TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/11/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1544/2024
Il Giudice EA SC IN, all'udienza del 18/11/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DAGRADI Parte_1 C.F._1
AR
ricorrente contro
(c.f. con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio di e . CP_2 CP_3
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Per la causale di cui in premessa, previa eventuale disapplicazione di diversa e contrarie disposizioni ministeriali, accertato e dichiarato il diritto del ricorrente, Sig. , ad usufruire del beneficio economico di € Parte_1
500,00 annuo tramite la “Carta Elettronica del Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” da riconoscergli per gli anni scolastici 2021/2022 –
2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025, condannare il Controparte_4
(già ), in
[...] Controparte_5 persona del in carica pro tempore - Viale Trastevere, 76/A – Roma– e CP_6 domicilio di legge Avvocatura dello Stato di Milano – Palazzo di Giustizia – Via
Freguglia, 1 – Milano, al pagamento a favore del ricorrente e comunque mettere a sua disposizione sotto forma di “carta docente” la somma di € 2.000,00, o altra diversa somma rimessa alla valutazione del Giudice adito, quale contributo alla formazione e all'aggiornamento, conteggiata considerando la somma di € 500,00 annua dovutagli tramite carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 –
2024/2025, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. In ogni caso, con il favore delle spese e competenze legali di causa con distrazione a favore del procuratore. In via istruttoria: riservata ogni eventuale istanza nel prosieguo posto che la questione trattata non impone istruttoria in quanto la domanda è documentata”.
Per la parte resistente: “1. In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della
Legge n. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
2. Alla luce della serialità della vertenza, compensare in ogni caso integralmente le spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
per domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta
[...] del Docente” con riferimento ad anni nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato.
Parte ricorrente ha depositato al riguardo copia dei cedolini e dei contratti di lavoro (cfr. doc. 1,2,3,4 e 6 fascicolo parte ricorrente).
In particolare, da questi ultimi risulta che il ricorrente era titolare di contratti a tempo determinato recante scadenza al termine delle lezioni ovvero al 30 giugno
(termine attività didattiche) ovvero al 31 agosto (supplenza annuale) per gli anni scolastici 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024 e 2024-2025.
È attualmente titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato sino al
30/06/2026 presso Ic Pavia Via Scopoli - Casorati (cfr. doc. “contratto anno scolastico
2025/2026” fascicolo parte ricorrente).
2. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al
31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai docenti di cui sopra, ai CP_1
Pag. 2 di 5 quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito chesi era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia
Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-
450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto
Pag. 3 di 5 nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati si deve riconoscere il diritto del ricorrente all'assegnazione del bonus economico per tutti gli anni scolastici per i quali è stato richiesto, posto che sono stati documentati i rapporti di lavoro relativi a tali periodi.
3. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di
Pag. 4 di 5 cui al D.M. n. 55 del 2014 – rito lavoro - calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria considerando un valore di causa pari ad euro 2000 ed un aumento ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del medesimo decreto quantificato nella misura del 10%.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a ottenere la “carta docente”, per gli anni scolastici 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
2) condanna il a rifondere a parte ricorrente Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 49,00 per anticipazione e in € 1.133 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Pavia, 18/11/2025
Il Giudice
EA SC IN
Pag. 5 di 5
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1544/2024
Il Giudice EA SC IN, all'udienza del 18/11/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DAGRADI Parte_1 C.F._1
AR
ricorrente contro
(c.f. con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio di e . CP_2 CP_3
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Per la causale di cui in premessa, previa eventuale disapplicazione di diversa e contrarie disposizioni ministeriali, accertato e dichiarato il diritto del ricorrente, Sig. , ad usufruire del beneficio economico di € Parte_1
500,00 annuo tramite la “Carta Elettronica del Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” da riconoscergli per gli anni scolastici 2021/2022 –
2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025, condannare il Controparte_4
(già ), in
[...] Controparte_5 persona del in carica pro tempore - Viale Trastevere, 76/A – Roma– e CP_6 domicilio di legge Avvocatura dello Stato di Milano – Palazzo di Giustizia – Via
Freguglia, 1 – Milano, al pagamento a favore del ricorrente e comunque mettere a sua disposizione sotto forma di “carta docente” la somma di € 2.000,00, o altra diversa somma rimessa alla valutazione del Giudice adito, quale contributo alla formazione e all'aggiornamento, conteggiata considerando la somma di € 500,00 annua dovutagli tramite carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 –
2024/2025, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. In ogni caso, con il favore delle spese e competenze legali di causa con distrazione a favore del procuratore. In via istruttoria: riservata ogni eventuale istanza nel prosieguo posto che la questione trattata non impone istruttoria in quanto la domanda è documentata”.
Per la parte resistente: “1. In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della
Legge n. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
2. Alla luce della serialità della vertenza, compensare in ogni caso integralmente le spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
per domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta
[...] del Docente” con riferimento ad anni nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato.
Parte ricorrente ha depositato al riguardo copia dei cedolini e dei contratti di lavoro (cfr. doc. 1,2,3,4 e 6 fascicolo parte ricorrente).
In particolare, da questi ultimi risulta che il ricorrente era titolare di contratti a tempo determinato recante scadenza al termine delle lezioni ovvero al 30 giugno
(termine attività didattiche) ovvero al 31 agosto (supplenza annuale) per gli anni scolastici 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024 e 2024-2025.
È attualmente titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato sino al
30/06/2026 presso Ic Pavia Via Scopoli - Casorati (cfr. doc. “contratto anno scolastico
2025/2026” fascicolo parte ricorrente).
2. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al
31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai docenti di cui sopra, ai CP_1
Pag. 2 di 5 quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito chesi era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia
Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-
450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto
Pag. 3 di 5 nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati si deve riconoscere il diritto del ricorrente all'assegnazione del bonus economico per tutti gli anni scolastici per i quali è stato richiesto, posto che sono stati documentati i rapporti di lavoro relativi a tali periodi.
3. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di
Pag. 4 di 5 cui al D.M. n. 55 del 2014 – rito lavoro - calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria considerando un valore di causa pari ad euro 2000 ed un aumento ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del medesimo decreto quantificato nella misura del 10%.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a ottenere la “carta docente”, per gli anni scolastici 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
2) condanna il a rifondere a parte ricorrente Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 49,00 per anticipazione e in € 1.133 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Pavia, 18/11/2025
Il Giudice
EA SC IN
Pag. 5 di 5