Decreto cautelare 22 luglio 2024
Ordinanza collegiale 17 settembre 2024
Ordinanza cautelare 28 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 24 ottobre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 3385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3385 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03385/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01331/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1331 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Librizzi, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC salvatore.librizzi@avvocatipatti.it;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Commissariato di P.S. di Capo d’Orlando, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, in parte qua, previa idonea misura cautelare anche ex art. 56 c.p.a.
del provvedimento a firma del Questore della Provincia di Messina 9 luglio 2024 n. -OMISSIS-prot., notificato il 10 luglio successivo;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto, giacché non notificato all’interessato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. NI PP IO TO e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 13 luglio 2024 il deducente ha rappresentato quanto segue.
Al ricorrente - titolare della ditta individuale che si occupa di giochi pirotecnici - è stato notificato il 10 luglio 2024 l’avviso orale recante il divieto di possedere o utilizzare - fra gli altri - prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo.
Il ricorrente, con l’atto introduttivo del giudizio, ha dedotto i vizi di Violazione di legge. Eccesso di potere. Difetto di adeguata istruttoria , lamentando che il provvedimento avversato appare abnorme e ingiusto.
Il deducente ha tuttavia rappresentato che “ intende darvi esecuzione diligentemente, dando al contempo concreta ed efficace prova di una condotta irreprensibile e provvedendo a chiederne la revoca in via amministrativa decorso un ragionevole lasso di tempo ”.
Sempre il deducente ha evidenziato che nelle more, tuttavia, ciò che determina conseguenze pregiudizievoli è solamente “ il divieto di possedere o utilizzare … prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo ”, contenuto nel provvedimento impugnato in parte qua , posto che tale divieto impedirebbe allo stesso di lavorare.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno - Questura di Messina chiedendo il rigetto della domanda cautelare e del ricorso proposto.
3. Con ordinanza 17 settembre 2024, n. 3096 sono stati disposti incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione resistente (al contempo mantenendo gli effetti sospensivi di cui al precedente decreto 22 luglio 2024, n. 305).
La parte onerata ha dato esecuzione alla misura istruttoria con deposito documentale in data 24 settembre 2024.
4. Con ordinanza 28 ottobre 2024, n. 452 è stata accolta la domanda cautelare “ limitatamente alla prescrizione imposta circa l’utilizzo o il possesso di prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo ”.
5. All’esito dell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025, con ordinanza 24 ottobre 2025, n. 2974 è stata rilevata - ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. - la sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso in quanto “[…] da un lato, l’impugnazione dell’avviso orale appare inammissibile per genericità dei motivi di ricorso (art. 40 cod. proc. amm.) […] dall’altro, l’impugnazione dei divieti (e, segnatamente, del divieto di possedere o utilizzare prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo) racchiusi nel medesimo provvedimento avversato appare devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (per l’art. 3, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - vigente ratione temporis - “Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei confronti di un maggiorenne è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica […]”, e lo stesso provvedimento impugnato precisa che “Avverso i divieti sopra imposti è, invece, ammessa opposizione dinanzi al Tribunale in composizione monocratica”) ”.
Pertanto, con la detta ordinanza è stato assegnato alle parti il termine ivi stabilito per presentare memorie vertenti sulle rilevate questioni.
L’Amministrazione resistente, con memoria depositata in data 3 novembre 2025, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso nella parte relativa all’impugnazione dei divieti accessori imposti dal provvedimento (segnatamente del divieto di possedere o utilizzare prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo), per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e di dichiarare inammissibile il ricorso proposto avverso l’avviso orale del 9 luglio 2024, per la genericità dei motivi di ricorso, ai sensi dell'art. 40 c.p.a.; nel merito, la parte resistente ha chiesto di rigettare il ricorso.
Con memoria depositata in data 3 novembre 2025 la parte ricorrente ha precisato di aver “ impugnato il provvedimento questorile solamente in questa parte [divieto di possedere o utilizzare “… prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo ”, contenuto nel provvedimento impugnato in parte qua ] , ritenuta gravemente lesiva, articolando adeguatamente il motivo con il quale ha eccepito l’abnormità del provvedimento con riferimento specifico al predetto divieto e al danno gravissimo che questo gli cagiona ” (pag. 5 della memoria).
La parte ricorrente ha ulteriormente evidenziato (pag. 6) che l’intervento richiesto al Tribunale adito era volto al fine di “depennare” dal provvedimento impugnato “ solamente il “divieto di possedere o utilizzare … prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo” ” (per ragioni legate all’attività lavorativa del medesimo deducente), fermo restando il rigoroso rispetto degli altri divieti imposti ed un contegno dallo stesso esponente serbato al fine della presentazione della domanda di revoca.
Quanto al rilevato possibile difetto di giurisdizione amministrativa, il difensore del deducente si è rimesso alle valutazioni e alla decisione del Tribunale adito, precisando però che nel provvedimento impugnato era formalmente indicata esclusivamente la giurisdizione del G.A. e che la giurisprudenza del Consiglio di Stato sembra confermare la giurisdizione amministrativa.
6. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
6.1. La parte ricorrente ha chiarito che il provvedimento del Questore della Provincia di Messina 9 luglio 2024 n. -OMISSIS-prot. è stato impugnato solo nella parte in cui reca “ il divieto di possedere o utilizzare … prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo ” (cfr. memoria depositata in data 3 novembre 2025).
In definitiva, la domanda caducatoria proposta dal deducente concerne l’annullamento, in parte qua , del provvedimento impugnato.
6.2. L’impugnazione del divieto “ di possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente (ad eccezione del telefono cellulare) radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi ” (con particolare riguardo ai prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, in ragione dell’attività lavorativa dell’esponente) racchiuso nell’avviso orale in epigrafe indicato deve ritenersi inammissibile per difetto di giurisdizione.
L’art. 3, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 vigente ratione temporis stabilisce che “ Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei confronti di un maggiorenne è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica ”.
Il citato provvedimento del Questore di Messina 9 luglio 2024 n. -OMISSIS-prot. reca l’espressa informazione della facoltà del destinatario di “ proporre ricorso gerarchico al Prefetto di Messina nel termine di giorni trenta o, in alternativa, al T.A.R. - Sicilia entro giorni sessanta, sempre dalla data di notifica ”, con la precisazione che “ Avverso i divieti sopra imposti è, invece, ammessa opposizione dinanzi al Tribunale in composizione monocratica ”.
Ne consegue che trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cons. Stato, sez. I, 5 settembre 2024, n. 1202), trova applicazione la previsione di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., secondo cui quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, “ sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato ”, dovendosi solo aggiungere che per il comma 7 della medesima disposizione le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate; le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.
7. Le spese di lite, stante l’esito in rito ed i peculiari interessi sottesi alla vicenda contenziosa, possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 22 ottobre 2025 e 5 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
NC AR TA, Presidente
NI PP IO TO, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI PP IO TO | NC AR TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.