Ordinanza cautelare 3 novembre 2022
Ordinanza presidenziale 18 marzo 2025
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00141/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00293/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IS
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 293 del 2022, proposto dalla società LL IS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Vita Lucrezia Vaccarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione IS, il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione IS, il sub Commissario ad acta , la Presidenza Consiglio dei Ministri, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
nei confronti
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute e la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
l’A.S.RE.M. e la Gea Medica, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento della Regione IS, prot. n. 110698 del 27.6.2022, avente ad oggetto “ Relazione attività controlli LL IS Spa - Annualità 2019 – Rettifica precedente Relazione (prot. 6233/2022) e Controdeduzioni – Trasmissione ”;
b) dei provvedimenti allegati alla predetta nota n. prot. 110698/2022, e nella specie:
- l’atto prot. n. 109350 del 23.6.2022, reso dal Servizio Livelli Massimi di Finanziamento e dell’Integrazione sociosanitaria della Regione IS;
- l’atto prot. n. 59602 del 30.3.2022, reso dal medesimo Servizio;
- ove occorra, il provvedimento regionale prot. n. 6233/2022, avente ad oggetto “ Relazione attività controlli LL IS spa – annualità 2019”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. GI AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La LL IS s.p.a. è un istituto di ricovero e cura autorizzato e accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, il quale eroga prestazioni sanitarie per conto della Sanità pubblica sulla base di specifici contratti periodicamente sottoscritti entro i limiti di budget di volta in volta stanziati dall’Amministrazione regionale.
1.1. A valle delle periodiche determinazioni amministrative di fissazione dei tetti di spesa per gli acquisti regionali di prestazioni sanitarie sul mercato degli operatori privati (atti i quali hanno dato luogo nel tempo ad un autonomo filone di contenzioso), con il D.C.A. n. 3 del 1° febbraio 2010 la Struttura commissariale ha disegnato il “ Sistema Regionale di Controllo e Monitoraggio dell’Attività Ospedaliera- Linee Guida per l’organizzazione dei controlli delle prestazioni in regime di ricovero (D.R.G., SDO e cartelle cliniche) e delle prestazioni di medicina specialistica ambulatoriale (A.P.G.) ” ai sensi dell’art. 79, comma 1- septies del D.L. n. 112/2008.
Si tratta di controlli diretti a verificare l’appropriatezza e la congruità delle prestazioni sanitarie prodotte dalle strutture di ricovero pubbliche e private accreditate, aventi l’obiettivo di sanzionare eventuali comportamenti opportunistici, fenomeni distorsivi, implementazioni inappropriate dei ricoveri e tariffazioni incongrue.
Con il D.C.A. n. 10/2010 è stato poi approvato un “disciplinare tecnico” recante la regolamentazione dei suddetti controlli, e, al punto n. 6, un regolamento che, a sua volta, dispone che:
- le strutture private trasmettano certi dati all’A.S.RE.M. con le modalità prestabilite (art. 1);
- l’A.S.RE.M. svolga i controlli di competenza (art. 2) e muova eventuali contestazioni in modo analitico (art. 3), e la Regione possa chiedere approfondimenti o svolgere controlli aggiuntivi (art.4);
- sulle “ due Strutture di Alta Specialità ” (Neuromed e LL IS) il controllo compete al Servizio Ispettivo Regionale (art. 5);
- le strutture private possono produrre controdeduzioni alle contestazioni ricevute (art. 6);
- “ Le controdeduzioni, se pervenute, comporteranno ulteriori controlli (detti di seconda istanza) …” (art. 7),
- “ In caso di controversie tra l’ASREM e le Strutture Private, sarà l’Arbitrato Regionale l’Organo deputato a dirimere le stesse quale atto transattivo” (cfr. all. n. 11.B alla produzione della parte ricorrente del 26 ottobre 2022).
1.2. Ebbene, le prestazioni erogate in favore del Servizio Sanitario Pubblico dalla soc. LL IS per l’annualità 2019 sono state sottoposte ai suddetti controlli dall’Amministrazione regionale, che hanno riguardato il volume prestazionale ed economico ricompreso all’interno dei tetti di spesa per l’anno 2019, così come assegnati con il DCA n. 10/2020 ( "Definizione dei limiti massimi di finanziamento per le prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogate dagli operatori privati accreditati, acquisibili dal Sistema Sanitario Regionale per l'anno 2019 ”).
E “ L’individuazione delle cartelle e delle schede è stata effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali ed estesa alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza, trasmesse alla LL IS Spa dalla Regione IS con nota prot. n. 173566/2021 del 27-10-2021 ” (cfr. le note n. 6233/2022 e n. 109350/2022).
Il controllo di prima istanza è stato esitato con la nota regionale n. 6233 del 13 gennaio 2022, avente ad oggetto “ Relazione attività controlli LL IS spa – annualità 2019 ”, con la quale l’importo delle prestazioni ospedaliere valutate come remunerabili è stato ridotto complessivamente di € 590.755,35 (per le singole voci si rinvia alle tabelle riportate nella nota n. 6233/2022).
L’Amministrazione, una volta raccolte le controdeduzioni dell’interessata, ha poi esitato il controllo di seconda istanza con la nota n. 110698 del 27 giugno 2022 (avente ad oggetto “ Relazione attività controlli LL IS Spa - Annualità 2019 – Rettifica precedente Relazione (prot. 6233/2022) e Controdeduzioni – Trasmissione”) , con la quale l’importo della riduzione sopra citato è stato rideterminato in € 427.917,35 (per le singole voci si rinvia alle tabelle riportate nella nota n. 110698 /2022).
Con la nota n. 110698 del 27 giugno 2022, quindi, la Regione IS ha trasmesso gli esiti delle verifiche sopradette alla struttura sanitaria interessata.
2. Contro i descritti esiti delle verifiche, la società LL IS s.p.a. ha presentato allora l’odierna impugnativa, affidandosi ai seguenti motivi di ricorso, così rubricati:
I- « Violazione e falsa applicazione della disciplina stabilita dal DCA n. 3/2010 in materia di controlli regionali delle prestazioni sanitarie; violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza e dei principi di affidamento buona fede; contraddittorietà, illogicità manifesta »;
II- « Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 octies del d.lgs. n. 502/1992; violazione e falsa applicazione del DCA 3/2010; carenza di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà; violazione del principio di trasparenza e conoscibilità; violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza »;
III- « Eccesso di potere per erroneità nei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione, elusione e violazione delle sentenze della Giustizia Amministrativa di annullamento del DCA 10/2020. Erroneità dei saldi spettanti alla ricorrente. Nullità ai sensi dell’art.21 septies della legge n. 241/1990 »;
IV- « Violazione e falsa applicazione del DCA 3/2010 – articolo 9 del Regolamento – per mancata attivazione dell’Arbitrato regionale ».
In estrema sintesi, con il ricorso ci si è doluti:
a) della violazione del D.C.A. n. 3/2010, nella parte in cui avrebbe prescritto termini perentori entro i quali svolgere i relativi controlli; nonché della violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza (motivo I);
b) della violazione dell’art. 8-octies del D.Lgs. n. 502/1992, in quanto l’abbattimento del volume delle prestazioni remunerabili sarebbe stato disposto secondo criteri oscuri e irragionevoli, mentre le prestazioni effettivamente rese dalla struttura sanitaria sarebbero state -in tesi- congrue e appropriate (motivo II);
c) dell’elusione/violazione delle sentenze del giudice amministrativo di annullamento del D.C.A. n. 10 del 2020, con conseguente nullità ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, in quanto l’abbattimento in contestazione sarebbe stato fondato sul presupposto della perdurante validità di budget annuali sottodimensionati che, invece, erano stati nel frattempo annullati in sede giurisdizionale;
d) della violazione dell’art. 9 del D.C.A. n. 3/2010, in base al quale la Regione avrebbe dovuto convocare l’Arbitrato regionale per dirimere la controversia, e non, invece, disporre un immediato abbattimento delle prestazioni remunerabili (motivo IV).
3. In resistenza al ricorso, per le Amministrazioni intimate, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (richiamando la sentenza del T.A.R. IS n. 409/2021), e nel merito, comunque, l’infondatezza dell’impugnativa nel suo complesso.
4. Con l’ordinanza cautelare n. 128 del 3 novembre 2022 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare avanzata dal ricorso sulla base della seguente motivazione: « Esaminato il ricorso proposto dalla società ricorrente, la quale eroga prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con il sistema sanitario regionale offrendo prestazioni sia di ricovero ospedaliero, sia di specialistica ambulatoriale;
Osservato che la ricorrente contesta l’esito dei controlli sull’attività sanitaria da essa erogata per conto del S.S.R. per l’annualità 2019, ponendo in discussione l’abbattimento, operato dall’Amministrazione, della remunerazione delle prestazioni da essa rese, in quanto ritenuto affetto da plurimi profili di illegittimità;
Osservato, altresì, che in questa prospettiva viene stigmatizzato anche il fatto che l’abbattimento in discussione sia stato operato applicando i tetti di spesa introdotti dalla Struttura Commissariale con i dd.CC.AA. nn. 10/2020 e 11/2020, benché questi risultino definitivamente annullati dal T.A.R. IS con sentenza n. 100/2021, confermata dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 4371/2022;
Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato che, richiamando un precedente di questo Tribunale reso su fattispecie affine, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla materia degli esiti dei controlli disposti nei confronti delle strutture accreditate, tra le quali, appunto, la ricorrente;
Ritenuto, alla pur sommaria delibazione propria della fase cautelare, che l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente difesa non sembra priva di un apprezzabile fondamento di principio, alla stregua di quanto statuito in via generale nella pronuncia del T.A.R. n. 409/2021 invocata dalla difesa erariale;
Considerato, nondimeno, che la odierna ricorrente ha proposto, nell’ambito del proprio ricorso, anche una domanda tesa alla declaratoria della nullità degli atti in epigrafe per violazione ed elusione di giudicato, che come tale sembrerebbe comunque rientrante nella competenza funzionale del Giudice Amministrativo;
Osservato tuttavia, in relazione a quest’ultima domanda, che la dedotta violazione/elusione di giudicato appare, sempre ad un primo esame, resistita dalla circostanza che l’Amministrazione, con il successivo d.C.A. n. 18/2022, in dichiarata ottemperanza alla sentenza n. 100/2021 risulta aver accordato la remunerazione delle prestazioni extraregionali erogate oltre il tetto ma riconosciute in sede di compensazione inter-regionale, trasmettendo alla struttura ricorrente lo schema di contratto di budget per le annualità e prestazioni oggetto di contestazione;
Osservato, infine, quanto al periculum in mora, che la pretesa della ricorrente investe profili meramente patrimoniali, come tali pienamente ristorabili in caso di esito positivo della proposta azione » (cfr. T.A.R. IS, ordinanza cautelare n. 128 del 3 novembre 2022).
5. Nel successivo corso del giudizio la parte ricorrente ha depositato ulteriori documenti e memorie.
In particolare, con la memoria del 29 ottobre 2025 la medesima, oltre a replicare all’eccezione di difetto di giurisdizione, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere rispetto alla porzione di abbattimento delle prestazioni valutate come remunerabili che aveva interessato specificatamente le cd. prestazioni all’utenza extraregionale erogate dalla struttura nel 2019, deducendo che, appunto, “ con riferimento alle prestazioni extraregionali rese dalla ricorrente per il 2019 e decurtate dalla regione IS con gli atti in questa sede impugnati, è cessata, in questa sede, la materia del contendere, in quanto come rilevato sono state riconosciute poi a Responsible dalla stessa Regione ” (cfr. la memoria del 29 ottobre 2025, pag. 6).
6. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025, uditi i difensori presenti riportarsi ai rispettivi scritti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
7. Il ricorso deve essere dichiarato parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione; quanto alla porzione di impugnativa che ha contestato la violazione/elusione del giudicato, la stessa va respinta nella misura in cui contestativa delle determinazioni amministrative relative alle prestazioni intraregionali, dovendosi invece dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla parte residua, quella relativa alle cd. prestazioni all’utenza extraregionale.
8. Come questo Tribunale ha già avuto in passato modo di rilevare, invero, sulle controversie relative agli esiti dei controlli regionali de quibus la giurisdizione è devoluta all’A.G.O. (cfr. T.A.R. IS, sentenza n. 409 del 1° dicembre 2021), onde il ricorso è in buona parte inammissibile per difetto di giurisdizione.
8.1. La Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 31029 del 2019, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alla giurisdizione riguardante le contestazioni relative agli esiti dei controlli nei confronti delle strutture accreditate, ha affermato, infatti, che in questa materia la giurisdizione appartiene al giudice ordinario: e questo sia che la somma richiesta all’esito del controllo si configuri come sanzione, sia che la si configuri come una semplice detrazione dal corrispettivo dovuto per l'ordinario svolgimento delle prestazioni (in adesione a tale orientamento cfr., tra le altre, TA.R. Lazio - Roma, n. 1420 del 2020).
Il Collegio reputa allora opportuno riportare di seguito i principali passaggi motivazionali della citata pronuncia delle Sezioni unite, che intende fare senz’altro propri:
- « ipotizzando che quella impugnata sia una sanzione amministrativa pecuniaria in senso stretto - come potrebbe fare propendere la possibilità riconosciuta alla struttura accreditata di corrispondere una "sanzione amministrativa" ridotta, a definizione del contenzioso pendente in materia di controlli in ambito sanitario di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 octies, comma 8 quinquies (che rimette alle regioni il "controllo esterno sulla appropriatezza e sulla qualità della assistenza prestata dalle strutture interessate") -, la giurisdizione del giudice ordinario sarebbe confermata, se si considera che l'intera materia delle opposizioni a sanzioni amministrative è devoluta al giudice ordinario (Cass., sez. un., n. 8076 del 2015), "salvo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133 e da altre disposizioni di legge" (L. n. 689 del 2011, art. 22, comma 1, come sostituito dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34). Deve trattarsi di una deroga espressa e univoca (quale, ad esempio, è quella in tema di sanzioni emesse dalle Autorità indipendenti, a norma dell'art. 133, comma 1, lett. l) c.p.a.), non riconoscibile quindi nella previsione generale di cui all'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., che affida alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di "vigilanza e controllo nei confronti del gestore (di pubblici servizi)".
Ad analoga conclusione, in punto di giurisdizione, si deve pervenire se ci si colloca nella prospettiva del rapporto concessorio, quando la struttura sanitaria chieda il pagamento o, come nella specie, resista alla pretesa di pagamento di somme da parte dell'amministrazione sanitaria, nella fase esecutiva del rapporto: la giurisdizione ordinaria in tema di "indennità, canoni ed altri corrispettivi" si estende, infatti, alle questioni inerenti l'adempimento e l'inadempimento della concessione di servizio pubblico (oltre che di costruzione e gestione di opera pubblica), nonché alle conseguenze indennitarie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui siano impugnati atti di esercizio di poteri autoritativi tipizzati dalla legge (Cass., sez. un., n. 18267 del 2019), quali sono quelli immediatamente costitutivi, modificativi ed estintivi del rapporto concessorio» ;
- «L'accertamento dell'adempimento o inadempimento delle obbligazioni assunte e, quindi, dell'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario è, per definizione, vicenda estranea al controllo delle modalità di esercizio del potere amministrativo discrezionale, venendo in rilievo il profilo paritario e meramente patrimoniale del rapporto concessorio, nella contrapposizione delle situazioni giuridiche soggettive obbligo/pretesa (ex plurimis, Cass., sez. un., n. 7861 del 2001, n. 15217 e n. 22661 del 2006, n. 411 del 2007, n. 10149 del 2012)»;
- «Se è vero che "la disciplina dei controlli anche sull'appropriatezza dei ricoveri spetta ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione e di organizzazione di competenza regionale, e non già ad una fase concordata e convenzionale" (Cons. di Stato, sez. III, n. 3420 del 2015), tuttavia quando non sia questo atto generale e autoritativo a formare oggetto dell'impugnazione - quale espressione di "vigilanza e controllo nei confronti del gestore" (art. 133, comma 1, lett. c, c.p.a.) - riemerge la giurisdizione del giudice ordinario, cui è rimesso il giudizio di congruità dell'attività svolta in concreto dalla struttura sanitaria rispetto ai parametri fissati dall'autorità regionale, che si traduce pur sempre nella verifica dell'adempimento delle prestazioni sanitaria cui la struttura è obbligata ».
8.2. Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale deve perciò subito concludere per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, vertendo le contestazioni di parte ricorrente non già sull’atto autoritativo presupposto – il decreto commissariale n. 3/2010, disciplinante le modalità di controllo – bensì, inequivocabilmente, sulla sola fase attuativa del rapporto, controvertendosi sull’effettiva spettanza alla concessionaria dei corrispettivi contestati, nell’ambito di un rapporto paritario in cui vengono in rilievo unicamente delle situazioni giuridiche soggettive di debito/credito.
8.3. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va pertanto in gran parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
9. La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste unicamente sulla porzione di impugnativa appuntata sulla presunta violazione/elusione del giudicato.
Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 5, del c.p.a., infatti, “ Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: le controversie in materia di: nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato ” (cfr. art. 133, comma 1, lett. a), n. 5, del c.p.a.). E con il terzo motivo di impugnazione, in particolare, il ricorso ha contestato la nullità delle determinazioni impugnate per violazione/elusione del giudicato.
Onde, in questa parte, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
10. Ciò posto, e venendo al merito di questo unico mezzo di gravame ammissibile, il Collegio deve innanzitutto dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla porzione di impugnativa relativa all’abbattimento delle prestazioni rese all’utenza extraregionale.
Con la memoria del 29 ottobre 2025, infatti, la parte ricorrente ha dedotto di essersi già vista riconoscere dalla Regione IS le relative spettanze.
Sicché sul punto non resta che dichiarare in parte qua la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’articolo 34, comma 5, cod. proc. amm., come del resto riconosciuto dalla stessa interessata.
11. Il terzo motivo di ricorso, nella parte in cui la violazione/elusione del giudicato è stata lamentata, di contro, rispetto alle prestazioni rese dalla ricorrente all’utenza regionale, deve essere invece respinto.
11.1. Nella prospettiva del ricorso:
- “ Come emerge dal provvedimento n. prot. 109350/2022 (atto impugnato) i controlli e il relativo saldo sono stati disposti dalla Regione IS sull’erroneo presupposto della validità del decreto commissariale n. 10/2020 e dunque della validità delle decurtazioni ivi stabilite ” (cfr. il ricorso a pag. 25);
- “ Come noto questo decreto (n. 10/2020 – limiti di spesa anno 2019) è stato impugnato dal LL innanzi a Codesto On. TAR IS che, con la recente sentenza n. 100/2021, lo ha annullato in relazione ai dedotti vizi di eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione dei diritti partecipativi e difetto di motivazione (come confermato pure con la recente sentenza n. 4371/2022 del Consiglio di Stato) ” (cfr. il ricorso a pag. 26);
- “ La Regione IS, senza alcuna motivazione e senza alcuna istruttoria, ha eluso la sentenza n. 100/2021 del TAR IS, come confermata dal Consiglio di Stato, e ha eluso i precedenti impegni contrattuali sottoscritti dalle parti, applicando con gli atti impugnati i limiti e i tetti di spesa annullati dalla giustizia Amministrativa.
Sotto tale profilo gli atti impugnati sono dunque inficiati irreparabilmente per carenza di istruttoria e erroneità dei presupposti in quanto si fondano sul presupposto, errato, che le previsioni contrattuali 2016/2018 (e espressamente prorogate dalla Regione per il 2019 – cfr. doc. all.) sono state superate e che i limiti di spesa introdotti con i decreti 10/2020 e 11/2020 sono validi, cosa che non è in ragione della sentenza del TAR IS n. 100/2021, confermata dal Consiglio di Stato ” (cfr. il ricorso a pag. 27).
11.2. Questa doglianza, in disparte la sua palese genericità, è comunque carente di pregio già per l’inconferenza delle ragioni addotte per sostenerla, dato il semplice fatto che un conto è la determinazione dei tetti di spesa annuali (che sono stati effettivamente incisi dalle sentenze citate dal ricorso), ma altro è l’attività di controllo dell’appropriatezza delle specifiche prestazioni erogate, così come esitata negli atti in questa sede impugnati.
L’Amministrazione, infatti, non ha decurtato il volume delle prestazioni remunerabili alla struttura sanitaria interessata per il 2019 in virtù di un travalicamento del budget assegnatole per quella annualità, bensì si è limitata ad appurare che, all’interno delle prestazioni contabilizzate dall’interessata, alcune di esse non superavano la soglia minima dell’appropriatezza.
In altre parole, l’esito sfavorevole dell’attività di verifica in contestazione non dipendeva in alcun modo dal tetto di spesa assegnato alla struttura ricorrente: ossia, l’abbattimento del monte di prestazioni ritenute “remunerabili” non è dipeso dalla maggiore o minore disponibilità finanziaria accordata alla struttura sanitaria.
Ciò che l’Amministrazione ha imputato alla struttura sanitaria ricorrente è invece il fatto di aver contabilizzato, allo scopo di pretenderne la remunerazione, prestazioni sanitarie che, seppure formalmente erogate, all’esito delle verifiche del caso sono però risultate non appropriate.
11.3. In via di principio si tratta allora, con tutta evidenza, di atti paritetici attinenti al rapporto contrattuale (e al suo eventuale inadempimento), come tali estranei alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Rimanendo però sul piano -l’unico qui scrutinabile- della contestata violazione/elusione del giudicato, e continuando a vagliare il merito della relativa doglianza, dal Collegio va aggiunto che le pregresse sentenze annullatorie invocate dal ricorso non hanno affatto integralmente accolto le censure di parte privata relative al budget generale: sul punto le relative decisioni hanno affermato, piuttosto, che, poiché gli operatori sanitari ben possono aspettarsi delle riduzioni quantitative del budget da un anno all’altro, e questo in special modo nell’ambito del regime di commissariamento che caratterizza il sistema sanitario della Regione IS, alcuna lesione dell’affidamento poteva essere predicata a fronte della modesta riduzione del budget annuale che l’Amministrazione aveva disposto per l’anno 2019 nei riguardi della ricorrente (cfr. T.A.R. IS, sentenza n. 208 del 3 luglio 2025).
In sostanza, infatti, come si desume dalla sentenza n. 100/2021 di questo Tribunale, il giudizio di illegittimità allora espresso aveva colpito, semmai, da un lato, la specifica eliminazione di “ un’intera categoria di prestazioni ”, e, dall’altro, l’ulteriore nuova previsione circa la non superabilità del budget con riguardo alle c.d. prestazioni “extraregionali”, quali innovazioni regolatorie introdotte dal Commissario allorché l’anno da regolare (2019) si era già concluso (cfr. T.A.R. IS, sentenza n. 208 del 3 luglio 2025).
Ma dalla ricorrente non è stato fatto punto constare che simili criticità specifiche siano rinvenibili anche a base delle sfavorevoli determinazioni di controllo oggetto d’impugnativa.
11.4. Alla luce di tutto quanto appena esposto, pertanto, l’unico motivo di ricorso qui scrutinabile nel merito si rivela infondato.
12. In conclusione, il ricorso deve essere in buona parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, mentre il terzo e residuo motivo di ricorso va in parte respinto, e per la restante parte deve dichiararsi cessata la relativa materia del contendere.
13. Le spese processuali, sussistendone le eccezionali ragioni previste dalla legge, possono essere interamente compensate tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IS (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
- in relazione ai motivi I, II e IV, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge mediante la traslatio judicii di cui all’art. 11 cod.proc.amm.;
- sul III motivo, dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla remunerazione delle prestazioni rese all’utenza extraregionale, mentre per il resto lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
GI AL, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI AL | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO