Sentenza 5 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/07/2002, n. 9726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9726 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 17739/01 UD. 27.03.2002 YA 0 2 [BBLICA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: bon 26484 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente Dott. Antonio VELLA Consigliere Rep. 1956 Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Richiesta CO DE IL dal Sig. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ per diritti € 1:55 5 LUG. 2002 ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE SENTENZA Sul ricorso n. 17739/01 proposto Oggetto: Risarcimento da danni ex art. 1669 c.c.. ZZ LA RI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cassia n. 1418, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Di Paola, che * unitamente e disgiuntamente all'Avv. Carlo Neri la rappre- senta e difende come da procura in calce al ricorso, successi- vamente difesa dall'Avv. Sandra Rossi, con studio in Roma al 0,77 L.1500 Lungotevere Flaminio n. 48, in virtù di procura speciale per notaio Andrea Pantalani in data 8 ottobre 2001 Rep. n. 6966. RICORRENTE H328561
contro
H396652 5/8/02 BI NN, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 29, presso lo studio dell'Avv. Antonio Stanizzi, che lo rappresenta e difende come da procura a mar- gine del controricorso. CONTRORICORRENTE per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1508/00 del 17.11.1999 / 09.05.2000. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consi- glio del 27.03.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Lette le conclusioni del P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Vincenzo Marinelli che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi. Ritenuto in fatto 1 - IO UB convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma LA RI ZZ al fine di sentirla condannare al ri- sarcimento dei danni derivanti da vizi di costruzione di un fabbricato. 2 Il Tribunale accolse la domanda e condannò la ZZ al pagamento della somma complessiva di £. 39.300.000 a titolo di risarcimento del danno ex art. 1669 c.c.. -3 La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1508/00 del 17.11.1999/09.05.2000, rigettò l'appello principale della Bez- zi e, in accoglimento dell'appello incidentale del UB, con- dannò la ZZ al pagamento della somma di £. 48.300.000, 2 con gli interessi legali dalla sentenza di primo grado, che con- fermò nel resto.
4 - La ZZ contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi, denunciando: a) col primo mezzo violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), in relazione all'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia da parte della Corte d'appello sulle difese dedotte per necessità, in extremis nella comparsa conclusionale e note di replica;
b) col secondo mezzo omessa, insufficiente o con- traddittoria motivazione circa un punto decisivo della
contro
- versia (art. 360 n. 5 c.p.c.) per essersi la Corte d'appello pre- valentemente uniformata alla c.t.u. sia in ordine alla esistenza di gravi difetti sia in ordine alla quantificazione del danno. -Il UB ha resistito con controricorso, illustrato da 5 memoria. Considerato in diritto 1 Il ricorso, pur essendo tempestivo, è manifestamente infondato. Il primo motivo è destituito di ogni fondamento, non essen- do configurabile alcuna “omessa pronuncia" su questioni pro- poste per la prima volta con la comparsa conclusionale (art. 190 c.p.c.) che ha la sola funzione di illustrare le domande ed eccezioni già ritualmente proposte e non può contenerne di nuove che costituiscano un inammissibile ampliamento del 3 thema decidendum (Cass.
3.4.1987 n. 3234). -2 Il secondo motivo è inammissibile perché tende ad una rivalutazione delle risultanze peritali, che non è deducibile in sede di legittimità, se non nei limiti del difetto di motivazione, che nel caso specifico non ricorre anche perché il giudice di merito, il quale riconosca convincenti le conclusioni del con- sulente tecnico, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motiva- zione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell' apprezza- mento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente disattese, con la conseguenza che la parte la quale deduca il vizio di motiva- zione della sentenza impugnata ha l'onere di indicare in modo specifico gli errori o le omissioni del c.t.u. che il giudice non avrebbe considerato, non essendo all'uopo sufficiente il mero e generico rinvio alle precedenti deduzioni (v. ex plurimis Cass.
9.3.2001 n. 3519; 7.6.2000 n. 7716). La Corte di merito, dopo avere coerentemente ed esaurien- temente esposto le ragioni della decisione adottata, non ha A mancato di vagliare le risultanze peritali sia in ordine all' esi- stenza dei gravi difetti, considerando soli quei vizi che hanno determinato una situazione di apprezzabile menomazione del normale godimento del bene (Cass. 10.4.1996 n. 3301), sia in 4 ordine alla quantificazione del danno, in base al prezzo unita- rio per la ricostruzione del manto di impermeabilizzazione;
3 Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. In base alla soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro. 26463., oltre Euro 1.000,00 per onorario. (mill/00). Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 27 marzo 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE Antonino Eliank IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri AC A ROMA 2 36659 Jizia 109T129,11 456T 20,66 TOT.149.771