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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 826/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
08/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
RICCIARDI ROBERTO, Giudice
in data 08/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1419/2025
proposto da
RO Chiesa_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci 66/82 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1669/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 6 e pubblicata il 19/02/2021
- pronuncia sentenza n. 6529/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 22 e pubblicata il 06/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO IN RETT. n. 866289-4 IMU 2012
- AVVISO IN RETT. n. 866833-2 IMU 2013 - AVVISO IN RETT. n. 866835-3 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4519/2025 depositato il
09/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Questa Corte, con sentenza n. 6529/22, in controversia nella quale la “RO Chiesa_1 a Chiesa_1” aveva impugnato tre avvisi di accertamento per l'omesso versamento dell'IMU relativa agli anni 2012, 2013 e 2014, per un importo complessivo di € 17.678,95, in relazione a quattro immobili ubicati in Luogo_1 alla IIndirizzo_1 e censiti in catasto con le particelle L daticatastali_1 (cat. A/2), daticatastali_2 (cat. B/1), daticatastali_3 (cat. A/2) e daticatastali_4 (cat. A/2) del folio 3, costituenti pertinenze dell'edificio di culto in stato di perdurante inagibilità, con rispettiva destinazione ad alloggio delle religiose appartenenti alla congregazione delle “Ente_Religioso_1” (in forza di convenzione risalente all'anno 1947), ad oratorio, a casa canonica per l'alloggio del Parroco e ad alloggio dei coadiutori del
Parroco, rigettava l'appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Napoli avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale n. 1669/02/2021.
Il giudice di appello confermava la decisione di prime cure – che aveva respinto il ricorso originario - sul rilievo che i presupposti per il riconoscimento alla contribuente dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma
1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, non sussistessero in relazione agli anni di riferimento. In particolare, affermava: “Per quanto riguarda la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'esenzione, si rileva che occorre fare riferimento a dati obiettivi che escludano, come sopra precisato, che gli immobili siano stati utilizzati da terzi, trattandosi di condizione incompatibile con la destinazione ad uso di culto. Dai documenti prodotti dall'ente comunale in primo grado, risulta l'utilizzo di svariati immobili da parte di terzi soggetti e, in particolare, da un nucleo familiare nonché da un istituto femminile e, altresì, da una compagnia di Missionari. Non risulta pertanto la diretta destinazione al culto e non appare sufficiente e idonea la mera attestazione della curia, non in grado di superare le risultanze obiettive che il comune ha rilevato dalla interrogazione delle banche dati in proprio possesso. Manca, pertanto, il requisito della diretta utilizzazione dell'ente”.
Avverso la sentenza di appello la RO proponeva ricorso per Cassazione, deducendo:
1) nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., per essere stato commesso un errore percettivo in ordine alla «ricognizione del contenuto oggettivo della prova»;
2) nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.,
2727 e 2729 cod. civ., per essere state poste a base della decisione prove non dedotte dall'ente impositore ovvero elementi probatori considerati con valore di piena prova, ma senza alcun apprezzamento critico;
3) nullità/illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. d e lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 16, lett. a, della legge 20 maggio 1985, n. 222;
4) nullità/illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111, sesto comma, Cost., 132 cod. proc. civ., 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Con ordinanza pronunciata a seguito dell'udienza del 15.03.2024, la S.C., applicando il principio della ragione più liquida, accoglieva il terzo motivo, dichiarando l'assorbimento degli altri, e rinviava a questa
Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In particolare, riteneva che il giudice di appello aveva finito col fornire una lettura distorta dell'art. 7, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 504, nonché con l'aggravare le regole fissate dall'art. 2697 cod. civ. circa la ripartizione dell'onere probatorio, in relazione alla peculiarità connotante le attività previste dall'art. 16, lett. a, della legge 20 maggio 1985, n. 222, per le quali la previsione dello svolgimento con modalità non commerciali non è stata dettata dal legislatore.
La RO ha quindi riassunto il giudizio e si è costituito il Comune di Napoli. Entrambe le parti sviluppano gli stessi argomenti già proposti in prime cure.
All'esito dell'udienza dell'8.7.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
Appare pacifica, in quanto non contestata dal Comune, la sussistenza del requisito soggettivo riguardante la natura non commerciale della RO.
Pertanto, l'analisi deve appuntarsi soltanto sulla sussistenza o meno del requisito oggettivo, ovvero deve accertarsi se l'attività svolta negli immobili per cui è causa rientri tra quelle previste dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; se si tratti, cioè, di immobili destinati direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di determinate attività, tra le quali quelle dirette all'esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana.
Orbene, ciò premesso, occorre ritenere che la RO, versando in atti una relazione predisposta dall'ufficio tecnico della Arcidiocesi di Napoli a firma del responsabile, con allegate visure e planimetrie, le attestazioni della Curia in relazione alla destinazione degli immobili in questione, una Convenzione del 1947 tra la parrocchia e la congregazione “Ente_Religioso_1”, nonché un verbale di riconsegna del 1969 da parte del Comando Militare, abbia provato la sussistenza del requisito oggettivo. In particolare, ha provato che: l'immobile n. 1, per gli anni accertati, è stato oggetto di alloggiamento per le suore della congregazione “Ente_Religioso_1”, impegnate nelle attività pastorali e oratoriali della parrocchia;
l'immobile n. 2 costituisce pertinenza dell'edificio di culto ed è stato storicamente destinato alle attività seminariali e oratoriali;
l'immobile n. 3 costituisce anch'esso pertinenza dell'edificio di culto ed
è destinato a casa canonica per l'alloggiamento gratuito del parroco;
l'immobile n. 4, per gli anni in questione, è stato destinato all'alloggiamento dei religiosi coadiutori del parroco pro-tempore a titolo gratuito e, a partire dal 2012, è stato locato e regolarmente assoggettato ad IMU.
Rispetto alla prova fornita dalla RO, il Comune non ha fornito alcuna prova documentale dal quale risulti l'utilizzo degli immobili da parte di terzi soggetti e, in particolare, da un nucleo familiare, da un istituto femminile e da una compagnia di Missionari, ovvero che gli immobili tassati siano stati destinati e/
o utilizzati per finalità commerciali. Ne deriva, in definitiva, che l'appello della RO deve essere accolto.
Le spese di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore della RO, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Giudicando in sede di rinvio accoglie l'appello; Condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese d giudizio liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori quanto al primo grado, in complessivi
€ 2.000,00 oltre accessori quanto al grado di appello, in complessivi € 3.000,00 oltre accessori quanto al giudizio di Cassazione ed in complessivi € 2.000,00 oltre accessori quanto al giudizio di rinvio, spese tutte da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
08/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
RICCIARDI ROBERTO, Giudice
in data 08/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1419/2025
proposto da
RO Chiesa_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci 66/82 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1669/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 6 e pubblicata il 19/02/2021
- pronuncia sentenza n. 6529/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 22 e pubblicata il 06/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO IN RETT. n. 866289-4 IMU 2012
- AVVISO IN RETT. n. 866833-2 IMU 2013 - AVVISO IN RETT. n. 866835-3 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4519/2025 depositato il
09/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Questa Corte, con sentenza n. 6529/22, in controversia nella quale la “RO Chiesa_1 a Chiesa_1” aveva impugnato tre avvisi di accertamento per l'omesso versamento dell'IMU relativa agli anni 2012, 2013 e 2014, per un importo complessivo di € 17.678,95, in relazione a quattro immobili ubicati in Luogo_1 alla IIndirizzo_1 e censiti in catasto con le particelle L daticatastali_1 (cat. A/2), daticatastali_2 (cat. B/1), daticatastali_3 (cat. A/2) e daticatastali_4 (cat. A/2) del folio 3, costituenti pertinenze dell'edificio di culto in stato di perdurante inagibilità, con rispettiva destinazione ad alloggio delle religiose appartenenti alla congregazione delle “Ente_Religioso_1” (in forza di convenzione risalente all'anno 1947), ad oratorio, a casa canonica per l'alloggio del Parroco e ad alloggio dei coadiutori del
Parroco, rigettava l'appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Napoli avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale n. 1669/02/2021.
Il giudice di appello confermava la decisione di prime cure – che aveva respinto il ricorso originario - sul rilievo che i presupposti per il riconoscimento alla contribuente dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma
1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, non sussistessero in relazione agli anni di riferimento. In particolare, affermava: “Per quanto riguarda la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'esenzione, si rileva che occorre fare riferimento a dati obiettivi che escludano, come sopra precisato, che gli immobili siano stati utilizzati da terzi, trattandosi di condizione incompatibile con la destinazione ad uso di culto. Dai documenti prodotti dall'ente comunale in primo grado, risulta l'utilizzo di svariati immobili da parte di terzi soggetti e, in particolare, da un nucleo familiare nonché da un istituto femminile e, altresì, da una compagnia di Missionari. Non risulta pertanto la diretta destinazione al culto e non appare sufficiente e idonea la mera attestazione della curia, non in grado di superare le risultanze obiettive che il comune ha rilevato dalla interrogazione delle banche dati in proprio possesso. Manca, pertanto, il requisito della diretta utilizzazione dell'ente”.
Avverso la sentenza di appello la RO proponeva ricorso per Cassazione, deducendo:
1) nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., per essere stato commesso un errore percettivo in ordine alla «ricognizione del contenuto oggettivo della prova»;
2) nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.,
2727 e 2729 cod. civ., per essere state poste a base della decisione prove non dedotte dall'ente impositore ovvero elementi probatori considerati con valore di piena prova, ma senza alcun apprezzamento critico;
3) nullità/illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. d e lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 16, lett. a, della legge 20 maggio 1985, n. 222;
4) nullità/illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111, sesto comma, Cost., 132 cod. proc. civ., 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Con ordinanza pronunciata a seguito dell'udienza del 15.03.2024, la S.C., applicando il principio della ragione più liquida, accoglieva il terzo motivo, dichiarando l'assorbimento degli altri, e rinviava a questa
Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In particolare, riteneva che il giudice di appello aveva finito col fornire una lettura distorta dell'art. 7, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 504, nonché con l'aggravare le regole fissate dall'art. 2697 cod. civ. circa la ripartizione dell'onere probatorio, in relazione alla peculiarità connotante le attività previste dall'art. 16, lett. a, della legge 20 maggio 1985, n. 222, per le quali la previsione dello svolgimento con modalità non commerciali non è stata dettata dal legislatore.
La RO ha quindi riassunto il giudizio e si è costituito il Comune di Napoli. Entrambe le parti sviluppano gli stessi argomenti già proposti in prime cure.
All'esito dell'udienza dell'8.7.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
Appare pacifica, in quanto non contestata dal Comune, la sussistenza del requisito soggettivo riguardante la natura non commerciale della RO.
Pertanto, l'analisi deve appuntarsi soltanto sulla sussistenza o meno del requisito oggettivo, ovvero deve accertarsi se l'attività svolta negli immobili per cui è causa rientri tra quelle previste dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; se si tratti, cioè, di immobili destinati direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di determinate attività, tra le quali quelle dirette all'esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana.
Orbene, ciò premesso, occorre ritenere che la RO, versando in atti una relazione predisposta dall'ufficio tecnico della Arcidiocesi di Napoli a firma del responsabile, con allegate visure e planimetrie, le attestazioni della Curia in relazione alla destinazione degli immobili in questione, una Convenzione del 1947 tra la parrocchia e la congregazione “Ente_Religioso_1”, nonché un verbale di riconsegna del 1969 da parte del Comando Militare, abbia provato la sussistenza del requisito oggettivo. In particolare, ha provato che: l'immobile n. 1, per gli anni accertati, è stato oggetto di alloggiamento per le suore della congregazione “Ente_Religioso_1”, impegnate nelle attività pastorali e oratoriali della parrocchia;
l'immobile n. 2 costituisce pertinenza dell'edificio di culto ed è stato storicamente destinato alle attività seminariali e oratoriali;
l'immobile n. 3 costituisce anch'esso pertinenza dell'edificio di culto ed
è destinato a casa canonica per l'alloggiamento gratuito del parroco;
l'immobile n. 4, per gli anni in questione, è stato destinato all'alloggiamento dei religiosi coadiutori del parroco pro-tempore a titolo gratuito e, a partire dal 2012, è stato locato e regolarmente assoggettato ad IMU.
Rispetto alla prova fornita dalla RO, il Comune non ha fornito alcuna prova documentale dal quale risulti l'utilizzo degli immobili da parte di terzi soggetti e, in particolare, da un nucleo familiare, da un istituto femminile e da una compagnia di Missionari, ovvero che gli immobili tassati siano stati destinati e/
o utilizzati per finalità commerciali. Ne deriva, in definitiva, che l'appello della RO deve essere accolto.
Le spese di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore della RO, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Giudicando in sede di rinvio accoglie l'appello; Condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese d giudizio liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori quanto al primo grado, in complessivi
€ 2.000,00 oltre accessori quanto al grado di appello, in complessivi € 3.000,00 oltre accessori quanto al giudizio di Cassazione ed in complessivi € 2.000,00 oltre accessori quanto al giudizio di rinvio, spese tutte da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1.