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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/10/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G.242/2025
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
AL AM, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del
21.10.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 242/2025
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. D'AMBROSIO ALESSANDRO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. INCLETOLLI FLAVIA CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.01.2025 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' dinnanzi al Tribunale di Cassino, chiedendo l'accoglimento CP_1 delle seguenti conclusioni: “piaccia al Tribunale adito, per i motivi di cui alla premessa, - accertare e/o dichiarare il diritto del ricorrente alla prestazione di disoccupazione NASpI in conseguenza delle dimissioni rassegnate il 29/10/2024 di cui alla domanda del
29/10/2024 prot. N. 9069000045705 (2024/943116) e, per l'effetto, - dichiarare illegittima la delibera n. 246552 del 11/12/2024 Sede Provinciale di Frosinone;
- condannare CP_1
l' a corrispondere al ricorrente la relativa indennità, con la decorrenza e per la durata di CP_1 legge, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
- condannare l' CP_1 all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio da corrispondersi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A fondamento della domanda ha dedotto di avere presentato in data 29.10.2024 domanda amministrativa per la percezione della NASPI, domanda rigettata dall'Istituto che non ha riconosciuto nelle dimissioni volontarie presentate dal ricorrente per giusta causa, dovute al trasferimento della sede di lavoro oltre i 50Km, uno stato di disoccupazione involontario.
Instaurato il contraddittorio l' si è costituito in giudizio, ha contestato la domanda e CP_1 ne ha chiesto il rigetto argomentando che “non è sufficiente, ai fini del diritto alla prestazione NASPI che il lavoratore rifiuti il trasferimento ad una sede distante più di 50 KM, ma è necessario che venga fornita anche la prova che il provvedimento di trasferimento del datore di lavoro non sia sorretto dalle “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall'art.2103 c.c. e che il lavoratore impugni o dichiari di voler agire in giudizio avverso il comportamento illecito del datore di lavoro.”
La causa di natura documentale è stata decisa a seguito della riserva assunta all'udienza del 21.10.2025 fissata ex art 127 ter cpc.
La prestazione oggetto di causa, la NASPI, è una prestazione economica istituita dal D.Lgs
n. 22/2015 che ha sostituito i precedenti sostegni contro la disoccupazione. Della prestazione possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli.
Ai sensi dell'art 3 comma 1 D.Lgs 22/2015 presupposti per la NASPI sono: la perdita involontaria dell'occupazione; un requisito contributivo,13 settimane di contribuzione;
un requisito lavorativo, 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi precedenti la perdita dell'occupazione.
In merito alla “involontarietà dello stato di disoccupazione” la NASPI è riconosciuta anche quando non derivi da un atto unilaterale del datore di lavoro.
La Naspi è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa;
nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuto nell'ambito della procedura di cui all'art 7 legge 25.07.66 n. 604, come modificato dall'art
1, comma 40, legge 92 del 2012; nell'ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art 6 d.l.23/2015; qualora intervenga a seguito di rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con mezzi di trasporto pubblici. Su tale ultima ipotesi, la scelta del lavoratore ben può ritenersi indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento presso altra sede dell'azienda, distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in oltre
80 minuti con i mezzi pubblici. Quindi, in tale caso si può riconoscere l'indennità di disoccupazione.
Nel caso in esame è stato provato documentalmente che parte ricorrente si è dimesso per giusta causa a seguito del trasferimento della sede di lavoro dalla provincia di Cassino alla provincia di Modena, quindi al oltre 50 Km con un tempo di percorrenza di oltre 80 minuti con i mezzi pubblici;
ne deriva che lo stato di disoccupazione del ricorrente è stato
“involontario” e che lo stesso ha diritto alla NASPI.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità mensile di disoccupazione denominata NASPI richiesta con domanda amministrativa del 29.10.2024 e, per l'effetto, condanna dell' al pagamento dei ratei oltre interessi e rivalutazione dalle singole CP_1 scadenze al soddisfo;
c) pone a carico di parte convenuta le spese di lite, liquidate a favore dell'attrice in
€.1.600,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Cassino 23.10.2025
Il Giudice Onorario
AL AM
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G.242/2025
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
AL AM, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del
21.10.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 242/2025
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. D'AMBROSIO ALESSANDRO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. INCLETOLLI FLAVIA CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.01.2025 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' dinnanzi al Tribunale di Cassino, chiedendo l'accoglimento CP_1 delle seguenti conclusioni: “piaccia al Tribunale adito, per i motivi di cui alla premessa, - accertare e/o dichiarare il diritto del ricorrente alla prestazione di disoccupazione NASpI in conseguenza delle dimissioni rassegnate il 29/10/2024 di cui alla domanda del
29/10/2024 prot. N. 9069000045705 (2024/943116) e, per l'effetto, - dichiarare illegittima la delibera n. 246552 del 11/12/2024 Sede Provinciale di Frosinone;
- condannare CP_1
l' a corrispondere al ricorrente la relativa indennità, con la decorrenza e per la durata di CP_1 legge, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
- condannare l' CP_1 all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio da corrispondersi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A fondamento della domanda ha dedotto di avere presentato in data 29.10.2024 domanda amministrativa per la percezione della NASPI, domanda rigettata dall'Istituto che non ha riconosciuto nelle dimissioni volontarie presentate dal ricorrente per giusta causa, dovute al trasferimento della sede di lavoro oltre i 50Km, uno stato di disoccupazione involontario.
Instaurato il contraddittorio l' si è costituito in giudizio, ha contestato la domanda e CP_1 ne ha chiesto il rigetto argomentando che “non è sufficiente, ai fini del diritto alla prestazione NASPI che il lavoratore rifiuti il trasferimento ad una sede distante più di 50 KM, ma è necessario che venga fornita anche la prova che il provvedimento di trasferimento del datore di lavoro non sia sorretto dalle “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall'art.2103 c.c. e che il lavoratore impugni o dichiari di voler agire in giudizio avverso il comportamento illecito del datore di lavoro.”
La causa di natura documentale è stata decisa a seguito della riserva assunta all'udienza del 21.10.2025 fissata ex art 127 ter cpc.
La prestazione oggetto di causa, la NASPI, è una prestazione economica istituita dal D.Lgs
n. 22/2015 che ha sostituito i precedenti sostegni contro la disoccupazione. Della prestazione possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli.
Ai sensi dell'art 3 comma 1 D.Lgs 22/2015 presupposti per la NASPI sono: la perdita involontaria dell'occupazione; un requisito contributivo,13 settimane di contribuzione;
un requisito lavorativo, 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi precedenti la perdita dell'occupazione.
In merito alla “involontarietà dello stato di disoccupazione” la NASPI è riconosciuta anche quando non derivi da un atto unilaterale del datore di lavoro.
La Naspi è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa;
nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuto nell'ambito della procedura di cui all'art 7 legge 25.07.66 n. 604, come modificato dall'art
1, comma 40, legge 92 del 2012; nell'ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art 6 d.l.23/2015; qualora intervenga a seguito di rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con mezzi di trasporto pubblici. Su tale ultima ipotesi, la scelta del lavoratore ben può ritenersi indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento presso altra sede dell'azienda, distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in oltre
80 minuti con i mezzi pubblici. Quindi, in tale caso si può riconoscere l'indennità di disoccupazione.
Nel caso in esame è stato provato documentalmente che parte ricorrente si è dimesso per giusta causa a seguito del trasferimento della sede di lavoro dalla provincia di Cassino alla provincia di Modena, quindi al oltre 50 Km con un tempo di percorrenza di oltre 80 minuti con i mezzi pubblici;
ne deriva che lo stato di disoccupazione del ricorrente è stato
“involontario” e che lo stesso ha diritto alla NASPI.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità mensile di disoccupazione denominata NASPI richiesta con domanda amministrativa del 29.10.2024 e, per l'effetto, condanna dell' al pagamento dei ratei oltre interessi e rivalutazione dalle singole CP_1 scadenze al soddisfo;
c) pone a carico di parte convenuta le spese di lite, liquidate a favore dell'attrice in
€.1.600,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Cassino 23.10.2025
Il Giudice Onorario
AL AM