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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/10/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 22/10/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 22/10/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
L' in persona del legale Parte_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato CHIRICO MARIO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
Controparte_1 [...]
, CP_2 CP_3 CP_4
, rappresentati e difesi dall'avvocato GIORDANO
[...]
PP resistenti
oggetto: opposizione a precetto
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/09/2022, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione ad atto di precetto, unitamente alla sentenza n. 648/2022 del Tribunale di Brindisi, con cui gli odierni resistenti avevano intimato il pagamento della somma di euro 12489,27, ivi compresi i compensi. A sostegno dei propri assunti, parte ricorrente eccepiva l'illegittimità relativamente all'addebito delle spese giudiziali, liquidate con la precitata sentenza, stante la distrazione delle stesse in favore del procuratore degli odierni opposti. In particolare, adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Preliminarmente sospendere anche inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza n. 648/2022 pubblicata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi in data 13.04.22 nel procedimento iscritto al n. 2723/20 RGL.
2. Nel merito dichiarare che la Parte opposta non ha diritto a procedere ad esecuzione in danno della Ricorrente in forza dell'atto di precetto in data 14.09.22 e di cui in atti”. Costituitosi in giudizio le parti opposte, concludevano per il rigetto del ricorso, rappresentando che nell'atto di precetto, dopo i quattro lavoratori era espressamente menzionato anche il difensore “l'avv. Giuseppe Giordano quale procuratore distrattario”. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto, all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
*********** Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Nel caso che ci occupa la società opponente ha lamentato l'illegittimità del precetto notificato in quanto sono state intimate anche delle somme liquidate a titolo di spese e compensi, pur avendo il Tribunale disposto la distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito dal ricorrente. Ebbene, appare evidente l'assoluta infondatezza di tale doglianza, stante l'indicazione nell'atto di precetto opposto di quanto segue: “
Controparte_5 Controparte_6 CP_7
nonché l'avv. Giuseppe Giordano quale
[...] Controparte_4 procuratore distrattario…intimato e fanno precetto a l'
[...] pagare presso il domicilio del sottoscritto procuratore CP_8 le seguenti somme”. Ciò detto, trattasi di un motivo manifestamente infondato, avendo notificato il precetto nell'interesse dei lavoratori per le somme riconosciute come dovute con la citata sentenza e, contestualmente, dal
2 procuratore distrattario in relazione agli importi liquidati a titolo di spese e compensi. Sulla medesima questione si è espresso recentemente il Tribunale di Brindisi con sent. n. 1453/2023 con motivazioni che l'odierno scrivente ritiene di condividere, anche in ordine alla questione della condanna ex. art. 96 c.p.c., ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c: “ E tanto conformemente al pacifico principio secondo cui in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa si instaura, fra il procuratore e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra le parti in causa che - nei limiti della somma liquidata dal giudice - si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo avvocato (cfr. Cass. 09/11/2021 , n. 32668). D'altronde, come osservato dalla S.C, nel caso di provvedimento giurisdizionale di condanna di un soggetto al pagamento di distinte somme di danaro in favore di più soggetti non legati da vincolo di solidarietà attiva, costoro possono notificare al debitore un unico precetto e procedere poi insieme agli atti esecutivi, in più processi esecutivi distinti, anche se contestuali e riuniti (Cass. 798/1981). Alla stregua dei rilievi che precedono, l'opposizione va respinta. Le spese di giudizio vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in considerazione del valore dichiarato della controversia (€ 4290,96), dell'assenza di questioni giuridiche complesse e di attività istruttoria. Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria, va ricordato che, secondo la Suprema Corte, “in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere' (cfr. Cass., Sez. II, 1° ottobre 2003, n. 14583; Cass., Sez. I, 21 luglio 2000, n. 9579; Cass. Sez. 1 n. 3664 del 9.02.2017). In applicazione di tale principio, atteso che l'infondatezza dell'(unico) motivo di opposizione – al di là del richiamo ad un precedente giurisprudenziale non conferente alla fattispecie concreta- poteva essere adeguatamente valutata mediante l'utilizzo di una minima diligenza, emergendo la stessa dal mero tenore letterale dell'atto opposto (circostanza, peraltro, con riferimento alla quale l'opponente, non comparendo né all'udienza fissata per decidere sull'istanza di sospensione né in occasione dell'odierna udienza, nulla ha dedotto), reputa il Tribunale che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per l'accoglimento di tale domanda. Il danno ex art. 96 co.
3.c.p.c. ben può essere individuato, sulla base della comune esperienza, nel pregiudizio subito dall'essersi dovuti occupare del giudizio, sottraendo tempo ed energie utili alle proprie occupazioni. Pertanto, tenuto conto della
3 sollecita definizione del giudizio ed in difetto di più specifiche allegazioni, tale somma può essere equitativamente determinata in € 700,00.” (nei medesimi termini Trib. Brindisi, sentenza n. 836 del 22.5.2024). Alla luce delle argomentazioni sopra esposte il ricorso va rigettato con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 cpc al pagamento della somma di euro 700,00 in favore di ogni parte opposta. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 30/09/2022 da nei confronti di Pt_2 Controparte_1
, , Controparte_2 CP_3 CP_4
, così provvede:
[...]
- rigetta il ricorso;
- condanna l'opponente al pagamento in favore di
[...]
Controparte_1 CP_1 CP_2 CP_3
, della somma di euro 700,00 ex. art.
[...] Controparte_4
96 co. 3 c.p.c.;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2109,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge, con distrazione. Brindisi, 22/10/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 22/10/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
L' in persona del legale Parte_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato CHIRICO MARIO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
Controparte_1 [...]
, CP_2 CP_3 CP_4
, rappresentati e difesi dall'avvocato GIORDANO
[...]
PP resistenti
oggetto: opposizione a precetto
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/09/2022, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione ad atto di precetto, unitamente alla sentenza n. 648/2022 del Tribunale di Brindisi, con cui gli odierni resistenti avevano intimato il pagamento della somma di euro 12489,27, ivi compresi i compensi. A sostegno dei propri assunti, parte ricorrente eccepiva l'illegittimità relativamente all'addebito delle spese giudiziali, liquidate con la precitata sentenza, stante la distrazione delle stesse in favore del procuratore degli odierni opposti. In particolare, adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Preliminarmente sospendere anche inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza n. 648/2022 pubblicata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi in data 13.04.22 nel procedimento iscritto al n. 2723/20 RGL.
2. Nel merito dichiarare che la Parte opposta non ha diritto a procedere ad esecuzione in danno della Ricorrente in forza dell'atto di precetto in data 14.09.22 e di cui in atti”. Costituitosi in giudizio le parti opposte, concludevano per il rigetto del ricorso, rappresentando che nell'atto di precetto, dopo i quattro lavoratori era espressamente menzionato anche il difensore “l'avv. Giuseppe Giordano quale procuratore distrattario”. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto, all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
*********** Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Nel caso che ci occupa la società opponente ha lamentato l'illegittimità del precetto notificato in quanto sono state intimate anche delle somme liquidate a titolo di spese e compensi, pur avendo il Tribunale disposto la distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito dal ricorrente. Ebbene, appare evidente l'assoluta infondatezza di tale doglianza, stante l'indicazione nell'atto di precetto opposto di quanto segue: “
Controparte_5 Controparte_6 CP_7
nonché l'avv. Giuseppe Giordano quale
[...] Controparte_4 procuratore distrattario…intimato e fanno precetto a l'
[...] pagare presso il domicilio del sottoscritto procuratore CP_8 le seguenti somme”. Ciò detto, trattasi di un motivo manifestamente infondato, avendo notificato il precetto nell'interesse dei lavoratori per le somme riconosciute come dovute con la citata sentenza e, contestualmente, dal
2 procuratore distrattario in relazione agli importi liquidati a titolo di spese e compensi. Sulla medesima questione si è espresso recentemente il Tribunale di Brindisi con sent. n. 1453/2023 con motivazioni che l'odierno scrivente ritiene di condividere, anche in ordine alla questione della condanna ex. art. 96 c.p.c., ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c: “ E tanto conformemente al pacifico principio secondo cui in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa si instaura, fra il procuratore e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra le parti in causa che - nei limiti della somma liquidata dal giudice - si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo avvocato (cfr. Cass. 09/11/2021 , n. 32668). D'altronde, come osservato dalla S.C, nel caso di provvedimento giurisdizionale di condanna di un soggetto al pagamento di distinte somme di danaro in favore di più soggetti non legati da vincolo di solidarietà attiva, costoro possono notificare al debitore un unico precetto e procedere poi insieme agli atti esecutivi, in più processi esecutivi distinti, anche se contestuali e riuniti (Cass. 798/1981). Alla stregua dei rilievi che precedono, l'opposizione va respinta. Le spese di giudizio vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in considerazione del valore dichiarato della controversia (€ 4290,96), dell'assenza di questioni giuridiche complesse e di attività istruttoria. Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria, va ricordato che, secondo la Suprema Corte, “in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere' (cfr. Cass., Sez. II, 1° ottobre 2003, n. 14583; Cass., Sez. I, 21 luglio 2000, n. 9579; Cass. Sez. 1 n. 3664 del 9.02.2017). In applicazione di tale principio, atteso che l'infondatezza dell'(unico) motivo di opposizione – al di là del richiamo ad un precedente giurisprudenziale non conferente alla fattispecie concreta- poteva essere adeguatamente valutata mediante l'utilizzo di una minima diligenza, emergendo la stessa dal mero tenore letterale dell'atto opposto (circostanza, peraltro, con riferimento alla quale l'opponente, non comparendo né all'udienza fissata per decidere sull'istanza di sospensione né in occasione dell'odierna udienza, nulla ha dedotto), reputa il Tribunale che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per l'accoglimento di tale domanda. Il danno ex art. 96 co.
3.c.p.c. ben può essere individuato, sulla base della comune esperienza, nel pregiudizio subito dall'essersi dovuti occupare del giudizio, sottraendo tempo ed energie utili alle proprie occupazioni. Pertanto, tenuto conto della
3 sollecita definizione del giudizio ed in difetto di più specifiche allegazioni, tale somma può essere equitativamente determinata in € 700,00.” (nei medesimi termini Trib. Brindisi, sentenza n. 836 del 22.5.2024). Alla luce delle argomentazioni sopra esposte il ricorso va rigettato con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 cpc al pagamento della somma di euro 700,00 in favore di ogni parte opposta. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 30/09/2022 da nei confronti di Pt_2 Controparte_1
, , Controparte_2 CP_3 CP_4
, così provvede:
[...]
- rigetta il ricorso;
- condanna l'opponente al pagamento in favore di
[...]
Controparte_1 CP_1 CP_2 CP_3
, della somma di euro 700,00 ex. art.
[...] Controparte_4
96 co. 3 c.p.c.;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2109,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge, con distrazione. Brindisi, 22/10/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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