Articolo 14 della Legge 30 aprile 1976, n. 386
Articolo 13Articolo 15
Versione
23 giugno 1976
Art. 14.
Per fronteggiare i fabbisogni fino al 31 dicembre 1975 degli enti interregionali: ente Delta padano, ente di sviluppo, ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio, ente di sviluppo in Puglia e Lucania ed ETFAS, ente di sviluppo in Sardegna, e' autorizzata la spesa complessiva di L. 84.270.500.000. Inoltre, per fronteggiare ulteriori fabbisogni fino a tutto il 31 dicembre 1975, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero del tesoro possono autorizzare gli enti suddetti a contrarre mutui fissandone il relativo importo nel limite complessivo di L. 95.000.000.000.
Nella determinazione del fabbisogno dell'ETFAS si tiene conto delle somme assegnate con il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 , concernente "Nuove norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna".
L'onere relativo all'ammortamento dei mutui di cui al precedente primo comma, per capitale e interessi, e' a carico dello Stato. I mutui possono essere concessi dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e da enti e istituti di credito, nonche' da istituti assicurativi e previdenziali, i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie.
L'ammortamento dei mutui sara' effettuato in un periodo da stabilirsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministero del tesoro, mediante il versamento di rate annuali o semestrali posticipate.
E' fatto obbligo agli enti di destinare le somme assegnate e i ricavi dei mutui autorizzati esclusivamente a copertura dei disavanzi accertati.
Entrata in vigore il 23 giugno 1976
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente