizione di detti beni, come dichiarato con la disposizione testamentaria, era riconducibile ad una sua liberalità”. Ma, in realtà, leggendo l'atto si evince che detti beni erano oggetto DEla eredità di sui cui ma anche Persona_19 AR Pt_1
, vantavano autonomamente dei diritti quali eredi DEla madre , nipote di
[...] Controparte_7
A fronte di ciò e in assenza di qualsivoglia allegazione atta a far Persona_19 comprendere l'oggetto DEla liberalità indiretta in favore DEla per effetto di detto atto, la Pt_1 domanda non può che essere disattesa. Le dichiarazioni contenute nel testamento – tra l'altro poco circostanziate – non sono certo sufficienti a determinare l'accoglimento DEla domanda.
Al fine di definire ulteriormente i rapporti con i , con atto di permuta DE 18.04.1990 rep. _7
n. 11304 cedeva in permuta , AR Controparte_17 CP_20
e l'appartamento sito in AP alla via Posillipo n. 38
[...] Parte_6 ricevendo in cambio l'appezzamento di terreno alla via Rivolo Sant'Antonio in Sorrento. Orbene, secondo l'attore il bene dato in permuta da proveniva dal rogito di assegnazione di AR parte DE patrimonio DEla Napoletana Immobiliare s.p.a. in liquidazione e la quota che la convenuta vantava sul capitale sociale di detta società era stata acquistata con la vendita dei beni oggetto DEla successione DEla madre;
in secondo luogo, l'attore ha dedotto che si è trattato di Controparte_7 una “finta permuta” in considerazione DE maggior valore DE bene acquistato rispetto a quello offerto in permuta.
Si tratta di considerazioni prive di pregio: se anche fosse dimostrato che la quota di capitale sociale vantata da sulla Napoletana Immobiliare s.p.a. era stata acquistata con denaro AR proveniente dalla vendita dei beni DEl'eredità materna, non si comprende quale possa essere stato
41 l'apporto DE de cuius e, comunque, la ben poteva disporre di un bene assegnatole con un Pt_1 atto non oggetto di alcuna impugnazione;
in secondo luogo, anche laddove sia dimostrato che si è trattato di “finta permuta” a detto rapporto contrattuale è totalmente estraneo il de cuius, avendo la ricevuto un arricchimento patrimoniale per effetto di un'operazione realizzata in suo favore Pt_1 da , e . Controparte_17 Controparte_20 Parte_6
Dunque, è chiaro che la mera dichiarazione contenuta nel testamento – in assenza di specificazioni circa gli atti concretamente posti in essere dal de cuius per avvantaggiare la figlia in dette vicende – precludono di valutare la domanda che va necessariamente rigettata.
Identiche considerazioni valgono per l'atto di permuta DE 18/04/1990 rep.11303 racc. 3722 con cui ha permutato con il sig. l'immobile sito in AR Controparte_17
Via Posillipo n. 38 p.lla 191, a lei intestato, ricevendo in cambio il fondo rustico in Vico Equense alla frazione Marina di Aequa località Torretta, P.lla 474 ed il fondo rustico sito in località Monte Faito denominato Punta Bannera.
Sul punto, occorre considerare che , quanto ai beni acquistati con l'atto di permuta AR DE 18.04.1990 rep. n. 11304, ha dedotto che sul bene contraddistinto al catasto n. 4160 fol.3 insisteva un fabbricato rurale, laddove sul fondo di cui al foglio 6 non vi era alcuna costruzione e che ella è attualmente proprietaria solo DE fondo rustico di cui al catasto 4160, foglio 6 p.lla 141,142,143,144
e 155 privo di fabbricato. Per quanto invece riguarda il bene di cui al foglio 3, comprendente fabbricato rurale, esso è stato ceduto da in data 19/01/2000 con atto DE Notaio AR
rep. 206 racc. 135 DE 19/01/2001 alla società M.A.F.F.E.A sas di SC AR & Per_6
C. per un importo di Lire 1.500.000.000; che tale somma, versata a mezzo assegni circolari intestati a (assegni n. 12-80-302-236 di £ 80.000.000; 12-80-301-915 di £ 100.000.000; 12- AR
80-301- 914 di £ 100.000.000; 12-80-301-913 di £ 100.000.000; 12-80-302-235 di £ 100.000.000;
12-80-302-234 di £ 100.000.000; 12-80-302-233 di £ 100.000.000; 12-80-302-232 di £ 100.000.000;
12-80-302-231 di £ 100.000.000), tuttavia, non fu materialmente incassata dalla convenuta, ma da suo padre procuratore DEla stessa. Ha chiesto, dunque, che questa somma venga inserita P_ nella massa ereditaria ed imputata a chi ne ha tratto effettivamente beneficio a danno DEla convenuta
. AR
Orbene, è chiaro che la genericità DEla domanda non consente alcuna valutazione;
tra l'altro, la convenuta non ha spiegato alcuna domanda di restituzione in danno DEla massa ereditaria degli importi asseritamente sottratti dal de cuius alla sua disponibilità.
7. Scritture di trasferimento DEle quote DEla Recupero s.r.l..
Secondo l'attore, le varie operazioni poste in essere nell'ambito di detta società e riportate al punto 7 DE paragrafo relativo alla posizione di avrebbero avuto come scopo quello di P_
42 attribuire, alla figlia , la quota DEla società Recupero s.r.l.. Premesso che di ciò non si fa CP_4 alcuna menzione nel testamento, la convenuta ha allegato che in ottemperanza degli accordi DE 1984 presi in ordine all'eredità , all'interno DEla suddetta società entrarono a far parte anche i _7 RM e CP_4 Parte_1
Ciò detto, quale sia stato l'oggetto DEla liberalità non è specificato e, laddove l'attore abbia inteso riferirsi alla quota societaria, non è allegato alcun elemento da cui poter ricavare che vi sia stata un'elargizione di denaro DE de cuius finalizzata all'acquisto DEla stessa.
Le considerazioni DEla convenuta, contenute in comparsa, rispetto alle presunte operazioni speculative realizzate dalla per acquisire una quota maggiore DE capitale sociale e, dunque, P_ acquisire l'ingente patrimonio DEla società il cui valore è notevolmente superiore al capitale sottoscritto, sono DE tutto inconferenti in questa sede;
così come non è certo possibile ritenere che i beni DEla Recupero s.r.l. siano parte DEla massa ereditaria DE de cuius, in quanto oggetto DE patrimonio DEla società.
8. GI per notaio DE 14.05.1987 rep. n. 74938. Per_13
Con quest'atto ha donato al padre la quota di 1/3 di oggetto AR P_1 DEl'eredità materna. Detto atto, secondo la sua prospettazione, costituirebbe un negozio misto con donazione avendo il de cuius riconosciuto nella disposizione testamentaria di aver corrisposto alla figlia lire 116.6666.667 derivante dalla vendita dei beni DEl'eredità materna.
Considerato che si tratta DEla vendita di beni derivanti dall'eredità materna ogni considerazione ulteriore è superflua, tenuto conto DEla assoluta genericità DEle allegazioni circa la concreta operazione negoziale asseritamente realizzata dal de cuius e circa il presunto intento di liberalità dal medesimo perseguito.
9. Scrittura DE 14.10.1986; rogito di costituzione DEla Aequa 86 s.r.l. DE 13.10.1986.
Sul punto, queste sono le allegazioni DE ricorrente: “3.5 – L'intestazione a e CP_21 Per_15
, così come la sottoscrizione e il versamento dei 3/10 DEla quota di partecipazione sociale
[...] sottoscritta (lire 10.000.000 a e ulteriori lire 10.000.000 a ) – CP_21 Persona_15 all'atto DEla costituzione DEla Aequa 86 s.r.l., per notar DE 13/10/1986, rep. n. 73128 -, ha Per_13 natura e costituisce, o comunque dissimula, alla luce DEle scritture DE giorno successivo
(14.10.1986), in ragione di quanto dichiarato dal “de cuius” con la disposizione testamentaria e perché riconosciuto dall'istante una donazione indiretta DE “de cuius” - che peraltro Parte_1 dissimula, sempre per mero spirito di liberalità, pure vantaggio patrimoniale e arricchimento dei beneficiari superiore al valore nominale indicato in atto DEle quote oggetto DEla liberalità - tramite costoro alla coniuge e ai figli e . P_ Pt_1 AR
43 3.6 – La scrittura DE 14/10/1986, allegata pure all'atto per notar DE 18/12/1995, rep. n. 21306, Per_8 con la quale l'istante e la germana hanno acquistato da Parte_1 AR [...] ciascuno una quota di partecipazione di lire 5.000.000 al capitale sociale DEla Aequa 86 CP_21
s.r.l., ha natura e costituisce, o comunque dissimula, per quanto dichiarato con la disposizione testamentaria e perché riconosciuto dall'istante una donazione indiretta DE “de Parte_1 cuius” - che peraltro dissimula, sempre per mero spirito di liberalità, pure vantaggio patrimoniale e arricchimento dei beneficiari superiore al valore nominale indicato in atto DEle quote oggetto DEla liberalità ai figli e – ai figli e ”. Pt_1 AR Pt_1 AR
Orbene, il presupposto di partenza pare essere la fittizia intestazione DE capitale sociale DEla società CP_2 Aequa 86 s.r.l. al e al funzionale all'acquisto, altrettanto fittizio, DEle quote di Per_15 partecipazione da parte dei RM e . Dunque, in base alla prospettazione offerta, CP_4 Pt_1 non si versa in un'ipotesi di liberalità indiretta ma, al più, di simulazione e al riguardo, come già esposto, non è stata avanzata alcuna domanda da parte DEl'attore che si è limitato a richiedere l'accertamento di liberalità indirette realizzate dal de cuius in favore dei figli.
Ciò detto, la convenuta ha allegato che in seguito alla liquidazione DEla società, i beni venivano assegnati in proprietà ai soci in proporzione alle loro quote e che l'8/07/2006, con atto di compravendita DE notaio rep. 43219 racc. 15798, procuratore speciale di Per_8 Controparte_5
alienava ai figli di seconde nozze il 25% dei beni che erano rimasti nella titolarità AR DEla convenuta;
che il prezzo pari ad € 122.000,00 veniva corrisposto con due assegni bancari non trasferibili n. 011.319.751-01 tratto sul conto corrente n. 225763/6 DEla BA DE IN sede di
Roma intestato a e n. 011.319.741-04 tratto sul conto corrente n. 225755/5 BA Controparte_2 DE IN sede di Roma intestato a che la convenuta ha dichiarato di non aver mai Controparte_3 ricevuto. Valgono allora le medesime considerazioni già svolte: le deduzioni sono irrilevanti, in assenza di domanda di restituzione in danno DEla massa ereditaria degli importi asseritamente sottratti dal de cuius alla sua disponibilità.
Posizione di . Parte_1
1. L'attore medesimo ha dedotto di aver ricevuto quale liberalità dal padre il fabbricato in località
AN Vico Equense e come risulta dalla scrittura (oggetto DEla querela di falso), riconducibile all'attore, la liberalità ha riguardato “ ” in Vico Equense località con Controparte_10 Parte_3 annesso terreno, il terreno con annessa casa colonica in località Scutolo Vico Equense, compresi gli oneri di manutenzione e di ristrutturazione DElo stesso, eseguiti interamente a spese DE medesimo de cuius. Dunque, anche i pagamenti fatti e le spese sostenute per la ristrutturazione di siffatti beni costituiscono una liberalità indiretta in favore DEl'attore, rientrando nell'attività posta in essere dal de cuius per far acquistare al figlio la proprietà di suddetti beni con spirito di liberalità (cfr. in termini
44 analoghi cfr. Cass. sez. 3, ordinanza n. 24160 DE 04/10/2018: “L'attività con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile è riconducibile nell'ambito DEla donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili, finché dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal donante, volti a finanziare lavori nell'immobile, giacché tali conferimenti hanno la stessa causa DEla donazione indiretta”).
2. Ciò detto, per quanto riguarda, invece, l'acquisto di porzioni immobiliari con atti per Notaio
DE 17.02.1998 rep n. 85186 e rep. 85185, valgono al riguardo le medesime Persona_12 considerazioni esposte al punto 6) DE paragrafo dedicato alla posizione di Infatti, P_ sebbene l'attore ritenga che con detti atti sia stata realizzata una liberalità in proprio favore, per come impostata la domanda, la diminuzione patrimoniale vi sarebbe stata in danno dei venditori e non DE de cuius quale loro procuratore speciale. Pertanto, anche volendo ipotizzare una liberalità indiretta, essa non è riconducibile al de cuius.
3. Per il verbale dei soci DEla Aequa 86 s.r.l. per Notaio DE 18.12.995 rep n. 21306 con Per_8 cui veniva assegnato al socio in proprietà la quota indivisa pari al 25% DE Parte_1 patrimonio immobiliare, valgono al riguardo le considerazioni esposte al punto 8 DE paragrafo dedicato alla posizione di Si ribadisce che con il menzionato verbale DE 1995 i soci P_ non hanno fatto altro che ripartirsi i beni DEla società in base alle quote vantate sul capitale sociale DEla società, non essedo astrattamente configurabile nella specie alcuna liberalità indiretta DE de cuius.
Al più l'attore avrebbe dovuto spiegare azione di simulazione per far valere la simulazione (soggettiva relativa) in relazione alla scrittura privata autenticata nelle firme da notar 20.01.1987, Per_13 rep. 73974, avendo appunto asserito che la società solo fittiziamente ha assunto la veste di acquirente;
ruolo, a suo dire, rivestito dal de cuius. Ma detta domanda non risulta proposta, avendo invece richiesto accertarsi la natura di liberalità indiretta DE verbale DE 1995. Quanto, poi, alla suddetta scrittura privata, l'attore ha dedotto che i beni sono stati acquistati dall'Aequa 86 s.r.l. o meglio dal de cuius che li aveva intestati alla società. Anche ammettendo la veridicità di tale affermazione e premesso che alcuna domanda di simulazione relativa soggettiva è stata spiegata, l'intento liberale si sarebbe sostanziato in un arricchimento DEla società e non dei soci, per cui non può ritenersi configurabile una liberalità in favore DEl'attore.
4. Quanto all'atto per notar DE 18/12/1995, rep. n. 21306 e al rogito di costituzione DEla Per_8
Aequa 86 s.r.l. DE 13.10.1986, valgono le medesime considerazioni esposte al punto 9 DE paragrafo dedicato alla posizione di . AR
Infine, è DE tutto irrilevante in questa sede verificare che il rogito – cessione di quote sociali DEla
- per notar DE 3/7/2000, rep. Parte_8 Per_6
45 n. 856, il rogito – cessione di quota sociale e modifica di patto di società in nome collettivo DEla
– per notar DE 4/9/1996, rep. n. Parte_8 Per_8
22446 e che il rogito per notar DE 14/5/1987, rep. n. 74937 costituiscono DEle liberalità, Per_13 dirette o in dirette, in favore DE de cuius.
4. In definitiva la domanda di accertamento DEle liberalità indirette va accolta limitatamente alla posizione di rispetto ai seguenti atti: 1) rogito - permuta di beni per notar Controparte_2 Per_14 DE 4.7.2006 rep. 104829 che configura una liberalità indiretta DE de cuius in favore DE figlio
[...]
avente ad oggetto il fondo rustico in NC (CE) località Barrata esteso ha 20, are CP_2
26 e ca. 85 in catasto al fg. 50 p.lle 105, 106 e 18; 2) rogito per notar DE 29.07.2004 rep. n. Per_3
163874 e rogito per notar DE 29.07.2004 rep. n. 163876 che configurano una liberalità Per_3 indiretta DE de cuius in favore DE figlio avente ad oggetto l'immobile sito in Roma Controparte_2 alla via Lima n. 42 per la quota DE 50%; alla posizione di rispetto ai seguenti atti: Controparte_3
1) rogito per notar DE 29.07.2004 rep. n. 163875 e rogito per notar DE 29.07.2004 Per_3 Per_3 rep. n. 163876 che configurano una liberalità indiretta DE de cuius in favore DE figlio CP_2
avente ad oggetto l'immobile sito in Roma alla via Lima n. 42 per la quota DE 50%.
[...]
In conclusione, va inoltre accertato che i beni indicati nella scrittura DE 3.07.2000 compresi i pagamenti fatti e le spese sostenute per la ristrutturazione di siffatti beni costituiscono una liberalità indiretta in favore DEl'attore.
A questo punto, il giudizio deve proseguire per la istruttoria e decisione DEle ulteriori domande
(azione di riduzione, divisione) e pertanto viene rimesso sul ruolo con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza e conclusione così provvede:
I. definitivamente pronunciando:
a) rigetta la querela di falso proposta da , avente ad oggetto la scrittura DE Parte_1
3.07.2000;
b) condanna al pagamento DEle spese di lite nei confronti DEla convenuta Parte_1 che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso P_ spese forfettarie nella misura DE 15% come per legge;
c) condanna al pagamento DEle spese di lite nei confronti dei convenuti Parte_1 CP_2
e che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi professionali oltre Iva,
[...] Controparte_3
Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura DE 15% come per legge;
d) nulla nei rapporti con e;
AR Controparte_5
46 e) pone le spese DEla c.t.u., già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni tra le parti, a carico di
; Parte_1
II. non definitivamente pronunciando:
a) dichiara aperta la successione di nato a [...] il [...] e deceduto a Controparte_5
AP il 7.10.2019, in parte regolata dalla legge e in parte dal testamento olografo redatto in progressione temporale, dal 6.10.2004 al 7.02.2007, pubblicato dal notaio in data Per_2
02.10.2019;
b) rigetta la domanda di accertamento DEle liberalità indirette avanzata nei confronti di P_
, di cui al punto g.2 DEle conclusioni DEl'atto di citazione (pagg. 65-71);
[...]
c) accoglie parzialmente la domanda di accertamento DEle liberalità indirette avanzata nei confronti di , di cui al punto g.3 DEle conclusioni DEl'atto di citazione (pagg.71-76) e per Controparte_2
l'effetto accerta che:
1) il rogito - permuta di beni per notar DE 4.7.2006 rep. 104829 configura una liberalità Per_14 indiretta DE de cuius in favore DE figlio avente ad oggetto il fondo rustico in Controparte_2
NC (CE) località Barrata esteso ha 20, are 26 e ca. 85 in catasto al fg. 50 p.lle 105, 106 e 18;
2) il rogito per notar DE 29.07.2004 rep. n. 163874 e il rogito per notar DE Per_3 Per_3
29.07.2004 rep. n. 163876 configurano una liberalità indiretta DE de cuius in favore DE figlio
[...]
avente ad oggetto l'immobile sito in Roma alla via Lima n. 42 per la quota DE 50%; CP_2 rigetta per il resto la domanda proposta;
d) accoglie parzialmente la domanda di accertamento DEle liberalità indirette avanzata nei confronti di , di cui al punto g.4 DEle conclusioni DEl'atto di citazione (pagg.76-80) e per Controparte_3
l'effetto accerta che:
1) il rogito per notar DE 29.07.2004 rep. n. 163875 e il rogito per notar DE Per_3 Per_3
29.07.2004 rep. n. 163876 configurano una liberalità indiretta DE de cuius in favore DE figlio
[...]
avente ad oggetto l'immobile sito in Roma alla via Lima n. 42 per la quota DE 50%; CP_2 rigetta per il resto la domanda proposta;
e) rigetta la domanda di accertamento DEle liberalità indirette avanzata nei confronti di CP_4
, di cui al punto g.5 DEle conclusioni DEl'atto di citazione (pagg.80-85);
[...]
f) accerta che i beni indicati nella scrittura DE 3.07.2000 compresi i pagamenti fatti e le spese sostenute per la ristrutturazione di siffatti beni costituiscono una liberalità indiretta in favore DEl'attore;
g) accerta che gli ulteriori atti indicati al punto g.6 DEle conclusioni DEl'atto di citazione (pagg. 85-
88) non costituiscono DEle liberalità DE de cuius in favore DEl'attore;
h) spese al definitivo;
47 III. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio DE 4.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
48