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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/12/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6908/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6908/2025 promossa congiuntamente da nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
DI IU, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. FISCHI Parte_2
DANIELA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona della dott.ssa Maria Chiara Vedovato.
Avente ad oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Omologarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il 26/09/2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 26/09/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 02.12.2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli non è in contrasto con l'interesse di questi ultimi;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- omologa la separazione personale tra che Parte_1 Parte_2 si sono uniti in matrimonio il 22.12.2017 a Tomin (Albania) non trascritto in Italia, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 26/09/2025, da intendersi integralmente riportate;
Nulla per spese.
Perugia, 05/12/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6908/2025 promossa congiuntamente da nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
DI IU, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. FISCHI Parte_2
DANIELA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona della dott.ssa Maria Chiara Vedovato.
Avente ad oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Omologarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il 26/09/2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 26/09/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 02.12.2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli non è in contrasto con l'interesse di questi ultimi;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- omologa la separazione personale tra che Parte_1 Parte_2 si sono uniti in matrimonio il 22.12.2017 a Tomin (Albania) non trascritto in Italia, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 26/09/2025, da intendersi integralmente riportate;
Nulla per spese.
Perugia, 05/12/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino