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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 21/05/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 310/2023 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 21/05/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. DALLA CHIESA MAURO;
per parte convenuta, l'avv. BORASO in sostituzione dell'avv. BATTAGLIESE
ROSA.
L'avv. DALLA CHIESA si riporta alle note e insiste anche per la rinnovazione della CTU. Chiede comunque l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
L'avv. BORASO si riporta agli atti.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 310/2023 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 310/2023 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. , nata in [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Domodossola via Briona n. 17, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Dalla Chiesa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Vedano Olona via Monte Grappa
n. 11, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
Controparte_1
(c.f. ) con sede legale in Roma, via IV Novembre, n. 144,
[...] P.IVA_1
C.F. , in persona del pro-tempore P.IVA_1 Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. Rosa BATTAGLIESE, per procura generale alle liti notaio di Chivasso del 07.02.2023 Rep. n.65859, con elezione di domicilio in Persona_1
Gravellona Toce, via G. Marconi, n. 99 – sede del VCO CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Piaccia a Cod.Ill.mo Tribunale di Verbania, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso:
1. Accertata e dichiarata l'illegitttimità del provvedimento del 21.12.2022 per quanto in CP_1 premessa indicato, riconoscere la sussistenza dei postumi invalidanti per infortunio sul lavoro oggetto di ricorso nella misura del 35%, od in quella percentuale che verrà determinata previa necessaria ed in via istruttoria declaranda C.T.U.;
2. per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della rendita periodica da infortunio sul lavoro per le patologie di cui al ricorso assumendo come parametro la percentuale di invalidità del 35% o quella che sarà accertata previa espletanda Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale, con la relativa decorrenza e comunque la prestazione ex lege dovuta;
3. interessi legali dal dovuto al saldo;
4. con vittoria di spese diritti ed onorari e spese forfettarie del presente giudizio in favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.;
5. Dichiararsi altresì ex art. 152 disp. Att. C.p.c., che la ricorrente, come attestato dalla dichiarazione di notorietà unita in uno al presente atto, possiede requisiti reddituali tali da non dovere essere soggetto in caso di soccombenza al pagamento delle spese processuali.”
Parte resistente : CP_1
“Voglia il sig. Giudice adìto, cotrariis rejectis, respingere la domanda perché infondata. Spese secondo la Legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 21.9.2023, - premesso di avere subito un Parte_1
infortunio sul lavoro in data 15.10.2028, mentre lavorava presso una abitazione in qualità di collaboratrice domestica, con postumi permanenti riconosciuti dall' nella misura di CP_1
22 punti percentuali - ha convenuto in giudizio l' avanti a questo Tribunale in CP_1
funzione di giudice del lavoro chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad una rendita commisurata al grado del 35% di invalidità ex art 13 D.Lgs. 38/2000.
Si è costituito in giudizio l' per resistere al ricorso chiedendo la conferma del grado CP_1
di menomazione permanente dell'integrità psico-fisica già riconosciuto.
Espletata CTU medico-legale, la causa è stata discussa all'odierna udienza e viene decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda appare fondata e pertanto va accolta nei limiti di seguito precisati.
Tra le parti è in contestazione unicamente la misura dell'inabilità permanente derivata alla ricorrente dall'infortunio occorsole in data 15.10.2018.
La CTU incaricata, in particolare, ha concluso che: “Come conseguenza dell'infortunio sul lavoro
(caduta accidentale del 15.10.2018) la IG.ra riportava la frattura esposta biossea (tibia Parte_1
e perone) gamba sx tratta dapprima con applicazione fissatore esterno in emergenza, successiva protesi di caviglia per condizione artrosica post traumatica e artrodesi per mobilizzazione protesica;
attualmente residua un complesso quadro menomativo caratterizzato da rigidità dell'articolazione tibio-tarsica e sotto-astragalica, una deambulazione con zoppia per dismetria arti inferiori (sx minore dx) e per l'atteggiamento appoggio laterale del piede sx, oltre ad esiti cicatriziali post chirurgici e da esposizione fratturativa ipomobili, adesi ai piani sottostanti”.
Sotto il profilo della valutazione dei danni subiti, il CTU ha espresso il proprio parere affermando che il danno biologico permanente è quantificabile in misura del 25% risultato di una valutazione complessiva, non sommatoria, delle singole voci menomative riscontrate
(Voce 294 anchilosi in posizione favorevole della caviglia e del complesso sotto-astragalico- mediotarsico: 15%; Voce 309 accorciamento di arto intorno a 5 cm, a seconda dell'efficacia del presidio ortopedico: 5%; Voce 37 cicatrici cutanee deturpanti non interessanti il volto e il collo, distrofiche, discromiche, fino al 5%; Voce 306 mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare, fino al 3%).
Ritiene questo Giudice di condividere le argomentazioni e le conclusioni della relazione di perizia – cui si rimanda integralmente – in quanto condotta con metodo corretto, immune da vizi logici e fondata su rigorose considerazioni medico-legali.
La CTU ha, altresì, compiutamente risposto alle osservazioni dei consulenti di parte.
In particolare, il consulente di parte ricorrente ha giudicato troppo riduttiva la misura del danno permanente riconosciuta rispetto alle menomazioni funzionali descritte ed al grave pregiudizio alla funzione deambulatoria ed in generale rispetto ai riflessi sulla possibilità di svolgere attività lavorativa e al pregiudizio alla vita biologica.
In realtà il consulente tecnico di parte non indica specifiche voci di danno non considerate dal CTU, mentre quanto alla valutazione circa la percentuale di invalidità, la stessa deve ritenersi del tutto congrua sulla base dell'osservazione di confronto con la voce 286 “perdita del piede” che prevede un danno biologico pari al 30%; come rilevato dal CTU “considerando che l'esito amputativo costituisce quadro menomativo significativamente più importante del complesso lesivo in discussione, per analogia il complesso quadro menomativo post traumatico si ritiene sia correttamente stimato nella misura indicata”.
Per converso il CTP di parte resistente ha contestato l'esistenza di una dismetria dell'arto inferiore sinistro, pari a 2 cm descritti (dismetria ritenuta invece “modestissima” e dovuta in massima parte ad un atteggiamento in varismo del piede), con conseguente incidenza (in senso riduttivo) sulla percentuale complessiva di inabilità permanente.
La CTU ha però dato atto che la dismetria è stata rilevata con la misurazione della distanza tra ombelico e malleolo interno della caviglia, in posizione prona del soggetto sul lettino di visita, eseguita in occasione di visita consulenziale.
Essendo stata eseguita tale misurazione in posizione di “riposo” funzionale degli arti inferiori la stessa non può dirsi essere stata influenzata dall'atteggiamento viziato della caviglia/piede. Per altro verso la CTU ha sottolineato come “la dismetria direttamente rilevata e l'atteggiamento viziato del piede, entrambi esito dei plurimi interventi chirurgici eseguiti, necessari al trattamento delle lesioni post traumatiche, hanno significativo valore in termini menomativofunzionali per le marcate ripercussioni posturali, con conseguenze sulla statica, sulla dinamica deambulatoria ed in termini negativi sulle articolazioni di ginocchia, bacino e colonna vertebrale, a rischio di sviluppo precoce di patologie da usura, come l'artrosi”.
Devono condividersi, pertanto, anche le valutazioni del CTU rese in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte poiché congruamente motivate in aderenza agli accertamenti effettuati e alle condizioni oggettive della perizianda riscontrate.
In definitiva, la domanda deve essere accolta nei termini risultanti dalla CTU.
Alla stregua di quanto esposto, va dichiarato che in conseguenza dell'infortunio del
15.10.2018, sono derivati alla ricorrente postumi permanenti nella misura del 25% e, per l'effetto, l' deve essere condannato alla corresponsione a suo favore della rendita CP_1
ex art. 13 d.lgs. 38/2000 riferita al detto grado di menomazione, con la decorrenza di legge.
Considerato che l'art. 16 co. 6 l. 412/91 ha introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza, sulla prestazione economica de qua va computata la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a partire dal 121° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione degli stessi e fino al saldo.
Tenuto conto del riconoscimento di un grado di menomazione all'integrità psicofisica inferiore rispetto a quello preteso, le spese possono compensarsi tra le parti ai sensi dell'art. 113 DPR 1124/1965 nella misura di 1/2, ponendo la residua frazione a carico dell' , CP_1
con liquidazione come da dispositivo.
Le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- accerta che, in conseguenza dell'infortunio del 15.10.2018, sono derivati alla ricorrente postumi permanenti nella misura del 25% e, per l'effetto, condanna l' alla CP_1
corresponsione a suo favore della rendita ex art. 13 d.lgs. 38/2000 riferita al detto grado di menomazione, con la decorrenza di legge, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dal 121° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione degli stessi e sino al saldo effettivo.
Compensa le spese nella misura di 1/2.
Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite per la residua frazione che liquida CP_1 in € 2.500 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Pone le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico dell' . CP_1
Verbania, 21.5.2025
Il Giudice
Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 21/05/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. DALLA CHIESA MAURO;
per parte convenuta, l'avv. BORASO in sostituzione dell'avv. BATTAGLIESE
ROSA.
L'avv. DALLA CHIESA si riporta alle note e insiste anche per la rinnovazione della CTU. Chiede comunque l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
L'avv. BORASO si riporta agli atti.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 310/2023 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 310/2023 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. , nata in [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Domodossola via Briona n. 17, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Dalla Chiesa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Vedano Olona via Monte Grappa
n. 11, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
Controparte_1
(c.f. ) con sede legale in Roma, via IV Novembre, n. 144,
[...] P.IVA_1
C.F. , in persona del pro-tempore P.IVA_1 Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. Rosa BATTAGLIESE, per procura generale alle liti notaio di Chivasso del 07.02.2023 Rep. n.65859, con elezione di domicilio in Persona_1
Gravellona Toce, via G. Marconi, n. 99 – sede del VCO CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Piaccia a Cod.Ill.mo Tribunale di Verbania, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso:
1. Accertata e dichiarata l'illegitttimità del provvedimento del 21.12.2022 per quanto in CP_1 premessa indicato, riconoscere la sussistenza dei postumi invalidanti per infortunio sul lavoro oggetto di ricorso nella misura del 35%, od in quella percentuale che verrà determinata previa necessaria ed in via istruttoria declaranda C.T.U.;
2. per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della rendita periodica da infortunio sul lavoro per le patologie di cui al ricorso assumendo come parametro la percentuale di invalidità del 35% o quella che sarà accertata previa espletanda Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale, con la relativa decorrenza e comunque la prestazione ex lege dovuta;
3. interessi legali dal dovuto al saldo;
4. con vittoria di spese diritti ed onorari e spese forfettarie del presente giudizio in favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.;
5. Dichiararsi altresì ex art. 152 disp. Att. C.p.c., che la ricorrente, come attestato dalla dichiarazione di notorietà unita in uno al presente atto, possiede requisiti reddituali tali da non dovere essere soggetto in caso di soccombenza al pagamento delle spese processuali.”
Parte resistente : CP_1
“Voglia il sig. Giudice adìto, cotrariis rejectis, respingere la domanda perché infondata. Spese secondo la Legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 21.9.2023, - premesso di avere subito un Parte_1
infortunio sul lavoro in data 15.10.2028, mentre lavorava presso una abitazione in qualità di collaboratrice domestica, con postumi permanenti riconosciuti dall' nella misura di CP_1
22 punti percentuali - ha convenuto in giudizio l' avanti a questo Tribunale in CP_1
funzione di giudice del lavoro chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad una rendita commisurata al grado del 35% di invalidità ex art 13 D.Lgs. 38/2000.
Si è costituito in giudizio l' per resistere al ricorso chiedendo la conferma del grado CP_1
di menomazione permanente dell'integrità psico-fisica già riconosciuto.
Espletata CTU medico-legale, la causa è stata discussa all'odierna udienza e viene decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda appare fondata e pertanto va accolta nei limiti di seguito precisati.
Tra le parti è in contestazione unicamente la misura dell'inabilità permanente derivata alla ricorrente dall'infortunio occorsole in data 15.10.2018.
La CTU incaricata, in particolare, ha concluso che: “Come conseguenza dell'infortunio sul lavoro
(caduta accidentale del 15.10.2018) la IG.ra riportava la frattura esposta biossea (tibia Parte_1
e perone) gamba sx tratta dapprima con applicazione fissatore esterno in emergenza, successiva protesi di caviglia per condizione artrosica post traumatica e artrodesi per mobilizzazione protesica;
attualmente residua un complesso quadro menomativo caratterizzato da rigidità dell'articolazione tibio-tarsica e sotto-astragalica, una deambulazione con zoppia per dismetria arti inferiori (sx minore dx) e per l'atteggiamento appoggio laterale del piede sx, oltre ad esiti cicatriziali post chirurgici e da esposizione fratturativa ipomobili, adesi ai piani sottostanti”.
Sotto il profilo della valutazione dei danni subiti, il CTU ha espresso il proprio parere affermando che il danno biologico permanente è quantificabile in misura del 25% risultato di una valutazione complessiva, non sommatoria, delle singole voci menomative riscontrate
(Voce 294 anchilosi in posizione favorevole della caviglia e del complesso sotto-astragalico- mediotarsico: 15%; Voce 309 accorciamento di arto intorno a 5 cm, a seconda dell'efficacia del presidio ortopedico: 5%; Voce 37 cicatrici cutanee deturpanti non interessanti il volto e il collo, distrofiche, discromiche, fino al 5%; Voce 306 mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare, fino al 3%).
Ritiene questo Giudice di condividere le argomentazioni e le conclusioni della relazione di perizia – cui si rimanda integralmente – in quanto condotta con metodo corretto, immune da vizi logici e fondata su rigorose considerazioni medico-legali.
La CTU ha, altresì, compiutamente risposto alle osservazioni dei consulenti di parte.
In particolare, il consulente di parte ricorrente ha giudicato troppo riduttiva la misura del danno permanente riconosciuta rispetto alle menomazioni funzionali descritte ed al grave pregiudizio alla funzione deambulatoria ed in generale rispetto ai riflessi sulla possibilità di svolgere attività lavorativa e al pregiudizio alla vita biologica.
In realtà il consulente tecnico di parte non indica specifiche voci di danno non considerate dal CTU, mentre quanto alla valutazione circa la percentuale di invalidità, la stessa deve ritenersi del tutto congrua sulla base dell'osservazione di confronto con la voce 286 “perdita del piede” che prevede un danno biologico pari al 30%; come rilevato dal CTU “considerando che l'esito amputativo costituisce quadro menomativo significativamente più importante del complesso lesivo in discussione, per analogia il complesso quadro menomativo post traumatico si ritiene sia correttamente stimato nella misura indicata”.
Per converso il CTP di parte resistente ha contestato l'esistenza di una dismetria dell'arto inferiore sinistro, pari a 2 cm descritti (dismetria ritenuta invece “modestissima” e dovuta in massima parte ad un atteggiamento in varismo del piede), con conseguente incidenza (in senso riduttivo) sulla percentuale complessiva di inabilità permanente.
La CTU ha però dato atto che la dismetria è stata rilevata con la misurazione della distanza tra ombelico e malleolo interno della caviglia, in posizione prona del soggetto sul lettino di visita, eseguita in occasione di visita consulenziale.
Essendo stata eseguita tale misurazione in posizione di “riposo” funzionale degli arti inferiori la stessa non può dirsi essere stata influenzata dall'atteggiamento viziato della caviglia/piede. Per altro verso la CTU ha sottolineato come “la dismetria direttamente rilevata e l'atteggiamento viziato del piede, entrambi esito dei plurimi interventi chirurgici eseguiti, necessari al trattamento delle lesioni post traumatiche, hanno significativo valore in termini menomativofunzionali per le marcate ripercussioni posturali, con conseguenze sulla statica, sulla dinamica deambulatoria ed in termini negativi sulle articolazioni di ginocchia, bacino e colonna vertebrale, a rischio di sviluppo precoce di patologie da usura, come l'artrosi”.
Devono condividersi, pertanto, anche le valutazioni del CTU rese in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte poiché congruamente motivate in aderenza agli accertamenti effettuati e alle condizioni oggettive della perizianda riscontrate.
In definitiva, la domanda deve essere accolta nei termini risultanti dalla CTU.
Alla stregua di quanto esposto, va dichiarato che in conseguenza dell'infortunio del
15.10.2018, sono derivati alla ricorrente postumi permanenti nella misura del 25% e, per l'effetto, l' deve essere condannato alla corresponsione a suo favore della rendita CP_1
ex art. 13 d.lgs. 38/2000 riferita al detto grado di menomazione, con la decorrenza di legge.
Considerato che l'art. 16 co. 6 l. 412/91 ha introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza, sulla prestazione economica de qua va computata la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a partire dal 121° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione degli stessi e fino al saldo.
Tenuto conto del riconoscimento di un grado di menomazione all'integrità psicofisica inferiore rispetto a quello preteso, le spese possono compensarsi tra le parti ai sensi dell'art. 113 DPR 1124/1965 nella misura di 1/2, ponendo la residua frazione a carico dell' , CP_1
con liquidazione come da dispositivo.
Le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- accerta che, in conseguenza dell'infortunio del 15.10.2018, sono derivati alla ricorrente postumi permanenti nella misura del 25% e, per l'effetto, condanna l' alla CP_1
corresponsione a suo favore della rendita ex art. 13 d.lgs. 38/2000 riferita al detto grado di menomazione, con la decorrenza di legge, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dal 121° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione degli stessi e sino al saldo effettivo.
Compensa le spese nella misura di 1/2.
Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite per la residua frazione che liquida CP_1 in € 2.500 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Pone le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico dell' . CP_1
Verbania, 21.5.2025
Il Giudice
Claudio Michelucci