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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 141/2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'avv. Giuliana Parte_1
Alati.
ATTORE
CONTRO
, con ditta alla sede legale in Siano alla via Controparte_1
Vittoria n. 21 e domicilio in Siano alla via Torrello n. 7.
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Controversia di lavoro.
Acquisita documentazione ed escussi i testi ammessi, all'odierna udienza, previa discussione orale del procuratore costituito che ha concluso chiedendo decisione equitativa rinunciando ad una parte della domanda, la causa é stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di parte convenuta e darsi atto che la parte ricorrente ha all'ultima udienza parzialmente rinunciato alla domanda, limitandola al solo TFR ed agli accessori relativi alle ultime tre mensilità.
In tali limiti la domanda deve essere accolta secondo equità.
Invero il ricorrente ha dimostrato mediante la documentazione prodotta e le testimonianze acquisite agli atti le circostanze dedotte in ricorso in ordine al periodo, all'orario ed alle mansioni svolte nel rapporto di lavoro, nonché circa l'inadempimento dei crediti vantati.
Corretti appaiono prima facie i conteggi allegati al ricorso e conformi alla disciplina collettiva presa a riferimento.
Ciò detto questo Giudice condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di cui al dispositivo, oltre agli accessori da calcolarsi come per legge, ma dalla data del deposito del ricorso in considerazione della natura equitativa della condanna, nonché alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo della presente sentenza, clausolata per effetto di legge.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede:
condanna parte convenuta in via equitativa al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 3.291,97 (di cui euro 300 a titolo di accessori di
13^ e ferie sulle tre ultime mensilità percepite ed euro 2.291,97 per TFR) oltre agli accessori legali dalla data del deposito del ricorso, nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte e liquidate, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario, in complessivi euro 1.100,00, oltre
I.V.A., C.P.A., rimborso forfettario e spese borsuali. La presente sentenza é esecutiva "ope legis".
Nocera Inferiore, li 29.1.2025 IL GIUDICE d. L. (Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'avv. Giuliana Parte_1
Alati.
ATTORE
CONTRO
, con ditta alla sede legale in Siano alla via Controparte_1
Vittoria n. 21 e domicilio in Siano alla via Torrello n. 7.
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Controversia di lavoro.
Acquisita documentazione ed escussi i testi ammessi, all'odierna udienza, previa discussione orale del procuratore costituito che ha concluso chiedendo decisione equitativa rinunciando ad una parte della domanda, la causa é stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di parte convenuta e darsi atto che la parte ricorrente ha all'ultima udienza parzialmente rinunciato alla domanda, limitandola al solo TFR ed agli accessori relativi alle ultime tre mensilità.
In tali limiti la domanda deve essere accolta secondo equità.
Invero il ricorrente ha dimostrato mediante la documentazione prodotta e le testimonianze acquisite agli atti le circostanze dedotte in ricorso in ordine al periodo, all'orario ed alle mansioni svolte nel rapporto di lavoro, nonché circa l'inadempimento dei crediti vantati.
Corretti appaiono prima facie i conteggi allegati al ricorso e conformi alla disciplina collettiva presa a riferimento.
Ciò detto questo Giudice condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di cui al dispositivo, oltre agli accessori da calcolarsi come per legge, ma dalla data del deposito del ricorso in considerazione della natura equitativa della condanna, nonché alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo della presente sentenza, clausolata per effetto di legge.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede:
condanna parte convenuta in via equitativa al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 3.291,97 (di cui euro 300 a titolo di accessori di
13^ e ferie sulle tre ultime mensilità percepite ed euro 2.291,97 per TFR) oltre agli accessori legali dalla data del deposito del ricorso, nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte e liquidate, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario, in complessivi euro 1.100,00, oltre
I.V.A., C.P.A., rimborso forfettario e spese borsuali. La presente sentenza é esecutiva "ope legis".
Nocera Inferiore, li 29.1.2025 IL GIUDICE d. L. (Dott. Carlo Mancuso)