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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/09/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2273/2023
Udienza del 09/09/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2273/2023 promossa
DA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Mosca
- RICORRENTE / OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Irene Rotella
- RESISTENTE / OPPOSTO -
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 509/2023 (R.G. Pagina 1 di 11 R.G. LAV. N. 2273/2023
Lav. n. 1731/2023).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 07/10/2023, la Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 509/2023 emesso dal Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del Lavoro, in data
22/08/2023 (nel procedimento iscritto al R.G. Lav. n. 1731/2023), con il quale era stato intimato il pagamento della somma di € 28.419,93 (oltre interessi e spese della procedura monitoria), in favore di CP_1
[...]
2. Quest'ultimo (attore in senso sostanziale) aveva esposto nel ricorso monitorio:
- di aver lavorato alle dipendenze della ditta dal Parte_1
27/06/2018 all'11/04/2022, data del licenziamento per presunta giusta causa;
- che il citato licenziamento veniva impugnato innanzi al Giudice del
Lavoro del Tribunale di Catanzaro;
- che il Giudice del Lavoro, con la sentenza n. 117/2023, pubblicata in data 08/02/2023, così decideva: “accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente;
condanna parte resistente alla immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro con le mansioni precedentemente occupate;
condanna parte resistente al pagamento, nei confronti del ricorrente, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzioni di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque non superiori a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
condanna, altresì, parte resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione”;
- che in data 06/03/2023 optava per l'indennità risarcitoria pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
Pagina 2 di 11 R.G. LAV. N. 2273/2023
- che egli vantava, quindi, a titolo di retribuzioni maturate dal 12/04/2022 al 06/03/2023, l'importo complessivo di € 17.466,01 così distinto: €
16.394,10 per retribuzioni da maggio 2022 a febbraio 2023 (somma che si ottiene moltiplicando l'importo della retribuzione globale di fatto, pari ad
€ 1.639,41, per 10 mensilità); € 793,59 per retribuzione di aprile 2022
(somma ottenuta moltiplicando la retribuzione giornaliera di € 63,05423 per
11 giornate di lavoro); € 378,32 per retribuzione di marzo 2023 (somma corrispondente alla retribuzione giornaliera di € 63,05423 per 6 giornate di lavoro);
- che egli vantava, inoltre, il diritto al TFR per il periodo 12/04/2022-
06/03/2023, di importo pari ad € 1.293,77 (somma ottenuta dividendo l'importo della retribuzione annua, pari ad € 17.466,01, per 13,5, così come previsto dall'art. 2120 cod. civ.);
- che egli è anche creditore dell'importo dovuto per risarcimento del danno da mancata reintegrazione, pari ad € 24.591,15, somma ottenuta moltiplicando l'importo della retribuzione globale di fatto (€ 1.639,41) per
15 mensilità;
- che fino al momento del ricorso monitorio, la società datoriale gli aveva corrisposto, a titolo di retribuzioni e di danni, solo la somma di € 10.000,00, oltre al rimborso delle spese legali;
- che, nelle more del giudizio, egli aveva comunque lavorato, alle dipendenze della società per 15 settimane dal Controparte_2
27/05/2022 al 31/08/2022 ed aveva percepito una retribuzione complessiva lorda di € 4.931,00;
- che l'importo complessivamente dovutogli per retribuzioni, TFR e risarcimento del danno ammontava ad € 43.352,93;
- che dall'importo dovuto dovevano essere detratte la somma di €
10.000,00 già corrisposta e di € 4.931,00 quale aliunde perceptum e, quindi, complessivamente, la somma di € 14.931,00;
- che, pertanto, egli, alla luce di quanto sopra esposto, era ancora creditore della complessiva somma di € 28.419,93 (poi effettivamente ingiunta dal Giudice del Lavoro con il decreto opposto).
Pagina 3 di 11 R.G. LAV. N. 2273/2023
3. A sostegno dell'opposizione, la Società opponente ha dedotto i seguenti motivi:
i) la violazione del principio del ne bis in idem.
Si deduce che l'opposto aveva originariamente avanzato ricorso avverso il licenziamento subito, ottenendo il pieno accoglimento delle sue domande e, quindi, una totale tutela delle sue ragioni, sicché non era dato comprendere la ragione in virtù della quale lo stesso lavoratore abbia avvertito la necessità di riproporre una nuova domanda giudiziale, identica alla domanda già avanzata, sebbene avente questa volta la veste del ricorso per ingiunzione, al fine di ottenere contro la stessa controparte processuale una tutela già conseguita e mai messa in discussione dalla Società che aveva persino rinunziato a proporre appello avverso la decisione del primo grado;
ii) la carenza di interesse (art. 100 c.p.c.) in capo all'odierno opposto.
Con tale motivo, si ribadisce che vi è già una pronunzia giudiziale, tra l'altro definitiva tra le parti in lite, che non solo ha riconosciuto pieni diritti al lavoratore ingiustamente licenziato, ma ha altresì determinato nello specifico le indennità allo stesso dovute a seguito del licenziamento subito.
Pertanto, la parte opposta era già in possesso di un definitivo provvedimento giudiziale, costituente titolo esecutivo, che gli avrebbe consentito, semmai ed in caso di disinteresse della controparte all'ottemperanza di quanto disposto in sentenza, di predisporre e notificare un atto di precetto, onde richiedere il pagamento delle dovute indennità e dei contributi previdenziali previsti.
3.1. La Società opponente ha quindi concluso per la revoca e la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
4. Si è costituito l'opposto , il quale ha evidenziato Controparte_1 che la sentenza del Tribunale di Catanzaro è priva dell'indicazione dell'importo della retribuzione utile e non consentirebbe, con una semplice operazione aritmetica, di calcolare le somme a lui dovute per retribuzioni,
TFR e indennità risarcitoria.
4.1. Ha quindi invocato la giurisprudenza di legittimità secondo cui «la
Pagina 4 di 11 R.G. LAV. N. 2273/2023
quantificazione della retribuzione globale di fatto, non espressamente effettuata dai giudici di merito, va parificata, non essendo indicativa di un importo determinato o determinabile in base a semplice calcolo aritmetico, ad una pronuncia di condanna generica, con conseguente eventuale necessità di un ulteriore giudizio per la liquidazione del “quantum”, allorché insorga successivamente controversia in ordine all'individuazione della retribuzione globale di fatto assunta dall'art. 18 della L. 300/70 (Cass.
33807/2021)» (pag. 4 della memoria di costituzione).
Il resistente-opposto ricorda che, anche recentemente, la S.C. ha affermato che «la sentenza che dichiara le mensilità di retribuzione per il periodo compreso tra la data del licenziamento stesso e quella dell'effettiva reintegra, deve essere parificata, quanto non sia indicativa di un importo determinato o determinabile in base a semplice calcolo aritmetico, ad una pronuncia di condanna generica, con la conseguente eventuale necessità di un ulteriore giudizio per la liquidazione del quantum, quando insorga successivamente una controversia in ordine all'individuazione della retribuzione globale di fatto assunta dal quarto comma dell'art. 18 L.
300/70 quale parametro di risarcimento (CASS. 20481/2023)» (pag. 4 della memoria di costituzione).
4.2. L'opposto ritiene, dunque, infondata sia l'eccezione di ne bis in idem sia quella di carenza di interesse ad agire.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione.
5. La proposta conciliativa formulata da questo Giudice nel verbale- ordinanza del 28/01/2025 non è andata a buon fine (per approfondimenti sulle ragioni si rinvia al verbale-ordinanza del 04/03/2025).
6. L'opposizione è solo parzialmente fondata ovvero limitatamente all'importo di € 17.466,01 pretesa a titolo di retribuzioni maturate dal
12/04/2022 al 06/03/2023.
6.1. Ciò comporta, in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo e la determinazione in sentenza della somma effettivamente dovuta al resistente-opposto.
7. La tesi di quest'ultimo, secondo cui la sentenza n. 117/2023 emessa
Pagina 5 di 11 R.G. LAV. N. 2273/2023
dal Tribunale di Catanzaro conterrebbe soltanto una condanna generica e non costituirebbe, pertanto, idoneo titolo esecutivo, non è affatto condivisibile.
7.1. Si deve innanzitutto precisare che la giurisprudenza di legittimità invocata da parte resistente/opposta si riferisce a controversie nelle quali le somme dovute al lavoratore dovevano essere calcolate in base al parametro della c.d. “retribuzione globale di fatto” (richiamato dall'art. 18 della legge n. 300/1970 – c.d. Statuto dei lavoratori).
Nel caso di specie, invece, trattandosi di controversia di licenziamento disciplinata dal D. Lgs. n. 23/2015 (e non già dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori), la sentenza n. 117/2023 fa correttamente riferimento, ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria, al diverso parametro della
“ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”.
Il Legislatore del 2015 ha quindi operato una scelta finalizzata ad abbandonare la nozione di “ultima retribuzione globale di fatto” che era stata fonte di notevoli dubbi e contrasti interpretativi (mai del tutto risolti), non essendo chiaro quali elementi retributivi ne entrino a far parte (in mancanza di una definizione legale precisa), optando per la diversa nozione di “ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”.
Quest'ultima è, infatti, agevolmente individuabile attraverso semplici calcoli matematici, atteso che il meccanismo civilistico di maturazione del
TFR su base annua è noto ed incontrovertibile (essendo determinato dall'art. 2120 cod. civ.).
Ne discende che, per conseguire il pagamento di detta somma, il lavoratore avrebbe effettivamente potuto notificare l'atto di precetto (ivi specificando i criteri di calcolo seguiti), fondandolo proprio sulla sentenza n.
117/2023.
8. La Suprema Corte, infatti, a partire dalle Sezioni Unite n. 11066/2012, ha statuito che «Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel
Pagina 6 di 11 R.G. LAV. N. 2273/2023
documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato.
Ne consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione
e a integrare le difese, anche sul piano probatorio».
La pronuncia appena citata è stata resa in sede di opposizione all'esecuzione promossa dal debitore ingiunto a seguito della notifica dell'atto di precetto. Il Tribunale aveva rilevato d'ufficio che nella pronuncia giudiziale fatta valere come titolo esecutivo mancava l'esatta determinazione dell'ammontare della somma di denaro dovuta e gli elementi di fatto utili a determinarlo.
Le Sezioni Unite hanno, però, cassato la pronuncia del Tribunale, affermando il principio di diritto sopra trascritto, chiarendo che il creditore procedente ha l'onere di indicare, con precisione, nel precetto, la prestazione richiesta ed i suoi perché; il debitore, con altrettanta precisione, deve contestare ciò che ritenga non dovuto, perché negato o non accertato, ponendolo a base delle opposizioni che possono precedere o seguire l'inizio dell'esecuzione.
8.1. In altra successiva pronuncia si è quindi ribadito che «Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato
l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, sicché, ove sia in tal modo possibile pervenire alla quantificazione del dovuto, è inammissibile la procedura monitoria se
l'esclusione dell'esecuzione diretta è avvenuta sulla base del solo esame del dispositivo della sentenza che ne costituiva il titolo» (Cass. ord. n.
26567/2016).
8.2. Ad ulteriore chiarimento, la Suprema Corte ha quindi, da ultimo, affermato che «L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale (nella specie,
Pagina 7 di 11 R.G. LAV. N. 2273/2023
relativa alla portata del giudicato esterno di una sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro) compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito» (Cass. n. 10806/2020).
9. Orbene, nel caso di specie, il lavoratore - come anticipato - ben avrebbe potuto determinare nell'atto di precetto le somme dovute per il periodo sopra specificato, anche mediante l'ausilio di elementi extratestuali
(ovvero non menzionati nella sentenza, ritenuta erroneamente generica).
Ne è prova inconfutabile che nello stesso ricorso monitorio (il cui contenuto è stato sopra riportato) il lavoratore aveva determinato, con semplici calcoli matematici, le somme pretese a titolo di retribuzioni maturate dal 12/04/2022 al 06/03/2023.
10. La ratio di tale orientamento ha evidenti finalità deflattive del contenzioso e consiste nell'evitare che il creditore sia costretto ad intraprendere un giudizio “preventivo” ai fini della quantificazione delle somme dovute ogniqualvolta esse non siano state specificamente liquidate nella sentenza di condanna.
Ciò non significa, ovviamente, che non vi sia rimedio laddove il creditore abbia errato (per eccesso) nella quantificazione delle somme indicate nell'atto di precetto. Tale rimedio è, però, solo meramente eventuale e successivo ed è rimesso all'iniziativa del debitore.
Sarà, infatti, il debitore (nel caso di specie, la Società opponente) a dover promuovere, eventualmente, opposizione all'esecuzione (ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ.) laddove ritenga che i calcoli effettuati dal creditore nell'atto di precetto siano erronei e spetterà al Giudice della cognizione decidere, nel contraddittorio tra le parti, se detta somma sia
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corretta o meno, provvedendo, in quest'ultimo caso, alla liquidazione della
(minor) somma effettivamente dovuta.
Laddove l'opposizione a precetto sia stata promossa, dopo l'inizio dell'esecuzione, innanzi al Giudice dell'esecuzione (ex art. 615, comma 2, cod. proc. civ.), questi potrà invece disporre eventualmente, in via cautelare, la sospensione del processo esecutivo, fissando un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
L'opposizione (a precetto) del debitore è, però, come detto, meramente eventuale (e in ciò sta la finalità deflattiva del contenzioso), mentre se si aderisse alla tesi del resistente-opposto, il giudizio di quantificazione sarebbe sostanzialmente sempre inevitabile, sicché ciò comporterebbe una duplicazione dei giudizi, atteso che da ogni sentenza di condanna gemmerebbe, in ogni caso, un secondo giudizio di quantificazione.
10.1. Il quadro giurisprudenziale sopra delineato e le relative conclusioni trovano piena conferma in altra giurisprudenza di legittimità secondo la quale «In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito» (così, Cass. ord. n. 20238/2024; in precedenza,
Cass. n. 2160/2013 secondo cui «l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito»).
10.2. In definitiva, in caso di contestazione del quantum della somma indicata nell'atto di precetto (che il debitore potrebbe ritenere eccessiva),
Pagina 9 di 11 R.G. LAV. N. 2273/2023
non essendo comunque revocabile in dubbio la natura di titolo esecutivo della sentenza che non quantifichi le somme dovute dal debitore, sarà il giudice dell'opposizione (ex art. 615 cod. proc. civ.) a provvedere alla corretta quantificazione della somma effettivamente dovuta.
11. Il resistente-opposto - contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente-opponente - ha invece necessità di procurarsi un nuovo titolo esecutivo per conseguire il pagamento del TFR maturato per il periodo
12/04/2022-06/03/2023 (pari ad € 1.293,77, sul quale importo non vi è stata specifica contestazione), atteso che tale voce esula dalla sentenza n.
117/2023 (nella quale non vi è, ovviamente, menzione alcuna di essa), essendo il relativo diritto sorto solo in seguito all'opzione esercitata dal lavoratore in data 06/03/2023 per l'indennità risarcitoria (15 mensilità) prevista in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro.
11.1. Per le medesime ragioni, correttamente era stato azionato il giudizio monitorio con riferimento all'indennità risarcitoria (15 mensilità) sostitutiva del diritto alla reintegrazione, non trovando detta indennità fondamento nella sentenza n. 117/2023, ma nella legge (art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2015, richiamato dall'art. 3, comma 2).
Anche in tal caso, non vi è stata specifica contestazione sulla somma quantificata dal lavoratore (€ 24.591,15).
11.2. Avendo, poi, detta somma finalità prettamente risarcitoria (e sostitutiva del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro), da essa non può essere dedotto l'aliunde perceptum ovvero “quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative” (art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 23/2015), atteso che tale “indennità” svolge una funzione corrispettiva della rinunzia al diritto alla reintegrazione.
Tali retribuzioni sono invece detraibili solo dall'indennità risarcitoria maturata dal giorno del licenziamento e fino al 06/03/2023 ovvero fino al giorno in cui il lavoratore ha optato per l'indennità sostitutiva del diritto alla reintegrazione.
11.2.1. Ne consegue che, in questa sede, non è rilevante quantificare l'aliunde perceptum atteso che il lavoratore, per conseguire il pagamento
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del dovuto (in mancanza di adempimento spontaneo) dovrà notificare un atto di precetto fondato – come detto – sulla sentenza n. 117/2023.
12. In definitiva, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto
(comprendendo esso somme non azionabili con il ricorso monitorio in quanto già consacrate in un titolo esecutivo), la Società opponente deve essere condannata al pagamento, in favore dell'opposto, della somma complessiva di € 25.884,92 (€ 1.293,77 + € 24.591,15).
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (in base al valore della somma ora riconosciuta in sentenza).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 509/2023;
- in parziale accoglimento della domanda proposta da CP_1 con il ricorso monitorio, condanna la
[...] ricorrente/opponente in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del predetto resistente-opposto, della somma di € 25.884,92, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge;
- condanna la ricorrente/opponente in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € 3.000,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie
(15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Maria Irene Rotella.
Così deciso in Catanzaro, in data 9 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 09/09/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2273/2023 promossa
DA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Mosca
- RICORRENTE / OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Irene Rotella
- RESISTENTE / OPPOSTO -
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 509/2023 (R.G. Pagina 1 di 11 R.G. LAV. N. 2273/2023
Lav. n. 1731/2023).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 07/10/2023, la Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 509/2023 emesso dal Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del Lavoro, in data
22/08/2023 (nel procedimento iscritto al R.G. Lav. n. 1731/2023), con il quale era stato intimato il pagamento della somma di € 28.419,93 (oltre interessi e spese della procedura monitoria), in favore di CP_1
[...]
2. Quest'ultimo (attore in senso sostanziale) aveva esposto nel ricorso monitorio:
- di aver lavorato alle dipendenze della ditta dal Parte_1
27/06/2018 all'11/04/2022, data del licenziamento per presunta giusta causa;
- che il citato licenziamento veniva impugnato innanzi al Giudice del
Lavoro del Tribunale di Catanzaro;
- che il Giudice del Lavoro, con la sentenza n. 117/2023, pubblicata in data 08/02/2023, così decideva: “accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente;
condanna parte resistente alla immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro con le mansioni precedentemente occupate;
condanna parte resistente al pagamento, nei confronti del ricorrente, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzioni di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque non superiori a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
condanna, altresì, parte resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione”;
- che in data 06/03/2023 optava per l'indennità risarcitoria pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
Pagina 2 di 11 R.G. LAV. N. 2273/2023
- che egli vantava, quindi, a titolo di retribuzioni maturate dal 12/04/2022 al 06/03/2023, l'importo complessivo di € 17.466,01 così distinto: €
16.394,10 per retribuzioni da maggio 2022 a febbraio 2023 (somma che si ottiene moltiplicando l'importo della retribuzione globale di fatto, pari ad
€ 1.639,41, per 10 mensilità); € 793,59 per retribuzione di aprile 2022
(somma ottenuta moltiplicando la retribuzione giornaliera di € 63,05423 per
11 giornate di lavoro); € 378,32 per retribuzione di marzo 2023 (somma corrispondente alla retribuzione giornaliera di € 63,05423 per 6 giornate di lavoro);
- che egli vantava, inoltre, il diritto al TFR per il periodo 12/04/2022-
06/03/2023, di importo pari ad € 1.293,77 (somma ottenuta dividendo l'importo della retribuzione annua, pari ad € 17.466,01, per 13,5, così come previsto dall'art. 2120 cod. civ.);
- che egli è anche creditore dell'importo dovuto per risarcimento del danno da mancata reintegrazione, pari ad € 24.591,15, somma ottenuta moltiplicando l'importo della retribuzione globale di fatto (€ 1.639,41) per
15 mensilità;
- che fino al momento del ricorso monitorio, la società datoriale gli aveva corrisposto, a titolo di retribuzioni e di danni, solo la somma di € 10.000,00, oltre al rimborso delle spese legali;
- che, nelle more del giudizio, egli aveva comunque lavorato, alle dipendenze della società per 15 settimane dal Controparte_2
27/05/2022 al 31/08/2022 ed aveva percepito una retribuzione complessiva lorda di € 4.931,00;
- che l'importo complessivamente dovutogli per retribuzioni, TFR e risarcimento del danno ammontava ad € 43.352,93;
- che dall'importo dovuto dovevano essere detratte la somma di €
10.000,00 già corrisposta e di € 4.931,00 quale aliunde perceptum e, quindi, complessivamente, la somma di € 14.931,00;
- che, pertanto, egli, alla luce di quanto sopra esposto, era ancora creditore della complessiva somma di € 28.419,93 (poi effettivamente ingiunta dal Giudice del Lavoro con il decreto opposto).
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3. A sostegno dell'opposizione, la Società opponente ha dedotto i seguenti motivi:
i) la violazione del principio del ne bis in idem.
Si deduce che l'opposto aveva originariamente avanzato ricorso avverso il licenziamento subito, ottenendo il pieno accoglimento delle sue domande e, quindi, una totale tutela delle sue ragioni, sicché non era dato comprendere la ragione in virtù della quale lo stesso lavoratore abbia avvertito la necessità di riproporre una nuova domanda giudiziale, identica alla domanda già avanzata, sebbene avente questa volta la veste del ricorso per ingiunzione, al fine di ottenere contro la stessa controparte processuale una tutela già conseguita e mai messa in discussione dalla Società che aveva persino rinunziato a proporre appello avverso la decisione del primo grado;
ii) la carenza di interesse (art. 100 c.p.c.) in capo all'odierno opposto.
Con tale motivo, si ribadisce che vi è già una pronunzia giudiziale, tra l'altro definitiva tra le parti in lite, che non solo ha riconosciuto pieni diritti al lavoratore ingiustamente licenziato, ma ha altresì determinato nello specifico le indennità allo stesso dovute a seguito del licenziamento subito.
Pertanto, la parte opposta era già in possesso di un definitivo provvedimento giudiziale, costituente titolo esecutivo, che gli avrebbe consentito, semmai ed in caso di disinteresse della controparte all'ottemperanza di quanto disposto in sentenza, di predisporre e notificare un atto di precetto, onde richiedere il pagamento delle dovute indennità e dei contributi previdenziali previsti.
3.1. La Società opponente ha quindi concluso per la revoca e la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
4. Si è costituito l'opposto , il quale ha evidenziato Controparte_1 che la sentenza del Tribunale di Catanzaro è priva dell'indicazione dell'importo della retribuzione utile e non consentirebbe, con una semplice operazione aritmetica, di calcolare le somme a lui dovute per retribuzioni,
TFR e indennità risarcitoria.
4.1. Ha quindi invocato la giurisprudenza di legittimità secondo cui «la
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quantificazione della retribuzione globale di fatto, non espressamente effettuata dai giudici di merito, va parificata, non essendo indicativa di un importo determinato o determinabile in base a semplice calcolo aritmetico, ad una pronuncia di condanna generica, con conseguente eventuale necessità di un ulteriore giudizio per la liquidazione del “quantum”, allorché insorga successivamente controversia in ordine all'individuazione della retribuzione globale di fatto assunta dall'art. 18 della L. 300/70 (Cass.
33807/2021)» (pag. 4 della memoria di costituzione).
Il resistente-opposto ricorda che, anche recentemente, la S.C. ha affermato che «la sentenza che dichiara le mensilità di retribuzione per il periodo compreso tra la data del licenziamento stesso e quella dell'effettiva reintegra, deve essere parificata, quanto non sia indicativa di un importo determinato o determinabile in base a semplice calcolo aritmetico, ad una pronuncia di condanna generica, con la conseguente eventuale necessità di un ulteriore giudizio per la liquidazione del quantum, quando insorga successivamente una controversia in ordine all'individuazione della retribuzione globale di fatto assunta dal quarto comma dell'art. 18 L.
300/70 quale parametro di risarcimento (CASS. 20481/2023)» (pag. 4 della memoria di costituzione).
4.2. L'opposto ritiene, dunque, infondata sia l'eccezione di ne bis in idem sia quella di carenza di interesse ad agire.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione.
5. La proposta conciliativa formulata da questo Giudice nel verbale- ordinanza del 28/01/2025 non è andata a buon fine (per approfondimenti sulle ragioni si rinvia al verbale-ordinanza del 04/03/2025).
6. L'opposizione è solo parzialmente fondata ovvero limitatamente all'importo di € 17.466,01 pretesa a titolo di retribuzioni maturate dal
12/04/2022 al 06/03/2023.
6.1. Ciò comporta, in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo e la determinazione in sentenza della somma effettivamente dovuta al resistente-opposto.
7. La tesi di quest'ultimo, secondo cui la sentenza n. 117/2023 emessa
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dal Tribunale di Catanzaro conterrebbe soltanto una condanna generica e non costituirebbe, pertanto, idoneo titolo esecutivo, non è affatto condivisibile.
7.1. Si deve innanzitutto precisare che la giurisprudenza di legittimità invocata da parte resistente/opposta si riferisce a controversie nelle quali le somme dovute al lavoratore dovevano essere calcolate in base al parametro della c.d. “retribuzione globale di fatto” (richiamato dall'art. 18 della legge n. 300/1970 – c.d. Statuto dei lavoratori).
Nel caso di specie, invece, trattandosi di controversia di licenziamento disciplinata dal D. Lgs. n. 23/2015 (e non già dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori), la sentenza n. 117/2023 fa correttamente riferimento, ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria, al diverso parametro della
“ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”.
Il Legislatore del 2015 ha quindi operato una scelta finalizzata ad abbandonare la nozione di “ultima retribuzione globale di fatto” che era stata fonte di notevoli dubbi e contrasti interpretativi (mai del tutto risolti), non essendo chiaro quali elementi retributivi ne entrino a far parte (in mancanza di una definizione legale precisa), optando per la diversa nozione di “ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”.
Quest'ultima è, infatti, agevolmente individuabile attraverso semplici calcoli matematici, atteso che il meccanismo civilistico di maturazione del
TFR su base annua è noto ed incontrovertibile (essendo determinato dall'art. 2120 cod. civ.).
Ne discende che, per conseguire il pagamento di detta somma, il lavoratore avrebbe effettivamente potuto notificare l'atto di precetto (ivi specificando i criteri di calcolo seguiti), fondandolo proprio sulla sentenza n.
117/2023.
8. La Suprema Corte, infatti, a partire dalle Sezioni Unite n. 11066/2012, ha statuito che «Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel
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documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato.
Ne consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione
e a integrare le difese, anche sul piano probatorio».
La pronuncia appena citata è stata resa in sede di opposizione all'esecuzione promossa dal debitore ingiunto a seguito della notifica dell'atto di precetto. Il Tribunale aveva rilevato d'ufficio che nella pronuncia giudiziale fatta valere come titolo esecutivo mancava l'esatta determinazione dell'ammontare della somma di denaro dovuta e gli elementi di fatto utili a determinarlo.
Le Sezioni Unite hanno, però, cassato la pronuncia del Tribunale, affermando il principio di diritto sopra trascritto, chiarendo che il creditore procedente ha l'onere di indicare, con precisione, nel precetto, la prestazione richiesta ed i suoi perché; il debitore, con altrettanta precisione, deve contestare ciò che ritenga non dovuto, perché negato o non accertato, ponendolo a base delle opposizioni che possono precedere o seguire l'inizio dell'esecuzione.
8.1. In altra successiva pronuncia si è quindi ribadito che «Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato
l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, sicché, ove sia in tal modo possibile pervenire alla quantificazione del dovuto, è inammissibile la procedura monitoria se
l'esclusione dell'esecuzione diretta è avvenuta sulla base del solo esame del dispositivo della sentenza che ne costituiva il titolo» (Cass. ord. n.
26567/2016).
8.2. Ad ulteriore chiarimento, la Suprema Corte ha quindi, da ultimo, affermato che «L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale (nella specie,
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relativa alla portata del giudicato esterno di una sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro) compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito» (Cass. n. 10806/2020).
9. Orbene, nel caso di specie, il lavoratore - come anticipato - ben avrebbe potuto determinare nell'atto di precetto le somme dovute per il periodo sopra specificato, anche mediante l'ausilio di elementi extratestuali
(ovvero non menzionati nella sentenza, ritenuta erroneamente generica).
Ne è prova inconfutabile che nello stesso ricorso monitorio (il cui contenuto è stato sopra riportato) il lavoratore aveva determinato, con semplici calcoli matematici, le somme pretese a titolo di retribuzioni maturate dal 12/04/2022 al 06/03/2023.
10. La ratio di tale orientamento ha evidenti finalità deflattive del contenzioso e consiste nell'evitare che il creditore sia costretto ad intraprendere un giudizio “preventivo” ai fini della quantificazione delle somme dovute ogniqualvolta esse non siano state specificamente liquidate nella sentenza di condanna.
Ciò non significa, ovviamente, che non vi sia rimedio laddove il creditore abbia errato (per eccesso) nella quantificazione delle somme indicate nell'atto di precetto. Tale rimedio è, però, solo meramente eventuale e successivo ed è rimesso all'iniziativa del debitore.
Sarà, infatti, il debitore (nel caso di specie, la Società opponente) a dover promuovere, eventualmente, opposizione all'esecuzione (ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ.) laddove ritenga che i calcoli effettuati dal creditore nell'atto di precetto siano erronei e spetterà al Giudice della cognizione decidere, nel contraddittorio tra le parti, se detta somma sia
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corretta o meno, provvedendo, in quest'ultimo caso, alla liquidazione della
(minor) somma effettivamente dovuta.
Laddove l'opposizione a precetto sia stata promossa, dopo l'inizio dell'esecuzione, innanzi al Giudice dell'esecuzione (ex art. 615, comma 2, cod. proc. civ.), questi potrà invece disporre eventualmente, in via cautelare, la sospensione del processo esecutivo, fissando un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
L'opposizione (a precetto) del debitore è, però, come detto, meramente eventuale (e in ciò sta la finalità deflattiva del contenzioso), mentre se si aderisse alla tesi del resistente-opposto, il giudizio di quantificazione sarebbe sostanzialmente sempre inevitabile, sicché ciò comporterebbe una duplicazione dei giudizi, atteso che da ogni sentenza di condanna gemmerebbe, in ogni caso, un secondo giudizio di quantificazione.
10.1. Il quadro giurisprudenziale sopra delineato e le relative conclusioni trovano piena conferma in altra giurisprudenza di legittimità secondo la quale «In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito» (così, Cass. ord. n. 20238/2024; in precedenza,
Cass. n. 2160/2013 secondo cui «l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito»).
10.2. In definitiva, in caso di contestazione del quantum della somma indicata nell'atto di precetto (che il debitore potrebbe ritenere eccessiva),
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non essendo comunque revocabile in dubbio la natura di titolo esecutivo della sentenza che non quantifichi le somme dovute dal debitore, sarà il giudice dell'opposizione (ex art. 615 cod. proc. civ.) a provvedere alla corretta quantificazione della somma effettivamente dovuta.
11. Il resistente-opposto - contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente-opponente - ha invece necessità di procurarsi un nuovo titolo esecutivo per conseguire il pagamento del TFR maturato per il periodo
12/04/2022-06/03/2023 (pari ad € 1.293,77, sul quale importo non vi è stata specifica contestazione), atteso che tale voce esula dalla sentenza n.
117/2023 (nella quale non vi è, ovviamente, menzione alcuna di essa), essendo il relativo diritto sorto solo in seguito all'opzione esercitata dal lavoratore in data 06/03/2023 per l'indennità risarcitoria (15 mensilità) prevista in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro.
11.1. Per le medesime ragioni, correttamente era stato azionato il giudizio monitorio con riferimento all'indennità risarcitoria (15 mensilità) sostitutiva del diritto alla reintegrazione, non trovando detta indennità fondamento nella sentenza n. 117/2023, ma nella legge (art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2015, richiamato dall'art. 3, comma 2).
Anche in tal caso, non vi è stata specifica contestazione sulla somma quantificata dal lavoratore (€ 24.591,15).
11.2. Avendo, poi, detta somma finalità prettamente risarcitoria (e sostitutiva del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro), da essa non può essere dedotto l'aliunde perceptum ovvero “quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative” (art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 23/2015), atteso che tale “indennità” svolge una funzione corrispettiva della rinunzia al diritto alla reintegrazione.
Tali retribuzioni sono invece detraibili solo dall'indennità risarcitoria maturata dal giorno del licenziamento e fino al 06/03/2023 ovvero fino al giorno in cui il lavoratore ha optato per l'indennità sostitutiva del diritto alla reintegrazione.
11.2.1. Ne consegue che, in questa sede, non è rilevante quantificare l'aliunde perceptum atteso che il lavoratore, per conseguire il pagamento
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del dovuto (in mancanza di adempimento spontaneo) dovrà notificare un atto di precetto fondato – come detto – sulla sentenza n. 117/2023.
12. In definitiva, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto
(comprendendo esso somme non azionabili con il ricorso monitorio in quanto già consacrate in un titolo esecutivo), la Società opponente deve essere condannata al pagamento, in favore dell'opposto, della somma complessiva di € 25.884,92 (€ 1.293,77 + € 24.591,15).
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (in base al valore della somma ora riconosciuta in sentenza).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 509/2023;
- in parziale accoglimento della domanda proposta da CP_1 con il ricorso monitorio, condanna la
[...] ricorrente/opponente in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del predetto resistente-opposto, della somma di € 25.884,92, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge;
- condanna la ricorrente/opponente in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € 3.000,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie
(15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Maria Irene Rotella.
Così deciso in Catanzaro, in data 9 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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