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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/06/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1951/2022 R.G. promossa da
, nato ad [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIA TISIA RONCO II C.F._1
n. 1/B, SIRACUSA, presso lo studio degli avv.ti VITO COSENTINO (c.f.
) e MARCO VACCARELLA (c.f. C.F._2
), che lo rappresentano e difendono, sia unitamente C.F._3 che disgiuntamente, per procura in atti ricorrente
contro
, Controparte_1
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_1 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90,
SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_1 dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. ) C.F._4
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un
1 termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con il ricorso introduttivo ha esposto: Parte_1
• che il 6.12.2012, veniva assunto alle dipendenze della Set Impianti NI S.r.l. , con contratto di lavoro subordinato nel settore “Metalmeccanico”, qualifica di operaio e inquadramento al livello 5; il rapporto di lavoro cessava il
31.1.2017;
• che all'esito della cessazione e nonostante le numerose richieste di adempimento avanzate, non Parte_1 riceveva il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto
(TFR);
• che, pertanto, sulla scorta di quanto certificato dal datore di lavoro nella CU 2017 e nelle buste paga rilasciate, il ricorrente adiva la Sezione Lavoro del Tribunale di Siracusa ottenendo l'emissione del D.I. n. 242/2019 del 6.3.2019 (n. 705/2019 RG) per l'importo di € 8.112,05 a titolo di TFR, oltre interessi legali, rivalutazione e spese;
• che, tuttavia, nelle more del procedimento di notificazione, con sentenza n. 20/19 del 21.3.2019 la Sezione Fallimenti del
Tribunale di Siracusa dichiarava il fallimento della ditta datrice di lavoro Set Impianti NI S.r.l. , con ciò vanificando l'emissione stessa del titolo esecutivo;
• che, all'esito, il chiedeva di essere ammesso al Parte_1 passivo fallimentare col privilegio previsto per i crediti di lavoro per l'importo complessivo di € 8.112,05 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto maturato e non corrisposto, oltre interessi e rivalutazione di legge dalla maturazione del credito al soddisfo;
il Curatore, con comunicazione a mezzo pec del
3.2.2020, trasmetteva il prospetto relativo alle somme di TFR che per il lavoratore risultavano versate al Fondo di Tesoreria,
2 quantificandole per l'istante nell'importo di € 5.765,28, a fronte dei complessivi € 8.112,05 maturati e richiesti a tale titolo per come riportato nella Certificazione Unica 2017 e nella busta paga di gennaio 2017;
• che in conseguenza, al n. 11 dello stato passivo del fallimento della Set Impianti NI S.r.l. (n. 20/2019 RF), divenuto esecutivo in data 22.10.2020, veniva ammesso Parte_1 per l'importo di € 2.346,77 a titolo di TFR non corrisposto e rimasto in azienda col privilegio previsto per i crediti di lavoro;
e veniva escluso per il rimanente importo di € 5.765,28 a titolo di TFR perché - come comunicato dal Curatore in corso di procedura - risultato versato al Fondo di Tesoreria.
ha ulteriormente esposto: Parte_1
• che detto versamento di € 5.765,28 al Fondo di Tesoreria in favore del ricorrente risulta e si evince dall'Estratto Conto Fondo di Tesoreria del Lavoratore (INPS - D.C.S.I.T.), reso dall' al Curatore che con ulteriore PEC del 5.8.2020 lo ha CP_1 trasmesso alle parti (doc. 9);
• che, pertanto, sulla scorta di detta certificazione INPS Settipani Nilo in data 20.10.2020 (sollecitandola il 10.05.2021 ed il 22.9.21), avanzava domanda di Intervento del Fondo di
Tesoreria (art. 1 L. 296/06 e D.M. 30/07) per detto importo di
€ 5.765,28 versato al Fondo dalla ditta Set Impianti NI S.r.l. ;
• che tale importo, tuttavia, veniva solo parzialmente liquidato all'istante nella minor somma di € 1.159,37;
• che parallelamente, con domanda depositata in data 15.4.2021,
rivolgeva all' richiesta di Intervento del Parte_1 CP_1
Fondo di Garanzia del Trattamento di Fine Rapporto (art. 2 L.
297/82) per il rimanente importo di € 2.346,77 non versato dal datore di lavoro al Fondo di Tesoreria, rimasto in azienda per come emerso in sede fallimentare e come tale ammesso al passivo;
tuttavia, con nota di rigetto datata 30.4.2021 (solo successivamente ricevuta a mezzo posta) l' comunicava CP_1 il mancato accoglimento di detta domanda con la laconica motivazione che “il TFR è a carico del Fondo di Tesoreria” (doc. 14); in responso a tale errata ed illegittima
3 determinazione l'istante ricorreva innanzi il competente Comitato Provinciale, senza esito positivo.
, ritenuto: Parte_1
• che ai sensi dell'art. 1, co. 755, 756 e 757, L. n. 296/2006 l' , quale gestore del Fondo di Tesoreria, è tenuto alla CP_1 liquidazione e al pagamento degli importi ad esso effettivamente versati dal datore di lavoro che, per come risultanti dall'estratto conto previdenziale e per come comunicati dagli organi fallimentari sulla base della documentazione aziendale e di quella trasmessa dall' - e CP_1 per tale ragione esclusi dalla massa passiva -, nel caso de quo, ammontano ad € 5.765,28;
• che ai sensi del disposto dell'art. 2 della L. n. 297/1982 l' , quale gestore del Fondo di Garanzia, è tenuto alla CP_1 liquidazione e al pagamento anche dell'ulteriore importo di € 2.346,77 spettante al ricorrente a titolo di Trattamento di Fine
Rapporto e ammesso al passivo siccome trattenuto dal datore di lavoro e non versato al Fondo di Tesoreria, sussistendo, a tal fine, tutti i requisiti previsti dalla legge;
ha concluso chiedendo << ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ( ), nato ad [...] Parte_1 C.F._1 il 29.4.1976 ed ivi residente nella via Mar Mediterraneo n. 19, alla liquidazione e al pagamento da parte dell' Controparte_1
(P.I. - C.F ), in persona del
[...] P.IVA_2 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., con sede legale in Roma nella Via Ciro Il Grande n. 21 e sede in Siracusa nel C.so Gelone n. 90, quale gestore del Fondo di
Tesoreria e del Fondo di Garanzia del Trattamento di Fine Rapporto (art. 2
L. 297/82), della somma complessiva di € 6.952,68 (€ 4.605,91 + € 2.346,77) oltre interessi e rivalutazione - o della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia - a titolo di quote di Trattamento di Fine
Rapporto non percepite per le causali dedotte in ricorso E PER
L'EFFETTO CONDANNARE l Controparte_1
(P.I. - C.F ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 P.IVA_1 rapp.te p.t., con sede legale in Roma nella Via Ciro Il Grande n. 21 e sede in Siracusa nel C.so Gelone n. 90, quale gestore del Fondo di Tesoreria e del Fondo di Garanzia del Trattamento di Fine Rapporto (art. 2 L. 297/82), al pagamento in favore del ricorrente Parte_1
( ), nato ad [...] il [...] ed ivi residente C.F._1
4 nella via Mar Mediterraneo n. 19, della somma complessiva di € 6.952,68 (€ 4.605,91 + € 2.346,77) oltre interessi e rivalutazione - o della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia - a titolo di quote di
Trattamento di Fine Rapporto non percepite per le causali dedotte in ricorso. Con vittoria si spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari >>.
Si è costituito in giudizio l' , contestando le domande attrici, CP_1 delle quali ha chiesto il rigetto;
in particolare, ha eccepito:
• che non è possibile liquidare con il fondo di garanzia ciò che è di competenza del fondo di tesoreria;
• che il ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, in data 06/12/2012 è stato assunto non dalla società
Set Impianti NI ma dalla società Consorzio Set
Impianti Group S.r.l. , matricola 7604761056, per poi transitare il 01/02/2016, senza soluzione di continuità, alla società Set Impianti NI S.r.l., matricola 7605261209, dalla quale è stato licenziato il 31/01/2017;
• che nel caso in cui, a seguito di operazione societaria o cessione di contratto, si realizzi il passaggio presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo al fondo di tesoreria di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare il versamento del contributo limitatamente a tale personale;
• che la società Consorzio Set Impianti Group, con la quale è stato assunto il ricorrente, rientra tra quelle tenute al versamento al fondo di tesoreria;
di conseguenza anche la società Set Impianti NI S.r.l. è tenuta a tale versamento per quei lavoratori che sono transitati dalla
Consorzio Set Impianti Group, a seguito di cessione del ramo di azienda avvenuta il 01/02/2016, tra i quali vi rientra anche il ricorrente;
• che ne consegue che il TFR maturato per l'intercorso rapporto di lavoro è interamente a carico del fondo di tesoreria e non può essere liquidato dal fondo di garanzia.
L' ha poi rappresentato che << a carico del fondo di tesoreria CP_1
è stata erogata, in data 31/05/2021, la somma lorda di € 1.399,17 ( € 1.159,37 al netto delle ritenute irpef) e che in data 27/07/2020 è stata
5 liquidata la somma lorda di € 6.567,66 ( € 5.111,91 al netto delle ritenute irpef). Tale ultimo importo si riferisce ad una domanda al fondo di tesoreria presentata in data 09/01/2020 da parte della curatela fallimentare della società Consorzio Set Impianti Group, società presso la quale il ricorrente ha prestato attività lavorativa in virtù di due distinti rapporti di lavoro: dal
06/12/2012 al 31/01/2016 ( proseguito , come già evidenziato, con la Set
Impianti NI che lo ha poi licenziato il 31/01/2017) e dal
01/02/2017 al 15/05/2018 ( data del fallimento della Consorzio Set
Impianti Group). L ha liquidato interamente quanto versato al CP_2 fondo di tesoreria dalla società Consorzio Set Impianti Group per entrambi i rapporti di lavoro ( € 6.567,66) in considerazione della consecutività di tali versamenti nell'estratto conto;
da quest'ultimo si desume chiaramente che l'importo di € 4.101,10 afferisce a quanto maturato alla data del 31/01/2016 , e liquidato per il rapporto di lavoro oggetto del presente ricorso. Peraltro, anche nel quantum la domanda risulta errata. Il conteggio, di cui al ricorso , relativo ai pagamenti effettuati a carico del fondo di tesoreria, non tiene conto del lordo erogato di € 1.399,17 ( viene indicata, invece, la somma netta di € 1.159,37) né tiene conto dell'importo già erogato di € 4.101,10. Residuano se del caso € 446,26, di cui all'estratto conto al fondo di tesoreria per il periodo da marzo a maggio 2016 >>.
Con le note finali, parte ricorrente ha precisato che << agisce per il recupero del residuo importo di TFR maturato e non corrisposto nel corso di un unico rapporto di lavoro intercorso tra il 06.12.2012 e il 31.01.2017.
Tale importo, più precisamente, per € 2.346,77 è ammesso allo “Stato Passivo Esecutivo” del fallimento della ditta datrice di lavoro, a titolo di quote TFR non corrisposte né versate al Fondo di Tesoreria tra il
06.12.2012 e il 31.12.2013 e, pertanto, rimaste in azienda. (cfr.doc.3-9)
Importo che, nonostante l'immotivato rigetto dell'originaria domanda di intervento del Fondo di Garanzia e del corrispondente ricorso CP_1 amministrativo (cfr.doc.14-15-16), per come ritenuto dalla copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito già richiamata, va effettivamente liquidato dall , per l'appunto, quale gestore del CP_1 detto Fondo di Garanzia del TFR … nel caso alla mano … l' , quale CP_1 gestore del Fondo di Tesoreria, si è limitato al pagamento delle sole quote effettivamente versate dal datore di lavoro e non di quelle il cui versamento
è risultato omesso per € 2.346,77 e, in conseguenza, ammesso al passivo del fallimento del datore di lavoro … In conseguenza, tale importo di € 2.346,77 il cui versamento al Fondo di Tesoreria è stato omesso dal datore
6 di lavoro, andrebbe comunque aggiunto all'importo effettivamente versato al Fondo di Tesoreria dal datore di lavoro e, in conseguenza, ugualmente liquidato dall'Istituto >>. Quanto al rimanente importo richiesto in domanda (€ 4.605,91) a titolo di residuo quote di TFR effettivamente versate al Fondo di Tesoreria
- e, pertanto, escluse dal passivo fallimentare per come risultante dall'esame della Curatela sulla base dell'Estratto Conto Fondo di tesoreria originariamente trasmesso dall' – parte ricorrente dava atto, anche CP_1 all'esito dei chiarimenti forniti dall' con la costituzione in giudizio, di CP_1 avere ricevuto la liquidazione dell'importo di € 4.101,10; che, pertanto, << permane un ulteriore credito del sig. per € 446,26 a carico del Parte_1
Fondo di Tesoreria >>.
Per quanto sopra, << insiste nell'accoglimento del Parte_1 ricorso precisando i termini della pretesa a carico dell' come segue: € CP_1
2.346,77 quale gestore del Fondo di Garanzia;
€ 446,26 quale gestore del Fondo di Tesoreria. Il tutto, dunque, per complessivi € 2.793,03. Si chiede, pertanto, condannarsi l al pagamento della somma complessiva CP_1 di € 2.793,03 (€ 446,26 + € 2.346,77) oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari >>.
Il residuo di € 446,26 quale fondo di tesoreria è da considerarsi sostanzialmente riconosciuto da (per le considerazioni di cui in CP_1 memoria responsiva, peraltro poco più sopra testualmente riportate).
E' da analizzare, quindi, la pretesa di € 2.346,77 a titolo di Fondo di Garanzia.
Si riporta testualmente quanto nella seconda pagina della memoria responsiva . CP_1
<< Si ripercorre brevemente la disciplina prevista nella materia de qua:
L'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 istitutiva del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, prevede che tale Fondo si sostituisca al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
In via generale, i requisiti per l'accesso alle prestazioni del CP_3 come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza sono e continuano ad essere:
7 1.la cessazione del rapporto di lavoro subordinato (altrimenti non esiste diritto di accesso al Fondo;
2.apertura di una procedura concorsuale (a dimostrazione dello stato di insolvenza del datore di lavoro);
3.accertamento dell'esistenza di uno specifico credito e determinazione del suo esatto ammontare. Nel caso del fallimento e dell'amministrazione straordinaria tale accertamento avviene con l'ammissione del credito nello stato passivo successivamente reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 L.F. >>. Appaiono nel caso di specie sussistere tutti i requisiti sopra richiamati (cessazione del rapporto di lavoro, insolvenza del datore di lavoro, apertura procedura concorsuale a dimostrazione dello stato di insolvenza del datore di lavoro e ammissione al passivo).
In definitiva, l' resistente deve essere condannato al CP_1 pagamento delle somme ancora non corrisposte: € 446,26 quale importo residuo dovuto dal Fondo di Tesoreria, ed € 2.346,77 quale importo ammesso al passivo fallimentare, a carico del Fondo di Garanzia.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate nella misura della metà, stante il parziale pagamento delle somme richieste in data anteriore al deposito del ricorso introduttivo;
la rimanente metà segue la soccombenza, ed è liquidata come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 1951/2022 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla Parte_1 liquidazione da parte dell' : a) quale gestore del Fondo di Garanzia, CP_1 della somma di 2.346,77; b) quale gestore del Fondo di Tesoreria della somma € 366,51 (per residuo dovuto e non versato prima del ricorso); per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1 superiori somme, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
compensa le spese di lite per la metà e condanna l' al rimborso CP_1 in favore del ricorrente della residua metà delle spese di lite, residua metà
8 liquidata nella somma di € 1.200,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, e che distrae in favore degli avv.ti Vito Cosentino e
Marco Vaccarella.
Siracusa, 5/06/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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