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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 10/12/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 370/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere dott. Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., assistito e difeso dall'Avv. PRESICCE DAVIDE del foro di Pescara ed elettivamente domiciliato in Foligno, corso Cavour 68, presso lo studio dell'avv.
Marco TE appellante e
C.F. ) Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
C.F. Parte_3 C.F._3
assistiti e difesi dall'Avv. RECALCATI VITTORIO elettivamente domiciliati in VIA
TILLI, 86 PERUGIA presso lo studio del difensore appellati (C.F. ), assistito e difeso Controparte_2 C.F._4
dall'Avv. Fabio Antonioli ed elettivamente domiciliato in Perugia, corso Vannucci 39 presso lo studio del difensore
Appellato
Sulle seguenti
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in data 11.9.2025 dall'appellante, in data 12.9.2025 dagli appellati , tramite i rispettivi difensori sopra indicati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 789/2024 il Tribunale di Perugia ha rigettato le domande, di risoluzione contrattuale e risarcimento dei danni, proposte dalla società Parte_1
nei confronti di , società cancellata dal
[...] Controparte_3
registro imprese, e per essa dei suoi soci, successori dell'estinta società di capitali, signori , , e Controparte_2 Parte_2 Parte_3 CP_1
[...]
Con atto di citazione in appello notificato il 13.6.2024 Parte_1
ha impugnato detta sentenza chiedendone la riforma.
[...]
Con il primo motivo l'appellante ha contestato la qualificazione del contratto come appalto operata dal Tribunale - anziché come contratto di compravendita - trascurando la volontà delle parti, che era quella di fornire un tema grafico custom che ordinariamente la società aveva nel suo ciclo produttivo;
il costo di euro 10.000 era parametrato alle ore di lavoro necessarie, ma l'oggetto del contratto era uno specifico prodotto e non era stata commissionata un'opera.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale abbia convertito d'ufficio l'eccezione di decadenza sollevata dagli appellati ai sensi dell'art. 1495 c.c.
pag. 2/13 (vendita) in quella ex art. 1667 c.c. (appalto), in violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2969
c.c.
Con il terzo motivo ha dedotto che erroneamente il Tribunale ha esteso l'effetto dell'eccezione di decadenza anche al socio , pur riconoscendo che questi CP_2
l'aveva sollevata tardivamente;
infatti l'eccezione di decadenza è personale e non si estende automaticamente agli altri condebitori.
Con il quarto motivo ha dedotto che la denuncia dei vizi è stata tempestiva, in quanto il termine di decadenza comincia a decorrere dalla piena conoscenza del vizio, che per beni informatici complessi come quello per cui è causa è maturata progressivamente, ed infatti solo ad ottobre 2016 la faceva eseguire un audit da Parte_1
società specializzata e successivamente una consulenza tecnica informatica, con incarico evaso il 5.6.2017. L'appellante ha poi evidenziato un errore macroscopico nella sentenza di primo grado, che ha ritenuto la denuncia tardiva sulla base di un confronto cronologico errato tra le date (la lettera di denuncia dell'11/11/2016 sarebbe
“successiva” alla CTP del 05/06/2017, mentre in realtà è precedente).
Con il quinto motivo di appello la società appellante ha osservato che non era neppure necessaria la denuncia dei vizi, in quanto la totale diversità tra il tema oggetto di contratto, custom, e quello commerciale fornito è stata riconosciuta dalla stessa
[...]
la quale tramite la mail dell'11/07/2016 presentò le proprie scuse per il CP_3
disguido e un'offerta di accredito di 100 ore, aggiungendo che vi era stata una seconda implementazione del sito e dunque riconoscendo il proprio errore.
L'appellante ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare che il contratto sottoscritto tra la e la per la fornitura di un Parte_1 Controparte_3
tema grafico è un contratto di compravendita;
accertare e dichiarare inammissibile l'eccezione ex art. 1667 C.C., non essendo stata sollevata dai convenuti in comparsa di costituzione tempestiva;
accertare e dichiarare la denuncia dei vizi tempestiva e/o non pag. 3/13 necessaria in quanto riconosciuti dalla accertare e dichiarare Controparte_3
l'inadempimento della consistente nella fornitura alla Controparte_3 [...]
di un tema grafico commerciale in luogo del tema grafico custom;
Parte_1
accertare e dichiarare risolto il relativo contratto tra le Parti;
condannare i soci successori della Sigg.ri Controparte_3 Parte_2 Parte_3
e , alla restituzione, in favore della Controparte_1 Controparte_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante Dott. , Parte_1 Controparte_4
della somma pari ad euro 10.000,00 oltre I.V.A. nonché al risarcimento del danno, sempre in favore della in persona del suo legale Parte_1
rappresentante Dott. , per l'ulteriore somma pari ad euro 73.208,53 Controparte_4
oltre I.V.A., il tutto gravato di interessi e rivalutazione monetaria, maturati e maturandi. ovvero condannarli alla restituzione e/o al risarcimento di quelle somme, maggiori o minori, che il Tribunale avesse ritenuto di Giustizia.
I soci e si sono costituiti, assistiti dallo stesso difensore, Pt_2 Pt_3 CP_1
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con rigetto delle istanze istruttorie avversarie. Hanno eccepito l'inammissibilità delle domande nuove inerenti la qualificazione del contratto e l'inammissibilità dell'eccezione ex art. 1667 c.c., la decadenza dalle richieste istruttorie non reiterate ed in ogni caso l'inammissibilità dell'interrogatorio formale di perché tardivamente Controparte_1
richiesto ed il carattere esplorativo della Ctu.
Hanno osservato che il Tribunale ha correttamente qualificato il contratto come appalto di servizi, trattandosi di vendita di un prodotto informatico su misura, personalizzato. In merito all'eccezione, dato il principio iura novit curia il giudice si è limitato a valutare l'eccezione sollevata secondo la norma giuridica correttamente applicabile.
In ordine alla tempestività della denuncia hanno ribadito che il committente aveva già sollevato la questione del tema grafico non full custom, ma template standard, nella pag. 4/13 missiva dell'11.11.2016 e che non ha mai dimostrato quale è stato il preciso momento della scoperta dei vizi, a fronte di una consegna avvenuta ad aprile 2016. Hanno infine escluso che ci sia mai stato riconoscimento dei vizi, poiché la mail dell'11 luglio 2016 non riconosce alcun vizio, anzi si afferma che il sito era funzionante, e si prospettava una mera offerta di cento ore di manutenzione futura rispetto ad un contratto che prevedeva anche attività ulteriori oltre all'implementazione del tema grafico full custom.
Anche l'altro appellato si è costituito ed ha chiesto il rigetto Controparte_2
dell'appello, aderendo alle eccezioni di inammissibilità delle nuove domande svolte dalla difesa degli altri appellati in via preliminare;
nel merito ha dedotto che nella compagine di egli non era né socio addetto alle lavorazioni né CP_3
amministratore e di non aver percepito nulla in base al bilancio di liquidazione. In ordine all'eccezione di prescrizione e decadenza ha sostenuto che, non avendo contezza di comunicazioni di messa in mora o altro, essendo estraneo alla gestione aziendale, ha potuto aderire all'eccezione solo dopo aver esaminato la comparsa degli altri convenuti e quindi non si è verificata alcuna decadenza a suo carico;
in ogni caso il litisconsorzio processuale comporta che la decisione sia unitaria. Ha ribadito poi di non aver riscosso alcuna somma dal bilancio finale di liquidazione e che il relativo onere è a carico di parte appellante, onde il sarebbe addirittura privo di legittimazione passiva. CP_2
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., all'esito del deposito delle comparse conclusionali e repliche.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità delle domande nuove sollevata dagli appellati, in quanto il divieto di domande nuove in appello (art. 345
c.p.c.) non impedisce all'appellante di proporre, nel giudizio di secondo grado, domande, eccezioni o richieste che si rendano necessarie per contrastare le pag. 5/13 argomentazioni e le statuizioni contenute nella sentenza impugnata, anche se non formulate in modo espresso nel giudizio di primo grado, purché siano strettamente connesse all'oggetto del giudizio e non alterino i termini sostanziali della controversia.
Nel caso di specie, le richieste dell'appellante di qualificare il contratto come compravendita, di dichiarare inammissibile l'eccezione ex art. 1667 c.c., di accertare la tempestività o la non necessità della denuncia dei vizi, nonché di escludere l'estensione dell'eccezione di decadenza a soggetti che non l'abbiano tempestivamente sollevata, non costituiscono domande nuove in senso tecnico, ma rappresentano richieste strettamente funzionali a contrastare le argomentazioni della sentenza di primo grado, rimanendo nell'ambito del thema decidendum già cristallizzato nel giudizio di prime cure, senza introdurre nuovi temi di indagine.
Nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo, l'appellante contesta la qualificazione del contratto come appalto, sostenendo che si tratterebbe invece di una compravendita.
Dall'esame del testo contrattuale e delle allegazioni di parte risulta che l'oggetto del rapporto era la “fornitura di un servizio di progettazione e sviluppo per piattaforma e- commerce”, e, nel dettaglio, includeva servizi di assistenza tecnica anche a distanza, formazione del personale e, per quanto qui interessa, la progettazione e implementazione di un tema grafico “responsive full custom” per piattaforma Magento, con corrispettivo parametrato a crediti/ore di lavoro.
Non si trattava, quindi, di acquistare un prodotto finito, ma di realizzare “su misura”, in base alle specifiche esigenze del committente, un'opera immateriale con organizzazione autonoma dei mezzi da parte dell'appaltatore. Nelle intenzioni delle parti, vista anche l'entità del corrispettivo pattuito, l'oggetto del contratto non era semplicemente assemblare elementi grafici già pronti ma occorreva creare un tema grafico ex novo, con prevalenza dell'attività creativa ed intellettuale, di un facere, rispetto alla materia;
oltre pag. 6/13 a questo, era prevista anche ulteriore attività di assistenza tecnico informatica e formazione del personale della committente, finalizzata all'utilizzo del tema grafico stesso.
La sentenza di primo grado risulta aver correttamente applicato i criteri della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 9389 del 10/04/2025), secondo cui, per distinguere tra compravendita e appalto, ove la prestazione del debitore consista sia in un dare che in un facere, occorre stabilire se l'attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale, secondo la causa concreta del contratto, ovvero se tale attività, di adattamento della res alle specifiche esigenze della controparte, risulti accessoria e strumentale alla fornitura, costituente l'oggetto principale del negozio. Nella fattispecie era l'attività lavorativa il fulcro del contratto, necessaria per dare vita al prodotto originale commissionato dalla società , nonché per fornire le ulteriori prestazioni accessorie. Dalla Parte_1
corretta applicabilità della disciplina contrattuale dell'appalto consegue che non potrà discorrersi di un aliud pro alio, ma si dovrà verificare la sussistenza di vizi e difformità dell'opera alla luce delle tutele e dei rimedi previsti in caso di inesatta esecuzione di un contratto di appalto.
Proprio perché la qualificazione giuridica del rapporto e la sussunzione della fattispecie nella corretta disciplina normativa sono attività (secondo il principio iura novit curia) riservate al giudice, che non è vincolato dalle indicazioni delle parti, ai fini della valida formulazione dell'eccezione di decadenza è sufficiente che la parte abbia allegato l'inerzia del titolare del diritto e manifestato la volontà di profittarne, non essendo necessario il richiamo testuale alla norma applicabile.
Nel caso di specie i convenuti hanno tempestivamente eccepito la decadenza per mancata denuncia dei vizi e il Tribunale ha correttamente applicato la disciplina pertinente in base alla qualificazione del contratto, cioè non l'art. 1495 c.c. ma l'art.
pag. 7/13 1667 c.c. In tal modo il giudice non ha violato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, perché si è pronunciato sulla stessa eccezione rilevata dai convenuti
(decadenza) applicando però la disciplina relativa al contratto ritenuto applicabile
(appalto), con termini peraltro più ampi (sessanta giorni anziché otto per la denuncia) e quindi più favorevoli all'attore. Anche il secondo motivo di appello è quindi infondato.
Il terzo motivo riguarda la possibilità di estensione dell'eccezione personale all'altro condebitore , che non l'aveva sollevata nei termini previsti dall'art. 167 c.p.c. CP_2
La domanda è stata proposta nei confronti dei soci della società estinta CP_3
in qualità di successori ex art. 2495 c.c., per la soddisfazione di un debito sociale
[...]
unico. In tale situazione, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Unite n. 6070/2013;
Cass. 15637/2019) ha chiarito che, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione e che il giudizio promosso dai creditori sociali nei confronti dei soci successori si svolge in regime di litisconsorzio di natura processuale.
La natura inscindibile del rapporto obbligatorio, che trova origine in un unico debito sociale, impone che la decisione sia unitaria per tutti i litisconsorti, al fine di evitare giudicati contrastanti sullo stesso credito. In presenza di litisconsorzio necessario, la pronuncia deve essere coerente e inscindibile, come affermato dalla Suprema Corte
(Cass. 22984/2020), anche quando le eccezioni sollevate da ciascun convenuto siano formalmente personali. E' intuitivo, del resto, che la risoluzione del contratto per inadempimento è una domanda i cui presupposti vanno necessariamente valutati globalmente, non potendosi considerare risolto il contratto solo per uno dei successori della società appaltatrice e non per gli altri.
Nel caso di specie, l'eccezione di decadenza è stata tempestivamente sollevata dai convenuti e mentre l'ha proposta tardivamente, Pt_2 Pt_3 CP_1 CP_2
associandosi soltanto in prima udienza alle difese degli altri convenuti. Tuttavia, la pag. 8/13 questione della decadenza incide su un fatto comune e indivisibile (l'inerzia del creditore rispetto all'unico rapporto obbligatorio), e la necessità di una decisione unitaria impone che l'effetto dell'eccezione tempestivamente sollevata si estenda anche all'altro litisconsorte, pur se non l'abbia eccepita nei termini.
Il quarto motivo è parimenti infondato.
A fronte di un'eccezione di decadenza validamente proposta è onere del committente provare di aver tempestivamente denunciato vizi o difformità dell'opera, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione di garanzia;
l'onere di denuncia è escluso solo per i vizi dolosamente occultati dall'appaltatore, a meno che il predetto committente non provi che per patto intervenuto con l'appaltatore costui si è obbligato ad eliminarli, con l'effetto di novare la sua obbligazione di garanzia "ex lege".
Nel caso di specie, come puntualmente rilevato dal giudice di prime cure, non solo difetta una prova documentale ma addirittura una allegazione sufficientemente specifica circa la data di scoperta effettiva del vizio. La parte attrice ha infatti allegato che i problemi sono emersi “man mano”, “nei mesi a seguire” la consegna del sito (27 aprile
2016), senza collocare precisamente nel tempo detto momento.
La prima contestazione formale è stata effettuata con lettera dell'11 novembre 2016, nella quale già si esponeva chiaramente che la difformità riscontrata era quella di un tema grafico template standard, anziché full custom, con rischi per la sicurezza, funzionalità e certezza di non replicabilità del sito. Ciò consente di affermare che certamente l'appellante già conosceva la criticità che è stata posta a fondamento della presente causa, non potendo dirsi che tale piena conoscenza si sia acquisita solo mediante la relazione tecnica del dott. che costituisce una produzione utile a Per_1
sostenere la fondatezza della pretesa in giudizio, per corroborare con argomentazioni tecniche l'esistenza di un difetto i cui contorni erano chiari da tempo alla committente.
pag. 9/13 La denuncia è dunque avvenuta a novembre 2016, ma non è dato sapere se essa sia avvenuta nei 60 giorni dalla scoperta effettiva del vizio, come richiesto dall'art. 1667
c.c., attesa la vaghezza sul piano delle allegazioni e l'insufficienza del corredo probatorio su tale aspetto.
Alla relazione del dott. è allegata una fattura della società Web Griffe, che Per_1
avrebbe curato un audit per la revisione del sito, fattura del 31.10.2016. Anche supponendo che la piena consapevolezza della difformità sia stata acquisita dalla società committente tramite l'audit, la mera data di emissione della fattura è insufficiente allo scopo di provare la data in cui ha acquisito la suddetta Parte_1
consapevolezza. Non è stato prodotto un report dell'audit, né dimostrata la data in cui tale indagine fu svolta. Ne consegue che l'onere di provare la tempestività della denuncia non è stato correttamente assolto.
È appena il caso di rilevare che il palese errore materiale della sentenza, a pagina 5, laddove ha affermato che la missiva di contestazione dei vizi di novembre 2016 sarebbe successiva alla relazione del 5.6.2017, non inficia le conclusioni della Per_1
sentenza, dal momento che l'appellante stessa ha allegato di aver scoperto la difformità non tramite tale relazione, ma tramite il dipendente il quale se ne Persona_2
sarebbe avveduto nei mesi successivi alla consegna, non specificando però in quale data. Inoltre, come già evidenziato, a novembre 2016 il legale di parte attrice era stato già in grado di contestare la ragione di difformità del prodotto (sito template e non custom) e quindi tale conoscenza era già acquisita, non potendosi posticipare detto momento alla data in cui il dott. consegnò l'elaborato alla società. Per_1
In merito poi al riconoscimento dei vizi – che renderebbe superflua la denuncia e quindi superabile il mancato assolvimento dell'onere probatorio sulla tempestività –
l'appellante sostiene che la avrebbe riconosciuto i vizi tramite la Controparte_3
mail dell'11 luglio 2016.
pag. 10/13 Anche tale motivo di appello, il quinto, non può essere accolto.
Dalla lettura della comunicazione emerge che si tratta di una risposta
Parte gestionale/commerciale, con offerta di ore di manutenzione futura ( ), non di un riconoscimento specifico dei vizi dell'opera appaltata. Seppure, infatti, Controparte_1
esprime le proprie scuse “per il disguido”, non è noto quale fosse la contestazione di partenza;
si fa riferimento, infatti, ad una call a seguito della quale era stata fatta dallo staff di una verifica delle ore di lavoro dedicate al progetto, riscontrando che per CP_3
il primo template aveva dovuto rinunciare a 134 ore, essendo “già in rimessa”; CP_3
poi si afferma che ulteriori 58 ore erano state impiegate per la programmazione e 122 ore per la seconda implementazione, che era stata svolta e funzionante. Pare quindi evincersi che l'unica contestazione avversaria, cui il replicava, fosse quella del CP_1
costo eccessivo pagato rispetto al servizio fornito, non avendo dedicato, a dire di CP_3
, le ore stimate nel contratto per la realizzazione del sito. si Parte_1 CP_3
offriva, nella comunicazione in esame, non di rimediare a presunti vizi (si sosteneva, anzi, la piena funzionalità dell'implementazione eseguita), ma di venire incontro al cliente insoddisfatto offrendo, a titolo di bonus, ulteriori 100 ore da scalare per la manutenzione futura. Tale comunicazione quindi non solo non integra un riconoscimento di eventuali difetti nell'opera fornita, ma non costituisce neppure manifestazione implicita della volontà di rinunciare ad eccepire la decadenza.
Il riconoscimento dei vizi presuppone infatti un tenore inequivoco della comunicazione, ad esempio tramite un'ammissione della loro esistenza o un'offerta concreta di intervento per rimuoverli, che nel caso di specie è mancata.
La conferma della sentenza sotto il profilo dell'accoglimento dell'eccezione di decadenza implica l'assorbimento della questione dei limiti di responsabilità del socio
, il quale assume di non aver riscosso alcuna somma dal bilancio Controparte_2
finale di liquidazione.
pag. 11/13 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Rispetto alla nota spese depositata da avv. Antonioli si escluderà la fase istruttoria/trattazione (poiché non
è stata svolta istruttoria e in prima udienza non è stata svolta alcuna delle attività di cui all'art. 350 c.p.c. (Cass 7343/2025) e si applicheranno parametri medi, attesa la media complessità della controversia.
Per gli altri appellati si procede d'ufficio, in assenza di specifica, e si applica l'aumento del 20% dei compensi ex art. 4 comma 2 DM 55/2014, difesa di più parti aventi posizione comune.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna al rimborso, in favore degli appellati Parte_1 Pt_2
e delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € Pt_3 CP_1
8.335,20, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
condanna altresì al rimborso, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 6.946,00, oltre CP_2
15 % per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13..
Così deciso nella camera di consiglio in data 09/12/2025.
pag. 12/13 Il Consigliere relatore/estensore
Dott. Arianna De Martino
pag. 13/13
Il Presidente
Dott. Claudio Baglioni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 370/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere dott. Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., assistito e difeso dall'Avv. PRESICCE DAVIDE del foro di Pescara ed elettivamente domiciliato in Foligno, corso Cavour 68, presso lo studio dell'avv.
Marco TE appellante e
C.F. ) Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
C.F. Parte_3 C.F._3
assistiti e difesi dall'Avv. RECALCATI VITTORIO elettivamente domiciliati in VIA
TILLI, 86 PERUGIA presso lo studio del difensore appellati (C.F. ), assistito e difeso Controparte_2 C.F._4
dall'Avv. Fabio Antonioli ed elettivamente domiciliato in Perugia, corso Vannucci 39 presso lo studio del difensore
Appellato
Sulle seguenti
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in data 11.9.2025 dall'appellante, in data 12.9.2025 dagli appellati , tramite i rispettivi difensori sopra indicati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 789/2024 il Tribunale di Perugia ha rigettato le domande, di risoluzione contrattuale e risarcimento dei danni, proposte dalla società Parte_1
nei confronti di , società cancellata dal
[...] Controparte_3
registro imprese, e per essa dei suoi soci, successori dell'estinta società di capitali, signori , , e Controparte_2 Parte_2 Parte_3 CP_1
[...]
Con atto di citazione in appello notificato il 13.6.2024 Parte_1
ha impugnato detta sentenza chiedendone la riforma.
[...]
Con il primo motivo l'appellante ha contestato la qualificazione del contratto come appalto operata dal Tribunale - anziché come contratto di compravendita - trascurando la volontà delle parti, che era quella di fornire un tema grafico custom che ordinariamente la società aveva nel suo ciclo produttivo;
il costo di euro 10.000 era parametrato alle ore di lavoro necessarie, ma l'oggetto del contratto era uno specifico prodotto e non era stata commissionata un'opera.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale abbia convertito d'ufficio l'eccezione di decadenza sollevata dagli appellati ai sensi dell'art. 1495 c.c.
pag. 2/13 (vendita) in quella ex art. 1667 c.c. (appalto), in violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2969
c.c.
Con il terzo motivo ha dedotto che erroneamente il Tribunale ha esteso l'effetto dell'eccezione di decadenza anche al socio , pur riconoscendo che questi CP_2
l'aveva sollevata tardivamente;
infatti l'eccezione di decadenza è personale e non si estende automaticamente agli altri condebitori.
Con il quarto motivo ha dedotto che la denuncia dei vizi è stata tempestiva, in quanto il termine di decadenza comincia a decorrere dalla piena conoscenza del vizio, che per beni informatici complessi come quello per cui è causa è maturata progressivamente, ed infatti solo ad ottobre 2016 la faceva eseguire un audit da Parte_1
società specializzata e successivamente una consulenza tecnica informatica, con incarico evaso il 5.6.2017. L'appellante ha poi evidenziato un errore macroscopico nella sentenza di primo grado, che ha ritenuto la denuncia tardiva sulla base di un confronto cronologico errato tra le date (la lettera di denuncia dell'11/11/2016 sarebbe
“successiva” alla CTP del 05/06/2017, mentre in realtà è precedente).
Con il quinto motivo di appello la società appellante ha osservato che non era neppure necessaria la denuncia dei vizi, in quanto la totale diversità tra il tema oggetto di contratto, custom, e quello commerciale fornito è stata riconosciuta dalla stessa
[...]
la quale tramite la mail dell'11/07/2016 presentò le proprie scuse per il CP_3
disguido e un'offerta di accredito di 100 ore, aggiungendo che vi era stata una seconda implementazione del sito e dunque riconoscendo il proprio errore.
L'appellante ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare che il contratto sottoscritto tra la e la per la fornitura di un Parte_1 Controparte_3
tema grafico è un contratto di compravendita;
accertare e dichiarare inammissibile l'eccezione ex art. 1667 C.C., non essendo stata sollevata dai convenuti in comparsa di costituzione tempestiva;
accertare e dichiarare la denuncia dei vizi tempestiva e/o non pag. 3/13 necessaria in quanto riconosciuti dalla accertare e dichiarare Controparte_3
l'inadempimento della consistente nella fornitura alla Controparte_3 [...]
di un tema grafico commerciale in luogo del tema grafico custom;
Parte_1
accertare e dichiarare risolto il relativo contratto tra le Parti;
condannare i soci successori della Sigg.ri Controparte_3 Parte_2 Parte_3
e , alla restituzione, in favore della Controparte_1 Controparte_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante Dott. , Parte_1 Controparte_4
della somma pari ad euro 10.000,00 oltre I.V.A. nonché al risarcimento del danno, sempre in favore della in persona del suo legale Parte_1
rappresentante Dott. , per l'ulteriore somma pari ad euro 73.208,53 Controparte_4
oltre I.V.A., il tutto gravato di interessi e rivalutazione monetaria, maturati e maturandi. ovvero condannarli alla restituzione e/o al risarcimento di quelle somme, maggiori o minori, che il Tribunale avesse ritenuto di Giustizia.
I soci e si sono costituiti, assistiti dallo stesso difensore, Pt_2 Pt_3 CP_1
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con rigetto delle istanze istruttorie avversarie. Hanno eccepito l'inammissibilità delle domande nuove inerenti la qualificazione del contratto e l'inammissibilità dell'eccezione ex art. 1667 c.c., la decadenza dalle richieste istruttorie non reiterate ed in ogni caso l'inammissibilità dell'interrogatorio formale di perché tardivamente Controparte_1
richiesto ed il carattere esplorativo della Ctu.
Hanno osservato che il Tribunale ha correttamente qualificato il contratto come appalto di servizi, trattandosi di vendita di un prodotto informatico su misura, personalizzato. In merito all'eccezione, dato il principio iura novit curia il giudice si è limitato a valutare l'eccezione sollevata secondo la norma giuridica correttamente applicabile.
In ordine alla tempestività della denuncia hanno ribadito che il committente aveva già sollevato la questione del tema grafico non full custom, ma template standard, nella pag. 4/13 missiva dell'11.11.2016 e che non ha mai dimostrato quale è stato il preciso momento della scoperta dei vizi, a fronte di una consegna avvenuta ad aprile 2016. Hanno infine escluso che ci sia mai stato riconoscimento dei vizi, poiché la mail dell'11 luglio 2016 non riconosce alcun vizio, anzi si afferma che il sito era funzionante, e si prospettava una mera offerta di cento ore di manutenzione futura rispetto ad un contratto che prevedeva anche attività ulteriori oltre all'implementazione del tema grafico full custom.
Anche l'altro appellato si è costituito ed ha chiesto il rigetto Controparte_2
dell'appello, aderendo alle eccezioni di inammissibilità delle nuove domande svolte dalla difesa degli altri appellati in via preliminare;
nel merito ha dedotto che nella compagine di egli non era né socio addetto alle lavorazioni né CP_3
amministratore e di non aver percepito nulla in base al bilancio di liquidazione. In ordine all'eccezione di prescrizione e decadenza ha sostenuto che, non avendo contezza di comunicazioni di messa in mora o altro, essendo estraneo alla gestione aziendale, ha potuto aderire all'eccezione solo dopo aver esaminato la comparsa degli altri convenuti e quindi non si è verificata alcuna decadenza a suo carico;
in ogni caso il litisconsorzio processuale comporta che la decisione sia unitaria. Ha ribadito poi di non aver riscosso alcuna somma dal bilancio finale di liquidazione e che il relativo onere è a carico di parte appellante, onde il sarebbe addirittura privo di legittimazione passiva. CP_2
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., all'esito del deposito delle comparse conclusionali e repliche.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità delle domande nuove sollevata dagli appellati, in quanto il divieto di domande nuove in appello (art. 345
c.p.c.) non impedisce all'appellante di proporre, nel giudizio di secondo grado, domande, eccezioni o richieste che si rendano necessarie per contrastare le pag. 5/13 argomentazioni e le statuizioni contenute nella sentenza impugnata, anche se non formulate in modo espresso nel giudizio di primo grado, purché siano strettamente connesse all'oggetto del giudizio e non alterino i termini sostanziali della controversia.
Nel caso di specie, le richieste dell'appellante di qualificare il contratto come compravendita, di dichiarare inammissibile l'eccezione ex art. 1667 c.c., di accertare la tempestività o la non necessità della denuncia dei vizi, nonché di escludere l'estensione dell'eccezione di decadenza a soggetti che non l'abbiano tempestivamente sollevata, non costituiscono domande nuove in senso tecnico, ma rappresentano richieste strettamente funzionali a contrastare le argomentazioni della sentenza di primo grado, rimanendo nell'ambito del thema decidendum già cristallizzato nel giudizio di prime cure, senza introdurre nuovi temi di indagine.
Nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo, l'appellante contesta la qualificazione del contratto come appalto, sostenendo che si tratterebbe invece di una compravendita.
Dall'esame del testo contrattuale e delle allegazioni di parte risulta che l'oggetto del rapporto era la “fornitura di un servizio di progettazione e sviluppo per piattaforma e- commerce”, e, nel dettaglio, includeva servizi di assistenza tecnica anche a distanza, formazione del personale e, per quanto qui interessa, la progettazione e implementazione di un tema grafico “responsive full custom” per piattaforma Magento, con corrispettivo parametrato a crediti/ore di lavoro.
Non si trattava, quindi, di acquistare un prodotto finito, ma di realizzare “su misura”, in base alle specifiche esigenze del committente, un'opera immateriale con organizzazione autonoma dei mezzi da parte dell'appaltatore. Nelle intenzioni delle parti, vista anche l'entità del corrispettivo pattuito, l'oggetto del contratto non era semplicemente assemblare elementi grafici già pronti ma occorreva creare un tema grafico ex novo, con prevalenza dell'attività creativa ed intellettuale, di un facere, rispetto alla materia;
oltre pag. 6/13 a questo, era prevista anche ulteriore attività di assistenza tecnico informatica e formazione del personale della committente, finalizzata all'utilizzo del tema grafico stesso.
La sentenza di primo grado risulta aver correttamente applicato i criteri della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 9389 del 10/04/2025), secondo cui, per distinguere tra compravendita e appalto, ove la prestazione del debitore consista sia in un dare che in un facere, occorre stabilire se l'attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale, secondo la causa concreta del contratto, ovvero se tale attività, di adattamento della res alle specifiche esigenze della controparte, risulti accessoria e strumentale alla fornitura, costituente l'oggetto principale del negozio. Nella fattispecie era l'attività lavorativa il fulcro del contratto, necessaria per dare vita al prodotto originale commissionato dalla società , nonché per fornire le ulteriori prestazioni accessorie. Dalla Parte_1
corretta applicabilità della disciplina contrattuale dell'appalto consegue che non potrà discorrersi di un aliud pro alio, ma si dovrà verificare la sussistenza di vizi e difformità dell'opera alla luce delle tutele e dei rimedi previsti in caso di inesatta esecuzione di un contratto di appalto.
Proprio perché la qualificazione giuridica del rapporto e la sussunzione della fattispecie nella corretta disciplina normativa sono attività (secondo il principio iura novit curia) riservate al giudice, che non è vincolato dalle indicazioni delle parti, ai fini della valida formulazione dell'eccezione di decadenza è sufficiente che la parte abbia allegato l'inerzia del titolare del diritto e manifestato la volontà di profittarne, non essendo necessario il richiamo testuale alla norma applicabile.
Nel caso di specie i convenuti hanno tempestivamente eccepito la decadenza per mancata denuncia dei vizi e il Tribunale ha correttamente applicato la disciplina pertinente in base alla qualificazione del contratto, cioè non l'art. 1495 c.c. ma l'art.
pag. 7/13 1667 c.c. In tal modo il giudice non ha violato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, perché si è pronunciato sulla stessa eccezione rilevata dai convenuti
(decadenza) applicando però la disciplina relativa al contratto ritenuto applicabile
(appalto), con termini peraltro più ampi (sessanta giorni anziché otto per la denuncia) e quindi più favorevoli all'attore. Anche il secondo motivo di appello è quindi infondato.
Il terzo motivo riguarda la possibilità di estensione dell'eccezione personale all'altro condebitore , che non l'aveva sollevata nei termini previsti dall'art. 167 c.p.c. CP_2
La domanda è stata proposta nei confronti dei soci della società estinta CP_3
in qualità di successori ex art. 2495 c.c., per la soddisfazione di un debito sociale
[...]
unico. In tale situazione, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Unite n. 6070/2013;
Cass. 15637/2019) ha chiarito che, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione e che il giudizio promosso dai creditori sociali nei confronti dei soci successori si svolge in regime di litisconsorzio di natura processuale.
La natura inscindibile del rapporto obbligatorio, che trova origine in un unico debito sociale, impone che la decisione sia unitaria per tutti i litisconsorti, al fine di evitare giudicati contrastanti sullo stesso credito. In presenza di litisconsorzio necessario, la pronuncia deve essere coerente e inscindibile, come affermato dalla Suprema Corte
(Cass. 22984/2020), anche quando le eccezioni sollevate da ciascun convenuto siano formalmente personali. E' intuitivo, del resto, che la risoluzione del contratto per inadempimento è una domanda i cui presupposti vanno necessariamente valutati globalmente, non potendosi considerare risolto il contratto solo per uno dei successori della società appaltatrice e non per gli altri.
Nel caso di specie, l'eccezione di decadenza è stata tempestivamente sollevata dai convenuti e mentre l'ha proposta tardivamente, Pt_2 Pt_3 CP_1 CP_2
associandosi soltanto in prima udienza alle difese degli altri convenuti. Tuttavia, la pag. 8/13 questione della decadenza incide su un fatto comune e indivisibile (l'inerzia del creditore rispetto all'unico rapporto obbligatorio), e la necessità di una decisione unitaria impone che l'effetto dell'eccezione tempestivamente sollevata si estenda anche all'altro litisconsorte, pur se non l'abbia eccepita nei termini.
Il quarto motivo è parimenti infondato.
A fronte di un'eccezione di decadenza validamente proposta è onere del committente provare di aver tempestivamente denunciato vizi o difformità dell'opera, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione di garanzia;
l'onere di denuncia è escluso solo per i vizi dolosamente occultati dall'appaltatore, a meno che il predetto committente non provi che per patto intervenuto con l'appaltatore costui si è obbligato ad eliminarli, con l'effetto di novare la sua obbligazione di garanzia "ex lege".
Nel caso di specie, come puntualmente rilevato dal giudice di prime cure, non solo difetta una prova documentale ma addirittura una allegazione sufficientemente specifica circa la data di scoperta effettiva del vizio. La parte attrice ha infatti allegato che i problemi sono emersi “man mano”, “nei mesi a seguire” la consegna del sito (27 aprile
2016), senza collocare precisamente nel tempo detto momento.
La prima contestazione formale è stata effettuata con lettera dell'11 novembre 2016, nella quale già si esponeva chiaramente che la difformità riscontrata era quella di un tema grafico template standard, anziché full custom, con rischi per la sicurezza, funzionalità e certezza di non replicabilità del sito. Ciò consente di affermare che certamente l'appellante già conosceva la criticità che è stata posta a fondamento della presente causa, non potendo dirsi che tale piena conoscenza si sia acquisita solo mediante la relazione tecnica del dott. che costituisce una produzione utile a Per_1
sostenere la fondatezza della pretesa in giudizio, per corroborare con argomentazioni tecniche l'esistenza di un difetto i cui contorni erano chiari da tempo alla committente.
pag. 9/13 La denuncia è dunque avvenuta a novembre 2016, ma non è dato sapere se essa sia avvenuta nei 60 giorni dalla scoperta effettiva del vizio, come richiesto dall'art. 1667
c.c., attesa la vaghezza sul piano delle allegazioni e l'insufficienza del corredo probatorio su tale aspetto.
Alla relazione del dott. è allegata una fattura della società Web Griffe, che Per_1
avrebbe curato un audit per la revisione del sito, fattura del 31.10.2016. Anche supponendo che la piena consapevolezza della difformità sia stata acquisita dalla società committente tramite l'audit, la mera data di emissione della fattura è insufficiente allo scopo di provare la data in cui ha acquisito la suddetta Parte_1
consapevolezza. Non è stato prodotto un report dell'audit, né dimostrata la data in cui tale indagine fu svolta. Ne consegue che l'onere di provare la tempestività della denuncia non è stato correttamente assolto.
È appena il caso di rilevare che il palese errore materiale della sentenza, a pagina 5, laddove ha affermato che la missiva di contestazione dei vizi di novembre 2016 sarebbe successiva alla relazione del 5.6.2017, non inficia le conclusioni della Per_1
sentenza, dal momento che l'appellante stessa ha allegato di aver scoperto la difformità non tramite tale relazione, ma tramite il dipendente il quale se ne Persona_2
sarebbe avveduto nei mesi successivi alla consegna, non specificando però in quale data. Inoltre, come già evidenziato, a novembre 2016 il legale di parte attrice era stato già in grado di contestare la ragione di difformità del prodotto (sito template e non custom) e quindi tale conoscenza era già acquisita, non potendosi posticipare detto momento alla data in cui il dott. consegnò l'elaborato alla società. Per_1
In merito poi al riconoscimento dei vizi – che renderebbe superflua la denuncia e quindi superabile il mancato assolvimento dell'onere probatorio sulla tempestività –
l'appellante sostiene che la avrebbe riconosciuto i vizi tramite la Controparte_3
mail dell'11 luglio 2016.
pag. 10/13 Anche tale motivo di appello, il quinto, non può essere accolto.
Dalla lettura della comunicazione emerge che si tratta di una risposta
Parte gestionale/commerciale, con offerta di ore di manutenzione futura ( ), non di un riconoscimento specifico dei vizi dell'opera appaltata. Seppure, infatti, Controparte_1
esprime le proprie scuse “per il disguido”, non è noto quale fosse la contestazione di partenza;
si fa riferimento, infatti, ad una call a seguito della quale era stata fatta dallo staff di una verifica delle ore di lavoro dedicate al progetto, riscontrando che per CP_3
il primo template aveva dovuto rinunciare a 134 ore, essendo “già in rimessa”; CP_3
poi si afferma che ulteriori 58 ore erano state impiegate per la programmazione e 122 ore per la seconda implementazione, che era stata svolta e funzionante. Pare quindi evincersi che l'unica contestazione avversaria, cui il replicava, fosse quella del CP_1
costo eccessivo pagato rispetto al servizio fornito, non avendo dedicato, a dire di CP_3
, le ore stimate nel contratto per la realizzazione del sito. si Parte_1 CP_3
offriva, nella comunicazione in esame, non di rimediare a presunti vizi (si sosteneva, anzi, la piena funzionalità dell'implementazione eseguita), ma di venire incontro al cliente insoddisfatto offrendo, a titolo di bonus, ulteriori 100 ore da scalare per la manutenzione futura. Tale comunicazione quindi non solo non integra un riconoscimento di eventuali difetti nell'opera fornita, ma non costituisce neppure manifestazione implicita della volontà di rinunciare ad eccepire la decadenza.
Il riconoscimento dei vizi presuppone infatti un tenore inequivoco della comunicazione, ad esempio tramite un'ammissione della loro esistenza o un'offerta concreta di intervento per rimuoverli, che nel caso di specie è mancata.
La conferma della sentenza sotto il profilo dell'accoglimento dell'eccezione di decadenza implica l'assorbimento della questione dei limiti di responsabilità del socio
, il quale assume di non aver riscosso alcuna somma dal bilancio Controparte_2
finale di liquidazione.
pag. 11/13 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Rispetto alla nota spese depositata da avv. Antonioli si escluderà la fase istruttoria/trattazione (poiché non
è stata svolta istruttoria e in prima udienza non è stata svolta alcuna delle attività di cui all'art. 350 c.p.c. (Cass 7343/2025) e si applicheranno parametri medi, attesa la media complessità della controversia.
Per gli altri appellati si procede d'ufficio, in assenza di specifica, e si applica l'aumento del 20% dei compensi ex art. 4 comma 2 DM 55/2014, difesa di più parti aventi posizione comune.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna al rimborso, in favore degli appellati Parte_1 Pt_2
e delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € Pt_3 CP_1
8.335,20, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
condanna altresì al rimborso, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 6.946,00, oltre CP_2
15 % per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13..
Così deciso nella camera di consiglio in data 09/12/2025.
pag. 12/13 Il Consigliere relatore/estensore
Dott. Arianna De Martino
pag. 13/13
Il Presidente
Dott. Claudio Baglioni