CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 574/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
FARANDA RO EN, Giudice
GIUFFRE' SANTI, Giudice
in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 531/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D02R101487/2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D02R101487/2024 IRAP 2019
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R104655/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R104655/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R104655/2024 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R104659/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R104659/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R104659/2024 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2291/2025 depositato il
09/06/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 ed i soci Ricorrente_2 e Ricorrente_3 impugnano gli avvisi accertamento emessi dalla DP2 di Milano per anno imposta 2019, con cui sono state riprese a tassazione una maggiore IVA di € 46.294 ed una maggiore IRAP di € 4.239, oltre sanzioni e coi quali sono stati accertati ai fini IRPEF un maggiore reddito da attribuire ai soci in ragione delle proprie quote di partecipazione del 51 e del 49%.ai sensi dell'art. 5 Tuir.
La società che si occupa di vendita e installazione di infissi e sistemi di sicurezza, in data 29 aprile 2024 riceveva dalla Direzione Provinciale II di Milano il Questionario col quale si chiedevano documentazione e chiarimenti in merito alla discrepanza rilevata tra il volume d'affari indicato nella dichiarazione IVA e i ricavi dichiarati nel modello Unico, e il fatto che nel quadro VF del modello IVA il valore degli acquisti fosse zero,
a fronte di fatture passive elettroniche per euro 1.012.597,61 con IVA di euro 218.301,04.
Poichè la società inviava solo parzialmente i documenti richiesti dall' Ufficio, omettendo l'inoltro del registro dei beni ammortizzabili, del conto mastro e di una nota esplicativa sulle ragioni delle discrasie, l'Ufficio emetteva schema d'atto rideterminando i valori imponibili relativi al 2019 ai fini IRPEF, IRAP ed IVA.
In data 23 settembre 2024 la società ha presentato una memoria con ulteriore documentazione contabile, chiedendo di rettificare la pretesa fiscale e l'Ufficio in data 27 novembre 2024 attivava un procedimento di adesione con la società ed i suoi due soci, al fine di definire l'atto, ma il contraddittorio si concludeva negativamente.
L'Ufficio ai fini IVA ha riquantificato l'imposta a credito detraibile in € 218.887,06 riconoscendo la detraibilità dell'IVA relativa al terzo e quarto trimestre, in quanto le relative fatture di acquisto erano state annotate nel relativo registro IVA, nonostante gli acquisiti non fossero stati esposti in dichiarazione. Ai fini IRPEF ed IRAP
l'Ufficio ha ridotto l'ammontare dei componenti positivi da € 1.509.078 ad € 1.499.983, riconoscendo che la somma di € 9.095 era afferente ad operazioni in regime di Reverse Charge. Ai fini IPEF è stata riconosciuta la deducibilità della somma di € 12.000, relativa all'affitto di un capannone, della somma di € 31.826 relativa a contributi previdenziali a carico della società e di € 9.205,22, somma oggetto di accantonamento nel fondo
TFR.
La società ed i soci impugnano l'avviso di accertamento poiché l'Ufficio non ha ridotto l'ammontare dei componenti positivi da € 1.509.078 ad € 1.499.983, anche ai fini IVA, operando tale riconoscimento solo ai fini IRPEF ed IRAP.
Eccepiscono l'infondatezza nel merito delle contestazioni sollevate dall'Ufficio sulla base di un non corretto comportamento tenuto nella fase del contraddittorio, una carenza di motivazione negli atti di accertamento, errori di determinazione di alcuni valori e non corretta la procedura adottata in sede di proposta di adesione.
Concludono chiedendo, previa sospensione, accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia/ inesistenza degli avvisi di accertamento impugnati - Con vittoria di spese.
La Corte accoglieva la istanza di sospensione della esecutività dell'atto impugnato, anche in considerazione della mancata costituzione dell'Ufficio.
Si costituiva successivamente l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale II Di Milano replicando puntualmente alle deduzioni ed eccezioni dei contribuenti e concludeva chiedendo, il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto con vittoria di spese.
I ricorrenti depositavano memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento.
Preliminarmente occorre precisare che per consolidata Giurisprudenza della Corte di Cassazione il Giudice, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, nel motivare “concisamente” la sentenza di cui all'art. 132, comma 2 n. 4 del cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come “omesse”, per effetto di “error in procedendo”, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Stante quanto premesso si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata alle sole questioni pregiudiziali e/o dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e
111 della Costituzione;
principio ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ.
SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014; Cass. Civ. n. 26243/2014 e Cass. Civ.
n.9936/2014). Al giudice è solo chiesto di assumere una decisione e spiegarne le ragioni – Cassazione S.
U. civili 16.01.2015 n. 642.
Fatta questa doverosa premessa la Corte passa ad esaminare la prima eccezione relativa alla infondatezza nel merito delle contestazioni sollevate dalla D. P. II di Milano sulla base di un preteso non corretto comportamento tenuto nella fase di contraddittorio. La Corte ritiene che non vi sia stata alcuna violazione nel comportamento tenuto dall'Ufficio che ha accolto parte delle osservazioni formulate dai ricorrenti con le memorie ed i documenti presentati dopo la notifica dello schema d'atto. I ricorrenti contestando il fatto che l'Ufficio non abbia ridotto l'ammontare dei componenti positivi da € 1.509.078 ad € 1.499.983, anche ai fini
IVA, operando tale riconoscimento solo ai fini IRPEF ed IRAP. Quanto eccepito è infondato, considerato che la somma di € 9.095 è confluita tra l'IVA a credito pari ad € 218.887,06 riconosciuta in sede di accertamento, contrariamente a quanto fatto nello schema d'atto.
I contribuenti lamentano pretestuosamente che la pretesa erariale non è stata annullata senza fornire una valida motivazione nell'atto di accertamento circa il motivo per il quale non sono stati considerati i costi non documentati da fattura. Prive di pregio appaiono tali lagnanze dei ricorrenti sul mancato riconoscimento dei costi non documentati che, in quanto tali, correttamente non sono stati presi in considerazione dalla
Agenzia Entrate.
Ritiene questa Corte che l'Ufficio non abbia commesso alcuna violazione né sotto il profilo della motivazione, né nel merito della pretesa. La società in risposta al questionario ha prodotto solo documentazione IVA, così da non consentire all'Ufficio di procedere ad un esame analitico circa l'individuazione dei componenti attivi e passivi, anche avendo riguardo al requisito di inerenza ed all'imputazione temporale e non spetta certo all'Ufficio dire cosa produrre in relazione a costi non documentati da fatture.
Per quanto sopra il ricorso non può trovare accogliemento ma, in considerazione della peculiarità della controversia e della natura della decisione, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
FARANDA RO EN, Giudice
GIUFFRE' SANTI, Giudice
in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 531/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D02R101487/2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D02R101487/2024 IRAP 2019
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R104655/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R104655/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R104655/2024 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R104659/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R104659/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R104659/2024 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2291/2025 depositato il
09/06/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 ed i soci Ricorrente_2 e Ricorrente_3 impugnano gli avvisi accertamento emessi dalla DP2 di Milano per anno imposta 2019, con cui sono state riprese a tassazione una maggiore IVA di € 46.294 ed una maggiore IRAP di € 4.239, oltre sanzioni e coi quali sono stati accertati ai fini IRPEF un maggiore reddito da attribuire ai soci in ragione delle proprie quote di partecipazione del 51 e del 49%.ai sensi dell'art. 5 Tuir.
La società che si occupa di vendita e installazione di infissi e sistemi di sicurezza, in data 29 aprile 2024 riceveva dalla Direzione Provinciale II di Milano il Questionario col quale si chiedevano documentazione e chiarimenti in merito alla discrepanza rilevata tra il volume d'affari indicato nella dichiarazione IVA e i ricavi dichiarati nel modello Unico, e il fatto che nel quadro VF del modello IVA il valore degli acquisti fosse zero,
a fronte di fatture passive elettroniche per euro 1.012.597,61 con IVA di euro 218.301,04.
Poichè la società inviava solo parzialmente i documenti richiesti dall' Ufficio, omettendo l'inoltro del registro dei beni ammortizzabili, del conto mastro e di una nota esplicativa sulle ragioni delle discrasie, l'Ufficio emetteva schema d'atto rideterminando i valori imponibili relativi al 2019 ai fini IRPEF, IRAP ed IVA.
In data 23 settembre 2024 la società ha presentato una memoria con ulteriore documentazione contabile, chiedendo di rettificare la pretesa fiscale e l'Ufficio in data 27 novembre 2024 attivava un procedimento di adesione con la società ed i suoi due soci, al fine di definire l'atto, ma il contraddittorio si concludeva negativamente.
L'Ufficio ai fini IVA ha riquantificato l'imposta a credito detraibile in € 218.887,06 riconoscendo la detraibilità dell'IVA relativa al terzo e quarto trimestre, in quanto le relative fatture di acquisto erano state annotate nel relativo registro IVA, nonostante gli acquisiti non fossero stati esposti in dichiarazione. Ai fini IRPEF ed IRAP
l'Ufficio ha ridotto l'ammontare dei componenti positivi da € 1.509.078 ad € 1.499.983, riconoscendo che la somma di € 9.095 era afferente ad operazioni in regime di Reverse Charge. Ai fini IPEF è stata riconosciuta la deducibilità della somma di € 12.000, relativa all'affitto di un capannone, della somma di € 31.826 relativa a contributi previdenziali a carico della società e di € 9.205,22, somma oggetto di accantonamento nel fondo
TFR.
La società ed i soci impugnano l'avviso di accertamento poiché l'Ufficio non ha ridotto l'ammontare dei componenti positivi da € 1.509.078 ad € 1.499.983, anche ai fini IVA, operando tale riconoscimento solo ai fini IRPEF ed IRAP.
Eccepiscono l'infondatezza nel merito delle contestazioni sollevate dall'Ufficio sulla base di un non corretto comportamento tenuto nella fase del contraddittorio, una carenza di motivazione negli atti di accertamento, errori di determinazione di alcuni valori e non corretta la procedura adottata in sede di proposta di adesione.
Concludono chiedendo, previa sospensione, accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia/ inesistenza degli avvisi di accertamento impugnati - Con vittoria di spese.
La Corte accoglieva la istanza di sospensione della esecutività dell'atto impugnato, anche in considerazione della mancata costituzione dell'Ufficio.
Si costituiva successivamente l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale II Di Milano replicando puntualmente alle deduzioni ed eccezioni dei contribuenti e concludeva chiedendo, il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto con vittoria di spese.
I ricorrenti depositavano memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento.
Preliminarmente occorre precisare che per consolidata Giurisprudenza della Corte di Cassazione il Giudice, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, nel motivare “concisamente” la sentenza di cui all'art. 132, comma 2 n. 4 del cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come “omesse”, per effetto di “error in procedendo”, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Stante quanto premesso si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata alle sole questioni pregiudiziali e/o dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e
111 della Costituzione;
principio ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ.
SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014; Cass. Civ. n. 26243/2014 e Cass. Civ.
n.9936/2014). Al giudice è solo chiesto di assumere una decisione e spiegarne le ragioni – Cassazione S.
U. civili 16.01.2015 n. 642.
Fatta questa doverosa premessa la Corte passa ad esaminare la prima eccezione relativa alla infondatezza nel merito delle contestazioni sollevate dalla D. P. II di Milano sulla base di un preteso non corretto comportamento tenuto nella fase di contraddittorio. La Corte ritiene che non vi sia stata alcuna violazione nel comportamento tenuto dall'Ufficio che ha accolto parte delle osservazioni formulate dai ricorrenti con le memorie ed i documenti presentati dopo la notifica dello schema d'atto. I ricorrenti contestando il fatto che l'Ufficio non abbia ridotto l'ammontare dei componenti positivi da € 1.509.078 ad € 1.499.983, anche ai fini
IVA, operando tale riconoscimento solo ai fini IRPEF ed IRAP. Quanto eccepito è infondato, considerato che la somma di € 9.095 è confluita tra l'IVA a credito pari ad € 218.887,06 riconosciuta in sede di accertamento, contrariamente a quanto fatto nello schema d'atto.
I contribuenti lamentano pretestuosamente che la pretesa erariale non è stata annullata senza fornire una valida motivazione nell'atto di accertamento circa il motivo per il quale non sono stati considerati i costi non documentati da fattura. Prive di pregio appaiono tali lagnanze dei ricorrenti sul mancato riconoscimento dei costi non documentati che, in quanto tali, correttamente non sono stati presi in considerazione dalla
Agenzia Entrate.
Ritiene questa Corte che l'Ufficio non abbia commesso alcuna violazione né sotto il profilo della motivazione, né nel merito della pretesa. La società in risposta al questionario ha prodotto solo documentazione IVA, così da non consentire all'Ufficio di procedere ad un esame analitico circa l'individuazione dei componenti attivi e passivi, anche avendo riguardo al requisito di inerenza ed all'imputazione temporale e non spetta certo all'Ufficio dire cosa produrre in relazione a costi non documentati da fatture.
Per quanto sopra il ricorso non può trovare accogliemento ma, in considerazione della peculiarità della controversia e della natura della decisione, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio.