Cass. civ., sez. III, sentenza 18/12/2024, n. 33224
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Sentenza 18 dicembre 2024

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La Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ha esaminato il ricorso proposto da EUROTHERMO S.P.A. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva parzialmente compensato le spese di lite in un giudizio di opposizione all'esecuzione. La società ricorrente, soccombente in primo grado e poi vittoriosa in appello, lamentava la compensazione parziale delle spese, ritenendola ingiustificata e chiedeva una diversa regolazione basata sul principio di soccombenza, con applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014. Il Condominio intimato non si era costituito in giudizio. Preliminarmente, la Corte ha affrontato la questione della ritualità della produzione di una sentenza priva della stampigliatura automatica del sistema informatico, ritenendola superata dalla presenza di un'attestazione di conformità e dalla possibilità di ricostruire la data di pubblicazione tramite altri elementi. Successivamente, la Corte ha esaminato l'unico motivo di ricorso, incentrato sulla carenza di motivazione della compensazione parziale delle spese disposta dalla Corte d'Appello. La ricorrente sosteneva che la motivazione addotta dalla corte territoriale, basata sulle "modalità di sviluppo processuale" e sul "rilievo officioso operato dal giudice di primo grado", non rientrava nelle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione delle spese.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della EUROTHERMO S.P.A. limitatamente al profilo della motivazione della compensazione parziale delle spese. Ha ritenuto che la motivazione fornita dalla Corte d'Appello fosse inesistente o meramente apparente, poiché non ricadeva nelle ipotesi tassative previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (soccombenza reciproca, novità assoluta della questione, mutamento della giurisprudenza), neppure alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata. La Corte ha sottolineato che le modalità di sviluppo del processo o le iniziative ufficiose non possono elidere o attenuare l'applicazione del principio di soccombenza in relazione all'esito finale del giudizio. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla stessa Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, per una nuova valutazione della compensazione delle spese e per la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà inoltre valutare la sussistenza dei presupposti per l'aumento dei compensi previsto dall'art. 4 del d.m. n. 55/2014, considerando la complessità delle questioni giuridiche affrontate e l'attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/12/2024, n. 33224
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33224
    Data del deposito : 18 dicembre 2024

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