Articolo 65 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 64Articolo 66
Versione
3 giugno 1985
Art. 65.
Il Fondo edifici di culto puo' alienare gli immobili adibiti ad uso di civile abitazione secondo le norme che disciplinano la gestione dei beni disponibili dello Stato e degli enti ad esso assimilati, investendo il ricavato in deroga all' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 .
Nota all' art. 65:
Il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 reca "Norme concernenti la disciplina della cessione in proprieta' degli alloggi di tipo popolare ed economico".
L'art. 21 (modificato dall' art. 11 della legge 27 aprile 1962 n. 231 ) disciplina la "Utilizzazione delle somme ricavate dalle cessioni".
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente