Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 121
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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    Rinuncia al ricorso per omessa notifica cartella di pagamento

    La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso limitatamente all'atto presupposto costituito dalla cartella di pagamento n. 03420190034888377000, IMU 2014.

  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica atti presupposto

    La Corte rigetta l'eccezione poiché l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha allegato prova documentale della rituale notifica di tutti gli atti indicati come presupposto dell'avviso impugnato.

  • Rigettato
    Decadenza/prescrizione delle pretese

    La Corte rigetta l'eccezione poiché, in presenza di atti interruttivi notificati nel 2021 e 2022, il termine di prescrizione quinquennale per i tributi locali non è decorso.

  • Rigettato
    Nullità per difetto di adeguata motivazione

    La Corte rigetta l'eccezione poiché l'atto è correttamente motivato in quanto si fa riferimento ad atti ritualmente notificati e quindi a conoscenza del contribuente.

  • Rigettato
    Nullità per omessa motivazione e trasparenza su interessi e sanzioni

    La Corte rigetta l'eccezione poiché l'atto è correttamente motivato in quanto si fa riferimento ad atti ritualmente notificati e quindi a conoscenza del contribuente, con specificazione dei criteri di calcolo degli interessi.

  • Rigettato
    Nullità per mancato affidamento del ruolo ad ADER

    La Corte rigetta l'eccezione poiché l'affidamento del ruolo è un atto interno tra ente impositore e concessionario.

  • Rigettato
    Inesistenza/infondatezza delle pretese

    La Corte rigetta l'eccezione poiché l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha allegato prova documentale della rituale notifica di tutti gli atti indicati come presupposto dell'avviso impugnato.

  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica atti presupposto

    La Corte rigetta l'eccezione poiché l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha allegato prova documentale della rituale notifica di tutti gli atti indicati come presupposto dell'avviso impugnato. In particolare, l'avviso di accertamento n. 87955 era stato notificato per posta ad un familiare convivente, con successiva trasmissione di raccomandata informativa al contribuente.

  • Rigettato
    Decadenza/prescrizione delle pretese

    La Corte rigetta l'eccezione poiché, in presenza di atti interruttivi notificati nel 2021 e 2022, il termine di prescrizione quinquennale per i tributi locali non è decorso.

  • Rigettato
    Nullità per difetto di adeguata motivazione

    La Corte rigetta l'eccezione poiché l'atto è correttamente motivato in quanto si fa riferimento ad atti ritualmente notificati e quindi a conoscenza del contribuente.

  • Rigettato
    Nullità per omessa motivazione e trasparenza su interessi e sanzioni

    La Corte rigetta l'eccezione poiché l'atto è correttamente motivato in quanto si fa riferimento ad atti ritualmente notificati e quindi a conoscenza del contribuente, con specificazione dei criteri di calcolo degli interessi.

  • Rigettato
    Nullità per mancato affidamento del ruolo ad ADER

    La Corte rigetta l'eccezione poiché l'affidamento del ruolo è un atto interno tra ente impositore e concessionario.

  • Rigettato
    Inesistenza/infondatezza delle pretese

    La Corte rigetta l'eccezione poiché l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha allegato prova documentale della rituale notifica di tutti gli atti indicati come presupposto dell'avviso impugnato.

  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica atti presupposto

    La Corte rigetta l'eccezione poiché l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha allegato prova documentale della rituale notifica di tutti gli atti indicati come presupposto dell'avviso impugnato. In particolare, l'avviso di accertamento n. 7814 era stato notificato personalmente al destinatario.

  • Rigettato
    Decadenza/prescrizione delle pretese

    La Corte rigetta l'eccezione poiché, in presenza di atti interruttivi notificati nel 2021 e 2022, il termine di prescrizione quinquennale per i tributi locali non è decorso.

  • Rigettato
    Nullità per difetto di adeguata motivazione

    La Corte rigetta l'eccezione poiché l'atto è correttamente motivato in quanto si fa riferimento ad atti ritualmente notificati e quindi a conoscenza del contribuente.

  • Rigettato
    Nullità per omessa motivazione e trasparenza su interessi e sanzioni

    La Corte rigetta l'eccezione poiché l'atto è correttamente motivato in quanto si fa riferimento ad atti ritualmente notificati e quindi a conoscenza del contribuente, con specificazione dei criteri di calcolo degli interessi.

  • Rigettato
    Nullità per mancato affidamento del ruolo ad ADER

    La Corte rigetta l'eccezione poiché l'affidamento del ruolo è un atto interno tra ente impositore e concessionario.

  • Rigettato
    Inesistenza/infondatezza delle pretese

    La Corte rigetta l'eccezione poiché l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha allegato prova documentale della rituale notifica di tutti gli atti indicati come presupposto dell'avviso impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 121
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 121
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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