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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 19/12/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3743/2025 REGOLAMENTAZIONE
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3743/2025, promossa con ricorso depositato il 20.09.2025 da:
1) Parte_1
Nata in Varese (VA) il 12/12/1983 cittadina: italiana C.F. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Laura Marzetta
e
2) Parte_2
Nato in Milano (MI) il 06/02/1983 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Laura Marzetta con la seguente figlia minorenne: ata in Vigevano (PV) il 16/10/2016. Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina1 di 6 Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 20.09.2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
1)Affidare la figlia in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre.
2)I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, Per_1
tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà la minore con sé;
3) Il padre avrà diritto a tenere con sé la figlia econdo le seguenti modalità: Per_1
3.a) fine settimana alternati con la Sig.ra alle ore 18:00 del venerdì sino alle Pt_1
ore 20:00 della domenica.
Il Sig. si impegna ad andare a prendere la minore presso la casa materna ed ivi Pt_2
ricondurla entro l'orario statuito.
3.b) Durante la settimana il padre potrà sempre tenere con sé la minore ogni mercoledì dalle ore 18:00 sino alle ore 20:00.
Il Sig. si impegna ad andare a prendere la minore presso la casa materna ed ivi Pt_2
ricondurla entro l'orario statuito
4) Le vacanze di Natale verranno suddivise in parti uguali tra i genitori, sempre secondo il principio dell'alternanza, così come il periodo delle vacanze pasquali.
Precisamente dal 24/12/2025 al 31/12/2025 la minore starà con la madre;
dalle ore
10:30 del 01/01/2026 sino alle ore 10:30 del 06/01/2026 la minore starà con il padre, e così alternandosi per gli anni successivi.
Il giorno di Pasqua 2026 la minore starà con il padre;
il Lunedì dell'Angelo con la madre,
e così alternandosi per gli anni successivi;
5) Durante il periodo estivo, la minore trascorrerà un periodo, anche non consecutivo, di 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre, con avviso reciproco delle parti da pagina2 di 6 farsi, anche telefonicamente, entro la fine di giugno, riguardo il luogo e il periodo di vacanza e compatibilmente con il periodo delle ferie dei ricorrenti.
6)Ciascuno dei genitori assicura regolari contatti telefonici dell'altro con la minore specie nei periodi di permanenza continuativa presso l'uno o l'altro.
7) I ricorrenti potranno sempre concordare e prevedere ritmi di visita diversi da quanto sopra stabilito e concordato, purché comunicati reciprocamente con congruo anticipo.
8) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro il 10 di ogni mese, Pt_2 Pt_1
mediante bonifico bancario, a titolo di concorso al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 300,00 per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT a decorrere dal mese di ottobre 2026.
9) Il Sig. concorrerà altresì, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si Pt_2
rendessero necessarie per la figlia, così come indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Varese, intese per tali:
A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, effettuate presso strutture pubbliche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico di base /specialista, erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte da specialista;
f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante, pediatria di base o dallo specialista, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
cure mediche urgenti/ non dilazionabili;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, osteopatia e haloterapia;
c) visite specialistiche private e cure private;
d) farmaci fitoterapici o omeopatici.
I ricorrenti, sulle spese mediche non mutuabili non urgenti che si renderanno necessarie per la figlia dovranno di volta in volta concordare la scelta, il costo e le modalità Per_1
di pagamento;
pagina3 di 6 C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse e contributi scolastici richiesti da istituti pubblici ivi compresa l'università pubblica;
b) libri di testo ( anche universitari ) e materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (
BES ); c) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto per la scuola;
g) gite ed uscite didattiche scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico extra-urbano ( Bus/treno ) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) rette di iscrizione, di frequenza, tasse e contributi scolastici richiesti da istituti privati e/o università private;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria.
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); b) un corso sportivo all'anno per attività non agonistica.
F) spese extrascolastiche ( da documentare ) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione ( corsi di lingue, di musica e strumenti musicali ); b) ulteriori attività sportive e pertinenti attrezzature ( oltre a quella indicata nel punto E) e pertinente abbigliamento e attrezzature ( comprese le spese di iscrizione a gare e tornei ); sport elitari tipo golf ed equitazione;
c) spese di attività ludiche e ricreative ( pittura, teatro, boy-scout ); d) baby-sitter; e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
f)spese di conseguimento della patente ( corsi e lezioni ); g) acquisto e manutenzione, comprensivo di bollo e assicurazione, per il mezzo di trasporto del figlio;
h) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla figlia.
pagina4 di 6 Riguardo le spese straordinarie da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare, un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 (dieci) giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore che avrà anticipato le spese straordinarie dovrà inviare ( a mezzo raccomandata o e-mail o equipollente con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 20 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 10 giorni successivi alla richiesta.
10) L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra Pt_1
11) I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la figlia Per_1
12) Spese legali compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Prende atto per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle pagina5 di 6 condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina6 di 6
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3743/2025, promossa con ricorso depositato il 20.09.2025 da:
1) Parte_1
Nata in Varese (VA) il 12/12/1983 cittadina: italiana C.F. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Laura Marzetta
e
2) Parte_2
Nato in Milano (MI) il 06/02/1983 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Laura Marzetta con la seguente figlia minorenne: ata in Vigevano (PV) il 16/10/2016. Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina1 di 6 Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 20.09.2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
1)Affidare la figlia in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre.
2)I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, Per_1
tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà la minore con sé;
3) Il padre avrà diritto a tenere con sé la figlia econdo le seguenti modalità: Per_1
3.a) fine settimana alternati con la Sig.ra alle ore 18:00 del venerdì sino alle Pt_1
ore 20:00 della domenica.
Il Sig. si impegna ad andare a prendere la minore presso la casa materna ed ivi Pt_2
ricondurla entro l'orario statuito.
3.b) Durante la settimana il padre potrà sempre tenere con sé la minore ogni mercoledì dalle ore 18:00 sino alle ore 20:00.
Il Sig. si impegna ad andare a prendere la minore presso la casa materna ed ivi Pt_2
ricondurla entro l'orario statuito
4) Le vacanze di Natale verranno suddivise in parti uguali tra i genitori, sempre secondo il principio dell'alternanza, così come il periodo delle vacanze pasquali.
Precisamente dal 24/12/2025 al 31/12/2025 la minore starà con la madre;
dalle ore
10:30 del 01/01/2026 sino alle ore 10:30 del 06/01/2026 la minore starà con il padre, e così alternandosi per gli anni successivi.
Il giorno di Pasqua 2026 la minore starà con il padre;
il Lunedì dell'Angelo con la madre,
e così alternandosi per gli anni successivi;
5) Durante il periodo estivo, la minore trascorrerà un periodo, anche non consecutivo, di 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre, con avviso reciproco delle parti da pagina2 di 6 farsi, anche telefonicamente, entro la fine di giugno, riguardo il luogo e il periodo di vacanza e compatibilmente con il periodo delle ferie dei ricorrenti.
6)Ciascuno dei genitori assicura regolari contatti telefonici dell'altro con la minore specie nei periodi di permanenza continuativa presso l'uno o l'altro.
7) I ricorrenti potranno sempre concordare e prevedere ritmi di visita diversi da quanto sopra stabilito e concordato, purché comunicati reciprocamente con congruo anticipo.
8) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro il 10 di ogni mese, Pt_2 Pt_1
mediante bonifico bancario, a titolo di concorso al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 300,00 per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT a decorrere dal mese di ottobre 2026.
9) Il Sig. concorrerà altresì, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si Pt_2
rendessero necessarie per la figlia, così come indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Varese, intese per tali:
A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, effettuate presso strutture pubbliche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico di base /specialista, erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte da specialista;
f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante, pediatria di base o dallo specialista, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
cure mediche urgenti/ non dilazionabili;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, osteopatia e haloterapia;
c) visite specialistiche private e cure private;
d) farmaci fitoterapici o omeopatici.
I ricorrenti, sulle spese mediche non mutuabili non urgenti che si renderanno necessarie per la figlia dovranno di volta in volta concordare la scelta, il costo e le modalità Per_1
di pagamento;
pagina3 di 6 C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse e contributi scolastici richiesti da istituti pubblici ivi compresa l'università pubblica;
b) libri di testo ( anche universitari ) e materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (
BES ); c) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto per la scuola;
g) gite ed uscite didattiche scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico extra-urbano ( Bus/treno ) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) rette di iscrizione, di frequenza, tasse e contributi scolastici richiesti da istituti privati e/o università private;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria.
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); b) un corso sportivo all'anno per attività non agonistica.
F) spese extrascolastiche ( da documentare ) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione ( corsi di lingue, di musica e strumenti musicali ); b) ulteriori attività sportive e pertinenti attrezzature ( oltre a quella indicata nel punto E) e pertinente abbigliamento e attrezzature ( comprese le spese di iscrizione a gare e tornei ); sport elitari tipo golf ed equitazione;
c) spese di attività ludiche e ricreative ( pittura, teatro, boy-scout ); d) baby-sitter; e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
f)spese di conseguimento della patente ( corsi e lezioni ); g) acquisto e manutenzione, comprensivo di bollo e assicurazione, per il mezzo di trasporto del figlio;
h) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla figlia.
pagina4 di 6 Riguardo le spese straordinarie da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare, un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 (dieci) giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore che avrà anticipato le spese straordinarie dovrà inviare ( a mezzo raccomandata o e-mail o equipollente con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 20 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 10 giorni successivi alla richiesta.
10) L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra Pt_1
11) I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la figlia Per_1
12) Spese legali compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Prende atto per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle pagina5 di 6 condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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