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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
UC IU ANNA, LA
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1239/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008651177000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008651177000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008651177000 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008651177000 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 21 novembre 2023 all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 12 febbraio 2024 (n. 1239/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 presentava ricorso avverso l'avviso d'intimazione di pagamento n. 03420239008651177/000, notificato in data 26 settembre
2023, importo € 66.431,18, atto allegato al ricorso.
Nell'avviso d'intimazione si indicavano come atti presupposto:
1) la cartella esattoriale n. 03420190034888377000, IMU 2014, notificata in data 7 marzo 2022;
2) l'avviso d'accertamento n. 87955, IMU 2017, notificato in data 28.10.2021;
3) l'avviso di accertamento n. 7814, IMU 2018, notificato in data 22.04.2022.
Il ricorrente eccepiva:
a) Nullità per omessa notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di accertamento indicati come presupposto;
b) Decadenza/prescrizione delle pretese;
c) Nullità per difetto di adeguata motivazione poiché era stata omessa l'allegazione degli atti indicati come presupposto;
d) Nullità per omessa motivazione e trasparenza in relazione ai criteri di determinazione degli interessi e sanzioni;
e) Nullità in quanto non risultava espresso l'affidamento del ruolo ad ADER da parte dell'Ente impositore;
f) Inesistenza/infondatezza delle pretese.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese con distrazione e trattazione in pubblica udienza.
In data 27 aprile 2024 si è costituita l'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza depositando controdeduzioni telematiche in cui sollecitava il rigetto del ricorso. Allegava documentazione rappresentata dalla prova della notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di accertamento indicati come presupposto dell'atto impugnato (allegava documentazione anche successivamente al deposito delle controdeduzioni in data 30 aprile 2024).
In data 27 dicembre 2025 il ricorrente allegava memoria illustrativa ove rinunciava al ricorso con riferimento all'atto presupposto costituito dalla cartella di pagamento n. 03420190034888377000, IMU
2014, in relazione alla quale precisava di avere già presentato opposizione e di avere rinunciato al ricorso anche in quel giudizio n. 6486/2022 R.G.N.R., allegava la relativa sentenza;
per il resto contestava la documentazione allegata da ADE in relazione alla notifica degli avvisi di accertamento in quanto sosteneva la irritualità della notifica eseguita per posta, con atto consegnato a persona diversa dal destinatario, senza emissione di CAN.
All'udienza dell'8 gennaio 2026 le parti presenti si riportavano agli atti depositati e la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in buona parte infondato.
Per quanto attiene all'atto presupposto di cui alla cartella di pagamento n. 03420190034888377000, IMU
2014, il ricorrente, che pure in ricorso aveva sostenuto l'omessa notifica dell'atto, ha poi rinunciato al giudizio limitatamente a questo atto, ammettendo di avere ricevuto la notifica della cartella e di averla impugnata;
precisava di avere rinunciato all'opposizione alla predetta cartella nel procedimento n.
6486/2022 R.G.R. (v. sentenza allegata alla memoria illustrativa).
Per il resto ADER ha allegato prova documentale riguardante la rituale notifica di tutti gli atti indicati come presupposto dell'AVI impugnato.
La cartella di pagamento n. 03420190034888377000 era stata correttamente notificata per posta con atto consegnato ad un familiare convivente del destinatario, Nominativo_1 (v. all. n. 6). Comunque, per quest'atto vi è rinuncia al ricorso.
L'avviso n. 87955 era stato notificato per posta, atto consegnato ad un familiare convivente, il fratello
Nominativo_1 (v. doc. allegata, ove si precisa anche il numero della raccomandata informativa, CAN, trasmessa al contribuente).
L'avviso n. 7814 era stato notificato per posta atto consegnato direttamente al destinatario Ricorrente_1
(v. doc. allegato).
Sono prive di fondamento le eccezioni sollevate dal ricorrente in merito alla presunta omessa notifica di atti presupposto e anche le contestazioni sulla ritualità della notifica, sollevate con le memorie illustrative, poiché un avviso era stato consegnato personalmente al destinatario, mentre per quello consegnato al fratello veniva trasmessa raccomandata di comunicazione di avvenuta notifica, peraltro non dovuta.
Vanno respinte le altre eccezioni riguardanti la ritualità dell'affidamento del ruolo, atto interno tra l'ente impositore e il concessionario.
L'atto è correttamente motivato in tutti gli aspetti che attengono all'an e al quantum della pretesa in quanto si fa riferimento alla cartella di pagamento e agli avvisi di accertamento, ritualmente notificati e non impugnati dal ricorrente, con specificazione anche dei criteri di calcolo degli interessi, non emergendo alcuna necessità di allegazione di atti richiamati, ritualmente notificati e quindi a conoscenza del contribuente.
Non si è determinata alcuna prescrizione delle pretese in quanto, in presenza di atto interruttivo rappresentato dalla cartella di pagamento notificata nel marzo 2022, e di avvisi di accertamento notificati nel 2021 e 2022, il termine di prescrizione quinquennale per i tributi locali non è decorso.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
In ragione della soccombenza, virtuale in relazione all'atto presupposto cartella di pagamento n. 03420190034888377000, IMU 2014, per il quale vi è stata rinuncia, la parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore della Parte resistente costituita nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso limitatamente all'atto presupposto dell'AVI impugnato costituito dalla cartella di pagamento n. 03420190034888377000, IMU 2014;
rigetta nel resto il ricorso in oggetto e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza, spese che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarre in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Cosenza, 8 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci Dott. Massimo Lento
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
UC IU ANNA, LA
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1239/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008651177000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008651177000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008651177000 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008651177000 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 21 novembre 2023 all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 12 febbraio 2024 (n. 1239/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 presentava ricorso avverso l'avviso d'intimazione di pagamento n. 03420239008651177/000, notificato in data 26 settembre
2023, importo € 66.431,18, atto allegato al ricorso.
Nell'avviso d'intimazione si indicavano come atti presupposto:
1) la cartella esattoriale n. 03420190034888377000, IMU 2014, notificata in data 7 marzo 2022;
2) l'avviso d'accertamento n. 87955, IMU 2017, notificato in data 28.10.2021;
3) l'avviso di accertamento n. 7814, IMU 2018, notificato in data 22.04.2022.
Il ricorrente eccepiva:
a) Nullità per omessa notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di accertamento indicati come presupposto;
b) Decadenza/prescrizione delle pretese;
c) Nullità per difetto di adeguata motivazione poiché era stata omessa l'allegazione degli atti indicati come presupposto;
d) Nullità per omessa motivazione e trasparenza in relazione ai criteri di determinazione degli interessi e sanzioni;
e) Nullità in quanto non risultava espresso l'affidamento del ruolo ad ADER da parte dell'Ente impositore;
f) Inesistenza/infondatezza delle pretese.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese con distrazione e trattazione in pubblica udienza.
In data 27 aprile 2024 si è costituita l'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza depositando controdeduzioni telematiche in cui sollecitava il rigetto del ricorso. Allegava documentazione rappresentata dalla prova della notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di accertamento indicati come presupposto dell'atto impugnato (allegava documentazione anche successivamente al deposito delle controdeduzioni in data 30 aprile 2024).
In data 27 dicembre 2025 il ricorrente allegava memoria illustrativa ove rinunciava al ricorso con riferimento all'atto presupposto costituito dalla cartella di pagamento n. 03420190034888377000, IMU
2014, in relazione alla quale precisava di avere già presentato opposizione e di avere rinunciato al ricorso anche in quel giudizio n. 6486/2022 R.G.N.R., allegava la relativa sentenza;
per il resto contestava la documentazione allegata da ADE in relazione alla notifica degli avvisi di accertamento in quanto sosteneva la irritualità della notifica eseguita per posta, con atto consegnato a persona diversa dal destinatario, senza emissione di CAN.
All'udienza dell'8 gennaio 2026 le parti presenti si riportavano agli atti depositati e la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in buona parte infondato.
Per quanto attiene all'atto presupposto di cui alla cartella di pagamento n. 03420190034888377000, IMU
2014, il ricorrente, che pure in ricorso aveva sostenuto l'omessa notifica dell'atto, ha poi rinunciato al giudizio limitatamente a questo atto, ammettendo di avere ricevuto la notifica della cartella e di averla impugnata;
precisava di avere rinunciato all'opposizione alla predetta cartella nel procedimento n.
6486/2022 R.G.R. (v. sentenza allegata alla memoria illustrativa).
Per il resto ADER ha allegato prova documentale riguardante la rituale notifica di tutti gli atti indicati come presupposto dell'AVI impugnato.
La cartella di pagamento n. 03420190034888377000 era stata correttamente notificata per posta con atto consegnato ad un familiare convivente del destinatario, Nominativo_1 (v. all. n. 6). Comunque, per quest'atto vi è rinuncia al ricorso.
L'avviso n. 87955 era stato notificato per posta, atto consegnato ad un familiare convivente, il fratello
Nominativo_1 (v. doc. allegata, ove si precisa anche il numero della raccomandata informativa, CAN, trasmessa al contribuente).
L'avviso n. 7814 era stato notificato per posta atto consegnato direttamente al destinatario Ricorrente_1
(v. doc. allegato).
Sono prive di fondamento le eccezioni sollevate dal ricorrente in merito alla presunta omessa notifica di atti presupposto e anche le contestazioni sulla ritualità della notifica, sollevate con le memorie illustrative, poiché un avviso era stato consegnato personalmente al destinatario, mentre per quello consegnato al fratello veniva trasmessa raccomandata di comunicazione di avvenuta notifica, peraltro non dovuta.
Vanno respinte le altre eccezioni riguardanti la ritualità dell'affidamento del ruolo, atto interno tra l'ente impositore e il concessionario.
L'atto è correttamente motivato in tutti gli aspetti che attengono all'an e al quantum della pretesa in quanto si fa riferimento alla cartella di pagamento e agli avvisi di accertamento, ritualmente notificati e non impugnati dal ricorrente, con specificazione anche dei criteri di calcolo degli interessi, non emergendo alcuna necessità di allegazione di atti richiamati, ritualmente notificati e quindi a conoscenza del contribuente.
Non si è determinata alcuna prescrizione delle pretese in quanto, in presenza di atto interruttivo rappresentato dalla cartella di pagamento notificata nel marzo 2022, e di avvisi di accertamento notificati nel 2021 e 2022, il termine di prescrizione quinquennale per i tributi locali non è decorso.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
In ragione della soccombenza, virtuale in relazione all'atto presupposto cartella di pagamento n. 03420190034888377000, IMU 2014, per il quale vi è stata rinuncia, la parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore della Parte resistente costituita nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso limitatamente all'atto presupposto dell'AVI impugnato costituito dalla cartella di pagamento n. 03420190034888377000, IMU 2014;
rigetta nel resto il ricorso in oggetto e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza, spese che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarre in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Cosenza, 8 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci Dott. Massimo Lento