Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 25 febbraio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 17875/2024 RG
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GUASTAFIERRO PASQUALE Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CAPASSO ERMINIO
Resistente
Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva: Parte_1
che in data 07.12.2022 aveva presentato alla competente sede territoriale domanda per CP_1
l'accertamento del proprio stato di invalidità civile, sussistendo nello specifico le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. 18/1980; che la competente Commissione medica l'aveva sottoposta a visita medico legale in data
12.09.2023, per l'accertamento delle condizioni sanitarie ex Lege richieste;
che con verbale definito in pari data le era stata riconosciuta la condizione di: “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100% (L. 509/88)”;
che il suddetto verbale le era stato notificato in data 12/09/2023;
che era affetta dalle seguenti patologie: “artrosi localizzata primaria, anca, ipoacusia neurosensoriale bilaterale”;
che lo stato patologico indicato comportava e comporta tuttora la necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, con conseguente riduzione della propria autonomia personale tale da rendere indispensabile un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale sia nella sfera individuale che in quella relazionale;
che aveva proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis cpc a seguito del quale il ctu nominato concludeva che le menomazioni riscontrate permettevano il riconoscimento dello status di Invalido
Civile con grado d'invalidità del 100% ai sensi delle Leggi n° 509/1988 e L. 124/98, ma che “non risultano soddisfatte le condizioni per la concessione del beneficio economico dell'Indennità di
Accompagnamento”.
Proponeva, pertanto, ricorso rilevando che il C.T.U. aveva valutato erroneamente la gravità delle sue deficienze fisiche in quanto le infermità di cui era affetta comportavano la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla Legge 18/80.
Concludeva chiedendo che fosse nominato un consulente tecnico d'ufficio affinché provvedesse alla verifica del suo stato invalidante, accertando e dichiarando che la stessa, per le patologie indicate in narrativa, fosse “da considerarsi soggetto invalido ultrasessantacinquenne in misura pari al 100% grave con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita a decorrere dal 07/12/2022 (data di presentazione della domanda amministrativa) o da quella diversa data ritenuta di giustizia in base alle risultanze di causa”.
Si costituiva l' che rilevava: l'inammissibilità della Controparte_2
domanda per violazione dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., in quanto la ricorrente non aveva fornito la prova di aver depositato la dichiarazione di dissenso entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della CTU e di aver depositato il ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. nell'ulteriore termine di trenta giorni da detto deposito;
l'infondatezza nel merito del ricorso, in quanto non vi era prova del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della prestazione, poiché, a fronte della critica mossa alla consulenza tecnica, non vi era alcuna produzione documentale che attestasse l'effettiva ricorrenza dei presupposti medico- legali per l'accesso al beneficio invocato;
che correttamente la CTU espletata nel corso del giudizio ex art. 445 bis evidenziava l'assenza dei presupposti sanitari di legge;
che la motivazione articolata nella CTU, avendo riguardo alla documentazione sanitaria prodotta ed all'esame clinico obiettivo condotto sulla ricorrente, consentiva di ritenere condivisibile il giudizio medico-legale espresso e non passibile di mutamento.
Concludeva per la declaratoria di inammissibilità o, in via gradata, per il rigetto dell'avverso ricorso, con vittoria di spese.
Sulla documentazione in atti la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura.
Il ricorso è infondato. 3
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' , in CP_1
quanto dagli atti risulta che la ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso in data
19/07/2024, quindi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito del decreto di omologazione parziale delle conclusioni della CTU, avvenuta in data 16/07/2024, e ha successivamente proposto il ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. nel termine di legge.
Nel merito, va osservato che il Consulente Tecnico d'Ufficio, Dott. all'esito delle Persona_1
indagini peritali condotte in data 15/04/2024, ha diagnosticato in capo alla sig.ra le Parte_1
seguenti patologie: “Cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico;
Artrosi polidistrettuale a prevalenza rachidea e agli arti inferiori con esiti di intervento per stenosi vertebrale e artroprotesi di anca dx in soggetto osteoporotico;
Esiti chirurgici per STC a dx;
Marcata ipoacusia neurosensoriale con uso di protesi acustiche”.
Sulla base del predetto quadro patologico, il CTU ha ritenuto che le menomazioni riscontrate permettessero il riconoscimento dello status di Invalido Civile con grado d'invalidità del 100% ai sensi delle Leggi n° 509/1988 e L. 124/98, ma che “non risultano soddisfatte le condizioni per la concessione del beneficio economico dell'Indennità di Accompagnamento”.
Le conclusioni del CTU meritano di essere integralmente condivise, in quanto frutto di un accertamento accurato e di una valutazione complessiva e approfondita dello stato di salute della ricorrente, nonché del grado di compromissione dell'autonomia della stessa nello svolgimento degli atti quotidiani della vita.
In particolare:
Con riferimento alla cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico, il CTU ha correttamente rilevato che la patologia “gode, allo stato, di un buon equilibrio farmacologico, come riscontrato anche clinicamente, e non rappresenta un ulteriore fattore di impedimento degli atti quotidiani”.
Tale valutazione risulta coerente con i dati obiettivi riscontrati in sede di visita medica, ove è stato evidenziato che la ricorrente presentava parametri cardiocircolatori (Pressione arteriosa: 140/85, F.c.
71' ritmica) non indicativi di uno scompenso emodinamico tale da compromettere significativamente l'autonomia personale.
Per quanto concerne l'artrosi polidistrettuale a prevalenza rachidea e agli arti inferiori con esiti di intervento per stenosi vertebrale e artroprotesi di anca dx in soggetto osteoporotico, la ricorrente ha contestato le conclusioni del CTU sostenendo che tale patologia avrebbe “fortemente minato” la sua autonomia e che necessiterebbe “dell'ausilio di un bastone e anche del sostegno di terza persona”. 4
Tuttavia, il CTU ha adeguatamente valutato tale patologia, rilevando che: “la stenosi lombare operata nel 2016 ha senz'altro alleviato in maniera consistente la sintomatologia algica che comportava una limitazione della funzione deambulatoria. In tale direzione va anche l'intervento per la coxartrosi a dx in quanto la protesizzazione dell'anca permette alla p. di poter deambulare autonomamente, anche se con l'appoggio ad un bastone, e di potersi muovere nell'ambiente domestico senza necessitare dell'aiuto altrui”.
In sede di visita, il CTU ha infatti constatato che la ricorrente “deambula con lentezza e cautela, con l'ausilio di un bastone. Stazione eretta possibile, cambiamenti posturali cautelati”, ma non ha riscontrato un'impossibilità alla deambulazione autonoma o una necessità di assistenza continua nello svolgimento degli atti quotidiani della vita.
L'affermazione della ricorrente secondo cui la funzione deambulatoria avverrebbe con la presenza costante della figlia non trova riscontro oggettivo negli elementi emersi in sede di accertamento peritale, laddove è stato evidenziato che la deambulazione, seppur cautela e limitata, avviene autonomamente con l'ausilio di un bastone.
Riguardo agli esiti chirurgici per STC a dx, il CTU ha riscontrato una “lieve limitazione funzionale” con “elevazione e retropulsione degli arti limitati nei gradi estremi” e “prove di forza contro resistenza sufficientemente valide in relazione all'età”. Tale valutazione appare congrua e non è stata specificamente contestata dalla ricorrente.
In merito alla marcata ipoacusia neurosensoriale con uso di protesi acustiche, il CTU ha correttamente osservato che “la protesizzazione effettuata determina comunque un'attenuazione della gravità del pregiudizio funzionale che permette, come clinicamente apprezzato, la possibilità di percepire la voce di dialogo anche se con toni vocali di maggiore intensità”. Non si riscontra, pertanto, un deficit sensoriale tale da determinare un'impossibilità di comunicazione e, conseguentemente, una necessità di assistenza continua.
Con riguardo alla censura secondo cui “la valutazione medico legale debba tenere in considerazione l'amplificazione patogenetica che si manifesta quando sono compresenti patologie diverse che interessano distretti diversi”, va rilevato che il CTU ha effettuato una valutazione globale e complessiva del quadro patologico della ricorrente, giungendo alla conclusione che
“tenuto conto del complesso delle patologie da cui risulta essere affetta la ricorrente, riteniamo che, allo stato, tali patologie non comportino globalmente un'apprezzabile disautonomia nello svolgimento delle attività essenziali del vivere quotidiano e delle attività strumentali in soggetto ottantenne confrontandolo con un soggetto di pari età”.
Tale valutazione risulta pienamente condivisibile, in quanto conforme ai parametri normativi e giurisprudenziali in materia di indennità di accompagnamento. 5
Va infatti ricordato che, ai sensi dell'art. 1 della L. 18/1980, integrata e modificata dalla L.
508/1988, l'indennità di accompagnamento è riconosciuta agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, in alternativa, che abbiano necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Come correttamente rilevato dal CTU, nel caso di specie la ricorrente, pur presentando difficoltà nella deambulazione, è in grado di deambulare autonomamente con l'ausilio di un bastone e non necessita di assistenza continua per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Costituisce principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità che ai fini del riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per la concessione dell'indennità di accompagnamento non è sufficiente una mera difficoltà nel camminare, anche se significativa è necessaria una vera e propria impossibilità di deambulare in autonomia, tale da richiedere l'aiuto permanente di un accompagnatore (Cass. n. 15882/2015).
Per impossibilità alla deambulazione deve trattarsi di un “difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione così difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo) da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta” (Cass n.
16092/2016,). Non è, quindi, sufficiente una generica difficoltà, ma deve sussistere un rischio effettivo e costante per l'incolumità della persona.
L'impossibilità deve essere, poi, “attuale e non meramente ipotetica” (Cass. n. 8557/2018) per cui deve escludersi la rilevanza di situazioni temporanee o intermittenti.
L'impossibilità deve, poi, essere una condizione stabile e costante, non limitata a particolari momenti o circostanze.
In ogni caso l'età avanzata di per sé, anche quando comporti inevitabili difficoltà nel camminare, non è sufficiente per il riconoscimento dell'indennità (Cass. n. 19260/2022) essendo sempre necessario dimostrare quella condizione di impossibilità qualificata descritta dalle precedenti pronunce.
Nel caso di uso di supporti per la deambulazione come bastoni, deambulatori o altri ausili la valutazione dell'impossibilità alla deambulazione deve operarsi con riferimento alla complessiva capacità della persona di muoversi in autonomia e sicurezza nel proprio ambiente di vita, in quanto l'uso di un ausilio non è né una soluzione automatica che esclude il diritto all'indennità, né un elemento irrilevante bensì un fattore che va valutato attentamente nel contesto specifico di ogni singola situazione.
La semplice difficoltà nel deambulare autonomamente, anche quando questa richieda l'uso di supporti, non è di per sé sufficiente per il riconoscimento dell'indennità (Cass. n. 19260/2022) in 6
quanto è necessario che, nonostante l'ausilio, permanga quella condizione di impossibilità qualificata che la legge richiede.
Occorre, quindi, verificare non solo se la persona riesca tecnicamente a muoversi con gli ausili, ma occorre valutare la qualità di questo movimento in quanto la deambulazione, anche se supportata da ausili, si riduce a “una semplice estrinsecazione meccanica e ripetitiva”, perdendo quella che viene definita come “più complessa funzione neuromotoria tesa alla soddisfazione di bisogni bio-psico- sociali”, per cui nel caso di compromissione di quest'ultima si sarebbe in presenza di quella impossibilità alla deambulazione che giustifica l'indennità di accompagnamento (in tal senso Cass.
n. 8557/2018 relativa ad una persona che utilizzava bastoni canadesi).
Tale interpretazione è stata ulteriormente avvalorata dalla sentenza n. 10768/2017 che ha precisato che anche quando l'ausilio consente una qualche forma di movimento, occorre verificare se questo movimento sia effettivamente sicuro o se invece comporti un costante rischio di cadute. Pertanto, non è sufficiente solo di verificare se la persona riesce a muoversi, ma se può farlo in condizioni di ragionevole sicurezza.
In ogni caso l'uso dell'ausilio non si può considerare come un elemento isolato, ma va inserito in un quadro più ampio che consideri la condizione complessiva della persona, le sue eventuali altre patologie, la sua capacità di gestire autonomamente il supporto e, soprattutto, la sua effettiva possibilità di soddisfare i bisogni quotidiani anche con l'aiuto dell'ausilio (Cass. n. 36565/2022).
Nel caso in esame, le patologie accertate, pur determinando indubbiamente delle difficoltà nella mobilità e nello svolgimento di alcune attività quotidiane, non integrano gli estremi dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o della necessità di assistenza continua nello svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Deve dunque concludersi che, sulla base della documentazione sanitaria prodotta e delle risultanze dell'accertamento peritale, non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento richiesta dalla ricorrente.
Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti, in considerazione della natura previdenziale della controversia e ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta il ricorso;
Accerta che la sig.ra soggetto in grado di deambulare e compiere gli atti quotidiani della Parte_1
vita senza aiuto di accompagnatore. 7
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite ponendosi le spese di consulenza della fase sommaria a carico dell' liquidate come da separato decreto . CP_1
Così deciso in Napoli, il 25 febbraio 2025 IL GIUDICE
dott. Ciro Cardellicchio