Ordinanza collegiale 4 dicembre 2018
Ordinanza collegiale 25 novembre 2019
Sentenza 11 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 11/01/2021, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/01/2021
N. 00035/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01047/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1047 del 2014, proposto da
RI BA, rappresentato e difeso dagli avvocati Concetta Pappagallo e Roberta Pellizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della seconda in Venezia-Mestre, via Einaudi, 15/1;
contro
Università degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Toniolo, Sabrina Visentin e Marika Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale;
per la condanna
dell’Università degli Studi di Padova al pagamento in favore del sig. BA RI della somma di euro 20.237,86 o il diverso importo ritenuto di giustizia, a titolo di quote di retribuzione non corrisposte negli anni 2005, 2006 e 2007 con interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
in alternativa, per la condanna
dell’Università degli Studi di Padova al risarcimento del danno economico subito dal ricorrente per le condotte negligenti ed omissive dell’Amministrazione, pari all’importo di euro 20.237,86 o al diverso importo ritenuto di giustizia, con interessi e rivalutazione dal 31 luglio 2008 al saldo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 il dott. Stefano Mielli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, professore associato di statistica economica presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di Padova al momento di proposizione del ricorso, e cessato dal servizio in data 3 luglio 2018 per dimissioni volontarie, espone che nel 2004 ha assunto l’incarico di ricercatore di statistica economica presso il medesimo Ateneo dopo essere rientrato da Londra dove aveva ricoperto l’incarico permanente a tempo pieno di Senior Research Economist presso l’ Institute OR SC ES .
In data 12 dicembre 2005 il ricorrente ha presentato all’Ateneo la richiesta di beneficiare degli incentivi fiscali previsti in favore del rientro in Italia dei ricercatori italiani residenti all’estero ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
Il ricorrente ha allegato all’istanza diversi documenti attestanti il rapporto di lavoro all’estero ed i compensi percepiti.
L’Università con nota prot. n. 2865 del 17 gennaio 2006 ha richiesto il deposito di una certificazione attestante la residenza non occasionale all’estero con l’indicazione del periodo di riferimento.
Il ricorrente tuttavia non è stato in grado di ORnire tale documentazione perché nel Regno Unito la residenza – che spetta al titolare di un rapporto di lavoro che risulti contribuente in quello Stato - non viene attestata in un apposito certificato. Inoltre il ricorrente non si era iscritto all’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE), rimanendo sempre iscritto all’anagrafe della popolazione residente in Italia, anche durante la permanenza all’estero.
Decorsi diversi anni dalla richiesta di integrazione documentale da parte dell’Amministrazione, il ricorrente, in data 7 aprile 2011, ha inviato un’ e-mail all’Ateneo con la quale ha dichiarato di avere “intenzione di riprendere il discorso fatto cadere a suo tempo circa il rientro dei cervelli ”.
A fronte del mancato accoglimento della propria istanza, il ricorrente ha proposto un ricorso avanti al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Padova il quale, con sentenza resa all’udienza del 6 maggio 2014, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo, trattandosi di un rapporto di lavoro non contrattualizzato.
Successivamente, con ricorso notificato all’Amministrazione in data 11 luglio 2014, il giudizio è stato tempestivamente riassunto davanti a questo Tribunale amministrativo regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm..
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiede la condanna dell’Università di Padova al pagamento di una somma pari ad € 20.237,86 o al diverso importo ritenuto di giustizia, a titolo di “ quote di retribuzione non corrisposte negli anni 2005, 2006, 2007 ”, con interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli ratei al saldo ovvero, in alternativa, la condanna a risarcire il danno economico subito a causa delle condotte negligenti ed omissive dell’Amministrazione.
Alla pubblica udienza del 20 novembre 2018, con ordinanza n. 1119 del 4 dicembre 2018, è stato sollevato d’ufficio un conflitto negativo di giurisdizione con rinvio della questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. L’ordinanza è stata motivata con riferimento al rilievo che la controversia non ha ad oggetto l’accertamento, di natura strettamente privatistica, di un mero inadempimento o di una semplice negligenza procedimentale del sostituto di imposta, posti in essere in fase di attuazione delle norme tributarie e fiscali applicabili al sostituito, ma riguarda l’esistenza stessa del diritto al beneficio fiscale di cui all’art. 3 del sopra citato decreto legge n. 269 del 2003, che costituisce una vera e propria obbligazione tributaria, con conseguente giurisdizione del Giudice tributario.
Con ordinanza n. 19895 del 23 luglio 2019, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che la controversia rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo perché non riguarda il rapporto tra il contribuente e l’Amministrazione tributaria, bensì il rapporto che intercorre tra il sostituto (l’Università di Padova) ed il sostituito (il ricorrente), relativamente all’applicazione dei benefici fiscali da parte del primo nell’interesse del secondo, che implica un accertamento avente valenza meramente incidentale in ordine alla debenza dell’imposta contestata.
Il ricorrente ha quindi presentato una tempestiva istanza di prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 80 cod. proc. amm..
Alla pubblica udienza del 20 novembre 2019, essendo controverso il possesso dei requisiti per poter fruire dei benefici di cui all’art. 3 del decreto legge n. 269 del 2003, con ordinanza collegiale n. 1278 del 25 novembre 2019, il Collegio ha disposto l’acquisizione in via istruttoria di una relazione di chiarimenti all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Padova, da rendere previo esame di tutta la documentazione in possesso del ricorrente.
L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Padova, ha adempiuto all’incombente istruttorio depositando in giudizio quanto richiesto in data 2 gennaio 2020.
All’udienza del 18 novembre 2020, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
Alla luce dei chiarimenti acquisiti in via istruttoria dall’Agenzia delle Entrate il ricorso deve essere respinto.
Le difese del ricorrente si incentrano sulla dimostrazione, attraverso copiosa documentazione, dell’effettività dal punto di vista sostanziale della sua permanenza in AN ET prima del ritorno in Italia e quindi della sussistenza del requisito della residenza fiscale all’estero.
Ostano tuttavia all’accoglimento del ricorso insuperabili argomenti di carattere testuale della norma di cui al citato art. 3 del sopra richiamato decreto legge n. 269 del 2003, che impediscono nella fattispecie in esame di poter valorizzare i profili di carattere sostanziale.
L’art. 3 del decreto legge n. 269 del 2003, così dispone: “ i redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca all'estero presso università o centri di ricerca pubblici o privati per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla ORmazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive. L' incentivo di cui al presente comma si applica nel periodo d' imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia ”.
La norma richiede pertanto alcuni requisiti per poter fruire del beneficio consistenti nel possesso di titolo di studio universitario o equiparato; nella stabile residenza all'estero; nella documentata attività di ricerca all'estero per almeno due anni consecutivi presso università o centri di ricerca pubblici e privati; nel rientro in Italia entro 5 anni dall'entrata in vigore della norma ai fini dello svolgimento della propria attività lavorativa, con la precisazione che, con il rientro in Italia, il soggetto diventi anche fiscalmente residente nel Paese.
La nozione di residenza fiscale – nel nostro ordinamento - è definita dall’art. 2, comma 2, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, il quale dispone che “ ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile ”.
Il criterio ORmale dettato dalla norma da ultimo richiamata reca una presunzione legale assoluta di residenza secondo cui le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, ai fini fiscali, in ogni caso residenti, e quindi soggetti passivi di imposta in Italia, non potendo trovare applicazione i criteri di fatto previsti in alternativa dalla legge (residenza o domicilio).
Il combinato disposto delle disposizioni citate impone pertanto che l’interessato, dovendo “divenire” fiscalmente residente nel territorio per poter beneficiare della misura fiscale, debba, nell’ordine, essersi prima cancellato dall’anagrafe della popolazione residente ed iscritto all’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE) al momento dell’espatrio, poi cancellato da questa e riscritto all’anagrafe della popolazione residente al momento dell’impatrio.
In questo senso nel tempo si sono espressi gli atti interpretativi dell’Amministrazione finanziaria.
Con circolare n. 22/E dell’8 giugno 2004, al paragrafo 1.3, è stato precisato che, per quanto riguarda il requisito della residenza fiscale dello Stato, valgono le disposizioni contenute nell'art. 2 del DPR n. 917 del 1986.
Con risoluzione n. 146 del 19 novembre 2017 della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate - in risposta ad un interpello avente ad oggetto un caso analogo a quello in esame di ricercatore precedentemente residente in AN ET (relativamente al beneficio introdotto dall’art. 44 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, che parimenti richiede l’acquisizione della residenza fiscale al momento dell’impatrio) - ha affermato che “ in considerazione della rilevanza del solo dato dell'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente […] il soggetto trasferito all'estero che non si è mai cancellato da tale registro non può essere ammesso all'agevolazione in esame, così come non può essere ammesso ad altre agevolazioni aventi analoga finalità attrattiva di lavoratori dall'estero ” (nello stesso senso la giurisprudenza: cfr. Commissione tributaria di provinciale di Bolzano, Sez. II, 23 gennaio 2018, n. 7).
Il ricorrente a sostegno delle proprie tesi circa la possibilità di valorizzare, ai fini dell’applicazione della norma, il mero dato sostanziale dello svolgimento dell’attività lavorativa all’estero, indipendentemente da una precedente cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente ed iscrizione all’anagrafe degli Italiani all’estero, invoca l’applicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 4 maggio 2012, la quale, al paragrafo 1.5, afferma che “ si ritiene che ciò che rileva ai fini dell’agevolazione in esame è che il soggetto interessato abbia effettivamente svolto attività di lavoro o di studio all’estero come specificato nel paragrafo successivo e sia in grado di dimostrare tale circostanza. In presenza di tale requisito sostanziale, l’iscrizione all’AIRE corrispondente al periodo di attività all’estero non assume rilevanza ”.
Tale circolare tuttavia non è applicabile alla fattispecie in esame in primo luogo perché si riferisce ad una diversa normativa, ovvero alla legge 30 dicembre 2010, n. 238, che prevede la concessione di incentivi fiscali in favore dei soggetti che abbiano prestato attività lavorativa all’estero, e non in favore dei ricercatori, ed in secondo luogo perché l’art. 2 di tale legge relativamente al requisito della residenza, diversamente dall’art. 3 del decreto legge n. 269 del 2003, non rinvia alla nozione di residenza fiscale di cui all’art. 2 del DPR. n. 917 del 1986.
Il ricorrente invoca infine l’applicazione alla fattispecie in esame della norma retroattiva sopravvenuta di cui all’art. 5, comma 4, lett. b ), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58. Con questa disposizione è stata prevista l’applicabilità del beneficio anche in favore cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019, con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
Tale disposizione tuttavia non può trovare applicazione nella fattispecie in esame per due concorrenti motivi. In primo luogo perché le controversie pendenti alle quali essa fa riferimento sono solamente quelle che hanno ad oggetto il rapporto tra il contribuente e l’amministrazione tributaria e non quelle, come quella in esame, in cui si lamenti un inadempimento o una negligenza del sostituto d’imposta. In secondo luogo in quanto la valenza retroattiva è espressamente limitata ai periodi di imposta per i quali non siano già scaduti i termini di cui all’art. 43 del DPR n. 600 del 1973, evenienza questa che nel caso in esame è avvenuta a decorrere dal 31 dicembre 2012.
Pertanto va affermato che l’Università, in qualità di datore di lavoro che agisce come sostituto d’imposta, avendo l’obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per accedere al beneficio fiscale, ha correttamente chiesto al ricorrente la prova del possesso di una certificazione attestante la residenza all’estero, ed altrettanto correttamente non ha riconosciuto l’imponibile nella sola misura del 10% in assenza di tale requisito.
Ciò comporta la reiezione delle domande proposte con il ricorso in epigrafe.
Per completezza va soggiunto che, come osserva l’Agenzia delle Entrate nella relazione depositata in giudizio, ove il ricorrente avesse voluto contestare il meccanismo di applicazione della norma di cui all’art. 3 del decreto legge n. 269 del 2003, avrebbe dovuto indicare nella dichiarazione dei redditi i compensi percepiti dall'Università imponibili nella misura solo del 10%, come previsto dall'agevolazione, e recuperare immediatamente le ritenute operate, a proprio giudizio, in eccesso, fermi restando i successivi controlli da parte dell'Amministrazione fiscale e l’eventuale instaurazione di un apposito giudizio in caso di contestazioni. Infatti le ritenute effettuate dall’Università che agisce solamente come sostituto d’imposta, hanno il valore di un semplice acconto sulle imposte dovute e il conguaglio a debito o a credito viene determinato solo al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
In via alternativa alla soluzione prospettata, il ricorrente avrebbe potuto presentare un’istanza di rimborso entro il termine di 48 mesi dal momento dell'effettuazione delle ritenute, al fine di recuperare le trattenute fiscali, a suo giudizio, indebitamente effettuate dall'Università, ferma restando, anche in questo caso, l’eventuale instaurazione di un contenzioso a fronte del rigetto dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, alla luce di questi chiarimenti, non è prospettabile nel caso in esame un vuoto di tutela che possa giustificare un dubbio di legittimità costituzionale relativamente alle disposizioni rilevanti nella fattispecie, in quanto il ricorrente avrebbe avuto gli strumenti per sostenere, nelle sedi proprie, l’illegittimità del mancato riconoscimento degli incentivi fiscali richiesti, beneficiando anche delle disposizioni sopravvenute nell’ipotesi di un contenzioso tributario ancora pendente alla data di entrata in vigore della norma retroattiva. Ma come risulta dalla ricostruzione in fatto il ricorrente ha invece prestato acquiescenza.
In definitiva pertanto, acclarata in via incidentale la non spettanza del beneficio e l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della norma retroattiva sopravvenuta, il ricorso deve essere respinto.
La novità e la complessità delle questioni oggetto della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 18 novembre 2020 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO