Articolo 22 della Legge 29 novembre 1995, n. 520
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22 dicembre 1995
Art. 22. (Attivita' di religione e di culto) 1. La CELI con le sue Comunita' prende atto che agli effetti delle leggi civili si considerano:
a) attivita' di religione e di culto quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e della cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e all'educazione cristiana;
b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali ed a scopo di lucro.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1995