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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/11/2025, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro e previdenza, in funzione del giudice monocratico dr. Giovanni Favi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 428 /2025 del R.G.A.C. sez. lavoro e previdenza,
TRA
, nato a [...] il [...], elett.te dom.to Parte_1 in Via Luigi Denza , 24 in Castellammare Di Stabia presso lo studio dell'avv. GIAQUINTO ALFONSO che lo rapp.ta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, l'istante di cui in epigrafe ha adito questo giudice, esponendo di essere dipendente dell' Azienda convenuta con profilo professionale di “infermiere professionale” categoria D6, in servizio presso l' Ospedale di Boscotrecase, dapprima nell'U.O.C. di Cardiologia (da dicembre 2016 a marzo 2021) e poi da Aprile 2021 a Gennaio 2023 presso l'U.O. Semi Intensiva Covid19, precisando di aver osservato un orario articolato su tre turni rotativi programmati in tal modo: mattutino (8 – 14), pomeridiano (14 – 20) e notturno (20 – 8 del giorno successivo). Ha Contr lamentato l'erronea corresponsione da parte dell' dell'indennità di turno di cui all' art. 44 – comma 3 – del CCNL Comparto Sanità dell'1/9/95, in quanto l' dal novembre '09 ha disconosciuto il suo diritto (quale Pt_2 dipendente turnista) a percepire l'indennità in questione anche in quei giorni nei quali l' assenza è stata a titolo di riposo compensativo. 1 Tanto premesso, esposte le ragioni di diritto a sostegno della propria pretesa, ha concluso come da ricorso. Contr La ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e ne deve essere dichiarata la contumacia. All' esito del deposito delle note di discussione solo da parte ricorrente, la causa è stata decisa. La domanda è fondata per le argomentazioni di seguito esposte Esaminata la documentazione attorea, si deduce che il ricorrente, lavoratore tenuto al rispetto di un orario articolato su tre turni rotativi programmati (mattutino 8 – 14, pomeridiano 14 – 20 e notturno 20 – 8 del giorno successivo), ha percepito l'indennità di turno di cui all' art. 44 – comma 3 – del CCNL Comparto Sanità dello 1/9/95 senza che venissero conteggiati quei giorni nei quali la assenza è stata a titolo di riposo compensativo, almeno a decorrere da dicembre 2016 (doc. in atti). Al riguardo, il fatto costitutivo dell'espletamento della prestazione lavorativa, nei termini sopra specificati, emerge dalla documentazione versata in atti (cfr. in particolare i cartellini marcatempo). Viceversa, come è noto, era la Contr a dover provare eventualmente il fatto estintivo del pagamento in base al principio di cui all'art. 2697 c.c. Fattispecie avente analoghe caratteristiche rispetto a quella per cui è causa è stata oggetto di valutazione della Cassazione (sentenza n. 5710/09) che, applicando ai rapporti di lavoro disciplinati dal CCNL per il comparto della sanità pubblica il principio, di portata generale, già affermato, per il personale ferroviario, ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva riconosciuto la indennità di effettiva presenza al lavoro anche nei giorni di riposo compensativo, sul presupposto che esse costituissero, per definizione, l' equivalente di una giornata lavorativa. Il principio di diritto, condiviso dal presente giudice, è il seguente: “In consonanza con il precetto generale inderogabile degli artt. 2109 c.c. e 36 Cost. (che impone di considerare festivo un solo giorno della settimana anche allorquando l' orario di lavoro sia distribuito su 5 giorni), le disposizioni speciali di cui alla legge 13 agosto 1969, n. 591, al D.P.R. 9 novembre 1971, n. 1372, alla legge 16 settembre 1977, n. 1188 ed al D.P.R. 23 giugno 1982, n. 374, evidenziano che ai lavoratori turnisti dev' essere attribuito un solo giorno di riposo settimanale e che da esso si devono distinguere i giorni di riposo compensativo, accordati a recupero delle maggiori prestazioni da essi settimanalmente rese per effetto, da un lato, della concentrazione in 5 giornate dell' orario settimanale (di 36 ore) e, dall'altro, del superamento del limite di durata della prestazione giornaliera (in dipendenza dell' organizzazione del servizio in turni di lavoro di 8 ore per un totale di 40 ore settimanali), sicché i giorni suddetti non possono considerarsi festivi od assimilarsi al giorno di riposo settimanale.”. Del resto, l'art. 44 CCNL impone di accordare l'indennità di turno anche in quei giorni in cui la prestazione lavorativa non viene resa non già per malattia, ferie, maternità, permessi e riposo settimanale per così dire
“istituzionale”, ma esclusivamente a causa dell'organizzazione e delle esigenze aziendali, secondo un modello organizzativo deliberato e imposto dalla Azienda. Ed è evidente che l'indennità di turno va corrisposta anche nel giorno di riposo in più, accordato appunto al fine di “compensare” il maggior
2 sforzo compiuto dai lavoratori nelle giornate in cui sono effettivamente in servizio. In tal senso si sono orientati anche i Giudici di legittimità (ex plurimis n. 23111/2024, 23124/2024, 28575/2024 ) che, a convalida di una sentenza della Corte di Appello di Napoli , che aveva confermato le sentenze del Tribunale di Torre Annunziata, hanno affermato che “"ai sensi dell'art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità del 1.9.1995, per il quadriennio 1994/1997, l'indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni lavorativi, con servizio articolato sui 3 turni, compete ogni qual volta il riposo sia chiaramente volto a consentire al lavoratore di recuperare il maggior stress psico-fisico legato a un turno di servizio che si esplica con modalità di particolare intensità e gravosità, e tanto non è impedito da una prestazione lavorativa che nel suo complesso non venga svolta in eccedenza rispetto all'orario contrattuale settimanale". Un discorso analogo deve farsi per indennità di identica struttura. Contr Nessun elemento di senso contrario è stato apportato dalla che è rimasta contumace. La contumacia dell' e l'assenza di prova di adempimento dell' CP_1 obbligazione comportano dunque l'accoglimento della domanda nella misura di cui al dispositivo, apparendo del resto corretta la quantificazione delle competenze maturate, in base ai conteggi di cui all' atto introduttivo del giudizio. Infatti, con riferimento al quantum dovuto devono recepirsi i conteggi dello odierno ricorrente. Gli stessi appaiono il frutto di una corretta elaborazione, conforme alla normativa applicabile ed espressione di un valido percorso sia logico che argomentativo. Alla condanna segue il pagamento degli interessi e dell'eventuale rivalutazione maturata dalle singole scadenze al saldo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie le domande per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore Controparte_2 del ricorrente della somma di € 3.769,05, oltre accessori come per legge dalle singole scadenze all' effettivo soddisfo;
b) condanna l' , in persona del legale rapp. p.t., al Controparte_2 pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1030,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, data deposito
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro e previdenza, in funzione del giudice monocratico dr. Giovanni Favi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 428 /2025 del R.G.A.C. sez. lavoro e previdenza,
TRA
, nato a [...] il [...], elett.te dom.to Parte_1 in Via Luigi Denza , 24 in Castellammare Di Stabia presso lo studio dell'avv. GIAQUINTO ALFONSO che lo rapp.ta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, l'istante di cui in epigrafe ha adito questo giudice, esponendo di essere dipendente dell' Azienda convenuta con profilo professionale di “infermiere professionale” categoria D6, in servizio presso l' Ospedale di Boscotrecase, dapprima nell'U.O.C. di Cardiologia (da dicembre 2016 a marzo 2021) e poi da Aprile 2021 a Gennaio 2023 presso l'U.O. Semi Intensiva Covid19, precisando di aver osservato un orario articolato su tre turni rotativi programmati in tal modo: mattutino (8 – 14), pomeridiano (14 – 20) e notturno (20 – 8 del giorno successivo). Ha Contr lamentato l'erronea corresponsione da parte dell' dell'indennità di turno di cui all' art. 44 – comma 3 – del CCNL Comparto Sanità dell'1/9/95, in quanto l' dal novembre '09 ha disconosciuto il suo diritto (quale Pt_2 dipendente turnista) a percepire l'indennità in questione anche in quei giorni nei quali l' assenza è stata a titolo di riposo compensativo. 1 Tanto premesso, esposte le ragioni di diritto a sostegno della propria pretesa, ha concluso come da ricorso. Contr La ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e ne deve essere dichiarata la contumacia. All' esito del deposito delle note di discussione solo da parte ricorrente, la causa è stata decisa. La domanda è fondata per le argomentazioni di seguito esposte Esaminata la documentazione attorea, si deduce che il ricorrente, lavoratore tenuto al rispetto di un orario articolato su tre turni rotativi programmati (mattutino 8 – 14, pomeridiano 14 – 20 e notturno 20 – 8 del giorno successivo), ha percepito l'indennità di turno di cui all' art. 44 – comma 3 – del CCNL Comparto Sanità dello 1/9/95 senza che venissero conteggiati quei giorni nei quali la assenza è stata a titolo di riposo compensativo, almeno a decorrere da dicembre 2016 (doc. in atti). Al riguardo, il fatto costitutivo dell'espletamento della prestazione lavorativa, nei termini sopra specificati, emerge dalla documentazione versata in atti (cfr. in particolare i cartellini marcatempo). Viceversa, come è noto, era la Contr a dover provare eventualmente il fatto estintivo del pagamento in base al principio di cui all'art. 2697 c.c. Fattispecie avente analoghe caratteristiche rispetto a quella per cui è causa è stata oggetto di valutazione della Cassazione (sentenza n. 5710/09) che, applicando ai rapporti di lavoro disciplinati dal CCNL per il comparto della sanità pubblica il principio, di portata generale, già affermato, per il personale ferroviario, ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva riconosciuto la indennità di effettiva presenza al lavoro anche nei giorni di riposo compensativo, sul presupposto che esse costituissero, per definizione, l' equivalente di una giornata lavorativa. Il principio di diritto, condiviso dal presente giudice, è il seguente: “In consonanza con il precetto generale inderogabile degli artt. 2109 c.c. e 36 Cost. (che impone di considerare festivo un solo giorno della settimana anche allorquando l' orario di lavoro sia distribuito su 5 giorni), le disposizioni speciali di cui alla legge 13 agosto 1969, n. 591, al D.P.R. 9 novembre 1971, n. 1372, alla legge 16 settembre 1977, n. 1188 ed al D.P.R. 23 giugno 1982, n. 374, evidenziano che ai lavoratori turnisti dev' essere attribuito un solo giorno di riposo settimanale e che da esso si devono distinguere i giorni di riposo compensativo, accordati a recupero delle maggiori prestazioni da essi settimanalmente rese per effetto, da un lato, della concentrazione in 5 giornate dell' orario settimanale (di 36 ore) e, dall'altro, del superamento del limite di durata della prestazione giornaliera (in dipendenza dell' organizzazione del servizio in turni di lavoro di 8 ore per un totale di 40 ore settimanali), sicché i giorni suddetti non possono considerarsi festivi od assimilarsi al giorno di riposo settimanale.”. Del resto, l'art. 44 CCNL impone di accordare l'indennità di turno anche in quei giorni in cui la prestazione lavorativa non viene resa non già per malattia, ferie, maternità, permessi e riposo settimanale per così dire
“istituzionale”, ma esclusivamente a causa dell'organizzazione e delle esigenze aziendali, secondo un modello organizzativo deliberato e imposto dalla Azienda. Ed è evidente che l'indennità di turno va corrisposta anche nel giorno di riposo in più, accordato appunto al fine di “compensare” il maggior
2 sforzo compiuto dai lavoratori nelle giornate in cui sono effettivamente in servizio. In tal senso si sono orientati anche i Giudici di legittimità (ex plurimis n. 23111/2024, 23124/2024, 28575/2024 ) che, a convalida di una sentenza della Corte di Appello di Napoli , che aveva confermato le sentenze del Tribunale di Torre Annunziata, hanno affermato che “"ai sensi dell'art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità del 1.9.1995, per il quadriennio 1994/1997, l'indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni lavorativi, con servizio articolato sui 3 turni, compete ogni qual volta il riposo sia chiaramente volto a consentire al lavoratore di recuperare il maggior stress psico-fisico legato a un turno di servizio che si esplica con modalità di particolare intensità e gravosità, e tanto non è impedito da una prestazione lavorativa che nel suo complesso non venga svolta in eccedenza rispetto all'orario contrattuale settimanale". Un discorso analogo deve farsi per indennità di identica struttura. Contr Nessun elemento di senso contrario è stato apportato dalla che è rimasta contumace. La contumacia dell' e l'assenza di prova di adempimento dell' CP_1 obbligazione comportano dunque l'accoglimento della domanda nella misura di cui al dispositivo, apparendo del resto corretta la quantificazione delle competenze maturate, in base ai conteggi di cui all' atto introduttivo del giudizio. Infatti, con riferimento al quantum dovuto devono recepirsi i conteggi dello odierno ricorrente. Gli stessi appaiono il frutto di una corretta elaborazione, conforme alla normativa applicabile ed espressione di un valido percorso sia logico che argomentativo. Alla condanna segue il pagamento degli interessi e dell'eventuale rivalutazione maturata dalle singole scadenze al saldo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie le domande per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore Controparte_2 del ricorrente della somma di € 3.769,05, oltre accessori come per legge dalle singole scadenze all' effettivo soddisfo;
b) condanna l' , in persona del legale rapp. p.t., al Controparte_2 pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1030,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, data deposito
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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