Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 4749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4749 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
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n. rg25230 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25230 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
[...]
rappresentata e difesa, giusta Persona_1
procura in atti, dall'avv. CERCHIA CLAUDIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Garibaldi, 326
RICORRENTE
E rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1
in atti, dall'avv. DI VICINO ANNA IDA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Parmenide n. 19,
RESISTENTE
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con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/11/2024 Persona_1
, premesso di aver intrattenuto una relazione con il sig.
[...]
e che dalla loro unione nasceva la minore Controparte_1
il 09.11.2016, chiedeva disciplinarsi i rapporti padre-figlia Per_2
prevedendosi:
“− la minore è affidata alle cure di entrambi i genitori, i Persona_3
quali eserciteranno la potestà genitoriale congiuntamente in regime di affido condiviso;
− la minore resta ad avere la residenza privilegiata presso la madre dichiarata collocataria;
− Al resistente è riconosciuto il diritto / dovere di vedere la Controparte_1
figlia almeno per due pomeriggi alla settimana prelevandola da scuola e riaccompagnandola a casa della madre entro le ore 19 dello stesso giorno, nonché il diritto / dovere di tenere con se la figlia per due fine settimana al mese, dalle ore 11 del sabato alle ore 19 della domenica successiva, nonché il diritto di trascorrere con lui il giorno del suo compleanno ad anni alterni e sempre il proprio compleanno e la festa del papà.
− In caso di impossibilità da parte del padre di vedere la figlia durante la settimana per inconciliabilità con i propri impegni lavorativi, è fatto dovere del padre tenere con sé la figlia dal venerdì alla domenica, per fine settimana
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alternati, prelevandola da scuola il venerdì e riaccompagnandola a casa della madre entro le ore 19 della domenica successiva.
− Per il periodo estivo è riconosciuto il diritto/dovere del padre di tenere con sé il figlio per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo ricompreso tra luglio ed agosto, in date da concordare tra i genitori preventivamente entro e non oltre il giorno 31 maggio di ogni anno;
− Potrà, la minore, trascorrere alternativamente con il padre o con la madre i giorni 24 e 25 dicembre, ed allo stesso modo il 31 dicembre ed il 1° gennaio di ciascun anno, nonché, il giorno di Pasqua ed il giorno di lunedì in Albis, ed il compleanno e l'onomastico della minore stessa;
− Quanto al mantenimento della minore è disposto che il Sig. CP_1
debba partecipare al mantenimento della figlia per €. 300,00 mensili
[...]
oltre all'assegnazione dell'intero importo dell'assegno unico per la figlia a carico alla genitrice collocata-ria, come già concordato dalle parti finora, e ciò valga per qual siasi altro beneficio assistenziale che l'INPS o altro Ente di gestione dovesse riconoscere in favore della figlia a carico del genitore effettivamente collocatario, oltre al 50% delle spese me-diche, scolastiche e ludico-sportive, ove concordate e documentate, ed ogni altra spesa prevista dal protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separa-zione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 cc del Tribunale di Napoli tutt'ora in vigore.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis ss c.p.c.
Si costituiva con memoria di costituzione il resistente, il quale non si opponeva al regime dell'affido condiviso ma contestava il quantum dell'assegno di mantenimento per la minore, concludendo:
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“1. Disporre l'affido condiviso di con collocazione prevalente della Per_2
minore presso la residenza materna in Napoli alla via Stadera n.80, con regolamentazione delle visite della bambina al padre per due week end al mese come da calendario innanzi indicato ed in essere tra le parti.
2. Definire l'assegno a titolo di contributo per il mantenimento della minore nella somma non superiore ad euro 300,00 comprensivo dell'assegno unico universale, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate trai genitori.
3. Condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio anche considerando la manifestata disponibilità ad un accordo bonario rappresentata dal sig. Controparte_1
4. Emettere ogni altro opportuno provvedimento che si reputi necessario nell'interesse della minore . Per_2
All'udienza di prima comparizione, il GI sentite le parti, formulava proposta conciliativa della controversia ai sensi dell'art. 473 bis 21
c.p.c. alle quale le parti dichiaravano di aderire.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. esprimeva parere favorevole in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti.
Pertanto, le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“- affido condiviso della minore nata il [...] con residenza Per_2
privilegiata presso la madre con previsione del diritto del padre di tenerla con sé due fine settimana al mese dal venerdì alle ore 18.30 alla domenica alle ore
19.00 con prelievo della minore a carico del padre presso l'abitazione materna o presso il catechismo, salvo diverso accordo tra le parti;
la figlia trascorrerà con il
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padre 15 giorni anche non continuativi durante il periodo estivo (luglio o agosto) da concordarsi col coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno nonché con la regola dell'alternanza il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, Pasqua o il lunedì in Albis;
la minore starà con il padre il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa della papà, mentre starà con la madre il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa della mamma;
il compleanno della minore verrà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori in caso di disaccordo varrà la regola dell'alternanza;
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra Controparte_1
l'importo mensile versato di € 250,00 Persona_1
(duecentocinquanta/00) per il mantenimento della figlia, tale importo sarà maggiorato ogni anno, in base alle variazioni Istat;
- Inoltre, resta onerato a provvedere al 50% Controparte_1
delle eventuali spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA;
- l'assegno unico verrà percepito per intero dalla sig.ra ; Persona_1
- rinuncia delle parti reciproca ad ogni altra domanda formulata.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
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Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sul ricorso, così provvede:
• disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordi di cui in parte motiva;
• compensa le spese;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria ROSETTI
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