Art. 22. (Attivita' di religione e di culto) 1. La CELI con le sue Comunita' prende atto che agli effetti delle leggi civili si considerano:
a) attivita' di religione e di culto quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e della cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e all'educazione cristiana;
b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali ed a scopo di lucro.
a) attivita' di religione e di culto quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e della cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e all'educazione cristiana;
b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali ed a scopo di lucro.