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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/11/2025, n. 4880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4880 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del GOP dr. Francesco Saverio Caiazzo, all'udienza del 26/11/2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4805/2024 reg. gen., avente ad oggetto: opposizione a decreto liquidazione gratuito patrocinio
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Del Sorbo, giusta C.F._1
procura in atti
Ricorrente
E
, dom.to ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Salerno
Resistente contumace
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da verbale d'Udienza del 26/11/2025, il resistente non si
è mai costituito, e ne viene dichiarata la contumacia
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/06/2024 è stato tempestivamente opposto il provvedimento del 21/05/2024, con cui il Tribunale di Sorveglianza di Salerno, Giudice del rinvio, a fronte della istanza di liquidazione presentata dall'Avv. Parte_1
odierno ricorrente, difensore d'ufficio dell'imputato, nel procedimento penale innanzi alla Suprema Corte di Cassazione contraddistinto dal n. 9905/2023 RG, ha liquidato al difensore l'importo, comprensivo di € 362,25 (comprensivo di spese generali al 15%), oltre IVA e CPA. L'odierno ricorrente con l'opposizione contesta il decreto di liquidazione, lamentando che non è esplicitato a quale fase le somme liquidate siano riferibili e quali tabelle di tariffe forensi si è attenuto;
la mancata indicazione di riferimento di calcolo e delle fasi non ha consentito la verifica della correttezza degli importi liquidati.
Lamenta ancora la mancata legittimazione del Giudice procedente, e la conseguente nullità del decreto liquidatorio, in quando ad emetterlo Sarebbe dovuto essere stato il
Collegio e non il singolo Magistrato, trattando di liquidazione derivante da un procedimento in Cassazione, e quindi collegiale.
Di conseguenza, il ricorrente chiede l'Annullamento del decreto opposto e la liquidazione in suo favore del compenso di € 3.787,73, pari al valore “minimo” previsto per la fase di studio, introduttiva e decisionale, comprensivo anche degli accessori di legge.
2. Nonostante la tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, il resistente, , non si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 26/11/2025, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e
L'opposizione risulta fondata e il provvedimento opposto annullato.
In primo luogo, in via preliminare ed assorbente. occorre scriminare il motivo di opposizione per il quale in magistrato di Sorveglianza non sarebbe stato competente a rendere il provvedimento liquidatorio opposto.
L'opponente, avv. difensore dell'condannato ammesso al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato, proponeva ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di rigetto alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale n
135/23, emessa l'01/02/2023 dal Tribunale di Sorveglianza di Salerno, in composizione collegiale.
Con la sentenza n. 2407/2023 del 27/6/2023, la Suprema Corte di Cassazione annullava l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di
Salerno. A conoscere delle spese relative al giudizio di legittimità deve essere lo stesso Giudice di rinvio, nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza in funzione collegiale e non il
Magistrato di sorveglianza.
Con la sentenza n. 5464/2020 (in riferimento alle spese liquidate alla parte civile) le
Sezioni Unite hanno risolto la questione con l'affermazione del seguente principio di diritto: “spetta al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del DPR n.115/2002”. Ciò al lume dell'art.83, comma 2, del DPR
n.115/2002, norma che statuisce che “La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto;
per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato”.
Ne deriva che il decreto opposto è stato reso da Giudice non competente è quindi affetto da nullità.
L'appartenenza alla competenza funzionale del Tribunale di Sorveglianza della liquidazione in parola impedisce a questo Giudice la valutazione nel merito.
Le spese seguono la soccombenza e vengo liquidate in base al valore della controversia di € 362, 25, nel minimo tabellare ai sensi del D.M. /17 e succ. mod, in € 232,00 per onorario oltre accessori, (€ 66,00 per fase di studio, € 66,00 per fase introduttiva del giudizio, € 100,00 per fase conclusionale), oltre spese vive per € 43,00 (contributo unificato) in favore dell'Avv. Maria Del Sorbo, dichiaratasi antistataria,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara nullo il decreto n. 1485/24 reso il 21/05/2024 dal tribunale di Sorveglianza di
Salerno;
2. condanna il al pagamento della somma di € 232,00 oltre spese Controparte_1
generali, cpa e iva se dovuta per onorario e € 43,00 per spese. così deciso in Salerno, il 26/11/2025.
il GOP
dr. Francesco Saverio Caiazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del GOP dr. Francesco Saverio Caiazzo, all'udienza del 26/11/2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4805/2024 reg. gen., avente ad oggetto: opposizione a decreto liquidazione gratuito patrocinio
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Del Sorbo, giusta C.F._1
procura in atti
Ricorrente
E
, dom.to ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Salerno
Resistente contumace
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da verbale d'Udienza del 26/11/2025, il resistente non si
è mai costituito, e ne viene dichiarata la contumacia
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/06/2024 è stato tempestivamente opposto il provvedimento del 21/05/2024, con cui il Tribunale di Sorveglianza di Salerno, Giudice del rinvio, a fronte della istanza di liquidazione presentata dall'Avv. Parte_1
odierno ricorrente, difensore d'ufficio dell'imputato, nel procedimento penale innanzi alla Suprema Corte di Cassazione contraddistinto dal n. 9905/2023 RG, ha liquidato al difensore l'importo, comprensivo di € 362,25 (comprensivo di spese generali al 15%), oltre IVA e CPA. L'odierno ricorrente con l'opposizione contesta il decreto di liquidazione, lamentando che non è esplicitato a quale fase le somme liquidate siano riferibili e quali tabelle di tariffe forensi si è attenuto;
la mancata indicazione di riferimento di calcolo e delle fasi non ha consentito la verifica della correttezza degli importi liquidati.
Lamenta ancora la mancata legittimazione del Giudice procedente, e la conseguente nullità del decreto liquidatorio, in quando ad emetterlo Sarebbe dovuto essere stato il
Collegio e non il singolo Magistrato, trattando di liquidazione derivante da un procedimento in Cassazione, e quindi collegiale.
Di conseguenza, il ricorrente chiede l'Annullamento del decreto opposto e la liquidazione in suo favore del compenso di € 3.787,73, pari al valore “minimo” previsto per la fase di studio, introduttiva e decisionale, comprensivo anche degli accessori di legge.
2. Nonostante la tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, il resistente, , non si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 26/11/2025, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e
L'opposizione risulta fondata e il provvedimento opposto annullato.
In primo luogo, in via preliminare ed assorbente. occorre scriminare il motivo di opposizione per il quale in magistrato di Sorveglianza non sarebbe stato competente a rendere il provvedimento liquidatorio opposto.
L'opponente, avv. difensore dell'condannato ammesso al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato, proponeva ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di rigetto alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale n
135/23, emessa l'01/02/2023 dal Tribunale di Sorveglianza di Salerno, in composizione collegiale.
Con la sentenza n. 2407/2023 del 27/6/2023, la Suprema Corte di Cassazione annullava l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di
Salerno. A conoscere delle spese relative al giudizio di legittimità deve essere lo stesso Giudice di rinvio, nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza in funzione collegiale e non il
Magistrato di sorveglianza.
Con la sentenza n. 5464/2020 (in riferimento alle spese liquidate alla parte civile) le
Sezioni Unite hanno risolto la questione con l'affermazione del seguente principio di diritto: “spetta al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del DPR n.115/2002”. Ciò al lume dell'art.83, comma 2, del DPR
n.115/2002, norma che statuisce che “La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto;
per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato”.
Ne deriva che il decreto opposto è stato reso da Giudice non competente è quindi affetto da nullità.
L'appartenenza alla competenza funzionale del Tribunale di Sorveglianza della liquidazione in parola impedisce a questo Giudice la valutazione nel merito.
Le spese seguono la soccombenza e vengo liquidate in base al valore della controversia di € 362, 25, nel minimo tabellare ai sensi del D.M. /17 e succ. mod, in € 232,00 per onorario oltre accessori, (€ 66,00 per fase di studio, € 66,00 per fase introduttiva del giudizio, € 100,00 per fase conclusionale), oltre spese vive per € 43,00 (contributo unificato) in favore dell'Avv. Maria Del Sorbo, dichiaratasi antistataria,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara nullo il decreto n. 1485/24 reso il 21/05/2024 dal tribunale di Sorveglianza di
Salerno;
2. condanna il al pagamento della somma di € 232,00 oltre spese Controparte_1
generali, cpa e iva se dovuta per onorario e € 43,00 per spese. così deciso in Salerno, il 26/11/2025.
il GOP
dr. Francesco Saverio Caiazzo