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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/12/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, in applicazione straordinaria all'intestato Tribunale ex art. 23 bis D.L. n. 19/2024 conv. in L. n. 56/2024, sulle conclusioni prese all'udienza del 23.12.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1480/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Ruocco,
- ricorrente -
contro
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 della sua Procuratrice , rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Parte_2
Mannocchi,
- resistente -
Conclusioni
Per il ricorrente:
«a) (…) accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB. b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario».
Per la resistente:
«Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettate eventuali richieste di conversione del rito o di concessione di termini istruttori: - in via preliminare:
1 rigettare tutte le domande avversarie in ragione delle eccepite carenze e contraddizioni assertive, oltre che per carenza d'interesse ad agire;
- in via principale di merito: respingere in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande formulate da parte ricorrente o dal suo legale nei confronti di
[...]
con vittoria di spese e compenso di causa». Controparte_1
Fatto e svolgimento del processo
1. – Il ricorrente ha dedotto di avere concluso con la resistente due distinti contratti, ed, in particolare, (i) un finanziamento con rimborso rateale finalizzato all'acquisto di un'automobile e, (ii) contestualmente a questo, un'apertura di credito “revolving” con carta, a suo dire priva di valida pattuizione scritta di interessi e di indicazione del TAEG, nonché promossa da soggetto non abilitato.
Egli, in allegato al ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha prodotto copia del modulo di richiesta di finanziamento predisposto da Consum.it S.p.A. in data 26.6.2007 presso il convenzionato inerente all'acquisto di un CP_2 autoveicolo. Detto modulo reca l'indicazione di 60 rate da € 282,00, TAN 9,00%, TAEG 10,09%, totale finanziato € 13.582,80 (comprensivo di spese istruttoria e premio assicurativo), ed è sottoscritto dal cliente nonché dal rivenditore;
è in esso presente una clausola secondo cui la società potrà concedere all'intestatario una linea di credito utilizzabile mediante carta, “la cui eventuale concessione sarà comunicata per iscritto”. È inoltre agli atti anche la comunicazione di accoglimento della richiesta di finanziamento di cui sopra (“Comunicazione Cliente”) del 27.6.2007, con riepilogo delle medesime condizioni economiche (TAN/TAEG, numero rate, spese) afferenti al relativo rapporto. Inoltre, sono stati prodotti alcuni estratti (privi di sottoscrizioni e dunque non aventi il crisma del documento) apparentemente riferibili all'utilizzo di una carta.
Ha quindi formulato le conclusioni di cui in epigrafe.
2. – La resistente si è costituita evidenziando, in sintesi, carenze e contraddizioni nelle difese del ricorrente, rilevando la mancata produzione del dedotto distinto contratto di apertura di credito con carta revolving.
3. – E' stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 23.12.2025, alla quale, all'esito di discussione orale, il giudice ha riservato il deposito della sentenza.
Motivi della decisione
4. - La parte ricorrente non allega con precisione, né prova adeguatamente, che l'apertura di credito con carta revolving sia stata conclusa verbalmente. Le doglianze riguardano la mancata pattuizione scritta della clausola interessi/TAEG e la nullità per collocamento da non abilitato, senza che, tuttavia, sia stata chiaramente prospettata la conclusione orale del
2 contratto. L'estratto prodotto, come detto, non ha il crisma del documento e, anche a riconnettergli un qualche valore probatorio, proverebbe tutt'al più l'uso (anche) di una linea di credito con carta, non la forma genetica del contratto. Lo stesso modulo di richiesta del finanziamento per l'acquisto dell'automobile, per contro, postula espressamente che l'eventuale concessione della carta “sarà comunicata per iscritto”, il che fa presumere che, se la carta stessa fosse stata rilasciata, di tale emissione vi sarebbe una traccia scritta.
Sul punto, si deve comunque registrare una radicale carenza di allegazioni del cliente per quanto riguarda le risultanze del menzionato “estratto”.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “… nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata” (cfr. Cass. n. 22342/2007); in forza di tale principio – che costituisce l'indispensabile presidio di un corretto contraddittorio tra le parti - l'attività assertiva deve essere svolta in modo sufficientemente chiaro negli atti di causa, mentre la mera produzione di documenti, in qualunque momento avvenga, non può mai rappresentare un valido surrogato di tale onere, avendo essi la limitata funzione di offrire la prova dei fatti ritualmente allegati.
In particolare, la parte non può limitarsi a produrre documenti lasciando alla controparte ed al giudice (od all'ausiliario di questo) di desumerne la rilevanza in relazione alle domande ed eccezioni svolte, ma ha l'onere di adeguatamente chiarire il rilievo di ogni documento prodotto.
Pertanto, se formula una domanda che ha quale presupposto l'avvenuto pagamento di interessi a fronte dell'utilizzo di una carta, dovrebbe spiegare da dove, nei documenti prodotti, risulti il relativo addebito e come questo sia, nello specifico, da ricollegare all'utilizzo della carta stessa, specificando inoltre l'ammontare degli interessi medesimi derivanti da tale utilizzo.
Il ricorrente ha chiesto di vedersi applicato un tasso legale e non ha neppure specificato quello contrattuale che sarebbe stato invece in concreto applicato, il che non consente neppure di valutare la sussistenza di un qualificato interesse ad agire.
5. – Quanto al contratto di finanziamento finalizzato per l'acquisto dell'autoveicolo, si precisa, per quanto possa rilevare, che la firma del rivenditore convenzionato attesta la raccolta della richiesta/proposta presso il punto vendita, mentre l'accettazione del finanziamento si perfeziona per
3 corrispondenza con la comunicazione di accoglimento indirizzata al cliente (e da questi sottoscritta): la mancata sottoscrizione della finanziaria sulla comunicazione non integra nullità, alla luce del principio di forma
“funzionale” come enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30885/2018) e, peraltro, un'ipotetica nullità sotto tale profilo non appare essere stata neppure eccepita.
Si aggiunge che, con riferimento a tale rapporto, risulta dagli atti che il TAN ed il TAEG sono indicati sia nel modulo di richiesta sia nella comunicazione di accoglimento del 27/06/2007.
Non v'è pertanto alcuna mancanza di informazioni.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimo per la fase decisionale).
P.q.m.
il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. respinge le domande del ricorrente;
II. condanna il ricorrente stesso alla rifusione in favore della resistente delle spese di lite, che liquida, per compenso di difensore, in complessivi
€ 4.350,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 24 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
4
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, in applicazione straordinaria all'intestato Tribunale ex art. 23 bis D.L. n. 19/2024 conv. in L. n. 56/2024, sulle conclusioni prese all'udienza del 23.12.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1480/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Ruocco,
- ricorrente -
contro
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 della sua Procuratrice , rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Parte_2
Mannocchi,
- resistente -
Conclusioni
Per il ricorrente:
«a) (…) accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB. b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario».
Per la resistente:
«Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettate eventuali richieste di conversione del rito o di concessione di termini istruttori: - in via preliminare:
1 rigettare tutte le domande avversarie in ragione delle eccepite carenze e contraddizioni assertive, oltre che per carenza d'interesse ad agire;
- in via principale di merito: respingere in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande formulate da parte ricorrente o dal suo legale nei confronti di
[...]
con vittoria di spese e compenso di causa». Controparte_1
Fatto e svolgimento del processo
1. – Il ricorrente ha dedotto di avere concluso con la resistente due distinti contratti, ed, in particolare, (i) un finanziamento con rimborso rateale finalizzato all'acquisto di un'automobile e, (ii) contestualmente a questo, un'apertura di credito “revolving” con carta, a suo dire priva di valida pattuizione scritta di interessi e di indicazione del TAEG, nonché promossa da soggetto non abilitato.
Egli, in allegato al ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha prodotto copia del modulo di richiesta di finanziamento predisposto da Consum.it S.p.A. in data 26.6.2007 presso il convenzionato inerente all'acquisto di un CP_2 autoveicolo. Detto modulo reca l'indicazione di 60 rate da € 282,00, TAN 9,00%, TAEG 10,09%, totale finanziato € 13.582,80 (comprensivo di spese istruttoria e premio assicurativo), ed è sottoscritto dal cliente nonché dal rivenditore;
è in esso presente una clausola secondo cui la società potrà concedere all'intestatario una linea di credito utilizzabile mediante carta, “la cui eventuale concessione sarà comunicata per iscritto”. È inoltre agli atti anche la comunicazione di accoglimento della richiesta di finanziamento di cui sopra (“Comunicazione Cliente”) del 27.6.2007, con riepilogo delle medesime condizioni economiche (TAN/TAEG, numero rate, spese) afferenti al relativo rapporto. Inoltre, sono stati prodotti alcuni estratti (privi di sottoscrizioni e dunque non aventi il crisma del documento) apparentemente riferibili all'utilizzo di una carta.
Ha quindi formulato le conclusioni di cui in epigrafe.
2. – La resistente si è costituita evidenziando, in sintesi, carenze e contraddizioni nelle difese del ricorrente, rilevando la mancata produzione del dedotto distinto contratto di apertura di credito con carta revolving.
3. – E' stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 23.12.2025, alla quale, all'esito di discussione orale, il giudice ha riservato il deposito della sentenza.
Motivi della decisione
4. - La parte ricorrente non allega con precisione, né prova adeguatamente, che l'apertura di credito con carta revolving sia stata conclusa verbalmente. Le doglianze riguardano la mancata pattuizione scritta della clausola interessi/TAEG e la nullità per collocamento da non abilitato, senza che, tuttavia, sia stata chiaramente prospettata la conclusione orale del
2 contratto. L'estratto prodotto, come detto, non ha il crisma del documento e, anche a riconnettergli un qualche valore probatorio, proverebbe tutt'al più l'uso (anche) di una linea di credito con carta, non la forma genetica del contratto. Lo stesso modulo di richiesta del finanziamento per l'acquisto dell'automobile, per contro, postula espressamente che l'eventuale concessione della carta “sarà comunicata per iscritto”, il che fa presumere che, se la carta stessa fosse stata rilasciata, di tale emissione vi sarebbe una traccia scritta.
Sul punto, si deve comunque registrare una radicale carenza di allegazioni del cliente per quanto riguarda le risultanze del menzionato “estratto”.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “… nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata” (cfr. Cass. n. 22342/2007); in forza di tale principio – che costituisce l'indispensabile presidio di un corretto contraddittorio tra le parti - l'attività assertiva deve essere svolta in modo sufficientemente chiaro negli atti di causa, mentre la mera produzione di documenti, in qualunque momento avvenga, non può mai rappresentare un valido surrogato di tale onere, avendo essi la limitata funzione di offrire la prova dei fatti ritualmente allegati.
In particolare, la parte non può limitarsi a produrre documenti lasciando alla controparte ed al giudice (od all'ausiliario di questo) di desumerne la rilevanza in relazione alle domande ed eccezioni svolte, ma ha l'onere di adeguatamente chiarire il rilievo di ogni documento prodotto.
Pertanto, se formula una domanda che ha quale presupposto l'avvenuto pagamento di interessi a fronte dell'utilizzo di una carta, dovrebbe spiegare da dove, nei documenti prodotti, risulti il relativo addebito e come questo sia, nello specifico, da ricollegare all'utilizzo della carta stessa, specificando inoltre l'ammontare degli interessi medesimi derivanti da tale utilizzo.
Il ricorrente ha chiesto di vedersi applicato un tasso legale e non ha neppure specificato quello contrattuale che sarebbe stato invece in concreto applicato, il che non consente neppure di valutare la sussistenza di un qualificato interesse ad agire.
5. – Quanto al contratto di finanziamento finalizzato per l'acquisto dell'autoveicolo, si precisa, per quanto possa rilevare, che la firma del rivenditore convenzionato attesta la raccolta della richiesta/proposta presso il punto vendita, mentre l'accettazione del finanziamento si perfeziona per
3 corrispondenza con la comunicazione di accoglimento indirizzata al cliente (e da questi sottoscritta): la mancata sottoscrizione della finanziaria sulla comunicazione non integra nullità, alla luce del principio di forma
“funzionale” come enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30885/2018) e, peraltro, un'ipotetica nullità sotto tale profilo non appare essere stata neppure eccepita.
Si aggiunge che, con riferimento a tale rapporto, risulta dagli atti che il TAN ed il TAEG sono indicati sia nel modulo di richiesta sia nella comunicazione di accoglimento del 27/06/2007.
Non v'è pertanto alcuna mancanza di informazioni.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimo per la fase decisionale).
P.q.m.
il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. respinge le domande del ricorrente;
II. condanna il ricorrente stesso alla rifusione in favore della resistente delle spese di lite, che liquida, per compenso di difensore, in complessivi
€ 4.350,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 24 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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