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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/12/2025, n. 2804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2804 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 10 dicembre 2025, a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3256/2019 R.G. e vertente
TRA
, c.f. ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
EN La AV;
CONTRO
Controparte_1
, c.f. , in persona
[...] P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dalla dott.ssa Alessandra Meliadò;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 contumace;
NEI CONFRONTI DEI docenti controinteressati, contumaci.
Oggetto: mobilità
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.06.2019 premetteva di essere docente a tempo Parte_1 indeterminato con decorrenza giuridica dall'01.09.2013 e di essere attualmente in servizio a CP_1 presso l'I.C. Mazzini.
Riferiva di aver presentato domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria e ivi si era collocata, come docente assunta ante 2014/2015, nella fase B1 indicando 4 ambiti e 22 scuole disposti in ordine di preferenza, per come previsto dalla normativa di riferimento.
Precisava che il punteggio dalla stessa posseduto era di 46 + 6 e che, come ambito preferito, aveva indicato quello della Regione Sicilia 0013 Provincia di CP_1
Lamentava che “dal riepilogo complessivo dei movimenti pubblicati dall'ambito provinciale di (ambito 0013, CP_1
0014) e successivi in data 29.7.016 per il medesimo posto sono stati collocati ed assegnati docenti partecipanti alle fasi
1 successive B2 B3 C, D, provenienti da Graduatorie ad esaurimento e idonei del concorso 2012 i cui posti andavano assegnati soltanto successivamente a quella dei docenti, come la ricorrente, collocati in fase B1 e rimasti disponibili dalle precedenti operazioni”. Specificamente i docenti assegnatari per effetto dell'O.M. n. 241/2016 e del CCNI del 08.04.2016 nelle predette fasi erano individuati nelle persone di (punti 30), Persona_1
(punti 24), (punti 24), (punti 21), Persona_2 Persona_3 Persona_4 Controparte_3
(punti 29), (punti 27), (punti 24), Controparte_4 Controparte_5 Persona_5
(punti 21), (punti 16), (punti 30), (punti 31), CP_6 CP_7 Controparte_8 [...]
(punti 23), (punti 16), (punti 32), CP_9 Controparte_10 CP_11 Controparte_12
(punti 41), (punti 23), (punti 30), (punti 19), Controparte_13 CP_14 Controparte_15 [...]
(punti 25), (punti 21), (punti 15), CP_16 Controparte_17 CP_18 Controparte_19
(punti 34), (punti 26), (punti 27), (punti 29), CP_20 CP_21 CP_22 CP_23
(punti 32), (punti 31), (punti 21), (punti 39), CP_24 CP_25 CP_26 [...]
(punti 68), (punti 27), (punti 23), CP_27 Controparte_28 CP_29 CP_30
(punti 12), (punti 30), (punti 18), (punti 23), Controparte_31 CP_32 CP_33 CP_34
(punti 43), (punti 22), (punti 32),
[...] Controparte_35 Controparte_36 Controparte_37
(punti 34), (punti 27), (punti 31), (punti 30), CP_38 CP_39 Persona_6 Persona_7
(punti 15), (punti 18), (punti 26), (punti 16), nonché Persona_8 Persona_9 Persona_10 della docente collocatasi ultima posizione ed appartenente alla fase D. Persona_11
Si doleva del fatto che, nonostante le fosse stato riconosciuto il punteggio di 46 + 6 punti per il ricongiungimento ed avesse indicato come Ambito Territoriale di preferenza per primo quello di CP_1
Provincia Ambito A0013, quest'ultimo non le era stato riconosciuto. Specificamente riferiva che, in data
03.08.2016, l'amministrazione scolastica competente le aveva comunicato che la stessa non aveva ottenuto il movimento dalla stessa richiesta per l'A.S. 2016/2017, contrariamente ai controinteressati riportati dalla stessa.
Esponeva, inoltre, che quanto avvenuto si era svolto in violazione dei commi 98, 100 e 101 della legge n.
107/2015 “laddove si indica quale unico principio per far fronte alle esigenze della mobilità dei docenti quello dello scorrimento delle graduatorie secondo l'ordine di preferenza tenendo conto del punteggio complessivo e quindi delle preferenze nelle attribuzioni degli incarichi”.
Eccepiva l'illegittimità della procedura di assegnazione delle sedi di trasferimento per violazione dell'art
6, comma 1, Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 nonché per violazione degli artt. 29, 31, 39 e 3
Costituzione e della legge n. 107/2015.
Nello specifico riferiva che, ai sensi dell'art. 6 del CCNI di riferimento, per l'effettuazione della fase B
(cui partecipano tutti gli assunti entro il 2014/2015 che intendono usufruire della mobilità ex comma 108 legge n. 107/2015) per ciascuna preferenza l'ordine della graduatoria era determinato dalle tabelle di
2 valutazione dei titoli e l'ordine in cui le stesse vengono esaminate è dato dal maggior punteggio del docente.
Rilevava quindi, nel caso de quo, esservi stata una violazione del principio di correttezza, buona fede, imparzialità e buon andamento della funzione pubblica ex art. 97 Cost. avendo disatteso “l'intenzione del legislatore di premiare l'esperienza acquisita sul campo” nonché una violazione degli artt. 3 29 39 31 Cost., dell'art. 1, comma 108, legge n. 107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 08.04.2015 e dell'O.M. n.
241/2016 anche per essere stata penalizzata in maniera discriminatoria nel doversi allontanare dal proprio luogo di residenza ove risiedeva il suo nucleo familiare (coniuge con tre figli minori).
Eccepiva, inoltre, che le norme pattizie, ex post, avevano introdotto una segmentazione in fasi e sotto-fasi non prevista dalla norma primaria e che la cd. Riserva di posti a favore dei docenti proveniente da G.M. si poneva in aperto contrasto con la Costituzione. Deduceva che di fatto era stato ricostituito il cd.
Principio della coda che la Corte Costituzionale aveva dichiarato incostituzionale con la sentenza n.
41/2011.
Denunciava, inoltre, la violazione della legge n. 241/1990 e la mancata trasparenza delle operazioni di mobilità, nonché la violazione dell'art. 28 del DPR n.487/97 in quanto “l'intero iter amministrativo svolto dal al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, è risultato CP_40 affetto anche da illegittimità causata dalla totale assenza di trasparenza nell'applicazione delle norme che non consente verificare l'esattezza delle modalità applicative in base al quale i trasferimenti sono stati attuati”, anche provato a mezzo perizia tecnica del 04.06.2017. Oltretutto, rilevava che non era stato in alcun modo provato dall'Amministrazione il motivo per il quale alla ricorrente erano stati preferiti docenti con punteggio inferiore ai fini della procedura di mobilità.
Chiedeva, pertanto, che venisse disposta l'immediata sospensione del provvedimento del bollettino dei movimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale di e di quelli inseriti nella domanda del CP_1
29.07.2016, nonché della mail ricevuta dalla ricorrente del 29.07.2016 nella parte in cui non le veniva riconosciuto il trasferimento nel richiesto ambito territoriale;
chiedeva, poi, di accertare e dichiarare l'illegittimità dei superiori provvedimenti e di disapplicare quelli ritenuti lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente ovvero il bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola primaria pubblicato il 29.07.2016 nel quale non era stato incluso il suo nominativo per gli anni 2016 e seguenti, previa disapplicazione della mail del 29.07.2016 e con relativo ordine alle amministrazioni resistenti di trasferirla presso l'ambito territoriale “ a0013” nella Provincia di (o comunque nella Regione ) CP_1 CP_1 CP_1 secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità e di adottare ogni provvedimento utile al fine di riformulare la graduatoria esistente con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute dai resistenti;
instava per la rifusione delle spese di lite da distrarre in favore del proprio procuratore.
2. Il , Controparte_1 Controparte_1
, costituitosi con memoria del 15.09.2024, eccepiva, in via
[...]
3 preliminare, il mancato rispetto, da parte della del termine decadenziale di impugnazione del Pt_1 trasferimento di cui all'art. 32, comma 3, lettera c), della L. 183/2010, avendo ella ricevuto la comunicazione del trasferimento nel luglio 2016 e presentato il ricorso nel 2019.
In merito alla posizione della ricorrente rispetto agli altri docenti controinteressati riferiti dalla stessa, rilevava che tutti i docenti individuati in ricorso erano stati assunti nella provincia di in quanto CP_1
Contr vincitori del concorso 2012, diversamente dalla ricorrente che era stata assunta con evidenziava altresì come tutti i docenti in questione avessero partecipato alle operazioni di mobilità provinciale, ovvero una fase precedente a quella -interprovinciale- cui aveva partecipato la Puntualizzava Pt_1 come la maggior parte di questi docenti avessero ottenuto trasferimento su un ambito diverso da quello espresso quale prima preferenza dalla ricorrente (ambito 13) e, ancora, che la docente CP_27 CP_27 aveva anche ottenuto un punteggio superiore a quello della ricorrente. Riguardo, invece, alla
[...] docente precisava che questa aveva diritto di precedenza ed era stata trasferita in Persona_11 ambito 16, sicché alcuna illegittimità poteva essere individuata nemmeno in tal caso.
Rilevava la sopraggiunta cessazione della materia del contendere, avendo la ricorrente assunto regolare servizio presso la scuola di in data 01.09.2019, tramite trasferimento. Persona_12 CP_1
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
3. L'udienza del 10.12.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' e dei Controparte_42 controinteressati che benché ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
5. Con le note del 10.12.2025 parte ricorrente ha dichiarato che è intervenuta la cessazione della materia del contendere atteso che in data 01/09/2019 la ricorrente ha ottenuto, mediante partecipazione alle operazioni di mobilità, il trasferimento presso la scuola di Persona_12 CP_1
Va quindi dichiarata la sopravventa carenza di interesse di parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio.
6. Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese tra le parti.
PQM
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Compensa le spese tra le parti.
Messina 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
4
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 10 dicembre 2025, a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3256/2019 R.G. e vertente
TRA
, c.f. ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
EN La AV;
CONTRO
Controparte_1
, c.f. , in persona
[...] P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dalla dott.ssa Alessandra Meliadò;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 contumace;
NEI CONFRONTI DEI docenti controinteressati, contumaci.
Oggetto: mobilità
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.06.2019 premetteva di essere docente a tempo Parte_1 indeterminato con decorrenza giuridica dall'01.09.2013 e di essere attualmente in servizio a CP_1 presso l'I.C. Mazzini.
Riferiva di aver presentato domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria e ivi si era collocata, come docente assunta ante 2014/2015, nella fase B1 indicando 4 ambiti e 22 scuole disposti in ordine di preferenza, per come previsto dalla normativa di riferimento.
Precisava che il punteggio dalla stessa posseduto era di 46 + 6 e che, come ambito preferito, aveva indicato quello della Regione Sicilia 0013 Provincia di CP_1
Lamentava che “dal riepilogo complessivo dei movimenti pubblicati dall'ambito provinciale di (ambito 0013, CP_1
0014) e successivi in data 29.7.016 per il medesimo posto sono stati collocati ed assegnati docenti partecipanti alle fasi
1 successive B2 B3 C, D, provenienti da Graduatorie ad esaurimento e idonei del concorso 2012 i cui posti andavano assegnati soltanto successivamente a quella dei docenti, come la ricorrente, collocati in fase B1 e rimasti disponibili dalle precedenti operazioni”. Specificamente i docenti assegnatari per effetto dell'O.M. n. 241/2016 e del CCNI del 08.04.2016 nelle predette fasi erano individuati nelle persone di (punti 30), Persona_1
(punti 24), (punti 24), (punti 21), Persona_2 Persona_3 Persona_4 Controparte_3
(punti 29), (punti 27), (punti 24), Controparte_4 Controparte_5 Persona_5
(punti 21), (punti 16), (punti 30), (punti 31), CP_6 CP_7 Controparte_8 [...]
(punti 23), (punti 16), (punti 32), CP_9 Controparte_10 CP_11 Controparte_12
(punti 41), (punti 23), (punti 30), (punti 19), Controparte_13 CP_14 Controparte_15 [...]
(punti 25), (punti 21), (punti 15), CP_16 Controparte_17 CP_18 Controparte_19
(punti 34), (punti 26), (punti 27), (punti 29), CP_20 CP_21 CP_22 CP_23
(punti 32), (punti 31), (punti 21), (punti 39), CP_24 CP_25 CP_26 [...]
(punti 68), (punti 27), (punti 23), CP_27 Controparte_28 CP_29 CP_30
(punti 12), (punti 30), (punti 18), (punti 23), Controparte_31 CP_32 CP_33 CP_34
(punti 43), (punti 22), (punti 32),
[...] Controparte_35 Controparte_36 Controparte_37
(punti 34), (punti 27), (punti 31), (punti 30), CP_38 CP_39 Persona_6 Persona_7
(punti 15), (punti 18), (punti 26), (punti 16), nonché Persona_8 Persona_9 Persona_10 della docente collocatasi ultima posizione ed appartenente alla fase D. Persona_11
Si doleva del fatto che, nonostante le fosse stato riconosciuto il punteggio di 46 + 6 punti per il ricongiungimento ed avesse indicato come Ambito Territoriale di preferenza per primo quello di CP_1
Provincia Ambito A0013, quest'ultimo non le era stato riconosciuto. Specificamente riferiva che, in data
03.08.2016, l'amministrazione scolastica competente le aveva comunicato che la stessa non aveva ottenuto il movimento dalla stessa richiesta per l'A.S. 2016/2017, contrariamente ai controinteressati riportati dalla stessa.
Esponeva, inoltre, che quanto avvenuto si era svolto in violazione dei commi 98, 100 e 101 della legge n.
107/2015 “laddove si indica quale unico principio per far fronte alle esigenze della mobilità dei docenti quello dello scorrimento delle graduatorie secondo l'ordine di preferenza tenendo conto del punteggio complessivo e quindi delle preferenze nelle attribuzioni degli incarichi”.
Eccepiva l'illegittimità della procedura di assegnazione delle sedi di trasferimento per violazione dell'art
6, comma 1, Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 nonché per violazione degli artt. 29, 31, 39 e 3
Costituzione e della legge n. 107/2015.
Nello specifico riferiva che, ai sensi dell'art. 6 del CCNI di riferimento, per l'effettuazione della fase B
(cui partecipano tutti gli assunti entro il 2014/2015 che intendono usufruire della mobilità ex comma 108 legge n. 107/2015) per ciascuna preferenza l'ordine della graduatoria era determinato dalle tabelle di
2 valutazione dei titoli e l'ordine in cui le stesse vengono esaminate è dato dal maggior punteggio del docente.
Rilevava quindi, nel caso de quo, esservi stata una violazione del principio di correttezza, buona fede, imparzialità e buon andamento della funzione pubblica ex art. 97 Cost. avendo disatteso “l'intenzione del legislatore di premiare l'esperienza acquisita sul campo” nonché una violazione degli artt. 3 29 39 31 Cost., dell'art. 1, comma 108, legge n. 107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 08.04.2015 e dell'O.M. n.
241/2016 anche per essere stata penalizzata in maniera discriminatoria nel doversi allontanare dal proprio luogo di residenza ove risiedeva il suo nucleo familiare (coniuge con tre figli minori).
Eccepiva, inoltre, che le norme pattizie, ex post, avevano introdotto una segmentazione in fasi e sotto-fasi non prevista dalla norma primaria e che la cd. Riserva di posti a favore dei docenti proveniente da G.M. si poneva in aperto contrasto con la Costituzione. Deduceva che di fatto era stato ricostituito il cd.
Principio della coda che la Corte Costituzionale aveva dichiarato incostituzionale con la sentenza n.
41/2011.
Denunciava, inoltre, la violazione della legge n. 241/1990 e la mancata trasparenza delle operazioni di mobilità, nonché la violazione dell'art. 28 del DPR n.487/97 in quanto “l'intero iter amministrativo svolto dal al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, è risultato CP_40 affetto anche da illegittimità causata dalla totale assenza di trasparenza nell'applicazione delle norme che non consente verificare l'esattezza delle modalità applicative in base al quale i trasferimenti sono stati attuati”, anche provato a mezzo perizia tecnica del 04.06.2017. Oltretutto, rilevava che non era stato in alcun modo provato dall'Amministrazione il motivo per il quale alla ricorrente erano stati preferiti docenti con punteggio inferiore ai fini della procedura di mobilità.
Chiedeva, pertanto, che venisse disposta l'immediata sospensione del provvedimento del bollettino dei movimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale di e di quelli inseriti nella domanda del CP_1
29.07.2016, nonché della mail ricevuta dalla ricorrente del 29.07.2016 nella parte in cui non le veniva riconosciuto il trasferimento nel richiesto ambito territoriale;
chiedeva, poi, di accertare e dichiarare l'illegittimità dei superiori provvedimenti e di disapplicare quelli ritenuti lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente ovvero il bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola primaria pubblicato il 29.07.2016 nel quale non era stato incluso il suo nominativo per gli anni 2016 e seguenti, previa disapplicazione della mail del 29.07.2016 e con relativo ordine alle amministrazioni resistenti di trasferirla presso l'ambito territoriale “ a0013” nella Provincia di (o comunque nella Regione ) CP_1 CP_1 CP_1 secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità e di adottare ogni provvedimento utile al fine di riformulare la graduatoria esistente con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute dai resistenti;
instava per la rifusione delle spese di lite da distrarre in favore del proprio procuratore.
2. Il , Controparte_1 Controparte_1
, costituitosi con memoria del 15.09.2024, eccepiva, in via
[...]
3 preliminare, il mancato rispetto, da parte della del termine decadenziale di impugnazione del Pt_1 trasferimento di cui all'art. 32, comma 3, lettera c), della L. 183/2010, avendo ella ricevuto la comunicazione del trasferimento nel luglio 2016 e presentato il ricorso nel 2019.
In merito alla posizione della ricorrente rispetto agli altri docenti controinteressati riferiti dalla stessa, rilevava che tutti i docenti individuati in ricorso erano stati assunti nella provincia di in quanto CP_1
Contr vincitori del concorso 2012, diversamente dalla ricorrente che era stata assunta con evidenziava altresì come tutti i docenti in questione avessero partecipato alle operazioni di mobilità provinciale, ovvero una fase precedente a quella -interprovinciale- cui aveva partecipato la Puntualizzava Pt_1 come la maggior parte di questi docenti avessero ottenuto trasferimento su un ambito diverso da quello espresso quale prima preferenza dalla ricorrente (ambito 13) e, ancora, che la docente CP_27 CP_27 aveva anche ottenuto un punteggio superiore a quello della ricorrente. Riguardo, invece, alla
[...] docente precisava che questa aveva diritto di precedenza ed era stata trasferita in Persona_11 ambito 16, sicché alcuna illegittimità poteva essere individuata nemmeno in tal caso.
Rilevava la sopraggiunta cessazione della materia del contendere, avendo la ricorrente assunto regolare servizio presso la scuola di in data 01.09.2019, tramite trasferimento. Persona_12 CP_1
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
3. L'udienza del 10.12.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' e dei Controparte_42 controinteressati che benché ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
5. Con le note del 10.12.2025 parte ricorrente ha dichiarato che è intervenuta la cessazione della materia del contendere atteso che in data 01/09/2019 la ricorrente ha ottenuto, mediante partecipazione alle operazioni di mobilità, il trasferimento presso la scuola di Persona_12 CP_1
Va quindi dichiarata la sopravventa carenza di interesse di parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio.
6. Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese tra le parti.
PQM
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Compensa le spese tra le parti.
Messina 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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