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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/12/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1369/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 1369/2025, promossa da
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in LOC. TORRICELLA 40100 NOVAFELTRIA, con il patrocinio dell'avv. COZZA ANTONIETTA, domicilio eletto presso il difensore in Bologna Via Garibaldi n.7, PEC Email_1
Ricorrente nei confronti del
PUBBLICO MINISTERO incaricato degli Affari Civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Rimini
Resistente
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come segue:
“AUTORIZZARE alias a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici Parte_1 Per_1 necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari da femminili
a maschili;
DISPORRE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita della persona ricorrente nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuta (“maschile”) si sostituisca
pagina 1 di 7 l'indicazione del sesso “femminile” e nel senso dell'indicazione del nome “ in Per_1 luogo di quello di “ . Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente, di stato libero e senza figli, esponeva di aver manifestato fin dall'infanzia una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile, pur essendo un individuo di sesso maschile;
di aver assunto e mantenuto gli atteggiamenti di una donna;
di aver intrapreso un percorso di adeguamento dei propri caratteri sessuali sì da ottenere la corrispondenza dei tratti somatici a quelli del sesso femminile, percepito come quello di appartenenza, manifestando altresì di riconoscersi nel nome di e non in quello Per_1 anagrafico di Pt_1
Il Pubblico Ministero riservava le conclusioni.
All'udienza del 13/11/2025, parte ricorrente compariva unitamente al proprio difensore e veniva sentita dal Giudice delegato per la trattazione del procedimento, insistendo per l'accoglimento del ricorso introduttivo.
All'esito dell'udienza, disposta la discussione orale, il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
***
In via preliminare, si osserva che la causa ha ad oggetto due distinte domande: quella di rettificazione degli atti dello Stato Civile e quella contestuale di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, da realizzare mediante trattamento medico- chirurgico.
Svolgendo una breve premessa sulla normativa applicabile, si rileva che l'art. 1 della l. n.
164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale, passato in giudicato, che attribuisce ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita "a seguito d'intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali". L'art. 3 della stessa legge, prima dell'introduzione del d.lgs. 150/2011, stabiliva che "quando risulta necessario" un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico il tribunale lo autorizza (comma 1) e, una volta accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio (comma 2).
pagina 2 di 7 Tale norma, abrogata nella sua formulazione originaria per effetto dell'art. 34, comma 39, del d.lgs. n.150 del 2011, è stata trasfusa nel 4° comma dell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del
2011, con l'eliminazione della disposizione di cui al comma 2°, secondo cui “il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio”.
È opinione ormai consolidata che, a seguito di tale modifica, sia venuta meno la natura bifasica del procedimento, dal momento che la legge non richiede più due distinte pronunce, una volta all'autorizzazione sopra indicata, e l'altra finalizzata dalla modificazione dell'attribuzione di sesso.
Nell'interpretazione ormai dominante della giurisprudenza di legittimità, inoltre, le disposizioni di cui alla l. 164/1982 e al d.lgs. 150/2011 non impongono la chirurgia correttiva per poter procedere alla rettificazione degli atti dello Stato Civile, sicché
l'intervento chirurgico non costituisce più prerequisito per il riconoscimento del diritto al mutamento di sesso. In questo senso, Cass. 15138/2015 ha affermato che: “Nel sistema creato con la 1. n. 162 del 1984 tale correzione "chirurgica" non è imposta dal testo delle norme in esame, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”
Con sentenza n. 221/2015 del 21/10/2015 la Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile
1982, n. 164, ha chiarito che “Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della
pagina 3 di 7 propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Giova segnalare che la Corte di Strasburgo, in una recente pronuncia, ha accertato la violazione, da parte dell'Italia, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 della CEDU, in relazione al rifiuto dell'autorità amministrativa (prefetto) di accogliere l'istanza di cambiamento del nome poiché il soggetto richiedente non aveva ancora subito l'intervento chirurgico e, quindi non era stata pronunciata la sentenza definitiva che attestasse l'esecuzione dell'intervento e il definitivo mutamento dell'identità sessuale (CEDU, sez. I, sent. 11 ottobre 2018, ric. N. 55216/2008).
La Corte, pur non contestando la scelta dello Stato italiano di affidare le decisioni relative ai cambiamenti di sesso dell'autorità giudiziaria, ha specificato che nel caso concreto il rifiuto era stato motivato su ragioni puramente formali, che non avevano tenuto in debito conto la situazione peculiare della richiedente, la quale aveva intrapreso un percorso medico di transizione ed era socialmente riconosciuta nel proprio genere d'elezione.
Dalla breve disamina appena svolta, è possibile desumere che il diritto al mutamento di sesso è subordinato all'accertamento, da parte dell'autorità giudiziaria, della serietà ed univocità del percorso scelto e della compiutezza dell'approdo finale. Da un lato, dunque, la richiesta di autorizzazione al trattamento chirurgico non si pone come condizione necessaria per l'ottenimento della rettificazione del sesso;
dall'altro, nel caso in cui tale autorizzazione venga richiesta, la pronuncia della rettificazione non è subordinata alla verifica dell'effettuazione del trattamento autorizzato.
Da ultimo, deve darsi atto della recentissima sentenza n. 143/24 del 18 giugno 2024 con la quale la Corte Costituzionale, investita della duplice questione della illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 164/1982 -nei limiti in cui non prevede la rettificazione di attribuzione di sesso di un genere diverso da quello maschile o femminile (genere non binario)- e dell'art. 31 comma IV del d.lgs 150/2011-nei limiti in cui impone l'autorizzazione del tribunale con sentenza passata in giudicato al fine dell'intervento chirurgico di adeguamento di sesso-, ha accolto questa seconda questione (di esclusivo pagina 4 di 7 interesse nel presente procedimento), dichiarando “l'illegittimità costituzionale dell'art.
31, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost.- nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In particolare, la suprema Corte ha osservato che “Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio
2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015” e che,
“l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa”.
Nel presente giudizio, in cui parte ricorrente chiede contestualmente sia la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile e del nome da a sia Pt_1 Per_1
l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare in modo univoco l'irreversibilità, la serietà e la compiutezza del percorso di affermazione di una nuova identità sessuale.
Parte ricorrente ha depositato la seguente documentazione medica: Relazione sottoscritta dalla Prof.ssa e dalla psicologa Dott.ssa Persona_2 Persona_3 del Consultorio MIT convenzionato con l'AUSL Città di Bologna, dalla quale risulta il percorso di affermazione di genere presso la struttura MIT e l'inizio della terapia ormonale a far data dal mese di gennaio 2023.
Entrambe le specialiste hanno espresso parere favorevole all'accesso del ricorrente sia al trattamento chirurgico per l'adeguamento del sesso, sia alla rettificazione anagrafica, in considerazione della volontà manifestata dallo stesso nel corso degli anni e della modificazione dei tratti fenotipici da maschili a femminili, ottenuta in seguito all'assunzione della terapia ormonale, che ha comportato il raggiungimento di una significativa condizione di miglioramento del proprio benessere psicofisico.
pagina 5 di 7 In particolare, la Dott.ssa conclude che: “la richiesta di Persona_3 rettificazione anagrafica e di sesso appare legittima, motivata, meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di alias e del suo Parte_1 Per_1 diritto all'autodeterminazione, permetterebbe di evitare i gravi disagi a cui la persona è potenzialmente esposta quotidianamente”, mentre la Prof.ssa Persona_2 considera che “ è in buona salute e non vi sono controindicazioni mediche a un Pt_1 eventuale intervento chirurgico di affermazione di genere”.
Altresì, in sede di interrogatorio libero disposto in udienza, parte ricorrente ha confermato la volontà di portare a termine il percorso per la rettificazione del sesso, dichiarando: “fin dall'infanzia mi sono sempre comportata in modo molto femminile ma non ci facevo molto caso anche perché non conoscevo le differenze tra i generi. Durante la pubertà la situazione si è aggravata perché il mio corpo cambiava come non volevo io. Avvertivo molto disagio, ne ho parlato con i miei familiari e abbiamo deciso di rivolgermi al MIT.
Ho iniziato le sedute con la psicologa e mi è stata diagnosticata la disforia di genere.
Seguo il percorso con la psicologa da anni e ora parlo molto di più. Con la terapia ormonale il mio corpo ha iniziato a prendere una forma che è come voglio essere e mi sento benissimo. Il disagio rimane per la questione dei documenti, es. per le visite in ospedale perché quel nome non mi appartiene più. Anche aprire un conto corrente in banca è difficile. Io faccio il servizio civile e vado a scuola e per tutti sono Vorrei Per_1 viaggiare molto ma c'è la questione documenti. La mattina faccio il servizio civile e al pomeriggio faccio la scuola serale, l'alberghiero. Tutti mi chiamano sia a scuola Per_1 sia in famiglia. Confermo di chiedere la rettifica del sesso e del nome oltre all'autorizzazione all'intervento chirurgico”.
In conclusione, dunque, ritiene il Collegio che la serietà del percorso terapeutico intrapreso, costante negli anni, e la documentazione sanitaria in atti rendano superflui ulteriori approfondimenti officiosi, evidenziando per converso l'effettiva necessità, in relazione al desiderio più volte insistentemente ribadito dalla parte, della rettifica anagrafica, mediante attribuzione del sesso femminile e del nome con i quali il Per_1 ricorrente ormai si identifica e si riconosce, nonché del ricorso alla modificazione pagina 6 di 7 chirurgica dei caratteri sessuali, così da raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico tra la psiche e la propria morfologia anatomica.
S'impone pertanto l'accoglimento della domanda di rettificazione degli atti di stato civile e premesso quanto sopra, nulla osta all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso.
Nulla in ordine alle spese, vertendosi in materia di processo cd. necessario, in relazione al quale non opera la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: visto l'art. 31 comma 4 D. Lgs. 150/2011,
Accoglie la domanda di per la rettificazione di attribuzione di sesso, da Parte_1 maschile a femminile;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini di effettuare la rettificazione del relativo registro, dell'atto concernente nato in [...] il Parte_1
15/06/2006, con attribuzione del sesso femminile e con assunzione del nome “ al Per_1 posto di;
Pt_1
Nulla osta al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali all'effettiva personalità psico-sessuale di tipo femminile di Parte_1
Nulla in ordine alle spese.
Così deciso in Rimini, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025
Il Giudice Relatore dott.ssa Chiara Zito
Il Presidente dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 1369/2025, promossa da
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in LOC. TORRICELLA 40100 NOVAFELTRIA, con il patrocinio dell'avv. COZZA ANTONIETTA, domicilio eletto presso il difensore in Bologna Via Garibaldi n.7, PEC Email_1
Ricorrente nei confronti del
PUBBLICO MINISTERO incaricato degli Affari Civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Rimini
Resistente
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come segue:
“AUTORIZZARE alias a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici Parte_1 Per_1 necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari da femminili
a maschili;
DISPORRE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita della persona ricorrente nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuta (“maschile”) si sostituisca
pagina 1 di 7 l'indicazione del sesso “femminile” e nel senso dell'indicazione del nome “ in Per_1 luogo di quello di “ . Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente, di stato libero e senza figli, esponeva di aver manifestato fin dall'infanzia una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile, pur essendo un individuo di sesso maschile;
di aver assunto e mantenuto gli atteggiamenti di una donna;
di aver intrapreso un percorso di adeguamento dei propri caratteri sessuali sì da ottenere la corrispondenza dei tratti somatici a quelli del sesso femminile, percepito come quello di appartenenza, manifestando altresì di riconoscersi nel nome di e non in quello Per_1 anagrafico di Pt_1
Il Pubblico Ministero riservava le conclusioni.
All'udienza del 13/11/2025, parte ricorrente compariva unitamente al proprio difensore e veniva sentita dal Giudice delegato per la trattazione del procedimento, insistendo per l'accoglimento del ricorso introduttivo.
All'esito dell'udienza, disposta la discussione orale, il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
***
In via preliminare, si osserva che la causa ha ad oggetto due distinte domande: quella di rettificazione degli atti dello Stato Civile e quella contestuale di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, da realizzare mediante trattamento medico- chirurgico.
Svolgendo una breve premessa sulla normativa applicabile, si rileva che l'art. 1 della l. n.
164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale, passato in giudicato, che attribuisce ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita "a seguito d'intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali". L'art. 3 della stessa legge, prima dell'introduzione del d.lgs. 150/2011, stabiliva che "quando risulta necessario" un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico il tribunale lo autorizza (comma 1) e, una volta accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio (comma 2).
pagina 2 di 7 Tale norma, abrogata nella sua formulazione originaria per effetto dell'art. 34, comma 39, del d.lgs. n.150 del 2011, è stata trasfusa nel 4° comma dell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del
2011, con l'eliminazione della disposizione di cui al comma 2°, secondo cui “il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio”.
È opinione ormai consolidata che, a seguito di tale modifica, sia venuta meno la natura bifasica del procedimento, dal momento che la legge non richiede più due distinte pronunce, una volta all'autorizzazione sopra indicata, e l'altra finalizzata dalla modificazione dell'attribuzione di sesso.
Nell'interpretazione ormai dominante della giurisprudenza di legittimità, inoltre, le disposizioni di cui alla l. 164/1982 e al d.lgs. 150/2011 non impongono la chirurgia correttiva per poter procedere alla rettificazione degli atti dello Stato Civile, sicché
l'intervento chirurgico non costituisce più prerequisito per il riconoscimento del diritto al mutamento di sesso. In questo senso, Cass. 15138/2015 ha affermato che: “Nel sistema creato con la 1. n. 162 del 1984 tale correzione "chirurgica" non è imposta dal testo delle norme in esame, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”
Con sentenza n. 221/2015 del 21/10/2015 la Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile
1982, n. 164, ha chiarito che “Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della
pagina 3 di 7 propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Giova segnalare che la Corte di Strasburgo, in una recente pronuncia, ha accertato la violazione, da parte dell'Italia, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 della CEDU, in relazione al rifiuto dell'autorità amministrativa (prefetto) di accogliere l'istanza di cambiamento del nome poiché il soggetto richiedente non aveva ancora subito l'intervento chirurgico e, quindi non era stata pronunciata la sentenza definitiva che attestasse l'esecuzione dell'intervento e il definitivo mutamento dell'identità sessuale (CEDU, sez. I, sent. 11 ottobre 2018, ric. N. 55216/2008).
La Corte, pur non contestando la scelta dello Stato italiano di affidare le decisioni relative ai cambiamenti di sesso dell'autorità giudiziaria, ha specificato che nel caso concreto il rifiuto era stato motivato su ragioni puramente formali, che non avevano tenuto in debito conto la situazione peculiare della richiedente, la quale aveva intrapreso un percorso medico di transizione ed era socialmente riconosciuta nel proprio genere d'elezione.
Dalla breve disamina appena svolta, è possibile desumere che il diritto al mutamento di sesso è subordinato all'accertamento, da parte dell'autorità giudiziaria, della serietà ed univocità del percorso scelto e della compiutezza dell'approdo finale. Da un lato, dunque, la richiesta di autorizzazione al trattamento chirurgico non si pone come condizione necessaria per l'ottenimento della rettificazione del sesso;
dall'altro, nel caso in cui tale autorizzazione venga richiesta, la pronuncia della rettificazione non è subordinata alla verifica dell'effettuazione del trattamento autorizzato.
Da ultimo, deve darsi atto della recentissima sentenza n. 143/24 del 18 giugno 2024 con la quale la Corte Costituzionale, investita della duplice questione della illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 164/1982 -nei limiti in cui non prevede la rettificazione di attribuzione di sesso di un genere diverso da quello maschile o femminile (genere non binario)- e dell'art. 31 comma IV del d.lgs 150/2011-nei limiti in cui impone l'autorizzazione del tribunale con sentenza passata in giudicato al fine dell'intervento chirurgico di adeguamento di sesso-, ha accolto questa seconda questione (di esclusivo pagina 4 di 7 interesse nel presente procedimento), dichiarando “l'illegittimità costituzionale dell'art.
31, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost.- nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In particolare, la suprema Corte ha osservato che “Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio
2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015” e che,
“l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa”.
Nel presente giudizio, in cui parte ricorrente chiede contestualmente sia la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile e del nome da a sia Pt_1 Per_1
l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare in modo univoco l'irreversibilità, la serietà e la compiutezza del percorso di affermazione di una nuova identità sessuale.
Parte ricorrente ha depositato la seguente documentazione medica: Relazione sottoscritta dalla Prof.ssa e dalla psicologa Dott.ssa Persona_2 Persona_3 del Consultorio MIT convenzionato con l'AUSL Città di Bologna, dalla quale risulta il percorso di affermazione di genere presso la struttura MIT e l'inizio della terapia ormonale a far data dal mese di gennaio 2023.
Entrambe le specialiste hanno espresso parere favorevole all'accesso del ricorrente sia al trattamento chirurgico per l'adeguamento del sesso, sia alla rettificazione anagrafica, in considerazione della volontà manifestata dallo stesso nel corso degli anni e della modificazione dei tratti fenotipici da maschili a femminili, ottenuta in seguito all'assunzione della terapia ormonale, che ha comportato il raggiungimento di una significativa condizione di miglioramento del proprio benessere psicofisico.
pagina 5 di 7 In particolare, la Dott.ssa conclude che: “la richiesta di Persona_3 rettificazione anagrafica e di sesso appare legittima, motivata, meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di alias e del suo Parte_1 Per_1 diritto all'autodeterminazione, permetterebbe di evitare i gravi disagi a cui la persona è potenzialmente esposta quotidianamente”, mentre la Prof.ssa Persona_2 considera che “ è in buona salute e non vi sono controindicazioni mediche a un Pt_1 eventuale intervento chirurgico di affermazione di genere”.
Altresì, in sede di interrogatorio libero disposto in udienza, parte ricorrente ha confermato la volontà di portare a termine il percorso per la rettificazione del sesso, dichiarando: “fin dall'infanzia mi sono sempre comportata in modo molto femminile ma non ci facevo molto caso anche perché non conoscevo le differenze tra i generi. Durante la pubertà la situazione si è aggravata perché il mio corpo cambiava come non volevo io. Avvertivo molto disagio, ne ho parlato con i miei familiari e abbiamo deciso di rivolgermi al MIT.
Ho iniziato le sedute con la psicologa e mi è stata diagnosticata la disforia di genere.
Seguo il percorso con la psicologa da anni e ora parlo molto di più. Con la terapia ormonale il mio corpo ha iniziato a prendere una forma che è come voglio essere e mi sento benissimo. Il disagio rimane per la questione dei documenti, es. per le visite in ospedale perché quel nome non mi appartiene più. Anche aprire un conto corrente in banca è difficile. Io faccio il servizio civile e vado a scuola e per tutti sono Vorrei Per_1 viaggiare molto ma c'è la questione documenti. La mattina faccio il servizio civile e al pomeriggio faccio la scuola serale, l'alberghiero. Tutti mi chiamano sia a scuola Per_1 sia in famiglia. Confermo di chiedere la rettifica del sesso e del nome oltre all'autorizzazione all'intervento chirurgico”.
In conclusione, dunque, ritiene il Collegio che la serietà del percorso terapeutico intrapreso, costante negli anni, e la documentazione sanitaria in atti rendano superflui ulteriori approfondimenti officiosi, evidenziando per converso l'effettiva necessità, in relazione al desiderio più volte insistentemente ribadito dalla parte, della rettifica anagrafica, mediante attribuzione del sesso femminile e del nome con i quali il Per_1 ricorrente ormai si identifica e si riconosce, nonché del ricorso alla modificazione pagina 6 di 7 chirurgica dei caratteri sessuali, così da raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico tra la psiche e la propria morfologia anatomica.
S'impone pertanto l'accoglimento della domanda di rettificazione degli atti di stato civile e premesso quanto sopra, nulla osta all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso.
Nulla in ordine alle spese, vertendosi in materia di processo cd. necessario, in relazione al quale non opera la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: visto l'art. 31 comma 4 D. Lgs. 150/2011,
Accoglie la domanda di per la rettificazione di attribuzione di sesso, da Parte_1 maschile a femminile;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini di effettuare la rettificazione del relativo registro, dell'atto concernente nato in [...] il Parte_1
15/06/2006, con attribuzione del sesso femminile e con assunzione del nome “ al Per_1 posto di;
Pt_1
Nulla osta al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali all'effettiva personalità psico-sessuale di tipo femminile di Parte_1
Nulla in ordine alle spese.
Così deciso in Rimini, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025
Il Giudice Relatore dott.ssa Chiara Zito
Il Presidente dott.ssa Elisa Dai Checchi
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