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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 4303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4303 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 11520 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CARLOZZO GIULIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. Rizzo Adriana Giovanna) Controparte_1
(Avv. Laura Romano ) Controparte_2
resistente
All'udienza del 14.10.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa interamente tra le parti in causa le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Premesso che, con ricorso del 8.11.2023, la parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620239013251268000,
dell'1.6.2023 notificata in data 30.8.2023, riguardante crediti portati nella CP_3
cartella 29620090006216284000 dell'importo di € euro 9.866,29 relativo a contributi IVS per l'anno 2004, chiedendo al Tribunale di disporne l'annullamento per intervenuta prescrizione del credito sotteso ex art. lo 3 comma
9 della l. 335/1995;
- premesso che le resistenti, regolarmente citate, si costituivano chiedendo il rigetto del ricorso, eccependone l'inammissibilità e l'infondatezza;
- considerato che nel corso del giudizio la causa veniva rinviata su richiesta del ricorrente per consentirgli di depositare un rinvio per formalizzare la rinuncia all'azione. Indi, il procuratore di parte ricorrente depositava il 2.09.2025
“Rinuncia all'azione” sottoscritta dal ricorrente e nelle note autorizzate depositate in pari data insisteva nella chiesta rinuncia con la compensazione tra le parti delle spese di lite;
- considerato che, all'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente ha reiterato la rinuncia all'azione come da atto di rinuncia già depositato, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese di lite. Il procuratore di e di prendevano atto della rinuncia e si CP_3 CP_4
associavano alla richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
-ritenuto che la rinuncia all'azione, essendo un atto di disposizione del diritto comporta la cessazione della materia del contendere in quanto fa venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del processo. La rinuncia all'azione,
integrando, come detto, un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato,
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree (in tal senso
Cass.n. 18255 del 10/09/2004);
-ritenuto quanto alle le spese giudiziali, che le stesse, vanno compensate come da concorde richiesta delle parti;
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 14/10/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 11520 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CARLOZZO GIULIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. Rizzo Adriana Giovanna) Controparte_1
(Avv. Laura Romano ) Controparte_2
resistente
All'udienza del 14.10.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa interamente tra le parti in causa le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Premesso che, con ricorso del 8.11.2023, la parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620239013251268000,
dell'1.6.2023 notificata in data 30.8.2023, riguardante crediti portati nella CP_3
cartella 29620090006216284000 dell'importo di € euro 9.866,29 relativo a contributi IVS per l'anno 2004, chiedendo al Tribunale di disporne l'annullamento per intervenuta prescrizione del credito sotteso ex art. lo 3 comma
9 della l. 335/1995;
- premesso che le resistenti, regolarmente citate, si costituivano chiedendo il rigetto del ricorso, eccependone l'inammissibilità e l'infondatezza;
- considerato che nel corso del giudizio la causa veniva rinviata su richiesta del ricorrente per consentirgli di depositare un rinvio per formalizzare la rinuncia all'azione. Indi, il procuratore di parte ricorrente depositava il 2.09.2025
“Rinuncia all'azione” sottoscritta dal ricorrente e nelle note autorizzate depositate in pari data insisteva nella chiesta rinuncia con la compensazione tra le parti delle spese di lite;
- considerato che, all'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente ha reiterato la rinuncia all'azione come da atto di rinuncia già depositato, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese di lite. Il procuratore di e di prendevano atto della rinuncia e si CP_3 CP_4
associavano alla richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
-ritenuto che la rinuncia all'azione, essendo un atto di disposizione del diritto comporta la cessazione della materia del contendere in quanto fa venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del processo. La rinuncia all'azione,
integrando, come detto, un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato,
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree (in tal senso
Cass.n. 18255 del 10/09/2004);
-ritenuto quanto alle le spese giudiziali, che le stesse, vanno compensate come da concorde richiesta delle parti;
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 14/10/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro