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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/09/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. 218/2025 R.G. V.G
Tribunale di Torre Annunziata
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Giovanna Di Meo giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 218/2025 R.G.V.G, vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Striano alla Via San Valentino n ° 54 presso l 'Avv. che Parte_2 la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso ed (C.F. Controparte_1
) nato a [...] il [...] ed elettivamente C.F._2 domiciliato in Siano (SA) alla Via Antonio Gramsci n ° 16 presso l 'Avv. che lo Parte_3 rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: all'udienza del 17.06.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto di omologare la separazione secondo le condizioni concordate e di cui al ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 17.01.2025, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in data 24/06/1989 in
Poggiomarino (Na) (atto n.49, parte 2, serie A, anno 1989) optando per il regime della comunione dei beni, dal quale sono nate: , nata il 1° settembre 1990, maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente ed , nata il [...], maggiorenne ed Persona_2 economicamente autosufficiente;
che tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile.
2. All'udienza del 17.06.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per l'omologa.
Gli atti venivano trasmessi al PM.
La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dai ricorrenti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate e non contrastano con norme inderogabili.
Le parti, infatti, hanno dichiarato in ricorso che: è attualmente pensionato quale ex Controparte_1 militare del Ministero della Difesa e è impiegata presso la società Bimed srl e gode di Parte_1 piena autonomia economica;
che le figlie sono entrambe maggiorenni ma mentre la figlia Per_2 lavora stabilmente ed è economicamente indipendente, la figlia si trova in una situazione di Per_1 instabilità lavorativa.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da ed in Parte_1 Controparte_1 data 17.01.2025 così provvede:
A. Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] ed Parte_1
nato a [...] il [...] (atto n. 49, Parte II, Controparte_1
Serie A - registri atti matrimonio del Comune di Poggiomarino (NA) anno 1989), ai seguenti patti e condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale resterà alla moglie con gli arredi ivi esistenti, avendo il sig. Parte_1 CP_1 rinunciato a qualsiasi pretesa sul mobilio;
egli provvederà a ritirare i propri effetti personali;
[...]
3. il sig. si impegna a corrispondere in favore della figlia maggiorenne Controparte_1 [...]
un assegno mensile di mantenimento pari ad euro 200,00, da corrispondersi alla madre Per_1 quale genitore convivente, fino al raggiungimento dell'autonomia economica della Parte_1 figlia;
4. dà atto che i rapporti economici sono stati regolati in modo tale che non sussistono obblighi di mantenimento tra i coniugi, e che gli stessi dichiarano che con l'accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Poggiomarino (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 49, parte 2, Serie A dei registri di matrimonio dell'anno 1989);
C. Nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 16.07.2025
il presidente estensore
dott.ssa Maria Rosaria Barbato