Articolo 78 della Legge 6 febbraio 1941, n. 176
Articolo 77Articolo 79
Versione
4 aprile 1941
Art. 78.

Il contributo dell'insegnante per i riscatti di cui al precedente articolo 76 e' stabilito nella misura di 16 centesimi dello stipendio ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione da considerarsi goduti per la liquidazione dell'indennita' o della pensione secondo i precedenti articoli 49 e 50 - escluse le maggiorazioni ivi previste rispettivamente alle lettere a) e b) ed ai commi primo e secondo - alla data di inizio del periodo di servizio utile immediatamente successivo a quello da riscattare, con l'aggiunta degli interessi composti in ragione del cinque per cento annuo fino alla data di presentazione della domanda.

Agli effetti del calcolo della indennita' e della pensione ciascun periodo riscattato secondo il presente Ordinamento, si considera antecedente a tutti gli altri servizi utili per se stessi e a quelli riscattati in base a precedenti domande, e si computano gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione sui quali il riscatto e' stato effettuato, senza applicare ad essi le maggiorazioni previste dai precedenti articoli 49 - lettere a) e b) - e 50 - commi primo e secondo.


Entrata in vigore il 4 aprile 1941