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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1583/2019 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, in seguito all'udienza del 12 dicembre
2024, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1583/2019 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione e vertente
T R A
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...] ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Del Progresso, n.
521, presso lo studio dell'Avvocato Andrea Parise che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
, codice fiscale e P. IVA n. con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianluca Fava, presso il cui studio sito in Cosenza alla Via Nicola Serra, n. 96 elettivamente domicilia, come da procura in atti.
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ) con Controparte_2 P.IVA_2
sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti CP_3
con sede in Roma, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria Teresa Pugliano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in CP_2
Lamezia Terme (CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti
OPPOSTO
-OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020199006498283000, limitatamente agli avvisi di addebito n. 33020140002674154000, n. 33020150001080605000, n.
33020150001575828000, n. 33020160000820281000, n. 33020160001414471000, n.
33020160002344269000, n. 33020170001107352000 e n. 33020180000720371000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 05.12.2019, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020199006498283000, notificata il 04.10.2019 a mezzo PEC all'indirizzo Email_1
Il ricorrente preliminarmente deduceva l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato essendo lo stesso “giunto in copia al ricorrente attraverso un messaggio di posta elettronica certificata, e da un indirizzo non risultante da pubblici registri”.
Nel merito, poi, deduceva: a) la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti;
b) la decadenza del termine per l'iscrizione a ruolo in relazione agli avvisi di addebito n. 33020150001575828000 e n. 33020160001414471000; c) l'estinzione del credito contributivo per intervenuta prescrizione;
d) la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa motivazione, illegittimità dei compensi di riscossione e la mancata indicazione dell'autorità e dei termini per proporre impugnazione. Chiedeva, quindi, volersi accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'invalidità dell'avviso di addebito impugnato, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Con memoria difensiva depositata in data 30.06.2020, si costituiva l' che eccepiva, CP_4 preliminarmente, l'inammissibilità delle eccezioni formulate da parte ricorrente in quanto tardive ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ad esclusione dell'eccezione di prescrizione quinquennale. Nel merito, comunque, rilevava l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
3. Il 22.03.2021 compariva l' eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, il CP_2 proprio difetto di legittimazione passiva nonché la regolarità della notifica degli avvisi di addebito contestati e, comunque, l'infondatezza delle eccezioni di parte ricorrente. Con riferimento all'avviso di addebito n. 33020160001414471000, già oggetto di autonoma opposizione nel procedimento recante n. 535/2019 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, chiedeva volersi dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere per integrale sgravio del credito ad esso sotteso.
Nel resto chiedeva volersi rigettare la domanda perché infondata, con vittoria di spese. 4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.12.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n.
18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma
1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal
D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n.
16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr.
Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
6. Bisogna preliminarmente rilevare che l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03020199006498283000 veniva proposta oltre il termine di 40 giorni essendo stato il ricorso depositato in data 05.12.2019 e l'intimazione notificata in data 04.10.2019.
Il ricorrente, perciò, ha proposto un'opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini decadenza, può essere utilizzato per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
7. Invero, il ricorrente eccepiva innanzitutto l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata essendo la stessa “giunta in copia al ricorrente attraverso un messaggio di posta elettronica certificata, e da un indirizzo non risultante da pubblici registri”.
Sul punto bisogna rilevare che l'art. 16 ter della Legge n. 221/2012, richiamando l'art. 6 ter del D.lgs.
n. 85 del 2005, ha introdotto i pubblici elenchi quali strumenti utili per facilitare la ricerca e la consultazione degli indirizzi PEC e rendere sicure le comunicazioni e notificazioni effettuate a mezzo di posta elettronica certificata. Nel caso di specie, parte ricorrente deduceva la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto spedita utilizzando un indirizzo telematico non presente nei pubblici registri quale domicilio digitale dell' Sul punto, se è vero che alla data della notifica, CP_4 avvenuta il 04.10.2019, l'indirizzo t usato Email_2 dall' non era ancora inserito nei pubblici elenchi degli indirizzi PEC consultabili dai CP_4 contribuenti, la notifica è da considerarsi comunque valida. Infatti, in tema di notificazione a mezzo
PEC la notifica effettuata utilizzando un indirizzo PEC non risultante nei pubblici elenchi non è nulla ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese essendo chiaramente evincibile sia il mittente che l'oggetto. Infatti, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020199006498283000 non solo consentiva al ricorrente di individuare chiaramente sia la provenienza da parte dell' che l'oggetto della comunicazione stessa, ma è proprio da essa CP_4 che scaturiva l'odierna opposizione quale esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente stesso. Per mera completezza espositiva, nonostante il ricorrente non prenda posizione sul punto, si precisa che seppur si volesse ricondurre alla presunta irritualità della notifica effettuata dall' la CP_4 tardività dell'odierno ricorso (proposto ben oltre il termine di 40 giorni dalla notifica) il conseguente possibile inquadramento dello stesso quale opposizione in funzione recuperatoria dell'art. 24 D.lgs. n. 24/1999 non varrebbe, come si vedrà specificatamente, a giungere a conclusioni diverse da quelle di seguito rassegnate.
8. Passando al lamentato vizio di omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata si deve distinguere a seconda che degli stessi sia stata o meno prodotta agli atti prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti.
In particolare, con riferimento agli avvisi di addebito:
• n. 33020140002674154000, relativo a contributi IVS anno 2014, regolarmente notificato il 07.01.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario;
Parte_1
• n. 33020180000720371000, relativo a contributi IVS anno 2017, regolarmente notificato il 26.07.2018 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . Parte_1 alla luce della prova della regolare notifica degli stessi, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020199006498283000 avvenuta in data 04.10.2019 è sufficiente ad interrompere la prescrizione quinquennale.
*****
L'eccezione è infondata anche con riferimento all'avviso di addebito n. 33020150001080605000, relativo a contributi IVS anno 2014, regolarmente notificato il 09.11.2015 a mezzo raccomandata A/R
a mani di , moglie del destinatario e rispetto al quale la prescrizione Controparte_5 Parte_1 risulta essere stata interrotta dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo n.
03080201600001328000 effettuata il 21.04.2016 a mezzo raccomandata A/R a mani di P_
, moglie del destinatario , dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
[...] Parte_1
03020179004390457000 effettuata il 28.09.2017 a mezzo PEC all'indirizzo e, da ultimo, dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. Email_3
03020199006498283000 avvenuta in data 04.10.2019.
*****
Un approfondimento ulteriore merita l'avviso di addebito n. 33020150001575828000 rispetto al quale parte ricorrente eccepiva non solo l'omessa notifica ma anche l'intervenuta decadenza per violazione dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 46/1999 essendo il credito riferito all'anno 2010 ma iscritto a ruolo soltanto nel 2015. In particolare, l'avviso di addebito n. 33020150001575828000 relativo a contributi IVS sul reddito eccedente il minimale dell'anno 2010, risulta essere stato regolarmente notificato il 23.11.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario nonché Parte_1 ulteriormente contenuto sia nel preavviso di fermo amministrativo n. 03080201600001328000 notificato il 21.04.2016 a mezzo raccomandata A/R a mani di , moglie del Controparte_5 destinatario , sia nell'intimazione di pagamento n. 03020179004390457000 Parte_1 notificata il 28.09.2017 a mezzo PEC all'indirizzo Per quanto appena Email_1 riportato, la lamentata eccezione di intervenuta decadenza è da considerarsi inammissibile per tardività attenendo la stessa a vizi che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto far valere proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito stesso entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 D.lgs.
n. 46/1999.
Per completezza motivazionale, si precisa comunque che l'art. 25 del D.lg. n. 46/1999, dopo aver stabilito che i contributi o premi non versati dal debitore sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza, “entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento” specifica che “in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente”. Nel caso di specie l'avviso di addebito impugnato è relativo a contributi IVS sul reddito dell'anno 2010 eccedente il minimale ed oggetto di accertamento da parte dell' che, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 allora vigente, Controparte_1 doveva essere effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, a ben vedere, a valere sui redditi dell'anno 2010 oggetto di dichiarazione nell'anno 2011, risultano essere stati rispettati sia il termine di cui all'art. 43 del
D.P.R. n. 600/1973 ai fini dell'accertamento fiscale sia il termine di cui all'art. 25 del D.lgs. n.
46/1999 relativo all'iscrizione a ruolo: l'Agenzia dell'Entrate, infatti, notificava all' CP_2
l'accertamento di un reddito imponibile superiore a quello dichiarato dal contribuente soltanto nel
2014 (nel pieno rispetto del termine quadriennale calcolato a partire dal 31 dicembre 2011, anno di presentazione della dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno 2010), momento dal quale poter valutare l'intervenuta decadenza o meno del termine per l'iscrizione a ruolo del credito. Per quel che qui rileva, l'Ente veniva a conoscenza del maggior reddito prodotto dal signor e della Pt_1 conseguente necessità di procedere ad un diverso calcolo dei contributi previdenziali dallo stesso dovuti solo in data 08.08.2014 tale per cui l'eccezione di decadenza risulta, oltre che inammissibile, anche infondata essendo l'iscrizione a ruolo avvenuta prima del 31 dicembre 2015 (e notificata in data 23.11.2015).
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9. In relazione, poi, agli avvisi di addebito n. 33020160000820281000 e n.
33020160002344269000 entrambi relativi a contributi IVS anno 2015 nonostante non sia stata prodotta agli atti prova della regolare notifica degli stessi quali atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnato, la prescrizione non risulta essere maturata. I crediti ad essi sottesi, infatti, erano già contenuti nell'intimazione di pagamento n. 03020179004390457000 che rappresenta, perciò, “il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa” e la cui notifica costituisce il dies a quo per il calcolo della prescrizione c.d. sopravvenuta. Di conseguenza, essendo l'intimazione di pagamento n. 03020179004390457000 stata notificata il 28.09.2017 a mezzo PEC all'indirizzo e l'intimazione di Email_3 pagamento n. 03020199006498283000 oggi impugnata notificata il 04.10.2019 a mezzo PEC all'indirizzo tra i due atti non risulta essere decorso il termine Email_3 quinquennale di prescrizione (v.all. in atti ricevute consegna Pec allegate al fascicolo della
[...]
) Controparte_6
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Con riferimento all'avviso di addebito n. 33020160001414471000, relativo a contributi Modello
DM10 degli anni 1994,1995,1996,1997 e 1998, parte ricorrente lamentava l'omessa notifica dello stesso nonché l'intervenuta decadenza per violazione dell'art. 25 D.lgs. n. 46/1999 e, nonostante l' intervenisse chiedendo la cessata materia del contendere per totale sgravio del credito ad esso CP_2 sotteso, insisteva nell'istanza di annullamento dello stesso. Alla luce della mancata prova della notifica dell'avviso di addebito n. 33020160001414471000, il ricorrente, sulla base di quanto prodotto agli atti, avrebbe potuto “recuperare” il momento di garanzia già proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020179004390457000 notificagli in data 28.09.2017 a mezzo PEC all'indirizzo e contenente già il credito sotteso all'avviso Email_3 in oggetto. In ogni caso, soprattutto in forza della non contestazione da parte dell' CP_2 dell'intervenuta decadenza (si veda dichiarazione dell'Ente del 06.07.2017 allegata al ricorso), appare logico applicare al caso di specie il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost. “secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare” (Cass. Civ., sez. lav., ord. n. 9309 del 20.05.2020) tale per cui rispetto al credito sotteso all'avviso di addebito n. 33020160001414471000 è opportuno dichiarare la cessata materia del contendere.
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Infine, limitatamente all'avviso di addebito n. 33020170001107352000, relativo a contributi IVS dell'anno 2016, “atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (Cass. n. 1144 del 2018) l'intimazione di pagamento n. 03020199006498283000 oggi impugnata va dichiarata nulla per mancata notifica dell'avviso di addebito presupposto, non essendovi in atti prova della consegna della PEC indirizzata al ricorrente.
*****
10. Per quanto riguarda il presunto difetto di motivazione dell'intimazione opposta, si richiama l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (ex multis Cass., Civ.
Sez. V, n. 28689 del 9/11/2018; Cass., Civ., Sez. V, n. 1961 del 24/01/2019; Cass., Civ., Sez. V, n.
16909 dell'11/08/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 29504 del 24/12/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 12140 del
7/05/2021; Cass., Civ., n. 2644 dell'8/01/2022; Cass., Sez. V, n. 6209 del 24/02/2022; Cass., Civ.,
Sez. V, n. 34689 del 24/11/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 5546 del 22/02/2023; Cass. Civ., Sez. V., n.
34416 dell'11/12/2023).
Dunque, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione di pagamento, anche in coerenza all'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass., S.S.U.U., 14 luglio
2022, n. 22281), che hanno ritenuto che la cartella di pagamento è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 L. n. 212 del 27/07/2000 e dall'art. 3 L. n. 241 del 7/08/1990.
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento risulta essere conforme al modello ministeriale e, pertanto, dall'esame documentale dell'atto non emergere alcuna irregolarità formale.
11. Anche la lamentata non debenza dell'aggio è da considerarsi infondata in quanto direttamente prevista dall'art. 17 D.lgs. 122/1999. Ulteriormente infondato è il presunto vizio derivante dalla mancata indicazione, nell'intimazione di pagamento, delle autorità e dei termini per proporre impugnazione che, al contrario di quanto lamentato dal ricorrente, risultano chiaramente indicati alla pagina n. 2 dell'atto impugnato. 12. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, attesa la sostanziale soccombenza del ricorrente
(mancando la prova della notifica dell'atto presupposto e/o degli atti interruttivi di un solo avviso di addebito su n.8 impugnati) vengono poste a carico di , tenuto conto del valore Parte_1
dichiarato della controversia e della assenza di istruttoria secondo parametri minimi di cui al DM
147/22.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara nulla l'intimazione di pagamento n.
03020199006498283000 limitatamente all' avviso di addebito n. 33020170001107352000 per omessa notifica dell'atto presupposto e intervenuta prescrizione;
- Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'avviso di addebito n.
33020160001414471000;
- Rigetta nel resto;
CP_
- Condanna parte ricorrente a rifondere all' e alla le spese di lite che CP_1 CP_1 liquida in euro 3.291,00 per ciascuna parte convenuta, oltre spese documentate e accessori se dovuti.
Lamezia Terme, 20.01.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, in seguito all'udienza del 12 dicembre
2024, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1583/2019 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione e vertente
T R A
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...] ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Del Progresso, n.
521, presso lo studio dell'Avvocato Andrea Parise che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
, codice fiscale e P. IVA n. con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianluca Fava, presso il cui studio sito in Cosenza alla Via Nicola Serra, n. 96 elettivamente domicilia, come da procura in atti.
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ) con Controparte_2 P.IVA_2
sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti CP_3
con sede in Roma, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria Teresa Pugliano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in CP_2
Lamezia Terme (CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti
OPPOSTO
-OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020199006498283000, limitatamente agli avvisi di addebito n. 33020140002674154000, n. 33020150001080605000, n.
33020150001575828000, n. 33020160000820281000, n. 33020160001414471000, n.
33020160002344269000, n. 33020170001107352000 e n. 33020180000720371000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 05.12.2019, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020199006498283000, notificata il 04.10.2019 a mezzo PEC all'indirizzo Email_1
Il ricorrente preliminarmente deduceva l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato essendo lo stesso “giunto in copia al ricorrente attraverso un messaggio di posta elettronica certificata, e da un indirizzo non risultante da pubblici registri”.
Nel merito, poi, deduceva: a) la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti;
b) la decadenza del termine per l'iscrizione a ruolo in relazione agli avvisi di addebito n. 33020150001575828000 e n. 33020160001414471000; c) l'estinzione del credito contributivo per intervenuta prescrizione;
d) la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa motivazione, illegittimità dei compensi di riscossione e la mancata indicazione dell'autorità e dei termini per proporre impugnazione. Chiedeva, quindi, volersi accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'invalidità dell'avviso di addebito impugnato, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Con memoria difensiva depositata in data 30.06.2020, si costituiva l' che eccepiva, CP_4 preliminarmente, l'inammissibilità delle eccezioni formulate da parte ricorrente in quanto tardive ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ad esclusione dell'eccezione di prescrizione quinquennale. Nel merito, comunque, rilevava l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
3. Il 22.03.2021 compariva l' eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, il CP_2 proprio difetto di legittimazione passiva nonché la regolarità della notifica degli avvisi di addebito contestati e, comunque, l'infondatezza delle eccezioni di parte ricorrente. Con riferimento all'avviso di addebito n. 33020160001414471000, già oggetto di autonoma opposizione nel procedimento recante n. 535/2019 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, chiedeva volersi dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere per integrale sgravio del credito ad esso sotteso.
Nel resto chiedeva volersi rigettare la domanda perché infondata, con vittoria di spese. 4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.12.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n.
18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma
1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal
D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n.
16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr.
Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
6. Bisogna preliminarmente rilevare che l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03020199006498283000 veniva proposta oltre il termine di 40 giorni essendo stato il ricorso depositato in data 05.12.2019 e l'intimazione notificata in data 04.10.2019.
Il ricorrente, perciò, ha proposto un'opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini decadenza, può essere utilizzato per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
7. Invero, il ricorrente eccepiva innanzitutto l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata essendo la stessa “giunta in copia al ricorrente attraverso un messaggio di posta elettronica certificata, e da un indirizzo non risultante da pubblici registri”.
Sul punto bisogna rilevare che l'art. 16 ter della Legge n. 221/2012, richiamando l'art. 6 ter del D.lgs.
n. 85 del 2005, ha introdotto i pubblici elenchi quali strumenti utili per facilitare la ricerca e la consultazione degli indirizzi PEC e rendere sicure le comunicazioni e notificazioni effettuate a mezzo di posta elettronica certificata. Nel caso di specie, parte ricorrente deduceva la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto spedita utilizzando un indirizzo telematico non presente nei pubblici registri quale domicilio digitale dell' Sul punto, se è vero che alla data della notifica, CP_4 avvenuta il 04.10.2019, l'indirizzo t usato Email_2 dall' non era ancora inserito nei pubblici elenchi degli indirizzi PEC consultabili dai CP_4 contribuenti, la notifica è da considerarsi comunque valida. Infatti, in tema di notificazione a mezzo
PEC la notifica effettuata utilizzando un indirizzo PEC non risultante nei pubblici elenchi non è nulla ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese essendo chiaramente evincibile sia il mittente che l'oggetto. Infatti, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020199006498283000 non solo consentiva al ricorrente di individuare chiaramente sia la provenienza da parte dell' che l'oggetto della comunicazione stessa, ma è proprio da essa CP_4 che scaturiva l'odierna opposizione quale esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente stesso. Per mera completezza espositiva, nonostante il ricorrente non prenda posizione sul punto, si precisa che seppur si volesse ricondurre alla presunta irritualità della notifica effettuata dall' la CP_4 tardività dell'odierno ricorso (proposto ben oltre il termine di 40 giorni dalla notifica) il conseguente possibile inquadramento dello stesso quale opposizione in funzione recuperatoria dell'art. 24 D.lgs. n. 24/1999 non varrebbe, come si vedrà specificatamente, a giungere a conclusioni diverse da quelle di seguito rassegnate.
8. Passando al lamentato vizio di omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata si deve distinguere a seconda che degli stessi sia stata o meno prodotta agli atti prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti.
In particolare, con riferimento agli avvisi di addebito:
• n. 33020140002674154000, relativo a contributi IVS anno 2014, regolarmente notificato il 07.01.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario;
Parte_1
• n. 33020180000720371000, relativo a contributi IVS anno 2017, regolarmente notificato il 26.07.2018 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario . Parte_1 alla luce della prova della regolare notifica degli stessi, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020199006498283000 avvenuta in data 04.10.2019 è sufficiente ad interrompere la prescrizione quinquennale.
*****
L'eccezione è infondata anche con riferimento all'avviso di addebito n. 33020150001080605000, relativo a contributi IVS anno 2014, regolarmente notificato il 09.11.2015 a mezzo raccomandata A/R
a mani di , moglie del destinatario e rispetto al quale la prescrizione Controparte_5 Parte_1 risulta essere stata interrotta dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo n.
03080201600001328000 effettuata il 21.04.2016 a mezzo raccomandata A/R a mani di P_
, moglie del destinatario , dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
[...] Parte_1
03020179004390457000 effettuata il 28.09.2017 a mezzo PEC all'indirizzo e, da ultimo, dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. Email_3
03020199006498283000 avvenuta in data 04.10.2019.
*****
Un approfondimento ulteriore merita l'avviso di addebito n. 33020150001575828000 rispetto al quale parte ricorrente eccepiva non solo l'omessa notifica ma anche l'intervenuta decadenza per violazione dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 46/1999 essendo il credito riferito all'anno 2010 ma iscritto a ruolo soltanto nel 2015. In particolare, l'avviso di addebito n. 33020150001575828000 relativo a contributi IVS sul reddito eccedente il minimale dell'anno 2010, risulta essere stato regolarmente notificato il 23.11.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario nonché Parte_1 ulteriormente contenuto sia nel preavviso di fermo amministrativo n. 03080201600001328000 notificato il 21.04.2016 a mezzo raccomandata A/R a mani di , moglie del Controparte_5 destinatario , sia nell'intimazione di pagamento n. 03020179004390457000 Parte_1 notificata il 28.09.2017 a mezzo PEC all'indirizzo Per quanto appena Email_1 riportato, la lamentata eccezione di intervenuta decadenza è da considerarsi inammissibile per tardività attenendo la stessa a vizi che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto far valere proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito stesso entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 D.lgs.
n. 46/1999.
Per completezza motivazionale, si precisa comunque che l'art. 25 del D.lg. n. 46/1999, dopo aver stabilito che i contributi o premi non versati dal debitore sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza, “entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento” specifica che “in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente”. Nel caso di specie l'avviso di addebito impugnato è relativo a contributi IVS sul reddito dell'anno 2010 eccedente il minimale ed oggetto di accertamento da parte dell' che, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 allora vigente, Controparte_1 doveva essere effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, a ben vedere, a valere sui redditi dell'anno 2010 oggetto di dichiarazione nell'anno 2011, risultano essere stati rispettati sia il termine di cui all'art. 43 del
D.P.R. n. 600/1973 ai fini dell'accertamento fiscale sia il termine di cui all'art. 25 del D.lgs. n.
46/1999 relativo all'iscrizione a ruolo: l'Agenzia dell'Entrate, infatti, notificava all' CP_2
l'accertamento di un reddito imponibile superiore a quello dichiarato dal contribuente soltanto nel
2014 (nel pieno rispetto del termine quadriennale calcolato a partire dal 31 dicembre 2011, anno di presentazione della dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno 2010), momento dal quale poter valutare l'intervenuta decadenza o meno del termine per l'iscrizione a ruolo del credito. Per quel che qui rileva, l'Ente veniva a conoscenza del maggior reddito prodotto dal signor e della Pt_1 conseguente necessità di procedere ad un diverso calcolo dei contributi previdenziali dallo stesso dovuti solo in data 08.08.2014 tale per cui l'eccezione di decadenza risulta, oltre che inammissibile, anche infondata essendo l'iscrizione a ruolo avvenuta prima del 31 dicembre 2015 (e notificata in data 23.11.2015).
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9. In relazione, poi, agli avvisi di addebito n. 33020160000820281000 e n.
33020160002344269000 entrambi relativi a contributi IVS anno 2015 nonostante non sia stata prodotta agli atti prova della regolare notifica degli stessi quali atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnato, la prescrizione non risulta essere maturata. I crediti ad essi sottesi, infatti, erano già contenuti nell'intimazione di pagamento n. 03020179004390457000 che rappresenta, perciò, “il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa” e la cui notifica costituisce il dies a quo per il calcolo della prescrizione c.d. sopravvenuta. Di conseguenza, essendo l'intimazione di pagamento n. 03020179004390457000 stata notificata il 28.09.2017 a mezzo PEC all'indirizzo e l'intimazione di Email_3 pagamento n. 03020199006498283000 oggi impugnata notificata il 04.10.2019 a mezzo PEC all'indirizzo tra i due atti non risulta essere decorso il termine Email_3 quinquennale di prescrizione (v.all. in atti ricevute consegna Pec allegate al fascicolo della
[...]
) Controparte_6
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Con riferimento all'avviso di addebito n. 33020160001414471000, relativo a contributi Modello
DM10 degli anni 1994,1995,1996,1997 e 1998, parte ricorrente lamentava l'omessa notifica dello stesso nonché l'intervenuta decadenza per violazione dell'art. 25 D.lgs. n. 46/1999 e, nonostante l' intervenisse chiedendo la cessata materia del contendere per totale sgravio del credito ad esso CP_2 sotteso, insisteva nell'istanza di annullamento dello stesso. Alla luce della mancata prova della notifica dell'avviso di addebito n. 33020160001414471000, il ricorrente, sulla base di quanto prodotto agli atti, avrebbe potuto “recuperare” il momento di garanzia già proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020179004390457000 notificagli in data 28.09.2017 a mezzo PEC all'indirizzo e contenente già il credito sotteso all'avviso Email_3 in oggetto. In ogni caso, soprattutto in forza della non contestazione da parte dell' CP_2 dell'intervenuta decadenza (si veda dichiarazione dell'Ente del 06.07.2017 allegata al ricorso), appare logico applicare al caso di specie il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost. “secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare” (Cass. Civ., sez. lav., ord. n. 9309 del 20.05.2020) tale per cui rispetto al credito sotteso all'avviso di addebito n. 33020160001414471000 è opportuno dichiarare la cessata materia del contendere.
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Infine, limitatamente all'avviso di addebito n. 33020170001107352000, relativo a contributi IVS dell'anno 2016, “atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (Cass. n. 1144 del 2018) l'intimazione di pagamento n. 03020199006498283000 oggi impugnata va dichiarata nulla per mancata notifica dell'avviso di addebito presupposto, non essendovi in atti prova della consegna della PEC indirizzata al ricorrente.
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10. Per quanto riguarda il presunto difetto di motivazione dell'intimazione opposta, si richiama l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (ex multis Cass., Civ.
Sez. V, n. 28689 del 9/11/2018; Cass., Civ., Sez. V, n. 1961 del 24/01/2019; Cass., Civ., Sez. V, n.
16909 dell'11/08/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 29504 del 24/12/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 12140 del
7/05/2021; Cass., Civ., n. 2644 dell'8/01/2022; Cass., Sez. V, n. 6209 del 24/02/2022; Cass., Civ.,
Sez. V, n. 34689 del 24/11/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 5546 del 22/02/2023; Cass. Civ., Sez. V., n.
34416 dell'11/12/2023).
Dunque, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione di pagamento, anche in coerenza all'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass., S.S.U.U., 14 luglio
2022, n. 22281), che hanno ritenuto che la cartella di pagamento è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 L. n. 212 del 27/07/2000 e dall'art. 3 L. n. 241 del 7/08/1990.
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento risulta essere conforme al modello ministeriale e, pertanto, dall'esame documentale dell'atto non emergere alcuna irregolarità formale.
11. Anche la lamentata non debenza dell'aggio è da considerarsi infondata in quanto direttamente prevista dall'art. 17 D.lgs. 122/1999. Ulteriormente infondato è il presunto vizio derivante dalla mancata indicazione, nell'intimazione di pagamento, delle autorità e dei termini per proporre impugnazione che, al contrario di quanto lamentato dal ricorrente, risultano chiaramente indicati alla pagina n. 2 dell'atto impugnato. 12. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, attesa la sostanziale soccombenza del ricorrente
(mancando la prova della notifica dell'atto presupposto e/o degli atti interruttivi di un solo avviso di addebito su n.8 impugnati) vengono poste a carico di , tenuto conto del valore Parte_1
dichiarato della controversia e della assenza di istruttoria secondo parametri minimi di cui al DM
147/22.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara nulla l'intimazione di pagamento n.
03020199006498283000 limitatamente all' avviso di addebito n. 33020170001107352000 per omessa notifica dell'atto presupposto e intervenuta prescrizione;
- Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'avviso di addebito n.
33020160001414471000;
- Rigetta nel resto;
CP_
- Condanna parte ricorrente a rifondere all' e alla le spese di lite che CP_1 CP_1 liquida in euro 3.291,00 per ciascuna parte convenuta, oltre spese documentate e accessori se dovuti.
Lamezia Terme, 20.01.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara