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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/04/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7692/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
e ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Luca CALDARA e dall'Avv. Davide CAMOTTI, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dai documenti prodotti che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 18 dicembre 2010 a Capriolo (BS) e che dalla loro unione è nato (22 dicembre 2009), Per_1
minorenne.
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi si sono separati consensualmente e detta separazione si protrae da più di sei mesi successivamente alla prima udienza di comparizione, celebrata il 16 dicembre 2014. Entrambi credibilmente dichiarano che la separazione non ha subito alcuna interruzione ed in ogni caso l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere rilevata d'ufficio. Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per lo scioglimento del matrimonio, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano venire sostanzialmente recepite le condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in quanto non contrarie all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c., e condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Da ultimo, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Capriolo (BS) il 18 dicembre 2010 tra e;
Parte_1 Parte_2
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Capriolo (Atto n. 12, Parte I, Anno 2010);
3. recepisce le condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
4. prende atto delle condizioni 5 e 6 di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
e ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Luca CALDARA e dall'Avv. Davide CAMOTTI, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dai documenti prodotti che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 18 dicembre 2010 a Capriolo (BS) e che dalla loro unione è nato (22 dicembre 2009), Per_1
minorenne.
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi si sono separati consensualmente e detta separazione si protrae da più di sei mesi successivamente alla prima udienza di comparizione, celebrata il 16 dicembre 2014. Entrambi credibilmente dichiarano che la separazione non ha subito alcuna interruzione ed in ogni caso l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere rilevata d'ufficio. Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per lo scioglimento del matrimonio, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano venire sostanzialmente recepite le condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in quanto non contrarie all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c., e condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Da ultimo, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Capriolo (BS) il 18 dicembre 2010 tra e;
Parte_1 Parte_2
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Capriolo (Atto n. 12, Parte I, Anno 2010);
3. recepisce le condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
4. prende atto delle condizioni 5 e 6 di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo