TAR Roma, sez. 4B, sentenza 02/03/2026, n. 3954
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità derivata per incostituzionalità norme base (art. 9 ter d.l. 78/2015)

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, la quale ha escluso l'incostituzionalità delle norme citate, ritenendo il meccanismo del payback ragionevole, proporzionato e rispettoso della riserva di legge.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati per retroattività e lesione legittimo affidamento

    Il Collegio ritiene che il meccanismo del payback fosse noto fin dal 2015, anno di entrata in vigore del D.L. 78/2015, e che le imprese avrebbero dovuto tenerne conto. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Illegittimità degli atti per violazione delle tempistiche normative

    Le censure sono infondate poiché il meccanismo del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del D.L. 78/2015 e le imprese avrebbero potuto e dovuto considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento.

  • Rigettato
    Violazione normativa europea su procedure di evidenza pubblica

    Il Collegio ritiene che il payback operi sul fatturato complessivo delle aziende e non incida sui singoli contratti o sull'esito delle gare. Inoltre, la Corte Costituzionale ha ritenuto indimostrato che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile delle imprese.

  • Rigettato
    Mancato scorporo del costo del servizio da quello del dispositivo medico

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che la disciplina censurata contenga tutti gli elementi richiesti per rispettare la riserva di legge, individuando soggetti, oggetto della prestazione e procedure generali. La quantificazione dello sforamento è basata sui dati di costo rilevati a consuntivo.

  • Rigettato
    Violazione principi trasparenza amministrativa e eccesso di potere per difetto istruttoria e motivazione

    Le censure sono infondate in quanto il Collegio rinvia alle motivazioni già espresse in precedenti decisioni della sezione, che non trovano ragioni per essere discostate.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per incostituzionalità norme base (art. 9 ter d.l. 78/2015)

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, la quale ha escluso l'incostituzionalità delle norme citate, ritenendo il meccanismo del payback ragionevole, proporzionato e rispettoso della riserva di legge.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati per retroattività e lesione legittimo affidamento

    Il Collegio ritiene che il meccanismo del payback fosse noto fin dal 2015, anno di entrata in vigore del D.L. 78/2015, e che le imprese avrebbero dovuto tenerne conto. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Illegittimità degli atti per violazione delle tempistiche normative

    Le censure sono infondate poiché il meccanismo del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del D.L. 78/2015 e le imprese avrebbero potuto e dovuto considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento.

  • Rigettato
    Violazione normativa europea su procedure di evidenza pubblica

    Il Collegio ritiene che il payback operi sul fatturato complessivo delle aziende e non incida sui singoli contratti o sull'esito delle gare. Inoltre, la Corte Costituzionale ha ritenuto indimostrato che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile delle imprese.

  • Rigettato
    Mancato scorporo del costo del servizio da quello del dispositivo medico

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che la disciplina censurata contenga tutti gli elementi richiesti per rispettare la riserva di legge, individuando soggetti, oggetto della prestazione e procedure generali. La quantificazione dello sforamento è basata sui dati di costo rilevati a consuntivo.

  • Rigettato
    Violazione principi trasparenza amministrativa e eccesso di potere per difetto istruttoria e motivazione

    Le censure sono infondate in quanto il Collegio rinvia alle motivazioni già espresse in precedenti decisioni della sezione, che non trovano ragioni per essere discostate.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'accordo per violazione norme (art. 17 d.l. 98/2011, art. 9 ter d.l. 78/2015)

    Le censure sono infondate in quanto il Collegio rinvia alle motivazioni già espresse in precedenti decisioni della sezione, che non trovano ragioni per essere discostate.

  • Rigettato
    Violazione principio legittimo affidamento, certezza del diritto e buona fede

    Il Collegio ritiene che il meccanismo del payback fosse noto fin dal 2015, anno di entrata in vigore del D.L. 78/2015, e che le imprese avrebbero dovuto tenerne conto. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto presupposti e consumazione del potere

    Le censure sono infondate in quanto il Collegio rinvia alle motivazioni già espresse in precedenti decisioni della sezione, che non trovano ragioni per essere discostate.

  • Rigettato
    Illegittimità della circolare per vizi propri

    Le censure sono infondate in quanto il Collegio rinvia alle motivazioni già espresse in precedenti decisioni della sezione, che non trovano ragioni per essere discostate.

  • Rigettato
    Vizi derivati dagli atti impugnati

    Poiché gli atti principali sono stati rigettati, anche questa domanda accessoria viene rigettata.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e ricognitiva, non esercitano un potere autoritativo discrezionale, ma si limitano a dare esecuzione a norme legislative e atti statali. Pertanto, la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e ricognitiva, non esercitano un potere autoritativo discrezionale, ma si limitano a dare esecuzione a norme legislative e atti statali. Pertanto, la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e ricognitiva, non esercitano un potere autoritativo discrezionale, ma si limitano a dare esecuzione a norme legislative e atti statali. Pertanto, la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e ricognitiva, non esercitano un potere autoritativo discrezionale, ma si limitano a dare esecuzione a norme legislative e atti statali. Pertanto, la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e ricognitiva, non esercitano un potere autoritativo discrezionale, ma si limitano a dare esecuzione a norme legislative e atti statali. Pertanto, la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e ricognitiva, non esercitano un potere autoritativo discrezionale, ma si limitano a dare esecuzione a norme legislative e atti statali. Pertanto, la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e ricognitiva, non esercitano un potere autoritativo discrezionale, ma si limitano a dare esecuzione a norme legislative e atti statali. Pertanto, la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e ricognitiva, non esercitano un potere autoritativo discrezionale, ma si limitano a dare esecuzione a norme legislative e atti statali. Pertanto, la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e ricognitiva, non esercitano un potere autoritativo discrezionale, ma si limitano a dare esecuzione a norme legislative e atti statali. Pertanto, la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e ricognitiva, non esercitano un potere autoritativo discrezionale, ma si limitano a dare esecuzione a norme legislative e atti statali. Pertanto, la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e ricognitiva, non esercitano un potere autoritativo discrezionale, ma si limitano a dare esecuzione a norme legislative e atti statali. Pertanto, la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e ricognitiva, non esercitano un potere autoritativo discrezionale, ma si limitano a dare esecuzione a norme legislative e atti statali. Pertanto, la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e ricognitiva, non esercitano un potere autoritativo discrezionale, ma si limitano a dare esecuzione a norme legislative e atti statali. Pertanto, la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e ricognitiva, non esercitano un potere autoritativo discrezionale, ma si limitano a dare esecuzione a norme legislative e atti statali. Pertanto, la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e ricognitiva, non esercitano un potere autoritativo discrezionale, ma si limitano a dare esecuzione a norme legislative e atti statali. Pertanto, la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e ricognitiva, non esercitano un potere autoritativo discrezionale, ma si limitano a dare esecuzione a norme legislative e atti statali. Pertanto, la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e ricognitiva, non esercitano un potere autoritativo discrezionale, ma si limitano a dare esecuzione a norme legislative e atti statali. Pertanto, la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e ricognitiva, non esercitano un potere autoritativo discrezionale, ma si limitano a dare esecuzione a norme legislative e atti statali. Pertanto, la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e ricognitiva, non esercitano un potere autoritativo discrezionale, ma si limitano a dare esecuzione a norme legislative e atti statali. Pertanto, la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e ricognitiva, non esercitano un potere autoritativo discrezionale, ma si limitano a dare esecuzione a norme legislative e atti statali. Pertanto, la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e ricognitiva, non esercitano un potere autoritativo discrezionale, ma si limitano a dare esecuzione a norme legislative e atti statali. Pertanto, la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e ricognitiva, non esercitano un potere autoritativo discrezionale, ma si limitano a dare esecuzione a norme legislative e atti statali. Pertanto, la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e ricognitiva, non esercitano un potere autoritativo discrezionale, ma si limitano a dare esecuzione a norme legislative e atti statali. Pertanto, la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e ricognitiva, non esercitano un potere autoritativo discrezionale, ma si limitano a dare esecuzione a norme legislative e atti statali. Pertanto, la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e ricognitiva, non esercitano un potere autoritativo discrezionale, ma si limitano a dare esecuzione a norme legislative e atti statali. Pertanto, la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e ricognitiva, non esercitano un potere autoritativo discrezionale, ma si limitano a dare esecuzione a norme legislative e atti statali. Pertanto, la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4B, sentenza 02/03/2026, n. 3954
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3954
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo