Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00181/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01055/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 116 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2025, proposto da Florida Care s.c.s., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Trappolini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Q. Pedio 28 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. riccardotrappolini@ordineavvocatiroma.org;
contro
SOGIN s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Tommaso Di Nitto, Gianpaolo Ruggiero e Mirko Nesi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via A. Gramsci 24 e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. tommasodinitto@ordineavvocatiroma.org, gianpaoloruggiero@ordineavvocatiroma.org e mirko.nesi@postecert.it;
nei confronti
ASSISTE s.c., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Mario Eugenio Comba e Federica Baricalla, con domicilio eletto presso il loro studio in Torino, via L. Mercantini 6 e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. marioeugeniocomba@pec.ordineavvocatitorino.it e federica.baricalla@pec.it;
GEA Medical s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Edward William Watson Cheyne con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazzale L. Sturzo 15 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. edward.cheyne@firenze.pecavvocati.it;
Medical Service Assistance s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 20 novembre 2025, parzialmente soddisfatta il 1° dicembre 2025, relativa all’offerta tecnica ed economica integrale, alla documentazione amministrativa, ai giustificativi ed alle relazioni, nonché ad ogni altro atto utile, presentate dalle controinteressate nella gara per l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica presso la Centrale di Latina (CIG B6F4E23CA4).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di SOGIN s.p.a., ASSISTE s.c. e GEA Medical s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. IO RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., notificato il 9 dicembre 2025, alle ore 17:19, e depositato il successivo giorno 10, Florida Care s.c.s., premettendo di aver partecipato alla gara per l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica presso la Centrale di Latina identificata dal CIG B6F4E23CA4, ove si è classificata in quarta posizione, ha chiesto l’accertamento del diritto ad accedere ai documenti concernenti l’offerta tecnica ed economica integrale, alla documentazione amministrativa, ai giustificativi ed alle relazioni, nonché ad ogni altro atto utile, presentati dalle tre controinteressate e richiesti alla stazione appaltante con istanza del 20 novembre 2025, deducendo violazione degli artt. 20, 35 e 36, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, 2 e ss., l. 7 agosto 1990 n. 241 e del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, oltre ad eccesso di potere;
Considerato che SOGIN s.p.a. ha fornito un primo riscontro alla suddetta istanza dapprima in data 24 novembre 2025, quando ha trasmesso l’offerta della prima graduata GEA Medical s.r.l. (alla quale la gara è stata aggiudicata in data 19 novembre 2025 con un punteggio di 90,016/100 ed un ribasso del 37,259%) ed i verbali di gara e quindi in data 1° dicembre 2025, quando ha inviato anche le offerte delle altre due società classificate in posizione poziore, tra cui quella della terza ASSISTE s.c., che è stata parzialmente oscurata su richiesta dell’interessata formulata il 20 giugno 2025 e sulla base del testo omissato trasmesso dall’interessata alla stazione appaltante il 25 novembre 2025, essendo stata opposta l’esistenza di “ informazioni contenute nel progetto tecnico ” costituenti “ segreti tecnici e commerciali, la cui conoscenza da parte di imprese concorrenti è idonea a rivelare il know-how aziendale ” ed è “ dunque suscettibile di pregiudicare fortemente il vantaggio competitivo da essa acquisita sul mercato ”;
Considerato che parte ricorrente ha inviato una seconda istanza di accesso il 4 dicembre 2025, alla quale SOGIN s.p.a. ha fornito riscontro alle ore 17.59 del 9 dicembre 2025 – dunque quaranta minuti dopo la notifica del ricorso – rappresentando che il 25 novembre 2025 ASSISTE s.c. aveva trasmesso la propria relazione tecnica oscurata nelle sole parti coperte da specifici segreti tecnici e/o commerciali, “ corroborata da apposita dichiarazione giustificativa a comprova ” e che l’accesso difensivo non comporta un diritto di accesso illimitato ed automatico ai segreti tecnici e commerciali dell’offerente, così rigettando la nuova domanda di ostensione;
Considerato che, effettivamente, ASSISTE s.c. ha precisato il contenuto della dichiarazione resa il 20 giugno 2025 ex art. 35, commi 4, lett. a), e 5- bis , d.lgs. n. 36 del 2023, mediante le note del 4 dicembre 2025 e del 5 dicembre 2025, con le quali ha illustrato nel dettaglio che il richiesto oscuramento del progetto tecnico presentato in occasione della gara riguarda le (sole) pag. 3-4, 6-10, 12-14, 16, 25-30 e 32-33, rilevando che i “ segreti tecnici o commerciali ” in questione riguarderebbero “ metodologie operative e organizzative proprietarie ”, “ processi innovativi e soluzioni tecniche sviluppate internamente ”, “ procedure di gestione e strumenti informatici dedicati ”, “ strategie di erogazione dei servizi e modelli di monitoraggio ”, “ elenco di aziende clienti per cui la cooperativa già opera con indicazione di rapporti contrattuali e attività in corso ”, “ dati sensibili relativi a risorse, strutture e modalità di erogazione dei servizi, la cui conoscenza da parte di terzi potrebbe generare rischi di utilizzo improprio ”, con la precisazione che, non essendo la società risultata aggiudicataria, la richiesta di accesso in parola consentirebbe alla ricorrente di appropriarsi di soluzioni, strategie e relazioni commerciali originali senza aver sostenuto i relativi costi;
Considerato che in data 9 dicembre 2025 la stazione appaltante ha adottato un provvedimento di diniego esplicito sulla richiesta di ostensione formulata da parte ricorrente, nel quale ha giustificato il già disposto oscuramento della relazione tecnica di ASSISTE s.c. in relazione agli elementi contenuti in “ apposita dichiarazione giustificativa a comprova ”;
Considerato che il nuovo diniego è stato, dunque, adottato all’esito di un approfondimento istruttorio condotto in contraddittorio con ASSISTE s.c., all’esito del quale soltanto sono state giustificate in dettaglio le ragioni dell’oscuramento del progetto tecnico presentato in gara;
Considerato che, a differenza di un atto meramente confermativo, la conferma in senso proprio è un provvedimento conseguente ad una rinnovata istruttoria che sostituisce integralmente quello precedente nella disciplina del rapporto controverso (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 19 maggio 2025 n. 3845; in termini v: Cons. Stato, sez. VI, 13 luglio 2020 n. 4525; sez. II, 12 giugno 2020 n. 3746; sez. II, 8 maggio 2019 n. 2969; sez. V, 17 gennaio 2019 n. 432; sez. III, 9 luglio 2014 n. 3491; sez. III, 2 settembre 2013 n. 4358);
Considerato che soltanto l’atto meramente confermativo, adottato cioè in assenza di una nuova istruttoria e con una nuova motivazione, non è direttamente lesivo né autonomamente impugnabile (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 19 maggio 2025 n. 3845; TAR Lazio, Roma, sez. I-stralcio, 31 gennaio 2024 n. 1854; Latina, sez. I, 5 luglio 2023 n. 506; Roma, sez. I, 9 giugno 2022 n. 7503; in termini v. anche: Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 2021 n. 6606; sez. V, 8 novembre 2019 n. 7655; sez. V, 17 gennaio 2019 n. 432);
Vista l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata da SOGIN s.p.a. per non avere Florida Care s.c.s. impugnato il suddetto diniego del 9 dicembre 2025;
Ritenuto che tale eccezione, da riqualificare propriamente in termini di improcedibilità, sia fondata, dato che il provvedimento del 9 dicembre 2025, pur confermando l’accessibilità solo parziale del documento richiesto, è stato adottato sulla base di una rinnovata istruttoria nel cui quadro sono state acquisite le circostanziate dichiarazioni di parte del 4 e del 5 dicembre 2025, che hanno indotto la stazione appaltante a confermare gli omissis già operati nell’esercizio di un potere di bilanciamento discrezionale tra l’esigenza conoscitiva azionata dalla ricorrente e quella di riservatezza opposta dalla controinteressata;
Ritenuto che, pertanto, il diniego espresso del 9 dicembre 2025 abbia disciplinato ex novo la fattispecie litigiosa, superando così il precedente provvedimento formatosi per silentium ed in questa sede impugnato, sì che tale provvedimento esplicito, essendo autonomamente lesivo ed autonomamente impugnabile, avrebbe dovuto essere tempestivamente gravato, cosa che, invece, non è avvenuta;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL SC, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
IO RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RA | EL SC |
IL SEGRETARIO