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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 16841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16841 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18321/2019 R.G. proposto da: EMERGENZA MEDICOSANITARIA SOC COOP A RL ONLUS IN LCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO, N.62, presso lo studio ELl’avvocato SEBASTIANO RIBAUDO che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ON D'ALESSANDRIA;
- ricorrente -
contro ASST AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI, N. 35B, presso lo studio ELl’avvocato GABRIELE DI PAOLO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO Presidente APPALTI PUBBLICI Dott. MARIO BERTUZZI Consigliere Dott. LINALISA CAVALLINO Consigliere Ud. 23/05/2025 Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Dott. CESARE TRAPUZZANO Consigliere Civile Sent. Sez. 2 Num. 16841 Anno 2025 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 23/06/2025 Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 2 che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DARIO MEINI;
nonché contro MONTE DEI PASCHI DI IE LEASING & FACTORING, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA UNITA' N. 13, presso lo studio ELl’avvocato LUISA RANUCCI che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI ANTONIELLI D'OULX
- controricorrenti -
avverso la sentenza ELla CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 1710/2018 depositata il 07/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio EL 23/05/2025 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Udito il P.G., in persona EL Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa RO RI ELl’Erba, che ha concluso per il rigetto EL ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La società Emergenza Medico Sanitaria, società cooperativa a responsabilità limitata (di seguito EMS), cedeva alla società Monte Dei Paschi di Siena NG & RI (di seguito MPS), con contratto di factoring due fatture, per la precisione quelle identificate con il n. 91 EL 30/10/2008 per euro 232.000 e n. 104 EL 22/12/2008 per euro 330.000, emesse nei confronti ELl’azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia (di seguito Azienda Ospedaliera) nell’ambito di rapporto convenzionale per la gestione EL servizio di soccorso e servizio di trasporto sanitario urgente 118 per gli anni 2007 e 2008 (nelle due postazioni di Padenghe sul GA e NG). Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 3 1.1 L’azienda Ospedaliera ometteva di pagare la fattura n. 91/08 e pagava solo parzialmente la n. 104/08 con residuo debito di 450.000 euro. 2. MPS chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Brescia in data 17/7/2009, l’emissione EL decreto ingiuntivo n. 5285/09, provvisoriamente esecutivo, per euro 450.000,00 oltre gli interessi e le spese legali, per un totale complessivo di euro 464.450,12, 3. L’Azienda ospedaliera proponeva opposizione con atto di citazione notificato in data 19/10/2009 chiedendo di procedersi alla chiamata in causa di EMS. 4. L’opponente agiva sostenendo che l’affidamento EL Servizio 118 dall’azienda Ospedaliera ad EMS (il cui espletamento aveva dato origine alle fatture prodotte in via monitoria) riguardava esclusivamente la rifusione dei costi sostenuti per la gestione EL servizio di cui trattasi. Nel merito, l’azienda Ospedaliera dichiarava che, le prestazioni di cui alle fatture esposte nel decreto ingiuntivo erano già state integralmente pagate a favore di EMS. In particolare, si specificava che quanto ai rimborsi riferiti all’anno 2007 vi fosse stato integrale saldo mentre quelli riconducibili all’esercizio EL 2008 erano stati pagati in misura superiore al 90 %. Ciò giustificava la richiesta di chiamata in causa di EMS, originaria titolare dei crediti, nei confronti ELla quale veniva formulata “domanda di condanna al pagamento ELl’eventuale saldo negativo tra costo consuntivo effettivo ammissibile e quota di rimborso spese già erogato, in relazione agli anni 2007 e 2008”. 5. Nel giudizio così instaurato si costituiva l’opposta MPS che chiedeva l’integrale rigetto ELl’instaurata opposizione, svolgendo Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 4 comunque richiesta di autorizzazione a chiamare in causa la società cooperativa EMS (che le aveva ceduto il credito richiesto in via monitoria) nei cui confronti svolgeva, in via di subordine, la domanda di restituzione ELl’importo ricevuto a titolo di anticipazioni oltre interessi pattuiti per la cessione dei crediti operata, importo pari ad euro 350.447,18. 6. A seguito ELl’atto di chiamata di terzo (richiesta dalla Azienda Sanitaria) si costituiva in giudizio la cooperativa EMS, la quale evidenziava che l’azienda Ospedaliera non aveva osservato i termini contrattuali per la liquidazione ed il pagamento dei compensi EL servizio affidato in gestione e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna ELl’opponente a rifondere il danno ingiusto conseguente all’inadempimento ELle obbligazioni discendenti dalle convenzioni 2007 e 2008 ed alla violazione dei canoni di correttezza e di buona fede e EL legittimo affidamento nella esecuzione EL contratto, danni quantificati in euro 350.447,18. 7. La causa veniva istruita mediante CTU contabile avente ad oggetto l’accertamento dei rapporti di dare/avere sussistenti tra le parti, tenuto anche conto ELla cessione di credito, nonché ELla quantificazione EL danno subito dalla terza chiamata a fronte ELl’allegato inadempimento di parte opponente. 8. Il Tribunale accoglieva l’opposizione proposta dalla azienda Ospedaliera revocando il decreto opposto. 9. EMS proponeva appello chiedendo l’integrale riforma ELla sentenza di primo grado. 10. Si costituivano in giudizio sia l’appellata azienda Ospedaliera che svolgeva altresì appello incidentale sia MPS. Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 5 11. La Corte d'Appello di Brescia rigettava sia l’appello principale che quello incidentale. Per ciò che ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, la Corte d’Appello confermava la sentenza nella parte relativa al calcolo EL costo EL personale utilizzato dalla cooperativa per far fronte al servizio EL 118. In particolare, la Corte d’Appello rigettava il quarto motivo di appello di EMS con il quale si contestavano i criteri di calcolo utilizzati per quantificare i rimborsi in ordine al costo EL personale. Secondo la Corte d’Appello il contesto applicativo ELla convenzione andava ricondotto nel rigido contesto dei contratti pubblici. La richiamata convenzione (cfr. p. 33 BURL 47/1999 — doc. 4) enunciava con chiarezza il numero degli operatori sanitari e/o amministrativi che l'associazione poteva occupare, i riferimenti contrattuali di inquadramento dei dipendenti nonché infine le dotazioni personali (abbigliamento/scarpe/ecc) che sarebbero state rimborsate. Sul punto il CTU aveva ricostruito con attenzione i parametri di riferimento evidenziando che detta questione costituiva il "...punto di sostanziale differenza quantitativa ... in effetti EMS rendiconta euro 746.493,20 mentre Az.0sp. ammette euro 595.000..."(cfr. pp. 22. perizia 01/12/2011). Pur considerando dette divergenti posizioni, seppur astrattamente condivisibili, il CTU concludeva ritenendo andasse rigorosamente applicata la ELibera regionale. Quantunque, come sostenuto da EMS, il numero di operatori in essa indicato potesse essere ritenuto insufficiente a garantire gli standard qualitativi Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 6 prescritti, nel contempo le esigenze di contenimento ELla spesa pubblica non potevano che condurre a limitare, come tetto massimo, il numero di operatori preventivati corrispondenti alle 17 unità operative poi considerate dal perito. Non era, quindi, condivisibile la ricostruzione effettuata dall'appellante che rinviava all'allegato 15 ELla ELibera (p. 30-31 BURL) nel punto in cui si riferiva alle ore di presenza. L’interpretazione ELl’appellante non era convincente in quanto difficilmente conciliabile con le disposizioni contenute nell'allegato 15/A nel quale erano forniti i criteri applicabili in sede di definizione EL costo EL personale facendo riferimento agli oneri necessari per retribuzione, oneri e TFR (cfr. p. 33 BURL). D'altra parte, era la stessa ELibera regionale ad esplicitare che "...per ogni automezzo in servizio H 24 è ammesso un limite massimo di rimborso per 6 (sei) dipendenti autisti e/o soccorritori...". Il tenore letterale non lasciava dubbi. La Regione aveva ammesso l'esborso nella misura massima di sei operatori (autisti/soccorritori) a cui aggiungersi per ciascun automezzo con equipaggio altri due componenti messi a disposizione dalla Associazione e un ulteriore dipendente con mansioni di amministrativo in comune. Da ciò derivava che ad EMS, che operava con due ambulanze, potessero essere riconosciuti al massimo 17 dipendenti (di cui 8 in ciascuna ambulanza ed un altro con mansioni di amministrativo) mentre le eventuali ulteriori esigenze andavano soddisfatte con l'utilizzo di personale volontario o senza che il relativo costo venisse, comunque, addebitato alla Regione. Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 7 Pertanto, la circostanza che la cooperativa EMS, anziché il numero massimo ammissibile di 17, avesse 29 dipendenti, oltre a 6 prestatori d'opera occasionale, non poteva rilevare né in sede di rendicontazione amministrativa né tanto meno in sede di accertamento giudiziale EL quantum debeatur. Inoltre, non poteva sottacersi come EMS avesse richiesto computarsi oltre ai 16 soccorritori e ad un dipendente amministrativo (effettivamente considerabili in forza ELla disciplina contrattuale) anche un coordinatore tecnico con un totale di 18 dipendenti (cfr. p. 15 appello). Il CTU sul punto era stato categorico (cfr. p. 23 e ss perizia) indicando i criteri utilizzati ai fini ELla quantificazione EL costo personale con riferimento alla categoria di inquadramento contrattuale (4° grado EL contratto commercio come disposto in ELibera) commisurato ai 16 dipendenti/soccorritori per un totale di euro 572.781,68. Il diciassettesimo dipendente aveva mansioni amministrative ed era previsto in convenzione e quindi veniva parimenti computato alla luce ELle clausole contrattuali. La Corte, tuttavia, sulla base ELle stesse allegazioni ELl'azienda Ospedaliera, utilizzando altro ed autonomo criterio di computo, giungeva ad ammettere che il costo EL personale potesse essere di euro 595.000,00 come riconosciuto congruo dal perito e dal Tribunale. Né meritavano accoglimento, non consentendo di diversamente quantificare il "costo personale", le ulteriori considerazioni svolte dall'appellante in merito al costo orario dei dipendenti soccorritori. Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 8 La cooperativa alla luce ELle buste paga in atti riteneva, invero, di potere richiedere l'integrale rimborso ELle stesse quantunque superiori a quanto previsto dalla ELibera regionale. Il Tribunale, EN alla ricostruzione peritale, anche in considerazione EL fatto che la domanda comprendeva la corresponsione al personale dipendente di indennità non ricomprese nella convenzione (anche a titolo di superminimo) respingeva detta prospettazione ritenendola non coerente con la disciplina regionale di riferimento. La Corte d’Appello condivideva tali conclusioni. Anche l’esame ELle buste paga relative al personale utilizzato da EMS che erano state effettivamente prodotte in giudizio non conduceva a quantificare diversamente la somma rimborsabile. E, d'altronde, né gli oneri aggiuntivi, come il lavoro straordinario né il superminimo corrisposto ai dipendenti (come enunciati e richiesti a p. 20 ELl'atto di appello e riassunti nel prospetto prodotto sub doc. 8), potevano riconoscersi in ossequio al letterale enunciato ELla ELibera regionale. Inoltre, si doveva precisare che EMS, anche a fronte ELle prime risultanze peritali manteneva una prospettazione forfettaria che però considerava genericamente oneri, indennità e superminimo suggerendo un forfait di € 44.000 (anziché i 35.000 considerati dal perito) per dipendente/soccorritore. 12. La società Emergenza Medico Sanitaria, società cooperativa a responsabilità limitata ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di otto motivi di ricorso. Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 9 13. L’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia ha resistito con controricorso. 14. Il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa RO RI Dell’Erba, ha concluso per il rigetto di tutti i motivi EL ricorso. 15. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità ELl’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. RAGIONI DELLA DECISIONE Questioni preliminari 1. Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di tardività EL ricorso formulata dalla controricorrente. 1.1 Deve condividersi quanto evidenziato dall’ufficio ELla Procura generale secondo cui l’eccezione è infondata posto che, come risulta dagli atti, il decreto ingiuntivo è stato depositato il 26/6/2009, quindi prima ELl’entrata in vigore ELla legge 18 giugno 2009, n. 69, decorrente dal 4 luglio 2009. Si è ormai consolidato, infatti, l’orientamento secondo cui il dies a quo ELla pendenza EL procedimento in caso di decreto ingiuntivo è quello ELla presentazione EL ricorso. In proposito, infatti, deve richiamarsi l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in base alla disposizione di diritto intertemporale di cui all'art. 58, primo comma, ELla legge 18 giugno 2009, n. 69, la data di instaurazione EL giudizio per i procedimenti per decreto ingiuntivo va individuata in quella EL deposito EL ricorso per l’emissione ELlo stesso decreto, e ciò indipendentemente dalla circostanza che il giudice investito ELl’opposizione avverso il medesimo provvedimento monitorio si dichiari poi incompetente, con riassunzione EL giudizio avanti al giudice ritenuto competente (cfr., ad es., Cass. n. 16005/2011 e Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 10 Cass. n. 4987/2016). Da tanto consegue che le controversie di opposizione a decreti ingiuntivi, emessi su ricorsi depositati anteriormente al 4 luglio 2009, sono soggette alle disposizioni EL Codice di procedura civile e a quelle di attuazione ELlo stesso codice anteriori alle modifiche introdotte dalla citata legge n. 69/2009. Pertanto, avuto riguardo alla riportata data di deposito EL ricorso monitorio, nella fattispecie trova applicazione il disposto EL previgente art. 327 c.p.c., contemplante – per il c.d. termine lungo ai fini ELl’impugnazione – quello di un anno (a cui aggiungere quello ELla sospensione feriale (Cfr da ultimo Cass. civ. n° 12820/24, n° 27346/23, n° 28629/17). 1.2 È invece fondata l’eccezione di inammissibilità dei contratti collettivi prodotti per la prima volta solo in questo grado, posto che l’art. 372 c.p.c. consente di depositare solo i documenti (pur nuovi) volti a dimostrare la nullità inficiante la sentenza impugnata, derivante da vizi propri ELl'atto (così, Cass., sez. un., 27 luglio 2009, n. 17357, con la conseguenza per cui il divieto è destinato a permanere nell'ipotesi in cui sì lamenti la nullità ELla sentenza per effetto di altre nullità verificatesi nel corso EL procedimento e che sulla sentenza si ripercuotono solo per derivazione: Cass., 26 ottobre 2006, n. 23026), nonché quelli attinenti a ogni questione di rito riguardante direttamente l'ammissibilità EL giudizio di cassazione, quale la tempestività EL ricorso (Cass., Sez. un., 20 giugno 2007, n. 14294) o la tardività ELlo stesso (Cass., 28 marzo 2000, n. 3736), ovvero la sua inammissibilità per intervenuta acquiescenza (Cass., 29 febbraio 2016, n. 3934)”( Cfr Cass. civ. n° 24942/21). Ricorso principale Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 11 1.3 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione ELla ELibera regionale VI/45819 EL 22.10.1999, EL relativo allegato 15/A, ELla normativa di riferimento ELle cooperative sociali l.n. 381/91 e ELla l.r. n. 16/93 in merito al riconoscimento EL numero di dipendenti, il cui costo aziendale è rimborsabile. La Corte d'Appello, nella ricostruzione ELla fattispecie astratta, avrebbe adottato un’interpretazione restrittiva che ritiene (erroneamente) rimborsabili i costi di solo 17 dipendenti in tal modo violando, innanzi tutto, il principio stabilito dalla ELibera regionale in base alla quale dovrebbero esser rimborsati tutti i costi effettivamente sostenuti e, disattendendo la ELibera anche nella parte in cui differenzia l’erogazione EL servizio dalle associazioni di volontariato rispetto alle cooperative sociali nel rispetto ELla l. n. 381/91 e ELla l.r. n.16/93. Questa minore possibilità di valersi di lavoro volontario determinerebbe l’impossibilità (economica) per EMS e per le cooperative sociali onlus di gestire il servizio di emergenza e urgenza, su due posizioni, con soli 17 dipendenti. Il numero dei dipendenti ELla cooperativa, anche se superiore a 17, era indispensabile per la corretta esecuzione EL servizio 118 in aderenza alla normativa in materia di lavoro che impone turni di riposo, ferie periodi di malattia, nonché inosservanza ELla disciplina ELle cooperative sociali che prescrive che i volontari non superino la metà dei dipendenti. Peraltro, si dovrebbe far riferimento non tanto al numero dei dipendenti complessivamente assunti dalla cooperativa ma alle ore che 17 dipendenti potrebbero coprire se non usufruissero di Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 12 congedi permessi retribuiti ferie malattie e formazione. L'unica interpretazione possibile sarebbe quella di rimborsare il costo EL personale calcolato sulle ore di presenza per 35.000 ore annue. In quanto per ogni turno erano in servizio 17 dipendenti è tale il costo richiesto come rimborso dalla ricorrente. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Errore, violazione e falsa applicazione ELla ELibera regionale VI/45819 EL 22.10.1999, EL relativo allegato 15/A e EL CCNL EL commercio in merito alla quantificazione EL costo EL personale compiuto dal CTU in primo grado. Il CTU di primo grado si sarebbe limitato, in violazione di quanto disposto dalla ELibera VI/45819, a formulare un calcolo a forfait, peraltro, nemmeno coerente con i presupposti matematici enunziati (17 dipendenti, IV livello EL contratto collettivo più oneroso). Il metodo utilizzato dal consulente tecnico di ufficio sarebbe erroneo privo di qualsiasi conteggio matematico, non verificabile in quanto non consentirebbe di verificare il metodo di calcolo ELl'indennità notturna per 16 dipendenti nonostante siano ammessi 17. In ogni caso non sarebbe ammessa qualsiasi forma di forfait. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Nullità ELla sentenza per assenza di motivazione, o per motivazione apparente, in ordine all'adesione da parte ELla Corte d'Appello di Brescia alla quantificazione EL costo EL personale compiuta dal CTU in primo grado. Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 13 La censura è ripetitiva di quella svolta con il secondo motivo sotto il profilo ELla mancanza o mera apparenza ELla motivazione sulla quantificazione EL costo EL personale. 3.1 I primi tre motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Deve premettersi che ELla complessa vicenda processuale residua solo la questione relativa al rimborso EL costo EL personale per la prestazione EL servizio di attività di soccorso e trasporto sanitario urgente regionale (cd autoambulanza 118), negli ambiti territoriali ELle due postazioni bresciane di Padenghe EL GA (BS) e di NG (BS), per gli anni 2007 e 2008. In sostanza la ricorrente, ribadita l'impossibilità di gestire il servizio con 17 dipendenti, chiede di riconoscere il costo EL personale in relazione al monte ore necessario per assicurare il servizio senza turni di riposo, ferie, malattia o formazione ed in ogni caso chiede di riconoscere le maggiorazioni per straordinari e indennità notturne e, con i motivi successivi, anche il cosiddetto super minimo per gli anni 2007 e 2008. Deve ancora premettersi che, come riconosciuto da entrambe le parti con la ELibera VI/45819, la Regione Lombardia ha inteso superare il sistema di determinazione dei costi a forfait, introducendo un sistema composto di preventivazione ex ante/rendicontazione ex post per controllare e limitare la spesa pubblica. Il Servizio è stato affidato (quale appalto pubblico di servizi) alla Cooperativa ricorrente dalla controricorrente (Azienda Ospedaliera Spedali civili di Brescia - oggi Azienda Socio-Sanitaria Spedali Civili di Brescia) – committente pubblica affidataria per Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 14 conto ELla Azienda Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) ed è finanziato da fondi EL Servizio Sanitario Regionale. La ricorrente lamenta in primo luogo l’erronea interpretazione ELla ELibera regionale VI/45819 EL 22/10/1999, EL relativo allegato 15/A, ELla normativa di riferimento ELle cooperative sociali l. n. 381/91 e l.r. n. 16/93, in merito al riconoscimento EL numero di dipendenti, il cui costo aziendale è rimborsabile. In particolare, ritiene erronea l’interpretazione operata dalla Corte d’Appello ELl’allegato 15/A che così recita: Per quanto concerne il personale dipendente ELl'Associazione, che deve essere assunto con regolare rapporto di lavoro escludendo la possibilità di qualsiasi altra forma di rapporto, sono riconosciuti i costi relativi alla retribuzione, agli oneri ed al TFR di competenza ELl'esercizio. Per ogni automezzo in servizio H 24 è ammesso un limite massimo di rimborso per 6 (sei) dipendenti autisti e/o soccorritori, per automezzi con equipaggio a 2 (due) componenti messi a disposizione dall'associazione. Secondo la ricorrente, accedendo all’interpretazione restrittiva ELla Corte d’Appello, il servizio non avrebbe potuto essere svolto correttamente dalla medesima cooperativa sociale. La censura, tuttavia, trascura di considerare che il rapporto giuridico tra committente e cooperativa è dettagliatamente regolato oltre che dalla ELibera ELla Giunta ELla Regione Lombardia (dgr) n. Vl/45819/1999 (e, in particolare dagli allegati 15 e 15A, che ne costituiscono parte integrante) dalle due convenzioni annuali sottoscritte tra le parti, per l'anno 2007 in data 11.7.2007 e, per l'anno 2008 in data 10.12.2008. Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 15 3.2 Un primo rilievo di inammissibilità ELle censure in esame riguarda la mancanza nel ricorso di qualsiasi riferimento alle convenzioni che regolano il suddetto rapporto contrattuale tra l’azienda ospedaliera e la cooperativa. L’azienda Ospedaliera nel proprio controricorso ha evidenziato come le convenzioni esecutive 2007 e 2008 sottoscritte tra le parti, abbiano fissato un importo contrattuale massimo preventivato ed espressamente concordato tra le parti di euro 760.000,00 per l'anno 2007 e di euro 1.090.000,00 per l'anno 2008. La dgr Vl/45819 ha previsto che tali importi possano essere eccezionalmente superati, non oltre la limitata misura EL 10 % e solo a condizione che, nel corso ELl'anno cui il preventivo si riferisce e prima che si determini il superamento ELla soglia fissata dal preventivo, pervenga alla Azienda Ospedaliera committente una comunicazionelrichiesta congruamente motivata ELl'affidatario EL servizio con la quale si rappresentano le circostanze imprevedibili che impongono lo scostamento e si chiede la rinegoziazione EL preventivo nei termini indicati. L’allegato 15/a cui fa riferimento la ricorrente ha ad oggetto lo schema di rendicontazione per il servizio e si fonda sulla ELibera regionale e sulle convenzioni attuative. Di queste ultime la ricorrente omette EL tutto ogni riferimento rendendo inammissibile sotto tale profilo le censure sollevate. Infatti, il vizio di violazione di legge è inammissibile perché la ELibera regionale richiamata è atto amministrativo la cui eventuale violazione non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo ELla violazione di legge, in quanto non contiene norme di diritto. Come evidenziato dal P.G., infatti, la ELibera regionale in Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 16 questione, che regola il rapporto giuridico fra amministrazione committente e cooperativa appaltatrice EL servizio in questione, è un atto amministrativo sicuramente non normativo, poiché non è rivolto ad una generalità indistinta di consociati, ma ad una categoria determinata a priori e non ha capacità innovativa, poiché non è volto ad integrare una disciplina di rango primario. Anche la censura di violazione ELla legge n.381/91 «Disciplina ELle cooperative sociali» e ELla l.r. n. 16/93 è inammissibile, trattandosi di una doglianza EL tutto generica e non riferita a singole e specifiche norme. Infatti, le suddette leggi sono richiamate senza alcuna indicazione specifica, salvo il richiamo che la stessa ELibera regionale fa alla determinazione dei corrispettivi sulla base di parametri oggettivi di costo. In sostanza, il richiamo alle suddette leggi è svolto da parte ELla ricorrente al solo fine di addivenire ad un’interpretazione ELla ELibera regionale e EL suddetto allegato 15/A nel senso che i costi sostenuti per il personale dalla cooperativa devono essere integralmente rimborsati. Risulta evidente che una siffatta interpretazione non è in alcun modo plausibile, perché necessariamente nel rapporto tra committente e affidatario devono essere preventivamente regolati i termini di erogazione EL servizio e i relativi costi, tenuto conto peraltro che il passaggio da un corrispettivo a forfait ad uno a rimborso era dettato proprio dall’esigenza di contenere la spesa. Sotto questo profilo deve condividersi quanto osservato dal P.G. nelle sue conclusioni circa il fatto che: “L'interpretazione ELl'atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell'accertamento ELla volontà ELla P.A., è riservata al giudice di Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 17 merito e soggiace alle regole dettate per l'interpretazione dei contratti, sia pure con qualche adattamento, soprattutto in considerazione EL carattere unilaterale ELlo stesso (cfr. Cass., Sez. U, 25.07.2019, n. 20181; Cass., Sez. L, 23.07.2010, n. 17367)” ( Cfr da ultimo Cass. civ. n° 15367/24). L’interpretazione EL contratto - come pure l’interpretazione ELl’atto amministrativo - traducendosi in una operazione di accertamento ELla volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione ELle regole ermeneutiche, ai sensi ELl'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi EL novello art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. L. 04.04.2022, n. 10745). Nessuna ELle censure, però, può risolversi in una critica EL risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione. In particolare, ai fini ELla censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione EL modo e ELle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonché, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza EL ricorso, con la trascrizione EL testo integrale ELla regolamentazione pattizia EL rapporto o ELla parte in contestazione, ancorché la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione EL diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire. Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 18 La denuncia EL vizio di motivazione dev'essere invece effettuata mediante la precisa indicazione ELle lacune argomentative, ovvero ELle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità EL fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (cfr. Cass. 22.02.2007, n. 4178; Cass., Sez. 2, 03/09/2010, n. 19044)” (Cass. civ. n°15367/24). Dunque richiamati i normali canoni ermeneutici e i limiti EL sindacato di legittimità rispetto all’attività interpretativa effettuata dal giudice di merito, quella svolta dalla Corte d’Appello di Brescia risulta EL tutto plausibile e perfettamente coerente con il complessivo quadro normativo di riferimento in relazione all’affidamento EL servizio alle Cooperative Sociali come evidenziato nella stessa ELibera regionale dove si fa riferimento alla perfetta compatibilità EL sistema a rimborso con quanto previsto dalla l.r. n. 16/93 laddove, all'art.10, (determinazione dei corrispettivi) viene previsto che «per la fornitura di beni e servizi ..... i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo» o schema tipo di convenzione. Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 19 La Corte d'appello di Brescia, dunque, ha ampiamente motivato le ragioni per le quali la ELibera regionale per la parte sopra riportata ammetteva l'esborso nella misura ivi indicata e le censure svolte si limitano a proporre un’interpretazione ELl’atto alternativa e più favorevole alla ricorrente, senza riportare il contenuto ELle convenzioni, senza indicare i canoni interpretativi violati e senza individuare le norme specifiche che la Corte avrebbe violato se non mediante un generico riferimento alle l.n. 381/91 e l.r. 16/93. Viceversa, come si è detto, l’interpretazione fornita dalla Corte è EL tutto plausibile in relazione all’accertamento EL numero dei dipendenti i cui costi sarebbero rimborsabili, alla luce EL tenore letterale ELle espressioni usate e ELlo scopo ELla ELibera di contenere la spesa pubblica, incompatibili con la tesi ELla Cooperativa ELla rimborsabilità di tutti i costi effettivamente sostenuti e documentati e considerato che il rapporto ELla committente con l’appaltatrice resta distinto da quello di quest’ultima con i lavoratori subordinati e volontari, che solo il datore di lavoro è tenuto a tutelare. Pertanto, la circostanza che la cooperativa EMS, anziché il numero massimo ammissibile di 17, avesse 29 dipendenti oltre a 6 prestatori d'opera occasionale non può rilevare né in sede di rendicontazione amministrativa né tanto meno in sede di accertamento giudiziale EL quantum debeatur. In definitiva le censure proposte con i motivi in esame sono inammissibili, poiché in primo luogo la ricorrente contesta la violazione di una norma di diritto con riferimento ad un atto amministrativo che non ha natura normativa e non riporta il contenuto ELle convenzioni e non deduce alcuna violazione di Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 20 norme di interpretazione negoziale ma pone in discussione solo il criterio a forfait adottato dal consulente. Quanto al vizio di assenza di motivazione, o motivazione apparente la censura proposta è altrettanto inammissibile. Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma ELl’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte ELla cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza ELla motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo ELla sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza EL semplice difetto di "sufficienza" ELla motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014); - nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la Corte d’Appello ha sufficientemente motivato in relazione al costo EL personale determinato sulla scorta EL riferimento letterale ELla ELibera al 4° EL contratto commercio, commisurato a 16 dipendenti/soccorritori, oltre al dipendente con mansioni amministrative, per un totale di € 572.781,68. Peraltro, la Corte ha riconosciuto in favore ELla Cooperativa la maggiore somma già ammessa dall’Azienda pari a € 595.000,00, (vedi pagg. 28-30)., nonostante la maggiore somma richiesta dalla Cooperativa con criterio forfettario non potesse giustificarsi in quanto comprendente Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 21 indennità non contemplate dalla convenzione e nonostante le risultanze ELle buste paga non conducessero a diversamente quantificare la somma rimborsabile. Deve condividersi anche in questo caso il rilievo EL P.G. secondo cui la Corte d’Appello ha anche sottolineato che l’invocata quantificazione EL costo dei lavoratori con riferimento alle ore di presenza non era conciliabile con le disposizioni contenute nell’allegato 15/A, “nel quale vengono forniti i criteri applicabili in sede di definizione EL costo EL personale, facendo riferimento agli oneri necessari per retribuzione, oneri e tfr” ( Cfr pagg 26 e 27) e che la motivazione è esistente e non apparente, rientra nel cd. minimo costituzionale e la censura si risolve in un’inammissibile richiesta di un nuovo apprezzamento dei fatti di causa. Quanto al metodo utilizzato dal consulente tecnico di ufficio la censura è inammissibile per le medesime ragioni fin qui esposte. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esame ELle buste paga dei lavoratori di EMS e conseguente omesso esame circa il superminimo ivi contenuto, nonché contraddittoria interpretazione ELla sentenza di primo grado, quale fatto decisivo per il giudizio. Parte ricorrente, che aveva lamentato l’omessa ricognizione e valutazione ELle buste paga da parte EL giudice di prime cure, contesta l'insufficiente motivazione con la quale la Corte d'Appello che, diversamente dal Tribunale, ha dato atto di aver valutato le buste paga, ha considerato tali documenti inidonei a diversamente qualificare la somma rimborsabile. 4.1 Il quarto motivo è inammissibile. Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 22 Ricorre un’ipotesi di doppia conforme che rende inammissibile il motivo di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Infatti, ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi ELl'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità ELla censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto ELla causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7724 EL 09/03/2022, Rv. 664193 - 01) Nella specie la Corte d’Appello pur dando atto ELla presenza ELle buste paga ha comunque condiviso la motivazione EL Tribunale che, EN alla ricostruzione peritale, aveva escluso indennità non ricomprese nella convenzione (anche a titolo di superminimo) ritenendole non coerenti con la disciplina regionale di riferimento. Infatti, la Corte ha esaminato le buste paga e ha affermato che anche la loro produzione non avrebbe potuto condurre ad un conteggio diverso da quello effettuato dal CTU, poiché non avrebbero potuto essere rimborsate le indennità ivi riconosciute ai lavoratori, come oneri aggiuntivi, lavoro straordinario e superminimo, non ricomprese nella convenzione. E, d'altronde, né gli oneri aggiuntivi, come il lavoro straordinario né il superminimo corrisposto ai dipendenti (come enunciati e richiesti a p. 20 ELl'atto Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 23 di appello e riassunti nel prospetto prodotto sub doc. 8), non sarebbero mai stati riconoscibili in ossequio al letterale enunciato ELla ELibera regionale. In ogni caso, come evidenziato dal P.G. le buste paga sono state esaminate e, dunque, anche sotto questo profilo il motivo è inammissibile. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Errore, violazione e falsa applicazione ELla ELibera regionale VI/45819 EL 22.10.1999, EL CCNL EL Commercio applicato, ELl'art 36 Cost. e ELl'art 2099 c.c., in merito al riconoscimento EL superminimo. La censura attiene alla interpretazione EL CCNL e ELla ELibera in ordine alla retribuzione da intendersi come omnicomprensiva. Si chiede pertanto di considerare integralmente le spese per il personale o comunque di calcolare il costo integrale dei 17 dipendenti su 24 ore e con tutte le voci. 5.1 Il quinto motivo è inammissibile per le medesime ragioni già sopra esposte. Parte ricorrente contesta, alla stregua di una violazione di norma di diritto, l’interpretazione, non implausibile, di un atto amministrativo non normativo, senza specificare i canoni interpretativi violati. In secondo luogo, critica l’interpretazione ELla ELibera sulla scorta ELle previsioni EL contratto collettivo di lavoro EL commercio, tardivamente prodotto e non esaminabile dalla Corte per quanto sopra detto (vedi punto 1.2). Come evidenziato dal P.G. peraltro, il richiamo all’art. 36 Cost. e all’art. 2099 cc è inconferente, poiché la ELibera in questione regola i rapporti fra la committente e l’appaltatrice e non i rapporti fra questa ed i suoi dipendenti o collaboratori e le norme in Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 24 questione trovano applicazione solo nell’ambito di tali rapporti, mentre il rapporto oggetto EL presente giudizio ben può prescinderne, perché ha ad oggetto non una prestazione lavorativa, ma quella di un servizio, a fronte di un corrispettivo, quantificato secondo criteri stabiliti dalle parti e da calcolarsi a seguito di una procedura di rendicontazione amministrativa. 6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: Nullità ELla sentenza per assenza di motivazione, o per motivazione apparente, in ordine al rigetto ELla tesi ELl'appellante relativa al riconoscimento EL costo orario superiore a quello ammesso da ASST. La Corte d'Appello, avrebbe omesso di motivare, ovvero avrebbe formulato una motivazione apparente, solo formale e sostanzialmente incomprensibile, a fondamento EL rigetto ELla proposta formulata da EMS, in giudizio, di ottenere una determinazione forfettaria EL costo EL personale nella misura di euro 44.000,00 annui per dipendente, in luogo dei 35.000,00 euro annui riconosciuti dal CTU e condivisi dai Giudici EL primo e EL secondo grado. 7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: Contraddizione ELla motivazione tesa all’esclusione ELla CTU contabile e conseguente omessa rideterminazione EL rimborso per il costo EL personale, quale fatto decisivo per il giudizio ai sensi ELl'art. 360 n. 5) c.p.c. 7.1 Il sesto e il settimo motivo di ricorso, che stante la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Entrambe le censure sono proposte come vizio di motivazione. Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 25 Si è già detto che dopo la riforma ELl’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte ELla cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza ELla motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo ELla sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza EL semplice difetto di "sufficienza" ELla motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014). Con riferimento alla censura in esame, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la Corte d’Appello ha sufficientemente motivato circa il criterio di determinazione EL costo EL personale sulla scorta EL riferimento letterale ELla ELibera al 4° EL contratto commercio, commisurato a 16 dipendenti/soccorritori, oltre al dipendente con mansioni amministrative, per un totale di € 572.781,68. D’altra parte, la richiesta di una quantificazione forfettaria oltre ad essere in contraddizione con quanto dedotto con i motivi precedenti non può ricomprendere indennità non contemplate dalla convenzione. Infine, si è già evidenziato che la Corte ha riconosciuto, in favore ELla Cooperativa la maggiore somma già ammessa dall’Azienda pari a € 595.000,00, (vedi pagg. 28-30). La Corte ha anche sottolineato che l’invocata quantificazione EL costo dei lavoratori con riferimento alle ore di presenza non è conciliabile con le disposizioni contenute nell’allegato 15/A, “nel quale Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 26 vengono forniti i criteri applicabili in sede di definizione EL costo EL personale, facendo riferimento agli oneri necessari per retribuzione, oneri e tfr” ( Cfr pagg 26 e 27). Anche in questo caso, pertanto, la motivazione è esistente e non apparente, rientra nel cd. minimo costituzionale e la censura si risolve in un’inammissibile richiesta di un nuovo apprezzamento dei fatti di causa. Infine, con specifico riferimento al settimo motivo, oltre alle ragioni di inammissibilità EL vizio di motivazione contraddittoria deve rilevarsi che è inammissibile la censura di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per le medesime ragioni già evidenziate con riferimento ai motivi precedenti dato che la sentenza ELla Corte d’Appello è EL tutto conforme a quella di primo grado (c.d. “doppia conforme”). Peraltro, devono ancora una volta richiamarsi le condivisibili conclusioni EL P.G. che ha evidenziato come rientri nel potere discrezionale EL giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione EL consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso ELle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità ELl'indagine richiesta” ( Cfr Cass. civ. n° 21525/19, n° 22799/17). Nel caso in esame si evince dal complesso ELla motivazione che la Corte ha ritenuto superflua la CTU, anche se ha rilevato la presenza in atti ELle buste paga, perché il loro esame non avrebbe portato ad una quantificazione diversa da quella effettuata dal CTU, stante la presenza di voci non dovute. Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 27 8. L'ottavo motivo di ricorso rubricato rideterminazione ELle spese di lite è inammissibile in quanto presuppone l’accoglimento dei motivi precedenti. 9. Il ricorso è rigettato. 10. Le spese EL giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 11. Ai sensi ELl’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto ELla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte ELla ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma EL comma 1-bis ELlo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento ELle spese EL giudizio di legittimità nei confronti ELla parte controricorrente che liquida in euro 6500, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi ELl’art. 13, co. 1 quater, EL d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte ELla ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma EL comma 1-bis ELlo stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio ELla 2^ Sezione
- ricorrente -
contro ASST AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI, N. 35B, presso lo studio ELl’avvocato GABRIELE DI PAOLO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO Presidente APPALTI PUBBLICI Dott. MARIO BERTUZZI Consigliere Dott. LINALISA CAVALLINO Consigliere Ud. 23/05/2025 Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Dott. CESARE TRAPUZZANO Consigliere Civile Sent. Sez. 2 Num. 16841 Anno 2025 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 23/06/2025 Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 2 che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DARIO MEINI;
nonché contro MONTE DEI PASCHI DI IE LEASING & FACTORING, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA UNITA' N. 13, presso lo studio ELl’avvocato LUISA RANUCCI che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI ANTONIELLI D'OULX
- controricorrenti -
avverso la sentenza ELla CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 1710/2018 depositata il 07/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio EL 23/05/2025 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Udito il P.G., in persona EL Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa RO RI ELl’Erba, che ha concluso per il rigetto EL ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La società Emergenza Medico Sanitaria, società cooperativa a responsabilità limitata (di seguito EMS), cedeva alla società Monte Dei Paschi di Siena NG & RI (di seguito MPS), con contratto di factoring due fatture, per la precisione quelle identificate con il n. 91 EL 30/10/2008 per euro 232.000 e n. 104 EL 22/12/2008 per euro 330.000, emesse nei confronti ELl’azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia (di seguito Azienda Ospedaliera) nell’ambito di rapporto convenzionale per la gestione EL servizio di soccorso e servizio di trasporto sanitario urgente 118 per gli anni 2007 e 2008 (nelle due postazioni di Padenghe sul GA e NG). Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 3 1.1 L’azienda Ospedaliera ometteva di pagare la fattura n. 91/08 e pagava solo parzialmente la n. 104/08 con residuo debito di 450.000 euro. 2. MPS chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Brescia in data 17/7/2009, l’emissione EL decreto ingiuntivo n. 5285/09, provvisoriamente esecutivo, per euro 450.000,00 oltre gli interessi e le spese legali, per un totale complessivo di euro 464.450,12, 3. L’Azienda ospedaliera proponeva opposizione con atto di citazione notificato in data 19/10/2009 chiedendo di procedersi alla chiamata in causa di EMS. 4. L’opponente agiva sostenendo che l’affidamento EL Servizio 118 dall’azienda Ospedaliera ad EMS (il cui espletamento aveva dato origine alle fatture prodotte in via monitoria) riguardava esclusivamente la rifusione dei costi sostenuti per la gestione EL servizio di cui trattasi. Nel merito, l’azienda Ospedaliera dichiarava che, le prestazioni di cui alle fatture esposte nel decreto ingiuntivo erano già state integralmente pagate a favore di EMS. In particolare, si specificava che quanto ai rimborsi riferiti all’anno 2007 vi fosse stato integrale saldo mentre quelli riconducibili all’esercizio EL 2008 erano stati pagati in misura superiore al 90 %. Ciò giustificava la richiesta di chiamata in causa di EMS, originaria titolare dei crediti, nei confronti ELla quale veniva formulata “domanda di condanna al pagamento ELl’eventuale saldo negativo tra costo consuntivo effettivo ammissibile e quota di rimborso spese già erogato, in relazione agli anni 2007 e 2008”. 5. Nel giudizio così instaurato si costituiva l’opposta MPS che chiedeva l’integrale rigetto ELl’instaurata opposizione, svolgendo Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 4 comunque richiesta di autorizzazione a chiamare in causa la società cooperativa EMS (che le aveva ceduto il credito richiesto in via monitoria) nei cui confronti svolgeva, in via di subordine, la domanda di restituzione ELl’importo ricevuto a titolo di anticipazioni oltre interessi pattuiti per la cessione dei crediti operata, importo pari ad euro 350.447,18. 6. A seguito ELl’atto di chiamata di terzo (richiesta dalla Azienda Sanitaria) si costituiva in giudizio la cooperativa EMS, la quale evidenziava che l’azienda Ospedaliera non aveva osservato i termini contrattuali per la liquidazione ed il pagamento dei compensi EL servizio affidato in gestione e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna ELl’opponente a rifondere il danno ingiusto conseguente all’inadempimento ELle obbligazioni discendenti dalle convenzioni 2007 e 2008 ed alla violazione dei canoni di correttezza e di buona fede e EL legittimo affidamento nella esecuzione EL contratto, danni quantificati in euro 350.447,18. 7. La causa veniva istruita mediante CTU contabile avente ad oggetto l’accertamento dei rapporti di dare/avere sussistenti tra le parti, tenuto anche conto ELla cessione di credito, nonché ELla quantificazione EL danno subito dalla terza chiamata a fronte ELl’allegato inadempimento di parte opponente. 8. Il Tribunale accoglieva l’opposizione proposta dalla azienda Ospedaliera revocando il decreto opposto. 9. EMS proponeva appello chiedendo l’integrale riforma ELla sentenza di primo grado. 10. Si costituivano in giudizio sia l’appellata azienda Ospedaliera che svolgeva altresì appello incidentale sia MPS. Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 5 11. La Corte d'Appello di Brescia rigettava sia l’appello principale che quello incidentale. Per ciò che ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, la Corte d’Appello confermava la sentenza nella parte relativa al calcolo EL costo EL personale utilizzato dalla cooperativa per far fronte al servizio EL 118. In particolare, la Corte d’Appello rigettava il quarto motivo di appello di EMS con il quale si contestavano i criteri di calcolo utilizzati per quantificare i rimborsi in ordine al costo EL personale. Secondo la Corte d’Appello il contesto applicativo ELla convenzione andava ricondotto nel rigido contesto dei contratti pubblici. La richiamata convenzione (cfr. p. 33 BURL 47/1999 — doc. 4) enunciava con chiarezza il numero degli operatori sanitari e/o amministrativi che l'associazione poteva occupare, i riferimenti contrattuali di inquadramento dei dipendenti nonché infine le dotazioni personali (abbigliamento/scarpe/ecc) che sarebbero state rimborsate. Sul punto il CTU aveva ricostruito con attenzione i parametri di riferimento evidenziando che detta questione costituiva il "...punto di sostanziale differenza quantitativa ... in effetti EMS rendiconta euro 746.493,20 mentre Az.0sp. ammette euro 595.000..."(cfr. pp. 22. perizia 01/12/2011). Pur considerando dette divergenti posizioni, seppur astrattamente condivisibili, il CTU concludeva ritenendo andasse rigorosamente applicata la ELibera regionale. Quantunque, come sostenuto da EMS, il numero di operatori in essa indicato potesse essere ritenuto insufficiente a garantire gli standard qualitativi Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 6 prescritti, nel contempo le esigenze di contenimento ELla spesa pubblica non potevano che condurre a limitare, come tetto massimo, il numero di operatori preventivati corrispondenti alle 17 unità operative poi considerate dal perito. Non era, quindi, condivisibile la ricostruzione effettuata dall'appellante che rinviava all'allegato 15 ELla ELibera (p. 30-31 BURL) nel punto in cui si riferiva alle ore di presenza. L’interpretazione ELl’appellante non era convincente in quanto difficilmente conciliabile con le disposizioni contenute nell'allegato 15/A nel quale erano forniti i criteri applicabili in sede di definizione EL costo EL personale facendo riferimento agli oneri necessari per retribuzione, oneri e TFR (cfr. p. 33 BURL). D'altra parte, era la stessa ELibera regionale ad esplicitare che "...per ogni automezzo in servizio H 24 è ammesso un limite massimo di rimborso per 6 (sei) dipendenti autisti e/o soccorritori...". Il tenore letterale non lasciava dubbi. La Regione aveva ammesso l'esborso nella misura massima di sei operatori (autisti/soccorritori) a cui aggiungersi per ciascun automezzo con equipaggio altri due componenti messi a disposizione dalla Associazione e un ulteriore dipendente con mansioni di amministrativo in comune. Da ciò derivava che ad EMS, che operava con due ambulanze, potessero essere riconosciuti al massimo 17 dipendenti (di cui 8 in ciascuna ambulanza ed un altro con mansioni di amministrativo) mentre le eventuali ulteriori esigenze andavano soddisfatte con l'utilizzo di personale volontario o senza che il relativo costo venisse, comunque, addebitato alla Regione. Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 7 Pertanto, la circostanza che la cooperativa EMS, anziché il numero massimo ammissibile di 17, avesse 29 dipendenti, oltre a 6 prestatori d'opera occasionale, non poteva rilevare né in sede di rendicontazione amministrativa né tanto meno in sede di accertamento giudiziale EL quantum debeatur. Inoltre, non poteva sottacersi come EMS avesse richiesto computarsi oltre ai 16 soccorritori e ad un dipendente amministrativo (effettivamente considerabili in forza ELla disciplina contrattuale) anche un coordinatore tecnico con un totale di 18 dipendenti (cfr. p. 15 appello). Il CTU sul punto era stato categorico (cfr. p. 23 e ss perizia) indicando i criteri utilizzati ai fini ELla quantificazione EL costo personale con riferimento alla categoria di inquadramento contrattuale (4° grado EL contratto commercio come disposto in ELibera) commisurato ai 16 dipendenti/soccorritori per un totale di euro 572.781,68. Il diciassettesimo dipendente aveva mansioni amministrative ed era previsto in convenzione e quindi veniva parimenti computato alla luce ELle clausole contrattuali. La Corte, tuttavia, sulla base ELle stesse allegazioni ELl'azienda Ospedaliera, utilizzando altro ed autonomo criterio di computo, giungeva ad ammettere che il costo EL personale potesse essere di euro 595.000,00 come riconosciuto congruo dal perito e dal Tribunale. Né meritavano accoglimento, non consentendo di diversamente quantificare il "costo personale", le ulteriori considerazioni svolte dall'appellante in merito al costo orario dei dipendenti soccorritori. Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 8 La cooperativa alla luce ELle buste paga in atti riteneva, invero, di potere richiedere l'integrale rimborso ELle stesse quantunque superiori a quanto previsto dalla ELibera regionale. Il Tribunale, EN alla ricostruzione peritale, anche in considerazione EL fatto che la domanda comprendeva la corresponsione al personale dipendente di indennità non ricomprese nella convenzione (anche a titolo di superminimo) respingeva detta prospettazione ritenendola non coerente con la disciplina regionale di riferimento. La Corte d’Appello condivideva tali conclusioni. Anche l’esame ELle buste paga relative al personale utilizzato da EMS che erano state effettivamente prodotte in giudizio non conduceva a quantificare diversamente la somma rimborsabile. E, d'altronde, né gli oneri aggiuntivi, come il lavoro straordinario né il superminimo corrisposto ai dipendenti (come enunciati e richiesti a p. 20 ELl'atto di appello e riassunti nel prospetto prodotto sub doc. 8), potevano riconoscersi in ossequio al letterale enunciato ELla ELibera regionale. Inoltre, si doveva precisare che EMS, anche a fronte ELle prime risultanze peritali manteneva una prospettazione forfettaria che però considerava genericamente oneri, indennità e superminimo suggerendo un forfait di € 44.000 (anziché i 35.000 considerati dal perito) per dipendente/soccorritore. 12. La società Emergenza Medico Sanitaria, società cooperativa a responsabilità limitata ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di otto motivi di ricorso. Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 9 13. L’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia ha resistito con controricorso. 14. Il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa RO RI Dell’Erba, ha concluso per il rigetto di tutti i motivi EL ricorso. 15. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità ELl’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. RAGIONI DELLA DECISIONE Questioni preliminari 1. Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di tardività EL ricorso formulata dalla controricorrente. 1.1 Deve condividersi quanto evidenziato dall’ufficio ELla Procura generale secondo cui l’eccezione è infondata posto che, come risulta dagli atti, il decreto ingiuntivo è stato depositato il 26/6/2009, quindi prima ELl’entrata in vigore ELla legge 18 giugno 2009, n. 69, decorrente dal 4 luglio 2009. Si è ormai consolidato, infatti, l’orientamento secondo cui il dies a quo ELla pendenza EL procedimento in caso di decreto ingiuntivo è quello ELla presentazione EL ricorso. In proposito, infatti, deve richiamarsi l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in base alla disposizione di diritto intertemporale di cui all'art. 58, primo comma, ELla legge 18 giugno 2009, n. 69, la data di instaurazione EL giudizio per i procedimenti per decreto ingiuntivo va individuata in quella EL deposito EL ricorso per l’emissione ELlo stesso decreto, e ciò indipendentemente dalla circostanza che il giudice investito ELl’opposizione avverso il medesimo provvedimento monitorio si dichiari poi incompetente, con riassunzione EL giudizio avanti al giudice ritenuto competente (cfr., ad es., Cass. n. 16005/2011 e Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 10 Cass. n. 4987/2016). Da tanto consegue che le controversie di opposizione a decreti ingiuntivi, emessi su ricorsi depositati anteriormente al 4 luglio 2009, sono soggette alle disposizioni EL Codice di procedura civile e a quelle di attuazione ELlo stesso codice anteriori alle modifiche introdotte dalla citata legge n. 69/2009. Pertanto, avuto riguardo alla riportata data di deposito EL ricorso monitorio, nella fattispecie trova applicazione il disposto EL previgente art. 327 c.p.c., contemplante – per il c.d. termine lungo ai fini ELl’impugnazione – quello di un anno (a cui aggiungere quello ELla sospensione feriale (Cfr da ultimo Cass. civ. n° 12820/24, n° 27346/23, n° 28629/17). 1.2 È invece fondata l’eccezione di inammissibilità dei contratti collettivi prodotti per la prima volta solo in questo grado, posto che l’art. 372 c.p.c. consente di depositare solo i documenti (pur nuovi) volti a dimostrare la nullità inficiante la sentenza impugnata, derivante da vizi propri ELl'atto (così, Cass., sez. un., 27 luglio 2009, n. 17357, con la conseguenza per cui il divieto è destinato a permanere nell'ipotesi in cui sì lamenti la nullità ELla sentenza per effetto di altre nullità verificatesi nel corso EL procedimento e che sulla sentenza si ripercuotono solo per derivazione: Cass., 26 ottobre 2006, n. 23026), nonché quelli attinenti a ogni questione di rito riguardante direttamente l'ammissibilità EL giudizio di cassazione, quale la tempestività EL ricorso (Cass., Sez. un., 20 giugno 2007, n. 14294) o la tardività ELlo stesso (Cass., 28 marzo 2000, n. 3736), ovvero la sua inammissibilità per intervenuta acquiescenza (Cass., 29 febbraio 2016, n. 3934)”( Cfr Cass. civ. n° 24942/21). Ricorso principale Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 11 1.3 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione ELla ELibera regionale VI/45819 EL 22.10.1999, EL relativo allegato 15/A, ELla normativa di riferimento ELle cooperative sociali l.n. 381/91 e ELla l.r. n. 16/93 in merito al riconoscimento EL numero di dipendenti, il cui costo aziendale è rimborsabile. La Corte d'Appello, nella ricostruzione ELla fattispecie astratta, avrebbe adottato un’interpretazione restrittiva che ritiene (erroneamente) rimborsabili i costi di solo 17 dipendenti in tal modo violando, innanzi tutto, il principio stabilito dalla ELibera regionale in base alla quale dovrebbero esser rimborsati tutti i costi effettivamente sostenuti e, disattendendo la ELibera anche nella parte in cui differenzia l’erogazione EL servizio dalle associazioni di volontariato rispetto alle cooperative sociali nel rispetto ELla l. n. 381/91 e ELla l.r. n.16/93. Questa minore possibilità di valersi di lavoro volontario determinerebbe l’impossibilità (economica) per EMS e per le cooperative sociali onlus di gestire il servizio di emergenza e urgenza, su due posizioni, con soli 17 dipendenti. Il numero dei dipendenti ELla cooperativa, anche se superiore a 17, era indispensabile per la corretta esecuzione EL servizio 118 in aderenza alla normativa in materia di lavoro che impone turni di riposo, ferie periodi di malattia, nonché inosservanza ELla disciplina ELle cooperative sociali che prescrive che i volontari non superino la metà dei dipendenti. Peraltro, si dovrebbe far riferimento non tanto al numero dei dipendenti complessivamente assunti dalla cooperativa ma alle ore che 17 dipendenti potrebbero coprire se non usufruissero di Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 12 congedi permessi retribuiti ferie malattie e formazione. L'unica interpretazione possibile sarebbe quella di rimborsare il costo EL personale calcolato sulle ore di presenza per 35.000 ore annue. In quanto per ogni turno erano in servizio 17 dipendenti è tale il costo richiesto come rimborso dalla ricorrente. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Errore, violazione e falsa applicazione ELla ELibera regionale VI/45819 EL 22.10.1999, EL relativo allegato 15/A e EL CCNL EL commercio in merito alla quantificazione EL costo EL personale compiuto dal CTU in primo grado. Il CTU di primo grado si sarebbe limitato, in violazione di quanto disposto dalla ELibera VI/45819, a formulare un calcolo a forfait, peraltro, nemmeno coerente con i presupposti matematici enunziati (17 dipendenti, IV livello EL contratto collettivo più oneroso). Il metodo utilizzato dal consulente tecnico di ufficio sarebbe erroneo privo di qualsiasi conteggio matematico, non verificabile in quanto non consentirebbe di verificare il metodo di calcolo ELl'indennità notturna per 16 dipendenti nonostante siano ammessi 17. In ogni caso non sarebbe ammessa qualsiasi forma di forfait. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Nullità ELla sentenza per assenza di motivazione, o per motivazione apparente, in ordine all'adesione da parte ELla Corte d'Appello di Brescia alla quantificazione EL costo EL personale compiuta dal CTU in primo grado. Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 13 La censura è ripetitiva di quella svolta con il secondo motivo sotto il profilo ELla mancanza o mera apparenza ELla motivazione sulla quantificazione EL costo EL personale. 3.1 I primi tre motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Deve premettersi che ELla complessa vicenda processuale residua solo la questione relativa al rimborso EL costo EL personale per la prestazione EL servizio di attività di soccorso e trasporto sanitario urgente regionale (cd autoambulanza 118), negli ambiti territoriali ELle due postazioni bresciane di Padenghe EL GA (BS) e di NG (BS), per gli anni 2007 e 2008. In sostanza la ricorrente, ribadita l'impossibilità di gestire il servizio con 17 dipendenti, chiede di riconoscere il costo EL personale in relazione al monte ore necessario per assicurare il servizio senza turni di riposo, ferie, malattia o formazione ed in ogni caso chiede di riconoscere le maggiorazioni per straordinari e indennità notturne e, con i motivi successivi, anche il cosiddetto super minimo per gli anni 2007 e 2008. Deve ancora premettersi che, come riconosciuto da entrambe le parti con la ELibera VI/45819, la Regione Lombardia ha inteso superare il sistema di determinazione dei costi a forfait, introducendo un sistema composto di preventivazione ex ante/rendicontazione ex post per controllare e limitare la spesa pubblica. Il Servizio è stato affidato (quale appalto pubblico di servizi) alla Cooperativa ricorrente dalla controricorrente (Azienda Ospedaliera Spedali civili di Brescia - oggi Azienda Socio-Sanitaria Spedali Civili di Brescia) – committente pubblica affidataria per Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 14 conto ELla Azienda Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) ed è finanziato da fondi EL Servizio Sanitario Regionale. La ricorrente lamenta in primo luogo l’erronea interpretazione ELla ELibera regionale VI/45819 EL 22/10/1999, EL relativo allegato 15/A, ELla normativa di riferimento ELle cooperative sociali l. n. 381/91 e l.r. n. 16/93, in merito al riconoscimento EL numero di dipendenti, il cui costo aziendale è rimborsabile. In particolare, ritiene erronea l’interpretazione operata dalla Corte d’Appello ELl’allegato 15/A che così recita: Per quanto concerne il personale dipendente ELl'Associazione, che deve essere assunto con regolare rapporto di lavoro escludendo la possibilità di qualsiasi altra forma di rapporto, sono riconosciuti i costi relativi alla retribuzione, agli oneri ed al TFR di competenza ELl'esercizio. Per ogni automezzo in servizio H 24 è ammesso un limite massimo di rimborso per 6 (sei) dipendenti autisti e/o soccorritori, per automezzi con equipaggio a 2 (due) componenti messi a disposizione dall'associazione. Secondo la ricorrente, accedendo all’interpretazione restrittiva ELla Corte d’Appello, il servizio non avrebbe potuto essere svolto correttamente dalla medesima cooperativa sociale. La censura, tuttavia, trascura di considerare che il rapporto giuridico tra committente e cooperativa è dettagliatamente regolato oltre che dalla ELibera ELla Giunta ELla Regione Lombardia (dgr) n. Vl/45819/1999 (e, in particolare dagli allegati 15 e 15A, che ne costituiscono parte integrante) dalle due convenzioni annuali sottoscritte tra le parti, per l'anno 2007 in data 11.7.2007 e, per l'anno 2008 in data 10.12.2008. Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 15 3.2 Un primo rilievo di inammissibilità ELle censure in esame riguarda la mancanza nel ricorso di qualsiasi riferimento alle convenzioni che regolano il suddetto rapporto contrattuale tra l’azienda ospedaliera e la cooperativa. L’azienda Ospedaliera nel proprio controricorso ha evidenziato come le convenzioni esecutive 2007 e 2008 sottoscritte tra le parti, abbiano fissato un importo contrattuale massimo preventivato ed espressamente concordato tra le parti di euro 760.000,00 per l'anno 2007 e di euro 1.090.000,00 per l'anno 2008. La dgr Vl/45819 ha previsto che tali importi possano essere eccezionalmente superati, non oltre la limitata misura EL 10 % e solo a condizione che, nel corso ELl'anno cui il preventivo si riferisce e prima che si determini il superamento ELla soglia fissata dal preventivo, pervenga alla Azienda Ospedaliera committente una comunicazionelrichiesta congruamente motivata ELl'affidatario EL servizio con la quale si rappresentano le circostanze imprevedibili che impongono lo scostamento e si chiede la rinegoziazione EL preventivo nei termini indicati. L’allegato 15/a cui fa riferimento la ricorrente ha ad oggetto lo schema di rendicontazione per il servizio e si fonda sulla ELibera regionale e sulle convenzioni attuative. Di queste ultime la ricorrente omette EL tutto ogni riferimento rendendo inammissibile sotto tale profilo le censure sollevate. Infatti, il vizio di violazione di legge è inammissibile perché la ELibera regionale richiamata è atto amministrativo la cui eventuale violazione non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo ELla violazione di legge, in quanto non contiene norme di diritto. Come evidenziato dal P.G., infatti, la ELibera regionale in Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 16 questione, che regola il rapporto giuridico fra amministrazione committente e cooperativa appaltatrice EL servizio in questione, è un atto amministrativo sicuramente non normativo, poiché non è rivolto ad una generalità indistinta di consociati, ma ad una categoria determinata a priori e non ha capacità innovativa, poiché non è volto ad integrare una disciplina di rango primario. Anche la censura di violazione ELla legge n.381/91 «Disciplina ELle cooperative sociali» e ELla l.r. n. 16/93 è inammissibile, trattandosi di una doglianza EL tutto generica e non riferita a singole e specifiche norme. Infatti, le suddette leggi sono richiamate senza alcuna indicazione specifica, salvo il richiamo che la stessa ELibera regionale fa alla determinazione dei corrispettivi sulla base di parametri oggettivi di costo. In sostanza, il richiamo alle suddette leggi è svolto da parte ELla ricorrente al solo fine di addivenire ad un’interpretazione ELla ELibera regionale e EL suddetto allegato 15/A nel senso che i costi sostenuti per il personale dalla cooperativa devono essere integralmente rimborsati. Risulta evidente che una siffatta interpretazione non è in alcun modo plausibile, perché necessariamente nel rapporto tra committente e affidatario devono essere preventivamente regolati i termini di erogazione EL servizio e i relativi costi, tenuto conto peraltro che il passaggio da un corrispettivo a forfait ad uno a rimborso era dettato proprio dall’esigenza di contenere la spesa. Sotto questo profilo deve condividersi quanto osservato dal P.G. nelle sue conclusioni circa il fatto che: “L'interpretazione ELl'atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell'accertamento ELla volontà ELla P.A., è riservata al giudice di Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 17 merito e soggiace alle regole dettate per l'interpretazione dei contratti, sia pure con qualche adattamento, soprattutto in considerazione EL carattere unilaterale ELlo stesso (cfr. Cass., Sez. U, 25.07.2019, n. 20181; Cass., Sez. L, 23.07.2010, n. 17367)” ( Cfr da ultimo Cass. civ. n° 15367/24). L’interpretazione EL contratto - come pure l’interpretazione ELl’atto amministrativo - traducendosi in una operazione di accertamento ELla volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione ELle regole ermeneutiche, ai sensi ELl'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi EL novello art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. L. 04.04.2022, n. 10745). Nessuna ELle censure, però, può risolversi in una critica EL risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione. In particolare, ai fini ELla censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione EL modo e ELle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonché, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza EL ricorso, con la trascrizione EL testo integrale ELla regolamentazione pattizia EL rapporto o ELla parte in contestazione, ancorché la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione EL diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire. Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 18 La denuncia EL vizio di motivazione dev'essere invece effettuata mediante la precisa indicazione ELle lacune argomentative, ovvero ELle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità EL fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (cfr. Cass. 22.02.2007, n. 4178; Cass., Sez. 2, 03/09/2010, n. 19044)” (Cass. civ. n°15367/24). Dunque richiamati i normali canoni ermeneutici e i limiti EL sindacato di legittimità rispetto all’attività interpretativa effettuata dal giudice di merito, quella svolta dalla Corte d’Appello di Brescia risulta EL tutto plausibile e perfettamente coerente con il complessivo quadro normativo di riferimento in relazione all’affidamento EL servizio alle Cooperative Sociali come evidenziato nella stessa ELibera regionale dove si fa riferimento alla perfetta compatibilità EL sistema a rimborso con quanto previsto dalla l.r. n. 16/93 laddove, all'art.10, (determinazione dei corrispettivi) viene previsto che «per la fornitura di beni e servizi ..... i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo» o schema tipo di convenzione. Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 19 La Corte d'appello di Brescia, dunque, ha ampiamente motivato le ragioni per le quali la ELibera regionale per la parte sopra riportata ammetteva l'esborso nella misura ivi indicata e le censure svolte si limitano a proporre un’interpretazione ELl’atto alternativa e più favorevole alla ricorrente, senza riportare il contenuto ELle convenzioni, senza indicare i canoni interpretativi violati e senza individuare le norme specifiche che la Corte avrebbe violato se non mediante un generico riferimento alle l.n. 381/91 e l.r. 16/93. Viceversa, come si è detto, l’interpretazione fornita dalla Corte è EL tutto plausibile in relazione all’accertamento EL numero dei dipendenti i cui costi sarebbero rimborsabili, alla luce EL tenore letterale ELle espressioni usate e ELlo scopo ELla ELibera di contenere la spesa pubblica, incompatibili con la tesi ELla Cooperativa ELla rimborsabilità di tutti i costi effettivamente sostenuti e documentati e considerato che il rapporto ELla committente con l’appaltatrice resta distinto da quello di quest’ultima con i lavoratori subordinati e volontari, che solo il datore di lavoro è tenuto a tutelare. Pertanto, la circostanza che la cooperativa EMS, anziché il numero massimo ammissibile di 17, avesse 29 dipendenti oltre a 6 prestatori d'opera occasionale non può rilevare né in sede di rendicontazione amministrativa né tanto meno in sede di accertamento giudiziale EL quantum debeatur. In definitiva le censure proposte con i motivi in esame sono inammissibili, poiché in primo luogo la ricorrente contesta la violazione di una norma di diritto con riferimento ad un atto amministrativo che non ha natura normativa e non riporta il contenuto ELle convenzioni e non deduce alcuna violazione di Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 20 norme di interpretazione negoziale ma pone in discussione solo il criterio a forfait adottato dal consulente. Quanto al vizio di assenza di motivazione, o motivazione apparente la censura proposta è altrettanto inammissibile. Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma ELl’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte ELla cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza ELla motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo ELla sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza EL semplice difetto di "sufficienza" ELla motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014); - nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la Corte d’Appello ha sufficientemente motivato in relazione al costo EL personale determinato sulla scorta EL riferimento letterale ELla ELibera al 4° EL contratto commercio, commisurato a 16 dipendenti/soccorritori, oltre al dipendente con mansioni amministrative, per un totale di € 572.781,68. Peraltro, la Corte ha riconosciuto in favore ELla Cooperativa la maggiore somma già ammessa dall’Azienda pari a € 595.000,00, (vedi pagg. 28-30)., nonostante la maggiore somma richiesta dalla Cooperativa con criterio forfettario non potesse giustificarsi in quanto comprendente Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 21 indennità non contemplate dalla convenzione e nonostante le risultanze ELle buste paga non conducessero a diversamente quantificare la somma rimborsabile. Deve condividersi anche in questo caso il rilievo EL P.G. secondo cui la Corte d’Appello ha anche sottolineato che l’invocata quantificazione EL costo dei lavoratori con riferimento alle ore di presenza non era conciliabile con le disposizioni contenute nell’allegato 15/A, “nel quale vengono forniti i criteri applicabili in sede di definizione EL costo EL personale, facendo riferimento agli oneri necessari per retribuzione, oneri e tfr” ( Cfr pagg 26 e 27) e che la motivazione è esistente e non apparente, rientra nel cd. minimo costituzionale e la censura si risolve in un’inammissibile richiesta di un nuovo apprezzamento dei fatti di causa. Quanto al metodo utilizzato dal consulente tecnico di ufficio la censura è inammissibile per le medesime ragioni fin qui esposte. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esame ELle buste paga dei lavoratori di EMS e conseguente omesso esame circa il superminimo ivi contenuto, nonché contraddittoria interpretazione ELla sentenza di primo grado, quale fatto decisivo per il giudizio. Parte ricorrente, che aveva lamentato l’omessa ricognizione e valutazione ELle buste paga da parte EL giudice di prime cure, contesta l'insufficiente motivazione con la quale la Corte d'Appello che, diversamente dal Tribunale, ha dato atto di aver valutato le buste paga, ha considerato tali documenti inidonei a diversamente qualificare la somma rimborsabile. 4.1 Il quarto motivo è inammissibile. Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 22 Ricorre un’ipotesi di doppia conforme che rende inammissibile il motivo di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Infatti, ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi ELl'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità ELla censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto ELla causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7724 EL 09/03/2022, Rv. 664193 - 01) Nella specie la Corte d’Appello pur dando atto ELla presenza ELle buste paga ha comunque condiviso la motivazione EL Tribunale che, EN alla ricostruzione peritale, aveva escluso indennità non ricomprese nella convenzione (anche a titolo di superminimo) ritenendole non coerenti con la disciplina regionale di riferimento. Infatti, la Corte ha esaminato le buste paga e ha affermato che anche la loro produzione non avrebbe potuto condurre ad un conteggio diverso da quello effettuato dal CTU, poiché non avrebbero potuto essere rimborsate le indennità ivi riconosciute ai lavoratori, come oneri aggiuntivi, lavoro straordinario e superminimo, non ricomprese nella convenzione. E, d'altronde, né gli oneri aggiuntivi, come il lavoro straordinario né il superminimo corrisposto ai dipendenti (come enunciati e richiesti a p. 20 ELl'atto Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 23 di appello e riassunti nel prospetto prodotto sub doc. 8), non sarebbero mai stati riconoscibili in ossequio al letterale enunciato ELla ELibera regionale. In ogni caso, come evidenziato dal P.G. le buste paga sono state esaminate e, dunque, anche sotto questo profilo il motivo è inammissibile. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Errore, violazione e falsa applicazione ELla ELibera regionale VI/45819 EL 22.10.1999, EL CCNL EL Commercio applicato, ELl'art 36 Cost. e ELl'art 2099 c.c., in merito al riconoscimento EL superminimo. La censura attiene alla interpretazione EL CCNL e ELla ELibera in ordine alla retribuzione da intendersi come omnicomprensiva. Si chiede pertanto di considerare integralmente le spese per il personale o comunque di calcolare il costo integrale dei 17 dipendenti su 24 ore e con tutte le voci. 5.1 Il quinto motivo è inammissibile per le medesime ragioni già sopra esposte. Parte ricorrente contesta, alla stregua di una violazione di norma di diritto, l’interpretazione, non implausibile, di un atto amministrativo non normativo, senza specificare i canoni interpretativi violati. In secondo luogo, critica l’interpretazione ELla ELibera sulla scorta ELle previsioni EL contratto collettivo di lavoro EL commercio, tardivamente prodotto e non esaminabile dalla Corte per quanto sopra detto (vedi punto 1.2). Come evidenziato dal P.G. peraltro, il richiamo all’art. 36 Cost. e all’art. 2099 cc è inconferente, poiché la ELibera in questione regola i rapporti fra la committente e l’appaltatrice e non i rapporti fra questa ed i suoi dipendenti o collaboratori e le norme in Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 24 questione trovano applicazione solo nell’ambito di tali rapporti, mentre il rapporto oggetto EL presente giudizio ben può prescinderne, perché ha ad oggetto non una prestazione lavorativa, ma quella di un servizio, a fronte di un corrispettivo, quantificato secondo criteri stabiliti dalle parti e da calcolarsi a seguito di una procedura di rendicontazione amministrativa. 6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: Nullità ELla sentenza per assenza di motivazione, o per motivazione apparente, in ordine al rigetto ELla tesi ELl'appellante relativa al riconoscimento EL costo orario superiore a quello ammesso da ASST. La Corte d'Appello, avrebbe omesso di motivare, ovvero avrebbe formulato una motivazione apparente, solo formale e sostanzialmente incomprensibile, a fondamento EL rigetto ELla proposta formulata da EMS, in giudizio, di ottenere una determinazione forfettaria EL costo EL personale nella misura di euro 44.000,00 annui per dipendente, in luogo dei 35.000,00 euro annui riconosciuti dal CTU e condivisi dai Giudici EL primo e EL secondo grado. 7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: Contraddizione ELla motivazione tesa all’esclusione ELla CTU contabile e conseguente omessa rideterminazione EL rimborso per il costo EL personale, quale fatto decisivo per il giudizio ai sensi ELl'art. 360 n. 5) c.p.c. 7.1 Il sesto e il settimo motivo di ricorso, che stante la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Entrambe le censure sono proposte come vizio di motivazione. Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 25 Si è già detto che dopo la riforma ELl’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte ELla cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza ELla motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo ELla sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza EL semplice difetto di "sufficienza" ELla motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014). Con riferimento alla censura in esame, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la Corte d’Appello ha sufficientemente motivato circa il criterio di determinazione EL costo EL personale sulla scorta EL riferimento letterale ELla ELibera al 4° EL contratto commercio, commisurato a 16 dipendenti/soccorritori, oltre al dipendente con mansioni amministrative, per un totale di € 572.781,68. D’altra parte, la richiesta di una quantificazione forfettaria oltre ad essere in contraddizione con quanto dedotto con i motivi precedenti non può ricomprendere indennità non contemplate dalla convenzione. Infine, si è già evidenziato che la Corte ha riconosciuto, in favore ELla Cooperativa la maggiore somma già ammessa dall’Azienda pari a € 595.000,00, (vedi pagg. 28-30). La Corte ha anche sottolineato che l’invocata quantificazione EL costo dei lavoratori con riferimento alle ore di presenza non è conciliabile con le disposizioni contenute nell’allegato 15/A, “nel quale Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 26 vengono forniti i criteri applicabili in sede di definizione EL costo EL personale, facendo riferimento agli oneri necessari per retribuzione, oneri e tfr” ( Cfr pagg 26 e 27). Anche in questo caso, pertanto, la motivazione è esistente e non apparente, rientra nel cd. minimo costituzionale e la censura si risolve in un’inammissibile richiesta di un nuovo apprezzamento dei fatti di causa. Infine, con specifico riferimento al settimo motivo, oltre alle ragioni di inammissibilità EL vizio di motivazione contraddittoria deve rilevarsi che è inammissibile la censura di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per le medesime ragioni già evidenziate con riferimento ai motivi precedenti dato che la sentenza ELla Corte d’Appello è EL tutto conforme a quella di primo grado (c.d. “doppia conforme”). Peraltro, devono ancora una volta richiamarsi le condivisibili conclusioni EL P.G. che ha evidenziato come rientri nel potere discrezionale EL giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione EL consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso ELle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità ELl'indagine richiesta” ( Cfr Cass. civ. n° 21525/19, n° 22799/17). Nel caso in esame si evince dal complesso ELla motivazione che la Corte ha ritenuto superflua la CTU, anche se ha rilevato la presenza in atti ELle buste paga, perché il loro esame non avrebbe portato ad una quantificazione diversa da quella effettuata dal CTU, stante la presenza di voci non dovute. Ric. 2019 n. 18321 sez. S2 - ud. 23/05/2025 27 8. L'ottavo motivo di ricorso rubricato rideterminazione ELle spese di lite è inammissibile in quanto presuppone l’accoglimento dei motivi precedenti. 9. Il ricorso è rigettato. 10. Le spese EL giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 11. Ai sensi ELl’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto ELla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte ELla ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma EL comma 1-bis ELlo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento ELle spese EL giudizio di legittimità nei confronti ELla parte controricorrente che liquida in euro 6500, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi ELl’art. 13, co. 1 quater, EL d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte ELla ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma EL comma 1-bis ELlo stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio ELla 2^ Sezione